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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2335/2020 R.G.
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. ARBIA LUIGI ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
13/06/2025 per nessuno è comparso CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, accertata la regolarità della notifica, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:00 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2335/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2335/2020 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona dei procuratori e l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ARBIA LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso
(TV), Viale G. Verdi, n. 21, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
attrice-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ERME CP_2 C.F._1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Zeppieri snc, in virtù di procura speciale allegata in atti;
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona dei propri procuratori e l.r.p.t., conveniva in giudizio – innanzi CP_1 all'intestato Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c., disporre la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva del titolo notificato unitamente al precetto che in questa sede si oppone;
2) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato per difetto di titolarità del credito in capo al sig. ; 3) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di ravvisata titolarità CP_2 del diritto in capo al sig. , dichiarare in ogni caso l'illegittimità del precetto notificato CP_2
nella parte in cui il creditore istante intima al pagamento degli importi liquidati in favore dei danti causa dalla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano a titolo di spese di lite per i due gradi di giudizio e nella parte in cui l'istante intima al pagamento anche delle maggiorazioni sul compenso di precetto, non spettanti, e conseguentemente rideterminare la minor somma eventualmente dovuta da in forza della sentenza n. 3129/2019 della Corte Controparte_1
d'Appello di Milano, non definitiva;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice deduceva: - di aver ricevuto, in data 05.05.2020, la notifica da parte del convenuto, - agente n.q. di cessionario del credito liquidato nella sentenza n. 3129/19 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 15.07.2019-, dell'atto di precetto per l'importo complessivo di € 309.481,65, oltre interessi ed accessori (vd. all.to n. 17); - che, il menzionato provvedimento, in parziale riforma della sentenza n. 10471/2017 del Tribunale di Milano, l'aveva condannata alla somma di € 24.020,00 in favore di ciascun familiare della vittima, oltre rivalutazione monetaria, interessi ed onorari del doppio grado di giudizio (vd. all.to n. 8); - di aver impugnato la sentenza in parola innanzi la Corte di Cassazione (vd. all.to n. 9); - che il precetto doveva considerarsi illegittimo, segnatamente, per inesistenza del credito risarcitorio, difettando, pertanto, la titolarità di esso in capo al convenuto, per aver altresì intimato il pagamento di € 66.290,44, a titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, in quanto liquidate nella sentenza in favore dei cedenti ed, infine, per aver intimato il pagamento, a titolo di compenso dell'atto di precetto, di una somma superiore al dovuto.
Il sig. , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata il 28.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, eccepiva preliminarmente il difetto di valida procura alle liti in capo al difensore dell'opponente e l'incompetenza del Tribunale di Latina, in favore di quello di Treviso, ove già pendeva l'esecuzione, instando, nel merito e in subordine, per il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, per infondatezza della stessa.
Denegata, da parte del precedente G.I., l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va disattesa, come già statuito in via interlocutoria dal precedente G.I., l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Treviso, sollevata dal patrocinio della parte convenuta.
Nell'atto di precetto il sig. aveva eletto domicilio in Latina (LT), Via Zeppieri snc, presso lo CP_2 studio del proprio difensore, avv. Giovanni D'Erme, sicché l'intestato Tribunale risulta essere territorialmente competente.
Invero, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27
c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore (ovvero, nel caso di specie, l'opposto), che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione”. (Cass. 4.2.2025, n.2784; ex plurimis, Cass.
28.9.2020, n.20356).
L'eccezione va, pertanto, respinta.
Parimenti va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto di valida procura alle liti, la quale, invero, risulta essere stata rilasciata dall'attrice per il giudizio di appello e, dunque, con effetti estesi anche al giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (vd. all.to, citazione).
Ciò posto, ai fini della presente decisione, risulta opportuna una preliminare sintetica ricostruzione della vicenda processuale.
La questione trae origine da un sinistro stradale verificatosi in Romania il 2.8.2009, da cui era scaturito il decesso della signora Persona_1
Con due separati atti datati 22.4.2011, i fratelli e le sorelle della vittima ( , , Per_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e ), cedevano al convenuto, , “la somma pari al
[...] Persona_7 Persona_8 CP_2
100% (centopercento), al netto delle spese, tutti i crediti relativi al sinistro sopra indicato, che ai suddetti sono dovuti” (vd. all.to n. 21, citazione); soggetto cedente risultava anche la madre della vittima, successivamente deceduta. Per_9
Con sentenza n. 3129 del 15.7.2019, la Corte D'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 10471/2017 del Tribunale meneghino, - che aveva rigettato la domanda risarcitoria dei citati soggetti cedenti (vd. all.to n. 1, citazione) -, accoglieva l'appello incidentale proposto dagli stessi e condannava l'odierna attrice al pagamento, in loro favore, di € 24.020,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (vd. all.to n. 8, citazione).
Sulla base della sentenza in parola, il convenuto, in qualità di cessionario del credito risarcitorio, notificava a parte attrice l'opposto precetto per il complessivo importo di € 309.481,65, oltre interessi.
Nelle more dell'odierno giudizio di opposizione, come documentato da parte opponente, la Suprema
Corte di Cassazione, - a seguito del ricorso proposto dall'attrice contro la sentenza n. 3129/2019 della
Corte d'Appello di Milano -, emetteva l'ordinanza n. 5748 del 22.2.2022 che, per quanto di interesse nel presente giudizio, cassava parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dai menzionati soggetti cedenti (“
2.1. Il motivo è fondato solo con riferimento all'appello incidentale tardivo per i fratelli per i quali c'era già stato il rigetto della domanda in primo grado, il cui ricorso incidentale è inammissibile) (vd. all. 33, p. 7, nota attorea integrativa di precisazione delle conclusioni del 16.5.24, attrice).
Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1030 dell'8.4.2024, confermando le statuizione della Corte di Cassazione, disponeva quanto segue: “rilevato che, per effetto della pronuncia rescindente di cui all'ordinanza n. 5748/2022 della Corte di legittimità, essendo stati ritenuti inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti da , Controparte_5
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , e , è avvenuto il Controparte_8 Persona_7 Persona_6 Controparte_9
passaggio in giudicato del capo della sentenza del Tribunale di Milano n. 10471/2017, con il quale il giudice di prime cure aveva rigettato le domande risarcitorie proposte da tali parenti della defunta
Nulla essendo dovuto a tali parti, in accoglimento della domanda di restituzione Persona_1
proposta da , , , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
e devono essere condannati a restituire alla detta compagnia Persona_6 Controparte_9
assicuratrice le somme di denaro da ciascuno rispettivamente percepite in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3129/2019, oltre interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo..i fratelli e le sorelle della defunta evono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 Persona_1
c.p.c.), in ragione del comune interesse e delle comuni difese, le spese del primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio anticipate dalla parte vittoriosa (vd. all. 32, pp. 21 e 23, nota attorea integrativa di precisazione delle Controparte_1
conclusioni del 16.5.24).
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che i provvedimenti sopra richiamati hanno definitivamente accertato e disposto che , , , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
e , cessionari del credito nei confronti dell'odierno convenuto, non Persona_6 Controparte_9 vantino alcun credito risarcitorio nei confronti dell'odierna attrice, si consta come sia intervenuta caducazione del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensi' con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione e' tenuto
a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass., Sez. U., 21.9.2021, n.25478; ex multis, Cass. 16.1.2025,
n.1053; Cass. 7.3.2024, n.6196).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione (carenza di legittimazione del convenuto;
indebito computo delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello; errata applicazione dell'aumento tabellare sui compensi di precetto) divergono da quelli che hanno determinato la caducazione del titolo esecutivo.
Orbene, alla luce dei superiori principi, - in base ad una valutazione ex ante della fondatezza delle domande -, l'opposizione sarebbe stata soltanto in parte meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'eccezione di carenza di legittimazione del convenuto è infondata.
Secondo la tesi attorea, i titolari del credito risarcitorio, azionato dal convenuto con l'atto di precetto in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3129/2019, sarebbero gli originari soggetti cedenti ( , , , , Per_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 Persona_4
, , e ) e non il cessionario Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 CP_2
), con la conseguenza che il credito da quest'ultimo vantato sarebbe inesistente.
[...]
Invero, in applicazione dei principi generali in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, codificati dall'articolo 111 c.p.c., per effetto della cessione il credito, cristallizzatosi nel titolo sostanziale, si trasferisce a favore del cessionario il quale pertanto, osservate le formalità previste dall'art. 1264 c.c. e rispettate le condizioni di cui all'art. 2914 c.c., acquista legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti del debitore ceduto in forza di quel titolo.
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione” (Cass. 30.8.1995, n.9195; ex multis, Trib. Treviso 28.4.2025, n.627).
Dagli atti di causa si rileva, inoltre, che il convenuto, prima della notifica del precetto, aveva proceduto alla notifica a parte attrice del titolo esecutivo e degli atti di cessione del credito (vd. all.to n. 21, citazione).
Sussisteva, pertanto, la legittimazione da parte del convenuto, in qualità di cessionario del credito, a porre in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto dai cedenti.
Si ritiene, invece, fondata l'eccezione sull'indebito computo, nell'atto di precetto, delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.3129/2019, quantificate in € 66.290,74, oltre accessori di legge e fiscali, in quanto non risulta che il convenuto-cessionario abbia preso parte al giudizio innanzi la Corte d'Appello di Milano.
Ed infatti, in tema di cessione del credito, è stato osservato che “la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi
e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali” (Cass. 23.2.2006, n.
3998; ex plurimis, Trib. Roma 20.4.2022, n.5889).
Quanto, infine, all'errata applicazione dell'aumento tabellare sui compensi di precetto (€ 1.836,00, anziché € 540,00), ogni questione risulta definitivamente superata alla luce della riduzione operata dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la conseguente inefficacia del precetto opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, co. 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere con consequenziale inefficacia dell'atto di precetto opposto;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 17.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 17 giugno 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. ARBIA LUIGI ha concluso come da nota depositata in data Controparte_1
13/06/2025 per nessuno è comparso CP_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, accertata la regolarità della notifica, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:00 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 2335/2020 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2335/2020 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona dei procuratori e l.r.p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. ARBIA LUIGI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Treviso
(TV), Viale G. Verdi, n. 21, in virtù di procura generale alle liti allegata in atti;
attrice-opponente contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ERME CP_2 C.F._1
GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Zeppieri snc, in virtù di procura speciale allegata in atti;
convenuto-opposto
OGGETTO: opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., ritualmente notificato,
[...]
in persona dei propri procuratori e l.r.p.t., conveniva in giudizio – innanzi CP_1 all'intestato Tribunale – il signor al fine di sentire accogliere le seguenti CP_2 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso così giudicare: 1) IN VIA PRELIMINARE: sussistendo i gravi motivi di cui all'art. 615, comma 1 c.p.c., disporre la sospensione integrale dell'efficacia esecutiva del titolo notificato unitamente al precetto che in questa sede si oppone;
2) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: In accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare l'illegittimità del precetto notificato per difetto di titolarità del credito in capo al sig. ; 3) IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di ravvisata titolarità CP_2 del diritto in capo al sig. , dichiarare in ogni caso l'illegittimità del precetto notificato CP_2
nella parte in cui il creditore istante intima al pagamento degli importi liquidati in favore dei danti causa dalla sentenza n. 3129/2019 della Corte d'Appello di Milano a titolo di spese di lite per i due gradi di giudizio e nella parte in cui l'istante intima al pagamento anche delle maggiorazioni sul compenso di precetto, non spettanti, e conseguentemente rideterminare la minor somma eventualmente dovuta da in forza della sentenza n. 3129/2019 della Corte Controparte_1
d'Appello di Milano, non definitiva;
4) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
A fondamento dell'opposizione, l'attrice deduceva: - di aver ricevuto, in data 05.05.2020, la notifica da parte del convenuto, - agente n.q. di cessionario del credito liquidato nella sentenza n. 3129/19 emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 15.07.2019-, dell'atto di precetto per l'importo complessivo di € 309.481,65, oltre interessi ed accessori (vd. all.to n. 17); - che, il menzionato provvedimento, in parziale riforma della sentenza n. 10471/2017 del Tribunale di Milano, l'aveva condannata alla somma di € 24.020,00 in favore di ciascun familiare della vittima, oltre rivalutazione monetaria, interessi ed onorari del doppio grado di giudizio (vd. all.to n. 8); - di aver impugnato la sentenza in parola innanzi la Corte di Cassazione (vd. all.to n. 9); - che il precetto doveva considerarsi illegittimo, segnatamente, per inesistenza del credito risarcitorio, difettando, pertanto, la titolarità di esso in capo al convenuto, per aver altresì intimato il pagamento di € 66.290,44, a titolo di spese di lite del doppio grado di giudizio, in quanto liquidate nella sentenza in favore dei cedenti ed, infine, per aver intimato il pagamento, a titolo di compenso dell'atto di precetto, di una somma superiore al dovuto.
Il sig. , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e CP_2
risposta depositata il 28.09.2020, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, eccepiva preliminarmente il difetto di valida procura alle liti in capo al difensore dell'opponente e l'incompetenza del Tribunale di Latina, in favore di quello di Treviso, ove già pendeva l'esecuzione, instando, nel merito e in subordine, per il rigetto dell'opposizione e dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo, per infondatezza della stessa.
Denegata, da parte del precedente G.I., l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, va disattesa, come già statuito in via interlocutoria dal precedente G.I., l'eccezione di incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Treviso, sollevata dal patrocinio della parte convenuta.
Nell'atto di precetto il sig. aveva eletto domicilio in Latina (LT), Via Zeppieri snc, presso lo CP_2 studio del proprio difensore, avv. Giovanni D'Erme, sicché l'intestato Tribunale risulta essere territorialmente competente.
Invero, come costantemente ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, “il Comune nel quale il creditore, con l'atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell'esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull'opposizione al precetto medesimo proposta prima dell'instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27
c.p.c.); l'eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all'esecutando, né la residenza del debitore di quest'ultimo) può essere sollevata soltanto dall'opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore (ovvero, nel caso di specie, l'opposto), che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione”. (Cass. 4.2.2025, n.2784; ex plurimis, Cass.
28.9.2020, n.20356).
L'eccezione va, pertanto, respinta.
Parimenti va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto di valida procura alle liti, la quale, invero, risulta essere stata rilasciata dall'attrice per il giudizio di appello e, dunque, con effetti estesi anche al giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (vd. all.to, citazione).
Ciò posto, ai fini della presente decisione, risulta opportuna una preliminare sintetica ricostruzione della vicenda processuale.
La questione trae origine da un sinistro stradale verificatosi in Romania il 2.8.2009, da cui era scaturito il decesso della signora Persona_1
Con due separati atti datati 22.4.2011, i fratelli e le sorelle della vittima ( , , Per_2 Controparte_3
, , Controparte_4 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, e ), cedevano al convenuto, , “la somma pari al
[...] Persona_7 Persona_8 CP_2
100% (centopercento), al netto delle spese, tutti i crediti relativi al sinistro sopra indicato, che ai suddetti sono dovuti” (vd. all.to n. 21, citazione); soggetto cedente risultava anche la madre della vittima, successivamente deceduta. Per_9
Con sentenza n. 3129 del 15.7.2019, la Corte D'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 10471/2017 del Tribunale meneghino, - che aveva rigettato la domanda risarcitoria dei citati soggetti cedenti (vd. all.to n. 1, citazione) -, accoglieva l'appello incidentale proposto dagli stessi e condannava l'odierna attrice al pagamento, in loro favore, di € 24.020,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (vd. all.to n. 8, citazione).
Sulla base della sentenza in parola, il convenuto, in qualità di cessionario del credito risarcitorio, notificava a parte attrice l'opposto precetto per il complessivo importo di € 309.481,65, oltre interessi.
Nelle more dell'odierno giudizio di opposizione, come documentato da parte opponente, la Suprema
Corte di Cassazione, - a seguito del ricorso proposto dall'attrice contro la sentenza n. 3129/2019 della
Corte d'Appello di Milano -, emetteva l'ordinanza n. 5748 del 22.2.2022 che, per quanto di interesse nel presente giudizio, cassava parzialmente la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità dell'appello incidentale spiegato dai menzionati soggetti cedenti (“
2.1. Il motivo è fondato solo con riferimento all'appello incidentale tardivo per i fratelli per i quali c'era già stato il rigetto della domanda in primo grado, il cui ricorso incidentale è inammissibile) (vd. all. 33, p. 7, nota attorea integrativa di precisazione delle conclusioni del 16.5.24, attrice).
Riassunto il giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1030 dell'8.4.2024, confermando le statuizione della Corte di Cassazione, disponeva quanto segue: “rilevato che, per effetto della pronuncia rescindente di cui all'ordinanza n. 5748/2022 della Corte di legittimità, essendo stati ritenuti inammissibili gli appelli incidentali tardivi proposti da , Controparte_5
, , , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_6 Controparte_7
, , e , è avvenuto il Controparte_8 Persona_7 Persona_6 Controparte_9
passaggio in giudicato del capo della sentenza del Tribunale di Milano n. 10471/2017, con il quale il giudice di prime cure aveva rigettato le domande risarcitorie proposte da tali parenti della defunta
Nulla essendo dovuto a tali parti, in accoglimento della domanda di restituzione Persona_1
proposta da , , , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
e devono essere condannati a restituire alla detta compagnia Persona_6 Controparte_9
assicuratrice le somme di denaro da ciascuno rispettivamente percepite in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3129/2019, oltre interessi in misura legale (art. 1284, primo comma, c.c.) a decorrere dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo..i fratelli e le sorelle della defunta evono essere condannati a rimborsare, in solido tra loro (art. 97 Persona_1
c.p.c.), in ragione del comune interesse e delle comuni difese, le spese del primo grado, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio anticipate dalla parte vittoriosa (vd. all. 32, pp. 21 e 23, nota attorea integrativa di precisazione delle Controparte_1
conclusioni del 16.5.24).
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, considerato che i provvedimenti sopra richiamati hanno definitivamente accertato e disposto che , , , Controparte_5 Controparte_3 Controparte_4
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 Persona_7
e , cessionari del credito nei confronti dell'odierno convenuto, non Persona_6 Controparte_9 vantino alcun credito risarcitorio nei confronti dell'odierna attrice, si consta come sia intervenuta caducazione del titolo posto alla base dell'atto di precetto opposto.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, come costantemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensi' con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione e' tenuto
a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione” (Cass., Sez. U., 21.9.2021, n.25478; ex multis, Cass. 16.1.2025,
n.1053; Cass. 7.3.2024, n.6196).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, da liquidarsi secondo il criterio della soccombenza virtuale, si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione (carenza di legittimazione del convenuto;
indebito computo delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello; errata applicazione dell'aumento tabellare sui compensi di precetto) divergono da quelli che hanno determinato la caducazione del titolo esecutivo.
Orbene, alla luce dei superiori principi, - in base ad una valutazione ex ante della fondatezza delle domande -, l'opposizione sarebbe stata soltanto in parte meritevole di accoglimento.
Ed invero, l'eccezione di carenza di legittimazione del convenuto è infondata.
Secondo la tesi attorea, i titolari del credito risarcitorio, azionato dal convenuto con l'atto di precetto in forza della sentenza della Corte d'Appello di Milano n.3129/2019, sarebbero gli originari soggetti cedenti ( , , , , Per_2 Controparte_3 Controparte_4 Persona_3 Persona_4
, , e ) e non il cessionario Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8 CP_2
), con la conseguenza che il credito da quest'ultimo vantato sarebbe inesistente.
[...]
Invero, in applicazione dei principi generali in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, codificati dall'articolo 111 c.p.c., per effetto della cessione il credito, cristallizzatosi nel titolo sostanziale, si trasferisce a favore del cessionario il quale pertanto, osservate le formalità previste dall'art. 1264 c.c. e rispettate le condizioni di cui all'art. 2914 c.c., acquista legittimazione ad agire esecutivamente nei confronti del debitore ceduto in forza di quel titolo.
Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “il successore a titolo particolare o universale nel diritto, ove intenda agire in executivis utilizzando il titolo formato in favore del suo dante causa, non ha l'onere di far precedere l'esecuzione forzata dalla notificazione degli atti o dei documenti che comprovano la successione, essendo sufficiente la notifica del detto titolo originario, che il pubblico ufficiale può rilasciare in forma esecutiva al successore, previa verifica della prova della successione” (Cass. 30.8.1995, n.9195; ex multis, Trib. Treviso 28.4.2025, n.627).
Dagli atti di causa si rileva, inoltre, che il convenuto, prima della notifica del precetto, aveva proceduto alla notifica a parte attrice del titolo esecutivo e degli atti di cessione del credito (vd. all.to n. 21, citazione).
Sussisteva, pertanto, la legittimazione da parte del convenuto, in qualità di cessionario del credito, a porre in esecuzione il titolo esecutivo ottenuto dai cedenti.
Si ritiene, invece, fondata l'eccezione sull'indebito computo, nell'atto di precetto, delle spese di lite liquidate dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza n.3129/2019, quantificate in € 66.290,74, oltre accessori di legge e fiscali, in quanto non risulta che il convenuto-cessionario abbia preso parte al giudizio innanzi la Corte d'Appello di Milano.
Ed infatti, in tema di cessione del credito, è stato osservato che “la previsione del primo comma dell'art. 1263 cod. civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi
e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che il cessionario di un credito, il cui diritto sia stato riconosciuto con sentenza nei confronti del cedente e che sia rimasto estraneo al processo relativo a tale accertamento, pur potendo utilizzare come titolo esecutivo la sentenza favorevole al suo dante causa, non potrà avvalersi di tale sentenza nella parte in cui la stessa reca la condanna alle spese della controparte rimasta soccombente, spettando dette spese al suo dante causa, che le ha effettivamente sostenute, atteso che le pronunce relative alle spese del giudizio producono i loro effetti solo nei confronti delle parti processuali” (Cass. 23.2.2006, n.
3998; ex plurimis, Trib. Roma 20.4.2022, n.5889).
Quanto, infine, all'errata applicazione dell'aumento tabellare sui compensi di precetto (€ 1.836,00, anziché € 540,00), ogni questione risulta definitivamente superata alla luce della riduzione operata dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la conseguente inefficacia del precetto opposto.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Alla luce di quanto sopra, visto l'art. 92, co. 2, c.p.c., stante la soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara cessata la materia del contendere con consequenziale inefficacia dell'atto di precetto opposto;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 17.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini