TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I N A P O L I N O R D
I I I S E Z I O N E C I V I L E in persona del giudice monocratico, dott.ssa AN DO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2956 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
, , , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Napoli alla via Arenaccia n. 67, presso lo studio dall'avv Salvatore Maddalena dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
OPPONENTI
E in p.l.r.p.t, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 259, Controparte_1 presso lo studio dall'avv. Roberto Esposito dal quale è rappresentata e difesa;
giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate.
FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 10.04.2024, , Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio proponendo opposizione avverso Parte_3 Controparte_1
l'atto di pignoramento, notificato in data 21.07.2023, avente importo complessivo pari ad €
226.972,59, oltre interessi convenzionali fino al soddisfo, spese e compensi, nonché successive
Pag. 1 di 5
occorrende, ovvero per il credito residuo dovuto in forza del decreto ingiuntivo n. 333/2012 divenuto definitivo.
Parte opponente evidenziava che il titolo esecutivo azionato era stato emesso in favore della Cassa di Risparmio di Firenze SPA ed in danno della in persona del r.l.p.t. , Parte_4 Parte_2
e ; lamentava la carenza di legittimazione attiva in capo Parte_3 Parte_1 all'opposta poiché non risultava provata la titolarità del credito, l'omessa preventiva escussione della pretesa verso il debitore principale e, nel merito, la nullità del pignoramento in ragione della mancata notifica.
Per tali motivi chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e, in via istruttoria, il deposito delle ricevute dei pagamenti effettuati dal debitore ceduto oltre l'ammissione della prova testimoniale.
costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 02.07.2024, chiedeva il Controparte_2 rigetto delle avverse eccezioni e istanze, poiché inammissibili oltre che infondate, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza assunta in data 12.12.2024, a scioglimento della riserva assunta, non venivano ammessi i mezzi istruttori articolati e rinviata la causa per la decisione.
Ebbene, tanto premesso, in via preliminare va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione di e . Parte_1 Parte_2
Com'è noto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 2567/2007 e n.
6909/2009).
Nel caso de quo, la parte attrice e la parte opponente affermano di aver concluso un accordo transattivo (allegato in atti) con cui hanno regolato il rapporto di credito oggetto del presente giudizio ed ogni altra questione concernente la relativa procedura esecutiva (ivi comprese le spese di lite), circostanza che comporta come necessaria conseguenza l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento alle posizioni di e per intervenuta Parte_1 Parte_2 transazione;
detta dichiarazione
Il procedimento in questione prosegue, tuttavia, con riferimento alla posizione di . Parte_3
Tanto premesso, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Pag. 2 di 5
In riferimento all'eccepito difetto di legittimazione attiva dell'opposta, si osserva che, al fine di dimostrare la titolarità del credito, risulta sufficiente che la cessionaria produca l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale contenente l'elenco dei rapporti ceduti “in blocco”.
A tal riguardo, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di
Cassazione ha affermato che: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (cfr. Cass., Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547; Cassazione Civile, Ordinanza n. 29872 del 20 novembre 2024).
La Corte di Cassazione, inoltre, ha chiarito che: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge
n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario
(legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art.
1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 204495, Cass., 17/03/2006, n. 5997).
In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.” (cfr. Cassazione, Sez. III,
Ordinanza n. 10200 del 2021).
Pag. 3 di 5
Nel caso di specie, con la comparsa di costituzione in giudizio, l'opposta ha comprovato la propria titolarità del credito producendo l'avviso di cessione dei rapporti giuridici “in blocco” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Al fine di fugare qualsivoglia dubbio circa la legittimazione attiva vantata, ha Controparte_3 altresì prodotto il contratto di mutuo, nonché la dichiarazione resa dalla cedente, con specifica conferma dell'avvenuta cessione del credito vantato nei confronti della Parte_4
Quanto alla doglianza relativa all'inesistenza dell'atto di pignoramento per mancata notifica, è opportuno effettuare talune precisazioni.
Sul punto, è necessario premettere che eventuali vizi attinenti alla notifica dell'atto esecutivo devono essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; la norma in questione dispone che l'azione debba essere esercitata nel termine di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto oppure dal primo atto di esecuzione di cui hanno avuto conoscenza.
In tale seconda ipotesi, al fine di accertare il rispetto dei termini processuali, la parte opponente è tenuta ad allegare il momento successivo nel quale ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo in questione. Come ha evidenziato la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione”. (Cass. civile, Sez. III, sentenza n. 7051 del 9 maggio 2012).
Nel caso di specie si rileva che tale onere di allegazione non è stato adempiuto da parte dell'opponente.
In ogni caso, predetto vizio risulterebbe comunque sanato in virtù del principio di raggiungimento dello scopo, il quale opera anche nell'ambito del procedimento esecutivo;
ciò implica che l'avvenuta conoscenza giuridica dell'atto può sanare eventuali vizi formali del provvedimento.
Ne consegue che, a fronte del difetto di notifica dell'atto di pignoramento, ove qualsiasi altro atto prodromico o logicamente connesso al pignoramento abbia determinato in capo al destinatario la conoscenza di fatto della giuridica esistenza del provvedimento potenzialmente pregiudizievole, può dirsi sanato qualsiasi vizio attinente alla fase di notificazione. Peraltro, in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire, il debitore opponente non può limitarsi, a pena di inammissibilità dell'opposizione, a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, ma è, altresì, tenuto a dimostrare il concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo che ha subito per effetto del vizio formale.
Con riferimento al giudizio de quo, la parte opponente ha, innanzitutto, dato prova dell'avvenuta conoscenza del provvedimento mediante costituzione nel procedimento esecutivo e la relativa
Pag. 4 di 5
opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, l'opponente non ha dimostrato un eventuale pregiudizio patito in conseguenza del difetto di notifica, lamentando, dunque, il mero vizio senza che esso sia effettivamente foriero di conseguenze pregiudizievoli.
In considerazione delle ragioni esposte l'opposizione va rigettata.
Nei rapporti tra l'opposta e e va disposta l'integrale Parte_1 Parte_2 compensazione delle spese di lite mentre, con riferimento a , le spese di lite Parte_3 seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
AN DO, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2956/2024 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere tra l'opposta e e Parte_1 Pt_2
con integrale compensazione delle spese di lite;
[...]
B) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_3
C) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_3 Controparte_1 lite che si liquidano in euro 9.100,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Aversa, il 6.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa AN DO
Pag. 5 di 5