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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 465/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AR
appellante e
(C.F. ), in giudizio personalmente e Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO SALVATORE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Giudice del Tribunale di Locri in data 11.12.2013 in danno dell'appellante, meglio in narrativa indicato, dichiarando infondata la pretesa dell'appellata di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. da operarsi sul valore complessivo della vertenza.
Ancora in via principale e nel merito, qualora fosse accertato che i pagamenti percepiti dall'odierna parte appellata siano superiori a quanto effettivamente dovuto dal sig.
e, conseguentemente, disporre la restituzione all'appellante delle Parte_1 somme che l'avv. ha già percepito in esubero a quanto dovuto, il tutto con CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettiva restituzione delle somme al sig. . Parte_1
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito voglia riconoscere fondata la pretesa creditoria della parte appellata, si chiede che detta pretesa venga ridotta in ragione dell'effettiva opera prestata nonché adeguarla alle tariffe vigenti in materia, tenendo nella giusta considerazione le somme già versate dal e Parte_1 idoneamente documentate;
detratta l'iva e la cpa già conteggiata nel decreto ingiuntivo opposto;
in tale ultima ipotesi con compensazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
per parte appellata: 2) sempre in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni in atti e conseguentemente confermare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata impugnata da;
4) conseguentemente accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dell'opposto al compenso professionale per l'attività svolta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna del il sig. Parte_1 al pagamento delle somme indicate in parcelle per cui è decreto ingiuntivo
[...]
n.277/2013, per un ammontare di € 23.736,19, oltre spese e competenze della procedura monitoria oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) rigettare la domanda di restituzione delle somme pagate in esubero in quanto infondata in fatto e diritto e non provata nel corso di giudizio;
6) In via subordinata condannare il sig. al Parte_1
pag. 2/14 pagamento del diverso importo accertato e ritenuto di giustizia dall'On.le Corte di
Appello adita;
7) Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, si opponeva al Parte_1
DI n. /2013 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.736,19 in favore dell'avv. quale compenso per onorari professionali relativi al Controparte_1 patrocinio prestato nei giudizi nn. 229/2005 RGNR -248/2007, RGNR 2655/2007-
243/2008 RG, RGNR 340/2006 – 225/2007; RGNR 444/2008 - 126/2009 RG, RGNR
1771/2007-16/2009 RG, 883/2005 R.G.A.C., R.G.A.C.1588/2005, R.G.A.C.173/2008, presso il Tribunale di Locri, nonché la sezione distaccata di Siderno, oltre al giudizio
R.G. 788/2007 davanti al g.d.p. di Locri.
L'opponente affermava:
- che il lungo rapporto tra le parti, cessato con la revoca dei mandati il 24.12.2010, si era articolato per 4 anni ed era caratterizzato dall'accordo per gli onorari in deroga alle tariffe professionali (€ 1000,00 di acconto ed ulteriori due acconti di € 300/500 per ciascuna vertenza);
- che aveva corrisposto tutti i compensi pattuiti, in parte in contanti (€ 14.400) ed in parte tramite assegni (€ 15.000);
- che l'avv. non aveva emesso documenti fiscali per tutti i pagamenti ricevuti;
CP_1
- che le voci contenute nelle singole parcelle non erano documentate e provate, ed alcune attività fatturate non erano mai state svolte.
Si costituiva l'avv. che contestava le affermazioni di parte opponente, CP_1 negando l'esistenza dell'accordo, che sarebbe stato comunque nullo per alcuni dei giudizi, ed affermava che l'opponente aveva corrisposto solo gli acconti, tra i quali quelli portati dagli assegni n. 5021.178.996-02, 5009762,525-01, 5 009751 367-10,
5.021.176.196-10. 5.017.193.418-08, già stornati dalla richiesta di pagamento, mentre imputava gli altri pagamenti a precedenti e distinti rapporti professionali.
Con sentenza n. 1182/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. pag. 3/14 Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2020, impugnava la Parte_1 sentenza predetta: con il primo motivo di appello, lamentava l'errata valutazione delle prove che avrebbero dovuto portare all'accertamento dell'esistenza di un patto sul compenso e dell'avvenuto versamento tramite assegni e contanti dei compensi pretesi per le cause oggetto del DI opposto, con il secondo motivo di appello contestava l'erronea decisione in merito alla congruità delle parcelle delle prestazioni in relazione alle specifiche contestazioni formulate. L'appellante concludeva per la riforma della decisione impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'ammissibilità della Controparte_1 testimonianza di e rispettivamente moglie e figlio Testimone_1 Testimone_2 dell'appellante, e ne deduceva l'inattendibilità, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, avendo documentato tutta l'attività svolta e la riferibilità dei pagamenti ad altra attività professionale diversa da quella oggetto di giudizio.
Con ordinanza del 29.06.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo, articolato, motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante deduceva l'erroneità della decisione in quanto il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato gli esiti istruttori:
- travisando le dichiarazioni dei testimoni e , dai quali sarebbe Tes_1 Parte_1 emersa la prova d'una piena solutio del debito per opera professionale prestata, parte in assegni (anche a familiari prossimi dell'avv. e parte in CP_1 contanti, relativamente ai singoli rapporti processuali decorsi;
- non rilevando come l'attività processuale di cui alla produzione di parte vertesse epoche congruenti agli assegni emessi;
CP_1
2.1.1. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione sollevata sul punto da parte appellata, visto che ogni questione relativa alla inammissibilità della testimonianza pag. 4/14 doveva essere sollevata al momento dell'ammissione della prova o al più tardi nella prima istanza o difesa successiva alla assunzione ex art 157 comma 2 c.p.c.
Venendo al merito della questione sottoposta a questa Corte, si deve osservare che il giudice di prime cure ha esaminato le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'opponente, escludendo che costituissero la prova dell'esistenza di un accordo sulla misura dei compensi e sull'intervenuto pagamento. La valutazione espressa in sentenza appare del tutto corretta e coerente con le affermazioni dei testi. Il testimone Tes_1
affermava, infatti, che “per ogni causa, l'avv. ci diceva quale era
[...] CP_1
l'importo da corrispondere per ogni causa… in questo modo sapevamo prima di ogni causa, quanto dovevamo versare, sia a titolo di acconto che, come spesa successiva”, circostanza confermata anche da che riferiva “quando vi era una Testimone_2 controversia da affrontare, ci recavamo nello studio dell'avv. la quale dopo CP_1 aver valutato la complessità della questione, ci diceva a quale spesa andavamo incontro;
nel caso in cui avessimo deciso di procedere con la causa, versavamo all'avvocato l'importo a titolo di acconto, che ci aveva richiesto”. Ciò che si ricava da queste deposizioni è che – prima di ogni costituzione in giudizio/proposizione di domanda –
l'avv. faceva una stima dei costi da sostenere e richiedeva il versamento di un CP_1 anticipo. Non vi è prova invece di un patto sui compensi, patto che doveva necessariamente essere redatto per iscritto ai sensi della legge n. 48/2006 per i procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, mentre il patto era nullo per i procedimenti sottoposti alla disciplina di cui alla legge n. 724/1942).
Dalla lettura delle dichiarazioni dei testimoni, quindi, si ricava solo l'esistenza di numerosi rapporti professionali tra le parti, della abitudine di corrispondere uno o più anticipi e di pagamenti in tranches. Le dichiarazioni, tuttavia, non contengono alcun riferimento preciso alle singole cause, al compenso pattuito specificamente per ciascuna ed alle somme versate in relazione ad ogni controversia. Correttamente la decisione appellata ha, quindi, reputato irrilevanti le deposizioni.
2.1.2. L'avv. aveva inoltre ammesso di aver ricevuto in acconto € 5.000,00, CP_1 già detratti dalla richiesta per decreto ingiuntivo e così imputati:
1. assegno n. 5.021.178.996-02 di € 1.000,00 per la causa penale RG 48/2007-
229/2005 RGNR Tribunale di Locri;
pag. 5/14 2. €750,00 per la causa penale RG 423/2008-2655/2007 RGNR Tribunale di
Locri;
3. €500,00 per la causa penale RG 225/2007- 340/2006 Tribunale di Locri;
4. €750,00 per la causa penale RG 126/2009- 448/2008 Tribunale di Locri;
5. € 500,00 per la causa civile NRG 883/2005 Tribunale di Locri;
6. assegno n. 5009751367-10 di € 500,00 per la causa civile NRG 1588/2005
Tribunale di Locri;
7. € 500,00 per la causa civile RGN 173/2008 Tribunale di Locri;
8. €500,00 per la causa civile RGN 788/2007 Giudice di Pace di Caulonia.
L'avv. ha poi indicato l'imputazione degli ulteriori pagamenti, indicati CP_1 dall'opponente quale adempimento dell'obbligo di pagare i compensi professionali richiesti, precisando i diversi procedimenti cui dovevano ritenersi riferiti i pagamenti:
1) assegno datato 5 giugno 2009 n. 9200221786-02 dell'importo di € 1500,00, rappresenta € 500,00 di acconto per la Causa proposta da Contro Testimone_1
l' di Reggio Calabria già deciso dalla Commissione Tributaria Controparte_2
Provinciale di Reggio Calabria, ed € 500,00 come acconto per lo sfratto C/ Parte_1
ed € 500,00 per attività extragiudiziale;
Per_1
2) assegno datato 14.04.2006 dell'importo di € 500,00 n. 5006 374 622-02, rappresentava il compenso per la causa penale n. 78/2005 decisa dal Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno del 17.02.2006;
3-4) assegno datato 15.12.2006 dell'importo di € 715,00 n. 5009748530 -07 ed € 285,00
n. 5009741 763-03 per un totale di € 1000,00, costituiscono l'acconto di € 500,00 per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo , Parte_2 pendente presso il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno ed € 500,00 per acconto appello penale proc. 136/2005;
5) assegno privo di data dell'importo di € 1.000,00 n. 5.015.190.113-11, relativo a diritti ed onorari relativi alla redazione del ricorso in Cassazione penale avverso la sentenza
1141/2007 Corte di appello di Reggio Calabria;
6) assegno privo di data dell'importo di € 1.000,00 n. 5.017.481.153-09, riporta la somma data a saldo per appello penale n. 78/2005;
pag. 6/14 7) assegno datato 02.03.2009 n. 5.021.181.053-05 € 1500,00, rappresenta l'acconto relativo alla causa di usucapione C/ oltre 14, pendente Testimone_1 Parte_3 innanzi al Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno;
8) assegno del 4.06.2010 n. 5.025.819.056-11 € 1000,00, parziale pagamento della causa possessoria decisa dal tribunale di Locri, Parte_4
Sezione distaccata di Siderno in data 30.03.2010;
9) assegno del € 1000,00, con numero non leggibile, rappresenta il parziale pagamento della causa possessoria c/ ; Parte_4
10) assegno del 3.11.2010 n. 5.025.825.786-07 € 400,00 parziale pagamento della procedimento possessorio;
Parte_4
11) assegno del 06.12.2010 n°0810046173-01 € 500,00 acconto relativo al decreto ingiuntivo contro il la cui opposizione pende innanzi al Tribunale Controparte_3 di Locri sezione distaccata di Siderno.
L'appellante ha contestato detta imputazione ed ha evidenziato come la sentenza di prime cure non abbia tenuto in considerazione le sue eccezioni, pur gravando l'onere della prova della imputazione ad altro debito sul creditore, e non abbia considerato la
“congruenza” tra le date degli assegni e l'attività difensiva cui l'appellante imputa il pagamento.
Partendo da quest'ultima notazione, si deve affermare che la data del pagamento, in molti casi non provata, è compatibile con le imputazioni di parte appellata, in quanto i rapporti tra le parti consentivano certamente un pagamento differito del saldo dei procedimenti. La data del pagamento delle singole prestazioni, infatti, non deve necessariamente coincidere con la chiusura del procedimento, visto il lungo e articolato rapporto tra le parti, né può costituire prova della imputazione del pagamento.
Nessuno degli assegni imputati a saldo delle prestazioni è anteriore alla maturazione del credito, per cui la contestazione di parte appellante non appare meritevole di accoglimento.
In linea di principio, si deve affermare che il creditore, che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata pag. 7/14 esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. (Cass. Sez. 2, 20/05/2025, n. 13477).
Si deve rilevare che la sentenza di prime cure non analizza le singole eccezioni sollevate dalla parte opponente in merito alla imputazione dei pagamenti ed anzi afferma che la prova della riferibilità ad uno o all'altro procedimento doveva essere offerta dal debitore mediante la produzione della matrice dell'assegno.
La motivazione non è corretta, poiché la prova dell'esistenza di un credito diverso cui imputare il pagamento deve essere fornita dal creditore e, nel caso detta dimostrazione sia fornita, il debitore è tenuto a provare che il precedente e diverso debito era stato estinto aliunde ovvero che il pagamento era stato imputato al credito da lui indicato e non a quello riferito dal creditore.
Di seguito, per comodità espositiva, si analizzeranno le singole contestazioni dell'appellante valutandone la fondatezza in calce a ciascuna:
A) l'assegno n. 5.021.178.996-02 di € 1000,00 non dovrebbe essere imputato come acconto per il procedimento pen. 229/05 (1) ma costituirebbe il saldo della prestazione professionale: la tesi è sprovvista di fondamento, non sussistendo la prova della avvenuta corresponsione di ulteriori somme per detto procedimento.
B) l'assegno n. 5.017.481.153-09 di € 1000,00 costituisce l'acconto per la causa prima richiamata 229/05 e non il saldo per l'appello n. 78/2005 per il quale non coinciderebbe la data di emissione del 31.01.2008: la difesa non può trovare accoglimento, visto che la prestazione in favore dello nel giudizio di appello de quo è provata Parte_1 documentalmente dalla produzione dell'appellata in primo grado e non risultano altri pagamenti riferibili a questa prestazione.
C) l'assegno n. 5006374622-02 € 500,00 del 14.04.2006 è da attribuire alla vertenza n.
1588/2005 R.G. e non alla causa penale n. 78/2005 per il quale Persona_2 non coincide la data: anche in questo caso l'avv. ha fornito la prova CP_1
pag. 8/14 dell'esistenza del mandato professionale e dello svolgimento della prestazione, restando irrilevante la data del pagamento;
D) l'assegno n. 5017193418-03 di € 500 del 12.09.2007 sarebbe da attribuire al proc.
Pen. n. 171/2007 a carico di e non alla vertenza
contro
Telecom Controparte_4 dinanzi al Giudice di Pace di Caulonia: non vi è disconoscimento dell'attività svolta nella vertenza
contro
Telecom dinanzi al Giudice di Pace di Caulonia, ed anche in questo caso non vi è prova del pagamento aliunde dei compensi per questo ultimo giudizio procedimento;
E) l'assegno n. 0794100099-00 di € 1000,00 emesso il 10.05.2010 si riferisce al saldo del proc. Pen. 171/2007 a carico di e non al parziale pagamento della Controparte_4 causa possessoria , di cui non coinciderebbero le date né sarebbe stata Parte_4 fornita prova: l'avv. ha documentato lo svolgimento dell'attività professionale CP_1 nella causa possessoria, che non risulta pagata;
F) l'assegno n. 5021181053-05 di € 1500,00 del 02.03.2009 era stato versato a saldo della possessoria proc. n. 173/2008 e non alla vertenza che CP_5 CP_6 nulla ha a che vedere con l'odierno appellante: dalla lettura della sentenza n. 33/2013 si evince che detto assegno era stato già considerato come acconto per il pagamento del DI
n. 48/2011 emesso in favore dell'avv. per cui l'imputazione indicata CP_1 dall'appellata risulta riconosciuta dallo stesso appellante in altro procedimento tra le medesime parti;
G) l'assegno n. 5015190113-11 di € 1000,00 era stato emesso per la denuncia a carico dei coniugi proc. n. 444/2008 RGNR Tribunale di Locri e non al Controparte_7 ricorso per Cassazione: la contestazione è stata sollevata solo in questo grado, ed il procedimento per ricorso in cassazione è documentato dall'appellata né risulta il saldo delle competenze per detto giudizio;
H) l'assegno n. 9200221786-02 di € 1500,00 del 05/06/2009 doveva imputarsi al proc.
n. 883/2005 e non alla vertenza Niutta/Agenzia delle Entrate in Controparte_8
Commissione Tributaria, non ha attinenza, né allo sfratto , non coincidente Per_1 con le date né con attività extragiudiziale non provata: l'attività svolta nei procedimenti
Niutta/Agenzia delle Entrate e per lo sfratto è documentata e non risulta essere stata saldata, per cui l'imputazione appare corretta. La data dell'assegno è compatibile con la pag. 9/14 cessazione della attività e le abitudini dei coniugi nei pagamenti (l'uno Persona_3 per conto dell'altro) costituiscono ulteriori conferme della correttezza dell'imputazione.
Peraltro, l'abitudine di dilazionare i pagamenti è confermata dalla testimonianza resa dall'avv. RA NO, collega di studio e fratello dell'appellata.
In conclusione, nessuno degli assegni indicati dall'appellante – diversi da quelli già considerati dall'avv. nel ricorso per decreto ingiuntivo – era riferibile alle CP_1 prestazioni professionali per cui è causa.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cure ha genericamente ritenuta provata l'attività indicata nelle parcelle, senza esaminare le contestazioni dell'appellante. Sebbene nel giudizio di primo grado la contestazione fosse generica, la prova dello svolgimento delle attività fatturate dal professionista incombe sul creditore, anche nel caso in cui la contestazione sia generica. Nel corso del giudizio di appello ha poi circoscritto le Parte_1 contestazioni, per cui l'esame verrà limitato alle voci contestate.
Le voci indicate nelle singole parcelle sono state normalmente documentate dall'avv. ovvero sono logicamente deducibili dalla documentazione per ogni fascicolo. CP_1
In particolare, per gli incontri in studio e le informative telefoniche, si deve osservare che la testimonianza di RA NO, la cui attendibilità non è stata contestata in questa fase di giudizio, attesta che prima di ogni udienza l'avv. contattava CP_1
l'assistito, così come si verificavano incontri prima della redazione dei singoli atti.
Inoltre, i compensi sono previsti anche pe rle udienze di mero rinvio, atteso che ai sensi del art. 1 comma 4 del capitolo II (tariffa penale) del dm 127/2004, applicabile ratione temporis, per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice “partecipazione”; una integrazione in caso di “attività difensive”, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima;
una ulteriore integrazione in caso di “discussione orale”, per cui deve essere retribuita ogni partecipazione alla udienza, anche di mero rinvio. Infine,
l'onorario per esame e studio è ogni volta dovuto: “in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;
dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;
prima della pag. 10/14 partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni”.
In particolare, si analizzano di seguito le contestazioni per i singoli procedimenti:
1. procedimento di costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato CP_9
n. 229/2005 R.G.N.R. - n. 248/07 R.G. in cui sono contestate le voci:
[...] informativa telefonica con il cliente (3) € 30,00; informativa in studio con il cliente (7)
€ 252,00; esame e studio prima di ogni udienza € 280,00 (n. 8); partecipazione udienze
(n. 8) € 420,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 710,00: si deve osservare che le attività indicate sono documentate per 8 udienze, i colloqui possono essere ritenersi dimostrati, il compenso dell'avvocato deve essere corrisposto anche quando non sia presente personalmente ma la difesa sia stata garantita da un sostituto, ed i compensi devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio, così come l'onorario per esame e studio;
2. procedimento penale nei confronti dell'imputato n. 2655/07 Parte_1
R.G.N.R. - 423/2008 R.G. sono contestate le voci: informativa telefonica con il cliente €
20,00; informativa in studio con il cliente € 252,00; esame e studio prima di ogni udienza € 210,00 (n. 6); partecipazione udienze (n. 6) € 315,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 710,00: anche in questo caso sono documentate tutte le attività e la partecipazione a sei udienze.
3. procedimento penale nei confronti dell'imputato n. 340/06 Parte_1
R.G.N.R. - 225/2007 R.G. non sono documentate né provate le voci: informativa telefonica con il cliente € 20,00; informativa in studio con il cliente € 180,00; congresso con il collega (5) € 370,00; esame e studio prima di ogni udienza € 175,00 (n. 5); partecipazione udienze (n. 5) € 375,00; esercizio attività difensiva (n. 1) € 177,50: anche in questo caso sono documentate tutte le attività e la partecipazione a 5 udienze, nonché pag. 11/14 la collaborazione con il difensore ed i colloqui con quest'ultimo (si veda testimonianza dell'avv. RA NO).
4. costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di +1 n. Persona_4
444/2008 R.G.N.R. - n. 126/09 R.G. sono contestate le voci: informativa in studio con il cliente € 144,00; esame e redazione querela € 35,00; atto di integrazione querela €
35,00; esame e studio prima di ogni udienza € 140,00 (n. 4); partecipazione udienze (n.
4) € 210,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 680,00; redazione querela €157,00; redazione atto di integrazione querela € 157,00: anche se la querela e la sua integrazione risultano sottoscritte dal solo cliente, gli atti appaiono predisposti dal difensore (e tanto si ricava dalle testimonianze raccolte in istruttoria e dalla tipologia di atto), la partecipazione alle udienze è dimostrata così come le attività inevitabilmente legate ad essa;
5. costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di n. Controparte_4
171/07 R.G.N.R. - n. 16/09 R.G. sono contestate le voci: informativa telefonica con il cliente € 10,00; informativa in studio con il cliente € 180,00; esame e redazione querela
€ 35,00; esame e studio prima di ogni udienza € 175,00 (n. 5); partecipazione udienze
(n. 5) € 262,00; esercizio attività difensiva (n. 2) € 255,00; redazione querela €157,00; redazione citazione testi € 157,00: anche se la querela risulta sottoscritte dal solo cliente, l'atto è stato evidentemente predisposto dal difensore (e tanto si ricava dalle testimonianze raccolte in istruttoria e dalla tipo di atto redatto), la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa;
6. giudizio relativo al decreto ingiuntivo n. 39/05 ed opposizione R.G. 883/2005
, vengono contestate le voci: onorari: Parte_5 consultazioni con il cliente € 265,00; assistenza udienza (9) € 922,50; diritti: consultazione con il cliente € 77,00; partecipazione udienza (9) € 351,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate alla partecipazione;
7. causa civile n. 1588/2005 R.G. contro vengono Parte_6 Parte_1 contestate le voci: onorari: consultazioni con il cliente € 72,50; assistenza udienza (12) €
390,00; assistenza mezzi di prova (3) € 330,00 diritti: consultazione con il cliente €
pag. 12/14 23,00; partecipazione udienza (12) € 132,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata nella documentazione in atti, così come le altre attività difensive ad esse legate;
8. procedimento possessorio n. 173/08 R.G. contro non Parte_6 Parte_1 sono documentate né provate le voci: onorari: consultazioni con il cliente € 132,00; assistenza udienza (8) € 440,00; diritti: redazione deduzioni di udienza € 65,00; consultazione con il cliente € 65,00; partecipazione udienza (8) € 256,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa 9. procedimento civile n. 788/2007 R.G. contro Parte_1 CP_10 non sono documentate né provate le voci: onorari: consultazioni con il cliente €
[...]
60,00; assistenza udienza (8) € 220,00; diritti: redazione deduzioni di udienza € 45,00; consultazione con il cliente € 45,00; partecipazione udienza (8) € 184,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa.
In conclusione, i compensi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto risultano tutti dovuti, per cui anche sotto questo profilo l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1911,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.809,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1182/2019, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello pag. 13/14 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 465/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IA Morabito Presidente
UE Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN AR
appellante e
(C.F. ), in giudizio personalmente e Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZURZOLO SALVATORE
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: accogliere l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1 revocare e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto emesso dal
Giudice del Tribunale di Locri in data 11.12.2013 in danno dell'appellante, meglio in narrativa indicato, dichiarando infondata la pretesa dell'appellata di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per cui è causa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c. da operarsi sul valore complessivo della vertenza.
Ancora in via principale e nel merito, qualora fosse accertato che i pagamenti percepiti dall'odierna parte appellata siano superiori a quanto effettivamente dovuto dal sig.
e, conseguentemente, disporre la restituzione all'appellante delle Parte_1 somme che l'avv. ha già percepito in esubero a quanto dovuto, il tutto con CP_1 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettiva restituzione delle somme al sig. . Parte_1
In subordine e nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudice adito voglia riconoscere fondata la pretesa creditoria della parte appellata, si chiede che detta pretesa venga ridotta in ragione dell'effettiva opera prestata nonché adeguarla alle tariffe vigenti in materia, tenendo nella giusta considerazione le somme già versate dal e Parte_1 idoneamente documentate;
detratta l'iva e la cpa già conteggiata nel decreto ingiuntivo opposto;
in tale ultima ipotesi con compensazione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
per parte appellata: 2) sempre in via preliminare dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi ex ante Parte_1 rappresentati;
3) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni in atti e conseguentemente confermare la sentenza impugnata nella parte in cui è stata impugnata da;
4) conseguentemente accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dell'opposto al compenso professionale per l'attività svolta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna del il sig. Parte_1 al pagamento delle somme indicate in parcelle per cui è decreto ingiuntivo
[...]
n.277/2013, per un ammontare di € 23.736,19, oltre spese e competenze della procedura monitoria oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) rigettare la domanda di restituzione delle somme pagate in esubero in quanto infondata in fatto e diritto e non provata nel corso di giudizio;
6) In via subordinata condannare il sig. al Parte_1
pag. 2/14 pagamento del diverso importo accertato e ritenuto di giustizia dall'On.le Corte di
Appello adita;
7) Con vittoria di spese e competenze del presente grado del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Locri, si opponeva al Parte_1
DI n. /2013 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 23.736,19 in favore dell'avv. quale compenso per onorari professionali relativi al Controparte_1 patrocinio prestato nei giudizi nn. 229/2005 RGNR -248/2007, RGNR 2655/2007-
243/2008 RG, RGNR 340/2006 – 225/2007; RGNR 444/2008 - 126/2009 RG, RGNR
1771/2007-16/2009 RG, 883/2005 R.G.A.C., R.G.A.C.1588/2005, R.G.A.C.173/2008, presso il Tribunale di Locri, nonché la sezione distaccata di Siderno, oltre al giudizio
R.G. 788/2007 davanti al g.d.p. di Locri.
L'opponente affermava:
- che il lungo rapporto tra le parti, cessato con la revoca dei mandati il 24.12.2010, si era articolato per 4 anni ed era caratterizzato dall'accordo per gli onorari in deroga alle tariffe professionali (€ 1000,00 di acconto ed ulteriori due acconti di € 300/500 per ciascuna vertenza);
- che aveva corrisposto tutti i compensi pattuiti, in parte in contanti (€ 14.400) ed in parte tramite assegni (€ 15.000);
- che l'avv. non aveva emesso documenti fiscali per tutti i pagamenti ricevuti;
CP_1
- che le voci contenute nelle singole parcelle non erano documentate e provate, ed alcune attività fatturate non erano mai state svolte.
Si costituiva l'avv. che contestava le affermazioni di parte opponente, CP_1 negando l'esistenza dell'accordo, che sarebbe stato comunque nullo per alcuni dei giudizi, ed affermava che l'opponente aveva corrisposto solo gli acconti, tra i quali quelli portati dagli assegni n. 5021.178.996-02, 5009762,525-01, 5 009751 367-10,
5.021.176.196-10. 5.017.193.418-08, già stornati dalla richiesta di pagamento, mentre imputava gli altri pagamenti a precedenti e distinti rapporti professionali.
Con sentenza n. 1182/2019 il Tribunale di Locri rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite. pag. 3/14 Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2020, impugnava la Parte_1 sentenza predetta: con il primo motivo di appello, lamentava l'errata valutazione delle prove che avrebbero dovuto portare all'accertamento dell'esistenza di un patto sul compenso e dell'avvenuto versamento tramite assegni e contanti dei compensi pretesi per le cause oggetto del DI opposto, con il secondo motivo di appello contestava l'erronea decisione in merito alla congruità delle parcelle delle prestazioni in relazione alle specifiche contestazioni formulate. L'appellante concludeva per la riforma della decisione impugnata nei termini riportati in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'ammissibilità della Controparte_1 testimonianza di e rispettivamente moglie e figlio Testimone_1 Testimone_2 dell'appellante, e ne deduceva l'inattendibilità, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, avendo documentato tutta l'attività svolta e la riferibilità dei pagamenti ad altra attività professionale diversa da quella oggetto di giudizio.
Con ordinanza del 29.06.2021 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo, articolato, motivo di appello non appare meritevole di accoglimento.
L'appellante deduceva l'erroneità della decisione in quanto il giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato gli esiti istruttori:
- travisando le dichiarazioni dei testimoni e , dai quali sarebbe Tes_1 Parte_1 emersa la prova d'una piena solutio del debito per opera professionale prestata, parte in assegni (anche a familiari prossimi dell'avv. e parte in CP_1 contanti, relativamente ai singoli rapporti processuali decorsi;
- non rilevando come l'attività processuale di cui alla produzione di parte vertesse epoche congruenti agli assegni emessi;
CP_1
2.1.1. Preliminarmente si deve rigettare l'eccezione sollevata sul punto da parte appellata, visto che ogni questione relativa alla inammissibilità della testimonianza pag. 4/14 doveva essere sollevata al momento dell'ammissione della prova o al più tardi nella prima istanza o difesa successiva alla assunzione ex art 157 comma 2 c.p.c.
Venendo al merito della questione sottoposta a questa Corte, si deve osservare che il giudice di prime cure ha esaminato le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dall'opponente, escludendo che costituissero la prova dell'esistenza di un accordo sulla misura dei compensi e sull'intervenuto pagamento. La valutazione espressa in sentenza appare del tutto corretta e coerente con le affermazioni dei testi. Il testimone Tes_1
affermava, infatti, che “per ogni causa, l'avv. ci diceva quale era
[...] CP_1
l'importo da corrispondere per ogni causa… in questo modo sapevamo prima di ogni causa, quanto dovevamo versare, sia a titolo di acconto che, come spesa successiva”, circostanza confermata anche da che riferiva “quando vi era una Testimone_2 controversia da affrontare, ci recavamo nello studio dell'avv. la quale dopo CP_1 aver valutato la complessità della questione, ci diceva a quale spesa andavamo incontro;
nel caso in cui avessimo deciso di procedere con la causa, versavamo all'avvocato l'importo a titolo di acconto, che ci aveva richiesto”. Ciò che si ricava da queste deposizioni è che – prima di ogni costituzione in giudizio/proposizione di domanda –
l'avv. faceva una stima dei costi da sostenere e richiedeva il versamento di un CP_1 anticipo. Non vi è prova invece di un patto sui compensi, patto che doveva necessariamente essere redatto per iscritto ai sensi della legge n. 48/2006 per i procedimenti introdotti dopo la sua entrata in vigore, mentre il patto era nullo per i procedimenti sottoposti alla disciplina di cui alla legge n. 724/1942).
Dalla lettura delle dichiarazioni dei testimoni, quindi, si ricava solo l'esistenza di numerosi rapporti professionali tra le parti, della abitudine di corrispondere uno o più anticipi e di pagamenti in tranches. Le dichiarazioni, tuttavia, non contengono alcun riferimento preciso alle singole cause, al compenso pattuito specificamente per ciascuna ed alle somme versate in relazione ad ogni controversia. Correttamente la decisione appellata ha, quindi, reputato irrilevanti le deposizioni.
2.1.2. L'avv. aveva inoltre ammesso di aver ricevuto in acconto € 5.000,00, CP_1 già detratti dalla richiesta per decreto ingiuntivo e così imputati:
1. assegno n. 5.021.178.996-02 di € 1.000,00 per la causa penale RG 48/2007-
229/2005 RGNR Tribunale di Locri;
pag. 5/14 2. €750,00 per la causa penale RG 423/2008-2655/2007 RGNR Tribunale di
Locri;
3. €500,00 per la causa penale RG 225/2007- 340/2006 Tribunale di Locri;
4. €750,00 per la causa penale RG 126/2009- 448/2008 Tribunale di Locri;
5. € 500,00 per la causa civile NRG 883/2005 Tribunale di Locri;
6. assegno n. 5009751367-10 di € 500,00 per la causa civile NRG 1588/2005
Tribunale di Locri;
7. € 500,00 per la causa civile RGN 173/2008 Tribunale di Locri;
8. €500,00 per la causa civile RGN 788/2007 Giudice di Pace di Caulonia.
L'avv. ha poi indicato l'imputazione degli ulteriori pagamenti, indicati CP_1 dall'opponente quale adempimento dell'obbligo di pagare i compensi professionali richiesti, precisando i diversi procedimenti cui dovevano ritenersi riferiti i pagamenti:
1) assegno datato 5 giugno 2009 n. 9200221786-02 dell'importo di € 1500,00, rappresenta € 500,00 di acconto per la Causa proposta da Contro Testimone_1
l' di Reggio Calabria già deciso dalla Commissione Tributaria Controparte_2
Provinciale di Reggio Calabria, ed € 500,00 come acconto per lo sfratto C/ Parte_1
ed € 500,00 per attività extragiudiziale;
Per_1
2) assegno datato 14.04.2006 dell'importo di € 500,00 n. 5006 374 622-02, rappresentava il compenso per la causa penale n. 78/2005 decisa dal Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno del 17.02.2006;
3-4) assegno datato 15.12.2006 dell'importo di € 715,00 n. 5009748530 -07 ed € 285,00
n. 5009741 763-03 per un totale di € 1000,00, costituiscono l'acconto di € 500,00 per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo , Parte_2 pendente presso il Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno ed € 500,00 per acconto appello penale proc. 136/2005;
5) assegno privo di data dell'importo di € 1.000,00 n. 5.015.190.113-11, relativo a diritti ed onorari relativi alla redazione del ricorso in Cassazione penale avverso la sentenza
1141/2007 Corte di appello di Reggio Calabria;
6) assegno privo di data dell'importo di € 1.000,00 n. 5.017.481.153-09, riporta la somma data a saldo per appello penale n. 78/2005;
pag. 6/14 7) assegno datato 02.03.2009 n. 5.021.181.053-05 € 1500,00, rappresenta l'acconto relativo alla causa di usucapione C/ oltre 14, pendente Testimone_1 Parte_3 innanzi al Tribunale di Locri sezione distaccata di Siderno;
8) assegno del 4.06.2010 n. 5.025.819.056-11 € 1000,00, parziale pagamento della causa possessoria decisa dal tribunale di Locri, Parte_4
Sezione distaccata di Siderno in data 30.03.2010;
9) assegno del € 1000,00, con numero non leggibile, rappresenta il parziale pagamento della causa possessoria c/ ; Parte_4
10) assegno del 3.11.2010 n. 5.025.825.786-07 € 400,00 parziale pagamento della procedimento possessorio;
Parte_4
11) assegno del 06.12.2010 n°0810046173-01 € 500,00 acconto relativo al decreto ingiuntivo contro il la cui opposizione pende innanzi al Tribunale Controparte_3 di Locri sezione distaccata di Siderno.
L'appellante ha contestato detta imputazione ed ha evidenziato come la sentenza di prime cure non abbia tenuto in considerazione le sue eccezioni, pur gravando l'onere della prova della imputazione ad altro debito sul creditore, e non abbia considerato la
“congruenza” tra le date degli assegni e l'attività difensiva cui l'appellante imputa il pagamento.
Partendo da quest'ultima notazione, si deve affermare che la data del pagamento, in molti casi non provata, è compatibile con le imputazioni di parte appellata, in quanto i rapporti tra le parti consentivano certamente un pagamento differito del saldo dei procedimenti. La data del pagamento delle singole prestazioni, infatti, non deve necessariamente coincidere con la chiusura del procedimento, visto il lungo e articolato rapporto tra le parti, né può costituire prova della imputazione del pagamento.
Nessuno degli assegni imputati a saldo delle prestazioni è anteriore alla maturazione del credito, per cui la contestazione di parte appellante non appare meritevole di accoglimento.
In linea di principio, si deve affermare che il creditore, che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca;
l'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata pag. 7/14 esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace. (Cass. Sez. 2, 20/05/2025, n. 13477).
Si deve rilevare che la sentenza di prime cure non analizza le singole eccezioni sollevate dalla parte opponente in merito alla imputazione dei pagamenti ed anzi afferma che la prova della riferibilità ad uno o all'altro procedimento doveva essere offerta dal debitore mediante la produzione della matrice dell'assegno.
La motivazione non è corretta, poiché la prova dell'esistenza di un credito diverso cui imputare il pagamento deve essere fornita dal creditore e, nel caso detta dimostrazione sia fornita, il debitore è tenuto a provare che il precedente e diverso debito era stato estinto aliunde ovvero che il pagamento era stato imputato al credito da lui indicato e non a quello riferito dal creditore.
Di seguito, per comodità espositiva, si analizzeranno le singole contestazioni dell'appellante valutandone la fondatezza in calce a ciascuna:
A) l'assegno n. 5.021.178.996-02 di € 1000,00 non dovrebbe essere imputato come acconto per il procedimento pen. 229/05 (1) ma costituirebbe il saldo della prestazione professionale: la tesi è sprovvista di fondamento, non sussistendo la prova della avvenuta corresponsione di ulteriori somme per detto procedimento.
B) l'assegno n. 5.017.481.153-09 di € 1000,00 costituisce l'acconto per la causa prima richiamata 229/05 e non il saldo per l'appello n. 78/2005 per il quale non coinciderebbe la data di emissione del 31.01.2008: la difesa non può trovare accoglimento, visto che la prestazione in favore dello nel giudizio di appello de quo è provata Parte_1 documentalmente dalla produzione dell'appellata in primo grado e non risultano altri pagamenti riferibili a questa prestazione.
C) l'assegno n. 5006374622-02 € 500,00 del 14.04.2006 è da attribuire alla vertenza n.
1588/2005 R.G. e non alla causa penale n. 78/2005 per il quale Persona_2 non coincide la data: anche in questo caso l'avv. ha fornito la prova CP_1
pag. 8/14 dell'esistenza del mandato professionale e dello svolgimento della prestazione, restando irrilevante la data del pagamento;
D) l'assegno n. 5017193418-03 di € 500 del 12.09.2007 sarebbe da attribuire al proc.
Pen. n. 171/2007 a carico di e non alla vertenza
contro
Telecom Controparte_4 dinanzi al Giudice di Pace di Caulonia: non vi è disconoscimento dell'attività svolta nella vertenza
contro
Telecom dinanzi al Giudice di Pace di Caulonia, ed anche in questo caso non vi è prova del pagamento aliunde dei compensi per questo ultimo giudizio procedimento;
E) l'assegno n. 0794100099-00 di € 1000,00 emesso il 10.05.2010 si riferisce al saldo del proc. Pen. 171/2007 a carico di e non al parziale pagamento della Controparte_4 causa possessoria , di cui non coinciderebbero le date né sarebbe stata Parte_4 fornita prova: l'avv. ha documentato lo svolgimento dell'attività professionale CP_1 nella causa possessoria, che non risulta pagata;
F) l'assegno n. 5021181053-05 di € 1500,00 del 02.03.2009 era stato versato a saldo della possessoria proc. n. 173/2008 e non alla vertenza che CP_5 CP_6 nulla ha a che vedere con l'odierno appellante: dalla lettura della sentenza n. 33/2013 si evince che detto assegno era stato già considerato come acconto per il pagamento del DI
n. 48/2011 emesso in favore dell'avv. per cui l'imputazione indicata CP_1 dall'appellata risulta riconosciuta dallo stesso appellante in altro procedimento tra le medesime parti;
G) l'assegno n. 5015190113-11 di € 1000,00 era stato emesso per la denuncia a carico dei coniugi proc. n. 444/2008 RGNR Tribunale di Locri e non al Controparte_7 ricorso per Cassazione: la contestazione è stata sollevata solo in questo grado, ed il procedimento per ricorso in cassazione è documentato dall'appellata né risulta il saldo delle competenze per detto giudizio;
H) l'assegno n. 9200221786-02 di € 1500,00 del 05/06/2009 doveva imputarsi al proc.
n. 883/2005 e non alla vertenza Niutta/Agenzia delle Entrate in Controparte_8
Commissione Tributaria, non ha attinenza, né allo sfratto , non coincidente Per_1 con le date né con attività extragiudiziale non provata: l'attività svolta nei procedimenti
Niutta/Agenzia delle Entrate e per lo sfratto è documentata e non risulta essere stata saldata, per cui l'imputazione appare corretta. La data dell'assegno è compatibile con la pag. 9/14 cessazione della attività e le abitudini dei coniugi nei pagamenti (l'uno Persona_3 per conto dell'altro) costituiscono ulteriori conferme della correttezza dell'imputazione.
Peraltro, l'abitudine di dilazionare i pagamenti è confermata dalla testimonianza resa dall'avv. RA NO, collega di studio e fratello dell'appellata.
In conclusione, nessuno degli assegni indicati dall'appellante – diversi da quelli già considerati dall'avv. nel ricorso per decreto ingiuntivo – era riferibile alle CP_1 prestazioni professionali per cui è causa.
2.2. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
La sentenza di prime cure ha genericamente ritenuta provata l'attività indicata nelle parcelle, senza esaminare le contestazioni dell'appellante. Sebbene nel giudizio di primo grado la contestazione fosse generica, la prova dello svolgimento delle attività fatturate dal professionista incombe sul creditore, anche nel caso in cui la contestazione sia generica. Nel corso del giudizio di appello ha poi circoscritto le Parte_1 contestazioni, per cui l'esame verrà limitato alle voci contestate.
Le voci indicate nelle singole parcelle sono state normalmente documentate dall'avv. ovvero sono logicamente deducibili dalla documentazione per ogni fascicolo. CP_1
In particolare, per gli incontri in studio e le informative telefoniche, si deve osservare che la testimonianza di RA NO, la cui attendibilità non è stata contestata in questa fase di giudizio, attesta che prima di ogni udienza l'avv. contattava CP_1
l'assistito, così come si verificavano incontri prima della redazione dei singoli atti.
Inoltre, i compensi sono previsti anche pe rle udienze di mero rinvio, atteso che ai sensi del art. 1 comma 4 del capitolo II (tariffa penale) del dm 127/2004, applicabile ratione temporis, per ogni udienza è dovuto: un importo base per la semplice “partecipazione”; una integrazione in caso di “attività difensive”, indicate a titolo esemplificativo nella tabella medesima;
una ulteriore integrazione in caso di “discussione orale”, per cui deve essere retribuita ogni partecipazione alla udienza, anche di mero rinvio. Infine,
l'onorario per esame e studio è ogni volta dovuto: “in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari e delle investigazioni difensive, ad atti o ad attività da chiunque compiuti per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore;
dopo l'avviso di deposito di ordinanze applicative di misure cautelari ed atti relativi e di conclusione delle indagini;
prima della pag. 10/14 partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze o dell'avviso di deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
all'atto della redazione di: denunce, querele, istanze, richieste, memorie, opposizioni a decreto penale, ricorsi immediati al Giudice di Pace, dichiarazioni di costituzione di parte civile, interventi del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, liste dei testi, degli imputati di reato connesso o collegato e dei consulenti, citazioni degli stessi, impugnazioni”.
In particolare, si analizzano di seguito le contestazioni per i singoli procedimenti:
1. procedimento di costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato CP_9
n. 229/2005 R.G.N.R. - n. 248/07 R.G. in cui sono contestate le voci:
[...] informativa telefonica con il cliente (3) € 30,00; informativa in studio con il cliente (7)
€ 252,00; esame e studio prima di ogni udienza € 280,00 (n. 8); partecipazione udienze
(n. 8) € 420,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 710,00: si deve osservare che le attività indicate sono documentate per 8 udienze, i colloqui possono essere ritenersi dimostrati, il compenso dell'avvocato deve essere corrisposto anche quando non sia presente personalmente ma la difesa sia stata garantita da un sostituto, ed i compensi devono essere riconosciuti anche per le udienze di mero rinvio, così come l'onorario per esame e studio;
2. procedimento penale nei confronti dell'imputato n. 2655/07 Parte_1
R.G.N.R. - 423/2008 R.G. sono contestate le voci: informativa telefonica con il cliente €
20,00; informativa in studio con il cliente € 252,00; esame e studio prima di ogni udienza € 210,00 (n. 6); partecipazione udienze (n. 6) € 315,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 710,00: anche in questo caso sono documentate tutte le attività e la partecipazione a sei udienze.
3. procedimento penale nei confronti dell'imputato n. 340/06 Parte_1
R.G.N.R. - 225/2007 R.G. non sono documentate né provate le voci: informativa telefonica con il cliente € 20,00; informativa in studio con il cliente € 180,00; congresso con il collega (5) € 370,00; esame e studio prima di ogni udienza € 175,00 (n. 5); partecipazione udienze (n. 5) € 375,00; esercizio attività difensiva (n. 1) € 177,50: anche in questo caso sono documentate tutte le attività e la partecipazione a 5 udienze, nonché pag. 11/14 la collaborazione con il difensore ed i colloqui con quest'ultimo (si veda testimonianza dell'avv. RA NO).
4. costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di +1 n. Persona_4
444/2008 R.G.N.R. - n. 126/09 R.G. sono contestate le voci: informativa in studio con il cliente € 144,00; esame e redazione querela € 35,00; atto di integrazione querela €
35,00; esame e studio prima di ogni udienza € 140,00 (n. 4); partecipazione udienze (n.
4) € 210,00; esercizio attività difensiva (n. 4) € 680,00; redazione querela €157,00; redazione atto di integrazione querela € 157,00: anche se la querela e la sua integrazione risultano sottoscritte dal solo cliente, gli atti appaiono predisposti dal difensore (e tanto si ricava dalle testimonianze raccolte in istruttoria e dalla tipologia di atto), la partecipazione alle udienze è dimostrata così come le attività inevitabilmente legate ad essa;
5. costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di n. Controparte_4
171/07 R.G.N.R. - n. 16/09 R.G. sono contestate le voci: informativa telefonica con il cliente € 10,00; informativa in studio con il cliente € 180,00; esame e redazione querela
€ 35,00; esame e studio prima di ogni udienza € 175,00 (n. 5); partecipazione udienze
(n. 5) € 262,00; esercizio attività difensiva (n. 2) € 255,00; redazione querela €157,00; redazione citazione testi € 157,00: anche se la querela risulta sottoscritte dal solo cliente, l'atto è stato evidentemente predisposto dal difensore (e tanto si ricava dalle testimonianze raccolte in istruttoria e dalla tipo di atto redatto), la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa;
6. giudizio relativo al decreto ingiuntivo n. 39/05 ed opposizione R.G. 883/2005
, vengono contestate le voci: onorari: Parte_5 consultazioni con il cliente € 265,00; assistenza udienza (9) € 922,50; diritti: consultazione con il cliente € 77,00; partecipazione udienza (9) € 351,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate alla partecipazione;
7. causa civile n. 1588/2005 R.G. contro vengono Parte_6 Parte_1 contestate le voci: onorari: consultazioni con il cliente € 72,50; assistenza udienza (12) €
390,00; assistenza mezzi di prova (3) € 330,00 diritti: consultazione con il cliente €
pag. 12/14 23,00; partecipazione udienza (12) € 132,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata nella documentazione in atti, così come le altre attività difensive ad esse legate;
8. procedimento possessorio n. 173/08 R.G. contro non Parte_6 Parte_1 sono documentate né provate le voci: onorari: consultazioni con il cliente € 132,00; assistenza udienza (8) € 440,00; diritti: redazione deduzioni di udienza € 65,00; consultazione con il cliente € 65,00; partecipazione udienza (8) € 256,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa 9. procedimento civile n. 788/2007 R.G. contro Parte_1 CP_10 non sono documentate né provate le voci: onorari: consultazioni con il cliente €
[...]
60,00; assistenza udienza (8) € 220,00; diritti: redazione deduzioni di udienza € 45,00; consultazione con il cliente € 45,00; partecipazione udienza (8) € 184,00: la partecipazione alle udienze è dimostrata, così come le attività inevitabilmente legate ad essa.
In conclusione, i compensi richiesti con il decreto ingiuntivo opposto risultano tutti dovuti, per cui anche sotto questo profilo l'appello deve essere rigettato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe medie per le cause di valore compreso tra € 5.201 e € 26.000 previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi di giudizio precedenti: € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 1911,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.809,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 1182/2019, così provvede: Parte_1
1. rigetta l'appello pag. 13/14 2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 5.809,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 28.10.2025
La Consigliera est. La Presidente
UE Morrone IA Morabito
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