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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 46237/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2022, assunta in decisone in data 23/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del
12/02/2025, da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Cerrato Alessandro, presso il cui studio – sito in Milano, via Solari n. 19
– è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Palmeri Laura Giovanna, presso il cui studio – sito in Milano, via Mercalli n. 11 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1) pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi, con esclusivo addebito della stessa al marito;
pagina 1 di 14 2) affidare in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 ER quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale dello stesso ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardino il figlio, compreso il documento di identità dello stesso e, in subordine, confermare l'affido di all'Ente – Comune di Milano, competente per il luogo di residenza ER del minore, in ogni caso con collocamento prevalentemente presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale sita in Milano – via Cagliero Giovanni n. 17 alla madre, in quanto genitore prevalente collocatario, con i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi esistenti;
4) disporre, quanto alle più opportune modalità di visita padre/figlio, stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé solo alla presenza di un terzo soggetto, ovvero in modalità ER protetta secondo 2 le disposizioni che verranno impartite dal Servizio Sociale incaricato;
5) porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di €
1.400,00 ovvero quella somma che sarà ritenuta congrua dopo aver esaminato le dichiarazioni fiscali avversarie. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a data fissa, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica del figlio;
6) porre altresì a carico del padre in ragione del 100% le spese straordinarie relative al minore, secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate;
7) porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'importo CP_1 mensile di euro 500,00, ovvero quella maggior somma che sarà ritenuta adeguata dopo aver preso visione delle dichiarazioni dei redditi avversarie. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno
5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a far tempo dalla data del deposito del presente ricorso ed adeguata secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente;
8) con vittoria di spese e compensi professionali rifusi oltre accessori di legge (15%) CPA ed IVA.
Con ogni più ampia riserva”.
Per CP_1
“1. Mantenere la temporanea assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che la abiterà Pt_1 insieme al figlio;
la sig.ra si impegna a sostenere tutte le spese ordinarie e le ER Pt_1 utenze relative alla casa coniugale;
2. Affidare temporaneamente il figlio al comune di Milano, con limitazione della ER responsabilità di entrambi i genitori in ordine alle decisioni di maggiore importanza riguardanti
l'educazione e la salute dello stesso, soprattutto al fine di valutare e controllare le capacità genitoriali della sig.ra ; Pt_1
3. Disporre i diritti di vista del sig. con il proprio figlio , attualmente secondo le CP_1 ER prescrizioni adottate dai servizi sociali del comune di Milano, in modalità libera, visto il tenore delle relazioni dei servizi sociali e dello psichiatra incaricato dal Tribunale;
pagina 2 di 14
4. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla moglie, CP_1 ER entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo stabilito dal Tribunale di Milano.
5. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Milano l'8 marzo 2014 (anno 2014, n. 231, parte I), dal CP_1 quale nasceva il figlio in data 21/05/2016 – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare ER la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima; - di ER incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio; - di assegnare la casa familiare – sita in Milano, via Cagliero n. 17 – alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 1.000,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente allegava che: - in data 16/09/2022, la ricorrente chiedeva l'adozione delle misure ex art. 342bis c.c. nei confronti del resistente, allegando le condotte maltrattanti poste in essere da quest'ultimo ai danni della moglie e per le quali la NO aveva presentato denuncia querela in data 07/09/2022; - nell'ambito del Pt_1 procedimento n. 12413/2022 V.G., il Giudice, inaudita altera parte, ordinava al Signor di CP_1 cessare immediatamente la condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e disponeva l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa;
- all'esito dell'udienza del 17/11/2022, il
Giudice confermava il precedente provvedimento per la durata di mesi cinque e poneva a carico del Signor l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie la somma di CP_1 euro 1.000,00 mensili;
quanto al rapporto padre-figlio, in assenza di segnalazioni di pregiudizio per lo stesso, incaricava i Servizi sociali di Milano di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare anche al fine di garantire la continuità del rapporto padre-figlio nei limiti del provvedimento cautelare penale (R.G.N.R. 28358/2022 – RG. GIP. 18902/2022);
Con memoria difensiva depositata in data 03/03/2023 si costituiva in giudizio , il CP_1 quale aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente -chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via condivisa ad entrambi i ER genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria;
- di assegnare la casa familiare alla ricorrente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla prevendendo per il mantenimento della moglie. pagina 3 di 14 All'esito dell'udienza del 22/03/2023, il Presidente f.f. affidava il minore al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e con collocamento prevalente presso la madre;
delegava l'Ente affidatario la regolamentazione degli incontri padre-figlio e l'avvio di percorso psicologico per;
assegnava la casa familiare alla madre;
stabiliva ER un contributo paterno di euro 1.000,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda avanzata dalla ricorrente di assegno di mantenimento per sé, revocando quando stabilito con provvedimento ex artt. 342bis c.c. e 736bis c.p.c.; nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29/06/2023, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti – assegnava alle stesse i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., nonché termine ai Servizi sociali di Milano per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/11/2023, il Giudice istruttore – lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti e l'aggiornamento dei Servizi sociali di Milano – rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva la presa in carico di presso ER
. CP_2
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 08/03/2024, il Giudice istruttore – vista la segnalazione dei Servizi sociali di Milano con riguardo agli espressi pensieri suicidari da parte del Signor
– incaricava i Servizi sociali, in collaborazione con ATS, di avviare il resistente ad una CP_1 completa valutazione psichiatrica;
disponeva, nelle more di tali accertamenti, visite padre-figlio solo alla presenza di educatore e/o soggetto terzo comunicato ai servizi medesimi.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2024, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 15/11/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti – peraltro non coltivate dalle stesse in sede di precisazione delle conclusioni – in quanto generiche e superflue al fine della decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. pagina 4 di 14 La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda ex art. 151 comma
2 c.c. avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal settembre 2022 sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la NO ha rappresentato, a sostegno della propria richiesta di addebito Pt_1 della separazione al marito, che già dall'inizio della relazione tra le parti il resistente aveva assunto comportamenti ingiuriosi, minacciosi e violenti nei confronti della moglie;
tale condotta maltrattante sarebbe culminata nell'episodio di aggressione avvenuto in data 6 settembre 2022 anche alla presenza del figlio , a seguito del quale la ricorrente si determinava a presentare denuncia- ER querela nei confronti del marito, interrompendo la convivenza con quest'ultimo.
La gravità delle allegazioni della NO e, in particolare, di tale ultimo episodio aveva reso Pt_1 necessario un intervento in via d'urgenza a tutela della ricorrente e del minore: in data 16/09/2022 il
GIP presso il Tribunale aveva infatti emesso la misura cautelare dell'allontanamento del Signor dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie CP_1
e dal figlio (R.G.N.R. 28358/2022 – RG. GIP. 18902/2022); a seguito di istanza formulata dalla ricorrente, in data 19/09/2022 venivano altresì emessi nei confronti del resistente provvedimenti ex art. 342bis c.c. e 736bis c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 12413/2022 V.G., successivamente confermati in data 17/11/2022.
Effettivamente, nel corso del presente procedimento la narrazione delle condotte maltrattanti attribuite al resistente si è progressivamente ridimensionata, essendo emersa una dinamica di coppia altamente disfunzionale in cui però entrambe le parti risultano aver assunto un ruolo attivo, a fronte di problematiche prevalentemente connesse ad aspetti economici (cfr. in particolare relazione del
08/02/2023). Del resto, si evidenzia che in data 14/11/2024 il resistente è stato assolto in sede di appello per il reato di maltrattamenti nei confronti del ricorrente (n. 3910/2024 R.G. App.).
pagina 5 di 14 Peraltro, risulta provato l'episodio lesivo avvenuto ai danni della ricorrente in data 06/09/2022: in particolare, la NO ha rappresentato di essere stata colpita nel corso di una lite con un Pt_1 pugno all'occhio sinistro dal marito, che le aveva altresì sbattuto più volte la testa contro il muro fino a suscitare l'intervento del figlio , come riportato dallo stesso minore agli operatori ER dei Servizi sociali (cfr. relazione del 08/02/2023).
Tale ricostruzione appare coerente con il referto rilasciato la mattina seguente dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli Sacco, in cui le veniva diagnosticato un trauma craniofacciale con prognosi di 10 giorni (cfr. doc. 5.).
Invero, a fronte di tale condotta, il resistente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 582, 585,
577 n. 1 c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione, come da ultimo rideterminata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Milano – Sez. I penale presente in atti.
Ciò posto, si rileva che la condotta del resistente, indubbiamente contraria a doveri nascenti dal matrimonio, deve ritenersi tale da aver causato l'intollerabilità della convivenza tra le parti, considerato che in seguito alle dimissioni ospedaliere la ricorrente ha deciso di non fare ritorno all'abitazione familiare, permanendo presso un'amica unitamente al figlio sino all'allontanamento del resistente disposto dall'autorità giudiziaria, tenuto conto peraltro della particolare gravità del comportamento attuato dal marito, lesivo dell'integrità morale e fisica della ricorrente.
Pertanto, la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito può trovare accoglimento.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio era emerso un quadro familiare particolarmente delicato, in quanto la relazione genitoriale risultava da sempre connotata da elevata conflittualità, a cui era stato largamente esposto, con particolare riferimento all'episodio ER del 6 settembre 2022, a seguito del quale era stato avviato il procedimento penale a carico del resistente.
Da allora le dinamiche familiari si sono sviluppate nella cornice delle misure cautelari adottate in sede penale e civile nei confronti del Signor che hanno limitato i contatti diretti tra i genitori, CP_1 nonché inizialmente anche il rapporto padre-figlio, che si esplicava in un primo momento solo attraverso videochiamate.
Ciononostante, i Servizi sociali incaricati hanno per lungo tempo riportato buone capacità individuali dei genitori, essendo risultanti entrambi presenti ed attenti alle esigenze del figlio (cfr. relazioni del 08/02/2023 e 20/06/2023), riuscendo peraltro in diverse occasioni a collaborare tra loro nell'interesse di , ad esempio nel periodo in cui il minore era affetto da continue cefalee ER
(cfr. relazione del 04/10/2023); le parti, inoltre, hanno aderito con disponibilità e collaborazione ai pagina 6 di 14 suggerimenti degli specialisti, intraprendendo il percorso di educativa domiciliare e percorsi individuali di sostegno psicologico.
Quanto alla situazione del minore, si rileva che è apparso un bambino ben curato e ER socievole, pur emotivamente sofferente rispetto alla situazione di conflittualità tra i genitori e alle liti violente a cui aveva assistito, come riscontrato anche dalla valutazione UONPIA del
26/09/2024; il minore è risultato molto legato ad entrambi i genitori e in particolare aveva patito la lontananza del padre nel periodo iniziale di limitazione dei contatti con lo stesso, manifestando da subito il desiderio di rivederlo (cfr. relazione del 08/02/2023).
Sul punto si precisa che la stessa ricorrente non ha espresso preoccupazioni rispetto al rapporto padre-figlio, riconoscendo buone capacità paterne al resistente e il positivo legame tra il padre e
(cfr. relazione del 08/02/2023, nonché ricorso ex art. 342bis c.c., doc. 5). ER
Pertanto, dal febbraio 2023 il resistente ha ripreso a frequentare il figlio secondo un calendario che prevedeva inizialmente un incontro a cadenza settimanale presso l'Oratorio di via Cagliero alla presenza di un educatore, che da subito aveva riscontrato adeguate capacità di accudimento paterne e l'ottimo rapporto padre-figlio, tanto che tali incontri sono stati poi progressivamente liberalizzati e ampliati a due pomeriggi infrasettimanali e a weekend alternati, pur sempre in orario diurno non disponendo il padre di spazi idonei ad ospitare il minore, essendo ospite di amici nella provincia di
Bergamo.
Si rileva, peraltro, che dal marzo 2024 l'andamento degli incontri padre-figlio ha subito un'involuzione a seguito della manifestazione da parte del resistente di pensieri suicidari (cfr. relazione del 28/02/2024), a fronte dei quali si era reso necessario reintrodurre la figura dell'educatore nel corso degli incontri padre-figlio a tutela di , nonché avviare un ER approfondimento della condizione psichiatrica del Signor CP_1
Nonostante la valutazione psichiatrica paterna sia risultata rassicurante (cfr. relazione del
25/09/2024), nell'ultima relazione depositata di Servizi sociali incaricati sono emerse più spiccatamente le criticità che caratterizzano entrambi i genitori: pur ribadendo il positivo legame tra ed entrambe le parti, gli operatori hanno rilevato il permanere di importanti contrasti tra i ER coniugi con riguardo agli aspetti economici, su cui la ricorrente è apparsa maggiormente concentrata;
la ricorrente inoltre ha dimostrato un'insufficiente consapevolezza dei fattori di rischio a cui è stato esposto dalla violenza assistita, mentre il Signor avrebbe manifestato ER CP_1 una condizione di sofferenza e un atteggiamento passivo e delegante nei confronti degli operatori, utilizzando lo spazio educativo anche come sostegno personale (cfr. relazione del 30/09/2024).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al ER
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, le parti, da un lato, non hanno pagina 7 di 14 raggiunto (anche attese le misure derivanti dal procedimento penale nei confronti del resistente) un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse del figlio e tale da ipotizzare una gestione condivisa della genitorialità, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali;
dall'altro lato, le criticità individuali che caratterizzano ciascun genitore non rendono possibile concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad una sola delle parti, necessitando ancora le stesse di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze del minore, considerato anche il recente venire meno delle misure restrittive legate al procedimento penale.
Quanto al collocamento del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di ER presso la madre, posto che ad oggi la NO risulta di fatto il genitore di riferimento del Pt_1 figlio nella sua quotidianità e considerate, peraltro, le domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, si rileva che il rapporto tra il resistente e si ER
è sempre dimostrato molto positivo, pur risultando allo stato “protetto” dalla figura dell'educatore a fronte delle difficoltà emotive manifestate dal padre a partire dal crollo emotivo del febbraio 2024.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno allo stato confermare l'incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e , svolti attualmente alla presenza di un educatore, ER di cui il minore è apparso ancora beneficiare con riguardo alla riscontrata difficoltà del resistente a porre limiti al racconto dei propri vissuti emotivi (cfr. relazione del 30/09/2024); l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. ER
Si invitano, inoltre, entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico, come suggerito dai Servizi sociali incaricati, al fine di superare le rispettive difficoltà nell'interesse di . ER
Rispetto a quanto solo da ultimo segnalato dagli assistenti sociali in merito ad un possibile utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei genitori (cfr. relazione del 30/09/2024), il Collegio non ritiene necessario procedere allo stato ad un accertamento specifico, salva in ogni caso la possibilità per l'Ente affidatario di intervenire a tutela del minore nel caso risultasse esposto ad una situazione di pregiudizio. Invero, non sono emersi per tutto il corso del presente giudizio elementi tali da ipotizzare un'effettiva situazione di abuso di alcol o di stupefacenti delle parti: in particolare, la ricorrente non aveva mai allegato, se non da ultimo, una condizione di abuso da parte del resistente di sostanze stupefacenti in costanza di convivenza, resistente che peraltro non è mai stato osservato in stato di alterazione;
allo stesso modo, l'educatore ha riscontrato odore di alcol sulla ricorrente solo da ultimo e in una sola occasione.
pagina 8 di 14 Si ritiene, infine, necessario incaricare l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per suggerito dalla specialista di e del percorso di sostegno alla ER CP_2 genitorialità per le parti, qualora le stesse si rendano disponibili, nonché proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per . ER
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare – sita in Milano, via Cagliero n. 17 – in quanto genitore collocatario del minore e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene di rideterminare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 700,00 mensili, oltre al 65% delle spese ER straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che dal 2014, a seguito del matrimonio con il resistente, la NO non ha di fatto mai lavorato, risultando solo formalmente assunta Pt_1 presso la società del marito;
successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come stylist per diverse aziende, con una retribuzione di euro
800,00 mensili (cfr. verbale dell'udienza del 06/03/2023). Peraltro, si rileva l'assenza di dati certi con riguardo alla condizione reddituale della ricorrente, non avendo provveduto la parte al deposito di documentazione reddituale/contratti di lavoro con riferimento al periodo successivo alla separazione di fatto tra le parti.
La ricorrente, inoltre, non risulta avere proprietà immobiliari e abita unitamente al figlio presso la casa familiare alla stessa assegnata di Milano, via Cagliero n. 17, di esclusiva proprietà del resistente.
Quanto al resistente, il Signor è socio al 50% con la sorella e amministratore unico di Intesa CP_1
Srl., società che opera in ambito di intermediazione nella vendita di prodotti da cucina (cfr. doc. 8); tuttavia, come già considerato in sede presidenziale, la situazione societaria risultava già compromessa a causa delle difficoltà economiche legate dell'emergenza sanitaria e ad oggi non risulta essersi evoluta in senso positivo, avendo peraltro subito in data 27/11/2023 un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate per un debito di imposta pari ad euro 115.921,06 (cfr. doc. depositato in data 05/03/2024), pur relativo a cartelle esattoriali notifica già dal 2013.
In ogni caso, a fronte di tale attività, il resistente ha percepito un reddito complessivo pari ad
22.095,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 1.840,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2020); un reddito complessivo pari pagina 9 di 14 ad 37.996,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 2.613,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2021); un reddito complessivo pari ad 33.479,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro 2.427,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2022); un reddito complessivo pari ad 22.605,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 1.900,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2023).
Si rileva, peraltro, che al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale era stato considerato che, in costanza di convivenza tra le parti, era emerso un verosimile utilizzo da parte del Signor delle risorse della società per far fronte ad esigenze personali, attesa la disponibilità allora CP_1 offerta alla moglie di una carta aziendale (cfr. verbale del 06/03/2023).
Il resistente risulta inoltre proprietario esclusivo della casa familiare di Milano, via Cagliero, sulla quale grava un mutuo di euro 1.200,00 mensili circa (cfr. disclosure); risulta altresì, proprietario per la quota di ½ di un immobile sito in zona Bicocca, locato a terzi come risulta delle dichiarazioni dei redditi.
Infine, si rileva che dal suo allontanamento dalla casa familiare, il Signor vive nella provincia CP_1 di Bergamo, ospite di amici, allegando di non riuscire allo stato a sostenere spese abitative per reperire un'autonoma sistemazione.
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo prevedere una riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato, considerato che, da un lato, la situazione della società del resistente appare essersi consolidata in senso negativo, mentre la ricorrente risulta essersi reinserita ormai da alcuni anni nel mondo del lavoro, verosimilmente aumentando la propria capacità reddituale rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale, valutato ex art. 116 c.p.c. il mancato aggiornamento della propria situazione lavorativa/economica, tenuto conto altresì del valore economico dell'assegnazione della casa familiare;
dall'altro, la capacità reddituale comunque esistente del
Signor e gli ancora limitati spazi di frequentazione padre-figlio non consentono di prevedere CP_1 un minor esborso paterno, come dallo stesso richiesto.
Quanto alla domanda della ricorrente di un assegno per sé a carico del marito, la stessa risulta infondata e pertanto deve essere respinta, atteso che – richiamato quanto sopra esposto rispetto alle condizioni economiche delle parti – l'entità dei redditi percepiti dal resistente, la giovane età e la piena capacità lavorativa della NO che risulta ad oggi comunque inserita nel mondo del Pt_1 lavoro, sono tutti elementi che non lasciano margine per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Sulle spese di lite
pagina 10 di 14 Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi in punto di responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare, la reciproca soccombenza delle parti con riguardo al mantenimento di , la ER soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di un assegno per sé e del resistente rispetto alla pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Milano l'8 marzo 2014 (atto iscritto presso i registri di detto Comune al n. 231, Parte I, anno 2014);
2) Addebita la separazione al marito;
CP_1
3) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Comune di Milano per ER un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della ER residenza anagrafica;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
pagina 11 di 14 d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica
e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e , svolti ER attualmente alla presenza di un educatore, valutando la possibilità di liberalizzare, nonché di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore;
ER
12) Incarica l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per ER
e del percorso di sostegno alla genitorialità, qualora le parti si rendano disponibili, nonché proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare,
pagina 12 di 14 avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
ER
13) Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico;
14) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Cagliero n. 17 alla ricorrente;
15) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella CP_1 ER misura di euro 700,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese con decorrenza da marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
16) Pone a carico del padre nella misura del 65% e della madre CP_1 Parte_1 nella misura del 35% le spese straordinarie relative al figlio come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 13 di 14 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) Rigetta la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé;
18) Compensa le spese di lite.
19) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...] affidatario. CP_3
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
- Sezione IX Civile -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa con ricorso depositato in data 05/12/2022, assunta in decisone in data 23/10/2024, discussa nella Camera di Consiglio del
12/02/2025, da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 assistita e difesa dall'avv. Cerrato Alessandro, presso il cui studio – sito in Milano, via Solari n. 19
– è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Palmeri Laura Giovanna, presso il cui studio – sito in Milano, via Mercalli n. 11 – è elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
Atti ritualmente comunicati al PM presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per Parte_1
“1) pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione dei coniugi, con esclusivo addebito della stessa al marito;
pagina 1 di 14 2) affidare in via esclusiva alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 ER quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alla salute, all'educazione, all'istruzione, alla residenza abituale dello stesso ed alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardino il figlio, compreso il documento di identità dello stesso e, in subordine, confermare l'affido di all'Ente – Comune di Milano, competente per il luogo di residenza ER del minore, in ogni caso con collocamento prevalentemente presso la madre;
3) assegnare la casa coniugale sita in Milano – via Cagliero Giovanni n. 17 alla madre, in quanto genitore prevalente collocatario, con i mobili, gli arredi e le pertinenze ivi esistenti;
4) disporre, quanto alle più opportune modalità di visita padre/figlio, stabilendo che il padre possa vedere e tenere con sé solo alla presenza di un terzo soggetto, ovvero in modalità ER protetta secondo 2 le disposizioni che verranno impartite dal Servizio Sociale incaricato;
5) porre a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio, la somma mensile di €
1.400,00 ovvero quella somma che sarà ritenuta congrua dopo aver esaminato le dichiarazioni fiscali avversarie. Detto importo andrà versato alla madre entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a data fissa, adeguato secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente a far tempo dalla sua prima corresponsione e versato sino all'indipendenza economica del figlio;
6) porre altresì a carico del padre in ragione del 100% le spese straordinarie relative al minore, secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamate;
7) porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento della moglie, l'importo CP_1 mensile di euro 500,00, ovvero quella maggior somma che sarà ritenuta adeguata dopo aver preso visione delle dichiarazioni dei redditi avversarie. Detta somma dovrà essere versata entro il giorno
5 di ogni mese in via anticipata a mezzo bonifico bancario a far tempo dalla data del deposito del presente ricorso ed adeguata secondo gli indici ISTAT costo-vita annualmente;
8) con vittoria di spese e compensi professionali rifusi oltre accessori di legge (15%) CPA ed IVA.
Con ogni più ampia riserva”.
Per CP_1
“1. Mantenere la temporanea assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , che la abiterà Pt_1 insieme al figlio;
la sig.ra si impegna a sostenere tutte le spese ordinarie e le ER Pt_1 utenze relative alla casa coniugale;
2. Affidare temporaneamente il figlio al comune di Milano, con limitazione della ER responsabilità di entrambi i genitori in ordine alle decisioni di maggiore importanza riguardanti
l'educazione e la salute dello stesso, soprattutto al fine di valutare e controllare le capacità genitoriali della sig.ra ; Pt_1
3. Disporre i diritti di vista del sig. con il proprio figlio , attualmente secondo le CP_1 ER prescrizioni adottate dai servizi sociali del comune di Milano, in modalità libera, visto il tenore delle relazioni dei servizi sociali e dello psichiatra incaricato dal Tribunale;
pagina 2 di 14
4. Stabilire che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando alla moglie, CP_1 ER entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo stabilito dal Tribunale di Milano.
5. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge”.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/12/2022, – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con in Milano l'8 marzo 2014 (anno 2014, n. 231, parte I), dal CP_1 quale nasceva il figlio in data 21/05/2016 – chiedeva al Tribunale adito di pronunciare ER la separazione personale dei coniugi, nonché: - di addebitare la separazione al marito;
- di affidare in via super-esclusiva alla madre, con collocamento presso quest'ultima; - di ER incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlio; - di assegnare la casa familiare – sita in Milano, via Cagliero n. 17 – alla madre;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio pari ad euro 1.200,00 mensili, oltre al pagamento integrale delle spese straordinarie;
- di stabilire un assegno di mantenimento a favore della moglie pari ad euro 1.000,00 mensili.
A sostegno delle domande formulate, la ricorrente allegava che: - in data 16/09/2022, la ricorrente chiedeva l'adozione delle misure ex art. 342bis c.c. nei confronti del resistente, allegando le condotte maltrattanti poste in essere da quest'ultimo ai danni della moglie e per le quali la NO aveva presentato denuncia querela in data 07/09/2022; - nell'ambito del Pt_1 procedimento n. 12413/2022 V.G., il Giudice, inaudita altera parte, ordinava al Signor di CP_1 cessare immediatamente la condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio e disponeva l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare, nonché il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa;
- all'esito dell'udienza del 17/11/2022, il
Giudice confermava il precedente provvedimento per la durata di mesi cinque e poneva a carico del Signor l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della moglie la somma di CP_1 euro 1.000,00 mensili;
quanto al rapporto padre-figlio, in assenza di segnalazioni di pregiudizio per lo stesso, incaricava i Servizi sociali di Milano di provvedere alla presa in carico del nucleo familiare anche al fine di garantire la continuità del rapporto padre-figlio nei limiti del provvedimento cautelare penale (R.G.N.R. 28358/2022 – RG. GIP. 18902/2022);
Con memoria difensiva depositata in data 03/03/2023 si costituiva in giudizio , il CP_1 quale aderiva alla domanda di separazione e – contestando la ricostruzione fattuale offerta dalla ricorrente -chiedeva al Tribunale adito: - di affidare in via condivisa ad entrambi i ER genitori, con collocamento presso la madre e con frequentazioni padre-figlio come indicato nella memoria;
- di assegnare la casa familiare alla ricorrente;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento del figlio di euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nulla prevendendo per il mantenimento della moglie. pagina 3 di 14 All'esito dell'udienza del 22/03/2023, il Presidente f.f. affidava il minore al Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. e con collocamento prevalente presso la madre;
delegava l'Ente affidatario la regolamentazione degli incontri padre-figlio e l'avvio di percorso psicologico per;
assegnava la casa familiare alla madre;
stabiliva ER un contributo paterno di euro 1.000,00 mensili, oltre al 65% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda avanzata dalla ricorrente di assegno di mantenimento per sé, revocando quando stabilito con provvedimento ex artt. 342bis c.c. e 736bis c.p.c.; nominava se stesso giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 29/06/2023, il Giudice istruttore – lette le note scritte depositate dalle parti – assegnava alle stesse i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., nonché termine ai Servizi sociali di Milano per il deposito di relazione di aggiornamento sulla situazione del nucleo familiare.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15/11/2023, il Giudice istruttore – lette le memorie ex art. 183 c.p.c. depositate dalle parti e l'aggiornamento dei Servizi sociali di Milano – rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva la presa in carico di presso ER
. CP_2
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 08/03/2024, il Giudice istruttore – vista la segnalazione dei Servizi sociali di Milano con riguardo agli espressi pensieri suicidari da parte del Signor
– incaricava i Servizi sociali, in collaborazione con ATS, di avviare il resistente ad una CP_1 completa valutazione psichiatrica;
disponeva, nelle more di tali accertamenti, visite padre-figlio solo alla presenza di educatore e/o soggetto terzo comunicato ai servizi medesimi.
Con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 23/10/2024, il Giudice istruttore – lette le note depositate dalle parti contenenti le conclusioni – assegnava i termini ex art. 190 c.p.c., rimettendo all'esito la causa al Collegio per la decisione.
La causa veniva discussa e decisa alla camera di consiglio del 12/02/2025.
***
Sul materiale probatorio
Ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti.
In particolare, il Collegio ritiene di condividere le determinazioni del Giudice istruttore di cui all'ordinanza del 15/11/2023, con la quale ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti – peraltro non coltivate dalle stesse in sede di precisazione delle conclusioni – in quanto generiche e superflue al fine della decisione.
Sulla domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e va accolta. pagina 4 di 14 La natura delle doglianze esposte dalle parti negli atti introduttivi, la domanda ex art. 151 comma
2 c.c. avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito e la separazione di fatto tra i coniugi intervenuta già dal settembre 2022 sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Sulla domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del marito
Il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente di addebito della separazione a carico del marito sia fondata e, pertanto, debba essere accolta.
Si premette, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.p. la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale, gravando sulla parte che avanza la domanda di addebito l'onere della prova della condotta del coniuge in violazione dei doveri coniugali, nonché del nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nel caso di specie, la NO ha rappresentato, a sostegno della propria richiesta di addebito Pt_1 della separazione al marito, che già dall'inizio della relazione tra le parti il resistente aveva assunto comportamenti ingiuriosi, minacciosi e violenti nei confronti della moglie;
tale condotta maltrattante sarebbe culminata nell'episodio di aggressione avvenuto in data 6 settembre 2022 anche alla presenza del figlio , a seguito del quale la ricorrente si determinava a presentare denuncia- ER querela nei confronti del marito, interrompendo la convivenza con quest'ultimo.
La gravità delle allegazioni della NO e, in particolare, di tale ultimo episodio aveva reso Pt_1 necessario un intervento in via d'urgenza a tutela della ricorrente e del minore: in data 16/09/2022 il
GIP presso il Tribunale aveva infatti emesso la misura cautelare dell'allontanamento del Signor dalla casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie CP_1
e dal figlio (R.G.N.R. 28358/2022 – RG. GIP. 18902/2022); a seguito di istanza formulata dalla ricorrente, in data 19/09/2022 venivano altresì emessi nei confronti del resistente provvedimenti ex art. 342bis c.c. e 736bis c.p.c. nell'ambito del procedimento n. 12413/2022 V.G., successivamente confermati in data 17/11/2022.
Effettivamente, nel corso del presente procedimento la narrazione delle condotte maltrattanti attribuite al resistente si è progressivamente ridimensionata, essendo emersa una dinamica di coppia altamente disfunzionale in cui però entrambe le parti risultano aver assunto un ruolo attivo, a fronte di problematiche prevalentemente connesse ad aspetti economici (cfr. in particolare relazione del
08/02/2023). Del resto, si evidenzia che in data 14/11/2024 il resistente è stato assolto in sede di appello per il reato di maltrattamenti nei confronti del ricorrente (n. 3910/2024 R.G. App.).
pagina 5 di 14 Peraltro, risulta provato l'episodio lesivo avvenuto ai danni della ricorrente in data 06/09/2022: in particolare, la NO ha rappresentato di essere stata colpita nel corso di una lite con un Pt_1 pugno all'occhio sinistro dal marito, che le aveva altresì sbattuto più volte la testa contro il muro fino a suscitare l'intervento del figlio , come riportato dallo stesso minore agli operatori ER dei Servizi sociali (cfr. relazione del 08/02/2023).
Tale ricostruzione appare coerente con il referto rilasciato la mattina seguente dai medici del pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli Sacco, in cui le veniva diagnosticato un trauma craniofacciale con prognosi di 10 giorni (cfr. doc. 5.).
Invero, a fronte di tale condotta, il resistente è stato condannato per il reato di cui agli artt. 582, 585,
577 n. 1 c.p. alla pena di mesi 4 di reclusione, come da ultimo rideterminata dalla sentenza della
Corte d'Appello di Milano – Sez. I penale presente in atti.
Ciò posto, si rileva che la condotta del resistente, indubbiamente contraria a doveri nascenti dal matrimonio, deve ritenersi tale da aver causato l'intollerabilità della convivenza tra le parti, considerato che in seguito alle dimissioni ospedaliere la ricorrente ha deciso di non fare ritorno all'abitazione familiare, permanendo presso un'amica unitamente al figlio sino all'allontanamento del resistente disposto dall'autorità giudiziaria, tenuto conto peraltro della particolare gravità del comportamento attuato dal marito, lesivo dell'integrità morale e fisica della ricorrente.
Pertanto, la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito può trovare accoglimento.
Sulla responsabilità genitoriale
Al momento dell'instaurazione del presente giudizio era emerso un quadro familiare particolarmente delicato, in quanto la relazione genitoriale risultava da sempre connotata da elevata conflittualità, a cui era stato largamente esposto, con particolare riferimento all'episodio ER del 6 settembre 2022, a seguito del quale era stato avviato il procedimento penale a carico del resistente.
Da allora le dinamiche familiari si sono sviluppate nella cornice delle misure cautelari adottate in sede penale e civile nei confronti del Signor che hanno limitato i contatti diretti tra i genitori, CP_1 nonché inizialmente anche il rapporto padre-figlio, che si esplicava in un primo momento solo attraverso videochiamate.
Ciononostante, i Servizi sociali incaricati hanno per lungo tempo riportato buone capacità individuali dei genitori, essendo risultanti entrambi presenti ed attenti alle esigenze del figlio (cfr. relazioni del 08/02/2023 e 20/06/2023), riuscendo peraltro in diverse occasioni a collaborare tra loro nell'interesse di , ad esempio nel periodo in cui il minore era affetto da continue cefalee ER
(cfr. relazione del 04/10/2023); le parti, inoltre, hanno aderito con disponibilità e collaborazione ai pagina 6 di 14 suggerimenti degli specialisti, intraprendendo il percorso di educativa domiciliare e percorsi individuali di sostegno psicologico.
Quanto alla situazione del minore, si rileva che è apparso un bambino ben curato e ER socievole, pur emotivamente sofferente rispetto alla situazione di conflittualità tra i genitori e alle liti violente a cui aveva assistito, come riscontrato anche dalla valutazione UONPIA del
26/09/2024; il minore è risultato molto legato ad entrambi i genitori e in particolare aveva patito la lontananza del padre nel periodo iniziale di limitazione dei contatti con lo stesso, manifestando da subito il desiderio di rivederlo (cfr. relazione del 08/02/2023).
Sul punto si precisa che la stessa ricorrente non ha espresso preoccupazioni rispetto al rapporto padre-figlio, riconoscendo buone capacità paterne al resistente e il positivo legame tra il padre e
(cfr. relazione del 08/02/2023, nonché ricorso ex art. 342bis c.c., doc. 5). ER
Pertanto, dal febbraio 2023 il resistente ha ripreso a frequentare il figlio secondo un calendario che prevedeva inizialmente un incontro a cadenza settimanale presso l'Oratorio di via Cagliero alla presenza di un educatore, che da subito aveva riscontrato adeguate capacità di accudimento paterne e l'ottimo rapporto padre-figlio, tanto che tali incontri sono stati poi progressivamente liberalizzati e ampliati a due pomeriggi infrasettimanali e a weekend alternati, pur sempre in orario diurno non disponendo il padre di spazi idonei ad ospitare il minore, essendo ospite di amici nella provincia di
Bergamo.
Si rileva, peraltro, che dal marzo 2024 l'andamento degli incontri padre-figlio ha subito un'involuzione a seguito della manifestazione da parte del resistente di pensieri suicidari (cfr. relazione del 28/02/2024), a fronte dei quali si era reso necessario reintrodurre la figura dell'educatore nel corso degli incontri padre-figlio a tutela di , nonché avviare un ER approfondimento della condizione psichiatrica del Signor CP_1
Nonostante la valutazione psichiatrica paterna sia risultata rassicurante (cfr. relazione del
25/09/2024), nell'ultima relazione depositata di Servizi sociali incaricati sono emerse più spiccatamente le criticità che caratterizzano entrambi i genitori: pur ribadendo il positivo legame tra ed entrambe le parti, gli operatori hanno rilevato il permanere di importanti contrasti tra i ER coniugi con riguardo agli aspetti economici, su cui la ricorrente è apparsa maggiormente concentrata;
la ricorrente inoltre ha dimostrato un'insufficiente consapevolezza dei fattori di rischio a cui è stato esposto dalla violenza assistita, mentre il Signor avrebbe manifestato ER CP_1 una condizione di sofferenza e un atteggiamento passivo e delegante nei confronti degli operatori, utilizzando lo spazio educativo anche come sostegno personale (cfr. relazione del 30/09/2024).
Ciò posto, il Collegio ritiene rispondente all'interesse di confermare il suo affidamento al ER
Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitorialità ex art. 333 c.c. per la durata di anni due dalla pubblicazione del presente provvedimento: invero, le parti, da un lato, non hanno pagina 7 di 14 raggiunto (anche attese le misure derivanti dal procedimento penale nei confronti del resistente) un sufficiente livello di comunicazione e di collaborazione nell'interesse del figlio e tale da ipotizzare una gestione condivisa della genitorialità, tenuto conto altresì della costante sfiducia reciproca che emerge ancora dalla lettura delle comparse conclusionali;
dall'altro lato, le criticità individuali che caratterizzano ciascun genitore non rendono possibile concentrare la responsabilità genitoriale in capo ad una sola delle parti, necessitando ancora le stesse di un supporto attivo da parte dell'Ente, con l'auspicio che i percorsi di sostegno attivati aiutino in maniera efficace le parti a superare le rispettive fragilità e ad ottenere un rapporto genitoriale funzionale alle esigenze del minore, considerato anche il recente venire meno delle misure restrittive legate al procedimento penale.
Quanto al collocamento del minore, si ritiene di confermare il collocamento prevalente di ER presso la madre, posto che ad oggi la NO risulta di fatto il genitore di riferimento del Pt_1 figlio nella sua quotidianità e considerate, peraltro, le domande concordi formulate dalle parti in tal senso.
Con riguardo alle frequentazioni padre-figlio, si rileva che il rapporto tra il resistente e si ER
è sempre dimostrato molto positivo, pur risultando allo stato “protetto” dalla figura dell'educatore a fronte delle difficoltà emotive manifestate dal padre a partire dal crollo emotivo del febbraio 2024.
Pertanto, il Collegio ritiene opportuno allo stato confermare l'incarico all'Ente affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e , svolti attualmente alla presenza di un educatore, ER di cui il minore è apparso ancora beneficiare con riguardo alla riscontrata difficoltà del resistente a porre limiti al racconto dei propri vissuti emotivi (cfr. relazione del 30/09/2024); l'Ente affidatario dovrà valutare la possibilità di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore. ER
Si invitano, inoltre, entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico, come suggerito dai Servizi sociali incaricati, al fine di superare le rispettive difficoltà nell'interesse di . ER
Rispetto a quanto solo da ultimo segnalato dagli assistenti sociali in merito ad un possibile utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti da parte dei genitori (cfr. relazione del 30/09/2024), il Collegio non ritiene necessario procedere allo stato ad un accertamento specifico, salva in ogni caso la possibilità per l'Ente affidatario di intervenire a tutela del minore nel caso risultasse esposto ad una situazione di pregiudizio. Invero, non sono emersi per tutto il corso del presente giudizio elementi tali da ipotizzare un'effettiva situazione di abuso di alcol o di stupefacenti delle parti: in particolare, la ricorrente non aveva mai allegato, se non da ultimo, una condizione di abuso da parte del resistente di sostanze stupefacenti in costanza di convivenza, resistente che peraltro non è mai stato osservato in stato di alterazione;
allo stesso modo, l'educatore ha riscontrato odore di alcol sulla ricorrente solo da ultimo e in una sola occasione.
pagina 8 di 14 Si ritiene, infine, necessario incaricare l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per suggerito dalla specialista di e del percorso di sostegno alla ER CP_2 genitorialità per le parti, qualora le stesse si rendano disponibili, nonché proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare, avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per . ER
Sull'assegnazione della casa familiare
Il Collegio ritiene di confermare l'assegnazione a favore della ricorrente della casa familiare – sita in Milano, via Cagliero n. 17 – in quanto genitore collocatario del minore e considerato che le parti hanno formulato conclusioni concordi in tal senso.
Sulle questioni economiche
Con riguardo al mantenimento del figlio, il Collegio ritiene di rideterminare il contributo paterno al mantenimento di nella misura di euro 700,00 mensili, oltre al 65% delle spese ER straordinarie individuate come da Protocollo del Tribunale di Milano.
Quanto alle condizioni economiche dei coniugi, si rileva che dal 2014, a seguito del matrimonio con il resistente, la NO non ha di fatto mai lavorato, risultando solo formalmente assunta Pt_1 presso la società del marito;
successivamente all'interruzione della convivenza matrimoniale, la ricorrente ha dichiarato di lavorare come stylist per diverse aziende, con una retribuzione di euro
800,00 mensili (cfr. verbale dell'udienza del 06/03/2023). Peraltro, si rileva l'assenza di dati certi con riguardo alla condizione reddituale della ricorrente, non avendo provveduto la parte al deposito di documentazione reddituale/contratti di lavoro con riferimento al periodo successivo alla separazione di fatto tra le parti.
La ricorrente, inoltre, non risulta avere proprietà immobiliari e abita unitamente al figlio presso la casa familiare alla stessa assegnata di Milano, via Cagliero n. 17, di esclusiva proprietà del resistente.
Quanto al resistente, il Signor è socio al 50% con la sorella e amministratore unico di Intesa CP_1
Srl., società che opera in ambito di intermediazione nella vendita di prodotti da cucina (cfr. doc. 8); tuttavia, come già considerato in sede presidenziale, la situazione societaria risultava già compromessa a causa delle difficoltà economiche legate dell'emergenza sanitaria e ad oggi non risulta essersi evoluta in senso positivo, avendo peraltro subito in data 27/11/2023 un pignoramento da parte dell'Agenzia delle Entrate per un debito di imposta pari ad euro 115.921,06 (cfr. doc. depositato in data 05/03/2024), pur relativo a cartelle esattoriali notifica già dal 2013.
In ogni caso, a fronte di tale attività, il resistente ha percepito un reddito complessivo pari ad
22.095,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2019 (pari ad un reddito mensili di euro 1.840,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2020); un reddito complessivo pari pagina 9 di 14 ad 37.996,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2020 (pari ad un reddito mensili di euro 2.613,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2021); un reddito complessivo pari ad 33.479,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2021 (pari ad un reddito mensili di euro 2.427,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2022); un reddito complessivo pari ad 22.605,00, oltre ad euro 3.000,00 da locazione, nell'anno di imposta 2022 (pari ad un reddito mensili di euro 1.900,00 al netto Irpef e cedolare secca, cfr. PF 2023).
Si rileva, peraltro, che al momento dell'emissione dell'ordinanza presidenziale era stato considerato che, in costanza di convivenza tra le parti, era emerso un verosimile utilizzo da parte del Signor delle risorse della società per far fronte ad esigenze personali, attesa la disponibilità allora CP_1 offerta alla moglie di una carta aziendale (cfr. verbale del 06/03/2023).
Il resistente risulta inoltre proprietario esclusivo della casa familiare di Milano, via Cagliero, sulla quale grava un mutuo di euro 1.200,00 mensili circa (cfr. disclosure); risulta altresì, proprietario per la quota di ½ di un immobile sito in zona Bicocca, locato a terzi come risulta delle dichiarazioni dei redditi.
Infine, si rileva che dal suo allontanamento dalla casa familiare, il Signor vive nella provincia CP_1 di Bergamo, ospite di amici, allegando di non riuscire allo stato a sostenere spese abitative per reperire un'autonoma sistemazione.
Ciò posto, all'esito della valutazione comparativa delle posizioni economiche delle parti, appare equo e congruo prevedere una riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio come sopra quantificato, considerato che, da un lato, la situazione della società del resistente appare essersi consolidata in senso negativo, mentre la ricorrente risulta essersi reinserita ormai da alcuni anni nel mondo del lavoro, verosimilmente aumentando la propria capacità reddituale rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale, valutato ex art. 116 c.p.c. il mancato aggiornamento della propria situazione lavorativa/economica, tenuto conto altresì del valore economico dell'assegnazione della casa familiare;
dall'altro, la capacità reddituale comunque esistente del
Signor e gli ancora limitati spazi di frequentazione padre-figlio non consentono di prevedere CP_1 un minor esborso paterno, come dallo stesso richiesto.
Quanto alla domanda della ricorrente di un assegno per sé a carico del marito, la stessa risulta infondata e pertanto deve essere respinta, atteso che – richiamato quanto sopra esposto rispetto alle condizioni economiche delle parti – l'entità dei redditi percepiti dal resistente, la giovane età e la piena capacità lavorativa della NO che risulta ad oggi comunque inserita nel mondo del Pt_1 lavoro, sono tutti elementi che non lasciano margine per la previsione di un assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Sulle spese di lite
pagina 10 di 14 Si ritiene che le spese processuali debbano essere interamente compensate, considerata la natura necessaria del presente giudizio con riguardo alla pronuncia sullo status, le domande sostanzialmente concordi in punto di responsabilità genitoriale e di assegnazione della casa familiare, la reciproca soccombenza delle parti con riguardo al mantenimento di , la ER soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di un assegno per sé e del resistente rispetto alla pronuncia di addebito della separazione nei suoi confronti.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio civile in Milano l'8 marzo 2014 (atto iscritto presso i registri di detto Comune al n. 231, Parte I, anno 2014);
2) Addebita la separazione al marito;
CP_1
3) Dispone l'affidamento del figlio minore (nato il [...]) al Comune di Milano per ER un periodo di anni due, alla scadenza dei quali l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per il minore che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4) Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative alla salute, istruzione ed educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
5) Dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre, anche ai fini della ER residenza anagrafica;
6) Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute
a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione
a. iscrizione a ciascun ciclo della scuola dell'obbligo in struttura pubblica di bacino del genitore presso cui il minore è collocato ai fini della residenza anagrafica;
b. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
c. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione
a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il
POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato);
pagina 11 di 14 d. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
e. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
f. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter);
g. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative
a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
7) Dispone che, in caso di inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, sentiti i genitori, assuma le decisioni e compia gli atti di cui sopra al superiore capo;
8) Dispone che l'Ente affidatario, tramite i Servizi Sociali, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti) convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute
a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione
a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica
e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative
a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale
a. trasferimenti in altro Comune o all'estero;
9)Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
10) Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
11) Incarica l'Ente Affidatario di regolamentare gli incontri tra il padre e , svolti ER attualmente alla presenza di un educatore, valutando la possibilità di liberalizzare, nonché di ampliare i tempi di frequentazione padre-figlio, tenuto conto dell'andamento del rapporto tra il genitore e e dei bisogni manifestati dal minore;
ER
12) Incarica l'Ente affidatario di curare l'avvio del percorso di sostegno psicologico per ER
e del percorso di sostegno alla genitorialità, qualora le parti si rendano disponibili, nonché proseguire un'attenta attività di monitoraggio e vigilanza sulla situazione del nucleo familiare,
pagina 12 di 14 avviando ogni intervento ritenuto utile nell'interesse del minore e segnalando tempestivamente all'AG competente eventuali situazioni di pregiudizio per;
ER
13) Invita entrambi i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, nonché avviare/proseguire percorsi individuali di sostegno psicologico;
14) Assegna la casa familiare sita in Milano, via Cagliero n. 17 alla ricorrente;
15) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella CP_1 ER misura di euro 700,00 mensili, somma da versarsi a in via anticipata entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese con decorrenza da marzo 2025 e da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT;
16) Pone a carico del padre nella misura del 65% e della madre CP_1 Parte_1 nella misura del 35% le spese straordinarie relative al figlio come di seguito individuate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 13 di 14 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
17) Rigetta la domanda della ricorrente di un assegno di mantenimento per sé;
18) Compensa le spese di lite.
19) Manda la cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al
[...] affidatario. CP_3
Così deciso in Milano, il 12 febbraio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni
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