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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 423/2023 R.G. appelli lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Parte_1
Strianese, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
1 1 Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
IA e LA GE, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
2) , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
RI AL, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: pagamento contributi - prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 696/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare estinto per prescrizione il credito vantato da , vinte le spese. CP_1
Per : rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_1
Per l'Agenzia: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 12/07/2022 premesso che Parte_1
riceveva in data 09/06/2022 la notifica della cartella di pagamento n. 100
2021 0012845409000, relativa a complessivi € 8.387,23 a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014 e 2015 dovuti ad;
che i CP_1
contributi erano estinti per prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non dovuti i contributi, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio e CP_1 Controparte_2
deducevano l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedevano
[...]
il rigetto.
Con sentenza depositata in data 26/04/2023, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello depositato in Parte_1
data 17/07/2023.
L'appellante evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli aveva comunicato a i redditi conseguiti CP_1
nell'espletamento dell'attività professionale, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione, e asseriva di avere solo ora
3 rinvenuto la relativa documentazione;
eccepiva altresì la inidoneità degli atti interruttivi allegati dall'ente previdenziale in prime cure.
L'appellante ribadiva di avere aderito alla rateizzazione e lamentava che non aveva tenuto conto dei pagamenti già effettuati. CP_1
Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
22/11/2024, confutava tutte le avverse censure. CP_1
Eccepiva la inammissibilità della documentazione tardivamente allegata dal in secondo grado, e ne deduceva altresì la inidoneità probatoria, Pt_1
trattandosi di mera stampa di un tabulato che non era utile a dimostrare l'effettiva e tempestiva comunicazione dei redditi professionali all'ente.
richiamava nuovamente gli atti interruttivi della CP_1
prescrizione già prodotti in primo grado.
L'ente rimarcava infine che il debitore, anche dopo le istanze di rateizzazione del 16/05/2016 e del 28/07/2023, non aveva comunque provveduto al versamento dei relativi importi, limitandosi a pagare solo due rate della prima rateizzazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del gravame, con rivalsa di spese.
4 L si costituiva con memoria depositata Controparte_2
in data 19/11/2024, e chiedeva il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che non sono controversi in giudizio, e sono comunque documentati:
-l'iscrizione del all'Albo professionale degli Ingegneri;
Pt_1
-il possesso della partita IVA;
-lo svolgimento dell'attività professionale;
-il conseguimento del reddito professionale ed il relativo quantum;
-la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico del e in favore di Pt_1
; CP_1
-l'omesso versamento dei contributi negli anni 2013, 2014 e 2015;
-la notifica al debitore in data 09/06/2022 della cartella di pagamento n.
100 2021 0012845409000, relativa a complessivi € 8.387,23 a titolo di contributi per i predetti anni 2013, 2014 e 2015.
L'unico profilo controverso riguarda la prescrizione dei contributi.
5 La sentenza di prime cure, dopo aver dato atto che “non è in contestazione
ed emerge finanche dagli atti che i contributi in contestazione riguardano
le annualità 2013, 2014 e 2015 (cfr. dettaglio della cartella impugnata,
pacificamente notificata il 09.06.2022)”, ha rigettato il ricorso introduttivo in quanto “Per detti anni fiscali non è stata documentalmente smentita dal
ricorrente (neppure con le note da ultimo depositate) l'asserzione
dell'ente previdenziale secondo cui il contribuente non abbia mai
comunicato l'ammontare del proprio reddito professionale, ragion per cui
sul punto può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico ai sensi
dell'art. 115 comma 2 c.p.c.. Non avendo inoltrato la suindicata
comunicazione, la conseguenza è che non può dirsi neppure iniziato a
decorrere l'eccepito termine prescrizionale”. (v. pag. 7 della sentenza di primo grado).
L'appellante in questo grado non ha negato di non avere prodotto in prime cure la prova circa l'avvenuta comunicazione annuale a dei CP_1
redditi professionali.
Ha dichiarato di allegare al gravame “tutte le relative comunicazioni regolarmente trasmesse ad e solo ora rinvenute”. CP_1
6 In realtà, come eccepito da , il debitore non ha affatto CP_1
prodotto in secondo grado la predetta prova: il file informatico denominato
“comunicazione inarcassa dichiarazione dei redditi”, depositato nel fascicolo telematico di appello dal è costituito dalla mera scansione Pt_1
di un tabulato estratto dal sito dell'ente previdenziale in data 11/06/2023,
in cui si fa riferimento alla posizione debitoria del professionista e all'ammontare del reddito dell'anno 2013, ma tale atto non dimostra affatto l'avvenuta regolare e tempestiva comunicazione alla dei CP_1
redditi degli anni 2013, 2014 e 2015.
Il dato fattuale della mancata comunicazione dei redditi annuali ad
-già emerso in primo grado - non risulta quindi smentito in CP_1
questa sede.
Di conseguenza, come già rilevato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, il termine di prescrizione per tali annualità non poteva iniziare a decorrere.
L'art. 18, co. 2, legge n. 6 del 1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), per questa parte ancora vigente, prevede che:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi
della
7 presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo CP_1
16”.
L'art. 16 così richiamato stabilisce che:
“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono
comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta CP_1
giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9
dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume
complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il
medesimo anno”.
L'art. 36 dello Statuto dispone: CP_1
“Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri
ed
architetti dovranno comunicare tramite , sia direttamente Controparte_3
che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai
fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi
all'anno precedente”.
8 Tali norme sono state riprodotte nel Regolamento Generale di Previdenza
INARCASSA (Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 19 novembre 2012).
L'Art. 2 del Regolamento (Comunicazioni obbligatorie ad ) CP_1
prevede che :
“2.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli iscritti all'Albo degli
Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, devono comunicare tramite online, CP_1
direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il reddito professionale,
dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA
relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di
.. CP_4
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di CP_1
partita IVA nell'anno in esame”.
9 “2.6 – Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, CP_1
ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte
Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati”.
Ne consegue che sia la normativa vigente sia il Regolamento adottato da stabiliscono: CP_1
- l'obbligo di presentazione ad della dichiarazione annuale CP_1
circa i redditi da attività professionale, e l'obbligo di pagamento dei relativi contributi, da parte degli iscritti all'Albo che svolgono attività
professionale;
-il potere di di accertare anche di ufficio i requisiti per CP_1
l'iscrizione alla e i redditi conseguiti dal professionista. CP_1
La S.C. ha ribadito che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, anche se non iscritti a , sono obbligati a presentare CP_1
ad la dichiarazione reddituale annuale (Cass. n. CP_1
24910/2007).
10 Si è altresì rimarcata la rilevanza della “regolare e tempestiva
comunicazione del reddito conseguito” alla professionale ai fini del CP_1
quinquennio di prescrizione, atteso che “soltanto dalla regolarità di tale
adempimento, infatti, sorge in capo alla l'obbligo di revisione dei CP_1
versamenti effettuati dal richiedente nei periodi anteriori al quinquennio
che precede la domanda di pensione” (Cass. n. 13517 del 2019; Cass. n.
30714 del 2017 e Cass. n. 4092 del 2016).
Si è precisato di conseguenza che “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la
dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista,
atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito
a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso
che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere” (Cass. ord. n.
35873/2021).
Ne consegue che -secondo le regole generali in tema di libere professioni,
nonchè alla stregua delle specifiche disposizioni di legge e di Regolamento
che disciplinano l' – il era obbligato a presentare la CP_1 Pt_1
dichiarazione annuale dei redditi ad . CP_1
A tanto il professionista non ha provveduto per gli anni 2013, 2014 e 2015,
sicchè l'ente previdenziale ha dovuto reperire i dati reddituali tramite la
11 banca dati dell' per calcolare i contributi ancora Controparte_2
dovuti dal . Pt_1
Il termine di prescrizione, in mancanza di invio della dichiarazione reddituale da parte del professionista a , non ha iniziato a CP_1
decorrere.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 423/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 696/2023 Controparte_2
del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese del secondo grado, liquidate Controparte_2
12 in favore di ciascuna parte in € 2.906,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore per quanto riguarda l' Controparte_2
;
[...]
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 03/11/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 423/2023 R.G. appelli lavoro
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Parte_1
Strianese, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
E
1 1 Controparte_1
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
IA e LA GE, in virtù di procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
2) , in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco
RI AL, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLATI
OGGETTO: pagamento contributi - prescrizione.
Appello avverso la sentenza n. 696/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare estinto per prescrizione il credito vantato da , vinte le spese. CP_1
Per : rigettare l'appello, con vittoria di spese. CP_1
Per l'Agenzia: rigettare l'appello, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con ricorso depositato in data 12/07/2022 premesso che Parte_1
riceveva in data 09/06/2022 la notifica della cartella di pagamento n. 100
2021 0012845409000, relativa a complessivi € 8.387,23 a titolo di contributi per gli anni 2013, 2014 e 2015 dovuti ad;
che i CP_1
contributi erano estinti per prescrizione;
adiva il Giudice del lavoro del
Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non dovuti i contributi, con vittoria di spese.
Nel costituirsi in giudizio e CP_1 Controparte_2
deducevano l'infondatezza dell'opposizione e ne chiedevano
[...]
il rigetto.
Con sentenza depositata in data 26/04/2023, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello depositato in Parte_1
data 17/07/2023.
L'appellante evidenziava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, egli aveva comunicato a i redditi conseguiti CP_1
nell'espletamento dell'attività professionale, con conseguente decorso del termine quinquennale di prescrizione, e asseriva di avere solo ora
3 rinvenuto la relativa documentazione;
eccepiva altresì la inidoneità degli atti interruttivi allegati dall'ente previdenziale in prime cure.
L'appellante ribadiva di avere aderito alla rateizzazione e lamentava che non aveva tenuto conto dei pagamenti già effettuati. CP_1
Chiedeva quindi l'accoglimento del ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data
22/11/2024, confutava tutte le avverse censure. CP_1
Eccepiva la inammissibilità della documentazione tardivamente allegata dal in secondo grado, e ne deduceva altresì la inidoneità probatoria, Pt_1
trattandosi di mera stampa di un tabulato che non era utile a dimostrare l'effettiva e tempestiva comunicazione dei redditi professionali all'ente.
richiamava nuovamente gli atti interruttivi della CP_1
prescrizione già prodotti in primo grado.
L'ente rimarcava infine che il debitore, anche dopo le istanze di rateizzazione del 16/05/2016 e del 28/07/2023, non aveva comunque provveduto al versamento dei relativi importi, limitandosi a pagare solo due rate della prima rateizzazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del gravame, con rivalsa di spese.
4 L si costituiva con memoria depositata Controparte_2
in data 19/11/2024, e chiedeva il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che non sono controversi in giudizio, e sono comunque documentati:
-l'iscrizione del all'Albo professionale degli Ingegneri;
Pt_1
-il possesso della partita IVA;
-lo svolgimento dell'attività professionale;
-il conseguimento del reddito professionale ed il relativo quantum;
-la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico del e in favore di Pt_1
; CP_1
-l'omesso versamento dei contributi negli anni 2013, 2014 e 2015;
-la notifica al debitore in data 09/06/2022 della cartella di pagamento n.
100 2021 0012845409000, relativa a complessivi € 8.387,23 a titolo di contributi per i predetti anni 2013, 2014 e 2015.
L'unico profilo controverso riguarda la prescrizione dei contributi.
5 La sentenza di prime cure, dopo aver dato atto che “non è in contestazione
ed emerge finanche dagli atti che i contributi in contestazione riguardano
le annualità 2013, 2014 e 2015 (cfr. dettaglio della cartella impugnata,
pacificamente notificata il 09.06.2022)”, ha rigettato il ricorso introduttivo in quanto “Per detti anni fiscali non è stata documentalmente smentita dal
ricorrente (neppure con le note da ultimo depositate) l'asserzione
dell'ente previdenziale secondo cui il contribuente non abbia mai
comunicato l'ammontare del proprio reddito professionale, ragion per cui
sul punto può ritenersi raggiunta la prova del fatto storico ai sensi
dell'art. 115 comma 2 c.p.c.. Non avendo inoltrato la suindicata
comunicazione, la conseguenza è che non può dirsi neppure iniziato a
decorrere l'eccepito termine prescrizionale”. (v. pag. 7 della sentenza di primo grado).
L'appellante in questo grado non ha negato di non avere prodotto in prime cure la prova circa l'avvenuta comunicazione annuale a dei CP_1
redditi professionali.
Ha dichiarato di allegare al gravame “tutte le relative comunicazioni regolarmente trasmesse ad e solo ora rinvenute”. CP_1
6 In realtà, come eccepito da , il debitore non ha affatto CP_1
prodotto in secondo grado la predetta prova: il file informatico denominato
“comunicazione inarcassa dichiarazione dei redditi”, depositato nel fascicolo telematico di appello dal è costituito dalla mera scansione Pt_1
di un tabulato estratto dal sito dell'ente previdenziale in data 11/06/2023,
in cui si fa riferimento alla posizione debitoria del professionista e all'ammontare del reddito dell'anno 2013, ma tale atto non dimostra affatto l'avvenuta regolare e tempestiva comunicazione alla dei CP_1
redditi degli anni 2013, 2014 e 2015.
Il dato fattuale della mancata comunicazione dei redditi annuali ad
-già emerso in primo grado - non risulta quindi smentito in CP_1
questa sede.
Di conseguenza, come già rilevato dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, il termine di prescrizione per tali annualità non poteva iniziare a decorrere.
L'art. 18, co. 2, legge n. 6 del 1981 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), per questa parte ancora vigente, prevede che:
“Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi
della
7 presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla
, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo CP_1
16”.
L'art. 16 così richiamato stabilisce che:
“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono
comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro trenta CP_1
giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9
dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume
complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il
medesimo anno”.
L'art. 36 dello Statuto dispone: CP_1
“Entro il 31 ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri
ed
architetti dovranno comunicare tramite , sia direttamente Controparte_3
che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai
fini IRPEF e il volume d'affari complessivo ai fini dell'I.V.A. relativi
all'anno precedente”.
8 Tali norme sono state riprodotte nel Regolamento Generale di Previdenza
INARCASSA (Regolamento approvato dai Ministeri Vigilanti con nota del 19 novembre 2012).
L'Art. 2 del Regolamento (Comunicazioni obbligatorie ad ) CP_1
prevede che :
“2.1 - Entro il 31 ottobre di ogni anno, tutti gli iscritti all'Albo degli
Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori, devono comunicare tramite online, CP_1
direttamente o mediante intermediari abilitati, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di altro strumento di comunicazione elettronica equivalente ed eventuali variazioni dello stesso, il reddito professionale,
dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA
relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di
.. CP_4
La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad privi di CP_1
partita IVA nell'anno in esame”.
9 “2.6 – Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, CP_1
ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte
Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati”.
Ne consegue che sia la normativa vigente sia il Regolamento adottato da stabiliscono: CP_1
- l'obbligo di presentazione ad della dichiarazione annuale CP_1
circa i redditi da attività professionale, e l'obbligo di pagamento dei relativi contributi, da parte degli iscritti all'Albo che svolgono attività
professionale;
-il potere di di accertare anche di ufficio i requisiti per CP_1
l'iscrizione alla e i redditi conseguiti dal professionista. CP_1
La S.C. ha ribadito che tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti, anche se non iscritti a , sono obbligati a presentare CP_1
ad la dichiarazione reddituale annuale (Cass. n. CP_1
24910/2007).
10 Si è altresì rimarcata la rilevanza della “regolare e tempestiva
comunicazione del reddito conseguito” alla professionale ai fini del CP_1
quinquennio di prescrizione, atteso che “soltanto dalla regolarità di tale
adempimento, infatti, sorge in capo alla l'obbligo di revisione dei CP_1
versamenti effettuati dal richiedente nei periodi anteriori al quinquennio
che precede la domanda di pensione” (Cass. n. 13517 del 2019; Cass. n.
30714 del 2017 e Cass. n. 4092 del 2016).
Si è precisato di conseguenza che “tutt'affatto diversa è l'ipotesi in cui la
dichiarazione dei redditi sia stata totalmente omessa dal professionista,
atteso che, in una siffatta circostanza, proprio in virtù del rilievo conferito
a tale adempimento ai fini dell'individuazione del dies a quo, va escluso
che il termine di prescrizione abbia iniziato a decorrere” (Cass. ord. n.
35873/2021).
Ne consegue che -secondo le regole generali in tema di libere professioni,
nonchè alla stregua delle specifiche disposizioni di legge e di Regolamento
che disciplinano l' – il era obbligato a presentare la CP_1 Pt_1
dichiarazione annuale dei redditi ad . CP_1
A tanto il professionista non ha provveduto per gli anni 2013, 2014 e 2015,
sicchè l'ente previdenziale ha dovuto reperire i dati reddituali tramite la
11 banca dati dell' per calcolare i contributi ancora Controparte_2
dovuti dal . Pt_1
Il termine di prescrizione, in mancanza di invio della dichiarazione reddituale da parte del professionista a , non ha iniziato a CP_1
decorrere.
La sentenza di primo grado va dunque confermata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 423/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 696/2023 Controparte_2
del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e CP_1
, delle spese del secondo grado, liquidate Controparte_2
12 in favore di ciascuna parte in € 2.906,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonchè IVA e CNA come per legge, con attribuzione al difensore per quanto riguarda l' Controparte_2
;
[...]
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 03/11/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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