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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 465/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alberto Parte_1
Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2021, ha agito nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Ha allegato di essere stato assunto nel 2003, con qualifica di operaio addetto all'esercizio e alla manutenzione delle opere consortili, inquadrato nel profilo professionale di “acquaiolo” e assegnato al Distretto 3 – Sezione San Gavino Monreale.
Ha affermato di essere stato oggetto di una lunga serie di condotte da parte dei superiori, ritenute pretestuose, discriminatorie e vessatorie.
In particolare, ha dedotto:
- che negli anni 2013-2014 fu assegnato a un cantiere per la bonifica dell'amianto senza dispositivi di protezione né formazione, subendo rischi per la propria salute;
- che segnalò nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi le criticità derivanti dall'esecuzione di quell'attività;
- che qualche anno dopo, il fornì ai dipendenti dei decespugliatori professionali di CP_1 marca per l'utilizzo dei quali era richiesta una specifica formazione tecnica attraverso un CP_2
corso pratico e teorico;
pagina 1 di 11 - che nel giugno 2018, in occasione di lavori di sfalcio, si rifiutò di utilizzare il decespugliatore a motore per mancanza di formazione e fu per questo minacciato verbalmente dal capo squadra
CP_3
- di aver ricevuto una contestazione disciplinare in data 2 luglio 2018 avente a oggetto il rifiuto di eseguire le operazioni di pulizia mediante sfalcio con decespugliatori manuali semplici;
- che il 26 giugno 2019 ricevette da l'ordine di svolgere mansioni di muratura, al CP_3
di fuori del proprio profilo professionale, e, dopo essersi opposto, fu trasferito – nel giro di due giorni – prima a Quartu Sant'Elena e poi a San Sperate, sedi ben lontane da quella contrattuale di
San Gavino;
- che tali trasferimenti comportarono spese significative per il carburante, aggravio chilometrico quotidiano e l'obbligo di utilizzo del mezzo proprio;
- che nel mese di agosto 2019 gli fu negato l'utilizzo dell'auto aziendale per recarsi a visita medica, mentre ad altri colleghi era stata concessa;
- che l'insieme di tali episodi configurerebbe, se considerato nel suo complesso, un disegno persecutorio, sistematico e ritorsivo da parte del datore di lavoro.
Ha allegato, inoltre, una perizia psicologica che attesta un disturbo post-traumatico da stress.
Per tali ragioni, ha chiesto: (1) il riconoscimento dell'indennità di trasferta per il periodo luglio– novembre 2019, in misura pari a euro 3.088,00; (2) il risarcimento del danno non patrimoniale per mobbing o straining, in misura pari a euro 30.378,15.
1.1. Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente. CP_1
Ha eccepito che:
- il lavoratore era stato legittimamente comandato a operare in sedi diverse all'interno del comprensorio consortile, come previsto dalla natura del profilo professionale e dal CCNL di categoria;
- le mansioni contestate rientravano nelle attività di manutenzione e assistenza delle opere idrauliche;
- gli ordini di servizio per il distaccamento temporaneo non comportavano diritto all'indennità di trasferta, in quanto gli spostamenti erano interni al comprensorio e rientravano nella prassi consortile;
- il trattamento riservato al ricorrente era conforme a quello riservato agli altri lavoratori e che non era emerso alcun elemento idoneo a qualificare i comportamenti aziendali come persecutori;
Ha pertanto chiesto il rigetto integrale del ricorso.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
pagina 2 di 11 3. Dalla documentazione in atti, e in particolare dal contratto individuale di lavoro del ricorrente
(doc. 8 fascicolo del ricorrente), risulta che la sede originaria e abituale di lavoro di Parte_1
fosse quella di San Gavino Monreale, Distretto 3.
[...]
Con ordine di servizio n. 5949 del 1° luglio 2019 (doc. 5 fascicolo del ricorrente), il lavoratore è stato comandato a prestare attività presso la sede del in Quartu Sant'Elena, e con CP_1
successivo ordine n. 5983 del 3 luglio 2019 (doc. 6 fascicolo del ricorrente) è stato stabilmente assegnato alla sede di San Sperate fino alla cessazione del contratto, nel mese di novembre 2019.
Come documentato nei docc. 11 e 12 allegati alle memorie depositate dal ricorrente in data 14 novembre 2022, la sede di Quartu dista 62 km dalla sede originaria di San Gavino, mentre quella di San Sperate dista 42 km dalla sede indicata nel contratto di assunzione.
L'inquadramento giuridico della fattispecie deve avvenire alla luce dell'Allegato B del CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, rubricato “accordo nazionale trasferte e missioni” (doc. 1 fascicolo del ), a partire dalla disposizione contenuta CP_1 nell'art. 1, che così recita:
“Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dell'abituale sede di lavoro e del relativo centro abitato, nell'ambito del comprensorio consortile o all'esterno dello stesso, senza che i dipendenti stessi, a causa dell'incarico loro affidato, pernottino in una località diversa dal proprio domicilio”.
Il caso del ricorrente rientra in tale definizione. Per oltre quattro mesi egli ha prestato servizio quotidiano in sedi diverse da quella contrattuale e abituale, distanti oltre 40 km, pur mantenendo il proprio domicilio a San Gavino. L'assenza di pernottamento non esclude l'applicabilità dell'art. 1, che riguarda la trasferta senza pernottamento come regola generale.
Non ricorrono, invece, le cause di esclusione dalla trasferta previste dall'art. 2 dell'Allegato B
CCNL cit., che così dispone:
“Non vengono considerati in trasferta: a) i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 Km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato, sempreché la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore. In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato per l'espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore;
b) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richiedenti istituzionalmente o per
pagina 3 di 11 disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito del comprensorio consortile ovvero nell'ambito della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell'ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti”.
Quanto alla lett. a), essa è inapplicabile nel caso in esame, poiché la distanza tra le sedi di destinazione (Quartu e San Sperate) e la sede originaria (San Gavino) è ampiamente superiore al limite di 8 km. In ogni caso, anche a prescindere dalla distanza, l'esclusione dalla trasferta non risulta applicabile, poiché il ricorrente è stato comandato a prestare servizio per l'intera giornata lavorativa, con un'assenza dalla sede abituale di lavoro superiore alle 4 ore, limite massimo previsto dalla norma collettiva per l'esclusione dalla trasferta.
