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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002210951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002210951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento contrassegnata dal numero 13920250002210951000, relativa a Tassa automobilistica per gli anni 2020-2022, eccependo la nullità per intervenuta prescrizione triennale del credito in essa contenuto, illegittimità per mancata notifica degli atti prodromici, nonché per carenza assoluta di motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia Entrate NE e la Regione Calabria che richiedevano respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni delle resistenti e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi come l'Ente regionale abbia debitamente comprovato la notifica del previo atto di accertamento per l'annualità 2020. In tal senso, la cartella di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'amministrazione. Invero, quindi e per tale annualità, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Intanto, si ricorda che l'elenco dei soggetti di cui all'art. 139 co. 2 c.p.c. è più ampio e non è legato allo stato di famiglia o alla stabile convivenza. La norma prescrive che "se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace") con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo. Ora, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto familiare e/o di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. In tal senso, la dichiarazione del messo notificatore circa la spedizione della raccomandata contenuta nella prodotta relata di notifica della cartella fa fede fino a querela di falso.
Vieppiù è a dirsi circa l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio;
tale onere, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. In particolare il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Peraltro, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Corte Cass. N. 16836/2021).
Dall'esame della documentazione prodotta poi, risultano perfezionati gli adempimenti ex artt. 139, 140 e
143 c.p.c.
Quanto all'annualità 2022 alcun previo atto era da notificarsi in virtù della legge regionale attuale regolante la materia. L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in tema di motivazione. I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto. In tal senso alcun pregiudizio ne tra parte ricorrente.
Le spese si compensano in ragione della esiguità del credito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GUARASCIO DOMENICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002210951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250002210951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, Nominativo_1 impugnava la cartella di pagamento contrassegnata dal numero 13920250002210951000, relativa a Tassa automobilistica per gli anni 2020-2022, eccependo la nullità per intervenuta prescrizione triennale del credito in essa contenuto, illegittimità per mancata notifica degli atti prodromici, nonché per carenza assoluta di motivazione e conseguente violazione del diritto di difesa.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia Entrate NE e la Regione Calabria che richiedevano respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, alla stregua delle produzioni ed allegazioni delle resistenti e dal tenore delle difese spiegate.
Intanto è a dirsi come l'Ente regionale abbia debitamente comprovato la notifica del previo atto di accertamento per l'annualità 2020. In tal senso, la cartella di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui, in base all'art. 19, commi 4 e 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non per questioni attinenti all'atto presupposto e, più in generale, l'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'amministrazione. Invero, quindi e per tale annualità, dalle allegazioni prodotte dal concessionario e dall'ente impositore risultano notificati gli atti prodromici sicché alcun decorso della prescrizione è maturato (considerato anche il periodo di sospensione obbligatoria dei termini come da normativa emergenziale covid).
Invero il meccanismo di cui all'art. 19, co. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'atto intermedio non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (v. recentemente
Cass. n. 10736 del 2024).
Non ci si può limitare, come invece la ricorrente fa in memoria, a disconoscere le relate di notifica e/o le firme apposte dai consegnatari gli atti notificati in via del tutto generica, richiedendo ulteriori produzioni e/o oneri non ammessi da normativa primaria e secondaria che assiste la notifica a mezzo posta degli atti fiscali.
Intanto, si ricorda che l'elenco dei soggetti di cui all'art. 139 co. 2 c.p.c. è più ampio e non è legato allo stato di famiglia o alla stabile convivenza. La norma prescrive che "se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace") con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo. Ora, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto familiare e/o di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. In tal senso, la dichiarazione del messo notificatore circa la spedizione della raccomandata contenuta nella prodotta relata di notifica della cartella fa fede fino a querela di falso.
Vieppiù è a dirsi circa l'onere del disconoscimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia prodotta in giudizio;
tale onere, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione. In particolare il criterio al quale fare riferimento, tra i tanti, è quello contenuto nella decisione della Suprema Corte n. 16557/2019 nella quale si afferma che “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta,
a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (nel caso di specie la Corte, in applicazione del citato principio, escludeva che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali delle relate di notifica e la non conformità “a quanto espressamente richiesto” con il ricorso). Peraltro, il disconoscimento deve contenere l'indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all'originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto;
oppure, in alternativa, le parti aggiunte;
a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (cfr. Corte Cass. N. 16836/2021).
Dall'esame della documentazione prodotta poi, risultano perfezionati gli adempimenti ex artt. 139, 140 e
143 c.p.c.
Quanto all'annualità 2022 alcun previo atto era da notificarsi in virtù della legge regionale attuale regolante la materia. L'immediata iscrizione a ruolo prevista dalla disciplina regionale censurata si lega ad un tributo il cui profilo determinativo, in caso di inadempimento, emerge per tabulas, attraverso meri riscontri documentali;
e ciò in termini non diversi da quanto accade per i versamenti non eseguiti, riscontrati in esito ai citati controlli realizzati ex artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, anche in tema di motivazione. I presupposti del debito tributario (la dichiarazione predisposta dal contribuente per un verso e le emergenze del PRA, per altro verso), nonché la stessa condotta che concreta l'inadempimento fiscale presentano, infatti, immediate e decisive analogie di contenuto. In tal senso alcun pregiudizio ne tra parte ricorrente.
Le spese si compensano in ragione della esiguità del credito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.