Art. 16.
Costituiscono le entrate dell'Ente:
a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione; (2)
b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;
c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50. ((4))
Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009 , sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256 , nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 ;
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ;
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 ;
d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente; ((4))
e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale; ((4))
f) i redditi patrimoniali dell'Ente;
g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita' previe le eventuali autorizzazioni di legge.
I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 12 luglio 1982 (in G.U. 12/08/1982, n. 221), nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 6 ottobre 1967, n. 949 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo diretto, obbligatorio previsto dall' art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 , dovuto da ciascun iscritto all'ENPAV, e' elevato a decorrere dal 1° gennaio 1983 a L. 105.000 annue per gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di eta' e a L. 140.000 per gli iscritti di eta' superiore ai trenta anni e sino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 aprile 1991, n. 136 , ha disposto (con l'art.16, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 16, lettere c ) , d ) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357 , come modificato dall' articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 ."
Costituiscono le entrate dell'Ente:
a) il contributo diretto obbligatorio, nella misura di lire 48.000 annue, dovuto da ciascun iscritto sino al compimento del 650 anno di eta'. Detto contributo puo' essere variato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'assemblea nazionale dell'Ente, in relazione alle risultanze della gestione; (2)
b) il contributo dell'uno per cento, sul reddito imponibile degli iscritti, accertato per l'anno precedente per l'imposta di ricchezza mobile categoria Cl;
c) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 50 su ogni certificato o attestazione rilasciati dai veterinari per le attivita' di ufficio. Detto contributo non e' dovuto per certificati relativi al trasporto di carne macellata, fresca o comunque conservata, del peso complessivo inferiore ai chilogrammi 50. ((4))
Devono intendersi compresi fra i certificati od attestazioni, rilasciati per le attivita' di ufficio, quelli previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 1009 , sulla fecondazione artificiale degli animali, e relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, n. 1256 , nonche' quelli previsti dai seguenti regolamenti:
regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 ;
regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 ;
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 ;
d) i contributi indiretti sulle macellazioni nella misura di lire 10 per ogni capo bovino, equino e bufalino e di lire 5 per ogni capo suino, ovino e caprino; tali contributi saranno pagati al Comune che, entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre, provvedera' a versarli all'Ente; ((4))
e) il contributo derivante dalla apposizione di marca da lire 500 su ogni certificazione o attestazione professionale; ((4))
f) i redditi patrimoniali dell'Ente;
g) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in generale per atti di liberalita' previe le eventuali autorizzazioni di legge.
I contributi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), sono a carico degli operatori interessati e comunque dei richiedenti.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 12 luglio 1982 (in G.U. 12/08/1982, n. 221), nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 6 ottobre 1967, n. 949 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contributo diretto, obbligatorio previsto dall' art. 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 , dovuto da ciascun iscritto all'ENPAV, e' elevato a decorrere dal 1° gennaio 1983 a L. 105.000 annue per gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di eta' e a L. 140.000 per gli iscritti di eta' superiore ai trenta anni e sino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 aprile 1991, n. 136 , ha disposto (con l'art.16, comma 1) che "A partire dal 1 gennaio del quinto anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall' articolo 16, lettere c ) , d ) ed e), della legge 18 agosto 1962, n. 1357 , come modificato dall' articolo 2 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 ."