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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Turrà e A. Squillante, con i quali Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 24, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to N. Crisci, Controparte_1
domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Controparte_2
Mariniello, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Via Gaetano Filangieri n. 48,
giusta procura in atti,
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 6/7/2022, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo le vicende di fatto e processuali alla base della fattispecie di causa e chiedendo di ottenere dal datore di lavoro, a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il
15/10/2008, in ordine al quale era stata riconosciuta la responsabilità della Controparte_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nella sentenza n°10057/15 del 10/12/2015, il rimborso delle somme per spese sanitarie non coperte dal SSN sostenute dal 20/11/2015
al 23/03/2021 e di quelle che avrebbe sopportato in futuro. Ha concluso come da pagina 5
del ricorso. Si è costituita la contestando le pretese attoree e concludendo come da Controparte_1
pagina 11 della memoria.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita la eccependo la prescrizione Controparte_2
del diritto all'indennizzo dell'assicurato, negando la fondatezza dei presupposti delle istanze del ricorrente e concludendo come da pagine sette ed otto della memoria.
Disposta CTU, concesso termine per note, all'odierna udienza, prima utile tenuta dinanzi
a questo Giudice, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
L'oggetto della stessa è costituito dalla richiesta del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro
(con l'intervento dell'assicuratore), a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il
15/10/2008, , in ordine al quale era stata riconosciuta la responsabilità della CP_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nella sentenza n°10057/15 del
[...]
10/12/2015, il rimborso delle seguenti somme per spese sanitarie non coperte dal SSN: “al
23/03/2021 ha già sborsato la somma di € 12.722,62, per il periodo dal 19/12/2018 al
23/03/2021, nonché di € 18.866,30 per il periodo dal 20/11/2015 al 19/12/2018,
successivamente € 509,90 x mesi 14 dal 23/03/2021 ad oggi per € 7.138,60 e, in totale, €
38.727,52”.
La richiesta continua in tal senso: ”La terapia dovrà essere osservata a vita e, pertanto,
considerato che secondo le tabelle ISTAT la speranza di vita del genere umano di sesso
maschile in Italia … al fine di determinare la spesa futura che dovrà essere sostenuta per la
terapia prescritta si deve fare riferimento al seguente conteggio: € 509,90 x anni 13 e mesi
2 e, quindi, € 509,90 x mesi 158 = € 80.564,20”.
La vicenda trae origine dal giudizio proposto dal ricorrente ed altri con cui veniva chiesta la condanna della (quale datore di lavoro) al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo Parte_1
stesso a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il 15/10/2008. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10057/2015, accoglieva parziale la domanda. La Corte
di Appello di Napoli - Sezione Lavoro, con sentenza n. 3697/2020, rigettava il gravame e la
Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 9348/2022, pubblicata in data 22 marzo 2022.
ha chiesto in questo giudizio di essere rimborsato delle spese Parte_1
sanitarie non coperte dal SSN per il periodo dal 20/11/2015 al 23/03/2021 e di quelle che sosterrà in futuro, tenendo conto della speranza di vita del genere umano di sesso maschile in Italia di cui alle tabelle ISTAT.
Il datore di lavoro ha eccepito l'esistenza del giudicato sulla domanda come proposta,
perché oggetto di decisione o deducibile nel giudizio intentato dinanzi al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Napoli.
Questa A.G. ha rigettato le istanze attoree di cui al presente giudizio, in quanto “sono
dedotte circostanze di fatto (indicazione dei singoli medicinali;
costo degli stessi;
non
prescrivibilità dal SSN;
necessità di uso continuo e per tutta la vita di tali farmaci) nuove
tardivamente e, dunque, inammissibili che non valgono a sconfessare il giudizio del ctu”.
Trattasi, pertanto, di una decisione in rito e non nel merito.
Secondo la Cassazione (decisione n. 19039/2024), “… ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo
cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato 'a ogni effetto" tra
le parti, i loro eredi o aventi causa'), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le
parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto
le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni,
proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v.
Cass. n. 22520 del 2011; n. 14535 del 2012; n. 3488 del 2016; n. 25745 del 2017; n. 5486
del 2019). In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di
carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti
in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non
impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio
(v. Cass. n. 15383 del 2014; n. 26377 del 2014; n. 18160 del 2015; n. 13606 del 2021).”.
