CA
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/06/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo –Sezione Seconda Civile –composta da:
1) Dott. ssa Rossana Guzzo Presidente rel. est.
2) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1290/2023 R.G., riassunta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
23.12.1963, C.F. ; rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto C.F._2
Corsello;
attori in riassunzione
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
), , nato il [...] a [...] C.F._3 Controparte_3
(PA) (C.F. ), , nata il [...] a C.F._4 Controparte_4
Cefalù (PA) (C.F. ), (C.F. C.F._5 Controparte_5
) e , nato il [...] a [...] C.F._6 Parte_1
(PA) (C.F. ), quali eredi di (nato il C.F._7 Persona_1
9/02/1926 e deceduto l'1/05/2018), rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore
Forte;
convenuti in riassunzione
nato a [...] il [...] Persona_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Rigatuso;
CodiceFiscale_8
convenuto in riassunzione/appellante
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
; , nata a [...], il [...], C.F._9 Controparte_2
codice fiscale quali eredi di , C.F._10 Persona_2
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il 13.12.2014;
, nato a [...], il [...] C.F. Controparte_2
C.F._11
nata a [...], il [...] C.F. Controparte_2
e nata a [...] il C.F._12 Controparte_6
21.02.1950, C.F. , quali eredi di , C.F._13 Persona_3
nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 07.11.2001;
nato Cefalù (PA) il 26.07.1934, codice fiscale Parte_2
; , nata a [...] il [...], C.F._14 Parte_3
codice fiscale , nata a [...] il C.F._15 Parte_4
26.09.1963, codice fiscale , nata a [...] C.F._16 Parte_5
(PA) il 28.02.1968, codice fiscale;
, nata C.F._17 Parte_6 3
a Cefalù (PA) il 25.05.1975, codice fiscale , quali eredi di C.F._18
, nata a [...] il [...] ivi deceduta il 3.12.17, Persona_4
codice fiscale C.F._19
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_7
; nato a [...] il [...] C.F._20 Parte_8
codice fiscale;
, nato a [...] C.F._21 Controparte_7
il 08.12.1961 codice fiscale;
, C.F._22 Controparte_8
nata a [...] il [...], codice fiscale , quali eredi di C.F._23
, nata a [...] il [...] ivi deceduta il 28.04.2020, Controparte_2
codice fiscale;
C.F._24
convenuti in riassunzione non costituiti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 23.5.1985 conveniva innanzi al Persona_2
Tribunale di Termini Imerese i germani , Giovanni, cl.1926, Per_3 Per_1
, e per ottenere lo scioglimento della divisione delle CP_2 Per_4 CP_2
comunioni ereditarie dei genitori, e . Si Parte_1 Controparte_9
costituivano solo i primi tre convenuti e tra costoro, per quanto ancora di rilievo,
pur non opponendosi alla divisione, deduceva che dalla Persona_5
comunione doveva escludersi una unità immobiliare che andava dichiarata di sua proprietà esclusiva in quanto da lui realizzata, a proprie spese, col consenso del padre, originario proprietario del bene. 4
Con sentenza non definitiva n.ro 322/1998 il Tribunale adito dichiarava aperte le due successioni includendo nei beni da dividere anche la suddetta unità
immobiliare. L'appello immediato proposto da avverso tale Persona_5
pronuncia veniva rigettato da questa Corte con sentenza 413/2001 la quale dichiarava compensate le spese di entrambi i gradi in relazione ai rapporti tra le parti costituite. Tale sentenza veniva confermata dalla Suprema Corte che dichiarava compensate le spese anche della fase di legittimità.
Nel frattempo il processo di primo grado proseguiva con l'approvazione del progetto divisionale e si concludeva con la sentenza definitiva n.ro 404/2011 la quale, per quanto ancora di interesse, dopo aver posto a carico della massa i costi per la c.t.u., quelli per l'assistenza notarile e quelli di custodia, condannava
“gli eredi di , nel frattempo era deceduto, indicati Persona_5
nominativamente come , e ”, Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
a rifondere le spese di lite, in misura diversa, a tutti gli originari convenuti o loro eredi (nello specifico, le liquidava in complessivi euro 7.550,00, oltre accessori, in favore di;
in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori, IVA e Persona_2
CPA, in favore di , in proprio e quale procuratrice di Controparte_2 [...]
, co-eredi di;
in complessivi euro 6.000,00, oltre CP_6 Persona_3
accessori, in favore del convenuto;
in complessivi euro Persona_1
2.200,00, oltre accessori, in favore di;
in complessivi euro Persona_4
1.700,00, oltre accessori, in favore di;
in complessivi euro Controparte_2
1.350,00, oltre accessori in favore di ) giustificando tale decisum Controparte_2
con un sintetico riferimento “alle altre domande proposte ed alla soccombenza 5
prevalente di in ordine alla domanda di accertamento della Persona_5
massa ereditaria”.
Contro tali ultime statuizioni condannatorie proponeva appello Persona_1
cl.1968, quale effettivo erede, unitamente ai fratelli e del CP_1 Pt_1
padre Giovanni. Nel processo di appello si costituiva esclusivamente lo zio,
cl. 1926. Persona_1
La sentenza resa da questa Corte al termine del secondo grado, portante il n.ro
1434/2015, veniva fatta oggetto di impugnazione da parte degli anzidetti CP_1
e e la Cassazione, con ordinanza n.10014/2023
[...] Parte_1
pubblicata il 14.4.2023, la dichiarava nulla accogliendo il primo motivo di gravame, afferente al difetto di integrità del contraddittorio - per non avere l'appellante curato la notifica dell'atto di appello ai due ricorrenti - dichiarando assorbiti gli altri.
I due ricorrenti hanno provveduto alla riassunzione del processo. In questo grado si sono costituiti esclusivamente l'originario appellante, Persona_1
cl.1968, e gli eredi di cl. 1926, ossia cl.55, Persona_1 Controparte_2
, cl. 1959, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Pt_1
[...]
Alla data del 17 gennaio 2025 la causa, trattata con le modalità “scritte” previste dall'art.127 ter c.p.c., è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*** 6
L'oggetto del presente giudizio di rinvio deve ritenersi costituito dall'esame sia dell'appello proposto da cl.1968 avverso la sentenza definitiva Persona_1
n.ro 404/2011 del Tribunale di Termini Imerese che delle domande avanzate dagli attori in riassunzione. La ammissibilità di queste ultime deriva, infatti,
proprio dal pronunciamento della Suprema Corte la quale, ravvisando la indebita pretermissione nel giudizio di secondo grado degli altri due eredi di Per_5
consente a costoro di essere rimessi nelle condizioni di dispiegare in
[...]
pienezza la loro attività difensionale e, quindi, anche di proporre appello incidentale.
Vanno, a tale riguardo, disattese le argomentazioni di segno contrario dedotte dagli eredi di cl. 1926. Persona_1
In primo luogo, non vi è spazio per riesaminare la questione della regolarità della instaurazione del contraddittorio in grado di appello, che tali convenuti in riassunzione vorrebbero che venisse affermata sulla base di certificazioni ottenute presso l'UNEP del Tribunale di Termini Imerese dopo l'instaurazione della presente fase del giudizio. L'accertamento sul punto è stato già effettuato nella fase di legittimità – fase in cui gli eredi di cl. 1926 hanno Persona_1
peraltro partecipato in veste di controricorrenti – e si è concluso in senso negativo con valutazione non più sindacabile, in ossequio al disposto dell'art.384
comma 2 c.p.c.. Peraltro, un errore di fatto eventualmente commesso dalla
Suprema Corte avrebbe potuto essere rimosso, ma solo nel caso previsto dall'art.395 n.4 c.p.c., ossia se “risultante dagli atti o documenti di causa”,
esclusivamente col rimedio di cui all'art.391 bis c.p.c. e nei termini ivi stabiliti. 7
Non condivisibile è poi la argomentazione secondo cui, avendo tutti gli eredi di ricevuto la notifica della sentenza n.ro 404/2011, gli attuali Persona_5
attori in riassunzione, anche ove non raggiunti dall'atto di appello del fratello,
avrebbero in ogni caso dovuto proporre autonomo appello nel termine ordinario,
che era invece vanamente decorso.
Deve infatti evidenziarsi che l'appello incidentale tardivo “adesivo” è proponibile anche dopo la scadenza dei termini di cui agli artt.325-327 c.p.c. laddove l'interesse a presentarlo sorga a seguito della proposizione dell'appello principale nella misura in cui quest'ultimo sia in grado di incidere sul complessivo asseto di interessi definito dal provvedimento oggetto di gravame, situazione che è
certamente ravvisabile nel caso in esame atteso che l'accoglimento della impugnazione principale verrebbe a ridurre il numero dei co-obbligati in solido e ad aumentare la quota di ciascuno nei rapporti interni, in sede di esercizio dell'azione di regresso. Si rinvia, al riguardo, alle ampie motivazioni espresse dalle Sezioni Unite della Cassazione nella recente sentenza n.ro 8486/2024.
Venendo al merito, col primo motivo di gravame cl. 1968 Persona_1
aveva chiesto l'accertamento della ineseguibilità nei suoi confronti della sentenza di primo grado per non essere stato menzionato tra i destinatari delle statuizioni di condanna (essendo stata indicata, al suo posto, tale “ ”). Controparte_2
La doglianza, per come formulata, è inammissibile in questa sede per difetto di interesse, giacché volta ad evidenziare l'inidoneità della sentenza a recare pregiudizio allo stesso deducente. 8
Essa va però esaminata giacché il secondo motivo di appello, proposto in via subordinata, postula la soccombenza dell'impugnante e, quindi, impone di valutare se la sentenza coinvolge la posizione sostanziale di quest'ultimo.
La risposta deve essere affermativa dal momento che l'omissione del nome di cl. 68, con indicazione, in suo luogo, di quello di Persona_1 CP_2
," è all'evidenza un mero errore materiale, dal momento che, subito
[...]
prima, nelle statuizioni in esame veniva specificato che i destinatari di esse erano gli eredi – nessuno escluso - di Persona_5
Muovendo da tale premessa, il secondo motivo del gravame – che i due attori in riassunzione hanno fatto proprio in relazione alle loro rispettive posizioni - merita di essere accolto.
Lamentava l'appellante che il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato alle spese di lite gli eredi di senza tenere conto che vi era già Persona_5
stata la regolamentazione delle spese, con compensazione totale tra le parti costituite, in relazione alla unica controversia incidentale insorta nel corso del processo.
L'assunto è fondato.
Da un lato, come evidenziato nelle premesse, il segmento processuale originato dall'appello contro la sentenza non definitiva n.ro 322/1998 – appello in cui aveva riproposto le sue domande riconvenzionali volta a Persona_5
reclamare, ai sensi dell'art. 936 c.c., l'acquisto della unità immobiliare sopra menzionata o, almeno, il rimborso dei costi sostenuti per la sua edificazione – si era concluso con una disciplina esaustiva delle relative spese, ragion per cui il 9
riesame della stessa questione da parte del giudice di primo grado doveva ritenersi precluso dal giudicato endoprocessuale.
Sotto altro aspetto, non è dato rinvenire ulteriori controversie sull'accertamento dei beni da dividere né “altre domande” proposte da rimaste da Persona_5
decidere in primo grado dopo la sentenza non definitiva.
Gli eredi di cl. 1926 sostengono che la condanna alle spese Persona_1
vada comunque confermata potendosi la stessa giustificare alla luce del comportamento ostruzionistico che e, dopo la riassunzione del Persona_5
processo a seguito del decesso di costui, la figlia avrebbero assunto CP_1
nella fase di svolgimento della c.t.u. finalizzata alla predisposizione del progetto divisionale. Tali deduzioni si presentano, tuttavia, generiche tenuto anche conto che la verifica dei profili afferenti alla commerciabilità degli immobili caduti in successione era comunque necessaria ai fini della corretta predisposizione del suddetto progetto il quale fu, alla fine, condiviso dai condividenti, salva la irrituale opposizione di al provvedimento di approvazione del 18- Controparte_2
19.10.2010.
Alla luce delle superiori considerazioni, i capi della sentenza impugnati devono essere riformati, rimuovendo la condanna degli eredi di alle Persona_5
spese del giudizio sia nei confronti delle altre parti costituite sia, a fortiori, rispetto a quelle rimaste contumaci.
Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese di lite in relazione al grado di appello, al giudizio di legittimità e alla presente fase di rinvio, deve ritenersi,
alla luce dell'esito complessivo della causa (sulla necessità di una valutazione 10
complessiva e non “spezzettata” del processo, si vedano Cass. S.U. 32906/22 e
Cass. 9448/23), che sussistano le condizioni per compensare anche in questo caso le spese tra le parti costituite.
Nulla si dispone rispetto alle parti non costituite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 404/2011
del 20/7-31/8/2011:
- dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di primo grado e nulla sulle spese relative ai rapporti processuali con le parti non costituite, restando a carico della massa le spese di CTU,
le spese notarili e le spese di custodia già liquidate;
- conferma, per il resto, l'impugnata sentenza.
Dichiara le spese del giudizio di appello, della fase di legittimità e della presente fase interamente compensate tra le parti costituite e nulla sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Palermo, 27.6.2025.
Il Presidente est.
Dott. Rossana Guzzo