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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2658/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12859/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IMU presentata in data 12 dicembre 2023, relativa alle annualità dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di euro 62.857,58.
Esponeva il ricorrente di aver versato l'imposta in relazione a immobili che, già a partire dagli anni 2005–
2006, non erano più di sua proprietà, essendo stati condonati e accatastati in capo alla società Società_1 S.r.l., e che la permanenza dell'intestazione catastale a suo nome era dipesa da un errore tecnico, successivamente sanato con procedura DOCFA nel 2023.
Roma Capitale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente risultava intestatario catastale degli immobili sino alla data del 3 febbraio 2023 e che non era stata fornita idonea prova del trasferimento di proprietà.
In particolare, sostiene la resistente che tutte le 6 unità immobiliari risultano formalmente intestate al Sig.
Ricorrente_1 fino al 03/02/2023 e che solo a tale data risulta efficace la soppressione catastale, per soppressione in seguito a demolizione totale in riferimento a 2 unità e per soppressione in seguito a duplicazione catastale in riferimento a 4 unità.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi della normativa vigente in materia di IMU, il presupposto soggettivo dell'imposta è costituito dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le risultanze catastali non hanno valore costitutivo né probatorio della proprietà, assolvendo a una funzione meramente amministrativa e fiscale. Ne consegue che la soggettività passiva dell'imposta deve essere individuata sulla base della situazione giuridica sostanziale e non della sola intestazione catastale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che gli immobili per cui è causa erano stati oggetto di condono edilizio e successivamente accatastati in capo alla società Società_1 S.r.l. già negli anni 2005–2006. La permanenza delle intestazioni catastali in capo al ricorrente è dipesa da una duplicazione non tempestivamente eliminata, come confermato dagli atti di aggiornamento catastale depositati.
La soppressione catastale intervenuta nel 2023 ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e, pertanto, non può essere assunta quale momento determinante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva IMU.
Ne consegue che il ricorrente, non essendo titolare di diritti reali sugli immobili negli anni d'imposta per i quali ha richiesto il rimborso, non era tenuto al pagamento dell'imposta, che risulta pertanto indebitamente versata.
Trattandosi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso sussiste una volta dimostrata l'assenza del presupposto impositivo e l'avvenuto pagamento, prova che nel caso di specie deve ritenersi adeguatamente fornita. Il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso deve quindi ritenersi illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro tremila oltre rimborso Cut e accessori di legge .
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GAGLIARDI VANIA, Presidente
DI GERONIMO DESIREE', Relatore
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12859/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1541/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso IMU presentata in data 12 dicembre 2023, relativa alle annualità dal 2018 al 2023, per l'importo complessivo di euro 62.857,58.
Esponeva il ricorrente di aver versato l'imposta in relazione a immobili che, già a partire dagli anni 2005–
2006, non erano più di sua proprietà, essendo stati condonati e accatastati in capo alla società Società_1 S.r.l., e che la permanenza dell'intestazione catastale a suo nome era dipesa da un errore tecnico, successivamente sanato con procedura DOCFA nel 2023.
Roma Capitale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo che il ricorrente risultava intestatario catastale degli immobili sino alla data del 3 febbraio 2023 e che non era stata fornita idonea prova del trasferimento di proprietà.
In particolare, sostiene la resistente che tutte le 6 unità immobiliari risultano formalmente intestate al Sig.
Ricorrente_1 fino al 03/02/2023 e che solo a tale data risulta efficace la soppressione catastale, per soppressione in seguito a demolizione totale in riferimento a 2 unità e per soppressione in seguito a duplicazione catastale in riferimento a 4 unità.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo allegato a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi della normativa vigente in materia di IMU, il presupposto soggettivo dell'imposta è costituito dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le risultanze catastali non hanno valore costitutivo né probatorio della proprietà, assolvendo a una funzione meramente amministrativa e fiscale. Ne consegue che la soggettività passiva dell'imposta deve essere individuata sulla base della situazione giuridica sostanziale e non della sola intestazione catastale.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in atti emerge che gli immobili per cui è causa erano stati oggetto di condono edilizio e successivamente accatastati in capo alla società Società_1 S.r.l. già negli anni 2005–2006. La permanenza delle intestazioni catastali in capo al ricorrente è dipesa da una duplicazione non tempestivamente eliminata, come confermato dagli atti di aggiornamento catastale depositati.
La soppressione catastale intervenuta nel 2023 ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva e, pertanto, non può essere assunta quale momento determinante ai fini dell'individuazione della soggettività passiva IMU.
Ne consegue che il ricorrente, non essendo titolare di diritti reali sugli immobili negli anni d'imposta per i quali ha richiesto il rimborso, non era tenuto al pagamento dell'imposta, che risulta pertanto indebitamente versata.
Trattandosi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso sussiste una volta dimostrata l'assenza del presupposto impositivo e l'avvenuto pagamento, prova che nel caso di specie deve ritenersi adeguatamente fornita. Il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso deve quindi ritenersi illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro tremila oltre rimborso Cut e accessori di legge .