L'indirizzo della Cassazione sul punto è costante e, poiché la parte della decisione del
Tribunale qui rilevante è stata presa in considerazione del rito e non in virtù del merito, deve ritenersi che la stessa non costituisca ostacolo alla riproposizione della domanda, come è
stato fatto in questo giudizio.
La società datoriale ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione.
Prendendo in considerazione l'oggetto del ricorso, ossia il rimborso delle spese mediche future alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli sentenza n. 10057/2015,
deve rilevarsi che le stesse sono state chieste dal ricorrente il 19/7/2011, il 17/11/2015 (nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli) e nel ricorso in appello (vedi documentazione in atti).
La vicenda processuale ha trovato la sua conclusione con la sentenza di Cassazione n.
9348/2022 del 22 marzo 2022 e, restando interrotta la prescrizione per tutto il corso del giudizio (art. 2945 c.c.), la causa di estinzione del credito non era maturata alla data della richiesta in sede stragiudiziale delle pretese oggetto di questa causa da parte del ricorrente
(14/7/2021).
L'Assicuratore ha eccepito la “Prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato”, citando l'art. 2952 c.c. che stabilisce un termine biennale.
L'art. 2952, secondo comma, c.c. prevede che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione
sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.”.
L'art. 2952, quarto comma, c.c. stabilisce che "la comunicazione all'assicuratore della
richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto".
La Cassazione, nella sentenza n. 17543/2018, ha precisato che “In materia di assicurazione
della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c.,
l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato
attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di
danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti
dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al
passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio
del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata
riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei
confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte
della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla
liquidazione del credito risarcitorio del terzo.”.
Esaminati gli atti del processo, si riscontra che l'Assicuratore è stato evocato in questo giudizio da parte del ricorrente con atto del 26/4/2023. Deve tenersi in considerazione che la richiesta del lavoratore è del 14/7/2021.
Ora, in relazione a ciò la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "In tema di
assicurazione, l'art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto
tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine
di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato,
con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all'assicuratore
della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se
proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo" (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4538).
Quindi, la comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato e dell'azione da quest'ultimo proposta è stata effettuata prima della scadenza del termine biennale previsto dal codice civile e non assume alcuna rilevanza che la stessa era proveniente dallo stesso danneggiato.
Di conseguenza, è priva di pregio l'eccezione dell'Assicuratore di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'Assicurato.
Passando al merito, deve dirsi che sostanzialmente non è in contestazione che il ricorrente abbia diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro per le spese mediche future non coperte dal SSN. Le stesse, infatti, sono collegate causalmente all'infortunio lavorativo occorso al ricorrente il 15/10/2008, la cui responsabilità è stata accertata in capo al datore di lavoro nella sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n.
10057/2015 (passata in giudicato).
Esaminati gli atti di causa, però, deve osservarsi che non si riscontra l'esistenza di prova di spese mediche sostenute dal ricorrente, non rimborsabili dal SSN, relativamente al periodo per cui è causa (ossia dal 20/11/2015 al 23/03/2021).
Gli unici scontrini prodotti, infatti, sono datati 5/11/2015 e 6/10/2015. Gli altri documenti depositati non costituiscono elementi di prova, nemmeno in via presuntiva.
Pertanto, deve ritenersi non dimostrato in questa sede processuale la spesa medica che avrebbe sostenuto il ricorrente nel predetto decorso di tempo.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 10616/2012, “Il risarcimento del danno
consistente nelle spese mediche che la vittima di lesioni personali dovrà sostenere per
eliminare i postumi permanenti da esse derivati è dovuto anche quando, al momento della
liquidazione, la vittima non le abbia ancora sostenute, a nulla rilevando che sia trascorso un
rilevante lasso di tempo dal momento dell'illecito.”.
Il giudice, quindi, si può avvalere del potere di liquidare equitativamente le spese future.
Secondo il CTU, è affetto da “OO: osteoodontocheratoprotesi in Parte_1
esiti di ustione corneale da alcali, xeroftalmia;
OD: tisi bulbare, virus spento;
OS visus
spento. Disturbo traumatico da stress”. Il Consulente ha precisato che “Per tale affezione il ricorrente necessita come da
prescrizione degli oculisti che lo curano, sine die, di terapia con tre diversi colliri il Cosopt, il
SA e il Trium. Di questi tre, il solo Trium non è concesso dal Controparte_3
. In considerazione anche di possibili ed inevitabili perdite e sprechi del prodotto,
[...]
la terapia con il Trium comporta una spesa, al prezzo attuale e secondo le motivazioni e
calcoli precedentemente esplicitati, di circa euro 1400,00 all'anno. Ritengo opportuno
segnalare che, come suggerito dallo specialista dr. , se si volesse sostituire il Per_1
con un gel lacrimale, tipo hylo gel, uno dei più costosi, il costo della terapia su Parte_2
base annuale sarebbe di circa 720,00 euro. Questa è l'unica spesa per la terapia oculare,
con il Trium collirio, che il avrebbe sostenuta dal 20/11/2015 e che dovrà Persona_2
sostenere sine die”.
Il CTU, pertanto, ha individuato nel gel lacrimale, tipo hylo gel, nella sua versione più
costosa, la terapia ottimale sostitutiva del Collirio Trium, visto che “potrebbe avere anche un
effetto migliore delle lacrime Trium e che andrebbe somministrato circa quattro volte al
giorno”.
Il costo annuale per questa soluzione terapeutica, da considerare - secondo le indicazioni dell'ausiliario – la migliore possibile, è di € 720,00 all'anno.
L'elaborato peritale è condiviso dallo scrivente, in quanto risulta pienamente attendibile,
seguendo corretti criteri di valutazione medico-legali ed avendo il supporto di una consulenza specialistica di un oculista redatta a seguito di visita medica personale del ricorrente.
Lo stesso è totalmente esaustivo anche in ordine alle risposte alle osservazioni critiche formulate dalle parti.
Visto che la richiesta di rimborso per le prospettate spese mediche relative al periodo dal
20/11/2015 al 23/3/2021 non ha trovato prova in questo giudizio, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto agli importi per le sole spese mediche future alla data 23/3/2021, da determinare secondo le indicazioni del consulente tecnico. Poiché non è stato contestato tempestivamente dalle controparti il criterio dedotto dal ricorrente per la liquidazione di tali spese mediche future (aspettativa di vita ad anni 80 e mesi 8), tenuto conto del dies a quo delle predette spese (ossia 24/3/2021, quando il ricorrente aveva anni 66 e mesi 5 di età), deve considerarsi una liquidazione delle stesse come quantificate dal CTU (ossia € 720 all'anno) per ani 14 e 3 mesi, per un importo totale di € 10.260,00.
Pertanto, va disposta la condanna della in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 10.260,00 per spese Parte_1
mediche future al 24/3/2021 non coperte dal S.S.N., oltre accessori come per legge dalla richiesta attorea del 14/7/2021 all'effettivo soddisfo.
In virtù della manleva, deve condannarsi la in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., a tenere indenne la dalla condanna. Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento di una parte limitata della domanda giustifica la compensazione dei tre quarti delle spese di lite, restando il residuo quarto a carico della (con manleva Controparte_1
della parzialmente soccombente. Controparte_2
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, sono poste in via definitiva a carico della (con manleva della . Controparte_1 Controparte_2
L' non ha diritto alla manleva per le spese legali sostenute per la propria Parte_3
costituzione in giudizio, in assenza di espressa domanda in tal senso.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 10.260,00, oltre accessori come per legge dalla richiesta attorea del 14/7/2021
all'effettivo soddisfo;
b) compensa i tre quarti delle spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte del residuo quarto, liquidato in tale misura ridotta in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, in via definitiva a carico della in persona del legale rapp. p.t.; Controparte_1
d) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la Controparte_2
dalle condanne di cui ai capi che precedono;
Controparte_1
e) nulla in ordine alle spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria costituzione in giudizio.
Nocera Inferiore, 9/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dagli avv.ti S. Turrà e A. Squillante, con i quali Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 24, giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to N. Crisci, Controparte_1
domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv.to G. Controparte_2
Mariniello, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Via Gaetano Filangieri n. 48,
giusta procura in atti,
RESISTENTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 6/7/2022, parte ricorrente di cui in epigrafe ha adito questo giudice, esponendo le vicende di fatto e processuali alla base della fattispecie di causa e chiedendo di ottenere dal datore di lavoro, a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il
15/10/2008, in ordine al quale era stata riconosciuta la responsabilità della Controparte_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nella sentenza n°10057/15 del 10/12/2015, il rimborso delle somme per spese sanitarie non coperte dal SSN sostenute dal 20/11/2015
al 23/03/2021 e di quelle che avrebbe sopportato in futuro. Ha concluso come da pagina 5
del ricorso. Si è costituita la contestando le pretese attoree e concludendo come da Controparte_1
pagina 11 della memoria.
A seguito di chiamata in causa, si è costituita la eccependo la prescrizione Controparte_2
del diritto all'indennizzo dell'assicurato, negando la fondatezza dei presupposti delle istanze del ricorrente e concludendo come da pagine sette ed otto della memoria.
Disposta CTU, concesso termine per note, all'odierna udienza, prima utile tenuta dinanzi
a questo Giudice, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
La domanda va accolta nei limiti di seguito precisati.
L'oggetto della stessa è costituito dalla richiesta del ricorrente di ottenere dal datore di lavoro
(con l'intervento dell'assicuratore), a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il
15/10/2008, , in ordine al quale era stata riconosciuta la responsabilità della CP_1
dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli nella sentenza n°10057/15 del
[...]
10/12/2015, il rimborso delle seguenti somme per spese sanitarie non coperte dal SSN: “al
23/03/2021 ha già sborsato la somma di € 12.722,62, per il periodo dal 19/12/2018 al
23/03/2021, nonché di € 18.866,30 per il periodo dal 20/11/2015 al 19/12/2018,
successivamente € 509,90 x mesi 14 dal 23/03/2021 ad oggi per € 7.138,60 e, in totale, €
38.727,52”.
La richiesta continua in tal senso: ”La terapia dovrà essere osservata a vita e, pertanto,
considerato che secondo le tabelle ISTAT la speranza di vita del genere umano di sesso
maschile in Italia … al fine di determinare la spesa futura che dovrà essere sostenuta per la
terapia prescritta si deve fare riferimento al seguente conteggio: € 509,90 x anni 13 e mesi
2 e, quindi, € 509,90 x mesi 158 = € 80.564,20”.
La vicenda trae origine dal giudizio proposto dal ricorrente ed altri con cui veniva chiesta la condanna della (quale datore di lavoro) al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo Parte_1
stesso a seguito dell'infortunio lavorativo occorsogli il 15/10/2008. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10057/2015, accoglieva parziale la domanda. La Corte
di Appello di Napoli - Sezione Lavoro, con sentenza n. 3697/2020, rigettava il gravame e la
Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 9348/2022, pubblicata in data 22 marzo 2022.
ha chiesto in questo giudizio di essere rimborsato delle spese Parte_1
sanitarie non coperte dal SSN per il periodo dal 20/11/2015 al 23/03/2021 e di quelle che sosterrà in futuro, tenendo conto della speranza di vita del genere umano di sesso maschile in Italia di cui alle tabelle ISTAT.
Il datore di lavoro ha eccepito l'esistenza del giudicato sulla domanda come proposta,
perché oggetto di decisione o deducibile nel giudizio intentato dinanzi al Giudice del Lavoro
del Tribunale di Napoli.
Questa A.G. ha rigettato le istanze attoree di cui al presente giudizio, in quanto “sono
dedotte circostanze di fatto (indicazione dei singoli medicinali;
costo degli stessi;
non
prescrivibilità dal SSN;
necessità di uso continuo e per tutta la vita di tali farmaci) nuove
tardivamente e, dunque, inammissibili che non valgono a sconfessare il giudizio del ctu”.
Trattasi, pertanto, di una decisione in rito e non nel merito.
Secondo la Cassazione (decisione n. 19039/2024), “… ai sensi dell'art. 2909 c.c. (secondo
cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato 'a ogni effetto" tra
le parti, i loro eredi o aventi causa'), il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le
parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto
le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni,
proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (v.
Cass. n. 22520 del 2011; n. 14535 del 2012; n. 3488 del 2016; n. 25745 del 2017; n. 5486
del 2019). In tale ambito, tuttavia, mentre le decisioni su questioni di merito, anche di
carattere preliminare, spiegano i loro effetti anche al di fuori del processo e sono vincolanti
in tutti i giudizi futuri, le decisioni su questioni processuali, sono suscettibili di formazione del giudicato soltanto nell'ambito dello stesso processo (cosiddetto giudicato formale), e non
impediscono la proposizione delle medesime questioni in un successivo e diverso giudizio
(v. Cass. n. 15383 del 2014; n. 26377 del 2014; n. 18160 del 2015; n. 13606 del 2021).”.
L'indirizzo della Cassazione sul punto è costante e, poiché la parte della decisione del
Tribunale qui rilevante è stata presa in considerazione del rito e non in virtù del merito, deve ritenersi che la stessa non costituisca ostacolo alla riproposizione della domanda, come è
stato fatto in questo giudizio.
La società datoriale ha eccepito anche l'inammissibilità della domanda per intervenuta prescrizione.
Prendendo in considerazione l'oggetto del ricorso, ossia il rimborso delle spese mediche future alla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli sentenza n. 10057/2015,
deve rilevarsi che le stesse sono state chieste dal ricorrente il 19/7/2011, il 17/11/2015 (nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli) e nel ricorso in appello (vedi documentazione in atti).
La vicenda processuale ha trovato la sua conclusione con la sentenza di Cassazione n.
9348/2022 del 22 marzo 2022 e, restando interrotta la prescrizione per tutto il corso del giudizio (art. 2945 c.c.), la causa di estinzione del credito non era maturata alla data della richiesta in sede stragiudiziale delle pretese oggetto di questa causa da parte del ricorrente
(14/7/2021).
L'Assicuratore ha eccepito la “Prescrizione del diritto all'indennizzo dell'assicurato”, citando l'art. 2952 c.c. che stabilisce un termine biennale.
L'art. 2952, secondo comma, c.c. prevede che “Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui
si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione
sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.”.
L'art. 2952, quarto comma, c.c. stabilisce che "la comunicazione all'assicuratore della
richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto".
La Cassazione, nella sentenza n. 17543/2018, ha precisato che “In materia di assicurazione
della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell'art. 2952, co. 4, c.c.,
l'avvenuta comunicazione all'assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato
attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di
danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti
dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell'assicurato) fino al
passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio
del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell'operatività della predetta sospensione, la mancata
riproposizione, in grado di appello, da parte dell'assicurato della domanda di garanzia nei
confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte
della sospensione è legata esclusivamente all'esito del procedimento diretto alla
liquidazione del credito risarcitorio del terzo.”.
Esaminati gli atti del processo, si riscontra che l'Assicuratore è stato evocato in questo giudizio da parte del ricorrente con atto del 26/4/2023. Deve tenersi in considerazione che la richiesta del lavoratore è del 14/7/2021.
Ora, in relazione a ciò la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "In tema di
assicurazione, l'art. 2952, quarto comma, cod. civ., regolando in ogni suo aspetto il rapporto
tra assicurato e assicuratore, stabilisce, quale regime speciale, la sospensione del termine
di prescrizione sino alla definitiva liquidità ed esigibilità del credito del terzo danneggiato,
con decorrenza non già dalla denuncia del sinistro, ma dalla comunicazione all'assicuratore
della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, che è efficace anche se
proveniente dallo stesso danneggiato o da un terzo" (Cass., 26 febbraio 2014, n. 4538).
Quindi, la comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato e dell'azione da quest'ultimo proposta è stata effettuata prima della scadenza del termine biennale previsto dal codice civile e non assume alcuna rilevanza che la stessa era proveniente dallo stesso danneggiato.
Di conseguenza, è priva di pregio l'eccezione dell'Assicuratore di prescrizione del diritto all'indennizzo dell'Assicurato.
Passando al merito, deve dirsi che sostanzialmente non è in contestazione che il ricorrente abbia diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal datore di lavoro per le spese mediche future non coperte dal SSN. Le stesse, infatti, sono collegate causalmente all'infortunio lavorativo occorso al ricorrente il 15/10/2008, la cui responsabilità è stata accertata in capo al datore di lavoro nella sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli n.
10057/2015 (passata in giudicato).
Esaminati gli atti di causa, però, deve osservarsi che non si riscontra l'esistenza di prova di spese mediche sostenute dal ricorrente, non rimborsabili dal SSN, relativamente al periodo per cui è causa (ossia dal 20/11/2015 al 23/03/2021).
Gli unici scontrini prodotti, infatti, sono datati 5/11/2015 e 6/10/2015. Gli altri documenti depositati non costituiscono elementi di prova, nemmeno in via presuntiva.
Pertanto, deve ritenersi non dimostrato in questa sede processuale la spesa medica che avrebbe sostenuto il ricorrente nel predetto decorso di tempo.
Secondo la sentenza della Cassazione n. 10616/2012, “Il risarcimento del danno
consistente nelle spese mediche che la vittima di lesioni personali dovrà sostenere per
eliminare i postumi permanenti da esse derivati è dovuto anche quando, al momento della
liquidazione, la vittima non le abbia ancora sostenute, a nulla rilevando che sia trascorso un
rilevante lasso di tempo dal momento dell'illecito.”.
Il giudice, quindi, si può avvalere del potere di liquidare equitativamente le spese future.
Secondo il CTU, è affetto da “OO: osteoodontocheratoprotesi in Parte_1
esiti di ustione corneale da alcali, xeroftalmia;
OD: tisi bulbare, virus spento;
OS visus
spento. Disturbo traumatico da stress”. Il Consulente ha precisato che “Per tale affezione il ricorrente necessita come da
prescrizione degli oculisti che lo curano, sine die, di terapia con tre diversi colliri il Cosopt, il
SA e il Trium. Di questi tre, il solo Trium non è concesso dal Controparte_3
. In considerazione anche di possibili ed inevitabili perdite e sprechi del prodotto,
[...]
la terapia con il Trium comporta una spesa, al prezzo attuale e secondo le motivazioni e
calcoli precedentemente esplicitati, di circa euro 1400,00 all'anno. Ritengo opportuno
segnalare che, come suggerito dallo specialista dr. , se si volesse sostituire il Per_1
con un gel lacrimale, tipo hylo gel, uno dei più costosi, il costo della terapia su Parte_2
base annuale sarebbe di circa 720,00 euro. Questa è l'unica spesa per la terapia oculare,
con il Trium collirio, che il avrebbe sostenuta dal 20/11/2015 e che dovrà Persona_2
sostenere sine die”.
Il CTU, pertanto, ha individuato nel gel lacrimale, tipo hylo gel, nella sua versione più
costosa, la terapia ottimale sostitutiva del Collirio Trium, visto che “potrebbe avere anche un
effetto migliore delle lacrime Trium e che andrebbe somministrato circa quattro volte al
giorno”.
Il costo annuale per questa soluzione terapeutica, da considerare - secondo le indicazioni dell'ausiliario – la migliore possibile, è di € 720,00 all'anno.
L'elaborato peritale è condiviso dallo scrivente, in quanto risulta pienamente attendibile,
seguendo corretti criteri di valutazione medico-legali ed avendo il supporto di una consulenza specialistica di un oculista redatta a seguito di visita medica personale del ricorrente.
Lo stesso è totalmente esaustivo anche in ordine alle risposte alle osservazioni critiche formulate dalle parti.
Visto che la richiesta di rimborso per le prospettate spese mediche relative al periodo dal
20/11/2015 al 23/3/2021 non ha trovato prova in questo giudizio, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto agli importi per le sole spese mediche future alla data 23/3/2021, da determinare secondo le indicazioni del consulente tecnico. Poiché non è stato contestato tempestivamente dalle controparti il criterio dedotto dal ricorrente per la liquidazione di tali spese mediche future (aspettativa di vita ad anni 80 e mesi 8), tenuto conto del dies a quo delle predette spese (ossia 24/3/2021, quando il ricorrente aveva anni 66 e mesi 5 di età), deve considerarsi una liquidazione delle stesse come quantificate dal CTU (ossia € 720 all'anno) per ani 14 e 3 mesi, per un importo totale di € 10.260,00.
Pertanto, va disposta la condanna della in persona del legale rapp. p.t., Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 10.260,00 per spese Parte_1
mediche future al 24/3/2021 non coperte dal S.S.N., oltre accessori come per legge dalla richiesta attorea del 14/7/2021 all'effettivo soddisfo.
In virtù della manleva, deve condannarsi la in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., a tenere indenne la dalla condanna. Controparte_1
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
L'accoglimento di una parte limitata della domanda giustifica la compensazione dei tre quarti delle spese di lite, restando il residuo quarto a carico della (con manleva Controparte_1
della parzialmente soccombente. Controparte_2
Le spese di CTU, liquidate in separato provvedimento, sono poste in via definitiva a carico della (con manleva della . Controparte_1 Controparte_2
L' non ha diritto alla manleva per le spese legali sostenute per la propria Parte_3
costituzione in giudizio, in assenza di espressa domanda in tal senso.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 10.260,00, oltre accessori come per legge dalla richiesta attorea del 14/7/2021
all'effettivo soddisfo;
b) compensa i tre quarti delle spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rapp. p.t., al pagamento in favore della controparte del residuo quarto, liquidato in tale misura ridotta in € 1.800,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, in via definitiva a carico della in persona del legale rapp. p.t.; Controparte_1
d) condanna la in persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la Controparte_2
dalle condanne di cui ai capi che precedono;
Controparte_1
e) nulla in ordine alle spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria costituzione in giudizio.
Nocera Inferiore, 9/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo