TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/07/2025, n. 5798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5798 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Agnese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32076/2024, promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Boschieri, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F./P.I. ), con l'avv. Antonio Schilirò, che Controparte_1 P.IVA_1
la rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), con l'avv. l'avv. Antonio Schilirò, Controparte_2 C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
Per PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
In via preliminare: si chiede l'autorizzazione (con fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.) a TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
chiamare in causa la SI.ra , (C.F. ), nata Controparte_3 C.F._3
Milano (MI) il 30.09.1984 a e residente in [...], 27010 Bornasco (PV), al fine di consentire l'estensione degli effetti dell'azione revocatoria nei confronti della parte sub-acquirente del SI. con la consequenziale declaratoria d'inefficacia Controparte_2 relativa dell'ulteriore compravendita dell'autoveicolo meglio specificato in atti e
l'inopponibilità dell'alienazione nei confronti della SI.ra , Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 6/A, 20154 Milano (MI).
Nel merito, in via principale: previo accertamento dell'integrazione dei presupposti soggettivi ed oggetti previsti dall'art. 2901 c.c., per tutti i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 26.06.2023 ed iscritto al P.R.A. in data 29.03.2024 al n. R.P.
E523878L del bene mobile registrato modello Peugeot 3008 MCYHZR-C2F000 targato
FT582AH, telaio n. VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata 1499, alimentazione: gasolio, veicolo multiuso, dalla società Controparte_1
(C.F./P.I. ), con sede legale in Via G. Leopardi n. 16, 20047 Cusago (MI),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore SI.ra , e il SI. Parte_2
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 residente in [...]G, 20057 Assago (MI), e, per l'effetto, dichiarare l'atto di disposizione del patrimonio societario inefficace nei confronti della SI.ra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.07.1984 e residente in [...], 20154 Milano (MI).
Nel merito, in via ulteriormente principale: previo positivo vaglio dei requisiti necessari per
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nonché previo accertamento dell'integrazione dei presupposti soggettivi ed oggetti previsti dall'art. 2901 c.c., per tutti i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto, disporre altresì la revocatoria dell'atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 29.03.2024 ed iscritto al P.R.A. in data 08.07.2024 al n. R.P. J659320T del bene mobile registrato modello Peugeot 3008
MCYHZR-C2F000 targato FT582AH, telaio n. VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata 1499, alimentazione: gasolio, veicolo multiuso, dal
SI. , (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
residente in [...]G, 20057 Assago (MI) e dalla SI.ra CP_3
, (C.F. ), nata Milano (MI) il 30.09.1984 a e residente in
[...] C.F._3
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
Via della Neviera n. 8, 27010 Bornasco (PV), e, per l'effetto, dichiarare anche tale atto di disposizione inefficace nei confronti della SI.ra , (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
6/A, 20154 Milano (MI).
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare l'esibizione nei confronti della controparte e/o della Compagnia Assicurativa della seguente documentazione: rilievi eseguiti a seguito del sinistro dalle competenti autorità, la corrispondenza intervenuta tra la
o procuratore legale della società convenuta e i Controparte_1 CP_4
preventivi di riparazione;
la documentazione fotografica relativa al veicolo;
la contabile relativa all'intervenuto indennizzo;
la prova della cessazione polizza assicurativa con eventuale rimborso periodo non goduto”.
Per PARTI CONVENUTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto:
In via preliminare, pregiudiziale e preclusiva
1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla attrice con ogni conseguente declaratoria in ordine all'odierno procedimento.
Nel merito
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dalla attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti di parte convenuta.
In ogni caso
3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA, CNPA e rimborso spese generali come per legge.
In via istruttoria
Si ritiene la presente causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria in quanto documentale.
Chiedesi, all'occorrenza, ammissione per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle circostanze di fatto da numero 1) a numero 8) di cui alla narrativa della comparsa di
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
costituzione e risposta, qui da intendersi ripetute e trascritte premessa la locuzione “Vero che” ed espunti i termini eventualmente ritenuti, con i testi già indicati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e , al fine di ottenere la Controparte_1 CP_5
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del seguente atto:
- atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 26.06.2023 ed iscritto al P.R.A. in data 29.03.2024 al n. R.P. E523878L del bene mobile registrato modello Peugeot 3008 MCYHZR-C2F000 targato FT582AH, telaio n.VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata
1499.
PARTE ATTRICE ha riferito in fatto che:
- è socia della con una Pt_1 Parte_1 Controparte_1 partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, del valore nominale di € 2.366,09 (doc n. 1, fascicolo attore);
- in data 01.04.2019, l'attrice stipulava con la società convenuta una scrittura privata con cui erogava un finanziamento soci infruttifero di € 12.800,00, con diritto contrattuale a ricevere, a titolo di corrispettivo, il 2,5% dell'utile civilistico annuo della società; tale scrittura prevedeva inoltre la facoltà di chiedere la restituzione del finanziamento, totale o parziale, con un preavviso di almeno tre mesi (doc. n. 2, fascicolo attore);
- in data 17.04.2019 la eseguiva il versamento della somma pattuita, come da Pt_1
bonifico bancario (doc. n. 3, fascicolo attore);
- la società chiudeva gli esercizi 2019 e 2020 con un utile rispettivamente di € 7.709,00
e € 15.616,00, così da assicurare a parte attrice un corrispettivo di € 192,72 ed €
309,40 (doc. nn. 4 e 5, fascicolo attore);
- in data 02.11.2022, l'attrice richiedeva formalmente via PEC la restituzione del finanziamento, ai sensi della già menzionata clausola contrattuale (doc. n. 6, fascicolo attore);
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
- la società non adempiva, determinando l'insorgenza del diritto dell'attrice ad agire giudizialmente per la riscossione coattiva;
- con decreto ingiuntivo emesso in data 27.06.2023 dal Tribunale di Milano, la società convenuta veniva condannata a pagare € 13.383,12, somma determinata dal finanziamento maggiorato della quota utili;
- tale decreto, dopo essere stato notificato via pec il 9.7.2023, non veniva opposto e, pertanto, diveniva esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 29.9.2023 (doc. nn. 8, 9 e 10, fascicolo attore);
- il 10.01.2023, l'attrice, tramite il proprio legale, esercitava il diritto di controllo sulla documentazione contabile della società per verificare l'attivo patrimoniale aggredibile;
l'accesso documentava rapporti attivi, tra cui un contratto di sub-locazione in essere e disponibilità su conti correnti bancari (doc nn. 11 e 12, fascicolo attore);
- in data 29.09.2023 l'istante notificava atto di precetto per € 15.229,06, a cui seguiva in data 29.11.2023 un'esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti di Agenzia delle
Entrate, istituti bancari e società collegate alla debitrice (doc. nn. 13 e 14, fascicolo attore);
- tutti i terzi pignorati rilasciavano dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c., “giudicate sospette” in quanto sovrapponibili e provenienti da soggetti formalmente o sostanzialmente riconducibili alla debitrice (doc. n. 15, fascicolo attore);
- alla luce dell'infruttuosità dell'esecuzione presso terzi, l'attrice, dopo alcune ricerche effettuate presso il P.R.A., rilevava l'acquisto in data 31.1.2023 da parte della dell'autoveicolo Peugeot 3008, targato FT582AH, telaio Controparte_1
VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, per il prezzo di €
19.750,00;
- pertanto, al fine di preservare il credito portato dal decreto ingiuntivo, in data
24.01.2024 iscriveva ipoteca giudiziale sul bene mobile registrato sopra specificato di proprietà della società convenuta presso il P.R.A. di Milano al Registro Progressivo n.
B058747R (doc. n. 17, fascicolo attore);
- persistendo l'inadempimento da parte della debitrice, in data 05.03.2024 l'attrice notificava, atto di precetto in rinnovazione per l'importo complessivo di € 15.239,03, oltre accessori (doc. n.18, fascicolo attore);
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
- nel medesimo periodo, la società convenuta, manifestava disponibilità a definire bonariamente la vertenza insorta con l'attrice, formulando una proposta transattiva a saldo e stralcio;
- stante tuttavia il mancato versamento delle somme richieste in data 14.05.2024 notificava atto di pignoramento avente ad oggetto l'autoveicolo oggetto della presente azione (doc. n.19, fascicolo attore);
- In data 12.06.2024, il pignoramento veniva regolarmente iscritto presso il Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.), con numero identificativo (doc. nn. 20 e Numer_1
20.1, fascicolo attore);
- il pignoramento rimaneva infruttuoso in quanto l'attrice apprendeva che il veicolo in oggetto era stato ceduto in data 26.06.2023 dalla società debitrice a , Controparte_2 per un corrispettivo dichiarato di soli € 3.000,00 mediante scrittura privata, sebbene registrata al P.R.A. solamente in data 29.3.2024.
A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c, oltre all'esistenza del credito, parte attrice ha addotto la sussistenza dell'eventus damni, avendo la società convenuta, alienato l'unico bene mobile registrato a proprio Controparte_1 nome, ovvero l'autovettura Peugeot 3008, targa FT582AH.
Tale cessione ha quindi determinato secondo l'attore la sostanziale spoliazione del patrimonio sociale, privando la creditrice di ogni concreta possibilità di soddisfazione coattiva, in un contesto volto a eludere l'azione esecutiva annunciata e successivamente intrapresa.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che il pignoramento del veicolo, notificato il
14.05.2024, è risultato inefficace poiché il bene, già gravato da ipoteca giudiziale e oggetto di precedenti atti esecutivi comunicati alla debitrice, era stato nel frattempo trasferito a un terzo,
. Controparte_2
A ulteriore conferma del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore, parte attrice ha rilevato che anche il secondo atto di pignoramento presso terzi, promosso in data
06.05.2024 nei confronti della ha avuto esito negativo: i terzi Controparte_1
pignorati– hanno reso dichiarazioni negative ai sensi dell'art. 547 c.p.c., escludendo di detenere somme o beni della debitrice(doc. nn. 22 e 23, fascicolo attore).
Per quanto concerne i profili soggettivi dell'actio pauliana, parte attrice ha dedotto sia la consapevolezza del pregiudizio (consilium fraudis) in capo alla società convenuta
[...]
sia la conoscenza dello stesso pregiudizio (scientia damni) da parte del terzo CP_1
Pagina nr. 6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
acquirente, per i motivi indicati in atti, tra cui la sproporzione evidente tra il Controparte_2 prezzo di cessione del veicolo (€ 3.000,00) e il valore di acquisto (€ 19.750,00) sostenuto dalla società solo cinque mesi prima, con un corrispettivo non in linea con il valore di mercato e idoneo a configurare un trasferimento a titolo solo formalmente oneroso e sostanzialmente simulato.
L'esponente ha dedotto quali ulteriori elementi a conferma della stretta connessione soggettiva e societaria tra l'acquirente e la società venditrice:
- la qualifica di di legale rappresentante di , Controparte_2 Controparte_6
soggetto che detiene la maggioranza delle partecipazioni sociali della convenuta e di rappresentante legale del Controparte_1 Controparte_7
ente partecipato dalla società venditrice (doc. nn. 24 e 25,
[...]
fascicolo attore);
- l'identità di cognome tra l'acquirente e la legale rappresentante della società cedente, che, pur non costituendo prova in senso stretto, rafforza la plausibilità dell'esistenza di un rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti, idoneo a integrare un ulteriore elemento indiziario della comune consapevolezza del pregiudizio arrecato alla creditrice.
Con unica comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio la società
- in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, - e , eccependo la insussistenza dei Parte_2 Controparte_2
presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
I CONVENUTI hanno, in particolare, dedotto che:
- in data 26 giugno 2023, la società in persona dell'allora Controparte_1
amministratore unico ha stipulato con un atto di CP_8 Controparte_2
cessione avente ad oggetto il veicolo Peugeot 3008, targa FT582AH, telaio
VF3MCYHZRJS421042, per un corrispettivo di € 3.000,00, come da dichiarazione unilaterale di vendita registrata presso l' in pari data (doc. n. 1, fascicolo CP_9
convenuti);
- il corrispettivo di vendita sarebbe stato determinato in considerazione dello stato del veicolo, qualificato dalla convenuta come “relitto”, a seguito di sinistro stradale
Pagina nr. 7 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
liquidato da in data 30 giugno 2023 per l'importo di € Controparte_10
17.400,00 (doc. n. 2, fascicolo convenuti);
- l'atto di vendita risulta sottoscritto dinanzi ad , titolare dell'Agenzia Persona_1
Corsico Pratiche Auto, incaricata della relativa pratica amministrativa;
- alla data della stipula dell'atto (26.06.2023), non risultavano iscrizioni pregiudizievoli nei registri pubblici a carico del veicolo;
- in data 29 marzo 2024, ha a sua volta ceduto il medesimo veicolo a Controparte_2
per lo stesso importo di € 3.000,00, mediante dichiarazione Controparte_3 unilaterale di vendita registrata presso l'A.C.I. alle ore 10:18:00 dello stesso giorno;
- alla data della cessione in favore di risultava iscritta l'ipoteca Controparte_3
giudiziale iscritta dalla creditrice sul veicolo (doc. n. 4, Parte_1
fascicolo convenuti);
I convenuti hanno altresì contestato la stessa qualità di creditore in capo a parte attrice nei confronti di . Controparte_2
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, alla data della prima alienazione, pur essendo la titolare di un credito nei confronti della società venditrice, non risultava iscritto alcun Pt_1
vincolo o gravame sul bene mobile registrato, circostanza che, ad avviso dei convenuti, escluderebbe qualsiasi profilo di illegittimità dell'atto dispositivo impugnato.
I convenuti hanno inoltre rilevato che la registrazione dell'atto di compravendita al P.R.A. sia avvenuta in ritardo (29 marzo 2024) per mere ragioni tecnico-amministrative imputabili all'agenzia incaricata delle pratiche auto, e non per finalità elusive, come sostenuto dalla controparte.
I convenuti, hanno inoltre contestato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, negando che l'atto di alienazione dell'autoveicolo Peugeot 3008, targa FT582AH, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di Parte_1
nei confronti di ed evidenziando che la compravendita è
[...] Controparte_1
avvenuta in buona fede e in assenza di finalità fraudolente.
Quanto al valore del bene, parte convenuta ha sottolineato che il veicolo era da qualificarsi come “relitto”, essendo stato oggetto di sinistro con successivo risarcimento liquidato da in data 30 giugno 2023 per l'importo di € 17.400,00. Da ciò si Controparte_10 ricaverebbe l'adeguatezza del prezzo di vendita pattuito in € 3.000,00.
Alla luce delle difese dedotte da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio, parte attrice, nella prima memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., avanzava richiesta di chiamata in causa
Pagina nr. 8 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
di ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di estendere ex art. 2901, co. 4 c.p.c. Controparte_3 gli effetti dell'azione revocatoria ordinaria anche nei suoi confronti, quale sub-acquirente del bene mobile oggetto di alienazione pregiudizievole, acquistato da terzo Controparte_2
contraente della debitrice Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.2.2025 la causa era rinviata per l'assunzione in decisione. Con la medesima ordinanza le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'attrice alla luce della anteriorità temporale della iscrizione ipotecaria eseguita da parte attrice rispetto alla trascrizione al pra dell'atto di trasferimento.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo subacquirente avanzata da parte attrice in conformità all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 34214/2023) in base al quale “nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma
4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l. fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento”.
Non vertendosi pertanto in ipotesi di litisconsorzio necessario, la domanda di chiamata in giudizio va rigettata.
La domanda avente ad oggetto l'azione revocatoria è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
L'art. 100 c.p.c. dispone che per proporre una domanda o per contraddire rispetto ad essa è necessario avervi interesse.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse ad agire secondo quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. configura una condizione della azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale
Pagina nr. 9 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente (ex multis, Cass. civile sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18511; cfr. anche, Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705).
Nel caso di specie, l'attrice ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., della compravendita avente ad oggetto un veicolo appartenente alla debitrice successivamente trasferito in data 26.06.2023 al convenuto Controparte_1
e da questi, in seguito, a un terzo soggetto. Controparte_2
Tuttavia, risulta documentalmente provato – e pacificamente non contestato – che l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore dell'attrice è avvenuta in data 24.01.2024, mentre la trascrizione dell'atto di compravendita al P.R.A. risulta effettuata solo successivamente, in data 29.03.2024.
Pertanto:
-l'atto dispositivo oggetto di revocatoria è stato concluso in data 26.6.2023;
- l'ipoteca sul bene oggetto di revocatoria è stata iscritta in data 24.1.2024;
- la trascrizione dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria è stata eseguita in data
29.3.2024 (cfr. la sequenza temporale risultante dai docc. 16 e 17 prodotti da parte attrice).
Come è noto la trascrizione costituisce lo strumento di pubblicità per rendere opponibile l'atto ai terzi estranei al negozio giuridico, con la conseguente che l'atto negoziale, pur essendo valido ed efficace tra le parti, se non trascritto non risulta opponibile ai terzi, a nulla rilevando
-ai fini dell'opponibilità al terzo- che l'atto sia stato stipulato antecedentemente alla iscrizione ipotecaria, se trascritto dopo quest'ultimo.
L'effetto della trascrizione è, pertanto, quello di rendere opponibile l'atto trascritto rispetto agli altri atti ugualmente soggetti a trascrizione o iscrizione. Pertanto, in forza del principio di priorità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2644 c.c. e applicabile ai beni mobili registrati ex artt. 815 c.c. per il richiamo contenuto nell'art. 2683 c.c. e nell'art. 2684 c.c., il diritto reale di garanzia vantato dall'attrice prevale rispetto all'acquisto del terzo acquirente, non essendo il trasferimento opponibile al creditore ipotecario.
In particolare, ai sensi dell'art. 2683 c.c. devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità previste dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno ad oggetto: (…) 3) gli autoveicoli iscritti nel Pubblico
Registro Automobilistico. L'articolo seguente (art. 2684 c.c.) menziona espressamente gli atti che trasferiscono la proprietà (dei beni indicati nell'art. 2683 c.c.) ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2644 c.c.
Pagina nr. 10 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
L'art. 2644 c.c., a sua volta, dispone che gli atti soggetti a trascrizione (tra cui, appunto, quello in esame per i richiami di cui agli artt. 2683 e 2684 c.c.) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione. Il secondo comma dell'art. 2644 c.c. dispone espressamente che “seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore” (enfasi aggiunta).
Pertanto la tutela di parte attrice è già espressamente approntata da tale norma di legge che chiaramente afferma -secondo principi immanenti nel sistema giuridico italiano- che nessun effetto pregiudizievole per parte attrice può generarsi nel caso di specie, anche se l'acquisto risale a data anteriore alla iscrizione ipotecaria. Sull'acquirente grava l'onere di rendere il suo acquisto opponibile a terzi procedendo alla tempestiva trascrizione del contratto;
ciò in quanto la ritardata trascrizione lo espone al rischio che il proprio titolo debba cedere di fronte ad un atto precedentemente trascritto o iscritto.
Pertanto, del tutto irrilevante rimane la circostanza, come articolata da parte convenuta, del disguido amministrativo in ordine al momento della trascrizione al PRA dell'atto di compravendita tra e potendo al più rilevare nei rapporti - CP_2 Controparte_1
estranei al presente giudizio- tra parte convenuta e il soggetto eventualmente responsabile della mancata tempestiva trascrizione dell'acquisto dell'autovettura.
Alla luce di quanto esposto, la proposizione dell'azione revocatoria risulta priva di utilità concreta e giuridica, in quanto l'attrice dispone già di strumenti giuridici -dati appunto dal diritto di sequela tipico dell'iscrizione ipotecaria- pienamente idonei all'azione esecutiva su detto bene. Secondo quanto dispone l'art. 2808 c.c., infatti, l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. La
Suprema Corte ha stigmatizzato tali principi con riguardo ai beni immobili ma tali principi sono valevoli per il combinato disposto degli articoli sopra menzionati anche con riguardo ai beni mobili registrati.
In particolare la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in ecutivis" sull'immobile in danno del terzo
Pagina nr. 11 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria." (Cass. civ., I, 17/03/2023, n. 7876).
Va rammentato che l'azione revocatoria non mira a caducare l'atto dispositivo ma solo a renderlo inefficace nei confronti della parte attrice ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva. Ma l'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria è già inefficace ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 2644 comma 2 c.c. (“seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”). Pertanto, oltre a difettare sicuramente il pregiudizio, difetta -a monte- l'interesse ad agire in quanto l'azione revocatoria è esperibile al fine di consentire l'esercizio all'azione esecutiva, sicché questa azione non può essere esperita quando l'azione esecutiva sul bene è già esperibile perché l'interesse della parte che agisce è già tutelato dall'ordinamento.
Il ricorso all'azione revocatoria – rimedio di natura residuale e sussidiaria – non è giustificato in presenza di una tutela già pienamente esperibile sul piano esecutivo, con conseguente difetto di interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda revocatoria proposta da parte attrice per carenza di interesse ad agire, rimanendo precluso l'esame di ogni altra questione.
Le spese possono compensarsi in ragione del fatto che la declaratoria di difetto di interesse consegue a questione sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda revocatoria proposta da parte attrice per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- compensa le spese.
Così deciso in Milano, l' 11 luglio 2025 Il giudice
Dott.ssa Vincenza Agnese
Pagina nr. 12
Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenza Agnese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 32076/2024, promossa
DA
(C.F. ), con l'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Boschieri, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F./P.I. ), con l'avv. Antonio Schilirò, che Controparte_1 P.IVA_1
la rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(C.F. ), con l'avv. l'avv. Antonio Schilirò, Controparte_2 C.F._2
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
Per PARTE ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
In via preliminare: si chiede l'autorizzazione (con fissazione di una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.) a TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
chiamare in causa la SI.ra , (C.F. ), nata Controparte_3 C.F._3
Milano (MI) il 30.09.1984 a e residente in [...], 27010 Bornasco (PV), al fine di consentire l'estensione degli effetti dell'azione revocatoria nei confronti della parte sub-acquirente del SI. con la consequenziale declaratoria d'inefficacia Controparte_2 relativa dell'ulteriore compravendita dell'autoveicolo meglio specificato in atti e
l'inopponibilità dell'alienazione nei confronti della SI.ra , Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 6/A, 20154 Milano (MI).
Nel merito, in via principale: previo accertamento dell'integrazione dei presupposti soggettivi ed oggetti previsti dall'art. 2901 c.c., per tutti i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 26.06.2023 ed iscritto al P.R.A. in data 29.03.2024 al n. R.P.
E523878L del bene mobile registrato modello Peugeot 3008 MCYHZR-C2F000 targato
FT582AH, telaio n. VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata 1499, alimentazione: gasolio, veicolo multiuso, dalla società Controparte_1
(C.F./P.I. ), con sede legale in Via G. Leopardi n. 16, 20047 Cusago (MI),
[...] P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore SI.ra , e il SI. Parte_2
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2 residente in [...]G, 20057 Assago (MI), e, per l'effetto, dichiarare l'atto di disposizione del patrimonio societario inefficace nei confronti della SI.ra
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.07.1984 e residente in [...], 20154 Milano (MI).
Nel merito, in via ulteriormente principale: previo positivo vaglio dei requisiti necessari per
l'autorizzazione alla chiamata in causa di terzo nonché previo accertamento dell'integrazione dei presupposti soggettivi ed oggetti previsti dall'art. 2901 c.c., per tutti i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto, disporre altresì la revocatoria dell'atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 29.03.2024 ed iscritto al P.R.A. in data 08.07.2024 al n. R.P. J659320T del bene mobile registrato modello Peugeot 3008
MCYHZR-C2F000 targato FT582AH, telaio n. VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata 1499, alimentazione: gasolio, veicolo multiuso, dal
SI. , (C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._2
residente in [...]G, 20057 Assago (MI) e dalla SI.ra CP_3
, (C.F. ), nata Milano (MI) il 30.09.1984 a e residente in
[...] C.F._3
Pagina nr. 2 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
Via della Neviera n. 8, 27010 Bornasco (PV), e, per l'effetto, dichiarare anche tale atto di disposizione inefficace nei confronti della SI.ra , (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
6/A, 20154 Milano (MI).
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
In via istruttoria: si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare l'esibizione nei confronti della controparte e/o della Compagnia Assicurativa della seguente documentazione: rilievi eseguiti a seguito del sinistro dalle competenti autorità, la corrispondenza intervenuta tra la
o procuratore legale della società convenuta e i Controparte_1 CP_4
preventivi di riparazione;
la documentazione fotografica relativa al veicolo;
la contabile relativa all'intervenuto indennizzo;
la prova della cessazione polizza assicurativa con eventuale rimborso periodo non goduto”.
Per PARTI CONVENUTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto:
In via preliminare, pregiudiziale e preclusiva
1) accertare e dichiarare l'insussistenza dell'interesse ad agire in capo alla attrice con ogni conseguente declaratoria in ordine all'odierno procedimento.
Nel merito
2) rigettare ogni e qualsiasi domanda formulata dalla attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti di parte convenuta.
In ogni caso
3) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, IVA, CNPA e rimborso spese generali come per legge.
In via istruttoria
Si ritiene la presente causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria in quanto documentale.
Chiedesi, all'occorrenza, ammissione per interrogatorio formale dell'attrice e per testi sulle circostanze di fatto da numero 1) a numero 8) di cui alla narrativa della comparsa di
Pagina nr. 3 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
costituzione e risposta, qui da intendersi ripetute e trascritte premessa la locuzione “Vero che” ed espunti i termini eventualmente ritenuti, con i testi già indicati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, Parte_1
conveniva in giudizio e , al fine di ottenere la Controparte_1 CP_5
declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del seguente atto:
- atto di compravendita concluso mediante scrittura privata in data 26.06.2023 ed iscritto al P.R.A. in data 29.03.2024 al n. R.P. E523878L del bene mobile registrato modello Peugeot 3008 MCYHZR-C2F000 targato FT582AH, telaio n.VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, KW 96,00, cilindrata
1499.
PARTE ATTRICE ha riferito in fatto che:
- è socia della con una Pt_1 Parte_1 Controparte_1 partecipazione pari al 2,5% del capitale sociale, del valore nominale di € 2.366,09 (doc n. 1, fascicolo attore);
- in data 01.04.2019, l'attrice stipulava con la società convenuta una scrittura privata con cui erogava un finanziamento soci infruttifero di € 12.800,00, con diritto contrattuale a ricevere, a titolo di corrispettivo, il 2,5% dell'utile civilistico annuo della società; tale scrittura prevedeva inoltre la facoltà di chiedere la restituzione del finanziamento, totale o parziale, con un preavviso di almeno tre mesi (doc. n. 2, fascicolo attore);
- in data 17.04.2019 la eseguiva il versamento della somma pattuita, come da Pt_1
bonifico bancario (doc. n. 3, fascicolo attore);
- la società chiudeva gli esercizi 2019 e 2020 con un utile rispettivamente di € 7.709,00
e € 15.616,00, così da assicurare a parte attrice un corrispettivo di € 192,72 ed €
309,40 (doc. nn. 4 e 5, fascicolo attore);
- in data 02.11.2022, l'attrice richiedeva formalmente via PEC la restituzione del finanziamento, ai sensi della già menzionata clausola contrattuale (doc. n. 6, fascicolo attore);
Pagina nr. 4 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
- la società non adempiva, determinando l'insorgenza del diritto dell'attrice ad agire giudizialmente per la riscossione coattiva;
- con decreto ingiuntivo emesso in data 27.06.2023 dal Tribunale di Milano, la società convenuta veniva condannata a pagare € 13.383,12, somma determinata dal finanziamento maggiorato della quota utili;
- tale decreto, dopo essere stato notificato via pec il 9.7.2023, non veniva opposto e, pertanto, diveniva esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 29.9.2023 (doc. nn. 8, 9 e 10, fascicolo attore);
- il 10.01.2023, l'attrice, tramite il proprio legale, esercitava il diritto di controllo sulla documentazione contabile della società per verificare l'attivo patrimoniale aggredibile;
l'accesso documentava rapporti attivi, tra cui un contratto di sub-locazione in essere e disponibilità su conti correnti bancari (doc nn. 11 e 12, fascicolo attore);
- in data 29.09.2023 l'istante notificava atto di precetto per € 15.229,06, a cui seguiva in data 29.11.2023 un'esecuzione mobiliare presso terzi nei confronti di Agenzia delle
Entrate, istituti bancari e società collegate alla debitrice (doc. nn. 13 e 14, fascicolo attore);
- tutti i terzi pignorati rilasciavano dichiarazioni negative ex art. 547 c.p.c., “giudicate sospette” in quanto sovrapponibili e provenienti da soggetti formalmente o sostanzialmente riconducibili alla debitrice (doc. n. 15, fascicolo attore);
- alla luce dell'infruttuosità dell'esecuzione presso terzi, l'attrice, dopo alcune ricerche effettuate presso il P.R.A., rilevava l'acquisto in data 31.1.2023 da parte della dell'autoveicolo Peugeot 3008, targato FT582AH, telaio Controparte_1
VF3MCYHZRJS421042, immatricolato in data 24.10.2018, per il prezzo di €
19.750,00;
- pertanto, al fine di preservare il credito portato dal decreto ingiuntivo, in data
24.01.2024 iscriveva ipoteca giudiziale sul bene mobile registrato sopra specificato di proprietà della società convenuta presso il P.R.A. di Milano al Registro Progressivo n.
B058747R (doc. n. 17, fascicolo attore);
- persistendo l'inadempimento da parte della debitrice, in data 05.03.2024 l'attrice notificava, atto di precetto in rinnovazione per l'importo complessivo di € 15.239,03, oltre accessori (doc. n.18, fascicolo attore);
Pagina nr. 5 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
- nel medesimo periodo, la società convenuta, manifestava disponibilità a definire bonariamente la vertenza insorta con l'attrice, formulando una proposta transattiva a saldo e stralcio;
- stante tuttavia il mancato versamento delle somme richieste in data 14.05.2024 notificava atto di pignoramento avente ad oggetto l'autoveicolo oggetto della presente azione (doc. n.19, fascicolo attore);
- In data 12.06.2024, il pignoramento veniva regolarmente iscritto presso il Pubblico
Registro Automobilistico (P.R.A.), con numero identificativo (doc. nn. 20 e Numer_1
20.1, fascicolo attore);
- il pignoramento rimaneva infruttuoso in quanto l'attrice apprendeva che il veicolo in oggetto era stato ceduto in data 26.06.2023 dalla società debitrice a , Controparte_2 per un corrispettivo dichiarato di soli € 3.000,00 mediante scrittura privata, sebbene registrata al P.R.A. solamente in data 29.3.2024.
A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c, oltre all'esistenza del credito, parte attrice ha addotto la sussistenza dell'eventus damni, avendo la società convenuta, alienato l'unico bene mobile registrato a proprio Controparte_1 nome, ovvero l'autovettura Peugeot 3008, targa FT582AH.
Tale cessione ha quindi determinato secondo l'attore la sostanziale spoliazione del patrimonio sociale, privando la creditrice di ogni concreta possibilità di soddisfazione coattiva, in un contesto volto a eludere l'azione esecutiva annunciata e successivamente intrapresa.
In particolare, parte attrice ha rappresentato che il pignoramento del veicolo, notificato il
14.05.2024, è risultato inefficace poiché il bene, già gravato da ipoteca giudiziale e oggetto di precedenti atti esecutivi comunicati alla debitrice, era stato nel frattempo trasferito a un terzo,
. Controparte_2
A ulteriore conferma del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore, parte attrice ha rilevato che anche il secondo atto di pignoramento presso terzi, promosso in data
06.05.2024 nei confronti della ha avuto esito negativo: i terzi Controparte_1
pignorati– hanno reso dichiarazioni negative ai sensi dell'art. 547 c.p.c., escludendo di detenere somme o beni della debitrice(doc. nn. 22 e 23, fascicolo attore).
Per quanto concerne i profili soggettivi dell'actio pauliana, parte attrice ha dedotto sia la consapevolezza del pregiudizio (consilium fraudis) in capo alla società convenuta
[...]
sia la conoscenza dello stesso pregiudizio (scientia damni) da parte del terzo CP_1
Pagina nr. 6 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
acquirente, per i motivi indicati in atti, tra cui la sproporzione evidente tra il Controparte_2 prezzo di cessione del veicolo (€ 3.000,00) e il valore di acquisto (€ 19.750,00) sostenuto dalla società solo cinque mesi prima, con un corrispettivo non in linea con il valore di mercato e idoneo a configurare un trasferimento a titolo solo formalmente oneroso e sostanzialmente simulato.
L'esponente ha dedotto quali ulteriori elementi a conferma della stretta connessione soggettiva e societaria tra l'acquirente e la società venditrice:
- la qualifica di di legale rappresentante di , Controparte_2 Controparte_6
soggetto che detiene la maggioranza delle partecipazioni sociali della convenuta e di rappresentante legale del Controparte_1 Controparte_7
ente partecipato dalla società venditrice (doc. nn. 24 e 25,
[...]
fascicolo attore);
- l'identità di cognome tra l'acquirente e la legale rappresentante della società cedente, che, pur non costituendo prova in senso stretto, rafforza la plausibilità dell'esistenza di un rapporto di parentela tra i soggetti coinvolti, idoneo a integrare un ulteriore elemento indiziario della comune consapevolezza del pregiudizio arrecato alla creditrice.
Con unica comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio la società
- in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, - e , eccependo la insussistenza dei Parte_2 Controparte_2
presupposti per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
I CONVENUTI hanno, in particolare, dedotto che:
- in data 26 giugno 2023, la società in persona dell'allora Controparte_1
amministratore unico ha stipulato con un atto di CP_8 Controparte_2
cessione avente ad oggetto il veicolo Peugeot 3008, targa FT582AH, telaio
VF3MCYHZRJS421042, per un corrispettivo di € 3.000,00, come da dichiarazione unilaterale di vendita registrata presso l' in pari data (doc. n. 1, fascicolo CP_9
convenuti);
- il corrispettivo di vendita sarebbe stato determinato in considerazione dello stato del veicolo, qualificato dalla convenuta come “relitto”, a seguito di sinistro stradale
Pagina nr. 7 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
liquidato da in data 30 giugno 2023 per l'importo di € Controparte_10
17.400,00 (doc. n. 2, fascicolo convenuti);
- l'atto di vendita risulta sottoscritto dinanzi ad , titolare dell'Agenzia Persona_1
Corsico Pratiche Auto, incaricata della relativa pratica amministrativa;
- alla data della stipula dell'atto (26.06.2023), non risultavano iscrizioni pregiudizievoli nei registri pubblici a carico del veicolo;
- in data 29 marzo 2024, ha a sua volta ceduto il medesimo veicolo a Controparte_2
per lo stesso importo di € 3.000,00, mediante dichiarazione Controparte_3 unilaterale di vendita registrata presso l'A.C.I. alle ore 10:18:00 dello stesso giorno;
- alla data della cessione in favore di risultava iscritta l'ipoteca Controparte_3
giudiziale iscritta dalla creditrice sul veicolo (doc. n. 4, Parte_1
fascicolo convenuti);
I convenuti hanno altresì contestato la stessa qualità di creditore in capo a parte attrice nei confronti di . Controparte_2
Secondo quanto dedotto da parte convenuta, alla data della prima alienazione, pur essendo la titolare di un credito nei confronti della società venditrice, non risultava iscritto alcun Pt_1
vincolo o gravame sul bene mobile registrato, circostanza che, ad avviso dei convenuti, escluderebbe qualsiasi profilo di illegittimità dell'atto dispositivo impugnato.
I convenuti hanno inoltre rilevato che la registrazione dell'atto di compravendita al P.R.A. sia avvenuta in ritardo (29 marzo 2024) per mere ragioni tecnico-amministrative imputabili all'agenzia incaricata delle pratiche auto, e non per finalità elusive, come sostenuto dalla controparte.
I convenuti, hanno inoltre contestato la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria, negando che l'atto di alienazione dell'autoveicolo Peugeot 3008, targa FT582AH, abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie di Parte_1
nei confronti di ed evidenziando che la compravendita è
[...] Controparte_1
avvenuta in buona fede e in assenza di finalità fraudolente.
Quanto al valore del bene, parte convenuta ha sottolineato che il veicolo era da qualificarsi come “relitto”, essendo stato oggetto di sinistro con successivo risarcimento liquidato da in data 30 giugno 2023 per l'importo di € 17.400,00. Da ciò si Controparte_10 ricaverebbe l'adeguatezza del prezzo di vendita pattuito in € 3.000,00.
Alla luce delle difese dedotte da parte convenuta in sede di costituzione in giudizio, parte attrice, nella prima memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c., avanzava richiesta di chiamata in causa
Pagina nr. 8 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
di ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di estendere ex art. 2901, co. 4 c.p.c. Controparte_3 gli effetti dell'azione revocatoria ordinaria anche nei suoi confronti, quale sub-acquirente del bene mobile oggetto di alienazione pregiudizievole, acquistato da terzo Controparte_2
contraente della debitrice Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.2.2025 la causa era rinviata per l'assunzione in decisione. Con la medesima ordinanza le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'attrice alla luce della anteriorità temporale della iscrizione ipotecaria eseguita da parte attrice rispetto alla trascrizione al pra dell'atto di trasferimento.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Va rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo subacquirente avanzata da parte attrice in conformità all'orientamento della Suprema Corte (Cass. Civ. n. 34214/2023) in base al quale “nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma
4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l. fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento”.
Non vertendosi pertanto in ipotesi di litisconsorzio necessario, la domanda di chiamata in giudizio va rigettata.
La domanda avente ad oggetto l'azione revocatoria è inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
L'art. 100 c.p.c. dispone che per proporre una domanda o per contraddire rispetto ad essa è necessario avervi interesse.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza, l'interesse ad agire secondo quanto disposto dall'art. 100 c.p.c. configura una condizione della azione consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice che deve essere valutato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale
Pagina nr. 9 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
accoglimento della domanda possa derivare alla parte proponente (ex multis, Cass. civile sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18511; cfr. anche, Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5705).
Nel caso di specie, l'attrice ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., della compravendita avente ad oggetto un veicolo appartenente alla debitrice successivamente trasferito in data 26.06.2023 al convenuto Controparte_1
e da questi, in seguito, a un terzo soggetto. Controparte_2
Tuttavia, risulta documentalmente provato – e pacificamente non contestato – che l'iscrizione di ipoteca giudiziale in favore dell'attrice è avvenuta in data 24.01.2024, mentre la trascrizione dell'atto di compravendita al P.R.A. risulta effettuata solo successivamente, in data 29.03.2024.
Pertanto:
-l'atto dispositivo oggetto di revocatoria è stato concluso in data 26.6.2023;
- l'ipoteca sul bene oggetto di revocatoria è stata iscritta in data 24.1.2024;
- la trascrizione dell'atto di compravendita oggetto di revocatoria è stata eseguita in data
29.3.2024 (cfr. la sequenza temporale risultante dai docc. 16 e 17 prodotti da parte attrice).
Come è noto la trascrizione costituisce lo strumento di pubblicità per rendere opponibile l'atto ai terzi estranei al negozio giuridico, con la conseguente che l'atto negoziale, pur essendo valido ed efficace tra le parti, se non trascritto non risulta opponibile ai terzi, a nulla rilevando
-ai fini dell'opponibilità al terzo- che l'atto sia stato stipulato antecedentemente alla iscrizione ipotecaria, se trascritto dopo quest'ultimo.
L'effetto della trascrizione è, pertanto, quello di rendere opponibile l'atto trascritto rispetto agli altri atti ugualmente soggetti a trascrizione o iscrizione. Pertanto, in forza del principio di priorità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2644 c.c. e applicabile ai beni mobili registrati ex artt. 815 c.c. per il richiamo contenuto nell'art. 2683 c.c. e nell'art. 2684 c.c., il diritto reale di garanzia vantato dall'attrice prevale rispetto all'acquisto del terzo acquirente, non essendo il trasferimento opponibile al creditore ipotecario.
In particolare, ai sensi dell'art. 2683 c.c. devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità previste dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno ad oggetto: (…) 3) gli autoveicoli iscritti nel Pubblico
Registro Automobilistico. L'articolo seguente (art. 2684 c.c.) menziona espressamente gli atti che trasferiscono la proprietà (dei beni indicati nell'art. 2683 c.c.) ai fini della produzione degli effetti di cui all'art. 2644 c.c.
Pagina nr. 10 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
L'art. 2644 c.c., a sua volta, dispone che gli atti soggetti a trascrizione (tra cui, appunto, quello in esame per i richiami di cui agli artt. 2683 e 2684 c.c.) non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione. Il secondo comma dell'art. 2644 c.c. dispone espressamente che “seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore” (enfasi aggiunta).
Pertanto la tutela di parte attrice è già espressamente approntata da tale norma di legge che chiaramente afferma -secondo principi immanenti nel sistema giuridico italiano- che nessun effetto pregiudizievole per parte attrice può generarsi nel caso di specie, anche se l'acquisto risale a data anteriore alla iscrizione ipotecaria. Sull'acquirente grava l'onere di rendere il suo acquisto opponibile a terzi procedendo alla tempestiva trascrizione del contratto;
ciò in quanto la ritardata trascrizione lo espone al rischio che il proprio titolo debba cedere di fronte ad un atto precedentemente trascritto o iscritto.
Pertanto, del tutto irrilevante rimane la circostanza, come articolata da parte convenuta, del disguido amministrativo in ordine al momento della trascrizione al PRA dell'atto di compravendita tra e potendo al più rilevare nei rapporti - CP_2 Controparte_1
estranei al presente giudizio- tra parte convenuta e il soggetto eventualmente responsabile della mancata tempestiva trascrizione dell'acquisto dell'autovettura.
Alla luce di quanto esposto, la proposizione dell'azione revocatoria risulta priva di utilità concreta e giuridica, in quanto l'attrice dispone già di strumenti giuridici -dati appunto dal diritto di sequela tipico dell'iscrizione ipotecaria- pienamente idonei all'azione esecutiva su detto bene. Secondo quanto dispone l'art. 2808 c.c., infatti, l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. La
Suprema Corte ha stigmatizzato tali principi con riguardo ai beni immobili ma tali principi sono valevoli per il combinato disposto degli articoli sopra menzionati anche con riguardo ai beni mobili registrati.
In particolare la Suprema Corte ha statuito quanto segue: “Il creditore che, a garanzia del suo credito, abbia iscritto ipoteca su di un immobile, in relazione al quale sia successivamente trascritto un atto dispositivo compiuto dal debitore, non può esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in quanto lo "ius sequelae" proprio del diritto di ipoteca gli attribuisce comunque il diritto di soddisfarsi "in ecutivis" sull'immobile in danno del terzo
Pagina nr. 11 TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE II CIVILE
Sentenza R.G. 32706/2024
acquirente, sicché l'atto dispositivo non reca alcun pregiudizio alle ragioni creditorie, alla cui verificazione la legge condiziona il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria." (Cass. civ., I, 17/03/2023, n. 7876).
Va rammentato che l'azione revocatoria non mira a caducare l'atto dispositivo ma solo a renderlo inefficace nei confronti della parte attrice ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva. Ma l'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria è già inefficace ai fini dell'esperimento dell'azione esecutiva nei confronti di parte attrice ai sensi dell'art. 2644 comma 2 c.c. (“seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”). Pertanto, oltre a difettare sicuramente il pregiudizio, difetta -a monte- l'interesse ad agire in quanto l'azione revocatoria è esperibile al fine di consentire l'esercizio all'azione esecutiva, sicché questa azione non può essere esperita quando l'azione esecutiva sul bene è già esperibile perché l'interesse della parte che agisce è già tutelato dall'ordinamento.
Il ricorso all'azione revocatoria – rimedio di natura residuale e sussidiaria – non è giustificato in presenza di una tutela già pienamente esperibile sul piano esecutivo, con conseguente difetto di interesse ad agire, in violazione dell'art. 100 c.p.c.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda revocatoria proposta da parte attrice per carenza di interesse ad agire, rimanendo precluso l'esame di ogni altra questione.
Le spese possono compensarsi in ragione del fatto che la declaratoria di difetto di interesse consegue a questione sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda revocatoria proposta da parte attrice per carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.;
- compensa le spese.
Così deciso in Milano, l' 11 luglio 2025 Il giudice
Dott.ssa Vincenza Agnese
Pagina nr. 12