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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 270/2023 proposta da: in persona dell'amministratrice di sostegno Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dagli avvocati Giorgio DI, Giuliana
RI, DO DI, IZ DI, i quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato
AU QU Cao, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.11.2022 convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_2
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarasse il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ed in misura di legge, e condannasse, per l'effetto,
l' al pagamento dei ratei maturati (oltre accessori di legge) nonché delle spese di CP_2
1 giudizio (con l'incremento previsto dall'art. art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014, oltre spese generali ed accessori di legge), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A seguito della proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., il Tribunale di Cagliari aveva difatti precedentemente riconosciuto, con decreto di omologa del 28.05.2022, la sussistenza della condizione sanitaria necessaria perché beneficiasse dell'indennità di Parte_1 accompagnamento (vedasi il doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), e quest'ultimo in data 27.06.2022 aveva provveduto a notificare all' sia il decreto CP_2 giurisdizionale, sia il modello AP70.
Pertanto, con il ricorso del 23.11.2022 rappresentò che la parte resistente Parte_1 aveva omesso di provvedere – come avrebbe invece dovuto – al pagamento dell'indennità e degli arretrati entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa e del modello AP70,
e domandò al Tribunale di Cagliari, come sopra anticipato, l'accertamento del suo diritto e la condanna dell' . Controparte_3
L' si costituì in giudizio con memoria difensiva del 01.03.2023, rilevò che la CP_2 prestazione domandata era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, sostenne che il termine di 120 giorni decorresse dalla presentazione della documentazione non esaminata in sede giudiziale e necessaria per l'accoglimento della domanda, e concluse perché il Tribunale di Cagliari dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese di lite liquidate secondo giustizia.
All'udienza del 16.03.2023 si associò alla richiesta dell' di cessazione Parte_1 CP_2 della materia del contendere, con vittoria di spese (sul punto, rappresentò di avere depositato nella giornata precedente la relativa nota spese), mentre l' , dopo aver Controparte_4 ribadito l'esser venuta meno la materia del contendere, insistette per la compensazione integrale delle spese di lite.
Dopo aver istruito la causa con sole produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari ritenne provato che:
− lo stesso Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto, all'esito della consulenza tecnica di ufficio, con decreto di omologa del 28.05.2022, la necessità dell'allora ricorrente di ricevere assistenza continua dalla data della domanda amministrativa (01.06.2020);
− aveva notificato il suddetto decreto all' il 27.06.2022, con invio in Parte_1 CP_2 pari data del modello AP70;
− alla data del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (23.11.2022), l' non CP_2 aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, né al pagamento dei ratei maturati entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
2 − l' si era costituito in giudizio dando conto del fatto che la prestazione Controparte_4 in favore dell'istante era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, e aveva sostenuto che i
120 giorni necessari per l'emissione della prestazione dovevano decorrere dalla presentazione della documentazione, non esaminata in sede giudiziale, necessaria per l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale di Cagliari sostenne, con sentenza n. 381 del 16.03.2023, che, allorquando il giudizio de quo era stato introdotto (ossia il 23.11.2022), il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di accompagnamento risultava già pienamente fondato e accertato – in ragione del provvedimento di omologa depositato dal Tribunale il 28.05.2022 e notificato dal ricorrente all' , unitamente al modello AP70, il 27.06.2022 – sicché non residuava in capo all' CP_2 [...]
il diritto ad un termine posposto per l'acquisizione e la valutazione di ulteriore CP_4 documentazione non esaminata in sede giudiziale.
Il giudice di prime cure dichiarò cessata la materia del contendere in quanto la prestazione in favore del ricorrente era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, ed era, pertanto, sopravvenuta una situazione che aveva eliminato la posizione di contrasto tra le parti, aveva caducato l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, aveva fatto venir meno la necessità della pronuncia giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, il Tribunale di Cagliari condannò l' a rifondere CP_2 delle spese del giudizio, quantificandole, “in ragione della speciale semplicità Parte_1 della questione”, “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia”, dunque liquidandole in complessivi “euro 1.900,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.” (sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 381 del 16.03.2023, pp. 5 e 6).
Il primo giudice richiamò, a tal proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione” (Cass. civ., Sez. VI - II, 14.05.2018, ord. n. 11601).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, come Parte_1 di seguito meglio riferito, l' . CP_2
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
3 Nell'interesse dell'appellante: “1)- condannare l' appellato al pagamento delle CP_1 spese del primo grado del giudizio nella misura di € 2.695,50, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”;
Nell'interesse dell'appellato: “Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla compensazione di quelle del presente”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello (nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n.
4 c.p.c.), ha sostenuto che il Tribunale di Cagliari aveva errato nel tenere conto, Parte_1 ai fini della liquidazione delle spese, del criterio “della speciale semplicità della questione”, visto che l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel fare sic et simpliciter riferimento ad una asserita “indiscussa natura seriale della controversia”, il giudice di prime cure non solo non ha individuato nessuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non ha nemmeno indicato alcuna motivazione a supporto delle (affermate) caratteristiche di serialità e semplicità della questione analizzata, le quali, secondo la prospettazione dell'appellante, “non risultano
4 neanche intuibili, in presenza di una controversia che, ictu oculi, riguarda un soggetto con una storia medica, amministrativa e legale unica e non in comune con alcuna serie di altre cause, peraltro neanche individuate dal Tribunale” (ricorso in appello, p. 3).
Ancora, il ricorrente in appello ha argomentato che la decisione sulle spese di lite fosse da considerarsi a tutti gli effetti viziata da motivazione apparente poiché, dietro la parvenza di una giustificazione (la “indiscussa natura seriale della controversia”), non era consentito
“«di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), in assenza, peraltro, di alcuna indicazione circa il valore della causa e lo scaglione applicato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (ricorso in appello, p. 4).
Con il secondo motivo di gravame (violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M
55/2014), ha lamentato che il Tribunale di Cagliari aveva liquidato le spese di Parte_1 lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i compensi riconosciuti per ciascuna delle fasi del giudizio, né dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato o, tantomeno, fornire riscontro alcuno alla nota spese ritualmente depositata dal ricorrente in via telematica il 15.03.2023, impedendo così di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Infine, nel terzo motivo (violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi)
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva derogato ai minimi tariffari, e ha affermato che il valore della causa doveva considerarsi ricompreso, trattandosi di questione di valore indeterminabile, tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Valutati l'importanza (massima, vista la natura previdenziale), il valore dell'affare e i risultati conseguiti (riconoscimento del diritto, condanna al pagamento della prestazione e degli arretrati), ha affermato che fosse ampiamente giustificato l'utilizzo dei Parte_1 valori perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014, con conseguente liquidazione di complessivi euro 2.695,50 (di cui: euro 464,50 per la fase di studio della controversia, euro
388,50 per quella introduttiva del giudizio, euro 832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.010,50 per quella decisionale) oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
5 L'appellante ha sostenuto che il valore della causa della presente fase di giudizio, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., fosse ricompreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00, e ha domandato di “regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari” (ricorso in appello, p. 8).
Con memoria difensiva in data 08.09.2025, l' ha richiamato le proprie scelte CP_2 difensionali in primo grado, finalizzate a ridurre il carico del giudice nell'esaminare la controversia, e ha riferito come l'appellante non aveva in alcun modo contestato l'inerzia dell' con una diffida pregiudiziale, adempimento, questo, “non solo corrispondente ad CP_1 un principio di correttezza e buona fede, ma ancor prima imposta dal sistema previdenziale\assistenziale (che a fronte del rigetto tacito della pretesa prevede la necessità di un rimedio giustiziale dato dal ricorso amministrativo), proprio per evitare i danni sociali che conseguono all'ingolfare la giustizia con controversie facilmente evitabili” (memoria difensiva d'appello, p. 2).
L'Ente previdenziale ha quindi osservato come, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio, dettato per il governo delle spese di lite, di verifica che la parte vittoriosa abbia fatto quanto possibile per evitare il contenzioso, e che laddove tale accortezza non dovesse emergere, fosse considerato normale e giusto compensare parzialmente le spese, anche in base al principio che vuole stigmatizzare l'abuso del diritto.
Da ultimo, l' ha evidenziato di essersi rimessa alla valutazione che il giudice di primo CP_2 grado in ordine alle spese di lite, di talché l'impugnazione non si potrebbe in alcun modo ritenere causata dal comportamento processuale dell'Ente.
*
L'appello è parzialmente fondato.
Deve essere, difatti, accolta la doglianza concernente la violazione dei parametri tariffari minimi, atteso che la liquidazione al di sotto di tali soglie, effettuata dal Tribunale di Cagliari, deve ritenersi non più consentita, anche ove sorretta da motivazione, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo conseguente all'adozione del D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha inciso su alcune disposizioni del D.M. n. 55/2014.
In particolare, le suddette modifiche hanno comportato la soppressione, dagli artt. 4 e 19 del D.M. n. 55/2014, dell'inciso “di regola” riferito al limite massimo delle riduzioni ammissibili rispetto ai valori medi, inciso che aveva legittimato l'orientamento interpretativo
6 volto a consentire, seppur in presenza di congrua motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai parametri minimi. Tale facoltà deve quindi oggi ritenersi esclusa, tanto con riguardo all'attività giudiziale quanto a quella stragiudiziale, stante la “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 10438 del 28 febbraio 2023, pp. 16 e 17).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n.
00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_5 dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 10438 del 28 febbraio 2023, pp. 17 e
18).
La Corte, pertanto, indipendentemente dalle ulteriori doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla carenza o mera apparenza della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della riduzione delle spese al di sotto dei parametri minimi, nonché rispetto alla dedotta onnicomprensività della liquidazione operata (questioni che devono ritenersi
7 assorbite), è tenuta a procedere alla rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado, sulla base dei valori minimi stabiliti per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella concernente le controversie in materia previdenziale – atteso che dalla comunicazione dell' in data 10.01.2023, avente a oggetto la riliquidazione della CP_2 prestazione n. 07061422 Cat. INVCIV, si evince che l'importo dell'indennità e degli arretrati erogato dall' è pari a euro 16.204,02 (vedasi il documento prodotto Controparte_4 dall' con memoria difensiva in data 08.09.2025) – e non, come erroneamente indicato CP_1
a p. 7 del ricorso in appello, per “lo scaglione €26.000,01 - €52.000,00” (peraltro, la liquidazione delle spese è stata comunque richiesta dall'appellante per l'importo di euro
2.695,50, corrispondente all'applicazione dello scaglione corretto).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di cui alla conclusione n. 1) del ricorso in appello (richiamata nelle note di trattazione scritta del 03.12.2025, p. 2, ove si legge
“richiamando integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di appello”) con cui Parte_1 ha richiesto, oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese del primo grado del
[...] CP_2 giudizio, anche il riconoscimento dell'“aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
55/2014”, disposizione ai sensi della quale “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Invero, dalla lettura del ricorso di primo grado recante data 23.11.2022 emerge chiaramente l'assenza di collegamenti ipertestuali, di meccanismi informatici che consentano la ricerca o la consultazione degli allegati o degli altri elementi, elencati dal citato art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, che possano giustificare l'invocato incremento del compenso dei difensori.
Di converso, l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 deve essere riconosciuto, così come domandato dal punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di gravame, con riferimento al ricorso in appello (ove sono effettivamente presenti collegamenti ipertestuali) nella misura del 10%, percentuale ponderata dal Collegio sulla base del numero di collegamenti contenuti nell'atto di parte.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, in parziale accoglimento del proposto gravame, le spese di lite spettanti a per il primo grado del giudizio devono essere rideterminate Parte_1 sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro
8 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a euro 2.695,50 (euro 464,50 + 388,50 + 832,00 + 1.010,50), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Stanti il rigetto della formulata domanda di aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014 in rapporto al ricorso di primo grado, da un lato, e la condotta processuale tenuta dall' , anche nella presente fase del giudizio, dall'altro, è giustificata in grado di appello CP_2 la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite.
Per la parte restante, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da euro 0,01 a euro 1.100,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (non, invece, nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 richiesto dall'appellante, poiché il differenziale fra l'importo da lui domandato e riconosciuto da questa
Corte, euro 2.695,50, e quello liquidato dal Tribunale di Cagliari, euro 1.900,00, è pari a euro
795,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge), con l'aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali utilizzati nell'atto introduttivo di questa fase
[(euro 142,00 per la fase di studio della controversia + euro 142,00 per quella introduttiva del giudizio + euro 210,00 per quella decisionale) ÷ diviso due, importo maggiorato del 10% = euro 271,70, somma ulteriormente da dividere a metà in ragione dell'anzidetta compensazione parziale, per un totale definitivo di euro 135,85], devono essere poste a carico dell' e CP_2 distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da in confronto dell' Parte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, n. 381 del
16.03.2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' in euro 2.695,50, CP_2 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari dell'attuale appellante;
2) dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della CP_2 restante parte, che liquida, anche tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis,
9 D.M. n. 55/2014 nella misura del 10%, in complessivi euro 135,85, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari il 11.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 270/2023 proposta da: in persona dell'amministratrice di sostegno Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio legale dagli avvocati Giorgio DI, Giuliana
RI, DO DI, IZ DI, i quali lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avvocato
AU QU Cao, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 23.11.2022 convenne in giudizio l' affinché il Parte_1 CP_2
Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiarasse il suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda ed in misura di legge, e condannasse, per l'effetto,
l' al pagamento dei ratei maturati (oltre accessori di legge) nonché delle spese di CP_2
1 giudizio (con l'incremento previsto dall'art. art. 4 comma 8 D.M. n. 55/2014, oltre spese generali ed accessori di legge), da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
A seguito della proposizione di ricorso ex art. 445 bis c.p.c., il Tribunale di Cagliari aveva difatti precedentemente riconosciuto, con decreto di omologa del 28.05.2022, la sussistenza della condizione sanitaria necessaria perché beneficiasse dell'indennità di Parte_1 accompagnamento (vedasi il doc. n. 1 allegato al ricorso introduttivo di primo grado), e quest'ultimo in data 27.06.2022 aveva provveduto a notificare all' sia il decreto CP_2 giurisdizionale, sia il modello AP70.
Pertanto, con il ricorso del 23.11.2022 rappresentò che la parte resistente Parte_1 aveva omesso di provvedere – come avrebbe invece dovuto – al pagamento dell'indennità e degli arretrati entro 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa e del modello AP70,
e domandò al Tribunale di Cagliari, come sopra anticipato, l'accertamento del suo diritto e la condanna dell' . Controparte_3
L' si costituì in giudizio con memoria difensiva del 01.03.2023, rilevò che la CP_2 prestazione domandata era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, sostenne che il termine di 120 giorni decorresse dalla presentazione della documentazione non esaminata in sede giudiziale e necessaria per l'accoglimento della domanda, e concluse perché il Tribunale di Cagliari dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese di lite liquidate secondo giustizia.
All'udienza del 16.03.2023 si associò alla richiesta dell' di cessazione Parte_1 CP_2 della materia del contendere, con vittoria di spese (sul punto, rappresentò di avere depositato nella giornata precedente la relativa nota spese), mentre l' , dopo aver Controparte_4 ribadito l'esser venuta meno la materia del contendere, insistette per la compensazione integrale delle spese di lite.
Dopo aver istruito la causa con sole produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari ritenne provato che:
− lo stesso Tribunale di Cagliari aveva riconosciuto, all'esito della consulenza tecnica di ufficio, con decreto di omologa del 28.05.2022, la necessità dell'allora ricorrente di ricevere assistenza continua dalla data della domanda amministrativa (01.06.2020);
− aveva notificato il suddetto decreto all' il 27.06.2022, con invio in Parte_1 CP_2 pari data del modello AP70;
− alla data del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (23.11.2022), l' non CP_2 aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, né al pagamento dei ratei maturati entro 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa;
2 − l' si era costituito in giudizio dando conto del fatto che la prestazione Controparte_4 in favore dell'istante era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, e aveva sostenuto che i
120 giorni necessari per l'emissione della prestazione dovevano decorrere dalla presentazione della documentazione, non esaminata in sede giudiziale, necessaria per l'accoglimento della domanda.
Il Tribunale di Cagliari sostenne, con sentenza n. 381 del 16.03.2023, che, allorquando il giudizio de quo era stato introdotto (ossia il 23.11.2022), il diritto di a percepire Parte_1
l'indennità di accompagnamento risultava già pienamente fondato e accertato – in ragione del provvedimento di omologa depositato dal Tribunale il 28.05.2022 e notificato dal ricorrente all' , unitamente al modello AP70, il 27.06.2022 – sicché non residuava in capo all' CP_2 [...]
il diritto ad un termine posposto per l'acquisizione e la valutazione di ulteriore CP_4 documentazione non esaminata in sede giudiziale.
Il giudice di prime cure dichiarò cessata la materia del contendere in quanto la prestazione in favore del ricorrente era stata messa in pagamento nel gennaio 2023, ed era, pertanto, sopravvenuta una situazione che aveva eliminato la posizione di contrasto tra le parti, aveva caducato l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, aveva fatto venir meno la necessità della pronuncia giurisdizionale.
Per quanto concerne le spese di lite, il Tribunale di Cagliari condannò l' a rifondere CP_2 delle spese del giudizio, quantificandole, “in ragione della speciale semplicità Parte_1 della questione”, “al di sotto dei minimi tariffari, pur in considerazione della presenza di tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, ma considerata la indiscussa natura seriale della controversia”, dunque liquidandole in complessivi “euro 1.900,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.” (sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 381 del 16.03.2023, pp. 5 e 6).
Il primo giudice richiamò, a tal proposito, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione” (Cass. civ., Sez. VI - II, 14.05.2018, ord. n. 11601).
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito, come Parte_1 di seguito meglio riferito, l' . CP_2
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
3 Nell'interesse dell'appellante: “1)- condannare l' appellato al pagamento delle CP_1 spese del primo grado del giudizio nella misura di € 2.695,50, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare, nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi”;
Nell'interesse dell'appellato: “Voglia la Corte, respinta ogni contraria istanza, liquidare le spese di lite del precedente grado secondo giustizia e se del caso provvedendo alla loro compensazione parziale, provvedendo alla compensazione di quelle del presente”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello (nullità della pronuncia sulle spese per violazione art. 132 n.
4 c.p.c.), ha sostenuto che il Tribunale di Cagliari aveva errato nel tenere conto, Parte_1 ai fini della liquidazione delle spese, del criterio “della speciale semplicità della questione”, visto che l'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014 prevede che nella liquidazione dei compensi il giudice tenga conto anche “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti” e che nello stesso articolo è espressamente precisato che “in ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti”.
Nel fare sic et simpliciter riferimento ad una asserita “indiscussa natura seriale della controversia”, il giudice di prime cure non solo non ha individuato nessuna delle circostanze previste dal citato art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, ma non ha nemmeno indicato alcuna motivazione a supporto delle (affermate) caratteristiche di serialità e semplicità della questione analizzata, le quali, secondo la prospettazione dell'appellante, “non risultano
4 neanche intuibili, in presenza di una controversia che, ictu oculi, riguarda un soggetto con una storia medica, amministrativa e legale unica e non in comune con alcuna serie di altre cause, peraltro neanche individuate dal Tribunale” (ricorso in appello, p. 3).
Ancora, il ricorrente in appello ha argomentato che la decisione sulle spese di lite fosse da considerarsi a tutti gli effetti viziata da motivazione apparente poiché, dietro la parvenza di una giustificazione (la “indiscussa natura seriale della controversia”), non era consentito
“«di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 del 2014), in assenza, peraltro, di alcuna indicazione circa il valore della causa e lo scaglione applicato, venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)” (ricorso in appello, p. 4).
Con il secondo motivo di gravame (violazione falsa applicazione dell'art. 4 n° 5, D.M
55/2014), ha lamentato che il Tribunale di Cagliari aveva liquidato le spese di Parte_1 lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i compensi riconosciuti per ciascuna delle fasi del giudizio, né dare conto del valore della causa e dello scaglione utilizzato o, tantomeno, fornire riscontro alcuno alla nota spese ritualmente depositata dal ricorrente in via telematica il 15.03.2023, impedendo così di controllare se fossero stati rispettati i limiti delle relative tabelle e di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Infine, nel terzo motivo (violazione D.M. 55/2014 per quanto riguarda i minimi)
l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva derogato ai minimi tariffari, e ha affermato che il valore della causa doveva considerarsi ricompreso, trattandosi di questione di valore indeterminabile, tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Valutati l'importanza (massima, vista la natura previdenziale), il valore dell'affare e i risultati conseguiti (riconoscimento del diritto, condanna al pagamento della prestazione e degli arretrati), ha affermato che fosse ampiamente giustificato l'utilizzo dei Parte_1 valori perlomeno minimi previsti dal D.M. 55/2014, con conseguente liquidazione di complessivi euro 2.695,50 (di cui: euro 464,50 per la fase di studio della controversia, euro
388,50 per quella introduttiva del giudizio, euro 832,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, euro 1.010,50 per quella decisionale) oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
5 L'appellante ha sostenuto che il valore della causa della presente fase di giudizio, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c., fosse ricompreso tra euro 1.100,01 ed euro
5.200,00, e ha domandato di “regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014, oltre all'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari” (ricorso in appello, p. 8).
Con memoria difensiva in data 08.09.2025, l' ha richiamato le proprie scelte CP_2 difensionali in primo grado, finalizzate a ridurre il carico del giudice nell'esaminare la controversia, e ha riferito come l'appellante non aveva in alcun modo contestato l'inerzia dell' con una diffida pregiudiziale, adempimento, questo, “non solo corrispondente ad CP_1 un principio di correttezza e buona fede, ma ancor prima imposta dal sistema previdenziale\assistenziale (che a fronte del rigetto tacito della pretesa prevede la necessità di un rimedio giustiziale dato dal ricorso amministrativo), proprio per evitare i danni sociali che conseguono all'ingolfare la giustizia con controversie facilmente evitabili” (memoria difensiva d'appello, p. 2).
L'Ente previdenziale ha quindi osservato come, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione il principio, dettato per il governo delle spese di lite, di verifica che la parte vittoriosa abbia fatto quanto possibile per evitare il contenzioso, e che laddove tale accortezza non dovesse emergere, fosse considerato normale e giusto compensare parzialmente le spese, anche in base al principio che vuole stigmatizzare l'abuso del diritto.
Da ultimo, l' ha evidenziato di essersi rimessa alla valutazione che il giudice di primo CP_2 grado in ordine alle spese di lite, di talché l'impugnazione non si potrebbe in alcun modo ritenere causata dal comportamento processuale dell'Ente.
*
L'appello è parzialmente fondato.
Deve essere, difatti, accolta la doglianza concernente la violazione dei parametri tariffari minimi, atteso che la liquidazione al di sotto di tali soglie, effettuata dal Tribunale di Cagliari, deve ritenersi non più consentita, anche ove sorretta da motivazione, come chiaramente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo conseguente all'adozione del D.M. n. 37/2018, entrato in vigore il 27 aprile 2018, che ha inciso su alcune disposizioni del D.M. n. 55/2014.
In particolare, le suddette modifiche hanno comportato la soppressione, dagli artt. 4 e 19 del D.M. n. 55/2014, dell'inciso “di regola” riferito al limite massimo delle riduzioni ammissibili rispetto ai valori medi, inciso che aveva legittimato l'orientamento interpretativo
6 volto a consentire, seppur in presenza di congrua motivazione, la liquidazione in misura inferiore ai parametri minimi. Tale facoltà deve quindi oggi ritenersi esclusa, tanto con riguardo all'attività giudiziale quanto a quella stragiudiziale, stante la “evidente volontà del legislatore di assimilare i parametri minimi fissati dall'apposito decreto alla misura dell'equo compenso, trattandosi di esigenza che trova un suo fondamento costituzionale nell'art. 35 e che si giustifica al fine di impedire la conclusione di accordi volti a mortificare la professionalità dell'esercente la professione forense, con la fissazione di compensi meramente simbolici e non consoni al decoro della professione. La misura risulta poi approntata in vista non solo della tutela delle esigenze del professionista, ma anche, di riflesso, delle esigenze dell'utente delle prestazioni stesse, in quanto solo la previsione di un compenso non irrisorio o mortificante risulta in grado di assicurare il mantenimento di standard di professionalità e diligenza essenziali in vista della tutela anche del diritto di difesa, ove, come nella maggioranza dei casi, il ricorso alle prestazioni del professionista sia funzionale alla difesa in giudizio. Non viene quindi in rilievo solo l'interesse (privato) del professionista a percepire un compenso equo, ma anche un interesse generale (pubblico) di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia del professionista, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.)” (così Cass. Civ.,
Sez. II, sentenza n. 10438 del 28 febbraio 2023, pp. 16 e 17).
Né l'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale “appare in alcun modo attinta dalle modifiche apportate al DM n. 55 del 2014 del recente DM n. 147/2022, che, come si evince anche dal parere reso dal Consiglio di Stato sul relativo schema (affare n.
00183/2022, reso all'esito dell'adunanza del 17 febbraio 2022), ha previsto la soppressione, in tutti i commi in cui ricorrono, delle parole “di regola”, e ciò nel dichiarato intento (cfr. relazione illustrativa del ) di ridurre il margine di discrezionalità Controparte_5 dell'autorità giudiziaria nella liquidazione dei compensi, rendere più omogena l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione interna alla categoria degli esercenti la professione forense” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 10438 del 28 febbraio 2023, pp. 17 e
18).
