Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/03/2026, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2026, proposto da-OMISSIS-appresentato e difeso dall'avvocato Erica Scalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Nettuno, via Frascati, n. 17;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo UE presentata dal ricorrente con assicurata password n.-OMISSIS- spedita in data 22 novembre 2024 (25rm084062), con conseguente ordine alla questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Vista la memoria depositata in data 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa IL NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso in esame si chiede, ai sensi dell'art. 117 cod. proc. amm., che si dichiari l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio di permesso di soggiorno di lungo periodo, presentata in data 22 novembre 2024;
- con memoria depositata in data 2 marzo 2026 il ricorrente ha rappresentato che, in data 18 febbraio 2026, l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo con la validazione dell’istanza e il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, circostanza confermata dalla stessa Amministrazione con nota depositata in data 10 marzo 2026;
- alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della possibile improcedibilità del ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che, in ragione dell’intervenuto rilascio del permesso di soggiorno in favore del ricorrente, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio sul silenzio e, dunque, l’improcedibilità del ricorso;
- che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, in ragione della definizione in rito della controversia;
- con riferimento all’istanza di liquidazione della parcella depositata dall’Avv. Erica Scalco in data 2 marzo 2026 in relazione all’attività difensiva svolta a favore del ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato con decreto n. 112/2026 della competente Commissione, quanto segue:
visto l’art. 82, d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
visto l’art. 130, d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
ritenuto, al fine di individuare il giusto compenso per l’attività svolta dal difensore, di valutare, in applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, le caratteristiche dell’attività prestata e dell’affare trattato, oltre che il risultato del giudizio;
ritenuto, quindi, di stabilire, in relazione al valore (indeterminabile) della controversia, un compenso (già ridotto fino al 50% ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014) pari a:
- euro 1.027,00 (fase di studio);
- euro 851,00 (fase introduttiva);
- euro 1.735,00 (fase decisionale),
per un totale di euro 3.613,00, da ridurre della metà per il gratuito patrocinio, ex art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, e della metà per pronuncia in rito ex art. 4, comma 9, del D.M. n. 55/2014 cit., per un importo di euro 903,25;
Ritenuto, pertanto, di dover liquidare l’importo di euro 903,25, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli oneri di legge,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Liquida la somma di euro 903,25 in favore dell’Avv. Erica Scalco, per onorari relativi al presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
DA NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IL NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL NE | DA NN |
IL SEGRETARIO