Sentenza breve 23 febbraio 2026
Decreto collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3387 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03387/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00208/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 208 del 2026, proposto da IA RI Mazzarone, rappresentata e difesa dall’avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti
1) dell’esito della prova scritta di parte ricorrente nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02), Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02, per come visionabile nell’area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it reso in data 22.10.2025;
2) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse;
3) dei verbali inerenti alla formulazione e la validazione dei quesiti n. 1 e 30;
4) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte ricorrente;
5) del bando di concorso, over ritenuto opportuno;
6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; b. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento;
per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione del punteggio positivo in melius +2,00 punti sui quesiti numeri n. 1 e n. 30 [+0,75 - (- 0,25)] x 2 e per i motivi individuati in narrativa;
e, per l’effetto, per il riconoscimento della rettifica in aumento del punteggio ottenuto alla prova scritta per un totale pari a 21,25 nonché per l’accertamento del diritto della stessa ad essere collocata in posizione utile nella graduatoria finale di merito, per la conseguente declaratoria di illegittimità del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli di servizio posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso;
con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sul titolo di servizio; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Con richieste istruttorie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 19,25/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico articolato motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 1 e 30 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 22 ottobre 2025, asserendo che la stessa sia inficiata per “ 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso. 2. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. 3. Difetto di istruttoria. 4. Travisamento dei fatti. 5. Ingiustizia grave e manifesta. 6. Violazione del principio della par condicio concorsorum. 7. Violazione del favor partecipationis. 8. Violazione dell’art. 51 Cost. 9. Disparità di trattamento. 10. Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. ”;
- la parte ricorrente ha innanzitutto prospettato l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto al quesito n. 1, recante la seguente formulazione “ Un’enciclopedia è composta di 8 volumi, ognuno di 600 pagine. Se i volumi sono disposti normalmente affiancati in una libreria, quante pagine ci sono contando tutte le pagine nell’intervallo fra l’ultima pagina del quinto volume e la prima pagina dell’ottavo volume ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) 1600; b) 1800; c) 2400 ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , presenterebbe una formulazione ambigua e, siccome l’unica risposta davvero esatta non era stata indicata (“1200”), l’opzione più corretta risulterebbe quella sub b) (e non quella individuata come tale dall’Amministrazione) poiché tra l’ultima pagina del quinto volume e la prima dell’ottavo vi sarebbero tre volumi (6, 7 e 8), ciascuno dei quali consta di 600 pagine;
- la parte ricorrente ha poi lamentato l’illegittimità del quesito n. 30, recante la seguente formulazione “ Se l’affermazione ‘nessun cane è docile’ è FALSA, quale delle seguenti alternative è necessariamente vera? ” e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono “ a) Tutti i cani sono docili; b) Qualche cane è docile; c) Almeno un cane è docile ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , risulterebbe illegittimo nella misura in cui la risposta sub b) è logicamente equivalente alla risposta sub c) e, quindi, del pari corretta. Invero, ad avviso della parte ricorrente, sia l’aggettivo indefinito “qualche”, sia l’espressione “almeno uno” “ sono espressioni del quantificatore esistenziale, che afferma che esiste almeno un elemento in un insieme che possiede una determinata caratteristica ” (cfr. pag. 9 del ricorso);
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 20 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 1 non siano meritevoli di pregio. A tale riguardo, giova evidenziare che a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente il quesito in esame presenta quale unica risposta corretta quella individuata come tale dall’Amministrazione. Invero, che la risposta sub c) ( i.e. , 2400 pagine) fosse l’unica risposta possibile secondo criteri di logica si deve al fatto che, partendo dalla disposizione dei volumi dell’enciclopedia all’interno della libreria con il dorso rivolto verso l’esterno e, perciò, con la prima pagina posizionata verso destra e l’ultima invece verso sinistra, nonché considerando la composizione stessa dell’enciclopedia così come precisato nel quesito ( i.e. , 8 volumi in totale, ciascuno lungo 600 pagine), era necessario computare tutte le pagine dei volumi dal quinto (l’ultima pagina, come indicato nel quesito, è quella a sinistra del volume) all’ottavo (la prima pagina, come indicato nel quesito, è quella più a destra). Il risultato di tale deduzione logica, quindi, risulta essere 2.400 pagine, donde la correttezza dell’operato dell’Amministrazione nell’individuare come risposta esatta quella sub c) ;
Ritenuto che neppure le censure articolate avverso il quesito n. 30 siano meritevoli di accoglimento. Per far emergere la correttezza dell’operato dell’Amministrazione è sufficiente evidenziare come il suddetto quesito ruotasse intorno al concetto di negazione logica, sicché i candidati, per selezionare la risposta corretta, avrebbero dovuto partire dalla non veridicità della frase proposta nel quesito per poi individuare, tra le opzioni fornite, la frase di senso affermativo dalla stessa logicamente e necessariamente deducibile. Orbene, nei quesiti in cui l’affermazione che si propone è falsa e si chiede di individuare la risposta necessariamente vera – come occorso nel caso di specie – se la frase è del tipo “tutti” o “nessuno” compiono una determinata azione o presentano una specifica qualità, la risposta corretta è sempre quella in base alla quale “almeno uno” non compie tale azione o non possiede la qualità indicata, in quanto non risulta mai necessariamente vero in assenza di altri elementi – che, normalmente, non vengono forniti dall’Amministrazione in quesiti di tal guisa, come accaduto nella fattispecie in esame – che più di un soggetto compia l’azione o possieda la qualità presa in considerazione dai quesiti in parola. Sulla scorta di tali considerazioni, unicamente la risposta sub c) risultava essere quella corretta, con conseguente erroneità della risposta fornita dalla parte ricorrente, non potendosi predicare, dal punto di vista logico, la sussistenza di alcuna equivalenza fra le espressioni contenute nelle opzioni sub b) e sub c) del quesito n. 30;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI CO, Presidente
CA AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AR | RI CO |
IL SEGRETARIO