Quanto alla lett. b), il ricorrente è effettivamente addetto alla manutenzione delle opere irrigue;
tuttavia, la norma collettiva esclude il trattamento di trasferta solo nel caso in cui il lavoratore sia soggetto a spostamenti abituali nell'ambito del comprensorio. Questo non è il caso del ricorrente: egli non ha effettuato spostamenti richiesti istituzionalmente o da disposizioni regolamentari all'interno del Distretto originariamente assegnato (Distretto 3 – San Gavino, come da contratto di assunzione ex doc. 8 fascicolo del ricorrente), ma è stato assegnato in modo continuativo, esclusivo e prolungato a una sede distante oltre 40 km dalla propria, appartenente a un altro
Distretto (Distretto 1 – San Sperate, come da ordine di servizio di cui al doc. 6 fascicolo del ricorrente).
Si è trattato, dunque, di un comando operativo per esigenze della sede di destinazione, come si evince dagli ordini di servizio, che ha determinato, per oltre quattro mesi, una sostanziale modifica della sede abituale di lavoro, senza alcuna previsione di rientro o di rotazione su San Gavino.
La permanenza continuativa in una sede diversa, per tale arco temporale e con tale distanza, integra pienamente la nozione di “trasferta” ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato B, e non rientra nelle ipotesi derogatorie dell'art. 2.
Ad abundantiam, si richiama anche l'art. 136 del medesimo CCNL, rubricato “Indennità di trasferimento”, che così prevede:
“L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica. Il CP_1
trasferimento deve essere comunicato dal al dipendente con preavviso di mesi 6. CP_1
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al di concedere il CP_1
preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede
pagina 4 di 11 del prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di CP_1
preavviso, il trattamento di trasferta […]”
Anche se il trasferimento di sede in oggetto non ha comportato un cambio di residenza, l'effetto sostanziale prodotto dall'assegnazione prolungata e stabile a una sede diversa, in assenza di preavviso, può ritenersi analogo a quello contemplato dalla norma collettiva.
Ne consegue che il trattamento di trasferta previsto dall'art. 136 (“al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta”) deve ritenersi applicabile per analogia, a maggior ragione trattandosi di assegnazione imposta unilateralmente dal datore di lavoro e priva di supporto logistico o indennitario.
3.1. La norma di riferimento ai fini della quantificazione economica delle spettanze del ricorrente
è l'art. 5 dell'Allegato B, che prevede:
“Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il seguente trattamento: a) euro
1,50 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana;
b) euro 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all'intero orario d'obbligo. La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell'ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto. Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico, il trattamento di euro 2,00 compete nell'ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano con l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di Euro 1,50”.
Il ricorrente ha calcolato, nelle memorie depositate in data 14 novembre 2025, un totale di 96 giornate di effettiva trasferta nel periodo luglio–novembre 2019 (corresponsione di euro 2,00 per l'intera giornata).
Il calcolo, operato per ciascun mese, risulta coerente e non contestato nel merito.
Pertanto, l'importo complessivo spettante a titolo di indennità di trasferta è pari a euro 192,00.
Diversamente, non può essere riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dagli artt. 8 e 9 dell'Allegato B CCNL cit., in quanto non è stata fornita prova che il luogo di lavoro non fosse raggiungibile con mezzi pubblici (“Art. 8: Il , qualora la località da raggiungere non CP_1
sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario. Nell'ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del , i possono CP_1 CP_1
pagina 5 di 11 richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi”).
L'onere di tale prova ricadeva sul ricorrente, che nulla ha allegato a riguardo e ha prodotto documentazione sufficiente solo con riguardo alla distanza tra le sedi, ma non alla mancanza di alternative pubbliche o aziendali.
Conseguentemente, la domanda va accolta nei soli limiti dell'indennità di trasferta di cui all'art. 5, per un importo pari a euro 192,00.
4. Con riguardo alla domanda risarcitoria fondata sulla prospettata condotta di mobbing, deve premettersi che, secondo consolidata giurisprudenza, la configurabilità del mobbing presuppone la sussistenza di una pluralità di comportamenti ostili, reiterati nel tempo, sistematicamente rivolti a emarginare, mortificare o isolare il lavoratore, in un contesto intenzionalmente persecutorio (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 29 dicembre 2020 n. 29767).
Tali comportamenti devono eccedere il fisiologico conflitto sul luogo di lavoro e assumere rilievo oggettivo e soggettivo idoneo a ledere la dignità del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Nel caso in esame, le testimonianze assunte non consentono di ritenere provato un simile quadro.
I testimoni escussi, pur confermando la presenza di alcuni episodi conflittuali tra il ricorrente e il capo squadra hanno descritto situazioni episodiche e non coordinate, prive di CP_3
quegli elementi di sistematicità e intenzionalità richiesti per configurare un disegno persecutorio.
4.1. Il teste sentito all'udienza del 29 maggio 2023, ha dichiarato di aver Testimone_1
lavorato con il ricorrente nel cantiere di San Gavino e di ricordare l'episodio dello sfalcio dell'erba avvenuto nel 2018 a Villacidro, ove il ricorrente si era rifiutato di utilizzare il decespugliatore a motore. Ha confermato che né lui né il ricorrente avevano ricevuto formazione specifica e che vi fu una discussione tra quest'ultimo ed della quale però non ha saputo riportare contenuti CP_3
specifici.
Analogamente, collega del ricorrente con stesso inquadramento, ha confermato che Persona_1
nel 2018 entrambi erano assegnati allo sfalcio dell'erba e che il ricorrente utilizzava un falcetto manuale anziché il decespugliatore. Ha precisato che nessuno dei lavoratori impiegati aveva ricevuto formazione tecnica per l'uso dell'attrezzatura. Anche non ha saputo riferire Per_1
precisamente circa il contenuto della discussione tra e il ricorrente (vd. verbale CP_3 dell'udienza del 29 maggio 2023).
