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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott. Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 290 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025
TRA
(c.f.: n. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Falangone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò, alla via Bovio n. 2, giusta mandato a margine dell'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
-RECLAMATA CONTUMACE-
nonché
in persona del Curatore Controparte_2
dott. Controparte_3
-RECLAMATA CONTUMACE-
e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 27/11/2025, previa acquisizione del parere del P.G., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del procuratore del reclamante, nel termine assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/2025, pubblicata in data 14.7.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su istanza proposta in data 24 maggio 2025 da Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), CP_1
nella qualità di creditore per l'importo complessivo di euro 6.875,26, come risultante da decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro in data 20.12.2024.
La società debitrice non si costituiva nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale rilevava come la società, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, pur essendone onerata ai sensi della norma citata.
Evidenziava, inoltre, che nonostante il bilancio di esercizio depositato in forma abbreviata e relativo all'anno 2020 denotasse la soddisfazione dei requisiti di impresa minore, lo stesso non potesse valere a dimostrare l'attualità di tale condizione, stante la necessità che tali presupposti fossero esistenti nel triennio antecedente la domanda di apertura di liquidazione giudiziale.
Pertanto, accertava lo stato di insolvenza della società convenuta, ritenendo che ricorressero tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della medesima e, in particolare,
che:
- il debitore fosse imprenditore commerciale;
- l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultasse superiore alla soglia di euro
30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (segnatamente: INPS euro 101.569,51; Agenzia delle
Entrate euro 202.929,38; credito della ricorrente euro 6.875,26);
- risultasse provato lo stato di insolvenza della parte debitrice, in quanto la stessa non era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto altresì degli esiti infruttuosi dei procedimenti di esecuzione forzata, comprovati da parte ricorrente, e stante l'assenza di ulteriori beni aggredibili in capo alla società.
Avverso detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, con ricorso depositato l'11 agosto 2025, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il creditore istante e il curatore della società posta in liquidazione giudiziale, ancorché ritualmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Il P.G., con parere reso in data 22.8.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 27.11.2025 il Collegio si è riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di reclamo, la società reclamante deduce il difetto di notifica degli atti del procedimento di primo grado, assumendo di non aver avuto conoscenza dell'instaurazione ovvero dello svolgimento del procedimento di liquidazione giudiziale, conclusosi con la sentenza impugnata.
Sostiene che le notifiche telematiche effettuate all'indirizzo PEC della società, non avrebbero garantito l'effettiva ricezione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Rappresenta, altresì, di aver avuto conoscenza della sentenza in oggetto soltanto in data 30 luglio
2025, per il tramite del proprio consulente, informato dal curatore nominato nella procedura.
2. Il motivo è infondato.
Ed invero, giova premettere che la disciplina della notificazione dell'atto introduttivo del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale è puntualmente regolata dall'art. 40 CCII, il quale prevede una scansione procedimentale articolata e progressiva, funzionale a garantire, da un lato, l'effettiva conoscibilità del procedimento da parte del debitore e, dall'altro, le esigenze di celerità
proprie delle procedure concorsuali.
In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 CCII qualora la domanda sia proposta da un
creditore, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata
del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Il successivo comma 7 stabilisce che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
di cui al comma 6 non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante
il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al
destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto
l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
Solo nell'ipotesi, distinta e residuale, in cui la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, trova applicazione il comma 8, che prevede la notificazione a cura del ricorrente presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la
notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella
casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento
del deposito stesso.
Senonché, nel caso di specie, emerge ex actis che il contraddittorio in primo grado si è regolarmente perfezionato, nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 40 CCII.
In particolare, è agli atti l'attestazione dell'avvenuta notificazione ex art. 40, commi 6 e 7, CCII
(notifica prot. n. 26604 del 4 giugno 2025), dalla quale risulta che la Cancelleria del Tribunale di
Lecce ha tentato la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo PEC della società senza esito positivo per causa imputabile al destinatario. Parte_1
A fronte di tale esito, l'Ufficio ha correttamente proceduto, ai sensi del comma 7 della citata disposizione, all'inserimento degli atti nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia,
all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale della destinataria. Decorso il termine di tre giorni dall'inserimento, la notificazione si è, pertanto, perfezionata, come espressamente attestato dalla Cancelleria. (“Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica
certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa
imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta
che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per
avvenuta”). Tale modalità di perfezionamento della notifica è conforme anche alle specifiche tecniche operative illustrate nella nota del Ministero della Giustizia del 27 settembre 2024, adottata a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del Codice della crisi entrata in vigore il 28 settembre 2024.
In ogni caso, risulta altresì provato che la creditrice istante ha anche provveduto alla notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza del 9 luglio
2025.
Difatti, a fronte dell'esito negativo della notificazione a mezzo PEC del 4 giugno 2025, ha incaricato l'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Lecce, il quale, recatosi in data 12 giugno 2025 presso la sede legale della società in Nardò (LE), alla Via La Fenice Neretina n. 38, e constatatane la chiusura,
ha proceduto, in data 13 giugno 2025, al deposito dell'atto presso la Casa comunale di Nardò, ai sensi dell'art. 40 CCII.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi qualsiasi violazione del diritto di difesa lamentata dalla reclamante.
La notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione
è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina vigente, secondo lo schema progressivo delineato dall'art. 40 CCII, mediante il corretto utilizzo delle modalità alternative previste dalla norma in presenza di esito negativo della notificazione telematica per causa imputabile al destinatario.
La dedotta mancata conoscenza degli atti, riconducibile a disfunzioni o inidoneità della casella PEC
della società, non può pertanto ridondare in invalidità del procedimento, gravando sul debitore l'onere di garantire il regolare funzionamento del proprio domicilio digitale.
Il motivo di reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di reclamo, la società reclamante deduce l'assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo di rivestire la qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e di non essere, pertanto, assoggettabile alla procedura de qua. A sostegno di tale assunto, afferma la ricorrenza delle soglie dimensionali previste dalla norma, in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare complessivo dei debiti, con riferimento al triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rappresenta, inoltre, che il bilancio relativo all'esercizio 2020, già esaminato dal primo giudice, già attestava la sussistenza dei requisiti di impresa minore.
4. Detta censura non è degna di accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019, la qualifica di impresa minore presuppone il rispetto congiunto, nel triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, dei limiti dimensionali previsti in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare complessivo dei debiti.
Senonché, grava sull'imprenditore che invochi tale qualifica l'onere di fornire rigorosa e completa prova del rispetto delle soglie dimensionali, mediante la produzione di documentazione contabile e fiscale idonea nonché riferita a tutte le annualità rilevanti, non potendo tale prova essere surrogata da allegazioni difensive o da documentazione parziale e non sistematica.
Nel caso di specie, la reclamante non ha assolto a tale onere probatorio su di essa gravante.
Invero, sebbene il bilancio relativo all'esercizio 2020, depositato in forma abbreviata, attesti la sussistenza dei requisiti di impresa minore con riferimento a tale annualità, non risultano depositati in atti i bilanci, né altra documentazione contabile completa, relativa agli ulteriori esercizi compresi nel triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto dalla normativa di riferimento.
Parimenti, la reclamante non ha prodotto dichiarazioni fiscali, registri IVA o altra documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei limiti dimensionali anche per le restanti annualità, limitandosi ad allegare l'esistenza di fatture elettroniche emesse, ed asseritamente reperibili nel cassetto fiscale, il cui importo complessivo non supererebbe la soglia di riferimento.
Tale deduzione non è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di impresa minore, atteso che: - la mera indicazione dell'esistenza di fatture elettroniche, non accompagnata dal loro deposito in atti,
non consente alcuna verifica in ordine all'ammontare effettivo dei ricavi;
- in ogni caso, le fatture emesse, quand'anche allegate, costituiscono pur sempre un elemento parziale e non esaustivo, inidoneo a dimostrare, ex sè, il rispetto congiunto delle soglie dimensionali previste dalla legge, ivi inclusi l'attivo patrimoniale e l'ammontare complessivo dei debiti;
- la prova richiesta deve essere riferita all'intero triennio antecedente la domanda e non può essere ricavata in via presuntiva o frammentaria da singoli dati non sistematizzati.
Deve, inoltre, rilevarsi che lo stato di insolvenza della società risulta comunque desumibile da una pluralità di indici, nel loro complesso univoci e convergenti, quali:
a) l'ingente ammontare complessivo dei debiti accertati (INPS euro 101.569,51; Agenzia delle Entrate euro 202.929,38; credito della ricorrente euro 6.875,26); Controparte_1
b) la persistente situazione di inadempimento, comprovata dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva promossa dalla creditrice istante;
c) l'abbandono della sede principale dell'impresa, il mancato ritiro della corrispondenza e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata effettivamente funzionante.
Quanto agli ulteriori presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, il reclamo non contiene specifiche censure alle valutazioni svolte dal Tribunale, che devono, pertanto, ritenersi corrette.
Risulta, in ogni caso, superata la soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza della qualifica di impresa minore in capo alla reclamante, non avendo la stessa fornito adeguata prova del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Il secondo motivo di reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
Stante la mancata costituzione del creditore ricorrente e della liquidazione giudiziale nulla a disporsi per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 11.8.2025, da in persona del legale rappresentante p.t., così Parte_1
provvede:
1) rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 139/2024 emessa il 14.7.2025;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 15/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:
Dott. Anna Rita PASCA - Presidente
Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 290 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno
2025
TRA
(c.f.: n. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Falangone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nardò, alla via Bovio n. 2, giusta mandato a margine dell'atto di reclamo;
-RECLAMANTE-
contro
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
-RECLAMATA CONTUMACE-
nonché
in persona del Curatore Controparte_2
dott. Controparte_3
-RECLAMATA CONTUMACE-
e
P.G.
-INTERVENTORE-
La causa è stata riservata per la decisione all'udienza collegiale del 27/11/2025, previa acquisizione del parere del P.G., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta da parte del procuratore del reclamante, nel termine assegnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 139/2025, pubblicata in data 14.7.2025, il Tribunale di Lecce dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della su istanza proposta in data 24 maggio 2025 da Parte_1 [...]
, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), CP_1
nella qualità di creditore per l'importo complessivo di euro 6.875,26, come risultante da decreto ingiuntivo emesso dal Giudice del lavoro in data 20.12.2024.
La società debitrice non si costituiva nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Il Tribunale rilevava come la società, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non avesse assolto all'onere probatorio di dimostrare il mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, pur essendone onerata ai sensi della norma citata.
Evidenziava, inoltre, che nonostante il bilancio di esercizio depositato in forma abbreviata e relativo all'anno 2020 denotasse la soddisfazione dei requisiti di impresa minore, lo stesso non potesse valere a dimostrare l'attualità di tale condizione, stante la necessità che tali presupposti fossero esistenti nel triennio antecedente la domanda di apertura di liquidazione giudiziale.
Pertanto, accertava lo stato di insolvenza della società convenuta, ritenendo che ricorressero tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della medesima e, in particolare,
che:
- il debitore fosse imprenditore commerciale;
- l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultasse superiore alla soglia di euro
30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII (segnatamente: INPS euro 101.569,51; Agenzia delle
Entrate euro 202.929,38; credito della ricorrente euro 6.875,26);
- risultasse provato lo stato di insolvenza della parte debitrice, in quanto la stessa non era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto altresì degli esiti infruttuosi dei procedimenti di esecuzione forzata, comprovati da parte ricorrente, e stante l'assenza di ulteriori beni aggredibili in capo alla società.
Avverso detta sentenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1
reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII, con ricorso depositato l'11 agosto 2025, chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Il creditore istante e il curatore della società posta in liquidazione giudiziale, ancorché ritualmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Il P.G., con parere reso in data 22.8.2025, concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 27.11.2025 il Collegio si è riservato di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di reclamo, la società reclamante deduce il difetto di notifica degli atti del procedimento di primo grado, assumendo di non aver avuto conoscenza dell'instaurazione ovvero dello svolgimento del procedimento di liquidazione giudiziale, conclusosi con la sentenza impugnata.
Sostiene che le notifiche telematiche effettuate all'indirizzo PEC della società, non avrebbero garantito l'effettiva ricezione degli atti, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Rappresenta, altresì, di aver avuto conoscenza della sentenza in oggetto soltanto in data 30 luglio
2025, per il tramite del proprio consulente, informato dal curatore nominato nella procedura.
2. Il motivo è infondato.
Ed invero, giova premettere che la disciplina della notificazione dell'atto introduttivo del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale è puntualmente regolata dall'art. 40 CCII, il quale prevede una scansione procedimentale articolata e progressiva, funzionale a garantire, da un lato, l'effettiva conoscibilità del procedimento da parte del debitore e, dall'altro, le esigenze di celerità
proprie delle procedure concorsuali.
In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 CCII qualora la domanda sia proposta da un
creditore, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio,
all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata
del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Il successivo comma 7 stabilisce che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata
di cui al comma 6 non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante
il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al
destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto
l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
Solo nell'ipotesi, distinta e residuale, in cui la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, trova applicazione il comma 8, che prevede la notificazione a cura del ricorrente presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la
notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella
casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento
del deposito stesso.
Senonché, nel caso di specie, emerge ex actis che il contraddittorio in primo grado si è regolarmente perfezionato, nel rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 40 CCII.
In particolare, è agli atti l'attestazione dell'avvenuta notificazione ex art. 40, commi 6 e 7, CCII
(notifica prot. n. 26604 del 4 giugno 2025), dalla quale risulta che la Cancelleria del Tribunale di
Lecce ha tentato la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo PEC della società senza esito positivo per causa imputabile al destinatario. Parte_1
A fronte di tale esito, l'Ufficio ha correttamente proceduto, ai sensi del comma 7 della citata disposizione, all'inserimento degli atti nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia,
all'interno dell'area riservata, collegata al codice fiscale della destinataria. Decorso il termine di tre giorni dall'inserimento, la notificazione si è, pertanto, perfezionata, come espressamente attestato dalla Cancelleria. (“Stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica
certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa
imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata, si attesta
che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per
avvenuta”). Tale modalità di perfezionamento della notifica è conforme anche alle specifiche tecniche operative illustrate nella nota del Ministero della Giustizia del 27 settembre 2024, adottata a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del Codice della crisi entrata in vigore il 28 settembre 2024.
In ogni caso, risulta altresì provato che la creditrice istante ha anche provveduto alla notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza del 9 luglio
2025.
Difatti, a fronte dell'esito negativo della notificazione a mezzo PEC del 4 giugno 2025, ha incaricato l'Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Lecce, il quale, recatosi in data 12 giugno 2025 presso la sede legale della società in Nardò (LE), alla Via La Fenice Neretina n. 38, e constatatane la chiusura,
ha proceduto, in data 13 giugno 2025, al deposito dell'atto presso la Casa comunale di Nardò, ai sensi dell'art. 40 CCII.
Alla luce di quanto esposto, deve escludersi qualsiasi violazione del diritto di difesa lamentata dalla reclamante.
La notificazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione
è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina vigente, secondo lo schema progressivo delineato dall'art. 40 CCII, mediante il corretto utilizzo delle modalità alternative previste dalla norma in presenza di esito negativo della notificazione telematica per causa imputabile al destinatario.
La dedotta mancata conoscenza degli atti, riconducibile a disfunzioni o inidoneità della casella PEC
della società, non può pertanto ridondare in invalidità del procedimento, gravando sul debitore l'onere di garantire il regolare funzionamento del proprio domicilio digitale.
Il motivo di reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
3. Con il secondo motivo di reclamo, la società reclamante deduce l'assenza del presupposto soggettivo richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale, assumendo di rivestire la qualifica di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e di non essere, pertanto, assoggettabile alla procedura de qua. A sostegno di tale assunto, afferma la ricorrenza delle soglie dimensionali previste dalla norma, in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare complessivo dei debiti, con riferimento al triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Rappresenta, inoltre, che il bilancio relativo all'esercizio 2020, già esaminato dal primo giudice, già attestava la sussistenza dei requisiti di impresa minore.
4. Detta censura non è degna di accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 14/2019, la qualifica di impresa minore presuppone il rispetto congiunto, nel triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, dei limiti dimensionali previsti in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare complessivo dei debiti.
Senonché, grava sull'imprenditore che invochi tale qualifica l'onere di fornire rigorosa e completa prova del rispetto delle soglie dimensionali, mediante la produzione di documentazione contabile e fiscale idonea nonché riferita a tutte le annualità rilevanti, non potendo tale prova essere surrogata da allegazioni difensive o da documentazione parziale e non sistematica.
Nel caso di specie, la reclamante non ha assolto a tale onere probatorio su di essa gravante.
Invero, sebbene il bilancio relativo all'esercizio 2020, depositato in forma abbreviata, attesti la sussistenza dei requisiti di impresa minore con riferimento a tale annualità, non risultano depositati in atti i bilanci, né altra documentazione contabile completa, relativa agli ulteriori esercizi compresi nel triennio antecedente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, come richiesto dalla normativa di riferimento.
Parimenti, la reclamante non ha prodotto dichiarazioni fiscali, registri IVA o altra documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei limiti dimensionali anche per le restanti annualità, limitandosi ad allegare l'esistenza di fatture elettroniche emesse, ed asseritamente reperibili nel cassetto fiscale, il cui importo complessivo non supererebbe la soglia di riferimento.
Tale deduzione non è idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti di impresa minore, atteso che: - la mera indicazione dell'esistenza di fatture elettroniche, non accompagnata dal loro deposito in atti,
non consente alcuna verifica in ordine all'ammontare effettivo dei ricavi;
- in ogni caso, le fatture emesse, quand'anche allegate, costituiscono pur sempre un elemento parziale e non esaustivo, inidoneo a dimostrare, ex sè, il rispetto congiunto delle soglie dimensionali previste dalla legge, ivi inclusi l'attivo patrimoniale e l'ammontare complessivo dei debiti;
- la prova richiesta deve essere riferita all'intero triennio antecedente la domanda e non può essere ricavata in via presuntiva o frammentaria da singoli dati non sistematizzati.
Deve, inoltre, rilevarsi che lo stato di insolvenza della società risulta comunque desumibile da una pluralità di indici, nel loro complesso univoci e convergenti, quali:
a) l'ingente ammontare complessivo dei debiti accertati (INPS euro 101.569,51; Agenzia delle Entrate euro 202.929,38; credito della ricorrente euro 6.875,26); Controparte_1
b) la persistente situazione di inadempimento, comprovata dall'esito infruttuoso della procedura esecutiva promossa dalla creditrice istante;
c) l'abbandono della sede principale dell'impresa, il mancato ritiro della corrispondenza e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata effettivamente funzionante.
Quanto agli ulteriori presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, il reclamo non contiene specifiche censure alle valutazioni svolte dal Tribunale, che devono, pertanto, ritenersi corrette.
Risulta, in ogni caso, superata la soglia di indebitamento minimo di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la sussistenza della qualifica di impresa minore in capo alla reclamante, non avendo la stessa fornito adeguata prova del rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII.
Il secondo motivo di reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
Stante la mancata costituzione del creditore ricorrente e della liquidazione giudiziale nulla a disporsi per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così
come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto, in data 11.8.2025, da in persona del legale rappresentante p.t., così Parte_1
provvede:
1) rigetta il reclamo, e per l'effetto conferma la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Lecce n. 139/2024 emessa il 14.7.2025;
2) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte d'Appello di Lecce, in data 15/12/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott.ssa Anna Rita Pasca