La Corte, pertanto, indipendentemente dalle ulteriori doglianze sollevate dall'appellante in ordine alla carenza o mera apparenza della motivazione addotta dal giudice di prime cure a sostegno della riduzione delle spese al di sotto dei parametri minimi, nonché rispetto alla dedotta onnicomprensività della liquidazione operata (questioni che devono ritenersi
7 assorbite), è tenuta a procedere alla rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado, sulla base dei valori minimi stabiliti per lo scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella concernente le controversie in materia previdenziale – atteso che dalla comunicazione dell' in data 10.01.2023, avente a oggetto la riliquidazione della CP_2 prestazione n. 07061422 Cat. INVCIV, si evince che l'importo dell'indennità e degli arretrati erogato dall' è pari a euro 16.204,02 (vedasi il documento prodotto Controparte_4 dall' con memoria difensiva in data 08.09.2025) – e non, come erroneamente indicato CP_1
a p. 7 del ricorso in appello, per “lo scaglione €26.000,01 - €52.000,00” (peraltro, la liquidazione delle spese è stata comunque richiesta dall'appellante per l'importo di euro
2.695,50, corrispondente all'applicazione dello scaglione corretto).
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda di cui alla conclusione n. 1) del ricorso in appello (richiamata nelle note di trattazione scritta del 03.12.2025, p. 2, ove si legge
“richiamando integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto di appello”) con cui Parte_1 ha richiesto, oltre alla condanna dell' al pagamento delle spese del primo grado del
[...] CP_2 giudizio, anche il riconoscimento dell'“aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
55/2014”, disposizione ai sensi della quale “il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Invero, dalla lettura del ricorso di primo grado recante data 23.11.2022 emerge chiaramente l'assenza di collegamenti ipertestuali, di meccanismi informatici che consentano la ricerca o la consultazione degli allegati o degli altri elementi, elencati dal citato art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014, che possano giustificare l'invocato incremento del compenso dei difensori.
Di converso, l'aumento previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. n. 55/2014 deve essere riconosciuto, così come domandato dal punto n. 2 delle conclusioni dell'atto di gravame, con riferimento al ricorso in appello (ove sono effettivamente presenti collegamenti ipertestuali) nella misura del 10%, percentuale ponderata dal Collegio sulla base del numero di collegamenti contenuti nell'atto di parte.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, in parziale accoglimento del proposto gravame, le spese di lite spettanti a per il primo grado del giudizio devono essere rideterminate Parte_1 sulla base dei valori minimi previsti per ciascuna fase nello scaglione di valore da euro
8 5.200,01 a euro 26.000,00 della tabella relativa alle cause di previdenza e risultano pari complessivamente a euro 2.695,50 (euro 464,50 + 388,50 + 832,00 + 1.010,50), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Stanti il rigetto della formulata domanda di aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n.
55/2014 in rapporto al ricorso di primo grado, da un lato, e la condotta processuale tenuta dall' , anche nella presente fase del giudizio, dall'altro, è giustificata in grado di appello CP_2 la compensazione tra le parti, nella misura della metà, delle spese di lite.
Per la parte restante, le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da euro 0,01 a euro 1.100,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (non, invece, nello scaglione da euro 1.100,01 a euro 5.200,00 richiesto dall'appellante, poiché il differenziale fra l'importo da lui domandato e riconosciuto da questa
Corte, euro 2.695,50, e quello liquidato dal Tribunale di Cagliari, euro 1.900,00, è pari a euro
795,50, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge), con l'aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali utilizzati nell'atto introduttivo di questa fase
[(euro 142,00 per la fase di studio della controversia + euro 142,00 per quella introduttiva del giudizio + euro 210,00 per quella decisionale) ÷ diviso due, importo maggiorato del 10% = euro 271,70, somma ulteriormente da dividere a metà in ragione dell'anzidetta compensazione parziale, per un totale definitivo di euro 135,85], devono essere poste a carico dell' e CP_2 distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da in confronto dell' Parte_1 CP_2 avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, n. 381 del
16.03.2023, e in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, ridetermina le spese del giudizio di primo grado poste a carico dell' in euro 2.695,50, CP_2 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari dell'attuale appellante;
2) dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, della CP_2 restante parte, che liquida, anche tenuto conto dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis,
9 D.M. n. 55/2014 nella misura del 10%, in complessivi euro 135,85, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Cagliari il 11.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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