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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/07/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3967/2023 RG
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Don Angelo Pagano n. 60, presso lo studio dell'avv.
Davide Di Marco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale ang. S. Lazzaro, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrillo
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/03/23 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale derivante dalle mansioni svolte in data 16/07/2021; di aver ricevuto, a seguito di visita medica all' un provvedimento di CP_2 rigetto della domanda per mancanza di documentazione attestante la patologia denunciata;
di aver, quindi, presentato opposizione e di non aver ricevuto alcuna risposta;
di aver diritto al riconoscimento di una percentuale di almeno il 15% per i postumi invalidanti sofferti, alla quale è da aggiungersi la percentuale del 6% di danno biologico già riconosciuta per l'ipoacusia sofferta.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con conseguente diritto al riconoscimento di una riduzione dell'integrità psico-fisica del 15% o pari ad una percentuale, minore o maggiore, con conseguente condanna al pagamento dell'indennità o della rendita vitalizia spettante a seconda della quantificazione del danno biologico derivante dalle malattie.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda CP_2 perché infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_1 discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU.
All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_2 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_2 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav.,
22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2 quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “Il Sig. , Per_1 Parte_1 carpentiere dal 1985 al 2022 durante l'espletamento dalla propria attività lavorativa, fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi che hanno determinato protrusioni discali del tratto L4-L5 ed L5-S1. Tale patologia, a seguito della denuncia del 16.07.2021, è valutabile nella misura del 6%. Tale 6% va integrato con altro 6% riconosciuto dall'istituto (con provvedimento del 25-10-2022, per ipoacusia) giungendo alla valutazione conclusiva del 10%”.
La circostanza che le malattie da cui è risultato affetto il ricorrente siano riconducibili alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2 svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal CTU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. svolge la professione di carpentiere dal 1985 al Parte_1
2022, durante lo svolgimento delle proprie mansioni fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi. Nel luglio 2021, a seguito di esecuzione rm rachide lombare, ha presentato denuncia di malattia professionale, ma l'istituto ha rigettato la domanda ritenendo insufficiente la documentazione acquisita.
Per questi motivi
ha adito le vie legali con ricorso teso ad ottenere, in sede giudiziaria, la prestazione non concessa in fase amministrativa dai sanitari dell' . Si ritiene sussistente il collegamento causale tra CP_2 lavorazione e patologia posto che si tratta di un carpentiere per il quale il protocollo di sorveglianza sanitaria prevede: una scrupolosa valutazione funzionale del rachide, trattandosi di soggetto che adotta posture incongrue per tempo protratto e solleva frequentemente carichi;
una valutazione della funzione respiratoria per via dell'esposizione a polveri sottili ed ai fumi di saldatura;
una scrupolosa valutazione della funzione cardiologica svolgendo l'interessato attività lavorativa gravosa e l'esposizione a rumore obbliga ad eseguire esami audiometrici a cadenza annuale. L'assunto di cui sopra aderisce perfettamente ai rischi lavorativi valutati dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Orbene rientrando la valutazione della funzionalità del rachide, nei rischi lavorativi da esaminare nei carpentieri, il riscontro di una patologia, proprio a carico di un distretto corporeo attenzionato nel protocollo di sorveglianza sanitaria, è da ritenersi prova indiretta che supporta il collegamento causale tra lavorazione e patologia riscontrata nel ricorrente. Il collegamento causale tra protrusione discale a livello di L4-
L5 ed L5-S1 l'attività lavorativa di operaio edile è pacifica per gli ulteriori motivi che qui di seguito verranno esposti. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta ininterrottamente per 37 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza di protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni
e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta della movimentazione manuale dei carichi spostati con costanza dal signor In ultimo nell'elenco dei fattori di Parte_1 rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicato che la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo favorisce l'ernia discale lombare e spondilodiscopatie del tratto lombare. Giova ricordare che l' nella lista I inserisce i rischi CP_2 lavorativi che, con elevata probabilità, possono determinare l'insorgenza di quella determinata patologia contenuta nelle liste del 10-6-2014. Acclarato il collegamento causale si discute dei postumi conseguenti. Orbene trattandosi di una malattia professionale per la quantificazione dei postumi si utilizzeranno i riferimenti di cui al D.M. 12-7-2000. Si tratta per l'appunto del D.M. da adoperarsi per la valutazione dei danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Per le protrusioni discali del tratto lombo-sacrale è proponibile il riconoscimento di una percentuale invalidante del 6% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 193: “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili, quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare, fino a 25%”. Tale percentuale sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa. In risposta al quesito 3 posto dall'Ill.mo
Giudice segnalo quanto segue. Si evince dal dato documentale che il signor è affetto da Parte_1 un'ipoacusia per cui l'istituto, con provvedimento del 25-10-2022, gli attribuiva una percentuale invalidante del 6%. Il precedente 6% va integrato con il 6% riconosciuto in questa sede giungendo così ad una percentuale complessiva del 10%. Si precisa che si procede a valutazione complessiva tra le singole percentuali invalidanti attribuite trattandosi di menomazioni lavorative coesistenti non potendo quindi applicare la formula di (menomazione coesistente extralavorativa)”. Parte_2
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità pari al 6%, che, sommata alla percentuale d'invalidità precedentemente riconosciuta del 6%, permette di riconoscere al ricorrente una invalidità complessiva del 10% e, quindi, indennizzabile secondo la legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 [...]
