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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 283/2025, promossa da
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 23.07.1973
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera C con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a Nakhon Ratchasima (Thailandia) il 08.02.1985
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Lettera C con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni in GO il 05.07.2019
(anno 2019 Atto n. 5 parte I ) Dall'unione non sono nati figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.01.2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in GO, alla Via Don Minzoni n. 24 Lettera C, rimane assegnata al signor che vi vivrà con la madre Parte_3 proprietaria dell'immobile;
3. Al fine di regolare le reciproche posizioni economiche le parti stabiliscono che il signor verserà alla signora la Parte_3 Parte_2 somma di euro 7000,00 (settemila/00) presso la carta Revoluit n.
5354564951328026 IBAN LT113250004131777727 entro due giorni dal deposito del ricorso;
4. Con il ricevimento della superiore somma la signora
[...]
dichiara di essere definitivamente tacitata dal punto di vista Parte_2 economico in ordine al rapporto matrimoniale;
5. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano all'assegno di mantenimento;
6. Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della emenda sentenza;
7. La parti chiedono la trattazione scritta del procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.07.2019 in GO (MI) , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (anno 2019, atto n. 5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____5.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
Pag. 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. AN Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 283/2025, promossa da
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio il 23.07.1973
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] lettera C con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a Nakhon Ratchasima (Thailandia) il 08.02.1985
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] Lettera C con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio civile in regime di separazione dei beni in GO il 05.07.2019
(anno 2019 Atto n. 5 parte I ) Dall'unione non sono nati figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21.01.2025 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in GO, alla Via Don Minzoni n. 24 Lettera C, rimane assegnata al signor che vi vivrà con la madre Parte_3 proprietaria dell'immobile;
3. Al fine di regolare le reciproche posizioni economiche le parti stabiliscono che il signor verserà alla signora la Parte_3 Parte_2 somma di euro 7000,00 (settemila/00) presso la carta Revoluit n.
5354564951328026 IBAN LT113250004131777727 entro due giorni dal deposito del ricorso;
4. Con il ricevimento della superiore somma la signora
[...]
dichiara di essere definitivamente tacitata dal punto di vista Parte_2 economico in ordine al rapporto matrimoniale;
5. Le parti economicamente autosufficienti rinunciano all'assegno di mantenimento;
6. Le parti rinunciano espressamente all'impugnazione della emenda sentenza;
7. La parti chiedono la trattazione scritta del procedimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
Pag. 2 di 3 il Tribunale di Busto Arsizio , Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 05.07.2019 in GO (MI) , con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (anno 2019, atto n. 5 parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ____5.11.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.AN
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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