Art. 8. Imposta sulle societ a')
Le societa' cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.
Le societa' cooperative e loro consorzi sono esenti dall'imposta sulle societa' a condizione che siano entrambi retti e disciplinati dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e che siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione.