Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 19534/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo LIno
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 19534.23 R.G.,
e vertente
tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
res.te in Forio (Na) alla via Costa n, 36, rapp.to e difeso C.F._1
dall'Avv. Renato Migliore (C.F. ) in virtù di procura in C.F._2
calce al presente atto, elett.te dom.to c/o il suo studio in Napoli al Centro Dire- zionale isola A/3.
- Opponente
contro
(C.F./P.IVA , con sede legale a Parigi, 21 rue de CP_1 P.IVA_1
Châteaudun, in persona del legale rappresentante pro tempore della sede secon- daria sita in LI, a Roma in Via Sardegna n. 40, Dott. rappre- Controparte_2
sentata e difesa dall'Avv. Paola Petri (C.F. ) ed elettiva- C.F._3
mente domiciliata presso il suo studio in Roma alla Via E. Jenner n. 48;
- Opposta
1
È presente per l'opponente l'Avv. Renato Migliore che si riporta ai propri scritti difensivi in particolare, alla comparsa conclusionale depositata per l'udienza poi differita;
impugna e contesta l'avverso dedotto e rileva la tardività del deposito della comparsa conclusionale di (l'08.04.2025) ex art. 189 c.p.c., chie- CP_1
dendone lo stralcio. L'Avv. Migliore così conclude:
-in via preliminare, accertare e dichiarare l'invalidità del procedimento di media- zione e, per l'effetto, revocare il D. I. n. 4301/2023 opposto;
- in subordine, nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento per cui è causa per mancata sottoscrizione, con le conseguenze di legge e, per l'effetto, revocare il D. I. n. 4301/2023 opposto;
- sempre nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il D. I. n. 4301/2023 opposto;
- ancora nel merito, in subordine accertare e dichiarare la nullità della clausola af- ferente gli interessi contrattuali inserita nel contratto di finanziamento oggetto di causa e, per l'effetto, revocare il D. I. n. 4301/2023 opposto;
- di nuovo nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità della clausola afferente gli interessi di mora, la clausola penale e l'indennità di mancato paga- mento rate scadute impagate, inserite nel contratto di finanziamento per cui è causa e, per l'effetto, revocare il D. I. n. 4301/2023 opposto;
- sempre nel merito, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare eccessiva la clausola penale pari al 10% del va- lore del presunto credito residuo ed, ex art. 1348 c.c., la diminuisca equamente, con revoca del D. I. n. 4301/2023 opposto;
- in ogni caso condannare la soc. al pagamento delle spese e com- CP_1
penso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anti- cipo.
È altresì presente, ai fini della pratica forense, la dott.ssa Persona_1
[.
.
2
È presente per la opposta e per delega dell'avv. Paola Petri l'avv. CP_1
Antonello Caretti il quale si riporta alle conclusioni come rassegnate in atti ed ai pregressi scritti difensivi. Insiste per il rigetto di tutte le pretese avverse e per il conseguente accoglimento delle difese della società opposta già compiutamente contenute in comparsa di risposta e nei seguenti scritti difensivi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 4301/2023 (r.g.
12867/2023) - emesso in data 27.06.2023, con il quale il Tribunale di Napoli, in persona del dott. Diego Ragozini, ingiungeva, in accoglimento della domanda monitoria proposta dalla soc. di pagare l'importo di € 11.061,53, CP_1
oltre interessi legali, nonché il pagamento delle spese della procedura liquidate in
€ 712,50 di cui € 145,50 per esborsi ed € 567,00 per compensi, oltre IVA e CPA
e rimborso spese generali del 15 % - conveniva in giudizio Parte_1
opposta, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“L'ill.mo Tribunale adito voglia così provvedere:
1) in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
n. CIT20220217PMSB4X1 per mancata sottoscrizione, con le conseguenze di legge e revocare il decreto ingiuntivo n. 4301/2023 opposto;
3) nel merito, accertare e dichiarare la mancata prova del credito vantato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 4301/2023;
4) nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità della clausola af- ferente gli interessi contrattuali inserita nel contratto di finanziamento n.
CIT20220217PMSB4X1 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
4301/2023;
5) nel merito, in subordine, accertare e dichiarare la nullità della clausola af- ferente gli interessi di mora, la clausola penale e l'indennità di mancato paga-
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mento rate scadute impagate, inserite nel contratto di finanziamento n.
CIT20220217PMSB4X1 e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
4301/2023;
6) nel merito, in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare eccessiva la clausola penale pari al 10% del valore del presunto credito residuo ed, ex art.
1384 c.c., diminuirla equamente, con revoca del decreto ingiuntivo n.
4301/2023;
7) in ogni caso, condannare la soc. al pagamento delle spese e CP_1
compenso professionale, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”
Costituitasi parte opposta, chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto infonda- ta in fatto e diritto.
Acquisita la documentazione e discussa la causa all'udienza del 15.4.25, si os- serva.
Sulla nullità del contratto di finanziamento.
Sostiene parte opponente che il contratto di finanziamento, finalizzato all'acquisto di arredamento, da cui discende la pretesa monitoria della , CP_1
sia nullo ex art. 1418 c.c. perché manchevole della sottoscrizione del . Parte_1
In particolare, deduce che “l fatto che il contratto e il codice OTP siano inviati sul numero di cellulare mobile del firmatario non è di per sé un elemento che consente di ricondurre al solo sottoscrivente quella firma, ma sarebbe stata ne- cessaria un'identificazione biometrica precedente all'invio del documento che nel caso che ci occupa non è avvenu- ta”.
L'eccezione è infondata.
Risulta che la sottoscrizione del contratto di credito è avvenuta in modalità digitale, giusto certificato apposto dall'opponente in calce alla prima pagina del contratto e rilasciato dal sistema di firma elettronica Universign Timestamping
Unit 020 (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio – doc. 2), all'esito di una procedura
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di accertamento dell'identità del firmatario, avviata direttamente dal debitore. Ri- sulta stipulato il contratto ai sensi del comma 1bis dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 in tema di firma digitale che viene equiparata alla sottoscrizione tradizionale.
Ai sensi del comma 1 bis dell'art. 20 infatti:”. Il documento informatico sod- disfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del
Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettroni- ca qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requi- siti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicu- rezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e ine- quivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del do- cumento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del docu- mento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Contrariamente a quanto sostiene l'opponente, non occorre l'identificazione biometrica necessariamente, tale requisito è previsto per la firma avanzata, ma non per la firma digitale che ha comunque il valore legale di sottoscrizione.
Disconoscimento della documentazione contabile.
Parte opponente, in modo del tutto generico contesta l'attendibilità della do- cumentazione contabile. Tale disconoscimento è privo di specifici elementi ed al- legazioni, per cui si ritiene infondato.
Sulla prova del credito azionato.
In atti è il contratto di finanziamento ed un documento da cui risulta l'erogazione della somma.
Quanto all'allegazione sufficiente per l'adempimento dell'onere della prova si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di azione di adempi- mento secondo cui il creditore deve limitarsi a dimostrare la fonte del credito ed
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allegare l'inadempimento, consistente nella fattispecie in esame, nel numero di rate inadempiute.
Tale onere risulta adempiuto.
Sui tassi applicati.
Del tutto generica e quindi infondata la deduzione secondo cui il tan applicato
“sarebbe fuori i limiti di legge”, espressione del tutto vaga e priva di specifico si- gnificato.
La vessatorietà/nullità delle clausole determinative delle conseguenze dell'inadempimento.
Parte opponente contesta la validità delle clausole determinative dell'interesse di mora, della clausola penale, e della clausola che prevede l'indennità di “man- cato pagamento rate scadute impagate.
Parte opponente ne contesta l'eccessiva entità e la nullità.
Sul punto il tribunale qualifica l'invalidità dedotta come abusività alla luce della disciplina in tema di codice del consumo, in ordine al “significativo squili- brio” che arreca alla posizione del debitore-consumatore.
Non vi è dubbio, che parte opponente rivesta la qualifica di consumatore, da cui l'applicazione della normativa in questione. È noto che, al fine della discipli- na consumeristica, deve qualificarsi come "consumatore" la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre è "professionista" la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che uti- lizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale o per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività stessa. La qualità di consumato- re può essere riconosciuta, non essendovi prova agli atti della riconducibilità del finanziamento all'attività professionale svolta dall'opponente.
Come noto, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del negozio, delle circostanze che hanno condotto le parti alla sua conclusione nonché di tutte le altre clausole dello stesso o di altro contratto da quello dipendente (cfr. art. 4 Direttiva n. 93/13/CCE). Sulla
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scorta delle indicazioni della CGUE, ai fini dell'indagine, è necessario stabilire quali sarebbero state le disposizioni applicabili in assenza di contratto e confron- tarle con quelle eventualmente fissate dalle parti. L'accertamento ha la funzione di verificare se ed in quale misura la contrattazione ha inciso negativamente sulla posizione del consumatore. Occorre verificare “se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragio- nevolmente aspettarsi che quest'ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell'ambito di una negoziato individuale” (Corte giust., 14 marzo 2013, C-
415/11, . Si noti, inoltre, come tale indagine può condurre Persona_2 all'accertamento circa l'abusività della clausola “malgrado la buona fede” (art. 33, primo comma, cod. cons.) del professionista.
Quanto ai criteri secondo cui condurre l'analisi, si ritiene che la misura dei tas- si d'interessi medi praticata nel settore di mercato cui è riconducibile il contratto
– nel caso in esame, come risultante dal rilevazioni statistiche periodicamente condotte dalla Banca d'LI, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Fi- nanze e contenute nel dm 28.12.21 applicabile ratione temporis – possa essere utile parametro per valutare la probabilità di adesione da parte del consumatore
(all'esito di un negoziato individuale condotto dal professionista in modo leale ed equo) ad una clausola quale quella pattuita per il caso di inadempimento del debi- tore, tenuto conto del canone di lealtà ed equità che deve informare la contratta- zione.
È ragionevole ritenere, infatti, che il consumatore non avrebbe pattuito e/o ac- cettato una clausola negoziale volta a prevedere un interesse moratorio superiore a quello mediamente praticato sul mercato né l'applicazione di penali così gravo- se che si sommano alle conseguenze economiche prodotte dall'inadempimento al debito originario. Con ciò non si intende stabilire un rigido automatismo tra il superamento del dato medio rilevato e l'abusività della clausola bensì soltanto ri- tiene che la rilevazione media – in senso elastico - sia parametro idoneo per la verifica. Non diversamente, d'altronde, da quanto affermato nel diverso caso di verifica della natura usuraria del tasso d'interesse moratorio prima della sua in- clusione nelle rilevazioni del TEGM ad opera della Banca d'LI (Cass. n.
26286/2019; Sez. u n. 19597/2020; Cass. n. 16526/2024). La diversità d'oggetto
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non impedisce di applicare lo stesso ragionamento al caso in esame di accerta- mento dell'abusività o meno della clausola. Nel campo d'indagine, il criterio è adoperato nello stesso senso dall'Arbitro bancario e finanziario (v. ABF, Colle- gio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746).
Si aggiunga, inoltre, che l'utilità di un simile criterio si rinviene anche nel fat- to che le suddette rilevazioni sono acquisibili ex officio in forza del “principio di equivalenza” (CGUE, 16 dicembre 1976, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG;
CGUE, 16 dicembre 1976, causa C-45/76, Comet; CGUE, 4 giugno 2915, C-
497/13, CGUE, 14 febbraio 2019, C-562/17, Nestrade SA contro. Parte_2
Agencia Estatal de la Administración Tributaria), secondo cui, ferma l'autonomia concessa ai singoli Stati membri, la tutela processuale di situazione dipendente dal diritto UE non può essere disciplinata in senso meno favorevole di quanto previsto per situazioni simili a quelle ma dipendenti dal diritto naziona- le. Su tale scorta, è possibile estendere al caso in esame le tutele approntate dal diritto interno in materia di usura, in cui è prevista la possibilità per il giudice, anche d'ufficio, di avere conoscenza dei decreti ministeriali contenenti le rileva- zioni relative al tasso soglia operate dalla Banca d'LI e previste dalla l.
108/1996 (Cass. n. 29240/2021; Cass. n. 35102/2022).
Facendo applicazione dei principi summenzionati, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 33 l. f) e 36 cod. cons. l'abusività della clausola determinativa del tasso moratorio, della clausole penale del contratto per cui è causa.
L'aumento del tasso moratorio per l'ipotesi di ritardo a cui è seguita l'applicazione della clausola penale è pari al 12% annuo a cui si aggiunge la pe- nale pari al 10% applicato a seguito di decadenza dal beneficio del termine. Ne consegue che le conseguenze per l'inadempimento sono ben superiori all'aumento medio del tasso moratorio riscontrato nel DM su richiamato pari al
3,1%.
Del pari nulla perché abusiva è la clausola “indennità di “mancato pagamento rate scadute impagate” perché si aggiunge alla penale divenendo un costo che realizza la medesima funzione.
Accertata l'abusività delle clausole del contratto per cui è causa, stante la nul- lità parziale che colpisce il negozio giusto quanto previsto dall'art. 36 cod. cons.,
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deve essere rideterminata la misura del credito vantato dall'opposta, come emer- gente dagli atti (doc. 6 e 7 fasc. monitorio), limitandone l'importo al solo capita- le.
Il valore del credito ammonta pertanto ad € 9.325,47 pari al valore del credito dovuto alla data dell'inadempimento . Su tale importo decorrono gli interessi le- gali dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo. E ciò tenuto conto che laddove il giudice ravvisi l'abusività della clausola, essa ai sensi dell'art. 7 della direttiva CEE 93/13, come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia (tra le tante CGUE 12.01.23 in C-395/23) non produce effetto e ed il giudice nazionale non può integrare il contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza del 25 novembre 2020, Banca B., C-269/19, EU:C:2020:954, punto 30 e giurisprudenza ivi citata), ciò perché se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive potrebbe compromettere la realizza- zione dell'effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice di- sapplicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal mo- mento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare le clausole stesse, consapevoli che, quand'anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l'interesse di detti professionisti (sentenza del 18 novembre 2021, A.
S.A., C-212/20, EU:C:2021:934, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).
In conclusione, l'opposizione è parzialmente fondata, e va rideterminato il credito dovuto;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente condannata al pagamento del diverso importo sopra determinato.
Nella regolamentazione delle spese di lite, da liquidare secondo il principio di soccombenza, occorre considerare il risultato finale della lite: sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in misura inferiore, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiun- tivo non può solo per questo qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese (Cass. n. 9587/2015; Cass. 18125/2017; Cass. n. 16431/2019; Cass.
24482/2022).
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Tenuto conto altresì che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese di lite (Cass. n. 3595/2012), queste sono poste a carico di parte opponente ed in favore di parte opposta, con com- pensazione del 20% e restante a vcarico dell'opponente per la risultante di euro
4000,00, per compensi, oltre IVA e CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provve- de:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta dell'importo di € 9.325,47 sul quale decorrono interessi legali ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla data del deposito del ricorso e sino al soddisfo;
- condanna altresì parte opponente alla refusione delle spese di lite in favo- re dell'opposta che si liquidano in € 4000,00, per compensi, oltre IVA e
CPA se dovuti e rimborso di spese generali se dovuto e come per legge.
Napoli, 14.5.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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