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità Parte_1 psicofisica pari al 10%, oltre interessi come per legge
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese CP_2 generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 12.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 3967/2023 RG
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Scafati, alla via Don Angelo Pagano n. 60, presso lo studio dell'avv.
Davide Di Marco, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
,
[...] elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Nuova Poggioreale ang. S. Lazzaro, rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Petrillo
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28/03/23 l'epigrafato ricorrente ha esposto di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della malattia professionale derivante dalle mansioni svolte in data 16/07/2021; di aver ricevuto, a seguito di visita medica all' un provvedimento di CP_2 rigetto della domanda per mancanza di documentazione attestante la patologia denunciata;
di aver, quindi, presentato opposizione e di non aver ricevuto alcuna risposta;
di aver diritto al riconoscimento di una percentuale di almeno il 15% per i postumi invalidanti sofferti, alla quale è da aggiungersi la percentuale del 6% di danno biologico già riconosciuta per l'ipoacusia sofferta.
Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord per conseguire l'accertamento della sussistenza della malattia professionale, con conseguente diritto al riconoscimento di una riduzione dell'integrità psico-fisica del 15% o pari ad una percentuale, minore o maggiore, con conseguente condanna al pagamento dell'indennità o della rendita vitalizia spettante a seconda della quantificazione del danno biologico derivante dalle malattie.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda CP_2 perché infondata in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_1 discussione.
Nelle note di deposito sostitutive dell'udienza in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha chiesto decidersi la causa secondo le risultanze della CTU.
All'odierna udienza, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del
2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_2 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_2 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_2 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
In base alla norma definitoria di cui all'art. 3 D.P.R. 1124/1965 “assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1”.
È quindi chiaro che la malattia professionale possa essere tutelata solo quando contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni poi specificamente indicate.
La stretta delimitazione della tutela alle malattie cd. “tabellate”, tuttavia, è stata ormai da tempo esclusa grazie all'intervento della Corte Costituzionale, essendo ormai pacifica l'indennizzabilità delle malattie non rientranti tra quelle “tabellate”, purché possa risalirsi alla loro origine professionale, nel senso che le stesse devono comunque essere contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte.
Sul punto, poi, si è affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità , la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (cfr. tra le tante Tribunale Palermo sez. lav.,
22/02/2022, n.511).
In relazione al presente giudizio, quindi, l' non ha operato contestazioni rispetto a CP_2 quanto allegato dal ricorrente.
Sulla base di quanto riportato, dunque, deve osservarsi che rispetto al presente giudizio il consulente medico nominato, dott. , ha concluso affermando che “Il Sig. , Per_1 Parte_1 carpentiere dal 1985 al 2022 durante l'espletamento dalla propria attività lavorativa, fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi che hanno determinato protrusioni discali del tratto L4-L5 ed L5-S1. Tale patologia, a seguito della denuncia del 16.07.2021, è valutabile nella misura del 6%. Tale 6% va integrato con altro 6% riconosciuto dall'istituto (con provvedimento del 25-10-2022, per ipoacusia) giungendo alla valutazione conclusiva del 10%”.
La circostanza che le malattie da cui è risultato affetto il ricorrente siano riconducibili alle tabelle a cui fa riferimento la norma di legge ha l'importante conseguenza di determinare la presunzione della sussistenza del nesso causale, una volta effettuata la verifica di corrispondenza tra la malattia contratta e le mansioni svolte.
Nel presente giudizio, quindi, non avendo l' contestato specificamente lo CP_2 svolgimento delle mansioni allegate dal ricorrente, né le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, le stesse devono ritenersi pacifiche. Parte resistente, infatti, ha allegato esclusivamente che la malattia non rientrerebbe tra quelle indicate in tabella, insistendo quindi sull'onere probatorio quanto al nesso di causalità.
Una volta chiariti tali aspetti, quindi, deve ritenersi provata l'origine professionale della malattia proprio sulla base del pacifico svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente e sulla riconduzione della patologia da cui è affetto tra quelle tabellate.
Conclusivamente, quindi, deve prestarsi adesione alla ricostruzione svolta dal CTU, in quanto non affetta da vizi e confermata anche dal percorso logico-argomentativo evidenziato nelle considerazioni medico legali, dalle quali è emerso che: “Dalla raccolta anamnestica e dallo studio degli atti, si evince che il Sig. svolge la professione di carpentiere dal 1985 al Parte_1
2022, durante lo svolgimento delle proprie mansioni fu esposto a rischi specifici relativi alla postura inadeguata ed alla movimentazione manuale dei carichi. Nel luglio 2021, a seguito di esecuzione rm rachide lombare, ha presentato denuncia di malattia professionale, ma l'istituto ha rigettato la domanda ritenendo insufficiente la documentazione acquisita.
Per questi motivi
ha adito le vie legali con ricorso teso ad ottenere, in sede giudiziaria, la prestazione non concessa in fase amministrativa dai sanitari dell' . Si ritiene sussistente il collegamento causale tra CP_2 lavorazione e patologia posto che si tratta di un carpentiere per il quale il protocollo di sorveglianza sanitaria prevede: una scrupolosa valutazione funzionale del rachide, trattandosi di soggetto che adotta posture incongrue per tempo protratto e solleva frequentemente carichi;
una valutazione della funzione respiratoria per via dell'esposizione a polveri sottili ed ai fumi di saldatura;
una scrupolosa valutazione della funzione cardiologica svolgendo l'interessato attività lavorativa gravosa e l'esposizione a rumore obbliga ad eseguire esami audiometrici a cadenza annuale. L'assunto di cui sopra aderisce perfettamente ai rischi lavorativi valutati dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità. Orbene rientrando la valutazione della funzionalità del rachide, nei rischi lavorativi da esaminare nei carpentieri, il riscontro di una patologia, proprio a carico di un distretto corporeo attenzionato nel protocollo di sorveglianza sanitaria, è da ritenersi prova indiretta che supporta il collegamento causale tra lavorazione e patologia riscontrata nel ricorrente. Il collegamento causale tra protrusione discale a livello di L4-
L5 ed L5-S1 l'attività lavorativa di operaio edile è pacifica per gli ulteriori motivi che qui di seguito verranno esposti. Sono soddisfatti: il criterio cronologico, trattandosi di attività lavorativa svolta ininterrottamente per 37 anni (stando a quanto indicato nel ricorso introduttivo), si tratta di lasso di tempo assai ampio e da ritenersi sicuramente idoneo a favorire l'insorgenza di protrusioni discali del tratto lombare;
il criterio di idoneità quali/quantitativa trattandosi di attività lavorativa idonea a favorire protrusioni discali ed eventuali processi artrosici del tratto lombo-sacrale. Vi è corrispondenza anche con il criterio topografico: tale tipo di attività lavorativa genera protrusioni
e processi degenerativi proprio a carico del rachide lombo-sacrale, sede su cui si sono verificate le patologie di cui si discute;
criterio modale, manifestandosi la patologia nei modi e nei tempi che è comunemente lecito attendersi sulla scorta del parametro della comune esperienza medica. E' di facile individuazione l'agente professionale causa della patologia;
si tratta della movimentazione manuale dei carichi spostati con costanza dal signor In ultimo nell'elenco dei fattori di Parte_1 rischio nella lista I, gruppo 2 agente 3 è indicato che la movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo favorisce l'ernia discale lombare e spondilodiscopatie del tratto lombare. Giova ricordare che l' nella lista I inserisce i rischi CP_2 lavorativi che, con elevata probabilità, possono determinare l'insorgenza di quella determinata patologia contenuta nelle liste del 10-6-2014. Acclarato il collegamento causale si discute dei postumi conseguenti. Orbene trattandosi di una malattia professionale per la quantificazione dei postumi si utilizzeranno i riferimenti di cui al D.M. 12-7-2000. Si tratta per l'appunto del D.M. da adoperarsi per la valutazione dei danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Per le protrusioni discali del tratto lombo-sacrale è proponibile il riconoscimento di una percentuale invalidante del 6% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 193: “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili, quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare, fino a 25%”. Tale percentuale sussiste dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa. In risposta al quesito 3 posto dall'Ill.mo
Giudice segnalo quanto segue. Si evince dal dato documentale che il signor è affetto da Parte_1 un'ipoacusia per cui l'istituto, con provvedimento del 25-10-2022, gli attribuiva una percentuale invalidante del 6%. Il precedente 6% va integrato con il 6% riconosciuto in questa sede giungendo così ad una percentuale complessiva del 10%. Si precisa che si procede a valutazione complessiva tra le singole percentuali invalidanti attribuite trattandosi di menomazioni lavorative coesistenti non potendo quindi applicare la formula di (menomazione coesistente extralavorativa)”. Parte_2
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella presente fase, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, essendo stata riconosciuta la malattia professionale con un'invalidità pari al 6%, che, sommata alla percentuale d'invalidità precedentemente riconosciuta del 6%, permette di riconoscere al ricorrente una invalidità complessiva del 10% e, quindi, indennizzabile secondo la legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al sig. CP_2 [...]
l'indennizzo capitale spettante a fronte di una menomazione dell'integrità Parte_1 psicofisica pari al 10%, oltre interessi come per legge
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese CP_2 generali, IVA e cpa, con attribuzione;
- liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 12.07.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo