TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 948/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tarascio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Roberto Trigilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.04.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo datato Controparte_1
15.04.2017, pubblicato il 11.11.2021, asseritamente redatto da madre Persona_1
dell'attrice, deducendone la falsità materiale per difetto di olografia. In via subordinata, ha proposto domanda di riduzione per lesione della propria quota di legittima.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
instando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto integrale delle domande attoree.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.04.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta in atti.
4. - La presente decisione è adottata dal giudice monocratico, tenuto conto che il n. 6) dell'art. 50-bis c.p.c. è stato soppresso dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 149/2022, con la conseguente esclusione della collegialità per le cause aventi ad oggetto l'impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima, instaurate - come nel caso di specie - in data successiva al 28.02.2023.
5. - Ciò posto, va evidenziato, in via assorbente, che la domanda principale è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
5.1. - Sul punto, va ricordato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire esige non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass.
n. 15355/2010; Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 2057/2019).
L'interesse ad agire deve, inoltre, avere carattere necessariamente attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica
Pag. 2 di 5 ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (cfr. Cass.n. 24434/2007).
Con riferimento all'azione di nullità, è stato, inoltre, condivisibilmente affermato che la legittimazione generale prevista dall'art. 1421 c.c. - in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice -, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100
c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare d'ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite (cfr. Cass. n. 338/2001).
Tali principi risultano applicabili anche nella materia testamentaria, avendo la S.C. chiarito che «l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica» (Cass. n.
2489/2019).
5.2. - Con riguardo al caso in esame, la stessa attrice ha riconosciuto in citazione di essere in possesso di una scheda testamentaria anteriore (datata 21.11.2015), in virtù della quale la de cuius avrebbe disposto del proprio patrimonio in favore, tra gli altri, della nipote , figlia minorenne dell'attrice. CP_2
Ne discende che, anche in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento olografo del 2017, non si determinerebbe l'apertura della successione ab intestato, come prospettato dall'attrice, bensì quella testamentaria regolata dalla scheda del 2015. In tal caso, l'eredità risulterebbe devoluta alla minore e non CP_2 all'attrice, che rimarrebbe comunque pretermessa.
L'attrice, dunque, non risulta titolare di alcuna delazione ereditaria attuale e diretta, ma solo di una posizione subordinata rispetto a quella della propria figlia minore, con la conseguente carenza di interesse concreto e attuale ad agire per la declaratoria di nullità
Pag. 3 di 5 per difetto di olografia del testamento più recente, in quanto privo di riflessi giuridicamente rilevanti nella propria sfera soggettiva.
6. - La proposizione della domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima non muta i termini della questione.
6.1. - Tale domanda, infatti, non può essere esaminata, non essendo allo stato possibile sciogliere il vincolo di subordinazione processuale che l'attrice le ha impresso, condizionandola espressamente all'eventuale rigetto della domanda principale, che è stata invece dichiarata inammissibile. La questione si pone in termini di pregiudizialità logico-processuale, che assorbe ogni altra valutazione.
7. - In definitiva, la domanda principale va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, così come la domanda subordinata, che non può essere esaminata, in quanto espressamente condizionata all'esito di quella principale.
8. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione “Indeterminabile - bassa complessità), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza.
8.1. - Tali spese, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice ed in favore della convenuta per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi liquidatori, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalla difesa di convenuta nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale.
8.2. - Va, infine, disposta la distrazione delle spese di lite a favore dell'Avv. Roberto
Trigilio, dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 948/2024 r.g., così dispone:
Pag. 4 di 5 1) Dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
. Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.261,00 a titolo di compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Roberto Trigilio, dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 24 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 948/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Tarascio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Roberto Trigilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.04.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c.
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_1
per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo datato Controparte_1
15.04.2017, pubblicato il 11.11.2021, asseritamente redatto da madre Persona_1
dell'attrice, deducendone la falsità materiale per difetto di olografia. In via subordinata, ha proposto domanda di riduzione per lesione della propria quota di legittima.
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
instando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il rigetto integrale delle domande attoree.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 23.04.2025, svoltasi secondo le modalità di cui agli artt. 127-ter e 128 c.p.c., sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta in atti.
4. - La presente decisione è adottata dal giudice monocratico, tenuto conto che il n. 6) dell'art. 50-bis c.p.c. è stato soppresso dall'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 149/2022, con la conseguente esclusione della collegialità per le cause aventi ad oggetto l'impugnazione di testamenti e di riduzione per lesione di legittima, instaurate - come nel caso di specie - in data successiva al 28.02.2023.
5. - Ciò posto, va evidenziato, in via assorbente, che la domanda principale è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
5.1. - Sul punto, va ricordato che, per costante giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad agire esige non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass.
n. 15355/2010; Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 2057/2019).
L'interesse ad agire deve, inoltre, avere carattere necessariamente attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva, assurgendo a giuridica
Pag. 2 di 5 ed oggettiva consistenza, restando, invece, escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche (cfr. Cass.n. 24434/2007).
Con riferimento all'azione di nullità, è stato, inoltre, condivisibilmente affermato che la legittimazione generale prevista dall'art. 1421 c.c. - in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice -, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100
c.p.c., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare d'ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite (cfr. Cass. n. 338/2001).
Tali principi risultano applicabili anche nella materia testamentaria, avendo la S.C. chiarito che «l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica» (Cass. n.
2489/2019).
5.2. - Con riguardo al caso in esame, la stessa attrice ha riconosciuto in citazione di essere in possesso di una scheda testamentaria anteriore (datata 21.11.2015), in virtù della quale la de cuius avrebbe disposto del proprio patrimonio in favore, tra gli altri, della nipote , figlia minorenne dell'attrice. CP_2
Ne discende che, anche in ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento olografo del 2017, non si determinerebbe l'apertura della successione ab intestato, come prospettato dall'attrice, bensì quella testamentaria regolata dalla scheda del 2015. In tal caso, l'eredità risulterebbe devoluta alla minore e non CP_2 all'attrice, che rimarrebbe comunque pretermessa.
L'attrice, dunque, non risulta titolare di alcuna delazione ereditaria attuale e diretta, ma solo di una posizione subordinata rispetto a quella della propria figlia minore, con la conseguente carenza di interesse concreto e attuale ad agire per la declaratoria di nullità
Pag. 3 di 5 per difetto di olografia del testamento più recente, in quanto privo di riflessi giuridicamente rilevanti nella propria sfera soggettiva.
6. - La proposizione della domanda subordinata di riduzione per lesione di legittima non muta i termini della questione.
6.1. - Tale domanda, infatti, non può essere esaminata, non essendo allo stato possibile sciogliere il vincolo di subordinazione processuale che l'attrice le ha impresso, condizionandola espressamente all'eventuale rigetto della domanda principale, che è stata invece dichiarata inammissibile. La questione si pone in termini di pregiudizialità logico-processuale, che assorbe ogni altra valutazione.
7. - In definitiva, la domanda principale va dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, così come la domanda subordinata, che non può essere esaminata, in quanto espressamente condizionata all'esito di quella principale.
8. - Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione “Indeterminabile - bassa complessità), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza.
8.1. - Tali spese, pertanto, vanno poste a carico dell'attrice ed in favore della convenuta per le fasi di studio e introduttiva ai valori medi, e per le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi liquidatori, tenuto conto della natura documentale della controversia e della ripetitività delle difese spiegate dalla difesa di convenuta nelle proprie note di trattazione scritta per l'udienza di discussione orale.
8.2. - Va, infine, disposta la distrazione delle spese di lite a favore dell'Avv. Roberto
Trigilio, dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 948/2024 r.g., così dispone:
Pag. 4 di 5 1) Dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1
. Controparte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.261,00 a titolo di compensi, oltre CP_1
rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge, distraendone il pagamento in favore dell'Avv. Roberto Trigilio, dichiaratosi antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 24 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5