CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 510/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 IT 08734 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2025 depositato il 12/05/2025
Richieste delle parti: entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trento ha proposto appello avverso la sentenza n. 510/2024 del 22 ottobre 2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento ha accolto il ricorso di
Resistente_1 contro l'avviso di liquidazione dell'imposta per complessivi euro 59.025,70, relativo a un'operazione immobiliare avente per oggetto terreni agricoli.
Con il provvedimento impugnato l'Ufficio revocava l'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, della quale il Resistente_1 aveva beneficiato acquistando a titolo oneroso, con atto di compravendita del 30 settembre 2019, alcuni terreni agricoli siti nel comune catastale di Riva del Garda.
L'agevolazione era revocata, con recupero a tassazione della maggiore imposta, in quanto lo stesso Resistente_1, con contratto del 16 settembre 2020, e quindi entro cinque anni dall'acquisto, aveva donato i terreni alla figlia Nominativo_1, decadendo così dal beneficio, ai sensi del citato art. 2, comma 4-bis, non essendo la qualità di coadiuvante agricolo familiare rivestita dalla donataria equiparabile, secondo l'Ufficio, a quella di imprenditore agricolo, con conseguente inoperatività della causa di esclusione dalla decadenza ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001.
Nel contraddittorio del contribuente, che si costituiva in giudizio resistendo la gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello «per violazione dell'art. 53 comma
1 D.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità del motivo di appello e l'omessa indicazione specifica delle ragioni a sostegno del motivo stesso, nonché per carenza dell'interesse a impugnare».
L'eccezione è infondata.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso osservando che «la figura della coadiuvante agricola, quale collaboratrice familiare esercente direttamente attività di coltivatore della campagna facente capo al titolare, non differisce da quella del coltivatore diretto e, in ultima analisi, dall'imprenditore agricolo». Ad avviso della stessa Corte, «[t]ale interpretazione […] è in sintonia con la ratio delle disposizioni normative in tema di riconoscimento dell'agevolazione e di esclusione della decadenza dai benefici fiscali e cioè all'intento di agevolare e favorire i passaggi endofamiliari dei beni produttivi dell'impresa agricola». Inoltre, la sentenza in oggetto ha esaminato «l'incidenza del disposto del comma 705 della legge 145/2018», affermando che, « pur non direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, [tale disposizione] è sostanzialmente confermativ[a] dell'estensione dell'agevolazione fiscale ai parenti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, esercenti attività di imprenditore agricolo, pur non iscritti nell'apposito albo, ma inseriti negli elenchi dei coltivatori diretti tenuti dall'Inps ai fini previdenziali/assistenziali».
Tale essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, l'appello dell'Ufficio non può considerarsi affetto da mancanza di specificità dei motivi, i quali, al contrario, censurano nel dettaglio l'interpretazione accolta dal Giudice di prime cure, lamentando sostanzialmente la violazione del principio alla cui stregua le norme di agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione.
Né sussiste un difetto di interesse all'impugnazione, poiché la censura mossa al significato attribuito dallo stesso Giudice al disposto dell'art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018 (su cui infra) si affianca alle altre, che concernono l'interpretazione della complessiva disciplina della materia, sicché l'accoglimento di tutte le ragioni addotte nell'appello condurrebbe all'accoglimento del gravame.
Nel merito, l'Ufficio censura l'impugnata sentenza per «[v]iolazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
4-bis, DL 194/2009, dell'art. 11 del D.Lgs. 228/2001 e dell'art 1, comma 705, Legge n. 145/2018». Come detto, ad avviso dell'appellante la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la figura della coadiuvante agricola, quale collaboratrice familiare esercente direttamente attività di coltivatore della campagna facente capo al titolare, non differisca da quella del coltivatore diretto e, in ultima analisi, dall'imprenditore agricolo. Si sarebbe in tal modo derogato al principio che impone l'interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, quale deve considerarsi anche l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, secondo cui «[n]on incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]». L'illegittima deroga al richiamato principio risiederebbe nell'estensione della qualifica di imprenditore agricolo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto. Né varrebbe il richiamo all'art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018, secondo cui «[i] familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente». Tale disposzione, infatti, dovrebbe essere interpretata nel senso che essa estende l'agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 agli atti di trasferimento a titolo oneroso posti in essere a favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di un'impresa agricola, non estentendosi alle eccezioni alla decadenza dal beneficio ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, vale a dire, ai fini che qui rilevano, alle alienazioni volontarie del coltivatore diretto titolare di un'impresa agricola a favore degli stessi familiari, poste in essere entro il quinquiennio dall'acquisto agevolato.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
E' decisivo rilevare che l'esclusione dalla decadenza deriva dall'applicazione del citato art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018, essendo incontroverso che la donataria possedesse, all'atto dell'alienazione volontaria posta in essere dal padre a suo favore, i requisiti di coadiuvante del coltivatore diretto richiesti dalla medesima norma. A differenza di quel che sembra ritenere la sentenza impugnata, infatti, tale disposizione opera anche nel caso concreto, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2019, quindi in data anteriore alla stipula della donazione in oggetto.
Non è condivisibile la tesi dell'Ufficio, alla strega della quale si tratterebbe di norma applicabile solo ai benefici fiscali per la piccola proprietà contadina riconosciuti «in sede di acquisto diretto», con esclusione delle alienazioni ai familiari entro il quinquiennio. Le parole «[…] beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente» sono tali da comprendere qualsiasi beneficio previsto dalla disciplina fiscale di settore a favore dei titolari dell'impresa agricola, non essendovi ragioni per estromettere dal loro ambito applicativo il beneficio consistente nell'esclusione dalla decadenza.
Né sarebbe indispensabile l'espresso richiamo ai casi di esclusione dalla decadenza di cui al citato art. 11, comma 3, perché una volta estesa agli indicati familiari i benefici della disciplina fiscale cui può accedere il titolare dell'impresa agricola, viene automaticamente esteso anche il disposto dell'art. 2, comma 4-bis, penultimo periodo, del d.l. n. 194 del 2009 (applicabile ratione temporis), che contiene tale espresso richiamo. Con l'interpretazione letterale concorre quella sistematica, avendo la norma in esame l'evidente finalità, correttamente rilevata dal Giudice di prime cure, di agevolare e favorire i passaggi endofamiliari dei beni produttivi dell'impresa agricola.
Non si deroga in tal modo al principio che impone l'interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, limitandosi l'interprete ad assegnare alla norma agevolativa in esame il significato che è ad essa proprio.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con compensazione anche delle spese di secondo grado, in assenza di pronunce di legittimità in materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello; spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
GI DO, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 12/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 510/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 2
e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 IT 08734 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2025 depositato il 12/05/2025
Richieste delle parti: entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Trento ha proposto appello avverso la sentenza n. 510/2024 del 22 ottobre 2024, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento ha accolto il ricorso di
Resistente_1 contro l'avviso di liquidazione dell'imposta per complessivi euro 59.025,70, relativo a un'operazione immobiliare avente per oggetto terreni agricoli.
Con il provvedimento impugnato l'Ufficio revocava l'agevolazione fiscale per la piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, della quale il Resistente_1 aveva beneficiato acquistando a titolo oneroso, con atto di compravendita del 30 settembre 2019, alcuni terreni agricoli siti nel comune catastale di Riva del Garda.
L'agevolazione era revocata, con recupero a tassazione della maggiore imposta, in quanto lo stesso Resistente_1, con contratto del 16 settembre 2020, e quindi entro cinque anni dall'acquisto, aveva donato i terreni alla figlia Nominativo_1, decadendo così dal beneficio, ai sensi del citato art. 2, comma 4-bis, non essendo la qualità di coadiuvante agricolo familiare rivestita dalla donataria equiparabile, secondo l'Ufficio, a quella di imprenditore agricolo, con conseguente inoperatività della causa di esclusione dalla decadenza ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001.
Nel contraddittorio del contribuente, che si costituiva in giudizio resistendo la gravame, questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 12 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello «per violazione dell'art. 53 comma
1 D.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., stante la genericità del motivo di appello e l'omessa indicazione specifica delle ragioni a sostegno del motivo stesso, nonché per carenza dell'interesse a impugnare».
L'eccezione è infondata.
La Corte di primo grado ha accolto il ricorso osservando che «la figura della coadiuvante agricola, quale collaboratrice familiare esercente direttamente attività di coltivatore della campagna facente capo al titolare, non differisce da quella del coltivatore diretto e, in ultima analisi, dall'imprenditore agricolo». Ad avviso della stessa Corte, «[t]ale interpretazione […] è in sintonia con la ratio delle disposizioni normative in tema di riconoscimento dell'agevolazione e di esclusione della decadenza dai benefici fiscali e cioè all'intento di agevolare e favorire i passaggi endofamiliari dei beni produttivi dell'impresa agricola». Inoltre, la sentenza in oggetto ha esaminato «l'incidenza del disposto del comma 705 della legge 145/2018», affermando che, « pur non direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta, [tale disposizione] è sostanzialmente confermativ[a] dell'estensione dell'agevolazione fiscale ai parenti, appartenenti al medesimo nucleo familiare, esercenti attività di imprenditore agricolo, pur non iscritti nell'apposito albo, ma inseriti negli elenchi dei coltivatori diretti tenuti dall'Inps ai fini previdenziali/assistenziali».
Tale essendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, l'appello dell'Ufficio non può considerarsi affetto da mancanza di specificità dei motivi, i quali, al contrario, censurano nel dettaglio l'interpretazione accolta dal Giudice di prime cure, lamentando sostanzialmente la violazione del principio alla cui stregua le norme di agevolazione fiscale sono di stretta interpretazione.
Né sussiste un difetto di interesse all'impugnazione, poiché la censura mossa al significato attribuito dallo stesso Giudice al disposto dell'art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018 (su cui infra) si affianca alle altre, che concernono l'interpretazione della complessiva disciplina della materia, sicché l'accoglimento di tutte le ragioni addotte nell'appello condurrebbe all'accoglimento del gravame.
Nel merito, l'Ufficio censura l'impugnata sentenza per «[v]iolazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma
4-bis, DL 194/2009, dell'art. 11 del D.Lgs. 228/2001 e dell'art 1, comma 705, Legge n. 145/2018». Come detto, ad avviso dell'appellante la Corte di primo grado avrebbe errato nel ritenere che la figura della coadiuvante agricola, quale collaboratrice familiare esercente direttamente attività di coltivatore della campagna facente capo al titolare, non differisca da quella del coltivatore diretto e, in ultima analisi, dall'imprenditore agricolo. Si sarebbe in tal modo derogato al principio che impone l'interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, quale deve considerarsi anche l'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, secondo cui «[n]on incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]». L'illegittima deroga al richiamato principio risiederebbe nell'estensione della qualifica di imprenditore agricolo al familiare coadiuvante del coltivatore diretto. Né varrebbe il richiamo all'art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018, secondo cui «[i] familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente». Tale disposzione, infatti, dovrebbe essere interpretata nel senso che essa estende l'agevolazione ex art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 agli atti di trasferimento a titolo oneroso posti in essere a favore dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto titolare di un'impresa agricola, non estentendosi alle eccezioni alla decadenza dal beneficio ex art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228 del 2001, vale a dire, ai fini che qui rilevano, alle alienazioni volontarie del coltivatore diretto titolare di un'impresa agricola a favore degli stessi familiari, poste in essere entro il quinquiennio dall'acquisto agevolato.
Ciò premesso, il motivo è infondato.
E' decisivo rilevare che l'esclusione dalla decadenza deriva dall'applicazione del citato art. 1, comma 705, della legge n. 145 del 2018, essendo incontroverso che la donataria possedesse, all'atto dell'alienazione volontaria posta in essere dal padre a suo favore, i requisiti di coadiuvante del coltivatore diretto richiesti dalla medesima norma. A differenza di quel che sembra ritenere la sentenza impugnata, infatti, tale disposizione opera anche nel caso concreto, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2019, quindi in data anteriore alla stipula della donazione in oggetto.
Non è condivisibile la tesi dell'Ufficio, alla strega della quale si tratterebbe di norma applicabile solo ai benefici fiscali per la piccola proprietà contadina riconosciuti «in sede di acquisto diretto», con esclusione delle alienazioni ai familiari entro il quinquiennio. Le parole «[…] beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente» sono tali da comprendere qualsiasi beneficio previsto dalla disciplina fiscale di settore a favore dei titolari dell'impresa agricola, non essendovi ragioni per estromettere dal loro ambito applicativo il beneficio consistente nell'esclusione dalla decadenza.
Né sarebbe indispensabile l'espresso richiamo ai casi di esclusione dalla decadenza di cui al citato art. 11, comma 3, perché una volta estesa agli indicati familiari i benefici della disciplina fiscale cui può accedere il titolare dell'impresa agricola, viene automaticamente esteso anche il disposto dell'art. 2, comma 4-bis, penultimo periodo, del d.l. n. 194 del 2009 (applicabile ratione temporis), che contiene tale espresso richiamo. Con l'interpretazione letterale concorre quella sistematica, avendo la norma in esame l'evidente finalità, correttamente rilevata dal Giudice di prime cure, di agevolare e favorire i passaggi endofamiliari dei beni produttivi dell'impresa agricola.
Non si deroga in tal modo al principio che impone l'interpretazione restrittiva delle norme di natura agevolativa, limitandosi l'interprete ad assegnare alla norma agevolativa in esame il significato che è ad essa proprio.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con compensazione anche delle spese di secondo grado, in assenza di pronunce di legittimità in materia.
P.Q.M.
Respinge l'appello; spese compensate.