Ordinanza cautelare 13 giugno 2022
Sentenza breve 25 giugno 2022
Sentenza 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 00885/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00653/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 653 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE MA NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Nicola Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Papi Rossi in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
contro
Universita' degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia 1 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
LU PÀ TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Franco Ferrari, Lorenzo Cuocolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Franco Ferrari in Milano, via Larga 23;
CA IS ZO IE, rappresentato e difeso dall'avvocato Andreina Degli Esposti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Rettorale 14 marzo 2022 n. 1345/2022 recante l’accertamento della regolarità formale della “Procedura di selezione per la chiamata a professore di I fascia da ricoprire ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto Processuale Penale (settore scientifico-disciplinare IUS/16 – Diritto Processuale Penale)presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria, Codice concorso 4666” e la dichiarazione di nomina del vincitore Prof. LU RI TI;
- del verbale dell’ODG del Consiglio dei Membri del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nella parte in cui ha previsto la “Chiamata del Prof. LU RI TI quale professore di I fascia per il s.s.d. IUS/16 Diritto processuale penale, vincitore della procedura di selezione da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della Legge 240/2010 (D.R. n. 1345/2022 del14/03/2022)”;
- del verbale n. 1 recante i “criteri di valutazione” della Commissione giudicatrice;
- del verbale n. 2 relativo alla “valutazione dei candidati” della Commissione giudicatrice e dell’allegato n. 1 al medesimo verbale consistente nella “scheda ripartizione punteggi”;
- del verbale del 1° marzo 2022 contenente la “relazione finale” della Commissione giudicatrice;
- ove occorrer possa, dell’art. 9.2. del Bando del presente concorso (di cui al Decreto Rettorale n. 2457/2021), in parte qua;
- del provvedimento - ove emanato - di approvazione della chiamata del Prof. LU RI TI da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e dell’atto – ove emanato - di immissione in servizio, nonché viii) di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
nonché per il risarcimento
dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione verrà offerta in corso di causa.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO LE MA il 20/4/2022:
- degli atti già impugnati con il ricorso principale;
- del provvedimento di approvazione della chiamata del Prof. LU RI TI da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo (emanato ma non reso noto né conoscibile) e dell’atto di immissione in servizio del medesimo docente (parimenti emanato e ma non reso noto né conoscibile);
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
nonché per il risarcimento
dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione verrà offerta in corso di causa;
3) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NO LE MA il 13/5/2022:
- dei provvedimenti già impugnati con il ricorso principale e con il precedente ricorso per motivi aggiunti;
- del verbale n. 1 del 25 gennaio-1°febbraio 2022 recante i “criteri di valutazione” della Commissione giudicatrice, con particolare riferimento alla sezione dedicata alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e alla ripartizione dei punteggi premiali;
- ove occorrer possa, degli artt. 11 e 13 del Bando che governa il presente concorso (Decreto Rettorale n. 2457/2021;
- del decreto rettorale n. 1882/2022 di nomina del Prof. RI quale professore ordinario per il settore concorsuale 12/G2 – Diritto Processuale Penale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’11aprile 2022;
- dell’attestazione del 1° aprile 2022 del Prof. Gian Luigi Gatta, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria”, di effettiva presa di servizio del Prof. RI a fare data dallo stesso 1° aprile 2022;
- di ogni ulteriore atto connesso:
nonché per il risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente per effetto degli atti gravati, la cui quantificazione verrà offerta in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Milano e di LU PÀ TI e di CA IS ZO IE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione depositata in giudizio emerge che, con decreto Rettorale n. 2457 del 3.6.2021, l’Università degli Studi di Milano ha indetto una selezione per la copertura di tre posti per il ruolo di professore di I fascia, mediante chiamata ex art. 18 della legge n. 240/2010; la selezione comprende la procedura oggi contestata, relativa al settore concorsuale 12/G2 – Diritto Processuale Penale, Settore scientifico disciplinare IUS/16, Codice concorso 4666.
Con decreto del Rettore n. 830/2021, l’Università degli Studi di Milano ha adottato il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge n. 240/2010, ove sono stati elencati i criteri per l’attribuzione dei punteggi e per la valutazione degli elementi che possono venire in rilievo a fini concorsuali.
Per quanto di interesse, il bando di concorso, all’art. 11, riproducendo le previsioni del regolamento di Ateneo, ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi, prevedendo la valutazione da parte della Commissione giudicatrice di tre distinti elementi:
a. attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 60 punti, di cui il 75% da attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b. attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: 30 punti;
c. attività istituzionali, organizzative e di servizio: 10 punti.
I successivi artt. 12, 13 e 14 del bando hanno disciplinato la valutazione dei citati elementi, indicando i fattori, gli aspetti e i criteri da tenere in considerazione ai fini del giudizio dei candidati.
2) Alla contestata procedura hanno partecipato la Prof.ssa LE MA NO, il Prof. LU RI TI e la Prof.ssa CA IS ZO IE.
Con decreto del Rettore n. 5569 del 2 dicembre 2021, è stata nominata la Commissione esaminatrice.
In esito alla prima riunione, come emerge dal verbale n. 1 del 25.1.2022, la Commissione ha proceduto a “predeterminare i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati”, successivamente, nella seduta del 16.2.2022, ha esaminato i titoli e le pubblicazioni scientifiche, elaborando per ogni candidato un prospetto ove sono stati riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti per l’attività didattica, l’attività di ricerca, le pubblicazioni scientifiche e le attività gestionali.
Infine, nella seduta del 1 marzo 2022 sono state svolte le prove orali e il Prof. RI TI è risultato vincitore, con un punteggio totale di 73,1 punti, mentre la Prof.ssa IE si è collocata al secondo posto con 66,9 punti, seguita al terzo posto dalla Prof.ssa NO con 63 punti.
Sempre con il verbale n. 3, del 1 marzo 2022, è stata resa la relazione finale, nella quale la Commissione ha riassunto i punteggi attribuiti a ciascun candidato, confermando il Prof. RI TI come soggetto “maggiormente qualificato”.
Con decreto Rettorale n. 1345/2022, si è attestata la regolarità formale della procedura e si è provveduto alla nomina del vincitore Prof. LU RI TI, la cui chiamata è stata prevista dal Consiglio dei Membri del Dipartimento di Scienze Giuridiche con verbale del 21 marzo 2022; è seguita l’immissione in servizio.
3) Devono essere esaminate, in primo luogo, le eccezioni pregiudiziali formulate dall’amministrazione resistente e dalle parti controinteressate.
In particolare, il Tribunale osserva che:
- è palesemente infondata l’eccezione di inammissibilità proposta per omessa impugnazione dell’approvazione della chiamata e dell’immissione in servizio del Prof. RI, atteso che le determinazioni indicate sono state espressamente contestate, in modo specifico e non generico, dalla ricorrente mediante le impugnazioni per motivi aggiunti;
- parimenti è infondata l’eccezione di tardività formulata rispetto alla contestazione dei criteri adottati dalla Commissione in data 25.1.2022;
- invero, l’impugnazione non può considerarsi tardiva solo in ragione della già avvenuta pubblicazione dei criteri contestati, poiché essi non precludevano la partecipazione alla procedura concorsuale, rectius non presentavano carattere escludente, sicché non dovevano essere oggetto di immediata censura;
- la loro lesività è emersa solo in conseguenza delle valutazioni effettuate dalla Commissione, in conseguenza delle quali la ricorrente si è collocata al terzo posto, sicché l’impugnazione è tempestiva (cfr. TAR Lombardia, Sez. I, n. 740/2021; Cons. Stato, Sez. VI, n. 2305/2022);
- neppure è condivisibile l’eccezione di carenza di interesse a contestare i criteri di valutazione delle pubblicazioni atteso che la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio più elevato;
- fermo restando che la Prof.ssa NO non ha conseguito il massimo del punteggio assegnabile, ossia 45 punti, va osservato che ella si duole della fissazione ex post di un tetto massimo di punteggio per tipologia di pubblicazione, evidenziando come ciò abbia precluso una scelta consapevole in ordine alle pubblicazioni da presentare alla Commissione;
- si tratta di una contestazione che sottende un chiaro interesse della ricorrente, la quale lamenta che per effetto della scelta fatta a posteriori dalla Commissione non è stata posta in condizione di valutare quale tipo di pubblicazione presentare, al fine di conseguire il maggior punteggio possibile;
- merita condivisione la considerazione della ricorrente laddove evidenzia che i criteri introdotti dalla Commissione si sostanziano in parte qua in limiti al punteggio attribuibile per ciascun tipo di pubblicazione, la cui conoscenza ex ante avrebbe consentito ai concorrenti di scegliere in modo consapevole le pubblicazioni da presentare in ragione del maggiore o minore punteggio astrattamente conseguibile;
- parimenti è infondata l’eccezione secondo la quale la ricorrente non supererebbe la prova di resistenza;
- la ricorrente ha formulato differenti contestazioni, alcune delle quali idonee travolgere radicalmente l’operato della Commissione e la valutazione espressa, sicché la loro eventuale fondatezza determinerebbe la riedizione delle operazioni valutative e, pertanto, rispetto ad esse non si configura la necessità di superare la prova di resistenza;
- altre censure sono volte a contestare i punteggi assegnati dalla Commissione e, in relazione ad esse, la ricorrente ha dimostrato che, se il giudizio non fosse inficiato dai vizi denunciati, avrebbe ottenuto un punteggio tale da collocarla al primo posto della graduatoria;
- ne consegue che la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa manifesta la sua concretezza ed è dunque positiva, posto che l’annullamento degli atti gravati risulterebbe idoneo ad arrecare alla ricorrente un’effettiva utilità (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 25/02/2022, n. 1350, T.A.R. Lazio, sez. III, 04/02/2022, n. 1305; T.A.R. Lazio, sez. II, 14/11/2022, n. 14859).
Va, pertanto, ribadita l’infondatezza delle eccezioni proposte.
4) Con il ricorso principale e due successivi ricorsi per motivi aggiunti, la Prof.ssa LE MA NO ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, formulando diverse censure, che con memoria del 5 gennaio 2023 sono state espressamente graduate; la ricorrente chiede la trattazione in primis di quella diretta a contestare la fissazione ad opera della Commissione di un tetto massimo di punteggio per tipologia di pubblicazione.
L’introduzione di un punteggio massimo per tipo di pubblicazione viene contestata per tre profili, quali: l’irragionevolezza della scelta compiuta, la tardività della specificazione, l’assenza di un ambito di punteggio minimo e massimo per singola pubblicazione.
Il motivo è fondato.
4.1) L’art. 7 del regolamento di Ateneo prevede che l’attività di ricerca e le pubblicazioni scientifiche siano valutate sulla base di:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire e relativo settore concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari strettamente correlate al profilo;
c. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione dello stesso ai lavori in collaborazione;
d. nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le Commissioni di selezione si avvalgono anche di uno o più degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati.
L’art. 13, comma 3, del bando riproduce pedissequamente i criteri ora indicati al fine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
Nondimeno, con il verbale n. 1, la Commissione esaminatrice, pur richiamando il bando di concorso e il regolamento di Ateneo, ha introdotto un ulteriore criterio di valutazione, consistente nella ripartizione del punteggio per tipo di pubblicazione: essa infatti ha stabilito che (i) le monografie possono ottenere al massimo 20 punti; (ii) gli articoli o saggi in opere collettanea al massimo 7 punti; (iii) gli articoli in rivista internazionale al massimo 3 punti e (iv) gli articoli in rivista nazionale al massimo 10 punti; (v) la consistenza complessiva della produzione scientifica al massimo punti 5.
Si tratta di un criterio integrativo, introdotto dalla Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e che non trova alcun riferimento né nel regolamento di Ateneo, né nel bando.
Invero, l’art. 3 del regolamento precisa che nelle procedure valutative il Dipartimento può fissare un numero massimo di pubblicazioni, non inferiori a 12, da presentare a fini concorsuali e, nel caso di specie, gli artt. 1 e 8 del bando hanno disposto che ogni candidato possa presentare fini a 15 pubblicazioni; nessuna differenziazione di punteggio viene prevista dalla disciplina di riferimento tra le diverse tipologie di pubblicazioni presentabili.
Di certo spetta all’amministrazione e alla commissione valutatrice un’ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; sez. V, 24 settembre 2019, n. 6358; Consiglio di Stato sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889)
Nondimeno, la giurisprudenza ha messo in luce come per le procedure di chiamata dei professori, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, la fissazione dei criteri di valutazione è rimessa, in primis, ai regolamenti adottati da ciascun ateneo, rispetto ai quali deve valutarsi la conformità delle specificazioni riservate alla Commissione per ciascuna procedura comparativa ed in fase attuativa.
La “fissazione di criteri di valutazione il più possibile chiari, oggettivi e trasparenti è uno degli aspetti più importanti delle procedure di reclutamento dei professori universitari ... La valutazione dei candidati (i.e.: il loro curriculum, le loro pubblicazioni scientifiche, le loro capacità didattiche) deve avvenire sulla base di criteri, parametri e indicatori”, “dovendosi però escludere, pure nel riconoscimento della natura tecnico-discrezionale di tale predeterminazione, che la Commissione possa discostarsi da criteri e standard riconosciuti” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856).
La Commissione non può introdurre requisiti e standard irragionevoli o sconosciuti; nel silenzio della norma regolamentare di Ateneo, la Commissione deve comunque attingere a criteri di valutazione noti e accettati, a cominciare da quelli dettati dalla normativa vigente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3856/2022; T.A.R. Campania, sez. II, 8 luglio 2022, n. 4617).
In altre parole, la sussistenza di un potere di valutazione tecnico-discrezionale sottende la necessità che sia garantita la ragionevolezza dell’agere amministrativo, che è sindacabile sotto il profilo della logicità e dell’aderenza ai dati di fatto risultanti da nozioni di comune esperienza (cfr. cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 22 luglio 2022, n. 6456, sez. VI, 03 giugno 2022, n. 4522; sez. VI, 3 febbraio 2022, n. 757; sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445, sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357; T.A.R. Lazio, sez. II, 14 novembre 2022, n. 14859).
Non solo, fondamentali esigenze di trasparenza impongono che i criteri di valutazione e le modalità delle prove concorsuali vengano stabiliti prima che siano noti i nominativi dei candidati, onde evitare che possa sorgere anche solo il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno di costoro (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 5 aprile 2019, n. 757) e, ovviamente, prima dello svolgimento delle prove cui si riferiscono (Consiglio di Stato Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495).
In considerazione della medesima natura sia dei “macro-criteri”, sia dei valori ponderali ad essi attribuiti, i quali sono come tali idonei ad incidere sulla valutazione finale, esigenze di imparzialità e di trasparenza impongono che anche la determinazione dei secondi, laddove l’amministrazione si avvalga di tale facoltà, avvenga ex ante (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, 8 luglio 2022, n. 4617).
Nel caso di specie, la Commissione non si è limitata ad introdurre dei subpunteggi o dei subcriteri nell’ambito di quelli predeterminati dalla disciplina generale e in coerenza con essi, ma ha previsto un criterio nuovo.
A fronte del numero massimo di pubblicazioni presentabili fissato dalla lex specialis, l’organo tecnico ha assegnato uno specifico valore al tipo di pubblicazione, prevedendo diversi punteggi massimi a seconda della natura della pubblicazione.
Ciò si sostanzia nella formulazione da parte della Commissione di un giudizio di valore tra i diversi tipi di pubblicazione, che vengono organizzati secondo un preciso ordine decrescente, cui corrispondono minori punteggi via via assegnabili; ordine che ha immediati riflessi sulla scelta compiuta dai candidati in ordine alle pubblicazioni da produrre.
Questa scelta è stata effettuata ex ante dai candidati, prima dell’integrazione disposta dalla Commissione, ossia sulla scorta dei soli criteri conosciuti perché posti dal regolamento e dal bando, ma senza alcuna contezza del valore che sarebbe stato assegnato dalla Commissione a ciascun tipo di pubblicazione.
Il Tribunale ha già chiarito che la Commissione esaminatrice di procedure di chiamata ex art. 18 L. 240/2010 può fissare ulteriori criteri, ma deve trattarsi di “una declinazione dei criteri coerente con le previsioni del bando e del regolamento, espressione delle prerogative proprie della Commissione, e funzionale ad una trasparente attività valutativa, nella misura in cui costituisce un auto-limite all’attività stessa”; inoltre, la ripartizione deve risultare ragionevole, per esempio “non essendoci un divario eccessivo tra i diversi punteggi … tale da determinare una netta preferenza per una tipologia di pubblicazione” piuttosto che per un’altra (Tar Lombardia, Sez. I, n. 18/2023).
