Versione
19 agosto 1955
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2 febbraio 1962
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Art. 3. ((L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'articolo 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni:
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria))
L'assistenza di cui al comma precedente e' esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalita' per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.
Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Le assistenze ai fini della cura dell'invalidita' e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte gia' ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
2) ospedaliera;
3) farmaceutica;
4) integrativa sanitaria))
L'assistenza di cui al comma precedente e' esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalita' per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M.
Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Le assistenze ai fini della cura dell'invalidita' e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte gia' ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/1987, n. 7670Provvedimento: Il principio contenuto nell'art. 3 della legge n. 692 del 1955, secondo cui l'indennità giornaliera di malattia non spetta ai pensionati, non è derogato dagli artt. 7 e 30 CCNL 30 gennaio 1939 (tuttora in vigore ex art. 43 d.l.lt. 23 novembre 1944 n. 369) che attribuisce l'indennità suddetta ai lavoratori licenziati, dimissionari o sospesi dal lavoro, […]Leggi di più...
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