CA
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
1 R.G. n. 1354/2021
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1354/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 157/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data
1/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in attai, dall'avv. Tiziana Genito (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), difesi, come da procura depositata
[...] C.F._4
in atti, dagli avv.ti Tommaso LO (C.F. ) e C.F._5
IA LO (C.F. ) C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. 2 R.G. n. 1354/2021
§ 1.1. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, nei Parte_1 confronti di , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 deducendo:
- di essersi reso assegnatario in proprietà di un appartamento realizzato dall' CP_4 di Benevento, il quale, con scrittura privata in data 26/9/1994, gli aveva promesso in vendita tale appartamento, meglio descritto nell'atto introduttivo della lite;
- che il rogito definitivo di trasferimento della proprietà del bene era stato redatto in data 19/5/2015;
- che nelle more aveva concluso un contratto preliminare di vendita in data
12/9/2002 con il , nel quale erano poi subentrati anche gli altri convenuti, CP_1 con la pattuizione che sarebbe stato stipulato il definitivo una volta decorso il termine di 5 anni dall'avvenuto acquisto del cespite da parte di esso attore, ai sensi dell'art. 20, L. n. 179/1992, che disciplinava la materia del trasferimento di alloggi di edilizia agevolata;
- che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di € 67.140,00, di cui €
25.823,00 versati immediatamente a titolo di caparra confirmatoria;
- che, successivamente, i promissari acquirenti avrebbero dovuto corrispondere due rate di € 7.747,00 ciascuna, nonché la rata finale di € 25.823,00 al momento del contratto definitivo di compravendita, da concludersi entro il 2007, il tutto oltre interessi (sulla predetta somma di € 25.823,00) al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia a far data dal 12/9/2002;
- che i promissari acquirenti, i quali erano stati immessi nella detenzione del bene sin dal giorno 1/1/2003, avevano versato le due rate di € 7.747,00 ciascuna;
- che, una volta acquistato l'appartamento, in forza di rogito stipulato con l' CP_4 in data 19/5/2015, esso esponente aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione
Campania il nulla osta alla vendita (nelle more, infatti, con L. n. 85/1995 era stata modificata la legge n. 179/1992, nel senso della liberalizzazione dei trasferimenti degli alloggi di edilizia agevolata, per i quali permaneva soltanto il vincolo del rispetto del termine di cinque anni dall'acquisto della proprietà, che poteva però essere derogato mediante autorizzazione della Regione);
- che, pertanto, aveva portato a conoscenza di ciò i promissari acquirenti, incontrandosi con gli stessi onde concordare la data dell'atto di trasferimento, nonché il residuo importo da corrispondere, in esecuzione del contratto preliminare;
3 R.G. n. 1354/2021
- che i promissari acquirenti, però, si erano rifiutati di versare gli importi ancora dovuti in base al preliminare, oltre gli interessi ivi pattuiti;
- che, in precedenza, gli stessi avevano instaurato un giudizio volto alla declaratoria di nullità del contratto preliminare per frode alla legge o contrarietà a norme imperative, o in subordine alla pronuncia di risoluzione dello stesso per grave inadempimento di esso promittente venditore, giudizio che si era concluso con sentenza n. 1781/2016, passata in giudicato, di rigetto di ogni domanda;
- che i promissari acquirenti non avevano mai adempiuto agli obblighi, assunti con il contratto preliminare, di pagamento dei tributi comunali relativi all'appartamento, degli oneri condominiali e delle utenze;
- che, in conseguenza di tali inadempimenti, esso istante aveva subito un'azione di espropriazione presso terzi del proprio stipendio ad iniziativa del condominio per il recupero delle quote condominiali relative all'appartamento promesso in vendita.
Quindi, chiese:
- dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento delle controparti;
- per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno, da quantificarsi nella somma di € 46.500,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile (€
250,00 mensili), oltre interessi, nonché al pagamento della somma di € 12.905,56, per oneri, tributi ed utenze, il tutto detratto quanto ricevuto a titolo di acconto sul prezzo dalle controparti (€ 15.494,00);
- condannarsi le controparti al rilascio dell'immobile.
§ 1.2. Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
esposero: CP_2
- che inadempiente era il promittente venditore, il quale si era rifiutato di concludere il contratto definitivo alle condizioni pattuite nel preliminare;
- che, infatti, il aveva chiesto, quale corrispettivo, oltre che la rata finale di Pt_1
€ 25.823,00, anche gli interessi al tasso ufficiale di sconto calcolato dal 12/9/2002 sino alla data del rogito, anziché fino a tutto il 2007, data in cui nel contratto preliminare era stata prevista la conclusione del definitivo;
- che, con missiva in data 13/3/2018, avevano invitato il a concludere il Pt_1 definitivo offrendo il pagamento della rata finale di € 25.823,00, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto calcolato sino al 31/12/2007, pari ad € 3.592,23, per un 4 R.G. n. 1354/2021 totale di € 29.415,23, nonché quanto dovuto per oneri condominiali, tributi ed utenze;
- che essi esponenti, “a fronte dell'inadempimento del che non intendeva Pt_1 accettare il pagamento della sorta capitale e degli interessi fino al 2007, come da preliminare, pretendendo invece gli interessi fino a tutto il 2018, si sono allora semplicemente avvalsi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del c.c.”;
- che con tale missiva avevano invitato il , inoltre, a comparire dinanzi ad Pt_1 un notaio per la stipula del rogito, con l'avvertimento che, in mancanza, avrebbero chiesto la risoluzione del preliminare;
- che il si era reso responsabile anche di un altro grave inadempimento, Pt_1 consistente nel non essersi attivato onde provvedere a rimuovere le cause delle rilevanti infiltrazioni d'acqua che avevano provocato un danno all'appartamento in oggetto, quantificato in € 8.700,00 da un perito da essi incaricato.
Pertanto, chiesero:
1) in via principale, accertarsi che la mancata conclusione del contratto definitivo era imputabile soltanto a , il quale andava condannato “alla Parte_1 stipula del definitivo previa sua accettazione del pagamento … dell'importo di €
29.415,23, comprensivo della sorta capitale e degli interessi come da scrittura privata dell'anno 2002 in essere tra le parti litiganti;
2) in via subordinata, accertarsi l'inadempimento di e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 82.634,00 equivalente al doppio di quanto versato da essi promissari acquirenti “a titolo di anticipo sulla futura compravendita”, oltre al maggior danno quantificato in un importo
“orientativamente” pari ad € 20.000,00, di cui € 8.700,00 per danni patrimoniali ed € 11.300,00 per i mancato godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua.
§ 2. La sentenza di primo grado.
§ 2.1. Con sentenza n. 157/2021 pubblicata in data 1/2/2021, il Tribunale di
Benevento così decise la controversia:
“1) Rigetta le domande attoree, ad esclusione di quella di restituzione dell'immobile;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale principale dei convenuti;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare oggetto di giudizio per 5 R.G. n. 1354/2021 inadempimento dell'attore e condanna quest'ultimo al pagamento, a titolo di restituzione, in favore dei convenuti della somma di euro 41.317,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
4) Condanna i convenuti alla immediata restituzione all'attore dell'immobile sito in Benevento alla via Liborio Pizzella n°4 riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Benevento al foglio 42, part.lla 1305, sub.31 con relative pertinenze a accessori, libero da persone e cose;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che liquida in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
§ 2.2. Le ragioni giuridiche della suindicata pronuncia possono così riassumersi:
- la riconvenzionale, avanzata in via principale dai convenuti, di condanna dell'attore a stipulare il contratto definitivo di vendita va dichiarata inammissibile, in quanto non si può condannare una parte ad un “facere negoziale”;
- la mancata conclusione del definitivo entro l'anno 2007 non era dipesa dai promissari acquirenti, essendo divenuta possibile la stipula del definitivo solo a fine 2017, dopo l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'appartamento dall' al e dopo il rilascio dell'autorizzazione della Regione CP_4 Pt_1
Campania in data 10/11/2017;
- i convenuti già nel 2005 avevano corrisposto le due ulteriori rate di euro
7.747,00, residuando da pagare l'ultima rata di prezzo pari ad € 25.823,00 all'atto della stipula dell'atto notarile;
- gli stessi avevano omesso il pagamento degli oneri condominiali, dei tributi comunali e delle utenze, avvalendosi legittimamente dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., “in considerazione delle infiltrazioni di acqua riscontrate in data 25/7/2012 dai Vigili del Fuoco”; CP_
- “l'attore non ha provato che il notevole ritardo nell'ottenere dall'
l'assegnazione definitiva dell'alloggio e dalla Regione l'autorizzazione alla vendita dell'immobile di edilizia agevolata non siano dipesi da cause ad esso non imputabili così come previsto dall'art. 1218 c.c.”;
- quindi, “va accolta la domanda subordinata dei convenuti di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore, con condanna dell'attore 6 R.G. n. 1354/2021 alla restituzione ai convenuti del doppio della caparra di euro 25.823,00 (euro
51.646) e delle due rate di euro 7.747,00 ( euro 15.494,00) per un totale di euro
41.317,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (comparsa di costituzione dell'1/2/2019) fino all'effettivo soddisfo, non vertendosi in ipotesi di mala fede dell'attore (art. 2033 c.c.)”;
- è infondata la domanda di risarcimento danni formulata dai convenuti, “in quanto non provata e comunque compensata dal vantaggio economico del godimento del bene ancora di proprietà dell'attore”;
- è fondata, infine, la domanda del di condanna dei convenuti al rilascio Pt_1 dell'immobile.
§ 3. Il giudizio di appello.
§ 3.1. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello il , deducendo, Pt_1 quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva malamente governato le risultanze probatorie documentali, non tenendo conto del compimento, da parte di esso esponente, di ogni atto diretto alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento, una volta maturatesi le condizioni per la stessa;
- che ciò era stato accertato anche nella sentenza (passata in giudicato) di rigetto della domanda di nullità del contratto proposta dalle controparti, nonché della subordinata azione di risoluzione per inadempimento, la quale aveva escluso ogni profilo di inadempimento da parte di esso promittente venditore;
- che il Giudice di primo grado non aveva affatto considerato l'inadempimento delle controparti agli obblighi contrattuali relativi al pagamento dei tributi, degli oneri condominiali e delle utenze a partire dal gennaio 2003;
- che erroneamente il Tribunale di Benevento aveva accolto l'eccezione di inadempimento sollevata dai promissari acquirenti, non ricorrendone i presupposti di legge;
- che il Tribunale avrebbe dovuto valutare comparativamente la condotta delle parti;
- che il primo Giudice aveva, da un lato, rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dai convenuti perché non provata e, dall'altro, ritenuto
“evidente che i convenuti a fronte del tempo trascorso senza la stipula del definitivo di vendita e in considerazione delle infiltrazioni di acqua riscontrate in data ….. e documentate da inequivocabili fotografie prodotte in atti, 7 R.G. n. 1354/2021 interrompessero ogni pagamento degli oneri condominiali, della TARSU, dell'ICI
e delle utenze di elettricità, gas, acqua … cui erano tenuti in base all'art.8 del preliminare avvalendosi dell'art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento).”;
- che il primo Giudice aveva ingiustamente posto a carico di esso esponente le spese di lite, avendo accolto solo parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti.
§ 3.2. Costituitisi in giudizio, i promissari acquirenti hanno chiesto il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
§ 4. La decisione della causa.
§ 4.1. Rileva la Corte che l'appello è fondato e merita di essere accolto, pur se nei limiti di seguito precisati.
§ 4.2. Innanzitutto, occorre osservare che nella vicenda in esame ciascuna delle parti del contratto preliminare di compravendita – quale Parte_1 promittente venditore;
, e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali promissari venditori – ha imputato la mancata conclusione del contratto definitivo alla controparte, allegandone l'inadempimento.
La conseguenza è che, per effetto delle critiche rivolte dal alla sentenza Pt_1 impugnata, nella parte in cui ha affermato il proprio inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, senza tener conto, al contrario, che la condotta inadempiente fosse da attribuire ai promissari acquirenti, occorre nella presente sede procedere alla valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti nella fase esecutiva del contratto. Ciò conformemente all'orientamento della
Corte regolatrice secondo cui, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione”
(cfr., fra le tante, Cass. 8/7/2024, n. 18485).
Fatta tale precisazione, deve osservarsi quanto segue: 8 R.G. n. 1354/2021
- contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, i promissari acquirenti non hanno mai allegato, quale grave inadempimento del , l'imputabilità Pt_1 allo stesso del lunghissimo tempo trascorso fra la conclusione del preliminare
(1992) e l'invito alla stipula del definitivo (2018);
- del resto, dagli atti risulta che la vendita dall'appartamento de quo fu possibile solo dopo l'acquisto della proprietà dello stesso da parte del (19/5/2015) e Pt_1
l'autorizzazione della Regione al trasferimento (10/11/2017);
- ebbene, gli odierni appellati hanno soltanto lamentato che la controparte abbia preteso, ai fini della stipula del definitivo, il pagamento di somme non riconducibili alle pattuizioni raggiunte con il contratto preliminare;
- in particolare, secondo i promissari acquirenti il avrebbe Pt_1 illegittimamente calcolato i pattuiti interessi ultralegali (pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia), sulla rata finale del prezzo convenuto, pari ad €
25.823,00, dal 12/9/2002 sino alla data del rogito notarile, anziché sino alla fine dell'anno 2007, come indicato nella promessa di vendita;
- ebbene, ritiene il Collegio che detto assunto sia privo di pregio, in quanto la clausola determinativa dei descritti interessi non possa che trovare fondamento causale nella corresponsione al di un compenso per l'anticipata Pt_1 esecuzione del contratto mediante consegna dell'unità immobiliare ai promittenti acquirenti sin dal giorno 1/1/2003;
- invero, poiché il pagamento della suindicata rata finale doveva essere eseguito al momento del trasferimento della proprietà, è evidente che l'attribuzione patrimoniale pari agli interessi sulla somma in questione non poteva trovare altra giustificazione causale che quella sopra indicata;
- la descritta funzione degli interessi induce a ritenere che detti accessori, contrariamente a quanto sostenuto dai promissari acquirenti, fossero dovuti sino all'effettiva stipula del contratto definitivo di compravendita, permanendo sino a quel momento la materiale detenzione del bene in capo ai predetti (per poi trasformarsi in possesso), e non certo sino alla data del 31/12/2007;
- ne deriva, pertanto, l'insussistenza dell'inadempimento del , così come Pt_1 prospettato dai promissari acquirenti sotto il profilo del rifiuto di concludere il contratto definitivo, avendo lo stesso preteso del tutto legittimamente, a tal fine, il pagamento, oltre che della rata finale e di quanto dovuto a titolo di oneri 9 R.G. n. 1354/2021 condominiali, utenze e tributi comunali, anche degli interessi convenzionali sulla rata finale, calcolati sino al rogito e non sino a tutto l'anno 2007.
§ 4.3. Né è corretta la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui il Pt_1 sarebbe stato inadempiente anche per non essersi attivato onde far fronte alle infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato l'appartamento e limitato il suo godimento da parte dei signori e , i quali si sarebbero CP_1 CP_2 legittimamente avvalsi dello strumento di autotutela di cui all'art. 1460 c.c.
Sul punto, va rimarcato che la prospettata omissione del giammai Pt_1 potrebbe qualificarsi come inadempimento di un'obbligazione contrattuale in relazione di interdipendenza con quelle derivanti dal contratto preliminare di compravendita, posto che con tale contratto il promittente venditore non risulta aver assunto alcun obbligo manutentivo rispetto all'appartamento promesso in vendita.
§ 4.4. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, deve ritenersi che l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare, e, di conseguenza, la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita sia imputabile esclusivamente agli odierni appellati, in quanto:
1- gli stessi, come più volte evidenziato, furono immessi sin dal gennaio 2003 nella detenzione dell'appartamento;
2- essi non hanno mai adempiuto agli obblighi, sanciti dall'art. 8 del preliminare, di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, dell'ICI, della fornitura di acqua, gas e luce, nonché degli oneri condominiali, maturando una debitoria complessiva pari ad € 12.688,00, come allegato e documentato dal e non contestato dai Pt_1 signori e;
CP_1 CP_2
3- detto inadempimento, peraltro, ha esposto il anche ad azioni esecutive Pt_1 sfociate nel pignoramento del proprio stipendio.
Alla luce di quanto esposto, non essendovi dubbi sulla gravità del descritto inadempimento, sussistono i presupposti, in accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, per dichiarare la risoluzione ex art. 1453
c.c. del contratto preliminare dedotto in giudizio per inadempimento dei promissari acquirenti.
§ 4.5. Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata dall'appellante, di condanna delle controparti al risarcimento del danno, 10 R.G. n. 1354/2021 quantificato in ragione dell'importo di € 46.500,00, a titolo di mancato godimento dell'immobile in questione.
Invero, il , sia nell'atto introduttivo del giudizio che in sede di memoria Pt_1 emendativa, ha omesso ogni allegazione specifica in punto di lamentato pregiudizio per non aver usufruito del bene promesso in vendita.
Infatti, nel giudizio di primo grado, così come del resto anche nell'atto di appello,
l'istante si è limitato a pretendere la condanna delle controparti al risarcimento del danno “quale mancato godimento dell'immobile da parte del proprietario (Euro
250,00 mensili dal 01.01.2003 sino al 06.2018)”, senza alcuna ulteriore precisazione, con ciò sostanzialmente prospettando l'esistenza di un danno che in automatico avrebbe subito a causa della mancata fruizione del bene. Sennonché, come precisato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, “senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (così Cass.
26/1/2024, n. 2500, in motivazione). Quindi, ciò che è indispensabile ai fini del risarcimento del danno subito dal proprietario, quale conseguenza diretta derivante dall'indisponibilità di un bene immobile, è che esso venga provato, anche in forza di indici presuntivi, sulla base però di analitiche allegazioni volte ad evidenziare le caratteristiche del cespite che consentano di presumere che lo stesso sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente un'utilità, specificamente indicata e corrispondente alle sue caratteristiche (cfr. Cass. 7/11/2024, n. 28621).
Ebbene, tutto ciò non si riscontra nel caso di specie, ove, come accennato, il sostanzialmente ha soltanto richiesto il pagamento di una somma mensile Pt_1 arbitrariamente indicata quale risarcimento dell'invocato pregiudizio.
§ 4.6. L'appellante ha poi richiesto condannarsi gli appellati al pagamento, in proprio favore, della somma di € 12.688,00 a titolo di adempimento, come evidenziato sub § 4.4., dell'obbligo contrattuale di corrispondergli quanto dovuto 11 R.G. n. 1354/2021
a titolo di imposte comunali, di utenze e di oneri condominiali concernenti l'appartamento oggetto del preliminare.
Rispetto a tale pretesa, rileva il Collegio che se, da un lato, trattasi di credito non contestato dai promissari acquirenti, dall'altro, poiché il ha chiesto la Pt_1 condanna delle controparti al netto dell'acconto dalle stesse versato, pari ad €
15.494,00, nessuna statuizione di condanna può emettersi in quanto il predetto acconto è superiore al credito di € 12.688,00. Infatti, correttamente l'appellante ha allegato la necessità di considerare il suindicato acconto, posto che, per effetto dell'invocata pronuncia caducatoria del contratto preliminare, risulta travolto il titolo giuridico a sostegno di tale attribuzione patrimoniale.
§ 4.7. Quanto alla domanda di rilascio dell'immobile, la stessa è inammissibile tenuto conto che la statuizione di condanna a detto rilascio, contenuta nella pronuncia di primo grado, è passata in giudicato per non essere stata attinta da appello incidentale da parte dei promissari acquirenti.
§ 5. La riforma dell'impugnata sentenza impone la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado di giudizio, secondo un criterio unitario, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le più recenti, Cass. 26/3/2025, n. 8040).
Nella vicenda in esame, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda proposta dal , il cui capo di condanna al risarcimento danni è stato Pt_1 rigettato, determina una parziale reciprocità di soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare le spese del doppio grado, nei limiti di 1/3, mentre la residua quota di 2/3, liquidata nella misura indicata in parte dispositiva, deve porsi a carico degli appellati, in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Tiziana Genito, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nell'atto di appello.
Tale liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e determinazione di importi prossimi alla metà fra minimi e medi, tranne – quanto al presente grado – per la fase istruttoria, la quale va liquidata in ragione del 50%.
P.Q.M.
12 R.G. n. 1354/2021
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 19/3/2021, Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 avverso la sentenza n. 157/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data
1/2/2021, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato fra le parti con scrittura in data
12/9/2002, per inadempimento dei promissari acquirenti;
b) nulla dispone in merito al credito del nei confronti dei promissari Pt_1 acquirenti, pari ad € 12.688,00, avendo l'appellante chiesto “defalcarsi” da ogni pretesa creditoria fatta valere in giudizio la somma di € 15.494,00 corrisposta dalle controparti a titolo di acconto prezzo in forza del preliminare caducato;
c) rigetta la domanda del di condanna degli appellati al pagamento, in Pt_1 proprio favore, della somma di € 46.500,00 a titolo risarcitorio;
d) compensa fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti di 1/3, e condanna , e , con Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore del , della residua Pt_1 quota di 2/3, che liquida, con attribuzione all'avv. Tiziana Genito,
- quanto al giudizio di primo grado, in € 270,66 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 758,66 per esborsi, € 6.437,50 per compensi professionali ed € 965,62 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato 13 R.G. n. 1354/2021 telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore ed estensore;
dott. Maria Casaregola Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1354/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 157/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data
1/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura depositata in attai, dall'avv. Tiziana Genito (C.F.
) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 CP_3
(C.F. ), difesi, come da procura depositata
[...] C.F._4
in atti, dagli avv.ti Tommaso LO (C.F. ) e C.F._5
IA LO (C.F. ) C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado. 2 R.G. n. 1354/2021
§ 1.1. agì in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, nei Parte_1 confronti di , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 deducendo:
- di essersi reso assegnatario in proprietà di un appartamento realizzato dall' CP_4 di Benevento, il quale, con scrittura privata in data 26/9/1994, gli aveva promesso in vendita tale appartamento, meglio descritto nell'atto introduttivo della lite;
- che il rogito definitivo di trasferimento della proprietà del bene era stato redatto in data 19/5/2015;
- che nelle more aveva concluso un contratto preliminare di vendita in data
12/9/2002 con il , nel quale erano poi subentrati anche gli altri convenuti, CP_1 con la pattuizione che sarebbe stato stipulato il definitivo una volta decorso il termine di 5 anni dall'avvenuto acquisto del cespite da parte di esso attore, ai sensi dell'art. 20, L. n. 179/1992, che disciplinava la materia del trasferimento di alloggi di edilizia agevolata;
- che il corrispettivo era stato pattuito nell'importo di € 67.140,00, di cui €
25.823,00 versati immediatamente a titolo di caparra confirmatoria;
- che, successivamente, i promissari acquirenti avrebbero dovuto corrispondere due rate di € 7.747,00 ciascuna, nonché la rata finale di € 25.823,00 al momento del contratto definitivo di compravendita, da concludersi entro il 2007, il tutto oltre interessi (sulla predetta somma di € 25.823,00) al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia a far data dal 12/9/2002;
- che i promissari acquirenti, i quali erano stati immessi nella detenzione del bene sin dal giorno 1/1/2003, avevano versato le due rate di € 7.747,00 ciascuna;
- che, una volta acquistato l'appartamento, in forza di rogito stipulato con l' CP_4 in data 19/5/2015, esso esponente aveva chiesto ed ottenuto dalla Regione
Campania il nulla osta alla vendita (nelle more, infatti, con L. n. 85/1995 era stata modificata la legge n. 179/1992, nel senso della liberalizzazione dei trasferimenti degli alloggi di edilizia agevolata, per i quali permaneva soltanto il vincolo del rispetto del termine di cinque anni dall'acquisto della proprietà, che poteva però essere derogato mediante autorizzazione della Regione);
- che, pertanto, aveva portato a conoscenza di ciò i promissari acquirenti, incontrandosi con gli stessi onde concordare la data dell'atto di trasferimento, nonché il residuo importo da corrispondere, in esecuzione del contratto preliminare;
3 R.G. n. 1354/2021
- che i promissari acquirenti, però, si erano rifiutati di versare gli importi ancora dovuti in base al preliminare, oltre gli interessi ivi pattuiti;
- che, in precedenza, gli stessi avevano instaurato un giudizio volto alla declaratoria di nullità del contratto preliminare per frode alla legge o contrarietà a norme imperative, o in subordine alla pronuncia di risoluzione dello stesso per grave inadempimento di esso promittente venditore, giudizio che si era concluso con sentenza n. 1781/2016, passata in giudicato, di rigetto di ogni domanda;
- che i promissari acquirenti non avevano mai adempiuto agli obblighi, assunti con il contratto preliminare, di pagamento dei tributi comunali relativi all'appartamento, degli oneri condominiali e delle utenze;
- che, in conseguenza di tali inadempimenti, esso istante aveva subito un'azione di espropriazione presso terzi del proprio stipendio ad iniziativa del condominio per il recupero delle quote condominiali relative all'appartamento promesso in vendita.
Quindi, chiese:
- dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento delle controparti;
- per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento del danno, da quantificarsi nella somma di € 46.500,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile (€
250,00 mensili), oltre interessi, nonché al pagamento della somma di € 12.905,56, per oneri, tributi ed utenze, il tutto detratto quanto ricevuto a titolo di acconto sul prezzo dalle controparti (€ 15.494,00);
- condannarsi le controparti al rilascio dell'immobile.
§ 1.2. Costituitisi in giudizio, , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
esposero: CP_2
- che inadempiente era il promittente venditore, il quale si era rifiutato di concludere il contratto definitivo alle condizioni pattuite nel preliminare;
- che, infatti, il aveva chiesto, quale corrispettivo, oltre che la rata finale di Pt_1
€ 25.823,00, anche gli interessi al tasso ufficiale di sconto calcolato dal 12/9/2002 sino alla data del rogito, anziché fino a tutto il 2007, data in cui nel contratto preliminare era stata prevista la conclusione del definitivo;
- che, con missiva in data 13/3/2018, avevano invitato il a concludere il Pt_1 definitivo offrendo il pagamento della rata finale di € 25.823,00, oltre interessi al tasso ufficiale di sconto calcolato sino al 31/12/2007, pari ad € 3.592,23, per un 4 R.G. n. 1354/2021 totale di € 29.415,23, nonché quanto dovuto per oneri condominiali, tributi ed utenze;
- che essi esponenti, “a fronte dell'inadempimento del che non intendeva Pt_1 accettare il pagamento della sorta capitale e degli interessi fino al 2007, come da preliminare, pretendendo invece gli interessi fino a tutto il 2018, si sono allora semplicemente avvalsi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del c.c.”;
- che con tale missiva avevano invitato il , inoltre, a comparire dinanzi ad Pt_1 un notaio per la stipula del rogito, con l'avvertimento che, in mancanza, avrebbero chiesto la risoluzione del preliminare;
- che il si era reso responsabile anche di un altro grave inadempimento, Pt_1 consistente nel non essersi attivato onde provvedere a rimuovere le cause delle rilevanti infiltrazioni d'acqua che avevano provocato un danno all'appartamento in oggetto, quantificato in € 8.700,00 da un perito da essi incaricato.
Pertanto, chiesero:
1) in via principale, accertarsi che la mancata conclusione del contratto definitivo era imputabile soltanto a , il quale andava condannato “alla Parte_1 stipula del definitivo previa sua accettazione del pagamento … dell'importo di €
29.415,23, comprensivo della sorta capitale e degli interessi come da scrittura privata dell'anno 2002 in essere tra le parti litiganti;
2) in via subordinata, accertarsi l'inadempimento di e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo al pagamento della somma di € 82.634,00 equivalente al doppio di quanto versato da essi promissari acquirenti “a titolo di anticipo sulla futura compravendita”, oltre al maggior danno quantificato in un importo
“orientativamente” pari ad € 20.000,00, di cui € 8.700,00 per danni patrimoniali ed € 11.300,00 per i mancato godimento dell'immobile a causa delle infiltrazioni d'acqua.
§ 2. La sentenza di primo grado.
§ 2.1. Con sentenza n. 157/2021 pubblicata in data 1/2/2021, il Tribunale di
Benevento così decise la controversia:
“1) Rigetta le domande attoree, ad esclusione di quella di restituzione dell'immobile;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale principale dei convenuti;
3) Accoglie la domanda riconvenzionale subordinata dei convenuti e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto preliminare oggetto di giudizio per 5 R.G. n. 1354/2021 inadempimento dell'attore e condanna quest'ultimo al pagamento, a titolo di restituzione, in favore dei convenuti della somma di euro 41.317,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo;
4) Condanna i convenuti alla immediata restituzione all'attore dell'immobile sito in Benevento alla via Liborio Pizzella n°4 riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Benevento al foglio 42, part.lla 1305, sub.31 con relative pertinenze a accessori, libero da persone e cose;
5) Rigetta ogni altra domanda;
6) Condanna l'attore al pagamento in favore dei convenuti delle spese di giudizio, che liquida in euro 13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari”.
§ 2.2. Le ragioni giuridiche della suindicata pronuncia possono così riassumersi:
- la riconvenzionale, avanzata in via principale dai convenuti, di condanna dell'attore a stipulare il contratto definitivo di vendita va dichiarata inammissibile, in quanto non si può condannare una parte ad un “facere negoziale”;
- la mancata conclusione del definitivo entro l'anno 2007 non era dipesa dai promissari acquirenti, essendo divenuta possibile la stipula del definitivo solo a fine 2017, dopo l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'appartamento dall' al e dopo il rilascio dell'autorizzazione della Regione CP_4 Pt_1
Campania in data 10/11/2017;
- i convenuti già nel 2005 avevano corrisposto le due ulteriori rate di euro
7.747,00, residuando da pagare l'ultima rata di prezzo pari ad € 25.823,00 all'atto della stipula dell'atto notarile;
- gli stessi avevano omesso il pagamento degli oneri condominiali, dei tributi comunali e delle utenze, avvalendosi legittimamente dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., “in considerazione delle infiltrazioni di acqua riscontrate in data 25/7/2012 dai Vigili del Fuoco”; CP_
- “l'attore non ha provato che il notevole ritardo nell'ottenere dall'
l'assegnazione definitiva dell'alloggio e dalla Regione l'autorizzazione alla vendita dell'immobile di edilizia agevolata non siano dipesi da cause ad esso non imputabili così come previsto dall'art. 1218 c.c.”;
- quindi, “va accolta la domanda subordinata dei convenuti di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore, con condanna dell'attore 6 R.G. n. 1354/2021 alla restituzione ai convenuti del doppio della caparra di euro 25.823,00 (euro
51.646) e delle due rate di euro 7.747,00 ( euro 15.494,00) per un totale di euro
41.317,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (comparsa di costituzione dell'1/2/2019) fino all'effettivo soddisfo, non vertendosi in ipotesi di mala fede dell'attore (art. 2033 c.c.)”;
- è infondata la domanda di risarcimento danni formulata dai convenuti, “in quanto non provata e comunque compensata dal vantaggio economico del godimento del bene ancora di proprietà dell'attore”;
- è fondata, infine, la domanda del di condanna dei convenuti al rilascio Pt_1 dell'immobile.
§ 3. Il giudizio di appello.
§ 3.1. Avverso la suindicata decisione ha proposto appello il , deducendo, Pt_1 quali motivi di impugnazione:
- che il primo Giudice aveva malamente governato le risultanze probatorie documentali, non tenendo conto del compimento, da parte di esso esponente, di ogni atto diretto alla conclusione del contratto definitivo di trasferimento, una volta maturatesi le condizioni per la stessa;
- che ciò era stato accertato anche nella sentenza (passata in giudicato) di rigetto della domanda di nullità del contratto proposta dalle controparti, nonché della subordinata azione di risoluzione per inadempimento, la quale aveva escluso ogni profilo di inadempimento da parte di esso promittente venditore;
- che il Giudice di primo grado non aveva affatto considerato l'inadempimento delle controparti agli obblighi contrattuali relativi al pagamento dei tributi, degli oneri condominiali e delle utenze a partire dal gennaio 2003;
- che erroneamente il Tribunale di Benevento aveva accolto l'eccezione di inadempimento sollevata dai promissari acquirenti, non ricorrendone i presupposti di legge;
- che il Tribunale avrebbe dovuto valutare comparativamente la condotta delle parti;
- che il primo Giudice aveva, da un lato, rigettato la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dai convenuti perché non provata e, dall'altro, ritenuto
“evidente che i convenuti a fronte del tempo trascorso senza la stipula del definitivo di vendita e in considerazione delle infiltrazioni di acqua riscontrate in data ….. e documentate da inequivocabili fotografie prodotte in atti, 7 R.G. n. 1354/2021 interrompessero ogni pagamento degli oneri condominiali, della TARSU, dell'ICI
e delle utenze di elettricità, gas, acqua … cui erano tenuti in base all'art.8 del preliminare avvalendosi dell'art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento).”;
- che il primo Giudice aveva ingiustamente posto a carico di esso esponente le spese di lite, avendo accolto solo parzialmente la domanda riconvenzionale dei convenuti.
§ 3.2. Costituitisi in giudizio, i promissari acquirenti hanno chiesto il rigetto del gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza, con conseguente integrale conferma della decisione di primo grado.
§ 4. La decisione della causa.
§ 4.1. Rileva la Corte che l'appello è fondato e merita di essere accolto, pur se nei limiti di seguito precisati.
§ 4.2. Innanzitutto, occorre osservare che nella vicenda in esame ciascuna delle parti del contratto preliminare di compravendita – quale Parte_1 promittente venditore;
, e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 quali promissari venditori – ha imputato la mancata conclusione del contratto definitivo alla controparte, allegandone l'inadempimento.
La conseguenza è che, per effetto delle critiche rivolte dal alla sentenza Pt_1 impugnata, nella parte in cui ha affermato il proprio inadempimento all'obbligo di stipulare il contratto definitivo, senza tener conto, al contrario, che la condotta inadempiente fosse da attribuire ai promissari acquirenti, occorre nella presente sede procedere alla valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti delle parti nella fase esecutiva del contratto. Ciò conformemente all'orientamento della
Corte regolatrice secondo cui, “nei contratti con prestazioni corrispettive, ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento, in caso di inadempienze reciproche deve procedersi a un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale, con la conseguenza che, qualora l'inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente deve considerarsi legittimo il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria obbligazione”
(cfr., fra le tante, Cass. 8/7/2024, n. 18485).
Fatta tale precisazione, deve osservarsi quanto segue: 8 R.G. n. 1354/2021
- contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, i promissari acquirenti non hanno mai allegato, quale grave inadempimento del , l'imputabilità Pt_1 allo stesso del lunghissimo tempo trascorso fra la conclusione del preliminare
(1992) e l'invito alla stipula del definitivo (2018);
- del resto, dagli atti risulta che la vendita dall'appartamento de quo fu possibile solo dopo l'acquisto della proprietà dello stesso da parte del (19/5/2015) e Pt_1
l'autorizzazione della Regione al trasferimento (10/11/2017);
- ebbene, gli odierni appellati hanno soltanto lamentato che la controparte abbia preteso, ai fini della stipula del definitivo, il pagamento di somme non riconducibili alle pattuizioni raggiunte con il contratto preliminare;
- in particolare, secondo i promissari acquirenti il avrebbe Pt_1 illegittimamente calcolato i pattuiti interessi ultralegali (pari al tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia), sulla rata finale del prezzo convenuto, pari ad €
25.823,00, dal 12/9/2002 sino alla data del rogito notarile, anziché sino alla fine dell'anno 2007, come indicato nella promessa di vendita;
- ebbene, ritiene il Collegio che detto assunto sia privo di pregio, in quanto la clausola determinativa dei descritti interessi non possa che trovare fondamento causale nella corresponsione al di un compenso per l'anticipata Pt_1 esecuzione del contratto mediante consegna dell'unità immobiliare ai promittenti acquirenti sin dal giorno 1/1/2003;
- invero, poiché il pagamento della suindicata rata finale doveva essere eseguito al momento del trasferimento della proprietà, è evidente che l'attribuzione patrimoniale pari agli interessi sulla somma in questione non poteva trovare altra giustificazione causale che quella sopra indicata;
- la descritta funzione degli interessi induce a ritenere che detti accessori, contrariamente a quanto sostenuto dai promissari acquirenti, fossero dovuti sino all'effettiva stipula del contratto definitivo di compravendita, permanendo sino a quel momento la materiale detenzione del bene in capo ai predetti (per poi trasformarsi in possesso), e non certo sino alla data del 31/12/2007;
- ne deriva, pertanto, l'insussistenza dell'inadempimento del , così come Pt_1 prospettato dai promissari acquirenti sotto il profilo del rifiuto di concludere il contratto definitivo, avendo lo stesso preteso del tutto legittimamente, a tal fine, il pagamento, oltre che della rata finale e di quanto dovuto a titolo di oneri 9 R.G. n. 1354/2021 condominiali, utenze e tributi comunali, anche degli interessi convenzionali sulla rata finale, calcolati sino al rogito e non sino a tutto l'anno 2007.
§ 4.3. Né è corretta la statuizione del Giudice di prime cure secondo cui il Pt_1 sarebbe stato inadempiente anche per non essersi attivato onde far fronte alle infiltrazioni d'acqua che avevano danneggiato l'appartamento e limitato il suo godimento da parte dei signori e , i quali si sarebbero CP_1 CP_2 legittimamente avvalsi dello strumento di autotutela di cui all'art. 1460 c.c.
Sul punto, va rimarcato che la prospettata omissione del giammai Pt_1 potrebbe qualificarsi come inadempimento di un'obbligazione contrattuale in relazione di interdipendenza con quelle derivanti dal contratto preliminare di compravendita, posto che con tale contratto il promittente venditore non risulta aver assunto alcun obbligo manutentivo rispetto all'appartamento promesso in vendita.
§ 4.4. Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale di Benevento, deve ritenersi che l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare, e, di conseguenza, la mancata conclusione del contratto definitivo di compravendita sia imputabile esclusivamente agli odierni appellati, in quanto:
1- gli stessi, come più volte evidenziato, furono immessi sin dal gennaio 2003 nella detenzione dell'appartamento;
2- essi non hanno mai adempiuto agli obblighi, sanciti dall'art. 8 del preliminare, di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, dell'ICI, della fornitura di acqua, gas e luce, nonché degli oneri condominiali, maturando una debitoria complessiva pari ad € 12.688,00, come allegato e documentato dal e non contestato dai Pt_1 signori e;
CP_1 CP_2
3- detto inadempimento, peraltro, ha esposto il anche ad azioni esecutive Pt_1 sfociate nel pignoramento del proprio stipendio.
Alla luce di quanto esposto, non essendovi dubbi sulla gravità del descritto inadempimento, sussistono i presupposti, in accoglimento del gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, per dichiarare la risoluzione ex art. 1453
c.c. del contratto preliminare dedotto in giudizio per inadempimento dei promissari acquirenti.
§ 4.5. Non può invece trovare accoglimento la domanda, formulata dall'appellante, di condanna delle controparti al risarcimento del danno, 10 R.G. n. 1354/2021 quantificato in ragione dell'importo di € 46.500,00, a titolo di mancato godimento dell'immobile in questione.
Invero, il , sia nell'atto introduttivo del giudizio che in sede di memoria Pt_1 emendativa, ha omesso ogni allegazione specifica in punto di lamentato pregiudizio per non aver usufruito del bene promesso in vendita.
Infatti, nel giudizio di primo grado, così come del resto anche nell'atto di appello,
l'istante si è limitato a pretendere la condanna delle controparti al risarcimento del danno “quale mancato godimento dell'immobile da parte del proprietario (Euro
250,00 mensili dal 01.01.2003 sino al 06.2018)”, senza alcuna ulteriore precisazione, con ciò sostanzialmente prospettando l'esistenza di un danno che in automatico avrebbe subito a causa della mancata fruizione del bene. Sennonché, come precisato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può definirsi in re ipsa, purché tale espressione sia intesa in senso descrittivo, cioè di normale inerenza del pregiudizio all'impossibilità stessa di disporre del bene, “senza comunque far venir meno l'onere per l'attore quanto meno di allegare, e anche di provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui discende il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione” (così Cass.
26/1/2024, n. 2500, in motivazione). Quindi, ciò che è indispensabile ai fini del risarcimento del danno subito dal proprietario, quale conseguenza diretta derivante dall'indisponibilità di un bene immobile, è che esso venga provato, anche in forza di indici presuntivi, sulla base però di analitiche allegazioni volte ad evidenziare le caratteristiche del cespite che consentano di presumere che lo stesso sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente un'utilità, specificamente indicata e corrispondente alle sue caratteristiche (cfr. Cass. 7/11/2024, n. 28621).
Ebbene, tutto ciò non si riscontra nel caso di specie, ove, come accennato, il sostanzialmente ha soltanto richiesto il pagamento di una somma mensile Pt_1 arbitrariamente indicata quale risarcimento dell'invocato pregiudizio.
§ 4.6. L'appellante ha poi richiesto condannarsi gli appellati al pagamento, in proprio favore, della somma di € 12.688,00 a titolo di adempimento, come evidenziato sub § 4.4., dell'obbligo contrattuale di corrispondergli quanto dovuto 11 R.G. n. 1354/2021
a titolo di imposte comunali, di utenze e di oneri condominiali concernenti l'appartamento oggetto del preliminare.
Rispetto a tale pretesa, rileva il Collegio che se, da un lato, trattasi di credito non contestato dai promissari acquirenti, dall'altro, poiché il ha chiesto la Pt_1 condanna delle controparti al netto dell'acconto dalle stesse versato, pari ad €
15.494,00, nessuna statuizione di condanna può emettersi in quanto il predetto acconto è superiore al credito di € 12.688,00. Infatti, correttamente l'appellante ha allegato la necessità di considerare il suindicato acconto, posto che, per effetto dell'invocata pronuncia caducatoria del contratto preliminare, risulta travolto il titolo giuridico a sostegno di tale attribuzione patrimoniale.
§ 4.7. Quanto alla domanda di rilascio dell'immobile, la stessa è inammissibile tenuto conto che la statuizione di condanna a detto rilascio, contenuta nella pronuncia di primo grado, è passata in giudicato per non essere stata attinta da appello incidentale da parte dei promissari acquirenti.
§ 5. La riforma dell'impugnata sentenza impone la regolamentazione ex novo delle spese del doppio grado di giudizio, secondo un criterio unitario, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr., tra le più recenti, Cass. 26/3/2025, n. 8040).
Nella vicenda in esame, tenuto conto che l'accoglimento parziale della domanda proposta dal , il cui capo di condanna al risarcimento danni è stato Pt_1 rigettato, determina una parziale reciprocità di soccombenza, ricorrono i presupposti per compensare le spese del doppio grado, nei limiti di 1/3, mentre la residua quota di 2/3, liquidata nella misura indicata in parte dispositiva, deve porsi a carico degli appellati, in base al principio della soccombenza, con attribuzione all'avv. Tiziana Genito, stante la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nell'atto di appello.
Tale liquidazione va effettuata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione delle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, e determinazione di importi prossimi alla metà fra minimi e medi, tranne – quanto al presente grado – per la fase istruttoria, la quale va liquidata in ragione del 50%.
P.Q.M.
12 R.G. n. 1354/2021
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto di citazione notificato in data 19/3/2021, Parte_1 nei confronti di , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 avverso la sentenza n. 157/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data
1/2/2021, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara la risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare, stipulato fra le parti con scrittura in data
12/9/2002, per inadempimento dei promissari acquirenti;
b) nulla dispone in merito al credito del nei confronti dei promissari Pt_1 acquirenti, pari ad € 12.688,00, avendo l'appellante chiesto “defalcarsi” da ogni pretesa creditoria fatta valere in giudizio la somma di € 15.494,00 corrisposta dalle controparti a titolo di acconto prezzo in forza del preliminare caducato;
c) rigetta la domanda del di condanna degli appellati al pagamento, in Pt_1 proprio favore, della somma di € 46.500,00 a titolo risarcitorio;
d) compensa fra le parti le spese del doppio grado, nei limiti di 1/3, e condanna , e , con Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore del , della residua Pt_1 quota di 2/3, che liquida, con attribuzione all'avv. Tiziana Genito,
- quanto al giudizio di primo grado, in € 270,66 per esborsi, € 6.000,00 per compensi professionali ed € 900,00 per spese forfettarie pari al 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado, in € 758,66 per esborsi, € 6.437,50 per compensi professionali ed € 965,62 per spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 15/10/2025.
IL PRESIDENTE (dott. Giulio Cataldi)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato 13 R.G. n. 1354/2021 telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.