Nel caso di specie, l’illegittimità che inficia l’operato della Commissione consiste proprio nell’imprevedibilità e nell’irragionevolezza della distinzione di valore introdotta tra le diverse tipologie di pubblicazione, distinzione che si sostanzia in un nuovo criterio di valutazione, non ancorato alle previsioni della lex specialis e del regolamento di Ateneo.
In ragione del prospetto elaborato dalla Commissione, si è assegnato, in primo luogo, un peso determinante alle monografie, per le quali è previsto un punteggio pari al doppio di quello riservato agli articoli in riviste nazionali, al triplo circa di quello assegnato agli articoli in opere collettanee e corrispondente a circa 7 volte quello assegnato ad articoli in riviste internazionali.
E ancora, nell’ambito degli articoli si è assegnato un rilievo decisivo a quelli inseriti in rivista nazionale, che, secondo la griglia valutativa del verbale n. 1, possono ottenere fino a 10 punti, ossia la metà di quelli attribuiti a una monografia e quasi il triplo dei punti attribuibili agli articoli su rivista internazionale.
Tale assetto, oltre a contrastare con la lex specialis, che non prevede un ordine di valore tra le pubblicazioni e che, comunque, non legittima disparità di punteggio così marcate, risulta in contrasto con ordinari parametri di ragionevolezza, che inducono a ritenere che gli articoli – siano essi pubblicati in riviste nazionali o riviste internazionali – debbano conseguire punteggi assimilabili, in assenza di indicazioni diverse ad opera del bando.
In definitiva, la scelta della Commissione, oltre a non essere supportata da alcuna motivazione, introduce irragionevoli divari di punteggio non solo tra articoli e monografie, ma anche all’interno degli articoli, in ragione della pubblicazione in rivista nazionale o internazionale.
La giurisprudenza ha già evidenziato l’illegittimità di simili criteri, in forza dei quali la valutazione delle pubblicazioni avviene, senza motivazione alcuna, secondo una scala di valori che è eccentrica rispetto alle analoghe valutazioni previste in termini generali nell’ambito della comunità scientifica di appartenenza.
Essa è anche eccentrica rispetto al regolamento di Ateneo che, come visto, non detta alcuna aprioristica valorizzazione per “tipo” di pubblicazione, ma indica piuttosto dei criteri (originalità, collocazione editoriale e rilevanza scientifica) in base ai quali valorizzare le pubblicazioni; “tali criteri, astrattamente enunciati dalla commissione, con una condotta anche qui eccentrica rispetto all’agire interno della stessa commissione con riferimento ad altri parametri, non sono stati tradotti in specifici range di punteggio, rapportato invece in astratto al “tipo” di pubblicazione, senza che sia in alcun modo giustificato come tale operazione rispecchi effettivamente i criteri qualitativi pur enunciati dal regolamento di ateneo e dalla commissione; né, in mancanza di qualsivoglia accenno di motivazione, è dato comprendere le ragioni di tale scelta” (cfr. in tal senso TAR Piemonte, Sez. I, n. 1191/2021, confermata da Consiglio di Stato, sez. VII, n. 11190/2022).
La scelta della Commissione è tutt’altro che equilibrata, perché introduce divari irragionevoli di punteggio sia tra diverse tipologie pubblicazioni, sia nell’ambito dello stesso tipo di pubblicazioni – gli articoli – in dipendenza del loro inserimento in riviste nazionali o internazionali.
4.2) Le considerazioni svolte conducono a condividere la doglianza anche nella parte in cui lamenta la fissazione ex post del criterio in esame.
Esso, proprio perché non consiste in una mera specificazione di quanto emergente dal regolamento e dal bando, ma nell’individuazione di un parametro nuovo che incide sulla scelta delle pubblicazioni da presentare – come già evidenziato – avrebbe dovuto essere posto ab origine a disciplina della specifica procedura e non introdotto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e delle pubblicazioni.
L’operato della Commissione si sostanzia in un intervento a “sorpresa” per i candidati e come tale non risponde ad ordinari canoni di trasparenza e di buona amministrazione.
4.3) La censura è fondata anche nella parte in cui evidenzia che la griglia predisposta dalla Commissione prevede un punteggio massimo per ogni tipo di pubblicazione, ma non indica un punteggio minimo, né fissa subcriteri idonei a permettere di percepire le ragioni del punteggio assegnato dalla Commissione in relazione alle diverse pubblicazioni.
In effetti per ciascun tipo di pubblicazione, la Commissione ha fissato un punteggio massimo (ad esempio, 20 punti per le monografie), suddividendolo in due subcriteri: il primo consistente in “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza scientifica, piena congruenza con il S.S.D” per il quale è prevista l’attribuzione al massimo di un certo subpunteggio (per le monografie fino a punti n. 15); il secondo consistente in “rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, per il quale è parimenti prevista l’attribuzione al massimo di un certo subpunteggio (per le monografie fino a punti n. 5).
Il primo subcriterio si sostanzia nella ripetizione di parametri generali, che nella loro ampiezza non consentono di percepire quale profilo abbia condotto all’attribuzione di un particolare punteggio.
Il riferimento alla “rilevanza scientifica della collocazione editoriale” è privo di determinatezza, perché il verbale della Commissione non precisa in base a quale parametro debba essere valutata tale “rilevanza scientifica”; parimenti, non è specificato in base a quali indici venga accertato il livello di diffusione nella “comunità scientifica”.
Del resto, l’incertezza non è colmabile neppure a posteriori, poiché i punteggi assegnati dalla Commissione non sono ancorati ad una motivazione descrittiva che consenta di percepire il significato che è stato attribuito al subcriterio indicato.
Allo stesso modo, il bando e il regolamento non consentono di superare la genericità e l’indeterminatezza del subcriterio in contestazione, perché non recano alcun riferimento ad esso.
In definitiva, la scelta del punteggio assegnato, entro il massimo previsto, resta criptica, poiché è ancorata a subcriteri generici, che non consentono di ricostruire il percorso logico valutativo compiuto dalla Commissione; del resto, difetta una motivazione descrittiva che consenta di individuare le ragioni del punteggio assegnato per ciascuno dei criteri in esame.
5) Sempre seguendo la graduazione dei motivi di impugnazione indicata dalla ricorrente, deve essere esaminato quello volto a contestare la specificazione fatta dalla Commissione rispetto ai criteri premiali.
5.1) Si lamenta che la Commissione abbia, da un lato, arbitrariamente segmentato l’attività dei progetti di ricerca in tre ruoli (responsabile, coordinatore e partecipante), dall’altro, immotivatamente e in maniera del tutto imprevedibile, duplicato i punteggi, attribuendo al medesimo candidato – come accaduto in concreto per il Prof. RI – un punteggio sia per la qualifica di “partecipante”, sia per quella di “coordinatore” in relazione alla medesima attività di ricerca.
Il regolamento di Ateneo e il bando (rispettivamente art. 7 e art. 13) disciplinano la valutazione dell’attività di ricerca, prevedendo i seguenti standard qualitativi da considerare:
- autonomia scientifica dei candidati;
- capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
- organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l’appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio;
- conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante; - conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
- attività di valutazione nell’ambito di procedure di selezione competitive nazionali e internazionali.”.
La Commissione, sempre nel verbale n. 1, ha introdotto una ripartizione del punteggio per le attività di ricerca centrata sul ruolo svolto dal candidato in ciascun progetto, assegnando sino a 5 punti per il ruolo di Responsabile, prevedendo come subcriterio, ma senza alcuna specificazione di punteggio, il fatto di essere Responsabile di progetto di ricerca internazionale.
Al Coordinatore sono assegnati al massimo 4 punti e i subcriteri prevedono fino a punti 2 per il Coordinatore di unità progetto di ricerca europeo/internazionale, fino a punti 1,5 per Coordinatore PRIN E FIRB nazionali, fino a punti 0,5 per Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale.
Al Partecipante sono assegnati al massimo 3 punti e i subcriteri prevedono che ne spettano sino a 1,75 al partecipante ad unità progetto di ricerca europeo/internazionale; fino a punti 1 per la partecipazione a PRIN E FIRB nazionali; fino a punti 0,25 per partecipazione ad un progetto su bando competitivo nazionale o internazionale.
Per la Presidenza di società scientifica internazionale, così come per il ruolo di Editor Chief in rivista internazionale, nonché per “organizzazione o partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi di interesse nazionale e internazionale e per un “altro ruolo organizzativo e direttivo” sono assegnati fino a 0,6 punti.
Il bando e il regolamento non stabiliscono alcuna differenza di valore tra i diversi ruoli presi in considerazione dalla Commissione.
Seppure la discrezionalità spettante all’organo tecnico può giustificare una suddivisione dei punteggi in base al ruolo rivestito in ciascuna attività di ricerca, resta ferma la necessità che la ripartizione sia ragionevole e sottenda specifiche esigenze.
Nel caso di specie, la Commissione non si è limitata a frazionare il punteggio, ma ha introdotto ruoli in parte non coincidenti con quelli delineati dalla disciplina del concorso, ove si distingue solo tra organizzazione, da un lato, direzione e coordinamento, dall’altro, nonché partecipazione.
Inoltre, la Commissione ha frazionato i punteggi sulla base di subcriteri legati alla collocazione del progetto di ricerca in ambito nazionale o internazionale, ma senza alcuna considerazione per il contenuto del progetto.
Non riflette parametri di ragionevolezza la scelta della Commissione di valorizzare il dato astratto della collocazione del progetto, specie a fronte della disciplina posta dal bando e dal regolamento che non introducono alcuna distinzione in tal senso, né la rimettono alla Commissione.
In ogni caso, si tratta di parametri non aderenti a quelli diffusi nella comunità scientifica e la cui individuazione è priva di un supporto argomentativo che consenta di comprendere le ragioni della scelta e la sua finalizzazione all’individuazione del migliore tra i candidati.
Va ribadito che la Commissione non può scegliere “senza motivazione alcuna criteri che non sono coerenti con quelli più diffusi nella comunità scientifica di appartenenza” (cfr. TAR Torino, Sez. I, n. 1191/21).
5.2) La censura è fondata anche nella parte in cui contesta la duplicazione di punteggio cui ha condotto la ripartizione effettuata dalla Commissione.
Invero la documentazione in atti evidenzia che la Commissione ha cumulato i punteggi in favore del concorrente che, in relazione allo stesso progetto di ricerca, abbia rivestito i diversi ruoli di responsabile, coordinatore e partecipante, ovvero alcuni di essi.
La scelta è manifestamente illogica, perché porta ad una moltiplicazione artificiosa del punteggio, a fronte dell’unicità del progetto di ricerca cui ha partecipato, con più ruoli, il medesimo candidato.
Parimenti, si tratta di una scelta che non trova fondamento nella disciplina del concorso, che non consente alla Commissione di valutare più volte lo stesso progetto di ricerca in favore del medesimo candidato.
5.3) E’ fondata anche la censura, compresa nel motivo in esame, con la quale la ricorrente ha contestato l’operato della Commissione per la pretermissione di alcuni indicatori contenuti nel regolamento e nel bando, i quali, facevano espresso riferimento alla valorizzazione di “appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio”, “attività di valutazione in procedure selettive” e “partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche” e per aver di nuovo introdotto talune voci premiali che non trovano alcun fondamento nella lex specialis, come l’attribuzione di punteggi per il ruolo di “presidente di società scientifica internazionale” o “editor in chief rivista internazionale”, come già evidenziato.
La difesa dell’Ateneo sostiene che i criteri predeterminati dalla Commissione rispettano le previsioni del bando ed hanno trovato riscontro nei punteggi poi da essa attribuiti.
Tuttavia, il Tribunale non può che rilevare che i dati documentali narrano altro e cioè che le voci inserite nella griglia valutativa predisposta dalla Commissione non trovano riscontro nelle previsioni della lex specialis, che prevedeva voci di valutazione di respiro molto più ampio, come ad esempio, l’“appartenenza ad accademie scientifiche di riconosciuto prestigio”, l’“attività di valutazione in procedure selettive” e la “partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche”.
Tali voci sono state irragionevolmente e senza alcuna motivazione delimitate e circoscritte a delle ipotesi decisamente più specifiche, come la Presidenza di società scientifiche internazionali o la posizione di Editor Chief di rivista internazionale.
Del resto, l’assenza di qualunque motivazione a giustificazione della scelta non permettere di comprendere perché tali ruoli dovrebbero avere una specifica e concreta rilevanza ai fini dell’assegnazione del punteggio, esclusivamente per la natura internazionale della società o della rivista.
Sul punto va ribadito che le commissioni giudicatrici possono introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli generali indicati nel bando e nel regolamento, ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, purché diano ragione con atto motivato della scelta effettuata (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, 11 aprile 2022, n. 4240; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2016, n. 3897; id., sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 5534).
Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure esaminate.
6) Per completezza di trattazione, il Tribunale evidenzia che è infondato il terzo motivo del ricorso introduttivo, con il quale si deduce la pretesa incompatibilità per conflitto di interesse della Prof.ssa NE.
È noto infatti che, per giurisprudenza consolidata, affinché vi sia una reale situazione di conflitto tra membro della commissione e candidato è necessario che sia comprovata l’esistenza di un rapporto professionale economico stabile o duraturo e/o un rapporto personale di una tale intensità da far dubitare dell’imparzialità di giudizio del Commissario (fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6341/2021).
Da quanto allegato dalla ricorrente, il rapporto professionale tra il Prof. RI TI e la Prof.ssa NE non esula dalle ordinarie relazioni accademiche o di ufficio.
7) La fondatezza delle censure esaminate – in coerenza con la graduazione prescelta dalla ricorrente – nonché l’effetto conformativo che ne deriva, ripristinano la posizione giuridica soggettiva vantata dalla Prof.ssa NO, che viene ricollocata nella stessa condizione in cui versava al momento della presentazione della domanda di partecipazione e ciò consente di ritenere assorbite le ulteriori censure proposte.
I vizi riscontrati determinano la regressione della procedura al momento della specificazione ad opera della Commissione dei criteri stabiliti dal regolamento e dal bando.
La ricorrente chiede che tale operazione e le successive, relative alla valutazione dei candidati, siano effettuate dalla Commissione in diversa composizione.
Sul punto il Tribunale condivide la prevalente giurisprudenza in materia di concorsi pubblici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 396; id., 11 marzo 2015, n. 1248; id., 5 aprile 2019, n. 2238), secondo la quale la scelta in ordine alla necessità, o meno, di sostituire la commissione di concorso in seguito all’annullamento giurisdizionale dei suoi atti “non si fonda sull’applicazione necessaria di un preciso comando legislativo, ma comporta la valutazione discrezionale delle circostanze che hanno portato all’annullamento degli atti”.
In particolare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 396/2012 cit.) “occorre valutare se le circostanze stesse evidenzino dei problemi tali da diminuire l’autorevolezza dell’organo, e quindi dell’Amministrazione alla quale vengono imputati i suoi atti, sotto i differenti profili dell’imparzialità manifestata e della correttezza delle scelte tecniche adottate”.
Il Tribunale evidenzia che nel caso di specie la Commissione ha introdotto ex novo criteri irragionevoli e non coerenti con la disciplina posta dal bando e dal regolamento di Ateneo.
Non solo, essi non trovano corrispondenza nella comunità scientifica di riferimento e si traducono in parametri che non garantiscono la trasparenza della competizione, sia perché incidono sull’effettiva praticabilità delle scelte che spettano a ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione (il riferimento va in particolare alla valorizzazione del tipo di pubblicazione), sia perché si risolvono in parametri che, per lo meno astrattamente, si prestano a favorire taluno dei candidati.
Ciò accade per la plurima valutazione della partecipazione al medesimo progetto di ricerca, la mancata considerazione di alcuni parametri di valutazione dell’attività di ricerca imposti dal bando e la valorizzazione di attività puntuali e specifiche, come la Presidenza di società scientifiche internazionali o la posizione di Editor Chief di rivista internazionale, che non trovano fondamento nel bando.
Ne deriva, ai fini degli effetti conformativi della presente sentenza, che la rinnovazione delle operazioni valutative, a partire dalle specificazioni rimesse all’organo di valutazione, dovrà essere svolta da una Commissione in diversa composizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti, nei limiti di quanto esposto in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe;
2) condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori di legge, di cui euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge a favore della ricorrente ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge da dividere in uguale misura tra i due controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO