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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 10/02/2026, n. 2275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2275 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2275/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13582/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2615 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20983/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Pozzuoli, l' avviso di accertamento IMU 2021, notificata in data 16/04/2025 avente ad oggetto IMU 2021 per un importo di euro 1.057,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce la assoluta carenza di legittimazione passiva per non essere proprietario degli immobili assoggettati a tassazione e rassegna le seguenti conclusioni: « - accogliere il ricorso, annullando l'avviso di accertamento per insussistenza soggettiva ed oggettiva del presupposto di imposta . - condanna dell'Ufficio al pagamento di spese e onorari».
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere statuendo la legittimità della residua pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento n. 5640 del 23/09/2025 IMU 2021, adottato in rettifica dell'impugnato avviso di accertamento n. 2615 del 25/03/2025».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti del processo emerge che i cespiti de quibus non erano di proprietà del padre del ricorrente e che pertanto, all'atto del suo decesso, non ne era diventato, neanche pro quota ereditaria, titolare l'odierno ricorrente.
Ne discende che non sussisteva alcun presupposto impositivo.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, liquidandole in euro 300 oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13582/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2615 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20983/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti di Comune di Pozzuoli, l' avviso di accertamento IMU 2021, notificata in data 16/04/2025 avente ad oggetto IMU 2021 per un importo di euro 1.057,00.
A sostegno del proprio ricorso deduce la assoluta carenza di legittimazione passiva per non essere proprietario degli immobili assoggettati a tassazione e rassegna le seguenti conclusioni: « - accogliere il ricorso, annullando l'avviso di accertamento per insussistenza soggettiva ed oggettiva del presupposto di imposta . - condanna dell'Ufficio al pagamento di spese e onorari».
Si è costituito il Comune di Pozzuoli, il quale deduce la inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: « Voglia Codesta On.le Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare parzialmente cessata la materia del contendere statuendo la legittimità della residua pretesa tributaria di cui all'avviso di accertamento n. 5640 del 23/09/2025 IMU 2021, adottato in rettifica dell'impugnato avviso di accertamento n. 2615 del 25/03/2025».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
Dalla documentazione agli atti del processo emerge che i cespiti de quibus non erano di proprietà del padre del ricorrente e che pertanto, all'atto del suo decesso, non ne era diventato, neanche pro quota ereditaria, titolare l'odierno ricorrente.
Ne discende che non sussisteva alcun presupposto impositivo.
La condanna alle spese del giudizio consegue alla soccombenza ed esse sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti del ricorrente, liquidandole in euro 300 oltre accessori di legge, se dovuti.