Art. 3. ((Il Ministro delle finanze, sentito l'istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri enti pubblici interessati, stabilisce con proprio decreto le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte di questi all'amministrazione finanziaria dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui al primo comma del precedente articolo, comprensivo dei dati necessari.))
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23 aprile 1981
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17 novembre 1981
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- 1. Circolare del 01/06/1985 n. 19 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 1 giugno 1985 · 0.46892494
Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la risoluzione n. 8/1439/84 dell\'8 maggio 1985, a firma dell\'Onorevole Signor Ministro, relativa all\'oggetto, diretta all\'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. "Codesto Istituto, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere l\'avviso della scrivente in ordine al trattamento tributario da riservare, rispettivamente, alle pensioni sociali erogate a favore dei cittadini italiani ultrasessantacinquenni sprovvisti di qualsiasi specie di reddito (o, comunque, in possesso di redditi contenuti entro i limiti minimali) e non garantiti da alcuna forma di contribuzione valida ai fini previdenziali (art. 26 della legge 30 …
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