Il teste ha riferito in termini generici di aver lavorato a Villacidro con il ricorrente, Testimone_2 riportando solo per sentito dire che quest'ultimo avrebbe manifestato contrarietà a svolgere pagina 6 di 11 mansioni di muratura, ritenute estranee al proprio profilo. Non ha riferito episodi di tensione diretta tra il ricorrente e (vd. verbale dell'udienza del 29 maggio 2023). CP_3
Il capo squadra sentito all'udienza del 29 maggio 2023, ha dichiarato di CP_3
conoscere il ricorrente e di aver lavorato con lui negli anni 2018 e 2019, in particolare per attività di manutenzione ordinaria presso i cantieri del distretto ALS, che comprende Villacidro ed è inserito nel comprensorio di San Gavino. Con riferimento all'impiego del decespugliatore, ha dichiarato che, in un primo momento, il ricorrente utilizzava normalmente l'attrezzatura a motore per lo sfalcio dell'erba, insieme al collega . In seguito, senza indicare una data precisa, il Per_1
ricorrente avrebbe smesso di utilizzarla, preferendo un falcetto manuale. A domanda sul motivo del cambiamento, il teste ha riferito che il ricorrente aveva dichiarato di non voler più usare il decespugliatore perché non aveva ricevuto una formazione specifica. ha confermato che non CP_3
erano stati organizzati corsi di formazione da parte del e che anche altri colleghi CP_1 usavano l'attrezzatura senza patentino. Il teste ha dichiarato di essersi recato più volte in cantiere, constatando direttamente che il ricorrente impiegava il falcetto, e ha riferito di avergli chiesto di utilizzare il decespugliatore per ragioni di efficienza, sottolineando che altri lo avevano già utilizzato senza problemi. Tuttavia, di fronte al rifiuto del ricorrente, ha riferito l'accaduto ai superiori, senza assumere iniziative disciplinari autonome. Ha precisato che il lavoro era stato comunque portato a termine con l'attrezzatura manuale, e che l'episodio non aveva avuto conseguenze immediate. Quanto al secondo episodio, ha riferito di un evento verificatosi nel CP_3
giugno 2019, in occasione di un'attività straordinaria presso Villacidro, che prevedeva la realizzazione di un getto in cemento. Secondo quanto dichiarato, il giorno precedente l'intervento egli aveva comunicato al ricorrente che avrebbe dovuto “fare compagnia” al collega Tes_2
già esperto di lavori di muratura, chiarendo che non era richiesto un intervento specialistico.
[...]
Il ricorrente, tuttavia, si sarebbe rifiutato, sostenendo che non si trattava di mansioni comprese nel proprio profilo professionale. ha riferito di aver insistito affinché il ricorrente si recasse CP_3
comunque in cantiere, ma di fronte al suo rifiuto, vi si è recato personalmente. Ha dichiarato che il giorno successivo vi fu una discussione con il ricorrente nel cantiere di San Gavino, alla presenza di altri colleghi. Ha ammesso di essersi alterato durante il confronto, ma ha escluso di aver rivolto al ricorrente espressioni offensive. Ha riferito che il ricorrente era in disaccordo sull'incarico assegnato e che, nel corso della discussione, fu lui stesso a mostrarsi agitato e contrariato. Il teste ha affermato di aver successivamente riferito l'episodio ai propri superiori, e che si è trattato della prima e unica segnalazione formale effettuata nei suoi oltre trent'anni di servizio. Ha escluso che pagina 7 di 11 vi siano stati altri contrasti o provvedimenti disciplinari a carico del ricorrente, e ha ribadito di non aver mai attuato comportamenti penalizzanti o discriminatori nei suoi confronti.
Il teste , sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, dipendente del fino al 2021 Testimone_3 Pt_2
con qualifica di impiegato tecnico, ha dichiarato di non aver lavorato direttamente con il ricorrente, in quanto operavano in cantieri diversi. Ha riferito che nel proprio cantiere il capo sezione imponeva ai dipendenti di recarsi alle visite mediche utilizzando l'auto privata. CP_4
Ha aggiunto che tale prassi era generalmente diffusa, anche se in alcuni casi, e in altri cantieri, veniva utilizzata l'auto aziendale, previa autorizzazione. Ha specificato che nel suo cantiere l'uso di mezzi aziendali per fini personali o medici era di fatto scoraggiato. Ha confermato che non tutti i dipendenti avevano accesso alle auto aziendali e che, in ogni caso, la gestione dei mezzi avveniva in modo non uniforme tra i vari cantieri.
operaio acquaiolo sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, ha dichiarato di Testimone_4
aver lavorato insieme al ricorrente negli anni 2018 e 2019, in particolare durante le operazioni di sfalcio dell'erba a Villacidro. Ha confermato che, durante quelle attività, il ricorrente si rifiutò di utilizzare il decespugliatore, preferendo un falcetto, motivando la scelta con la mancanza di formazione. Ha riferito che nessuno dei presenti aveva mai ricevuto corsi sull'uso dell'attrezzatura e che anch'egli apprese a usarla da autodidatta. Ha ricordato che il capo squadra Ecca gli chiese di spiegare al ricorrente come utilizzare il decespugliatore, ma egli si rifiutò in quanto non qualificato. Ha riferito di una discussione tra e il ricorrente, in cui avrebbe affermato CP_3 CP_3
che avrebbe riferito il rifiuto ai superiori e che vi sarebbero state conseguenze. Ha escluso tuttavia l'uso di espressioni offensive e ha dichiarato che il lavoro venne comunque portato a termine.
escusso all'udienza del 16 ottobre 2024 a seguito di ordinanza integrativa del 25 Tes_5
aprile 2024, ha riferito di essere stato presente alla discussione avvenuta tra il ricorrente e il capo squadra in occasione della distribuzione delle mansioni presso la sede consortile di CP_3
San Gavino. Ha dichiarato che quella mattina, come di consueto, i lavoratori avevano timbrato e si erano radunati nell'area dove i capisquadra assegnavano i compiti giornalieri. Il teste ha ricordato che aveva comunicato al ricorrente: “Tu vai con a fare un lavoro a CP_3 Testimone_2
Villacidro, che c'è da fare un lavoro. Sta arrivando il calcestruzzo”. Di fronte alla richiesta, il ricorrente aveva risposto: “Io non vado perché non è mia competenza”. A quel punto, secondo quanto riferito da avrebbe reagito con tono alterato, dicendo: “Ti stai rifiutando di Tes_5 CP_3 lavorare?” e successivamente: “Aspetta quando arriva che ti sistema lui”, alludendo al Per_2
superiore Il teste ha precisato che la discussione è proseguita, ma di non Persona_3
ricordare le parole esatte. Ha confermato che i toni si erano alzati da entrambe le parti e che, dopo pagina 8 di 11 l'alterco, ciascun lavoratore era tornato alla propria mansione. Ha aggiunto che, a distanza di tre giorni, il ricorrente era stato trasferito, pur senza indicare un nesso diretto tra i due eventi. A domanda specifica, ha riferito di non sapere se il ricorrente avesse poi accompagnato o meno Tes_5
a Villacidro. Tes_2
4.2. Nel caso di specie, l'istruttoria orale non ha fatto emergere alcun quadro riconducibile a una condotta persecutoria sistematica da parte del datore di lavoro nei confronti del ricorrente.
I principali episodi riportati – l'opposizione all'uso del decespugliatore e il rifiuto di eseguire attività di muratura – risultano isolati, temporalmente distanti e sempre legati a specifiche contestazioni del ricorrente in ordine alle mansioni, in contesti nei quali gli altri lavoratori hanno comunque proseguito senza particolari attriti l'attività assegnata.
In relazione all'episodio dello sfalcio dell'erba, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente aveva rifiutato di utilizzare il decespugliatore a motore, motivando tale scelta con la mancanza di formazione specifica. Diversi testimoni hanno confermato che, in effetti, non era stata fornita alcuna formazione tecnica sull'uso dell'attrezzatura, neppure agli altri lavoratori. L'episodio si è concluso senza sanzioni né conseguenze per il ricorrente, ma anzi con il sostanziale accoglimento della sua posizione;
il ricorrente ha infatti proseguito il lavoro con attrezzi manuali. Non sono emersi elementi di ostilità o ripercussioni organizzative a suo carico, posto che anche la contestazione disciplinare notificata non consta aver avuto conseguenze.
Quanto all'episodio del giugno 2019 relativo alle mansioni di muratura, l'istruttoria non ha chiarito se le attività richieste rientrassero nel profilo contrattuale dell'operaio addetto alla manutenzione delle opere idrauliche. Il ricorrente ha opposto un rifiuto, sostenendo la non pertinenza delle mansioni, ma non vi è prova che il comando fosse manifestamente illegittimo.
Anche in questo caso, la reazione del superiore si è limitata a una discussione dai toni accesi, senza offese personali, e a una segnalazione gerarchica.
A distanza di pochi giorni dal secondo episodio, il ricorrente è stato trasferito ad altra sede, con ordine di servizio formalmente riconducibile alla necessità di soddisfare esigenze di personale della sede di destinazione
Deve rilevarsi che il trasferimento non è stato contestato né impugnato nei termini di legge, e nemmeno ha determinato modifiche sostanziali del profilo professionale o del trattamento economico spettante al ricorrente.
Peraltro, lo stesso trasferimento è stato valutato al punto 3. della presente motivazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, in quanto disposto senza il preavviso previsto dal contratto collettivo. Tuttavia, ciò non implica una sua intrinseca illegittimità: si trattava infatti di pagina 9 di 11 un comando disposto all'interno del comprensorio consortile, nell'ambito del potere organizzativo del datore di lavoro, senza alcun mutamento di profilo, qualifica o trattamento.
Non risulta quindi provata né una condotta persecutoria né una serie coordinata di atti datoriali diretti a emarginare il lavoratore. Le situazioni emerse sono riconducibili a divergenze puntuali sorte nel corso dell'attività lavorativa, risolte talvolta in modo favorevole al lavoratore, senza che siano emerse discriminazioni, offese, esclusioni, o pressioni indebite.
Né può sostenersi che il trasferimento, isolatamente considerato, sia idoneo a integrare una forma attenuata di condotta lesiva qualificabile come straining. Anche per configurare lo straining – inteso come situazione di stress organizzativo subìto dal lavoratore a causa di una condotta datoriale anomala, pur non reiterata – è necessario che la condotta contestata sia connotata da illegittimità, oggettiva gravità e impatto negativo sull'equilibrio psico-fisico del lavoratore.
Nel caso di specie, il trasferimento non presenta tali caratteristiche: non risulta né formalmente contestato, né manifestamente arbitrario, ed è intervenuto nell'ambito territoriale ordinariamente servito dal . CP_1
In definitiva, non risultano integrati i presupposti del mobbing, per mancanza di pluralità, sistematicità e intento lesivo, e neppure può configurarsi una condotta illegittima isolata idonea a giustificare un danno da straining.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere respinta.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta, nei limiti di cui sopra, la domanda proposta dal ricorrente in relazione al diritto all'indennità di trasferta.
In particolare, il resistente deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1
di euro 192,00 a titolo di indennità di trasferta, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, per un totale di 96 giornate lavorative nel periodo luglio– novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo.
Devono invece essere respinte tutte le ulteriori domande formulate in ricorso.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1 Parte_1
di euro 192,00 a titolo di indennità di trasferta, per un totale di 96 giornate lavorative nel periodo luglio–novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo;
2. rigetta le altre domande;
pagina 10 di 11 3. compensa tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 10 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 465/2021 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Alberto Parte_1
Cani, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
in persona legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliata, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2021, ha agito nei confronti del Parte_1
. Controparte_1
Ha allegato di essere stato assunto nel 2003, con qualifica di operaio addetto all'esercizio e alla manutenzione delle opere consortili, inquadrato nel profilo professionale di “acquaiolo” e assegnato al Distretto 3 – Sezione San Gavino Monreale.
Ha affermato di essere stato oggetto di una lunga serie di condotte da parte dei superiori, ritenute pretestuose, discriminatorie e vessatorie.
In particolare, ha dedotto:
- che negli anni 2013-2014 fu assegnato a un cantiere per la bonifica dell'amianto senza dispositivi di protezione né formazione, subendo rischi per la propria salute;
- che segnalò nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi le criticità derivanti dall'esecuzione di quell'attività;
- che qualche anno dopo, il fornì ai dipendenti dei decespugliatori professionali di CP_1 marca per l'utilizzo dei quali era richiesta una specifica formazione tecnica attraverso un CP_2
corso pratico e teorico;
pagina 1 di 11 - che nel giugno 2018, in occasione di lavori di sfalcio, si rifiutò di utilizzare il decespugliatore a motore per mancanza di formazione e fu per questo minacciato verbalmente dal capo squadra
CP_3
- di aver ricevuto una contestazione disciplinare in data 2 luglio 2018 avente a oggetto il rifiuto di eseguire le operazioni di pulizia mediante sfalcio con decespugliatori manuali semplici;
- che il 26 giugno 2019 ricevette da l'ordine di svolgere mansioni di muratura, al CP_3
di fuori del proprio profilo professionale, e, dopo essersi opposto, fu trasferito – nel giro di due giorni – prima a Quartu Sant'Elena e poi a San Sperate, sedi ben lontane da quella contrattuale di
San Gavino;
- che tali trasferimenti comportarono spese significative per il carburante, aggravio chilometrico quotidiano e l'obbligo di utilizzo del mezzo proprio;
- che nel mese di agosto 2019 gli fu negato l'utilizzo dell'auto aziendale per recarsi a visita medica, mentre ad altri colleghi era stata concessa;
- che l'insieme di tali episodi configurerebbe, se considerato nel suo complesso, un disegno persecutorio, sistematico e ritorsivo da parte del datore di lavoro.
Ha allegato, inoltre, una perizia psicologica che attesta un disturbo post-traumatico da stress.
Per tali ragioni, ha chiesto: (1) il riconoscimento dell'indennità di trasferta per il periodo luglio– novembre 2019, in misura pari a euro 3.088,00; (2) il risarcimento del danno non patrimoniale per mobbing o straining, in misura pari a euro 30.378,15.
1.1. Il si è costituito in giudizio contestando integralmente le deduzioni del ricorrente. CP_1
Ha eccepito che:
- il lavoratore era stato legittimamente comandato a operare in sedi diverse all'interno del comprensorio consortile, come previsto dalla natura del profilo professionale e dal CCNL di categoria;
- le mansioni contestate rientravano nelle attività di manutenzione e assistenza delle opere idrauliche;
- gli ordini di servizio per il distaccamento temporaneo non comportavano diritto all'indennità di trasferta, in quanto gli spostamenti erano interni al comprensorio e rientravano nella prassi consortile;
- il trattamento riservato al ricorrente era conforme a quello riservato agli altri lavoratori e che non era emerso alcun elemento idoneo a qualificare i comportamenti aziendali come persecutori;
Ha pertanto chiesto il rigetto integrale del ricorso.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto, per quanto di ragione.
pagina 2 di 11 3. Dalla documentazione in atti, e in particolare dal contratto individuale di lavoro del ricorrente
(doc. 8 fascicolo del ricorrente), risulta che la sede originaria e abituale di lavoro di Parte_1
fosse quella di San Gavino Monreale, Distretto 3.
[...]
Con ordine di servizio n. 5949 del 1° luglio 2019 (doc. 5 fascicolo del ricorrente), il lavoratore è stato comandato a prestare attività presso la sede del in Quartu Sant'Elena, e con CP_1
successivo ordine n. 5983 del 3 luglio 2019 (doc. 6 fascicolo del ricorrente) è stato stabilmente assegnato alla sede di San Sperate fino alla cessazione del contratto, nel mese di novembre 2019.
Come documentato nei docc. 11 e 12 allegati alle memorie depositate dal ricorrente in data 14 novembre 2022, la sede di Quartu dista 62 km dalla sede originaria di San Gavino, mentre quella di San Sperate dista 42 km dalla sede indicata nel contratto di assunzione.
L'inquadramento giuridico della fattispecie deve avvenire alla luce dell'Allegato B del CCNL per i dipendenti dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, rubricato “accordo nazionale trasferte e missioni” (doc. 1 fascicolo del ), a partire dalla disposizione contenuta CP_1 nell'art. 1, che così recita:
“Si considerano in trasferta i dipendenti comandati a prestare la loro opera fuori dell'abituale sede di lavoro e del relativo centro abitato, nell'ambito del comprensorio consortile o all'esterno dello stesso, senza che i dipendenti stessi, a causa dell'incarico loro affidato, pernottino in una località diversa dal proprio domicilio”.
Il caso del ricorrente rientra in tale definizione. Per oltre quattro mesi egli ha prestato servizio quotidiano in sedi diverse da quella contrattuale e abituale, distanti oltre 40 km, pur mantenendo il proprio domicilio a San Gavino. L'assenza di pernottamento non esclude l'applicabilità dell'art. 1, che riguarda la trasferta senza pernottamento come regola generale.
Non ricorrono, invece, le cause di esclusione dalla trasferta previste dall'art. 2 dell'Allegato B
CCNL cit., che così dispone:
“Non vengono considerati in trasferta: a) i dipendenti comandati a prestare la loro opera in località distanti meno di 8 Km dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato, sempreché la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore. In ogni caso, a prescindere dalla distanza, non vengono considerati in trasferta i dipendenti comandati, durante l'orario di lavoro, a prestare la propria opera fuori dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato per l'espletamento di incarichi presso uffici, sempreché la durata dell'assenza dalla sede abituale di lavoro e dal relativo centro abitato non sia superiore a 4 ore;
b) il personale comunque addetto a compiti di vigilanza, di custodia, di esercizio e di manutenzione delle opere di bonifica e irrigue, richiedenti istituzionalmente o per
pagina 3 di 11 disposizioni regolamentari abituali spostamenti nell'ambito del comprensorio consortile ovvero nell'ambito della zona o del reparto cui il dipendente è destinato, nell'ipotesi in cui il comprensorio sia o venga suddiviso in zone o reparti”.
Quanto alla lett. a), essa è inapplicabile nel caso in esame, poiché la distanza tra le sedi di destinazione (Quartu e San Sperate) e la sede originaria (San Gavino) è ampiamente superiore al limite di 8 km. In ogni caso, anche a prescindere dalla distanza, l'esclusione dalla trasferta non risulta applicabile, poiché il ricorrente è stato comandato a prestare servizio per l'intera giornata lavorativa, con un'assenza dalla sede abituale di lavoro superiore alle 4 ore, limite massimo previsto dalla norma collettiva per l'esclusione dalla trasferta.
Quanto alla lett. b), il ricorrente è effettivamente addetto alla manutenzione delle opere irrigue;
tuttavia, la norma collettiva esclude il trattamento di trasferta solo nel caso in cui il lavoratore sia soggetto a spostamenti abituali nell'ambito del comprensorio. Questo non è il caso del ricorrente: egli non ha effettuato spostamenti richiesti istituzionalmente o da disposizioni regolamentari all'interno del Distretto originariamente assegnato (Distretto 3 – San Gavino, come da contratto di assunzione ex doc. 8 fascicolo del ricorrente), ma è stato assegnato in modo continuativo, esclusivo e prolungato a una sede distante oltre 40 km dalla propria, appartenente a un altro
Distretto (Distretto 1 – San Sperate, come da ordine di servizio di cui al doc. 6 fascicolo del ricorrente).
Si è trattato, dunque, di un comando operativo per esigenze della sede di destinazione, come si evince dagli ordini di servizio, che ha determinato, per oltre quattro mesi, una sostanziale modifica della sede abituale di lavoro, senza alcuna previsione di rientro o di rotazione su San Gavino.
La permanenza continuativa in una sede diversa, per tale arco temporale e con tale distanza, integra pienamente la nozione di “trasferta” ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato B, e non rientra nelle ipotesi derogatorie dell'art. 2.
Ad abundantiam, si richiama anche l'art. 136 del medesimo CCNL, rubricato “Indennità di trasferimento”, che così prevede:
“L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.
Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica. Il CP_1
trasferimento deve essere comunicato dal al dipendente con preavviso di mesi 6. CP_1
Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al di concedere il CP_1
preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede
pagina 4 di 11 del prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di CP_1
preavviso, il trattamento di trasferta […]”
Anche se il trasferimento di sede in oggetto non ha comportato un cambio di residenza, l'effetto sostanziale prodotto dall'assegnazione prolungata e stabile a una sede diversa, in assenza di preavviso, può ritenersi analogo a quello contemplato dalla norma collettiva.
Ne consegue che il trattamento di trasferta previsto dall'art. 136 (“al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta”) deve ritenersi applicabile per analogia, a maggior ragione trattandosi di assegnazione imposta unilateralmente dal datore di lavoro e priva di supporto logistico o indennitario.
3.1. La norma di riferimento ai fini della quantificazione economica delle spettanze del ricorrente
è l'art. 5 dell'Allegato B, che prevede:
“Al personale considerato in trasferta ai sensi del precedente art. 1 e con le esclusioni di cui al precedente art. 2, in aggiunta alla normale retribuzione, compete il seguente trattamento: a) euro
1,50 per servizi prestati in trasferta entro l'arco della mezza giornata sia antimeridiana che pomeridiana;
b) euro 2,00 per servizi prestati in trasferta per tutta la giornata in riferimento all'intero orario d'obbligo. La previsione di cui alla precedente lettera b) ricorre nell'ipotesi in cui il dipendente debba, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, consumare il pasto in trasferta con prosecuzione della sua attività successivamente alla consumazione del pasto. Nei Consorzi presso i quali sia in vigore l'orario unico, il trattamento di euro 2,00 compete nell'ipotesi che i servizi prestati in trasferta coincidano con l'intero orario d'obbligo; in ogni altro caso compete il trattamento di Euro 1,50”.
Il ricorrente ha calcolato, nelle memorie depositate in data 14 novembre 2025, un totale di 96 giornate di effettiva trasferta nel periodo luglio–novembre 2019 (corresponsione di euro 2,00 per l'intera giornata).
Il calcolo, operato per ciascun mese, risulta coerente e non contestato nel merito.
Pertanto, l'importo complessivo spettante a titolo di indennità di trasferta è pari a euro 192,00.
Diversamente, non può essere riconosciuto il rimborso chilometrico previsto dagli artt. 8 e 9 dell'Allegato B CCNL cit., in quanto non è stata fornita prova che il luogo di lavoro non fosse raggiungibile con mezzi pubblici (“Art. 8: Il , qualora la località da raggiungere non CP_1
sia collegata col servizio ferroviario o con altri mezzi di linea, deve mettere a disposizione del personale, comandato in trasferta od in missione, il mezzo di trasporto necessario. Nell'ipotesi in cui non venga messo a disposizione il mezzo di proprietà del , i possono CP_1 CP_1
pagina 5 di 11 richiedere ai dipendenti, con apposita domanda scritta, di utilizzare, per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto occupato, i mezzi di trasporto di proprietà dei dipendenti medesimi”).
L'onere di tale prova ricadeva sul ricorrente, che nulla ha allegato a riguardo e ha prodotto documentazione sufficiente solo con riguardo alla distanza tra le sedi, ma non alla mancanza di alternative pubbliche o aziendali.
Conseguentemente, la domanda va accolta nei soli limiti dell'indennità di trasferta di cui all'art. 5, per un importo pari a euro 192,00.
4. Con riguardo alla domanda risarcitoria fondata sulla prospettata condotta di mobbing, deve premettersi che, secondo consolidata giurisprudenza, la configurabilità del mobbing presuppone la sussistenza di una pluralità di comportamenti ostili, reiterati nel tempo, sistematicamente rivolti a emarginare, mortificare o isolare il lavoratore, in un contesto intenzionalmente persecutorio (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. L. 29 dicembre 2020 n. 29767).
Tali comportamenti devono eccedere il fisiologico conflitto sul luogo di lavoro e assumere rilievo oggettivo e soggettivo idoneo a ledere la dignità del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c.
Nel caso in esame, le testimonianze assunte non consentono di ritenere provato un simile quadro.
I testimoni escussi, pur confermando la presenza di alcuni episodi conflittuali tra il ricorrente e il capo squadra hanno descritto situazioni episodiche e non coordinate, prive di CP_3
quegli elementi di sistematicità e intenzionalità richiesti per configurare un disegno persecutorio.
4.1. Il teste sentito all'udienza del 29 maggio 2023, ha dichiarato di aver Testimone_1
lavorato con il ricorrente nel cantiere di San Gavino e di ricordare l'episodio dello sfalcio dell'erba avvenuto nel 2018 a Villacidro, ove il ricorrente si era rifiutato di utilizzare il decespugliatore a motore. Ha confermato che né lui né il ricorrente avevano ricevuto formazione specifica e che vi fu una discussione tra quest'ultimo ed della quale però non ha saputo riportare contenuti CP_3
specifici.
Analogamente, collega del ricorrente con stesso inquadramento, ha confermato che Persona_1
nel 2018 entrambi erano assegnati allo sfalcio dell'erba e che il ricorrente utilizzava un falcetto manuale anziché il decespugliatore. Ha precisato che nessuno dei lavoratori impiegati aveva ricevuto formazione tecnica per l'uso dell'attrezzatura. Anche non ha saputo riferire Per_1
precisamente circa il contenuto della discussione tra e il ricorrente (vd. verbale CP_3 dell'udienza del 29 maggio 2023).
Il teste ha riferito in termini generici di aver lavorato a Villacidro con il ricorrente, Testimone_2 riportando solo per sentito dire che quest'ultimo avrebbe manifestato contrarietà a svolgere pagina 6 di 11 mansioni di muratura, ritenute estranee al proprio profilo. Non ha riferito episodi di tensione diretta tra il ricorrente e (vd. verbale dell'udienza del 29 maggio 2023). CP_3
Il capo squadra sentito all'udienza del 29 maggio 2023, ha dichiarato di CP_3
conoscere il ricorrente e di aver lavorato con lui negli anni 2018 e 2019, in particolare per attività di manutenzione ordinaria presso i cantieri del distretto ALS, che comprende Villacidro ed è inserito nel comprensorio di San Gavino. Con riferimento all'impiego del decespugliatore, ha dichiarato che, in un primo momento, il ricorrente utilizzava normalmente l'attrezzatura a motore per lo sfalcio dell'erba, insieme al collega . In seguito, senza indicare una data precisa, il Per_1
ricorrente avrebbe smesso di utilizzarla, preferendo un falcetto manuale. A domanda sul motivo del cambiamento, il teste ha riferito che il ricorrente aveva dichiarato di non voler più usare il decespugliatore perché non aveva ricevuto una formazione specifica. ha confermato che non CP_3
erano stati organizzati corsi di formazione da parte del e che anche altri colleghi CP_1 usavano l'attrezzatura senza patentino. Il teste ha dichiarato di essersi recato più volte in cantiere, constatando direttamente che il ricorrente impiegava il falcetto, e ha riferito di avergli chiesto di utilizzare il decespugliatore per ragioni di efficienza, sottolineando che altri lo avevano già utilizzato senza problemi. Tuttavia, di fronte al rifiuto del ricorrente, ha riferito l'accaduto ai superiori, senza assumere iniziative disciplinari autonome. Ha precisato che il lavoro era stato comunque portato a termine con l'attrezzatura manuale, e che l'episodio non aveva avuto conseguenze immediate. Quanto al secondo episodio, ha riferito di un evento verificatosi nel CP_3
giugno 2019, in occasione di un'attività straordinaria presso Villacidro, che prevedeva la realizzazione di un getto in cemento. Secondo quanto dichiarato, il giorno precedente l'intervento egli aveva comunicato al ricorrente che avrebbe dovuto “fare compagnia” al collega Tes_2
già esperto di lavori di muratura, chiarendo che non era richiesto un intervento specialistico.
[...]
Il ricorrente, tuttavia, si sarebbe rifiutato, sostenendo che non si trattava di mansioni comprese nel proprio profilo professionale. ha riferito di aver insistito affinché il ricorrente si recasse CP_3
comunque in cantiere, ma di fronte al suo rifiuto, vi si è recato personalmente. Ha dichiarato che il giorno successivo vi fu una discussione con il ricorrente nel cantiere di San Gavino, alla presenza di altri colleghi. Ha ammesso di essersi alterato durante il confronto, ma ha escluso di aver rivolto al ricorrente espressioni offensive. Ha riferito che il ricorrente era in disaccordo sull'incarico assegnato e che, nel corso della discussione, fu lui stesso a mostrarsi agitato e contrariato. Il teste ha affermato di aver successivamente riferito l'episodio ai propri superiori, e che si è trattato della prima e unica segnalazione formale effettuata nei suoi oltre trent'anni di servizio. Ha escluso che pagina 7 di 11 vi siano stati altri contrasti o provvedimenti disciplinari a carico del ricorrente, e ha ribadito di non aver mai attuato comportamenti penalizzanti o discriminatori nei suoi confronti.
Il teste , sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, dipendente del fino al 2021 Testimone_3 Pt_2
con qualifica di impiegato tecnico, ha dichiarato di non aver lavorato direttamente con il ricorrente, in quanto operavano in cantieri diversi. Ha riferito che nel proprio cantiere il capo sezione imponeva ai dipendenti di recarsi alle visite mediche utilizzando l'auto privata. CP_4
Ha aggiunto che tale prassi era generalmente diffusa, anche se in alcuni casi, e in altri cantieri, veniva utilizzata l'auto aziendale, previa autorizzazione. Ha specificato che nel suo cantiere l'uso di mezzi aziendali per fini personali o medici era di fatto scoraggiato. Ha confermato che non tutti i dipendenti avevano accesso alle auto aziendali e che, in ogni caso, la gestione dei mezzi avveniva in modo non uniforme tra i vari cantieri.
operaio acquaiolo sentito all'udienza del 31 gennaio 2024, ha dichiarato di Testimone_4
aver lavorato insieme al ricorrente negli anni 2018 e 2019, in particolare durante le operazioni di sfalcio dell'erba a Villacidro. Ha confermato che, durante quelle attività, il ricorrente si rifiutò di utilizzare il decespugliatore, preferendo un falcetto, motivando la scelta con la mancanza di formazione. Ha riferito che nessuno dei presenti aveva mai ricevuto corsi sull'uso dell'attrezzatura e che anch'egli apprese a usarla da autodidatta. Ha ricordato che il capo squadra Ecca gli chiese di spiegare al ricorrente come utilizzare il decespugliatore, ma egli si rifiutò in quanto non qualificato. Ha riferito di una discussione tra e il ricorrente, in cui avrebbe affermato CP_3 CP_3
che avrebbe riferito il rifiuto ai superiori e che vi sarebbero state conseguenze. Ha escluso tuttavia l'uso di espressioni offensive e ha dichiarato che il lavoro venne comunque portato a termine.
escusso all'udienza del 16 ottobre 2024 a seguito di ordinanza integrativa del 25 Tes_5
aprile 2024, ha riferito di essere stato presente alla discussione avvenuta tra il ricorrente e il capo squadra in occasione della distribuzione delle mansioni presso la sede consortile di CP_3
San Gavino. Ha dichiarato che quella mattina, come di consueto, i lavoratori avevano timbrato e si erano radunati nell'area dove i capisquadra assegnavano i compiti giornalieri. Il teste ha ricordato che aveva comunicato al ricorrente: “Tu vai con a fare un lavoro a CP_3 Testimone_2
Villacidro, che c'è da fare un lavoro. Sta arrivando il calcestruzzo”. Di fronte alla richiesta, il ricorrente aveva risposto: “Io non vado perché non è mia competenza”. A quel punto, secondo quanto riferito da avrebbe reagito con tono alterato, dicendo: “Ti stai rifiutando di Tes_5 CP_3 lavorare?” e successivamente: “Aspetta quando arriva che ti sistema lui”, alludendo al Per_2
superiore Il teste ha precisato che la discussione è proseguita, ma di non Persona_3
ricordare le parole esatte. Ha confermato che i toni si erano alzati da entrambe le parti e che, dopo pagina 8 di 11 l'alterco, ciascun lavoratore era tornato alla propria mansione. Ha aggiunto che, a distanza di tre giorni, il ricorrente era stato trasferito, pur senza indicare un nesso diretto tra i due eventi. A domanda specifica, ha riferito di non sapere se il ricorrente avesse poi accompagnato o meno Tes_5
a Villacidro. Tes_2
4.2. Nel caso di specie, l'istruttoria orale non ha fatto emergere alcun quadro riconducibile a una condotta persecutoria sistematica da parte del datore di lavoro nei confronti del ricorrente.
I principali episodi riportati – l'opposizione all'uso del decespugliatore e il rifiuto di eseguire attività di muratura – risultano isolati, temporalmente distanti e sempre legati a specifiche contestazioni del ricorrente in ordine alle mansioni, in contesti nei quali gli altri lavoratori hanno comunque proseguito senza particolari attriti l'attività assegnata.
In relazione all'episodio dello sfalcio dell'erba, l'istruttoria ha confermato che il ricorrente aveva rifiutato di utilizzare il decespugliatore a motore, motivando tale scelta con la mancanza di formazione specifica. Diversi testimoni hanno confermato che, in effetti, non era stata fornita alcuna formazione tecnica sull'uso dell'attrezzatura, neppure agli altri lavoratori. L'episodio si è concluso senza sanzioni né conseguenze per il ricorrente, ma anzi con il sostanziale accoglimento della sua posizione;
il ricorrente ha infatti proseguito il lavoro con attrezzi manuali. Non sono emersi elementi di ostilità o ripercussioni organizzative a suo carico, posto che anche la contestazione disciplinare notificata non consta aver avuto conseguenze.
Quanto all'episodio del giugno 2019 relativo alle mansioni di muratura, l'istruttoria non ha chiarito se le attività richieste rientrassero nel profilo contrattuale dell'operaio addetto alla manutenzione delle opere idrauliche. Il ricorrente ha opposto un rifiuto, sostenendo la non pertinenza delle mansioni, ma non vi è prova che il comando fosse manifestamente illegittimo.
Anche in questo caso, la reazione del superiore si è limitata a una discussione dai toni accesi, senza offese personali, e a una segnalazione gerarchica.
A distanza di pochi giorni dal secondo episodio, il ricorrente è stato trasferito ad altra sede, con ordine di servizio formalmente riconducibile alla necessità di soddisfare esigenze di personale della sede di destinazione
Deve rilevarsi che il trasferimento non è stato contestato né impugnato nei termini di legge, e nemmeno ha determinato modifiche sostanziali del profilo professionale o del trattamento economico spettante al ricorrente.
Peraltro, lo stesso trasferimento è stato valutato al punto 3. della presente motivazione ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferta, in quanto disposto senza il preavviso previsto dal contratto collettivo. Tuttavia, ciò non implica una sua intrinseca illegittimità: si trattava infatti di pagina 9 di 11 un comando disposto all'interno del comprensorio consortile, nell'ambito del potere organizzativo del datore di lavoro, senza alcun mutamento di profilo, qualifica o trattamento.
Non risulta quindi provata né una condotta persecutoria né una serie coordinata di atti datoriali diretti a emarginare il lavoratore. Le situazioni emerse sono riconducibili a divergenze puntuali sorte nel corso dell'attività lavorativa, risolte talvolta in modo favorevole al lavoratore, senza che siano emerse discriminazioni, offese, esclusioni, o pressioni indebite.
Né può sostenersi che il trasferimento, isolatamente considerato, sia idoneo a integrare una forma attenuata di condotta lesiva qualificabile come straining. Anche per configurare lo straining – inteso come situazione di stress organizzativo subìto dal lavoratore a causa di una condotta datoriale anomala, pur non reiterata – è necessario che la condotta contestata sia connotata da illegittimità, oggettiva gravità e impatto negativo sull'equilibrio psico-fisico del lavoratore.
Nel caso di specie, il trasferimento non presenta tali caratteristiche: non risulta né formalmente contestato, né manifestamente arbitrario, ed è intervenuto nell'ambito territoriale ordinariamente servito dal . CP_1
In definitiva, non risultano integrati i presupposti del mobbing, per mancanza di pluralità, sistematicità e intento lesivo, e neppure può configurarsi una condotta illegittima isolata idonea a giustificare un danno da straining.
La domanda risarcitoria deve pertanto essere respinta.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere accolta, nei limiti di cui sopra, la domanda proposta dal ricorrente in relazione al diritto all'indennità di trasferta.
In particolare, il resistente deve essere condannato a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1
di euro 192,00 a titolo di indennità di trasferta, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato B del CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, per un totale di 96 giornate lavorative nel periodo luglio– novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo.
Devono invece essere respinte tutte le ulteriori domande formulate in ricorso.
4. In considerazione della soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. condanna il resistente a corrispondere al ricorrente l'importo CP_1 Parte_1
di euro 192,00 a titolo di indennità di trasferta, per un totale di 96 giornate lavorative nel periodo luglio–novembre 2019, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino al saldo;
2. rigetta le altre domande;
pagina 10 di 11 3. compensa tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 10 maggio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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