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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2025 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 [...]
CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
[...] Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Pt_1
con il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrocinio dell'avv. AMORUSO CARLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_28 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_29 P.IVA_2
LE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da atto di citazione contestando tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- La come in comparsa di costituzione. Controparte_28
- La come in comparsa di costituzione. Controparte_29
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
pagina 1 di 11 , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
CP_22 CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Pt_1
hanno convenuto innanzi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'intestato Tribunale la nonché la Controparte_28 CP_29
("Piaccia all'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare la responsabilità
[...] della e della organo deputato Controparte_29 Controparte_28 all'applicazione del diritto dell'Unione Europea, per il mancato rispetto delle soglie imposte dall'Unione stessa sulla qualità dell'aria adempimento dell'obbligo e per la mancata predisposizione/attuazione dei relativi piani per l'aria pulita, nonché il conseguente impatto nocivo sulla salute dell'attore e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento del danno derivatone in favore di ciascun attore, quantificato in € 35.770,00 – ovvero pari ad €
98,00 per ciascun giorno – per ciascun anno d'infrazione, a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2018, come accertato dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2020 e del 12/05/2022, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia secondo equità ai sensi dell'art 1226 cc. Con il favore delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a. come per legge, in favore del difensore antistatario”).
2. In particolare, gli attori rappresentano che:
a. L'Unione Europea, da ultimo per mezzo della Direttiva 2008/50, ha inteso tutelare la qualità dell'ambiente garantendo un'aria più pulita in tutti i Paesi membri, istituendo, appunto tramite detta Direttiva (cfr. art 1) 'misure volte a:
1 definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
2 valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3 ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie'.
b. Detta direttiva - trasposta in Italia attraverso il D.lgs. 155/2010 - ha previsto dei valori limite, giornalieri ed annuali, riferiti alle particelle di particolato PM10 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm), PM 2,5 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm) e biossido di azoto che, sulla scorta dei rilievi elevati dalla Commissione europea, risultano esser stati superati 'in maniera sistematica e continua' in specifiche zone del nostro Paese, determinando dei veri e propri procedimenti di infrazione (ex art. 258 TFUE), due dei quali si sono già conclusi con la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea.
c. In particolare, la prima infrazione, 2014/2147, risulta accertata dalla sentenza di condanna da parte della Corte Europea di Giustizia (Corte UE, Grande Sezione, sentenza 10 novembre 2020 - causa 644/18): secondo la l'Italia a far data CP_30 dal 2008 e fino al 2017 ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
pagina 2 di 11 d. La seconda infrazione, 2015/2043, risulta accertata dalla sentenza di condanna da parte della Corte Europea di Giustizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Settima Sezione, sentenza 12 maggio 2022 - causa 573/19): questa volta, a far data dal 2010, è stato accertato il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la mancata adozione delle misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite nelle Regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana.
e. Conclusivamente, nel 2020 la Commissione ha dato avvio all'ultima procedura di infrazione, 2020/2299, relativamente al PM2,5: secondo la Commissione, l'Italia a far data dal 2015 non ha rispettato il limite per il PM2,5 in diverse città della valle del Po, tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano. Inoltre, le misure previste dall'Italia risultano ancora insufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
f. Gli odierni attori risultano aver vissuto (come da certificato di residenza allegato), ciascuno nello specifico periodo indicato, nei territori indicati nelle sentenze di condanna succitate.
g. Essendo posto a fondamento delle domande attoree il diritto alla salute, che non tollera compressione, indegradabile a interesse legittimo (come da giurisprudenza delle invocate SSUU), gli odierni attori, sostengono che esse spettino alla giurisdizione del GO. Secondo gli attori, l'odierna controversia spetta al GO anche con riferimento alla tutela dell'Ambiente invocando a tale fine il DLgs 152/2006, <dal quale si evince che: le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal controparte_31 sono devolute al giudice amministrativo (art 310); cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia provocato un pregiudizio alla salute proprietà ordinario 313, settimo comma). ciò posto, tutte volte in la condotta lesiva derivi comportamento non conforme ai autorizzativi, come nel caso di specie, potrà sanzionare suddetta attività, inibirla ricondurla conformità (in tal senso cfr. cass ordinanza 8092 2020). violando soglie imposte dalla normativa comunitaria alle dette direttive, lo stato ha agito contrapponendosi diritto e norme formulate dall'unione europea indicanti esatte modalità vincolate salvaguardia dello stesso: rispetto delle concentrazioni particelle pm10 vero proprio assetto interessi predefinito tassativamente ex ante. posto che, nella fattispecie, petitum sostanziale è rappresentato risarcimento derivante dalle decisioni omesse errate nei piani qualità dell'aria pubblica amministrazione con riguardo tutela bene aria-ambiente e, indirettamente, della collettività bensì cittadini, derivato dall'inattività stato, venendo rilievo, stregua criterio "petitum" sostanziale, materiale pura inerzia autorità pubbliche, 'suscettibile compromettere nucleo essenziale soggettivo inviolabile salute' che 'si risolve una violazione principio generale neminem laedere' (cfr., cass., ss.uu. n. 23436 22) dovrà attrarsi competenza ordinario. nonostante l'esistenza limiti rispettare, rectius far diretta tratta, quindi, sindacare l'idoneità misure approntate meno, ma tratta accertare patito dai singoli conseguenza mancato adempimento all'obbligo comunitario quantificare favore danneggiati l'importo dell'indennizzo>>. pagina 3 di 11 h. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, gli attori sostengono che <i danni lamentati risultano singolarmente risarcibili atteso che riguardano beni e diritti diversi da quelli tutelati sotto il profilo specifico del danno ambientale., trattandosi piuttosto di attengono alla sfera individuale (anche non patrimoniali, se la condotta costituisce reato o lesione attiene a costituzionalmente rilevanti, come riconosciuto cass. 10 ottobre 2008 n. 25010). stante celeberrima pronuncia c-
61/21 della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022, si precisa che sebbene gli artt. 13 e 23 Dir 2008/50/CE 'non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili' il rimedio previsto per l'inadempimento dello Stato all'attuazione del Diritto dell'Unione è il risarcimento del danno. Ed infatti. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che qualora uno Stato membro violi l'obbligo sullo stesso incombente in forza dell'art 288, terzo comma TFUE – volto ad adottare tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva- è la stessa piena efficacia di questa norma di diritto dell'UE ad esigere che sia riconosciuto un diritto al risarcimento (cfr. Sent Francovich punto 39)... Ciò precisato, la stessa Corte di Giustizia nella sentenza citata ha da un lato escluso il ricorrere della prima circostanza (che la norma comunitaria violata sia preordinanta a conferire un diritto, n.d.e), perché le Direttive di cui trattasi non conterrebbero esplicite attribuzioni ai singoli, dall'altro lato ha sottolineato che i singoli devono tuttavia poter ottenere dalle Autorità nazionali, innanzi ai Giudici competenti, l'adozione delle misure richieste dalle direttive convalidando così il sorgere di responsabilità dello Stato sulla base del diritto interno, precisando che ogni Stato membro potrà finanche pronunciare ingiunzioni volte a garantire il rispetto, da parte di tale Stato, degli obbligo derivanti dal diritto dell'Unione. Come tutto ciò non bastasse, con la proposta di direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (come già approvata dal Parlamento Europeo in data 13 settembre 2023) viene espressamente prevista la possibilità per le persone fisiche che subiscono un danno alla salute a causa della violazione della normativa sulla qualità dell'aria, di agire per ottenere un risarcimento, trattandosi di una violazione delle disposizioni sulla predisposizione dei Piani di qualità dell'aria o dei Piani di emergenza. Ed infatti, sebbene le Direttive di cui trattasi non possono per natura trovare diretta applicazione in capo ai singoli, imponendo allo Stato una vera e propria azione di contenimento dei valori indicati di concentrazioni di PM10, i singoli hanno il diritto soggettivo di agire contro lo Stato inadempiente all'obbligo di adeguamento alle Direttive. Ai soli fini della completezza si precisa, in ultimo, con riferimento anche alla specifica legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che questo è l'organo dello Stato deputato al rispetto dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea e, dunque, responsabile anche della trasposizione delle Direttive di cui trattasi nel nostro sistema normativo... La domanda risarcitoria in questa sede spiegata, come detto, riguarda beni e diritti diversi da quelli tutelati sotto il profilo specifico del danno ambientale, quelli cioè afferenti alla sfera individuale (anche non patrimoniali, se la condotta costituisce reato o se la lesione attiene a beni costituzionalmente rilevanti, come riconosciuto da Cass. 10 ottobre 2008 n. 25010).
Peraltro, per quanto concerne le conseguenze nella sfera individuale di eventi che compromettono la salubrità dell'ambiente, qualora il danno sia effettivo, e non meramente potenziale, sono risarcibili sia il danno biologico che le relative sofferenze morali, anche a seguito di condanna generica...>>.
pagina 4 di 11 i. Inoltre, l'illecito oggetto di causa, ovverosia da tardivo/omesso o incompleto recepimento di direttive comunitarie <genera un diritto risarcitorio in capo al singolo sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale: la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che l'illecito consistente nella mancata o ritardata attuazione delle direttive comunitarie natura contrattuale e va riportato ad un'obbligazione ex lege indennitaria con decennale (cass ssuu sentenza
9147/09)>>.
j. La giurisprudenza eurocomunitaria individua il dies a quo nella esatta trasposizione della direttiva, quale momento di certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti k. Secondo novembre 1991, e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 33); del 14 Per_1 marzo 2013, (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 24 giugno 2019, Pt_5 (C-573/17, EU:C:2019:530, punto 56), e del 19 dicembre 2019, Parte_6 [...]
(C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 54)... la piena efficacia delle norme del Parte_7 diritto dell'Unione sarebbe messa a repentaglio, e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe impossibile, se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento in tutti quei casi in cui i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell'Unione imputabile a uno Stato membro. Solo ai fini della completezza, si segnala come la Corte di Giustizia Europea (pronuncia C-35648/10 e altri del 19 Pt_8 ottobre 2023), sebbene in materia di rifiuti, di recente abbia manifestato ancora una volta il proprio orientamento favorevole alla tutela della salubrità dell'ambiente, quale componente del più generale interesse alla 'vita propria e familiare', riconducendone la tutela all'art 8 CEDU che dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». In quel caso, infatti, accertata la violazione del predetto art 8 CEDU, nel suo aspetto sostanziale -laddove cioè è risultato accertato che le Autorità italiane non avevano adottato le misure necessarie per proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata in relazione all'inquinamento ambientale – lo Stato italiano è stato per ciò solo condannato a pagare una somma a titolo di risarcimento danni i ricorrenti, in solido, prescindendo dalla prova del danno alla salute patito da ciascuno. Difatti, nel dispositivo (pag. 31 punto 7), viene specificato che la constatazione della violazione costituisce di per sé sufficiente evidenza per i danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti... Resta, pertanto, la necessità di quantificare il danno alla salute indubbiamente patito dagli attori a causa del già riferito inadempimento dello Stato al mantenimento di una qualità dell'aria sotto le soglie imposte della più volte citate direttive europee e per non aver previsto di relativi piani per la qualità dell'aria. Da quando la dottrina ha iniziato a considerare le norme costituzionali come norme precettive, si è riconosciuta l'immediata operatività all'articolo 32 della Costituzione, rimuovendo i precedenti ostacoli al riconoscimento del danno alla salute. In particolare, già a partire dal 1981 la Cassazione cominciò a sostenere che il danno biologico, o danno alla salute, sia risarcibile sempre e comunque, indipendentemente da considerazioni di ordine economico. Da quel momento la giurisprudenza ha pagina 5 di 11 definitivamente spostato l'attenzione dal danno rapportato unicamente al guadagno al danno rapportato al valore della persona umana in sé e per sé. Il danno alla salute, quindi, oggi è 'il danno arrecato alla psiche o al corpo di un individuo, indipendentemente dal suo guadagno effettivo' considerato su di una base unitaria per tutte le persone, di qualsiasi ceto e lavoro di talché per la sua quantificazione potrà farsi ricorso alle Tabelle di Milano, criteri che orientano nel calcolo degli indennizzi in caso di danno biologico. Dette Tabelle costituiscono un supporto importante, poiché consentono una certa uniformità nei risarcimenti per i danni alla salute, evitando che lesioni simili e casistiche analoghe vengano trattate in modo eccessivamente differente.
In virtù delle ridette Tabelle di Milano viene riconosciuto un valore monetario di 98 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, con la possibilità di aumentare tale indennizzo fino al 50% in presenza di peculiarità comprovate. Si chiede, pertanto, per ciascun attore il risarcimento del danno derivatone, quantificato in € 35.770,00 – ovvero pari ad € 98,00 per ciascun giorno – per ogni anno d'infrazione, a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2018, come accertato dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2020 e del 12/05/2022; in alternativa a detto criterio, sarà sempre possibile invocare la valutazione del danno in via equitativa rimettendo, dunque, la quantificazione dell'importo risarcitorio al Giudice del merito.
In alternativa a detto criterio, sarà sempre possibile invocare la valutazione del danno in via equitativa rimettendo, dunque, la quantificazione dell'importo risarcitorio al Giudice del merito>>.
3. Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese>>;
4. Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni <si domanda controparte_29 di respingere le domande proposte dagli attori per ragioni esposte. fermi restando gli argomenti e eccezioni esposte in atto nella loro integralità, si segnalano particolarmente seguenti domande: - rito, preliminarmente stante l'evidente connessione l'altrettanto evidente necessità evitare giudicati discordanti rispetto all'identico processo pendente bologna, disporre la riassunzione della presenta causa davanti al tribunale bologna previamente adito rg 11709 2024, con prossima udienza cont fissata 15.1.2026 eccepisce l'inammissibilità delle richieste altrui verso per:
o Difetto di legittimazione attiva degli attori e comunque difetto di interesse, non riconoscendo la normativa UE sull'aria ambiente alcuna posizione soggettiva in capo ai cittadini meritevole di tutela come chiaramente affermato proprio sull'aria ambiente da CGUE 22 dicembre 2022 causa C 61/21 o difetto di legittimazione passiva della (l'unico responsabile per CP_29 inadempimento a norme UE è lo Stato), o per prescrizione (quinquennale, come anche da norma speciale su responsabilità europea), o per difetto di giurisdizione rispetto al GA (con prescrizione delle pretese risarcitorie), o per mancanza di nesso causale (rispetto all'NOX), o per genericità e nullità (non essendo indicata alcuna lesione degli attori) - nel merito, si eccepisce l'infondatezza delle richieste altrui (oltre che l'inammissibilità per genericità e nullità): non si riscontra negligenza in capo a RER, né risulta ad essa causalmente riconducibile la tempistica non così tempestiva di riduzione delle PM10, considerato che: o la pagina 6 di 11 sua azione è stata molteplice, costante e non esigibile in termini diversi, o la principale causa, e cioè il traffico, è di impatto sovraregionale come pure la natura sovraregionale in pianura padana degli inquinanti di fondo erano fuori dalla sua portata o nessun danno risulta in capo agli attori e tanto meno è quantificato o quantificabile - Qualora sussistano perplessità sulla mancanza di legittimazione attiva e/o interesse come sopra descritta, si domanda la rimessione degli atti in CGUE con il seguente quesito interpretativo: <<se la direttiva 2008 50 sulla qualità dell'aria deve essere interpretata nel senso di riconoscere diritti risarcitori ai singoli cittadini degli stati membri ovvero se base cgue 22.12.2022 tali non sussistano, mancando legittimazione e o interesse dei rispetto ad azioni risarcitorie>>>>.
5. La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 10.7.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Le domande attoree non possono essere accolte per i motivi che seguono.
7. Preliminarmente, si rileva che la Presidenza del Consiglio convenuta non ha formulato l'eccezione di incompetenza territoriale in maniera completa, non avendo contestato motivatamente tutti i possibili criteri di collegamento prevista dalla legge (ad es. 18,19, 20
c.p.c.), in particolare con riferimento al locus commissi delicti rispetto ai luoghi in cui le conseguenze degli eventi illeciti allegati si possono essere verificate. L'eccezione è, pertanto, inammissibile.
8. L'odierno giudicante condivide quanto espresso dalla giurisprudenza di merito invocata da tale parte convenuta, laddove afferma e argomenta: <<...la responsabilità risarcitoria per gli Stati membri in caso di violazione del diritto europeo, non essendo riconosciuta esplicitamente dai
Trattati, trova origine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e, segnatamente, nella storica sentenza (…); tale consolidato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, Per_1 subordina il risarcimento del danno per mancata, tardiva o inesatta attuazione di una direttiva o di ogni altro atto comunitario fonte di diritti a tre condizioni: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli;
2) che si tratti di una violazione sufficientemente caratterizzata e qualificata;
3) che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo gravante sullo Stato ed il danno lamentato dall'individuo leso. Ebbene, con riguardo alla direttiva in questione, non risulta soddisfatto il primo dei requisiti suddetti, alla luce di quanto confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 22 dicembre 2022, causa C 61/21, Responsabilité de l'État pour la pollution de l'air, la quale si è pronunciata proprio in merito alla portata e agli effetti della Direttiva n. 50/2008, soffermandosi sulla verifica dell'attribuzione, da parte della norma violata, di diritti ai singoli, ribadendo che tale condizione sussiste sia qualora le disposizioni del diritto dell'Unione espressamente attribuiscano diritti, sia in relazione ad obblighi positivi o negativi imposti in maniera ben definita ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione. Nello specifico, secondo la Corte, “l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 prevedono, al pari delle disposizioni analoghe delle direttive 96/62, 1999/30, 80/779 e
85/203, obblighi abbastanza chiari e precisi quanto al risultato che gli Stati membri devono assicurare. Tuttavia, tali obblighi perseguono, come risulta dagli articoli 1 delle direttive menzionate al punto precedente, nonché, in particolare, dal secondo considerando della direttiva 2008/50, un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso. Pertanto, oltre al fatto che le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2008/50 e delle direttive che l'hanno preceduta non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli a tale titolo, gli obblighi previsti da tali disposizioni, nell'obiettivo generale summenzionato, non consentono di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di pagina 7 di 11 singoli siano stati implicitamente conferiti, in forza di tali obblighi, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli” (cfr. CGUE, sentenza 22 dicembre 2022, causa C-61/21 già citata). Sulla base delle chiare considerazioni della giurisprudenza europea di cui sopra, le disposizioni della direttiva oggetto di analisi non possono ritenersi contenere alcuna attribuzione esplicita di diritti individuali, non consentendo pertanto di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati implicitamente conferiti diritti la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per i danni a loro cagionati, tutelabile tramite ricorso diretto alle autorità giurisdizionali nazionali (dal mancato conferimento da parte della direttiva suddetta di diritti ai singoli, a fortiori non può che conseguire il medesimo mancato conferimento di tali diritti da parte del d.lgs. n. 155/2010 con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano).
Per questi motivi
, conformemente a quanto correttamente eccepito dalle amministrazioni convenute, non può ritenersi configurabile in capo ai singoli una posizioni di diritto soggettivo/interesse legittimo autonomamente tutelabile, potendosi ritenere al più che gli attori hanno fatto valere, nel presente giudizio, un interesse diffuso alla qualità dell'aria che non assurge a posizione giuridica differenziata per i singoli privati (…)” (Trib. Venezia, n. 924 del 20.2.2025, pagg. 11- 12). Per motivi assolutamente identici dovrà essere dichiarata l'inammissibilità della domanda anche nella causa in esame...>>.
La difesa della , altresì, condivisibilmente osserva che <<..rispetto Controparte_28 all'esercizio sia dell' attività legislativa sia di quella amministrativa – che notoriamente non sono fungibili e che il Giudice non potrebbe mai imporre – certamente non si configura un diritto soggettivo del singolo cittadino... Invero, è stato chiarito da tempo che l'esistenza di diritti primari di rango costituzionale, in particolare del diritto alla salute, non esclude di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo (Corte cost. n. 140/2007; nella giurisprudenza di legittimità, ad esempio: Cass. civ. S.U. n. 9956/2009 e Cass. civ. S.U. n. 16391/2011). Il D.Lgs. n. 104/2010 ha codificato questo principio, come emerge dall'art. 55 che ammette i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo «anche coinvolgenti diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale» e come emerge, altresì, dall'art. 133, comma 1, lett. p), che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, «quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati». Più precisamente, la giurisdizione del giudice amministrativo deriva dal fatto che il diritto alla salute non riceve tutela diretta ma mediata, nel senso che la legge riserva alla pubblica amministrazione il potere di individuare le concrete modalità di salvaguardia ed attuazione di tale diritto, sicché la posizione soggettiva del privato viene tutelata in via indiretta dalla norma attributiva del potere alla P.A.: in questo caso la posizione soggettiva è di interesse legittimo, tipicamente giustiziabile dinanzi al giudice amministrativo. La norma può anche riservare ai singoli una tutela diretta, finale, e in questo (solo) caso si tratta di un diritto soggettivo, come accade per i diritti primari di rango costituzionale, fra cui quello alla salute, che proprio per questa rilevanza presentano un "nucleo essenziale" che va salvaguardato anche nei confronti della pubblica amministrazione, appunto quale diritto soggettivo incomprimibile ed inviolabile.
La diversa qualificazione della posizione soggettiva del privato non è però decisiva ai fini del riparto in quanto - come si è accennato - la legge ha stabilito materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le quali possono coinvolgere anche «diritti costituzionalmente tutelati». Ciò posto, i principi sinora esposti sono stati, in concreto, declinati dalle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 4873/2022), riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il legislatore abbia predeterminato le modalità concrete di esercizio del potere sicché, in quel caso, ci si trova di fronte ad un potere amministrativo non pagina 8 di 11 discrezionale ma «circoscritto e vincolato»>>.
Si concorda con le parti convenute che eccepiscono il difetto di giurisdizione laddove si richiede una sostituzione dell'amministrazione per il compimento di funzioni legislative ed amministrative.
La recente giurisprudenza europea, richiamata dai convenuti, con sentenza 22.12.22, C-61/21, Grande Sezione, ha chiaramente affermato che <<...Gli articoli (…), così come l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, riguardanti la qualità dell'aria ambiente e un aria pura per l'Europa, devono essere interpretate nel senso che: esse non hanno per oggetto di conferire diritti soggettivi ai privati suscettibili di conferire loro un diritto a risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in relazione al principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai privati da violazioni del diritto dell'Unione che gli siano imputabili>>.
9. Non può, peraltro, che prendersi atto della più recente giurisprudenza, in particolare l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 5668 del 2023, citata anche da parte attrice, al fine di confermare la competenza del giudice ordinario qualificando le restanti pretese attoree quali domande (risarcitorie) fondate su diritti soggettivi assoluti alla salute e alla qualità ambientale, poiché tali diritti non possono essere ridotti a meri interessi legittimi;
nel merito, esse non possono essere accolte, per la generalità della loro formulazione, sia in punto di an (fatto illecito-evento dannoso, nesso eziologico, specifica lesione della posizione soggettiva individuale di ciascun attore), che di quantum.
Come evidenziato dalla difesa della Presidenza del Consiglio <<...Il superamento dei limiti della qualità dell'aria riguarda in generale zone ubicate in tutto il bacino padano ( Piemonte, Lombardia , Veneto ed Emila Romagna). Trattandosi di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c. e di un cumulo oggettivo non qualificato di azioni, ciascuno degli attori avrebbe dovuto allegare e provare come e perché il fatto in sé del superamento dei limiti abbia inciso sulla sua sfera personale in modo da determinare una lesione risarcibile. Ma di ciò non vi è traccia nell'atto introduttivo...>>.
La S.C. anche nell'ambito della responsabilità contrattuale (ma il principio de quo è applicabile anche a quella extracontrattuale ed ancora più vista l'atipicità delle fattispecie di tale tipo di illecito) ha chiarito che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet” [v., in particolare, ordinanza n.6618/18 della S.C. che ha evidenziato che “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la pagina 9 di 11 novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo,
Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”].
Nel caso in esame, nelle difese degli attori, non viene né allegato, né dimostrato, in capo a ciascun di essi, l'insorgenza di patologie in diretta conseguenza di uno sforamento dei liniti.
La S.C. ha, inoltre, come noto, si ricorda incidentalmente, escluso l'ammissibilità di danni in re ipsa [v., ex multis, Cass. 18395/25, secondo cui <la lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il si identifica con dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto allegazione e prova, anche presunzioni>>; per quanto attiene alla responsabilità contrattuale, v. Cass. 2034/25, ex multis, la recente Cass. secondo cui <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese>>; per quanto attiene ai danni non patrimoniali, v., ex multis, Cass. 20269/24 secondo cui <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese/>"successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
->]..
Anche la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per genericità. CP_29 In particolare, per quanto concerne la richiesta di ordinare l'adozione degli atti dovuti, ha eccepito che gli attori non hanno indicato quali sarebbero tali misure e che, in ogni caso, la
CGUE per RER si riferisce a un periodo chiuso nel 2017 e che non si riscontra alcuna violazione successiva.
Ad oggi, peraltro, evidenzia l'ente locale convenuto, nessuna violazione è riscontrabile della Cont normativa UE sulle PM10 imputabile a nella stessa ricostruzione attorea. La richiesta è,
pagina 10 di 11 dunque, nulla e, comunque, inammissibile per genericità. Cont Con riferimento alla domanda di risarcimento, anche eccepisce espressamente che essa è parimenti inammissibile e nulla, dal momento che non vi è alcuna specificazione riguardo alla quantificazione del danno, né alcuna indicazione di criteri per effettuarla, essendo il richiamo alle tabelle (milanesi, romane e altro) privo di alcun riferimento al caso concreto ed essendo dunque impossibile procedere alla relativa applicazione.
Aggiunge inoltre che anche per quanto attiene alla lamentata perdita di chance e nell'ottica dei principi di precauzione e prevenzione che, comunque, <<...Il danno conseguenza deve sempre essere provato - Può essere provato anche per presunzioni, quando tale danno sia evidente e normale secondo l'id quod plerumque accidit (per esempio immissioni rumorose o di fumo), a prescindere dal danno biologico, secondo le elaborazioni generali (più probabile che non) in materia di risarcimento della chance - L'accertamento dell'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione non può esondare in una condanna su attività discrezionali>>.
La (duplice) eccezione è condivisibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità anche sopra richiamati.
10. Le domande attoree devono essere pertanto rigettate alla luce di quanto sopra esposto nel merito. L'odierno giudicante ritiene le superiori considerazioni, nel merito, assorbenti ogni altra questione, anche relativa all'eccepita intervenuta prescrizione e alle doglianze formulate dai convenuti in punto di difetto di legittimazione passiva (oltre che attiva, in punto di eccezioni preliminari sia di rito, che di merito).
11. Per quanto attiene alla posizione degli attori, in quanto soccombenti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi sia a favore della del CP_28
Consiglio, sia a favore della ex DM 55/14 secondo valori medi per le prime tre fasi di CP_29 giudizio e minimi per la quarta (vista la compressione di tale fase), per cause di valore indeterminato basso, come da dispositivo.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
NA , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Parte_1
alla rifusione a favore della Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e della in persona dei rispettivi l.r.p.t., delle spese di Controparte_28 Controparte_29 lite, che si liquidano, per ciascuna delle predette parti convenute, in € 6.163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1603/2025 promossa da:
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 [...]
CP_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15
[...] Controparte_16 CP_17 Controparte_18 [...]
, CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Pt_1
con il
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 patrocinio dell'avv. AMORUSO CARLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_28 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Controparte_29 P.IVA_2
LE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice come da atto di citazione contestando tutte le eccezioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- La come in comparsa di costituzione. Controparte_28
- La come in comparsa di costituzione. Controparte_29
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
pagina 1 di 11 , CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21
CP_22 CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Pt_1
hanno convenuto innanzi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 all'intestato Tribunale la nonché la Controparte_28 CP_29
("Piaccia all'On. Le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare la responsabilità
[...] della e della organo deputato Controparte_29 Controparte_28 all'applicazione del diritto dell'Unione Europea, per il mancato rispetto delle soglie imposte dall'Unione stessa sulla qualità dell'aria adempimento dell'obbligo e per la mancata predisposizione/attuazione dei relativi piani per l'aria pulita, nonché il conseguente impatto nocivo sulla salute dell'attore e, per l'effetto, condannare le convenute al risarcimento del danno derivatone in favore di ciascun attore, quantificato in € 35.770,00 – ovvero pari ad €
98,00 per ciascun giorno – per ciascun anno d'infrazione, a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2018, come accertato dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2020 e del 12/05/2022, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia secondo equità ai sensi dell'art 1226 cc. Con il favore delle spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.a. come per legge, in favore del difensore antistatario”).
2. In particolare, gli attori rappresentano che:
a. L'Unione Europea, da ultimo per mezzo della Direttiva 2008/50, ha inteso tutelare la qualità dell'ambiente garantendo un'aria più pulita in tutti i Paesi membri, istituendo, appunto tramite detta Direttiva (cfr. art 1) 'misure volte a:
1 definire e stabilire obiettivi di qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
2 valutare la qualità dell'aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni;
3 ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente per contribuire alla lotta contro l'inquinamento dell'aria e gli effetti nocivi e per monitorare le tendenze a lungo termine e i miglioramenti ottenuti con l'applicazione delle misure nazionali e comunitarie'.
b. Detta direttiva - trasposta in Italia attraverso il D.lgs. 155/2010 - ha previsto dei valori limite, giornalieri ed annuali, riferiti alle particelle di particolato PM10 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm), PM 2,5 (particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 2,5 µm) e biossido di azoto che, sulla scorta dei rilievi elevati dalla Commissione europea, risultano esser stati superati 'in maniera sistematica e continua' in specifiche zone del nostro Paese, determinando dei veri e propri procedimenti di infrazione (ex art. 258 TFUE), due dei quali si sono già conclusi con la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea.
c. In particolare, la prima infrazione, 2014/2147, risulta accertata dalla sentenza di condanna da parte della Corte Europea di Giustizia (Corte UE, Grande Sezione, sentenza 10 novembre 2020 - causa 644/18): secondo la l'Italia a far data CP_30 dal 2008 e fino al 2017 ha superato, in maniera sistematica e continuata, nelle zone interessate, i valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e non ha adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10 nell'insieme delle zone interessate. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
pagina 2 di 11 d. La seconda infrazione, 2015/2043, risulta accertata dalla sentenza di condanna da parte della Corte Europea di Giustizia (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Settima Sezione, sentenza 12 maggio 2022 - causa 573/19): questa volta, a far data dal 2010, è stato accertato il superamento sistematico e continuato dei valori limite del biossido di azoto e la mancata adozione delle misure appropriate per garantirne il rispetto dei valori limite nelle Regioni: Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana.
e. Conclusivamente, nel 2020 la Commissione ha dato avvio all'ultima procedura di infrazione, 2020/2299, relativamente al PM2,5: secondo la Commissione, l'Italia a far data dal 2015 non ha rispettato il limite per il PM2,5 in diverse città della valle del Po, tra cui Venezia, Padova e alcune zone nei pressi di Milano. Inoltre, le misure previste dall'Italia risultano ancora insufficienti a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.
f. Gli odierni attori risultano aver vissuto (come da certificato di residenza allegato), ciascuno nello specifico periodo indicato, nei territori indicati nelle sentenze di condanna succitate.
g. Essendo posto a fondamento delle domande attoree il diritto alla salute, che non tollera compressione, indegradabile a interesse legittimo (come da giurisprudenza delle invocate SSUU), gli odierni attori, sostengono che esse spettino alla giurisdizione del GO. Secondo gli attori, l'odierna controversia spetta al GO anche con riferimento alla tutela dell'Ambiente invocando a tale fine il DLgs 152/2006, <dal quale si evince che: le controversie derivanti dall'impugnazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal controparte_31 sono devolute al giudice amministrativo (art 310); cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti a cui il fatto produttivo del danno ambientale abbia provocato un pregiudizio alla salute proprietà ordinario 313, settimo comma). ciò posto, tutte volte in la condotta lesiva derivi comportamento non conforme ai autorizzativi, come nel caso di specie, potrà sanzionare suddetta attività, inibirla ricondurla conformità (in tal senso cfr. cass ordinanza 8092 2020). violando soglie imposte dalla normativa comunitaria alle dette direttive, lo stato ha agito contrapponendosi diritto e norme formulate dall'unione europea indicanti esatte modalità vincolate salvaguardia dello stesso: rispetto delle concentrazioni particelle pm10 vero proprio assetto interessi predefinito tassativamente ex ante. posto che, nella fattispecie, petitum sostanziale è rappresentato risarcimento derivante dalle decisioni omesse errate nei piani qualità dell'aria pubblica amministrazione con riguardo tutela bene aria-ambiente e, indirettamente, della collettività bensì cittadini, derivato dall'inattività stato, venendo rilievo, stregua criterio "petitum" sostanziale, materiale pura inerzia autorità pubbliche, 'suscettibile compromettere nucleo essenziale soggettivo inviolabile salute' che 'si risolve una violazione principio generale neminem laedere' (cfr., cass., ss.uu. n. 23436 22) dovrà attrarsi competenza ordinario. nonostante l'esistenza limiti rispettare, rectius far diretta tratta, quindi, sindacare l'idoneità misure approntate meno, ma tratta accertare patito dai singoli conseguenza mancato adempimento all'obbligo comunitario quantificare favore danneggiati l'importo dell'indennizzo>>. pagina 3 di 11 h. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, gli attori sostengono che <i danni lamentati risultano singolarmente risarcibili atteso che riguardano beni e diritti diversi da quelli tutelati sotto il profilo specifico del danno ambientale., trattandosi piuttosto di attengono alla sfera individuale (anche non patrimoniali, se la condotta costituisce reato o lesione attiene a costituzionalmente rilevanti, come riconosciuto cass. 10 ottobre 2008 n. 25010). stante celeberrima pronuncia c-
61/21 della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 22 dicembre 2022, si precisa che sebbene gli artt. 13 e 23 Dir 2008/50/CE 'non sono preordinati a conferire diritti individuali ai singoli che possono attribuire loro un diritto al risarcimento nei confronti di uno Stato membro, a titolo del principio di responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell'Unione ad esso imputabili' il rimedio previsto per l'inadempimento dello Stato all'attuazione del Diritto dell'Unione è il risarcimento del danno. Ed infatti. La giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che qualora uno Stato membro violi l'obbligo sullo stesso incombente in forza dell'art 288, terzo comma TFUE – volto ad adottare tutti i provvedimenti necessari a conseguire il risultato prescritto da una direttiva- è la stessa piena efficacia di questa norma di diritto dell'UE ad esigere che sia riconosciuto un diritto al risarcimento (cfr. Sent Francovich punto 39)... Ciò precisato, la stessa Corte di Giustizia nella sentenza citata ha da un lato escluso il ricorrere della prima circostanza (che la norma comunitaria violata sia preordinanta a conferire un diritto, n.d.e), perché le Direttive di cui trattasi non conterrebbero esplicite attribuzioni ai singoli, dall'altro lato ha sottolineato che i singoli devono tuttavia poter ottenere dalle Autorità nazionali, innanzi ai Giudici competenti, l'adozione delle misure richieste dalle direttive convalidando così il sorgere di responsabilità dello Stato sulla base del diritto interno, precisando che ogni Stato membro potrà finanche pronunciare ingiunzioni volte a garantire il rispetto, da parte di tale Stato, degli obbligo derivanti dal diritto dell'Unione. Come tutto ciò non bastasse, con la proposta di direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (come già approvata dal Parlamento Europeo in data 13 settembre 2023) viene espressamente prevista la possibilità per le persone fisiche che subiscono un danno alla salute a causa della violazione della normativa sulla qualità dell'aria, di agire per ottenere un risarcimento, trattandosi di una violazione delle disposizioni sulla predisposizione dei Piani di qualità dell'aria o dei Piani di emergenza. Ed infatti, sebbene le Direttive di cui trattasi non possono per natura trovare diretta applicazione in capo ai singoli, imponendo allo Stato una vera e propria azione di contenimento dei valori indicati di concentrazioni di PM10, i singoli hanno il diritto soggettivo di agire contro lo Stato inadempiente all'obbligo di adeguamento alle Direttive. Ai soli fini della completezza si precisa, in ultimo, con riferimento anche alla specifica legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che questo è l'organo dello Stato deputato al rispetto dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea e, dunque, responsabile anche della trasposizione delle Direttive di cui trattasi nel nostro sistema normativo... La domanda risarcitoria in questa sede spiegata, come detto, riguarda beni e diritti diversi da quelli tutelati sotto il profilo specifico del danno ambientale, quelli cioè afferenti alla sfera individuale (anche non patrimoniali, se la condotta costituisce reato o se la lesione attiene a beni costituzionalmente rilevanti, come riconosciuto da Cass. 10 ottobre 2008 n. 25010).
Peraltro, per quanto concerne le conseguenze nella sfera individuale di eventi che compromettono la salubrità dell'ambiente, qualora il danno sia effettivo, e non meramente potenziale, sono risarcibili sia il danno biologico che le relative sofferenze morali, anche a seguito di condanna generica...>>.
pagina 4 di 11 i. Inoltre, l'illecito oggetto di causa, ovverosia da tardivo/omesso o incompleto recepimento di direttive comunitarie <genera un diritto risarcitorio in capo al singolo sottoposto all'ordinario termine di prescrizione decennale: la giurisprudenza è ormai granitica nel ritenere che l'illecito consistente nella mancata o ritardata attuazione delle direttive comunitarie natura contrattuale e va riportato ad un'obbligazione ex lege indennitaria con decennale (cass ssuu sentenza
9147/09)>>.
j. La giurisprudenza eurocomunitaria individua il dies a quo nella esatta trasposizione della direttiva, quale momento di certezza giuridica necessaria per pretendere dai singoli che essi facciano valere i loro diritti k. Secondo novembre 1991, e a. (C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428, punto 33); del 14 Per_1 marzo 2013, (C-420/11, EU:C:2013:166, punto 40), del 24 giugno 2019, Pt_5 (C-573/17, EU:C:2019:530, punto 56), e del 19 dicembre 2019, Parte_6 [...]
(C-752/18, EU:C:2019:1114, punto 54)... la piena efficacia delle norme del Parte_7 diritto dell'Unione sarebbe messa a repentaglio, e la tutela dei diritti da esse riconosciuti sarebbe impossibile, se i singoli non avessero la possibilità di ottenere un risarcimento in tutti quei casi in cui i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell'Unione imputabile a uno Stato membro. Solo ai fini della completezza, si segnala come la Corte di Giustizia Europea (pronuncia C-35648/10 e altri del 19 Pt_8 ottobre 2023), sebbene in materia di rifiuti, di recente abbia manifestato ancora una volta il proprio orientamento favorevole alla tutela della salubrità dell'ambiente, quale componente del più generale interesse alla 'vita propria e familiare', riconducendone la tutela all'art 8 CEDU che dispone: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». In quel caso, infatti, accertata la violazione del predetto art 8 CEDU, nel suo aspetto sostanziale -laddove cioè è risultato accertato che le Autorità italiane non avevano adottato le misure necessarie per proteggere il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata in relazione all'inquinamento ambientale – lo Stato italiano è stato per ciò solo condannato a pagare una somma a titolo di risarcimento danni i ricorrenti, in solido, prescindendo dalla prova del danno alla salute patito da ciascuno. Difatti, nel dispositivo (pag. 31 punto 7), viene specificato che la constatazione della violazione costituisce di per sé sufficiente evidenza per i danni non patrimoniali subiti dai ricorrenti... Resta, pertanto, la necessità di quantificare il danno alla salute indubbiamente patito dagli attori a causa del già riferito inadempimento dello Stato al mantenimento di una qualità dell'aria sotto le soglie imposte della più volte citate direttive europee e per non aver previsto di relativi piani per la qualità dell'aria. Da quando la dottrina ha iniziato a considerare le norme costituzionali come norme precettive, si è riconosciuta l'immediata operatività all'articolo 32 della Costituzione, rimuovendo i precedenti ostacoli al riconoscimento del danno alla salute. In particolare, già a partire dal 1981 la Cassazione cominciò a sostenere che il danno biologico, o danno alla salute, sia risarcibile sempre e comunque, indipendentemente da considerazioni di ordine economico. Da quel momento la giurisprudenza ha pagina 5 di 11 definitivamente spostato l'attenzione dal danno rapportato unicamente al guadagno al danno rapportato al valore della persona umana in sé e per sé. Il danno alla salute, quindi, oggi è 'il danno arrecato alla psiche o al corpo di un individuo, indipendentemente dal suo guadagno effettivo' considerato su di una base unitaria per tutte le persone, di qualsiasi ceto e lavoro di talché per la sua quantificazione potrà farsi ricorso alle Tabelle di Milano, criteri che orientano nel calcolo degli indennizzi in caso di danno biologico. Dette Tabelle costituiscono un supporto importante, poiché consentono una certa uniformità nei risarcimenti per i danni alla salute, evitando che lesioni simili e casistiche analoghe vengano trattate in modo eccessivamente differente.
In virtù delle ridette Tabelle di Milano viene riconosciuto un valore monetario di 98 euro per ogni giorno di inabilità assoluta, con la possibilità di aumentare tale indennizzo fino al 50% in presenza di peculiarità comprovate. Si chiede, pertanto, per ciascun attore il risarcimento del danno derivatone, quantificato in € 35.770,00 – ovvero pari ad € 98,00 per ciascun giorno – per ogni anno d'infrazione, a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2018, come accertato dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/10/2020 e del 12/05/2022; in alternativa a detto criterio, sarà sempre possibile invocare la valutazione del danno in via equitativa rimettendo, dunque, la quantificazione dell'importo risarcitorio al Giudice del merito.
In alternativa a detto criterio, sarà sempre possibile invocare la valutazione del danno in via equitativa rimettendo, dunque, la quantificazione dell'importo risarcitorio al Giudice del merito>>.
3. Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese>>;
4. Si è costituita la rassegnando le seguenti conclusioni <si domanda controparte_29 di respingere le domande proposte dagli attori per ragioni esposte. fermi restando gli argomenti e eccezioni esposte in atto nella loro integralità, si segnalano particolarmente seguenti domande: - rito, preliminarmente stante l'evidente connessione l'altrettanto evidente necessità evitare giudicati discordanti rispetto all'identico processo pendente bologna, disporre la riassunzione della presenta causa davanti al tribunale bologna previamente adito rg 11709 2024, con prossima udienza cont fissata 15.1.2026 eccepisce l'inammissibilità delle richieste altrui verso per:
o Difetto di legittimazione attiva degli attori e comunque difetto di interesse, non riconoscendo la normativa UE sull'aria ambiente alcuna posizione soggettiva in capo ai cittadini meritevole di tutela come chiaramente affermato proprio sull'aria ambiente da CGUE 22 dicembre 2022 causa C 61/21 o difetto di legittimazione passiva della (l'unico responsabile per CP_29 inadempimento a norme UE è lo Stato), o per prescrizione (quinquennale, come anche da norma speciale su responsabilità europea), o per difetto di giurisdizione rispetto al GA (con prescrizione delle pretese risarcitorie), o per mancanza di nesso causale (rispetto all'NOX), o per genericità e nullità (non essendo indicata alcuna lesione degli attori) - nel merito, si eccepisce l'infondatezza delle richieste altrui (oltre che l'inammissibilità per genericità e nullità): non si riscontra negligenza in capo a RER, né risulta ad essa causalmente riconducibile la tempistica non così tempestiva di riduzione delle PM10, considerato che: o la pagina 6 di 11 sua azione è stata molteplice, costante e non esigibile in termini diversi, o la principale causa, e cioè il traffico, è di impatto sovraregionale come pure la natura sovraregionale in pianura padana degli inquinanti di fondo erano fuori dalla sua portata o nessun danno risulta in capo agli attori e tanto meno è quantificato o quantificabile - Qualora sussistano perplessità sulla mancanza di legittimazione attiva e/o interesse come sopra descritta, si domanda la rimessione degli atti in CGUE con il seguente quesito interpretativo: <<se la direttiva 2008 50 sulla qualità dell'aria deve essere interpretata nel senso di riconoscere diritti risarcitori ai singoli cittadini degli stati membri ovvero se base cgue 22.12.2022 tali non sussistano, mancando legittimazione e o interesse dei rispetto ad azioni risarcitorie>>>>.
5. La causa è stata istruita documentalmente ed all'udienza del 10.7.25 le parti hanno precisato le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c..
6. Le domande attoree non possono essere accolte per i motivi che seguono.
7. Preliminarmente, si rileva che la Presidenza del Consiglio convenuta non ha formulato l'eccezione di incompetenza territoriale in maniera completa, non avendo contestato motivatamente tutti i possibili criteri di collegamento prevista dalla legge (ad es. 18,19, 20
c.p.c.), in particolare con riferimento al locus commissi delicti rispetto ai luoghi in cui le conseguenze degli eventi illeciti allegati si possono essere verificate. L'eccezione è, pertanto, inammissibile.
8. L'odierno giudicante condivide quanto espresso dalla giurisprudenza di merito invocata da tale parte convenuta, laddove afferma e argomenta: <<...la responsabilità risarcitoria per gli Stati membri in caso di violazione del diritto europeo, non essendo riconosciuta esplicitamente dai
Trattati, trova origine nella giurisprudenza della Corte di Giustizia e, segnatamente, nella storica sentenza (…); tale consolidato orientamento giurisprudenziale, tuttavia, Per_1 subordina il risarcimento del danno per mancata, tardiva o inesatta attuazione di una direttiva o di ogni altro atto comunitario fonte di diritti a tre condizioni: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli;
2) che si tratti di una violazione sufficientemente caratterizzata e qualificata;
3) che sussista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo gravante sullo Stato ed il danno lamentato dall'individuo leso. Ebbene, con riguardo alla direttiva in questione, non risulta soddisfatto il primo dei requisiti suddetti, alla luce di quanto confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 22 dicembre 2022, causa C 61/21, Responsabilité de l'État pour la pollution de l'air, la quale si è pronunciata proprio in merito alla portata e agli effetti della Direttiva n. 50/2008, soffermandosi sulla verifica dell'attribuzione, da parte della norma violata, di diritti ai singoli, ribadendo che tale condizione sussiste sia qualora le disposizioni del diritto dell'Unione espressamente attribuiscano diritti, sia in relazione ad obblighi positivi o negativi imposti in maniera ben definita ai singoli, agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione. Nello specifico, secondo la Corte, “l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50 prevedono, al pari delle disposizioni analoghe delle direttive 96/62, 1999/30, 80/779 e
85/203, obblighi abbastanza chiari e precisi quanto al risultato che gli Stati membri devono assicurare. Tuttavia, tali obblighi perseguono, come risulta dagli articoli 1 delle direttive menzionate al punto precedente, nonché, in particolare, dal secondo considerando della direttiva 2008/50, un obiettivo generale di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso. Pertanto, oltre al fatto che le disposizioni di cui trattasi della direttiva 2008/50 e delle direttive che l'hanno preceduta non contengono alcuna attribuzione esplicita di diritti ai singoli a tale titolo, gli obblighi previsti da tali disposizioni, nell'obiettivo generale summenzionato, non consentono di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di pagina 7 di 11 singoli siano stati implicitamente conferiti, in forza di tali obblighi, diritti individuali la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli” (cfr. CGUE, sentenza 22 dicembre 2022, causa C-61/21 già citata). Sulla base delle chiare considerazioni della giurisprudenza europea di cui sopra, le disposizioni della direttiva oggetto di analisi non possono ritenersi contenere alcuna attribuzione esplicita di diritti individuali, non consentendo pertanto di ritenere che, nel caso di specie, a singoli o a categorie di singoli siano stati implicitamente conferiti diritti la cui violazione possa far sorgere la responsabilità di uno Stato membro per i danni a loro cagionati, tutelabile tramite ricorso diretto alle autorità giurisdizionali nazionali (dal mancato conferimento da parte della direttiva suddetta di diritti ai singoli, a fortiori non può che conseguire il medesimo mancato conferimento di tali diritti da parte del d.lgs. n. 155/2010 con il quale è stata recepita nell'ordinamento italiano).
Per questi motivi
, conformemente a quanto correttamente eccepito dalle amministrazioni convenute, non può ritenersi configurabile in capo ai singoli una posizioni di diritto soggettivo/interesse legittimo autonomamente tutelabile, potendosi ritenere al più che gli attori hanno fatto valere, nel presente giudizio, un interesse diffuso alla qualità dell'aria che non assurge a posizione giuridica differenziata per i singoli privati (…)” (Trib. Venezia, n. 924 del 20.2.2025, pagg. 11- 12). Per motivi assolutamente identici dovrà essere dichiarata l'inammissibilità della domanda anche nella causa in esame...>>.
La difesa della , altresì, condivisibilmente osserva che <<..rispetto Controparte_28 all'esercizio sia dell' attività legislativa sia di quella amministrativa – che notoriamente non sono fungibili e che il Giudice non potrebbe mai imporre – certamente non si configura un diritto soggettivo del singolo cittadino... Invero, è stato chiarito da tempo che l'esistenza di diritti primari di rango costituzionale, in particolare del diritto alla salute, non esclude di per sé la giurisdizione del giudice amministrativo (Corte cost. n. 140/2007; nella giurisprudenza di legittimità, ad esempio: Cass. civ. S.U. n. 9956/2009 e Cass. civ. S.U. n. 16391/2011). Il D.Lgs. n. 104/2010 ha codificato questo principio, come emerge dall'art. 55 che ammette i provvedimenti cautelari del giudice amministrativo «anche coinvolgenti diritti fondamentali della persona o altri beni di primario rilievo costituzionale» e come emerge, altresì, dall'art. 133, comma 1, lett. p), che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, «quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati». Più precisamente, la giurisdizione del giudice amministrativo deriva dal fatto che il diritto alla salute non riceve tutela diretta ma mediata, nel senso che la legge riserva alla pubblica amministrazione il potere di individuare le concrete modalità di salvaguardia ed attuazione di tale diritto, sicché la posizione soggettiva del privato viene tutelata in via indiretta dalla norma attributiva del potere alla P.A.: in questo caso la posizione soggettiva è di interesse legittimo, tipicamente giustiziabile dinanzi al giudice amministrativo. La norma può anche riservare ai singoli una tutela diretta, finale, e in questo (solo) caso si tratta di un diritto soggettivo, come accade per i diritti primari di rango costituzionale, fra cui quello alla salute, che proprio per questa rilevanza presentano un "nucleo essenziale" che va salvaguardato anche nei confronti della pubblica amministrazione, appunto quale diritto soggettivo incomprimibile ed inviolabile.
La diversa qualificazione della posizione soggettiva del privato non è però decisiva ai fini del riparto in quanto - come si è accennato - la legge ha stabilito materie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le quali possono coinvolgere anche «diritti costituzionalmente tutelati». Ciò posto, i principi sinora esposti sono stati, in concreto, declinati dalle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 4873/2022), riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sul presupposto che il legislatore abbia predeterminato le modalità concrete di esercizio del potere sicché, in quel caso, ci si trova di fronte ad un potere amministrativo non pagina 8 di 11 discrezionale ma «circoscritto e vincolato»>>.
Si concorda con le parti convenute che eccepiscono il difetto di giurisdizione laddove si richiede una sostituzione dell'amministrazione per il compimento di funzioni legislative ed amministrative.
La recente giurisprudenza europea, richiamata dai convenuti, con sentenza 22.12.22, C-61/21, Grande Sezione, ha chiaramente affermato che <<...Gli articoli (…), così come l'articolo 13, paragrafo 1, e l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, riguardanti la qualità dell'aria ambiente e un aria pura per l'Europa, devono essere interpretate nel senso che: esse non hanno per oggetto di conferire diritti soggettivi ai privati suscettibili di conferire loro un diritto a risarcimento nei confronti di uno Stato membro, in relazione al principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai privati da violazioni del diritto dell'Unione che gli siano imputabili>>.
9. Non può, peraltro, che prendersi atto della più recente giurisprudenza, in particolare l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 5668 del 2023, citata anche da parte attrice, al fine di confermare la competenza del giudice ordinario qualificando le restanti pretese attoree quali domande (risarcitorie) fondate su diritti soggettivi assoluti alla salute e alla qualità ambientale, poiché tali diritti non possono essere ridotti a meri interessi legittimi;
nel merito, esse non possono essere accolte, per la generalità della loro formulazione, sia in punto di an (fatto illecito-evento dannoso, nesso eziologico, specifica lesione della posizione soggettiva individuale di ciascun attore), che di quantum.
Come evidenziato dalla difesa della Presidenza del Consiglio <<...Il superamento dei limiti della qualità dell'aria riguarda in generale zone ubicate in tutto il bacino padano ( Piemonte, Lombardia , Veneto ed Emila Romagna). Trattandosi di un litisconsorzio facoltativo ex art. 103
c.p.c. e di un cumulo oggettivo non qualificato di azioni, ciascuno degli attori avrebbe dovuto allegare e provare come e perché il fatto in sé del superamento dei limiti abbia inciso sulla sua sfera personale in modo da determinare una lesione risarcibile. Ma di ciò non vi è traccia nell'atto introduttivo...>>.
La S.C. anche nell'ambito della responsabilità contrattuale (ma il principio de quo è applicabile anche a quella extracontrattuale ed ancora più vista l'atipicità delle fattispecie di tale tipo di illecito) ha chiarito che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet” [v., in particolare, ordinanza n.6618/18 della S.C. che ha evidenziato che “chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2,
15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti, l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la pagina 9 di 11 novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo,
Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto”].
Nel caso in esame, nelle difese degli attori, non viene né allegato, né dimostrato, in capo a ciascun di essi, l'insorgenza di patologie in diretta conseguenza di uno sforamento dei liniti.
La S.C. ha, inoltre, come noto, si ricorda incidentalmente, escluso l'ammissibilità di danni in re ipsa [v., ex multis, Cass. 18395/25, secondo cui <la lesione del diritto al voto, costituzionalmente tutelato, per la mancata iscrizione nelle liste elettorali non determina un danno patrimoniale in re ipsa risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c., perché nell'illecito aquiliano il si identifica con dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma le conseguenze di tale lesione, che devono essere sempre oggetto allegazione e prova, anche presunzioni>>; per quanto attiene alla responsabilità contrattuale, v. Cass. 2034/25, ex multis, la recente Cass. secondo cui <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese>>; per quanto attiene ai danni non patrimoniali, v., ex multis, Cass. 20269/24 secondo cui <in controparte_28 rito dichiarare le domande inammissibili per difetto assoluto di giurisdizione, ovvero la carenza giurisdizione del giudice ordinario in favore amministrativo, l'inammissibilità delle legittimazione attiva degli attori e passiva della pcm subordine, l'incompetenza territorio inderogabile tribunale bologna quello roma;
nel merito, respingere quanto relative pretese risultano prescritte o comunque infondate fatto diritto oltre che indimostrate. vinte spese/>"successiva" (coniuge e figli) e "originaria" (genitori e fratelli), non é in re ipsa, ma si presume iuris tantum, secondo una valutazione ordinaria, ovverosia in difetto di elementi opposti che, quali fatti modificativi o anche impeditivi della pretesa risarcitoria, ricadono nell'area di onere probatorio dell'autore dell'illecito. (Nella fattispecie in esame, nella quale l'attore aveva agito per il risarcimento dei danni conseguenti alla diffusione, nel corso di una trasmissione radiofonica, di notizie diffamatorie nei riguardi del fratello, deceduto sei anni prima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello, che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che non vi fosse prova del danno conseguenza, in termini di rapporto tra soggetto asseritamente diffamato e deducente, senza allegazione e dimostrazione, cioè, di circostanze atte a qualificare la detta relazione tra i congiunti, in modo da poter ipotizzare un effettivo pregiudizio, neppure dal punto di vista del danno morale da sofferenza, tenuto conto del fatto che i due fratelli avevano una differenza di età di quasi vent'anni ed erano vissuti in diverse realtà geografiche, tanto far presumere un'autonomia delle rispettive sfere di vita).
->]..
Anche la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle domande attoree per genericità. CP_29 In particolare, per quanto concerne la richiesta di ordinare l'adozione degli atti dovuti, ha eccepito che gli attori non hanno indicato quali sarebbero tali misure e che, in ogni caso, la
CGUE per RER si riferisce a un periodo chiuso nel 2017 e che non si riscontra alcuna violazione successiva.
Ad oggi, peraltro, evidenzia l'ente locale convenuto, nessuna violazione è riscontrabile della Cont normativa UE sulle PM10 imputabile a nella stessa ricostruzione attorea. La richiesta è,
pagina 10 di 11 dunque, nulla e, comunque, inammissibile per genericità. Cont Con riferimento alla domanda di risarcimento, anche eccepisce espressamente che essa è parimenti inammissibile e nulla, dal momento che non vi è alcuna specificazione riguardo alla quantificazione del danno, né alcuna indicazione di criteri per effettuarla, essendo il richiamo alle tabelle (milanesi, romane e altro) privo di alcun riferimento al caso concreto ed essendo dunque impossibile procedere alla relativa applicazione.
Aggiunge inoltre che anche per quanto attiene alla lamentata perdita di chance e nell'ottica dei principi di precauzione e prevenzione che, comunque, <<...Il danno conseguenza deve sempre essere provato - Può essere provato anche per presunzioni, quando tale danno sia evidente e normale secondo l'id quod plerumque accidit (per esempio immissioni rumorose o di fumo), a prescindere dal danno biologico, secondo le elaborazioni generali (più probabile che non) in materia di risarcimento della chance - L'accertamento dell'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione non può esondare in una condanna su attività discrezionali>>.
La (duplice) eccezione è condivisibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità anche sopra richiamati.
10. Le domande attoree devono essere pertanto rigettate alla luce di quanto sopra esposto nel merito. L'odierno giudicante ritiene le superiori considerazioni, nel merito, assorbenti ogni altra questione, anche relativa all'eccepita intervenuta prescrizione e alle doglianze formulate dai convenuti in punto di difetto di legittimazione passiva (oltre che attiva, in punto di eccezioni preliminari sia di rito, che di merito).
11. Per quanto attiene alla posizione degli attori, in quanto soccombenti devono essere condannati, in solido, alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi sia a favore della del CP_28
Consiglio, sia a favore della ex DM 55/14 secondo valori medi per le prime tre fasi di CP_29 giudizio e minimi per la quarta (vista la compressione di tale fase), per cause di valore indeterminato basso, come da dispositivo.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
NA , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 [...]
, CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, CP_10 Controparte_11 CP_12 CP_13 CP_14 CP_15 [...]
, CP_16 CP_17 Controparte_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26 CP_27 Parte_1
alla rifusione a favore della Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e della in persona dei rispettivi l.r.p.t., delle spese di Controparte_28 Controparte_29 lite, che si liquidano, per ciascuna delle predette parti convenute, in € 6.163,50 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % ex DM 55/14 ss.mm. per spese generali.
Bologna, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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