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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/12/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co. cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti PEANO Controparte_1 P.IVA_2
MA e DO PI US ( ), presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 484/23 emessa dal Tribunale di Cuneo: Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 13 condanni quest'ultima al pagamento di: 37.448,71 euro per sorte capitale;
interessi di mora maturati e CP_2 maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica della citazione;
1.760 euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02; interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall interessi anatocistici prodotti dagli CP_1 interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall CP_1
40 euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall CP_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della diversa somma ritenuta dovuta e condannare quest'ultima al pagamento della diversa Controparte_3 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
231/02.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso in appello proposto e per l'effetto lo rigetti e confermi la sentenza del Tribunale di Cuneo 484/2023 del 10 luglio 2023; condanni l'appellante a spese ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia trae origine da una serie di cessioni di crediti pro soluto stipulate tra già Parte_1
e diverse società fornitrici di prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica Parte_1 nei confronti dell' . I crediti oggetto delle cessioni derivavano da forniture di Controparte_3 prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti e apparecchiature medicali effettuate dalle società cedenti in favore dell' nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020. Pt_2
Le cessioni erano state stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e regolarmente notificate all' la quale aveva tempestivamente opposto rifiuto alle medesime ai sensi dell'art. 117 Pt_2 del D.Lgs. 163/2006 prima e dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 poi, entro il termine di 45 giorni Part Part dalla notifica delle cessioni. L' aveva documentato l'avvenuta notifica dei rifiuti sia a che alle società Part cedenti, producendo in giudizio 105 rifiuti relativi all'ammontare totale dell'asserito credito di ciascuno contenente il riferimento puntuale all'atto di cessione del credito con indicazione della data dell'atto notarile, Part del numero di repertorio e della data di notifica all' pagina 2 di 13 I crediti oggetto della presente controversia ammontano complessivamente a 37.448,71 euro per sorte capitale e sono portati da 44 fatture emesse dalle società cedenti nel periodo indicato, già decurtate delle note Part di credito emesse a storno. aveva originariamente azionato crediti per un importo di 190.369,41 euro, successivamente ridotto nel corso del giudizio di primo grado a 55.453,21 euro e infine a 54.002,86 euro in sede di precisazione delle conclusioni, per poi essere ulteriormente ridotto in appello a 37.448,71 euro. Part Part L' aveva eccepito, oltre al difetto di legittimazione attiva di per effetto del rifiuto delle cessioni, anche il pagamento di una parte dei crediti per un importo di 136.833,34 euro ai fornitori e 12.940,47 euro a Part per procura all'incasso, documentando tali pagamenti mediante mandati quietanzati. Aveva inoltre contestato l'esistenza di parte dei crediti per diverse ragioni: fatture non pervenute tramite il Sistema di
Interscambio, fatture rifiutate per errori nella compilazione, fatture stornate da note di credito, richieste di emissione di note di credito per duplicazioni di fatturazione.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito ordinario davanti al Tribunale di Cuneo. Parte_1 aveva citato in giudizio l' con atto notificato il 9 dicembre 2020, chiedendo la condanna al
[...] Pt_2 pagamento dei crediti derivanti dalle cessioni pro-soluto, degli interessi moratori e anatocistici, nonché delle somme forfettarie ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
L' si era costituita in data 9 giugno 2021 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Pt_2
Part attiva di per effetto del rifiuto delle cessioni ai sensi degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma
13, del D.Lgs. 50/2016, e nel merito l'insussistenza del credito vantato sia per quanto riguarda il capitale che gli interessi. Part Nel corso del giudizio erano state depositate memorie istruttorie con ampio supporto documentale. aveva prodotto gli atti di cessione mediante cartelle zippate contenenti sottocartelle nominate con il nome delle società cedenti, le fatture, i contratti e le delibere di aggiudicazione delle gare, i documenti comprovanti Part l'erogazione delle forniture e le intimazioni di pagamento. L' aveva prodotto i rifiuti delle cessioni, i mandati di pagamento quietanzati, le note di credito, i rifiuti delle fatture tramite il Sistema di Interscambio
e la documentazione relativa alle fatture non pervenute. Part Durante il giudizio aveva progressivamente ridotto l'importo richiesto a titolo di capitale, da 190.369,41 euro iniziali a 55.453,21 euro nella prima memoria istruttoria, fino a 54.002,86 euro in sede di precisazione Part delle conclusioni, riconoscendo, per quella parte del petitum, la fondatezza delle eccezioni dell' Tuttavia, non aveva modificato gli importi richiesti a titolo di interessi e risarcimento del danno ex art. 6 del D.Lgs.
231/2002.
Il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei fatti e delle allegazioni documentali, aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni senza disporre istruttoria. All'udienza del 26 pagina 3 di 13 gennaio 2023 la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 10 luglio 2023, il Tribunale di Cuneo ha rigettato integralmente le domande avanzate da condannando quest'ultima alla refusione delle spese legali in favore Parte_1 dell' per 17.252,00 euro oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. Pt_2
Part Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del difetto di legittimazione attiva di ritenendo pienamente legittimi i rifiuti opposti dall' alle cessioni dei crediti ai sensi degli artt. 117 Pt_2 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. La decisione si è articolata attraverso i seguenti passaggi argomentativi.
Part In primo luogo, il Tribunale ha chiarito che l'eccezione formulata dall' pur denominata "difetto di legittimazione attiva", atteneva più correttamente all'opponibilità delle cessioni all'ente convenuto, in quanto
Part Part l' non contestava la qualità di cessionario del credito ma il difetto di titolarità attiva di rispetto ai crediti azionati, derivante dall'inefficacia delle cessioni legittimamente rifiutate.
Part Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha ritenuto che le pur non rientrando nel novero delle amministrazioni statali avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, sono qualificabili come "stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche" nel senso richiesto dagli artt. 117 del D.Lgs.
163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Tale qualificazione è stata fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma di derivazione eurounitaria, richiamando la definizione di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma a), del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.
Sotto il profilo oggettivo, il Tribunale ha escluso che le cessioni rientrassero nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 5561 e 5562 del
2020, e ha ritenuto che si trattasse di cessioni di crediti afferenti a corrispettivi derivanti da forniture di prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi, riconducibili alla nozione di appalti pubblici di cui all'art. 3, lettera ii), del D.Lgs. 50/2016.
Il Tribunale ha quindi ritenuto applicabile la disciplina speciale dei contratti pubblici, che subordina l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione alla stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla notifica all'amministrazione debitrice e all'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima Part entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Ha riconosciuto la tempestività dei rifiuti opposti dall mai Part specificamente contestata da e ha respinto le argomentazioni di quest'ultima circa l'inapplicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in presenza dei presupposti della Legge 52/1991.
pagina 4 di 13 Part Il Tribunale ha inoltre rilevato la genericità delle allegazioni svolte da in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, evidenziando che l'attrice si era limitata ad affermarsi creditrice in forza di atti di cessione pro soluto producendo solo alcuni contratti di cessione e meri elenchi riassuntivi di fatture, senza specificare adeguatamente i titoli comprovanti i crediti e i relativi termini di adempimento. Ha ritenuto che la carenza Part allegatoria, contestata puntualmente dall' non potesse essere colmata dal richiamo per relationem alle produzioni documentali, considerata l'inidoneità di tale richiamo e la confusione dei numerosi allegati depositati.
Infine, il Tribunale ha dichiarato improponibile per difetto di residualità la domanda subordinata ex art. 2041
c.c., richiamando il principio secondo cui l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e può essere proposta solo in mancanza di un'azione tipica, non quando sia stata proposta domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO ha proposto appello con atto notificato il 12 febbraio 2024, articolando la propria Parte_1 impugnazione su sette motivi, riducendo ulteriormente l'importo richiesto a titolo di capitale a 37.448,71 euro.
Il primo motivo di appello censura la sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 106, comma
Part 13, del D.Lgs. 50/2016, sostenendo che l' non ha rifiutato la cessione dei crediti mediante una
Part comunicazione di effettivo rifiuto inviata sia alla cessionaria sia alle società fornitrici cedenti entro 45
Part Part giorni dal ricevimento della cessione. contesta che il contenuto delle comunicazioni prodotte dall integri un rifiuto espresso e inequivocabile e che non sia stata prodotta alcuna evidenza dell'effettivo
Part ricevimento delle comunicazioni di rifiuto da parte di e delle società cedenti.
Il secondo motivo di appello deduce l'inidoneità del rifiuto a determinare l'inopponibilità delle cessioni per Part manifesta insussistenza di una valida motivazione. sostiene che il rifiuto deve essere sorretto dal principio di buona fede e adeguatamente motivato, considerato che i fornitori cedenti hanno sempre erogato Part le forniture sino alla conclusione del contratto senza che l' abbia mai contestato l'omessa esecuzione, venendo meno la ratio giustificatrice del rifiuto.
Il terzo motivo di appello contesta l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016, sostenendo che la disciplina applicabile è quella della Legge 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, che richiede ai fini dell'opponibilità della cessione la sola notifica al debitore ceduto senza Part ulteriori formalità. richiama precedenti giurisprudenziali dei Tribunali di Milano, Benevento, Bari,
SA e PE e della Corte di Cassazione che avrebbero ritenuto applicabile la disciplina della Legge
52/1991 con esclusione delle altre normative.
pagina 5 di 13 Il quarto motivo di appello sostiene l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 per assenza dei relativi presupposti, argomentando che la disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione e che il rifiuto è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto da cui deriva il credito ceduto sia ancora in corso di
Part esecuzione. richiama una sentenza della Corte d'Appello di Milano che avrebbe stabilito tali principi.
Part Il quinto motivo di appello censura la sentenza per aver ritenuto che non avrebbe correttamente
Part formulato le allegazioni in ordine al diritto al pagamento dei crediti. sostiene di aver prodotto la documentazione in modo intelligibile mediante cartelle zippate denominate con il nominativo delle società cedenti e contenenti fatture, contratti, documenti comprovanti l'esecuzione delle forniture, e che le eccezioni
Part sollevate dall' dimostrano la perfetta cognizione dei crediti azionati.
Part Il sesto motivo di appello riguarda i crediti per sorte capitale azionati da e pagati dall' per i quali CP_1
Part rivendica il diritto al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ex art. 6 del D.Lgs. Part 231/2002, sostenendo che l' ha pagato le fatture in ritardo rispetto alle scadenze indicate.
Il settimo motivo di appello contesta la condanna al pagamento delle spese di lite, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. si è costituita con memoria depositata il 22 maggio 2024, Controparte_3 contestando in toto le deduzioni dell'appellante e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Part L' ha replicato al primo motivo di appello ribadendo che i rifiuti prodotti sono riconducibili alle cessioni dei crediti azionati, come dimostrato dai prospetti analitici che per ciascuna fattura indicano il rispettivo rifiuto della cessione, e che ogni rifiuto contiene il riferimento puntuale all'atto di cessione con data dell'atto
Part notarile, numero di repertorio e data di notifica all' oltre alla documentazione attestante l'avvenuta
Part notificazione del rifiuto sia a che alle società cedenti.
Part Sul secondo motivo di appello, l' ha eccepito l'inammissibilità per trattarsi di questione nuova mai sollevata in precedenza, e nel merito ha sostenuto che l'unico adempimento richiesto dalla normativa è la notifica del rifiuto nel termine di 45 giorni, non essendo prevista alcuna motivazione. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali che riconoscono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rifiutare le cessioni di credito senza obbligo di motivazione.
Part Sul terzo motivo di appello, l' ha ribadito l'applicabilità della disciplina speciale dei contratti pubblici, evidenziando che le cessioni riguardano forniture di prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica riconducibili alla nozione di appalti pubblici, e che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il legislatore ha subordinato l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione a specifiche condizioni, tra cui l'assenza di rifiuto entro 45 giorni. Part Sul quarto motivo di appello, l' ha contestato la pertinenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano Part richiamata da evidenziando che riguardava fatti diversi e contratti ad esecuzione istantanea, mentre nel pagina 6 di 13 caso di specie si tratta di contratti di fornitura di prodotti farmaceutici riconducibili alla nozione di appalti pubblici. Ha inoltre sostenuto che anche qualora si ritenesse applicabile la limitazione ai contratti in corso,
Part sarebbe stato onere di provare che i contratti si riferissero a rapporti esauriti.
Part Part Sul quinto motivo di appello, l' ha ribadito le carenze delle produzioni documentali di evidenziando che molti documenti richiamati nelle memorie non sono stati effettivamente prodotti e che quelli depositati risultano confusamente organizzati in cartelle compresse contenenti file di formato disparato senza spiegazioni che consentano di comprendere lo scopo della produzione.
Part Sul sesto motivo di appello, l' ha precisato che i pagamenti effettuati durante il corso della vertenza
Part riguardavano fatture pervenute tramite il Sistema di Interscambio in data posteriore alla citazione e che continua a richiedere interessi su fatture pagate in tempo, su fatture mai pervenute e su fatture annullate da note di credito.
Part L' ha inoltre prodotto documentazione aggiornata relativa a ulteriori fatture pervenute nel corso del 2024
Part e 2025, dimostrando che continuano ad arrivare fatture emesse dai fornitori sui crediti già richiesti da
Part fin dalla notifica dell'atto di citazione, fatture che non erano mai pervenute prima in
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia verte essenzialmente sulla legittimazione attiva di l pagamento dei crediti Parte_1 derivanti dalle cessioni pro-soluto stipulate con le società fornitrici dell' questione che il Tribunale Pt_2
Part di primo grado ha risolto negativamente ritenendo efficaci i rifiuti opposti dall alle cessioni ai sensi della normativa sui contratti pubblici. Part Questioni pacificamente non controverse: la stipula delle cessioni pro soluto tra e le società fornitrici nella forma della scrittura privata autenticata da notaio;
la notifica delle cessioni all' l'opposizione Pt_2
Part di rifiuti da parte dell' entro il termine di 45 giorni dalla notifica;
la natura pubblica dell' quale Pt_2 azienda del servizio sanitario nazionale;
l'oggetto delle forniture riguardanti prodotti farmaceutici, medicali, Part di diagnostica e prestazioni di servizi correlati;
la progressiva riduzione dell'importo richiesto da nel corso del giudizio di primo grado e in appello.
Questioni controverse: la disciplina normativa applicabile alle cessioni (se quella generale della Legge 52/1991
o quella speciale dei contratti pubblici di cui agli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs.
Part 50/2016); l'efficacia e l'opponibilità dei rifiuti opposti dall' (se integrano effettivo rifiuto delle cessioni e
Part se sono stati validamente comunicati a e alle società cedenti); la necessità di motivazione dei rifiuti e il rispetto del principio di buona fede;
l'ambito di applicazione della normativa sui contratti pubblici (se limitata
Part ai contratti in corso di esecuzione o estesa anche a quelli conclusi); l'adeguatezza delle allegazioni di in ordine ai fatti costitutivi del credito;
l'esistenza e l'entità dei crediti residui dopo i pagamenti effettuati
Part dall' il diritto agli interessi moratori e anatocistici e alle somme forfettarie ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002. pagina 7 di 13 La risoluzione della controversia dipende principalmente dalla qualificazione giuridica delle cessioni e dalla Part disciplina normativa applicabile, questione che condiziona l'efficacia dei rifiuti opposti dall' e, Part conseguentemente, la legittimazione attiva di Le altre questioni, pur rilevanti, assumono carattere subordinato rispetto a tale profilo principale, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di primo grado che ha ritenuto assorbite le altre questioni una volta accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o carenza di titolarità.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla legittimazione attiva di al pagamento dei crediti Parte_1 derivanti dalle cessioni pro-soluto stipulate con le società fornitrici dell' questione che il Tribunale Pt_2
Part di primo grado ha risolto negativamente ritenendo efficaci i rifiuti opposti dall alle cessioni ai sensi della Part normativa sui contratti pubblici. L'esame dei motivi di appello proposti da richiede una valutazione preliminare della loro ammissibilità sotto il profilo della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. e successivamente l'analisi delle questioni sostanziali controverse.
6.1 Sulla specificità dei motivi di appello
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, come già affermato anche da questa Corte (sent. n.
371 del 1 aprile 2022), "l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze deve essere correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado;
di conseguenza, se la tesi della parte non è stata da questi vagliata, l'atto di appello può anche limitarsi
a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado, mentre se il giudice del primo grado ha puntualmente confutato determinate argomentazioni, l'impugnazione necessita di una formulazione più rigorosa e specifica, dalla quale emerga che l'appellante ha compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa". Part Nel caso di specie, i motivi di appello proposti da soddisfano i requisiti di specificità richiesti, in quanto contengono censure puntuali e articolate contro i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata, individuando con precisione gli errori di cui sarebbe affetta la decisione del Tribunale e proponendo un percorso argomentativo alternativo fondato su specifiche violazioni di legge e vizi di motivazione.
6.2 Sulla disciplina normativa applicabile alle cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni
Il primo profilo sostanziale da esaminare riguarda l'individuazione della disciplina normativa applicabile alle Part cessioni di crediti stipulate tra e le società fornitrici dell' Il Tribunale ha ritenuto applicabile Pt_2 la disciplina speciale dei contratti pubblici di cui agli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del
D.Lgs. 50/2016, che subordina l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione all'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica. Part La tesi di secondo cui dovrebbe trovare applicazione esclusiva la disciplina generale della Legge pagina 8 di 13 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, non può essere accolta. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito – e più volte ribadito – che la disciplina speciale dei contratti pubblici prevale su quella generale quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione: "l'art. 117 D.Lgs.
163/2006 prevede che:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione" (App. Torino, sent. n. 449 del 26 maggio 2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l' rientra nella nozione di "stazione appaltante che è Pt_2 amministrazione pubblica" ai sensi della normativa sui contratti pubblici;
la disciplina di cui al d. lgs. 50/2016 risulta applicabile alle aziende sanitarie locali le quali vengono qualificate quali soggetti di diritto pubblico o per meglio dire indicate come un 'organismo', istituito anche in forma societaria, preposto a soddisfare specificamente le esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività risulta essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e la cui gestione risulti soggetta al controllo di questi ultimi. Al riguardo giova ricordare, ancora una volta, che il d.lgs. 163/2006, al fine di individuare le diverse parti del codice applicabili distingue le stazioni appaltanti in “amministrazioni aggiudicatrici” (art. 3 comma 25), “imprese pubbliche” (art. 3 comma 28), “enti aggiudicatori [..] che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti” (art. 3 comma 29) e “altri soggetti aggiudicatori [..] soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice” (art. 31). In questa tassonomia, le aziende sanitarie locali sono qualificate come organismo di diritto pubblico che, secondo la definizione (art. 3 comma 26; in precedenza vedi art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n.157) è un organismo, anche in forma societaria: “a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Per la qualificazione dell'azienda sanitaria locale come organismo di diritto pubblico cfr.
Cass.
2.12.2016 n. 24640 e Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638. Secondo il comma 25 dell'art. 3, l'organismo di pagina 9 di 13 diritto pubblico è una “amministrazione aggiudicatrice”, pertanto è sottoposto di principio – salve espresse eccezioni che qui non è dato individuare – alla disciplina del codice degli appalti che riguarda amministrazioni dello Stato, enti territoriali ed enti pubblici non economici, pertanto anche all'art. 117 comma 3 d.lgs. 163/206 che consente all'amministrazione appaltante il rifiuto della cessione di credito, mediante determina notificata al cedente e al cessionario nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture;
pertanto, gli ordini di acquisto di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 117.
Sotto il profilo oggettivo, le cessioni riguardano crediti derivanti appunto da forniture di prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi correlati, che rientrano nella nozione di appalti pubblici di cui all'art. 3, lettera ii), del D.Lgs. 50/2016. La circostanza che le cessioni siano state stipulate nella Part forma della scrittura privata autenticata da notaio e che sia soggetto qualificato ai sensi della Legge
52/1991 non esclude l'applicazione della disciplina speciale, che ha carattere imperativo per le cessioni di crediti derivanti da contratti pubblici.
Part
6.3 Sull'efficacia dei rifiuti opposti dall'
Part Part Il secondo profilo riguarda l'efficacia dei rifiuti opposti dall' alle cessioni notificate da L'esame della
Part documentazione prodotta dall' dimostra che sono stati tempestivamente notificati 105 rifiuti relativi
Part all'ammontare totale dell'asserito credito di ciascuno contenente il riferimento puntuale all'atto di cessione del credito con indicazione della data dell'atto notarile, del numero di repertorio e della data di
Part notifica all
Part La censura di secondo cui i rifiuti non sarebbero stati validamente comunicati sia alla cessionaria che alle società cedenti non può essere accolta, poiché risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante che quest'ultima ha espressamente dichiarato, nel termine di legge, con comunicazione notificata sia alla società cedente sia alla cessionaria, di non accettare la cessione del credito per 21 delle 25 cessioni azionate con il decreto ingiuntivo (cfr. recentemente, per analoga fattispecie, App. Torino, sent. 689 del 1°
Part agosto 2025). La genericità delle contestazioni formulate da in ordine all'effettiva manifestazione del rifiuto non è supportata da elementi probatori specifici che dimostrino l'inefficacia delle comunicazioni.
Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta necessità di motivazione dei rifiuti. La normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di motivazione per i rifiuti opposti dalle pubbliche amministrazioni alle cessioni di crediti, richiedendo unicamente la notifica entro il termine di 45 giorni. Il principio di buona Part fede invocato da non può comportare l'introduzione di requisiti non previsti dalla legge, tanto più che la ratio della disciplina speciale è quella di tutelare le stazioni appaltanti pubbliche da operazioni elusive della normativa sui contratti pubblici.
6.4 Sull'ambito di applicazione della disciplina sui contratti pubblici Part La tesi di secondo cui la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicherebbe pagina 10 di 13 esclusivamente ai contratti ancora in corso di esecuzione non trova riscontro nel dato normativo. La propugnata tesi secondo cui facoltà di rifiuto della cessione non potrebbe esercitarsi quando il contratto “è cessato”, recte è stato interamente eseguito dall'appaltatore, è tesi priva di un adeguato fondamento normativo.
È noto che la normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n. 2440/1923, l'art. 9 dell'All.
E della legge n. 2248/1865 prevedevano il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E). Una previsione analoga si leggeva nell'art. 351 dell'All. F alla legge n. 2248/1865, che escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto
“durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute “dopo il definitivo collaudo dell'opera”. Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza (tra molte Cass. 28.1.2002 n. 981; Cass.
15.9.2021 n. 24758; Cass. 25.8.2023 n. 25284) hanno individuato la ratio ispiratrice di tale disciplina nella preoccupazione del legislatore di evitare, consentendo le cessioni durante la fase di esecuzione del contratto, che potessero venire meno al soggetto obbligato verso lo Stato i mezzi finanziari per assicurare una corretta esecuzione della sua prestazione, così compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
L'individuazione della ratio ispiratrice delle previgenti norme, le quali espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso, è di scarsa rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 117
d.lgs. 163/2006 che omette qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione. Anzi, costituisce argomento di segno contrario a quest'interpretazione quanto si evince dal comma 4 del medesimo articolo, da cui si desume invero che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini del comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c. Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'Amministrazione, se poi analogo regime fosse applicabile – secondo la tesi sostenuta da parte appellante
– anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti. Anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 25.8.2023 n. 25284, in motivazione) sottolinea la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge (si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R.
554/1999), osservando che tale ultima regola “esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di pagina 11 di 13 agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”. Dunque, in sintesi, a differenza dell'art. 9 della Legge 2248/1865, che espressamente limitava il divieto di cessione ai "contratti in corso", la disciplina attuale non contiene alcuna limitazione temporale, applicandosi a tutte le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.
Part In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi restrittiva prospettata da sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che i contratti sottesi alle cessioni si riferissero a rapporti esauriti al momento della notifica delle cessioni stesse. Tale prova non è stata fornita, non essendo stati neppure prodotti i contratti di fornitura, come correttamente rilevato dal Tribunale. Parte
6.5 Sull'adeguatezza delle allegazioni di
Part Il Tribunale ha inoltre rilevato la genericità delle allegazioni svolte da in relazione ai fatti costitutivi del
Part credito azionato. Tale rilievo appare fondato considerando che si è limitata ad affermarsi creditrice in forza di atti di cessione pro-soluto producendo meri elenchi riassuntivi di fatture senza specificare adeguatamente i titoli comprovanti i crediti e i relativi termini di adempimento.
Part La circostanza che l abbia sollevato eccezioni specifiche sui crediti azionati non supplisce alla carenza
Part allegatoria di in quanto l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. La produzione documentale effettuata mediante cartelle zippate contenenti file di formato disparato senza adeguate spiegazioni non consente di porre in diretta correlazione i crediti ceduti azionati con le fatture e le note di credito che circoscrivono il petitum.
6.6 Sulla motivazione della sentenza impugnata
La motivazione della sentenza impugnata appare congrua e logicamente coerente. Costituisce jus receptum il principio secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione delle parti, essendo necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata (ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24542 del 20 novembre 2009). Part Il Tribunale ha esaminato la questione principale relativa alla legittimazione attiva di ritenendo fondata Part l'eccezione di inefficacia delle cessioni per effetto dei rifiuti tempestivamente opposti dall' Tale valutazione ha carattere assorbente rispetto alle altre questioni, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
6.7 Conclusioni e spese Part Per le ragioni esposte, tutti i motivi di appello proposti da risultano infondati. La sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplina speciale dei contratti pubblici alle cessioni di crediti oggetto della Part controversia, riconoscendo l'efficacia dei rifiuti tempestivamente opposti dall e il conseguente difetto di pagina 12 di 13 Part legittimazione attiva di Le censure relative alla presunta inapplicabilità della normativa sui contratti pubblici, all'inefficacia dei rifiuti e all'inadeguatezza della motivazione non trovano riscontro nell'esame della documentazione prodotta e nella corretta interpretazione delle norme applicabili.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), conformemente ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, applicato il pertinente scaglione (€ 26.000/52.000).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 7000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 222/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BONALUME PAOLO, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO, per procura allegata all'atto introduttivo, ex art. 83, 3° co. cpc parte appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti PEANO Controparte_1 P.IVA_2
MA e DO PI US ( ), presso il cui studio è C.F._1 elettivamente domiciliata, per procura allegata ex art. 83, 3° co., cpc parte appellata
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza n. 484/23 emessa dal Tribunale di Cuneo: Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di nei confronti di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 13 condanni quest'ultima al pagamento di: 37.448,71 euro per sorte capitale;
interessi di mora maturati e CP_2 maturandi sulla predetta sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n.
231/02 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture sino al saldo;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da oltre sei mesi alla data di notifica della citazione;
1.760 euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02; interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall interessi anatocistici prodotti dagli CP_1 interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall CP_1
40 euro ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata ma in ritardo dall CP_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...] della diversa somma ritenuta dovuta e condannare quest'ultima al pagamento della diversa Controparte_3 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
231/02.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso in appello proposto e per l'effetto lo rigetti e confermi la sentenza del Tribunale di Cuneo 484/2023 del 10 luglio 2023; condanni l'appellante a spese ed onorari di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. IL FATTO
La controversia trae origine da una serie di cessioni di crediti pro soluto stipulate tra già Parte_1
e diverse società fornitrici di prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica Parte_1 nei confronti dell' . I crediti oggetto delle cessioni derivavano da forniture di Controparte_3 prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi relativi a prodotti e apparecchiature medicali effettuate dalle società cedenti in favore dell' nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020. Pt_2
Le cessioni erano state stipulate nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e regolarmente notificate all' la quale aveva tempestivamente opposto rifiuto alle medesime ai sensi dell'art. 117 Pt_2 del D.Lgs. 163/2006 prima e dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 poi, entro il termine di 45 giorni Part Part dalla notifica delle cessioni. L' aveva documentato l'avvenuta notifica dei rifiuti sia a che alle società Part cedenti, producendo in giudizio 105 rifiuti relativi all'ammontare totale dell'asserito credito di ciascuno contenente il riferimento puntuale all'atto di cessione del credito con indicazione della data dell'atto notarile, Part del numero di repertorio e della data di notifica all' pagina 2 di 13 I crediti oggetto della presente controversia ammontano complessivamente a 37.448,71 euro per sorte capitale e sono portati da 44 fatture emesse dalle società cedenti nel periodo indicato, già decurtate delle note Part di credito emesse a storno. aveva originariamente azionato crediti per un importo di 190.369,41 euro, successivamente ridotto nel corso del giudizio di primo grado a 55.453,21 euro e infine a 54.002,86 euro in sede di precisazione delle conclusioni, per poi essere ulteriormente ridotto in appello a 37.448,71 euro. Part Part L' aveva eccepito, oltre al difetto di legittimazione attiva di per effetto del rifiuto delle cessioni, anche il pagamento di una parte dei crediti per un importo di 136.833,34 euro ai fornitori e 12.940,47 euro a Part per procura all'incasso, documentando tali pagamenti mediante mandati quietanzati. Aveva inoltre contestato l'esistenza di parte dei crediti per diverse ragioni: fatture non pervenute tramite il Sistema di
Interscambio, fatture rifiutate per errori nella compilazione, fatture stornate da note di credito, richieste di emissione di note di credito per duplicazioni di fatturazione.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il giudizio di primo grado si è svolto secondo il rito ordinario davanti al Tribunale di Cuneo. Parte_1 aveva citato in giudizio l' con atto notificato il 9 dicembre 2020, chiedendo la condanna al
[...] Pt_2 pagamento dei crediti derivanti dalle cessioni pro-soluto, degli interessi moratori e anatocistici, nonché delle somme forfettarie ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
L' si era costituita in data 9 giugno 2021 eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Pt_2
Part attiva di per effetto del rifiuto delle cessioni ai sensi degli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma
13, del D.Lgs. 50/2016, e nel merito l'insussistenza del credito vantato sia per quanto riguarda il capitale che gli interessi. Part Nel corso del giudizio erano state depositate memorie istruttorie con ampio supporto documentale. aveva prodotto gli atti di cessione mediante cartelle zippate contenenti sottocartelle nominate con il nome delle società cedenti, le fatture, i contratti e le delibere di aggiudicazione delle gare, i documenti comprovanti Part l'erogazione delle forniture e le intimazioni di pagamento. L' aveva prodotto i rifiuti delle cessioni, i mandati di pagamento quietanzati, le note di credito, i rifiuti delle fatture tramite il Sistema di Interscambio
e la documentazione relativa alle fatture non pervenute. Part Durante il giudizio aveva progressivamente ridotto l'importo richiesto a titolo di capitale, da 190.369,41 euro iniziali a 55.453,21 euro nella prima memoria istruttoria, fino a 54.002,86 euro in sede di precisazione Part delle conclusioni, riconoscendo, per quella parte del petitum, la fondatezza delle eccezioni dell' Tuttavia, non aveva modificato gli importi richiesti a titolo di interessi e risarcimento del danno ex art. 6 del D.Lgs.
231/2002.
Il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base dei fatti e delle allegazioni documentali, aveva fissato udienza per la precisazione delle conclusioni senza disporre istruttoria. All'udienza del 26 pagina 3 di 13 gennaio 2023 la causa era stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
3. DECISIONE IMPUGNATA
Con sentenza n. 484/2023 pubblicata il 10 luglio 2023, il Tribunale di Cuneo ha rigettato integralmente le domande avanzate da condannando quest'ultima alla refusione delle spese legali in favore Parte_1 dell' per 17.252,00 euro oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA. Pt_2
Part Il Tribunale ha fondato la propria decisione sul riconoscimento del difetto di legittimazione attiva di ritenendo pienamente legittimi i rifiuti opposti dall' alle cessioni dei crediti ai sensi degli artt. 117 Pt_2 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. La decisione si è articolata attraverso i seguenti passaggi argomentativi.
Part In primo luogo, il Tribunale ha chiarito che l'eccezione formulata dall' pur denominata "difetto di legittimazione attiva", atteneva più correttamente all'opponibilità delle cessioni all'ente convenuto, in quanto
Part Part l' non contestava la qualità di cessionario del credito ma il difetto di titolarità attiva di rispetto ai crediti azionati, derivante dall'inefficacia delle cessioni legittimamente rifiutate.
Part Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha ritenuto che le pur non rientrando nel novero delle amministrazioni statali avendo personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, sono qualificabili come "stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche" nel senso richiesto dagli artt. 117 del D.Lgs.
163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. Tale qualificazione è stata fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma di derivazione eurounitaria, richiamando la definizione di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma a), del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001.
Sotto il profilo oggettivo, il Tribunale ha escluso che le cessioni rientrassero nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 5561 e 5562 del
2020, e ha ritenuto che si trattasse di cessioni di crediti afferenti a corrispettivi derivanti da forniture di prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi, riconducibili alla nozione di appalti pubblici di cui all'art. 3, lettera ii), del D.Lgs. 50/2016.
Il Tribunale ha quindi ritenuto applicabile la disciplina speciale dei contratti pubblici, che subordina l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione alla stipula mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, alla notifica all'amministrazione debitrice e all'assenza di rifiuto da parte di quest'ultima Part entro 45 giorni dalla notifica della cessione. Ha riconosciuto la tempestività dei rifiuti opposti dall mai Part specificamente contestata da e ha respinto le argomentazioni di quest'ultima circa l'inapplicabilità delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 in presenza dei presupposti della Legge 52/1991.
pagina 4 di 13 Part Il Tribunale ha inoltre rilevato la genericità delle allegazioni svolte da in relazione ai fatti costitutivi del credito azionato, evidenziando che l'attrice si era limitata ad affermarsi creditrice in forza di atti di cessione pro soluto producendo solo alcuni contratti di cessione e meri elenchi riassuntivi di fatture, senza specificare adeguatamente i titoli comprovanti i crediti e i relativi termini di adempimento. Ha ritenuto che la carenza Part allegatoria, contestata puntualmente dall' non potesse essere colmata dal richiamo per relationem alle produzioni documentali, considerata l'inidoneità di tale richiamo e la confusione dei numerosi allegati depositati.
Infine, il Tribunale ha dichiarato improponibile per difetto di residualità la domanda subordinata ex art. 2041
c.c., richiamando il principio secondo cui l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e può essere proposta solo in mancanza di un'azione tipica, non quando sia stata proposta domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale senza offrire prove sufficienti all'accoglimento.
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO ha proposto appello con atto notificato il 12 febbraio 2024, articolando la propria Parte_1 impugnazione su sette motivi, riducendo ulteriormente l'importo richiesto a titolo di capitale a 37.448,71 euro.
Il primo motivo di appello censura la sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e dell'art. 106, comma
Part 13, del D.Lgs. 50/2016, sostenendo che l' non ha rifiutato la cessione dei crediti mediante una
Part comunicazione di effettivo rifiuto inviata sia alla cessionaria sia alle società fornitrici cedenti entro 45
Part Part giorni dal ricevimento della cessione. contesta che il contenuto delle comunicazioni prodotte dall integri un rifiuto espresso e inequivocabile e che non sia stata prodotta alcuna evidenza dell'effettivo
Part ricevimento delle comunicazioni di rifiuto da parte di e delle società cedenti.
Il secondo motivo di appello deduce l'inidoneità del rifiuto a determinare l'inopponibilità delle cessioni per Part manifesta insussistenza di una valida motivazione. sostiene che il rifiuto deve essere sorretto dal principio di buona fede e adeguatamente motivato, considerato che i fornitori cedenti hanno sempre erogato Part le forniture sino alla conclusione del contratto senza che l' abbia mai contestato l'omessa esecuzione, venendo meno la ratio giustificatrice del rifiuto.
Il terzo motivo di appello contesta l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016, sostenendo che la disciplina applicabile è quella della Legge 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, che richiede ai fini dell'opponibilità della cessione la sola notifica al debitore ceduto senza Part ulteriori formalità. richiama precedenti giurisprudenziali dei Tribunali di Milano, Benevento, Bari,
SA e PE e della Corte di Cassazione che avrebbero ritenuto applicabile la disciplina della Legge
52/1991 con esclusione delle altre normative.
pagina 5 di 13 Il quarto motivo di appello sostiene l'inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 per assenza dei relativi presupposti, argomentando che la disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti di appalto, progettazione e concorso in progettazione e che il rifiuto è efficace soltanto nell'ipotesi in cui il contratto da cui deriva il credito ceduto sia ancora in corso di
Part esecuzione. richiama una sentenza della Corte d'Appello di Milano che avrebbe stabilito tali principi.
Part Il quinto motivo di appello censura la sentenza per aver ritenuto che non avrebbe correttamente
Part formulato le allegazioni in ordine al diritto al pagamento dei crediti. sostiene di aver prodotto la documentazione in modo intelligibile mediante cartelle zippate denominate con il nominativo delle società cedenti e contenenti fatture, contratti, documenti comprovanti l'esecuzione delle forniture, e che le eccezioni
Part sollevate dall' dimostrano la perfetta cognizione dei crediti azionati.
Part Il sesto motivo di appello riguarda i crediti per sorte capitale azionati da e pagati dall' per i quali CP_1
Part rivendica il diritto al pagamento degli interessi di mora e anatocistici e delle somme ex art. 6 del D.Lgs. Part 231/2002, sostenendo che l' ha pagato le fatture in ritardo rispetto alle scadenze indicate.
Il settimo motivo di appello contesta la condanna al pagamento delle spese di lite, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello. si è costituita con memoria depositata il 22 maggio 2024, Controparte_3 contestando in toto le deduzioni dell'appellante e chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Part L' ha replicato al primo motivo di appello ribadendo che i rifiuti prodotti sono riconducibili alle cessioni dei crediti azionati, come dimostrato dai prospetti analitici che per ciascuna fattura indicano il rispettivo rifiuto della cessione, e che ogni rifiuto contiene il riferimento puntuale all'atto di cessione con data dell'atto
Part notarile, numero di repertorio e data di notifica all' oltre alla documentazione attestante l'avvenuta
Part notificazione del rifiuto sia a che alle società cedenti.
Part Sul secondo motivo di appello, l' ha eccepito l'inammissibilità per trattarsi di questione nuova mai sollevata in precedenza, e nel merito ha sostenuto che l'unico adempimento richiesto dalla normativa è la notifica del rifiuto nel termine di 45 giorni, non essendo prevista alcuna motivazione. Ha richiamato precedenti giurisprudenziali che riconoscono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rifiutare le cessioni di credito senza obbligo di motivazione.
Part Sul terzo motivo di appello, l' ha ribadito l'applicabilità della disciplina speciale dei contratti pubblici, evidenziando che le cessioni riguardano forniture di prodotti farmaceutici, medicali e di diagnostica riconducibili alla nozione di appalti pubblici, e che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il legislatore ha subordinato l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione a specifiche condizioni, tra cui l'assenza di rifiuto entro 45 giorni. Part Sul quarto motivo di appello, l' ha contestato la pertinenza della sentenza della Corte d'Appello di Milano Part richiamata da evidenziando che riguardava fatti diversi e contratti ad esecuzione istantanea, mentre nel pagina 6 di 13 caso di specie si tratta di contratti di fornitura di prodotti farmaceutici riconducibili alla nozione di appalti pubblici. Ha inoltre sostenuto che anche qualora si ritenesse applicabile la limitazione ai contratti in corso,
Part sarebbe stato onere di provare che i contratti si riferissero a rapporti esauriti.
Part Part Sul quinto motivo di appello, l' ha ribadito le carenze delle produzioni documentali di evidenziando che molti documenti richiamati nelle memorie non sono stati effettivamente prodotti e che quelli depositati risultano confusamente organizzati in cartelle compresse contenenti file di formato disparato senza spiegazioni che consentano di comprendere lo scopo della produzione.
Part Sul sesto motivo di appello, l' ha precisato che i pagamenti effettuati durante il corso della vertenza
Part riguardavano fatture pervenute tramite il Sistema di Interscambio in data posteriore alla citazione e che continua a richiedere interessi su fatture pagate in tempo, su fatture mai pervenute e su fatture annullate da note di credito.
Part L' ha inoltre prodotto documentazione aggiornata relativa a ulteriori fatture pervenute nel corso del 2024
Part e 2025, dimostrando che continuano ad arrivare fatture emesse dai fornitori sui crediti già richiesti da
Part fin dalla notifica dell'atto di citazione, fatture che non erano mai pervenute prima in
5. TEMA DEL CONTENDERE
La controversia verte essenzialmente sulla legittimazione attiva di l pagamento dei crediti Parte_1 derivanti dalle cessioni pro-soluto stipulate con le società fornitrici dell' questione che il Tribunale Pt_2
Part di primo grado ha risolto negativamente ritenendo efficaci i rifiuti opposti dall alle cessioni ai sensi della normativa sui contratti pubblici. Part Questioni pacificamente non controverse: la stipula delle cessioni pro soluto tra e le società fornitrici nella forma della scrittura privata autenticata da notaio;
la notifica delle cessioni all' l'opposizione Pt_2
Part di rifiuti da parte dell' entro il termine di 45 giorni dalla notifica;
la natura pubblica dell' quale Pt_2 azienda del servizio sanitario nazionale;
l'oggetto delle forniture riguardanti prodotti farmaceutici, medicali, Part di diagnostica e prestazioni di servizi correlati;
la progressiva riduzione dell'importo richiesto da nel corso del giudizio di primo grado e in appello.
Questioni controverse: la disciplina normativa applicabile alle cessioni (se quella generale della Legge 52/1991
o quella speciale dei contratti pubblici di cui agli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del D.Lgs.
Part 50/2016); l'efficacia e l'opponibilità dei rifiuti opposti dall' (se integrano effettivo rifiuto delle cessioni e
Part se sono stati validamente comunicati a e alle società cedenti); la necessità di motivazione dei rifiuti e il rispetto del principio di buona fede;
l'ambito di applicazione della normativa sui contratti pubblici (se limitata
Part ai contratti in corso di esecuzione o estesa anche a quelli conclusi); l'adeguatezza delle allegazioni di in ordine ai fatti costitutivi del credito;
l'esistenza e l'entità dei crediti residui dopo i pagamenti effettuati
Part dall' il diritto agli interessi moratori e anatocistici e alle somme forfettarie ex art. 6 del D.Lgs. 231/2002. pagina 7 di 13 La risoluzione della controversia dipende principalmente dalla qualificazione giuridica delle cessioni e dalla Part disciplina normativa applicabile, questione che condiziona l'efficacia dei rifiuti opposti dall' e, Part conseguentemente, la legittimazione attiva di Le altre questioni, pur rilevanti, assumono carattere subordinato rispetto a tale profilo principale, come riconosciuto dallo stesso Tribunale di primo grado che ha ritenuto assorbite le altre questioni una volta accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva o carenza di titolarità.
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sulla legittimazione attiva di al pagamento dei crediti Parte_1 derivanti dalle cessioni pro-soluto stipulate con le società fornitrici dell' questione che il Tribunale Pt_2
Part di primo grado ha risolto negativamente ritenendo efficaci i rifiuti opposti dall alle cessioni ai sensi della Part normativa sui contratti pubblici. L'esame dei motivi di appello proposti da richiede una valutazione preliminare della loro ammissibilità sotto il profilo della specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. e successivamente l'analisi delle questioni sostanziali controverse.
6.1 Sulla specificità dei motivi di appello
L'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, come già affermato anche da questa Corte (sent. n.
371 del 1 aprile 2022), "l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianze deve essere correlata alla motivazione assunta dal giudice di primo grado;
di conseguenza, se la tesi della parte non è stata da questi vagliata, l'atto di appello può anche limitarsi
a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado, mentre se il giudice del primo grado ha puntualmente confutato determinate argomentazioni, l'impugnazione necessita di una formulazione più rigorosa e specifica, dalla quale emerga che l'appellante ha compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa". Part Nel caso di specie, i motivi di appello proposti da soddisfano i requisiti di specificità richiesti, in quanto contengono censure puntuali e articolate contro i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata, individuando con precisione gli errori di cui sarebbe affetta la decisione del Tribunale e proponendo un percorso argomentativo alternativo fondato su specifiche violazioni di legge e vizi di motivazione.
6.2 Sulla disciplina normativa applicabile alle cessioni di crediti verso pubbliche amministrazioni
Il primo profilo sostanziale da esaminare riguarda l'individuazione della disciplina normativa applicabile alle Part cessioni di crediti stipulate tra e le società fornitrici dell' Il Tribunale ha ritenuto applicabile Pt_2 la disciplina speciale dei contratti pubblici di cui agli artt. 117 del D.Lgs. 163/2006 e 106, comma 13, del
D.Lgs. 50/2016, che subordina l'opponibilità delle cessioni alla pubblica amministrazione all'assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica. Part La tesi di secondo cui dovrebbe trovare applicazione esclusiva la disciplina generale della Legge pagina 8 di 13 52/1991 in materia di cessione dei crediti di impresa, non può essere accolta. La giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito – e più volte ribadito – che la disciplina speciale dei contratti pubblici prevale su quella generale quando ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi per la sua applicazione: "l'art. 117 D.Lgs.
163/2006 prevede che:
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione" (App. Torino, sent. n. 449 del 26 maggio 2025).
Nel caso di specie, è pacifico che l' rientra nella nozione di "stazione appaltante che è Pt_2 amministrazione pubblica" ai sensi della normativa sui contratti pubblici;
la disciplina di cui al d. lgs. 50/2016 risulta applicabile alle aziende sanitarie locali le quali vengono qualificate quali soggetti di diritto pubblico o per meglio dire indicate come un 'organismo', istituito anche in forma societaria, preposto a soddisfare specificamente le esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività risulta essere finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico e la cui gestione risulti soggetta al controllo di questi ultimi. Al riguardo giova ricordare, ancora una volta, che il d.lgs. 163/2006, al fine di individuare le diverse parti del codice applicabili distingue le stazioni appaltanti in “amministrazioni aggiudicatrici” (art. 3 comma 25), “imprese pubbliche” (art. 3 comma 28), “enti aggiudicatori [..] che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti” (art. 3 comma 29) e “altri soggetti aggiudicatori [..] soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice” (art. 31). In questa tassonomia, le aziende sanitarie locali sono qualificate come organismo di diritto pubblico che, secondo la definizione (art. 3 comma 26; in precedenza vedi art. 2, lett. b), d.lgs. 17.3.1995, n.157) è un organismo, anche in forma societaria: “a) che è istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) che è dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. Per la qualificazione dell'azienda sanitaria locale come organismo di diritto pubblico cfr.
Cass.
2.12.2016 n. 24640 e Cons. Stato, 12.4.2005, n. 1638. Secondo il comma 25 dell'art. 3, l'organismo di pagina 9 di 13 diritto pubblico è una “amministrazione aggiudicatrice”, pertanto è sottoposto di principio – salve espresse eccezioni che qui non è dato individuare – alla disciplina del codice degli appalti che riguarda amministrazioni dello Stato, enti territoriali ed enti pubblici non economici, pertanto anche all'art. 117 comma 3 d.lgs. 163/206 che consente all'amministrazione appaltante il rifiuto della cessione di credito, mediante determina notificata al cedente e al cessionario nel termine di 45 giorni dalla notifica della cessione. Infine, è appena da osservare che nell'ampia nozione di “appalto” sono compresi lavori, servizi e forniture;
pertanto, gli ordini di acquisto di cui alla causa rientrano prima facie nell'ambito di applicazione dell'art. 117.
Sotto il profilo oggettivo, le cessioni riguardano crediti derivanti appunto da forniture di prodotti farmaceutici, medicali, di diagnostica e prestazioni di servizi correlati, che rientrano nella nozione di appalti pubblici di cui all'art. 3, lettera ii), del D.Lgs. 50/2016. La circostanza che le cessioni siano state stipulate nella Part forma della scrittura privata autenticata da notaio e che sia soggetto qualificato ai sensi della Legge
52/1991 non esclude l'applicazione della disciplina speciale, che ha carattere imperativo per le cessioni di crediti derivanti da contratti pubblici.
Part
6.3 Sull'efficacia dei rifiuti opposti dall'
Part Part Il secondo profilo riguarda l'efficacia dei rifiuti opposti dall' alle cessioni notificate da L'esame della
Part documentazione prodotta dall' dimostra che sono stati tempestivamente notificati 105 rifiuti relativi
Part all'ammontare totale dell'asserito credito di ciascuno contenente il riferimento puntuale all'atto di cessione del credito con indicazione della data dell'atto notarile, del numero di repertorio e della data di
Part notifica all
Part La censura di secondo cui i rifiuti non sarebbero stati validamente comunicati sia alla cessionaria che alle società cedenti non può essere accolta, poiché risulta dalla documentazione prodotta dalla parte appellante che quest'ultima ha espressamente dichiarato, nel termine di legge, con comunicazione notificata sia alla società cedente sia alla cessionaria, di non accettare la cessione del credito per 21 delle 25 cessioni azionate con il decreto ingiuntivo (cfr. recentemente, per analoga fattispecie, App. Torino, sent. 689 del 1°
Part agosto 2025). La genericità delle contestazioni formulate da in ordine all'effettiva manifestazione del rifiuto non è supportata da elementi probatori specifici che dimostrino l'inefficacia delle comunicazioni.
Parimenti infondata è la censura relativa alla presunta necessità di motivazione dei rifiuti. La normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di motivazione per i rifiuti opposti dalle pubbliche amministrazioni alle cessioni di crediti, richiedendo unicamente la notifica entro il termine di 45 giorni. Il principio di buona Part fede invocato da non può comportare l'introduzione di requisiti non previsti dalla legge, tanto più che la ratio della disciplina speciale è quella di tutelare le stazioni appaltanti pubbliche da operazioni elusive della normativa sui contratti pubblici.
6.4 Sull'ambito di applicazione della disciplina sui contratti pubblici Part La tesi di secondo cui la disciplina dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicherebbe pagina 10 di 13 esclusivamente ai contratti ancora in corso di esecuzione non trova riscontro nel dato normativo. La propugnata tesi secondo cui facoltà di rifiuto della cessione non potrebbe esercitarsi quando il contratto “è cessato”, recte è stato interamente eseguito dall'appaltatore, è tesi priva di un adeguato fondamento normativo.
È noto che la normativa sulla contabilità di Stato, in particolare l'art. 70 R.D. n. 2440/1923, l'art. 9 dell'All.
E della legge n. 2248/1865 prevedevano il principio del divieto di cessione dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, in assenza di adesione da parte dell'Amministrazione interessata, ma limitavano al contempo tale divieto ai “contratti in corso” (art. 9 All. E). Una previsione analoga si leggeva nell'art. 351 dell'All. F alla legge n. 2248/1865, che escludeva la sequestrabilità del prezzo dell'appalto
“durante l'esecuzione delle opere”, al contempo ammettendolo per le somme dovute “dopo il definitivo collaudo dell'opera”. Tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza (tra molte Cass. 28.1.2002 n. 981; Cass.
15.9.2021 n. 24758; Cass. 25.8.2023 n. 25284) hanno individuato la ratio ispiratrice di tale disciplina nella preoccupazione del legislatore di evitare, consentendo le cessioni durante la fase di esecuzione del contratto, che potessero venire meno al soggetto obbligato verso lo Stato i mezzi finanziari per assicurare una corretta esecuzione della sua prestazione, così compromettendo la regolare prosecuzione del rapporto.
L'individuazione della ratio ispiratrice delle previgenti norme, le quali espressamente limitavano la necessità dell'assenso alla cessione ai soli contratti in corso, è di scarsa rilevanza ai fini dell'interpretazione dell'art. 117
d.lgs. 163/2006 che omette qualsivoglia riferimento ai “contratti in corso” o al “collaudo dell'opera” come condizione per la liberalizzazione della cessione. Anzi, costituisce argomento di segno contrario a quest'interpretazione quanto si evince dal comma 4 del medesimo articolo, da cui si desume invero che il regime codicistico, che subordina l'efficacia della cessione alla sola notifica, è consentito solo nel caso in cui l'Amministrazione abbia preventivamente consentito alla cessione dei crediti, nel momento in cui il rapporto contrattuale si è instaurato. Non può infatti ritenersi che quella preventiva e generale accettazione della cessione non renda necessaria la successiva notifica della cessione in concreto avvenuta di tutti i crediti o di uno determinato, essendo ciò sempre necessario, ai fini del comma 2 dell'art. 1264 c.c., o per regolare i rapporti tra più cessionari, ex art. 1265 c.c. Sarebbe infatti incongruo consentire, da un lato, la cedibilità dei crediti, secondo le regole previste dal codice civile, solo quando vi sia stato un preventivo assenso da parte dell'Amministrazione, se poi analogo regime fosse applicabile – secondo la tesi sostenuta da parte appellante
– anche per i contratti, per i quali tale preventiva accettazione non vi sia stata, alla sola condizione - del tutto inespressa, sia nel terzo, che nel quarto comma dell'art. 117 - che l'appaltatore abbia già eseguito tutte le prestazioni su di lui incombenti. Anche la giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. 25.8.2023 n. 25284, in motivazione) sottolinea la discontinuità tra il regime restrittivo dell'art. 70 R.D. 2440/1923 e l'attuale normativa sugli appalti pubblici, che ammette la cessione salvo espresso rifiuto dell'amministrazione ceduta entro il termine fissato dalla legge (si trattava in specie, ratione temporis, dell'art. 115 comma 3 D.P.R.
554/1999), osservando che tale ultima regola “esprime un adeguato punto di equilibrio tra quella esigenza di pagina 11 di 13 agevolazione, il potere di controllo affidato alla pubblica amministrazione e – da ultimo, ma non per ultimo d'importanza - il minore sacrificio possibile del principio generale della cedibilità del credito senza necessità del consenso del debitore”. Dunque, in sintesi, a differenza dell'art. 9 della Legge 2248/1865, che espressamente limitava il divieto di cessione ai "contratti in corso", la disciplina attuale non contiene alcuna limitazione temporale, applicandosi a tutte le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.
Part In ogni caso, anche volendo accedere alla tesi restrittiva prospettata da sarebbe stato onere dell'appellante dimostrare che i contratti sottesi alle cessioni si riferissero a rapporti esauriti al momento della notifica delle cessioni stesse. Tale prova non è stata fornita, non essendo stati neppure prodotti i contratti di fornitura, come correttamente rilevato dal Tribunale. Parte
6.5 Sull'adeguatezza delle allegazioni di
Part Il Tribunale ha inoltre rilevato la genericità delle allegazioni svolte da in relazione ai fatti costitutivi del
Part credito azionato. Tale rilievo appare fondato considerando che si è limitata ad affermarsi creditrice in forza di atti di cessione pro-soluto producendo meri elenchi riassuntivi di fatture senza specificare adeguatamente i titoli comprovanti i crediti e i relativi termini di adempimento.
Part La circostanza che l abbia sollevato eccezioni specifiche sui crediti azionati non supplisce alla carenza
Part allegatoria di in quanto l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. La produzione documentale effettuata mediante cartelle zippate contenenti file di formato disparato senza adeguate spiegazioni non consente di porre in diretta correlazione i crediti ceduti azionati con le fatture e le note di credito che circoscrivono il petitum.
6.6 Sulla motivazione della sentenza impugnata
La motivazione della sentenza impugnata appare congrua e logicamente coerente. Costituisce jus receptum il principio secondo cui il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione delle parti, essendo necessario e sufficiente che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata (ex multis Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 24542 del 20 novembre 2009). Part Il Tribunale ha esaminato la questione principale relativa alla legittimazione attiva di ritenendo fondata Part l'eccezione di inefficacia delle cessioni per effetto dei rifiuti tempestivamente opposti dall' Tale valutazione ha carattere assorbente rispetto alle altre questioni, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
6.7 Conclusioni e spese Part Per le ragioni esposte, tutti i motivi di appello proposti da risultano infondati. La sentenza impugnata ha correttamente applicato la disciplina speciale dei contratti pubblici alle cessioni di crediti oggetto della Part controversia, riconoscendo l'efficacia dei rifiuti tempestivamente opposti dall e il conseguente difetto di pagina 12 di 13 Part legittimazione attiva di Le censure relative alla presunta inapplicabilità della normativa sui contratti pubblici, all'inefficacia dei rifiuti e all'inadeguatezza della motivazione non trovano riscontro nell'esame della documentazione prodotta e nella corretta interpretazione delle norme applicabili.
L'appello deve pertanto essere rigettato con conferma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Quanto alla liquidazione, la stessa viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, decisoria), conformemente ai valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) di cui al DM n. 55/2014, applicato il pertinente scaglione (€ 26.000/52.000).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- conferma integralmente, per l'effetto, la sentenza appellata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 7000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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