Articolo 3 della Legge 23 aprile 1959, n. 189
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25 aprile 1959
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Versione
10 marzo 1999
Art. 3.
Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:

Comando generale;
Comandi e reparti territoriali:
zone;
legioni;
nuclei di polizia tributaria.

Scuole:
comando scuole;
accademia;
scuola sottufficiali;
legione allievi;
centri di addestramento.

Enti vani:
centri studio;
centri tecnici;
centri logistici;
reparto autonomo centrale;
officine;
magazzini. ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 29 gennaio 1999, n. 34 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla data di emanazione delle determinazioni di cui al comma 1, si intendono abrogati gli articoli 2 , 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ".
Entrata in vigore il 10 marzo 1999
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