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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9115 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 23898/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 3459/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 20.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle
“note scritte” fino al 9.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Pasquale Fuschino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.2.2024 (al quale veniva assegnato il n. 3459/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile (di cui era stato beneficiario), in seguito a visita medica di revisione del 13.9.2023.
Lamentava che in occasione di tale visita di revisione la competente commissione lo ha riconosciuto invalido “solo” nella misura del 67%
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione accertando che il Persona_1 ricorrente è invalido nella misura del 67% fin dal momento della visita medica di revisione, escludendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pretesa fatta valere.
1 Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 7/11/2024 (al quale è stato assegnato il n. 23898/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza CP_ del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile, nonché la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stato conferito nuovo incarico di consulenza al ctu dott. Persona_2
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. infatti, ha Persona_2 accertato che il ricorrente non è in possesso del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile.
In particolare, il dott. nel confermare sostanzialmente le conclusioni del Persona_2 precedente ausiliare del giudice, concluso che l'istante è invalido nella misura del 69%.
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto Persona_2 riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica (cfr. anche la risposta alle osservazioni attoree), alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Né possono condividersi le doglianze attoree riportate nella nota allegata alle “note scritte” depositate il 28.10.2025.
Nella sostanza, infatti, in relazione a quanto in tale nota lamentato, il ctu ha già risposto, con argomentazione condivisibile che per comodità si riporta:
… La cardiopatia è stata valutata come classe I Nyha il 25%, anziché come classe II Nyha come proposto dall'avv. Fuschino, in quanto le condizioni cardiache consentono lo svolgimento di attività di medio impegno senza l'insorgenza di dispnea. Volendo considerare la frazione di eiezione (abbreviata in FE in italiano ed in EF in inglese) quella del sig. di 48% è soltanto lievemente inferiore alla media di normalità. Pt_1
2
Miocardiopatie
Secondo le linee guida dell' anzi la miocardiopatia con valore della frazione di CP_1 eiezione del 48% non è neppure da considerarsi lieve, aggettivazione riservata ai casi di riduzione della frazione di eiezione a valori compresi tra il 45% ed il 40%. Questa miocardiopatia lieve è inserita nella classe funzionale (corrispondente alla classe Nyha) 1° ed ha una valutazione compresa tra 11% e 33%.
La valutazione del 25% alla cardiopatia del sig. appare quindi ampiamente Pt_1 corretta, se non eccessiva, per cui non si può accogliere la richiesta dell'avv. Fuschino di revisione delle conclusioni, che devono invece intendersi come qui confermate.
3 Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
4
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 23898/2024 R.G., a cui è riunita quella n. 3459/2024 R.G.
posto che con ordinanza del 20.10.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle
“note scritte” fino al 9.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, dall'avv. Pasquale Fuschino
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13.2.2024 (al quale veniva assegnato il n. 3459/2024 R.G.), e riunito al presente giudizio in corso di causa, parte ricorrente, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile (di cui era stato beneficiario), in seguito a visita medica di revisione del 13.9.2023.
Lamentava che in occasione di tale visita di revisione la competente commissione lo ha riconosciuto invalido “solo” nella misura del 67%
CP_ Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione accertando che il Persona_1 ricorrente è invalido nella misura del 67% fin dal momento della visita medica di revisione, escludendo pertanto la sussistenza del requisito sanitario di cui alla pretesa fatta valere.
1 Il ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 7/11/2024 (al quale è stato assegnato il n. 23898/2025 R.G.), ha proposto rituale opposizione, chiedendo accertarsi la sussistenza CP_ del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile, nonché la condanna dell' al pagamento dei relativi ratei, vinte le spese di lite, con attribuzione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' concludendo per il rigetto della domanda.
Disposta la riunione della causa relativa alla precedente fase di ATPO a quella in esame, è stato conferito nuovo incarico di consulenza al ctu dott. Persona_2
*** L'opposizione è infondata.
Anche il C.T.U. nominato nel giudizio di opposizione, dott. infatti, ha Persona_2 accertato che il ricorrente non è in possesso del requisito sanitario di cui all'assegno di invalidità civile.
In particolare, il dott. nel confermare sostanzialmente le conclusioni del Persona_2 precedente ausiliare del giudice, concluso che l'istante è invalido nella misura del 69%.
Orbene, posto che la valutazione clinica espletata dall'ausiliare del giudice non può che prevalere rispetto alla documentazione sanitaria, ritiene il Tribunale che la valutazione del c.t.u. dott. risulta corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto Persona_2 riguardo al tipo di prestazione assistenziale vantata e agli accertamenti richiesti, la diagnosi è stata posta in essere con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate.
Essa, inoltre, in quanto basata su precisi e concreti dati obiettivi, oltre che sorretta da esauriente motivazione logica e tecnica (cfr. anche la risposta alle osservazioni attoree), alla quale si rimanda per relationem, merita di essere pienamente condivisa.
Né possono condividersi le doglianze attoree riportate nella nota allegata alle “note scritte” depositate il 28.10.2025.
Nella sostanza, infatti, in relazione a quanto in tale nota lamentato, il ctu ha già risposto, con argomentazione condivisibile che per comodità si riporta:
… La cardiopatia è stata valutata come classe I Nyha il 25%, anziché come classe II Nyha come proposto dall'avv. Fuschino, in quanto le condizioni cardiache consentono lo svolgimento di attività di medio impegno senza l'insorgenza di dispnea. Volendo considerare la frazione di eiezione (abbreviata in FE in italiano ed in EF in inglese) quella del sig. di 48% è soltanto lievemente inferiore alla media di normalità. Pt_1
2
Miocardiopatie
Secondo le linee guida dell' anzi la miocardiopatia con valore della frazione di CP_1 eiezione del 48% non è neppure da considerarsi lieve, aggettivazione riservata ai casi di riduzione della frazione di eiezione a valori compresi tra il 45% ed il 40%. Questa miocardiopatia lieve è inserita nella classe funzionale (corrispondente alla classe Nyha) 1° ed ha una valutazione compresa tra 11% e 33%.
La valutazione del 25% alla cardiopatia del sig. appare quindi ampiamente Pt_1 corretta, se non eccessiva, per cui non si può accogliere la richiesta dell'avv. Fuschino di revisione delle conclusioni, che devono invece intendersi come qui confermate.
3 Concludendo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
In assenza del requisito sanitario, pertanto, la domanda deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.
Quanto alle spese del giudizio, il ricorrente ha depositato la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Per tale motive, egli non deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, comprese CP_ quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) rigetta la domanda;
CP_ b) dichiara parte ricorrente non tenuta a pagare all' le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di consulenza a carico dell'
Si comunichi.
In Napoli, il 9.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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