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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4638 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6248/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
I Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6248 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione nell'udienza del 16 dicembre 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura Parte_1
allegata in calce alla citazione, dagli Avv.ti NT Pio Pinto e
NT EN, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Bari, al viale della Repubblica n. 16 attore
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bari, al Corso Cavour n.19., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Roberta Piacente, in Bari, Piazza Umberto
I, n. 54., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci giusta procura allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 18 Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 16 dicembre 25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
lamentando alcune violazioni che la stessa avrebbe posto
[...]
in essere, in qualità di intermediario finanziario, nel prestare i servizi di investimento con riguardo alle azioni ed obbligazioni convertibili di propria emissione.
Chiedeva dichiararsi la nullità delle operazioni per vizio di forma ex art. 23 del d. Lgs. n. 58/98 (TUF) e deduceva l'inadempimento della convenuta Controparte_2
rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009, nonché per violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 49 Reg. Consob intermediari per non aver adempiuto agli ordini di vendita impartiti.
Chiedeva anche dichiararsi la nullità, o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni), emesse dalla
[...]
oppure accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento contrattuale della convenuta e CP_2
condannare la convenuta alla Controparte_2
restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del pagina 2 di 18 danno subito, pari all'importo di € 69.225,60 in favore di
Parte_1
A sostegno della domanda sosteneva che la aveva CP_2
collocato azioni e obbligazioni convertibili di propria emissione, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, in assenza di valido contratto quadro, aveva omesso di informarla circa la natura, le caratteristiche di liquidità e i rischi connessi con l'acquisto di azioni PB;
la banca non aveva assunto correttamente le informazioni relative al proprio profilo finanziario e non aveva dato corso agli ordini di vendita impartiti nel 2016, laddove invece erano stati eseguiti alcuni ordini di vendita impartiti in data posteriore da soggetti terzi.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della banca, con riguardo alle azioni relative alle operazioni di investimento effettuate nel 2011 e nel 2012, non in “contropartita diretta”, cioè non vendute da PB, bensì da un azionista terzo.
Eccepiva altresì la intervenuta prescrizione.
All'udienza del 16.12.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che, nell'esercizio del servizio di investimento, il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
pagina 3 di 18 I contratti di investimento soggiacciono alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 (T.U.F.) e dai
Regolamento Intermediari Consob seguiti nel tempo a partire dal Regolamento n.11522/98 (del 01.07.1998 al 29.10.2007) poi dal Regolamento n. 16190/2007 (dal 29.10.2007 al 19.02.2018)
e dal Regolamento n. 20307, in vigore dal 15.02.2018.
La forma dei contratti di intermediazione finanziaria è disciplinata dall'art. 23, comma 1, del T.U.F., dall'art. 37, comma 1, del Reg. n. 16190/07, secondo il quale “gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente”.
La forma scritta è prevista per contratti stipulati con clienti al dettaglio, come gli attori.
Gli obblighi di informazione alla clientela sono disciplinati dall'art. 21 del T.U.F. secondo cui nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e operare in modo che egli sia sempre adeguatamente informato. Devono ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento. Gli artt. da 27 a 36 del Regolamento Consob n. 16190/2007 ribadiscono i suddetti obblighi;
infatti, l'art. 27 detta le caratteristiche generali delle informazioni, dispone che le stesse siano corrette, chiare e non fuorvianti, fornite in modo comprensibile, in maniera idonea a far comprendere la natura del servizio di pagina 4 di 18 investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché i rischi ad essi connessi.
L'art. 28 prescrive la necessità che siano fornite indicazioni corrette sugli eventuali rischi che potrebbero derivare dall'investimento, senza minimizzare od occultare elementi o avvertenze importanti, comprensibili all'investitore medio del gruppo al quale sono dirette e, quando si espongono i precedenti rendimenti di un prodotto occorre chiarire che i risultati ottenuti non sono automaticamente ottenibili in futuro.
L'art. 31, relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari, dispone che gli intermediari debbano fornire una descrizione generale della natura e dei rischi, chiarire le specifiche caratteristiche del tipo di strumento trattato ed i rischi che comporta (possibilità della perdita totale dell'investimento, volatilità del prezzo dello strumento, eventuali limiti e vincoli per la sua liquidabilità), sulla base delle caratteristiche soggettive dell'investitore (status e livello di conoscenza del cliente).
Quanto agli obblighi di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti, deve evidenziarsi che l'art. 39 del Reg.
16190/2017 prevede che gli intermediari autorizzati ottengono dal cliente le informazioni circa la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, sui tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, sulla natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente, sul livello di istruzione, sulla professione, sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni pagina 5 di 18 finanziari ed anche i dati sul tempo per il quale il cliente vuole conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
L'art. 40, co. 1, stabilisce che sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
L'art. 41 stabilisce che gli intermediari, nel caso di servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, chiedono al cliente o potenziale cliente informazioni sulla conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
L'intermediario, nella stipula di strumenti di investimento, ha un obbligo di informazione sia c.d. passiva (in termini di adeguatezza e di appropriatezza Cass. n. 14208/2022) sia c.d. attiva, avente ad oggetto obbligo di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura pagina 6 di 18 del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Tali informazioni si riferiscono agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, e postulano la comunicazione dei rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento.
L'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, prevede che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, nonché la evidenziazione dei rischi propri dello strumento a stipularsi, in modo che il cliente possa assumere decisioni di investimento informate.
Nella specie, dagli atti di causa emerge, innanzitutto, la prestazione del servizio di consulenza e la raccomandazione scritta della banca per l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse e vendute dall'intermediario convenuto.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della con CP_2
riferimento alle operazioni di acquisto dei titoli PB eseguiti negli anni 2011 e 2012, è priva di pregio.
Dalla lettura delle note informative emerge la prestazione del servizio di consulenza in entrambe le occasioni (“ordine in regime di consulenza”); risulta altresì che l'operazione venne eseguito in “contropartita diretta” (v. dicitura “ordine eseguito … in CPT diretta” nelle note informative). pagina 7 di 18 L'eccezione di prescrizione è infondata.
In proposito, premettendo che trattasi pacificamente di responsabilità contrattuale e non precontrattuale (v. Cass. Civ.
Sez. I 23.5.2017 n. 12937 e Cass Civ. n. 8997 del 31.3.2021.), deve evidenziarsi che il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno;
la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio.
Il dies a quo va dunque individuato quanto meno al momento della pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse da
CONSOB, che ha accertato la violazione, da parte della convenuta, delle sopra menzionate norme in materia di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni, con riferimento alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Dalla suddetta data la prescrizione risulta poi interrotta dalla proposizione del reclamo in data 7.8.2020 e dall'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' in data 27.11.2020.
L'eccezione di prescrizione è infondata anche con riferimento all'azione di nullità.
Invero, secondo la Suprema Corte, «il peculiare regime giuridico", che è proprio delle nullità di protezione, comporta che le stesse non siano da annoverare nell'ambito delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Secondo la Corte (Cass. S.U.
n. 26242/14), "la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve pagina 8 di 18 estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla
Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo”» (cfr.
Cass. Civ., 17.5.2021, n. 13259.
Non risulta dagli atti alcuna “rinuncia” alle domande formulate dall'odierno attore, né alcuna convalida (il contratto nullo non può essere convalidato); l'attore non ha mai manifestato la volontà di effettuare comunque tali acquisti, irrilevante essendo la mancata impugnazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla essendo noto che, nel contratto di conto CP_2
corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione dipartite del conto corrente» (Cass. civ. Sez. 1,
n. 11749 del 18/05/2006 e da ultimo Cass. Civ. n. 5091/2016).
Nel merito, con riferimento alla domanda di nullità ex art. 23
TUF per mancanza del contratto quadro, la ha CP_2
provveduto a depositare unicamente un contratto di pagina 9 di 18 negoziazione, ricezione e trasmissione ordini di strumenti finanziari datato 23.9.2013, per cui tutte le operazioni di acquisto dei titoli azionari e obbligazionari convertibili PB (poi convertite in azioni) eseguiti in data antecedente appaiono invalidi per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli e la deve essere condannata alla restituzione della somma CP_2
investita. La domanda principale di nullità è dunque fondata in relazione agli acquisti eseguiti nel 2007 (6973,70) il 6 luglio
2011, 21 febbraio 2012 e 28 febbraio 2013, nonché per l'acquisto di n.
1.891 obbligazioni convertibili, sottoscritte in data 28 febbraio 2013, per un valore complessivo pari ad €
54.404,90.
Quanto alle lamentate violazioni della normativa di cui al TUF, al Regolamento Consob n. 16190/2007 e alla Comunicazione
Consob n. 9019104/2009, la convenuta sostiene di aver adempiuto ai propri obblighi informativi con il contratto quadro e con la consegna del documento sui rischi generali.
In proposito, deve rilevarsi che l'intermediario è tenuto a fornire un'informazione sul prodotto specifico che in concreto viene venduto, condotta diretta fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari venduti ed a rappresentarne la rischiosità.
Tale obbligo è a carico degli intermediari sia prima che in occasione della stipula del contratto quadro, nonchè prima dell'esecuzione dell'operazione di investimento e, operando per tutti i tipi di servizi di investimento, non può dirsi assolto con la pagina 10 di 18 mera consegna di documenti informativi generici (cfr. Cass. Civ.
n. 10099/2020 e v. Cass. 31.08.2020 n.18121).
Deve poi evidenziarsi che l'art. 28 co. 1 lett. a), impone all'intermediario finanziario di chiedere al cliente notizie specifiche (esperienza, situazione finanziaria, obiettivi, propensione al rischio), mentre il 2° comma prevede l'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente informazioni adeguate in relazione ad ogni singola operazione.
L'adempimento di tali obblighi non appare dimostrato attraverso la mera pubblicazione e messa a disposizione dei prospetti di offerta e dello statuto sociale, essendo tale attività diretta all'adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti della generalità degli investitori;
qualora vene invece fornito un servizio di investimento al cliente vanno fornite tutte le informazioni necessarie per metterlo nelle condizioni di valutare e scegliere.
E' pacifico che gli obblighi informativi non sono soddisfatti né dalla consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nè dall'eventuale dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del «grado di rischiosità», tale dichiarazione non configurandosi come confessione stragiudiziale (per la quale occorre la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte)
pagina 11 di 18 L'acquisizione della predetta dichiarazione non esonera l'intermediario dalla necessità di assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (v. Cass. Ord. n. 7932/23).
Le informazioni devono inoltre essere appropriate e comprensibili.
L'obbligo di informazione a carico dell'intermediario è più rigoroso in difetto della doverosa adozione di una procedura interna atta a valutare correttamente i propri strumenti finanziari.
Nella specie, dunque, tali obblighi risultano violati, considerando altresì la particolarità della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della atteso che le CP_2
azioni e le obbligazioni della convenuta andavano considerate come titoli con un profilo di rischio alto o medio-alto, assimilabili a titoli illiquidi (o a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, con rischio di monetizzazione).
Sussisteva inoltre una situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito.
L'intermediario ha violato l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007), omettendo anche di valutare l'adeguatezza delle operazioni con riferimento agli obiettivi di investimento del cliente, obiettivo che ovviamente deve per lo stesso essere finanziariamente sostenibile. pagina 12 di 18 La PB erroneamente sosteneva poi che, dall'avvio del sistema interno, nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiore a 90 giorni (al contrario, l'ispezione di Banca
d'Italia gennaio-aprile 2013 rilevava che la media ponderata dei giorni necessari per smobilizzare gli investimenti nel 2011 e
2012 aveva ecceduto i 90 giorni, limite massimo per l'attribuzione di un punteggio di rischio di liquidità “medio”).
Inoltre, alcuna prova è stata fornita circa l'assolvimento degli obblighi informativi, in quanto nessun tipo di informazione in relazione all'assenza di rating e al rischio emittente veniva fornita.
Nella specie, di contro, la qualificazione delle azioni in termini di bassa e poi media rischiosità appare certamente indicativa.
Quanto al conflitto di interesse, risultano violati l'art. 21 lett. a) del comma 1 e del comma 1 bis del TUF e l'obbligo informativo di cui all'art. 29, comma 1, lett. j) del Regolamento CONSOB n.
16190/2007 secondo cui gli Intermediari “forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio […] una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interessi”; l'intermediario è tenuto a provvedere all'efficace gestione del conflitto, non potendo l'intermediario utilizzare la disclosure del conflitto di interessi in via sostitutiva rispetto al dovere di organizzarsi adeguatamente, in ipotesi di conflitto di interessi, per evitare danni ai clienti.
Nella specie, la Consob ha sanzionato la Controparte_2
anche per la grave carenza - riscontrata sin dal gennaio 2013 - dei suddetti presidi organizzativi in situazione di conflitto di interessi. pagina 13 di 18 Della natura illiquida dei titoli azionari PB, alcuna informazione veniva resa.
In proposito, la non considerava le proprie azioni come CP_2
titoli illiquidi, per cui non ha rispettato gli obblighi previsti in merito dalla Comunicazione Consob del 2009.
Con riferimento all'ultima operazione di investimento (eseguita in regime di consulenza nel mese di dicembre 2014), essa veniva effettuata in un momento in cui la rischiosità dei titoli era oramai del tutto nota, laddove la sicurezza dell'investimento veniva garantita fino al dossier titoli del 31.12.2015.
La Consob (delibera sanzionatoria del 2058/2018), accertava gravi irregolarità dovute all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della stante l'obbligo CP_2
dell'intermediario di adottare la procedura di pricing delle azioni proprie, qualora esse diventino poi oggetto di servizi di investimento prestati dall'emittente, ponendosi o come intermediario nella negoziazione dei prodotti finanziari illiquidi di propria emissione per conto d terzi ovvero in contropartita diretta con la clientela.
Secondo la Suprema Corte “La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e l'avvenuta loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un'operazione con valenza meramente interna, ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di pagina 14 di 18 investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario, in applicazione della normazione primaria.
L'intermediario non ha fornito alcuna prova di aver reso tale specifica informazione sui titoli illiquidi, idonea a mettere il cliente in grado di comprendere la esposizione al rischio derivante dal consistente investimento azionario complessivamente in essere.
Quanto alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, eseguite in regime di consulenza, deve evidenziarsi la inattendibilità dei questionari MIFID del 2009, 2010 e 2013, non essendo dimostrato il profilo di rischio assegnato dalla
Banca al cliente (privo di competenza in materia di intermediazione finanziaria, poco operativo nei mercati finanziari, e con modesta situazione patrimoniale).
La cd. “profilatura”, necessaria per raccogliere, elaborare e valutare le informazioni acquisite e valutare, sulla base delle stesse, l'appropriatezza delle operazioni, non appare correttamente eseguita, con conseguente responsabilità dell'intermediario (sussistente quando il questionario di profilatura presenta risposte incongruenti rispetto al profilo sintetico di rischio assegnato o contraddizioni con elementi obiettivi che l'intermediario avrebbe potuto conoscere con la diligenza media (età, professione esercitata, titolo di studio ecc.).
Le operazioni effettuate appaiono peraltro incompatibili con le dichiarazioni del cliente, non disposto a perdere totalmente il valore dell'investimento.
pagina 15 di 18 Accertato l'inadempimento di parte convenuta, va evidenziato, quanto al nesso di causalità, che lo stesso si presume;
l'intermediario può fornire la prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.
33596 del 2021; Cass. n. 16126 del 2020)”, ma nella specie non risulta fornita.
Gli investimenti erano inadeguati anche sotto il distinto profilo dell'eccesso di concentrazione, atteso che, al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate, l'intero portafoglio titoli del cliente risultava concentrato in titoli emessi dalla sola
Controparte_2
In data 26.1.2016 e 17.2.2016, l'attore richiedeva la vendita delle azioni PB in suo possesso, senza tuttavia ottenere la liquidazione degli importi dovuti, in violazione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita impartiti e senza una valida spiegazione da parte della Banca delle ragioni del diniego.
La circostanza è suffragata dall'esame del registro cronologico delle vendite della PB, da cui si evince che molti ordini di vendita avanzati da altri soggetti (terzi) in data successiva a quelli impartiti dall'odierno esponente sono stati totalmente eseguiti.
Le argomentazioni addotte dalla convenuta a giustificazione appaiono prive di riscontro (non risultando provata la spedizione e la ricezione della invocata comunicazione).
Accertato l'inadempimento di parte convenuta, va evidenziato, quanto al nesso di causalità, che lo stesso si presume;
l'intermediario può fornire la prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.
33596 del 2021; Cass. n. 16126 del 2020)”, ma nella specie non risulta fornita. pagina 16 di 18 Il nesso di causalità va valutato alla luce del principio del “più probabile che non”, in considerazione della qualità di semplice investitore in proprio del dell'assenza di una Parte_1
rilevante pregressa operatività finanziaria e di esperienza in materia.
Inoltre, come correttamente evidenziato dall'attore, i titoli non avrebbero neanche essere potuti acquistati se la banca avesse rispettato le regole sull'adeguatezza e le norme in materia di conflitto di interessi e di vendita dei prodotti illiquidi ex
2009. Controparte_4
La violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'inadeguatezza degli investimenti, ha generato il danno.
Gli importi investiti risultano provati da tutta la documentazione depositata in atti, ritenendosi insussistente l'invocato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. poiché il cliente non rientra nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
Né tantomeno il danno può essere ridotto in considerazione di cedole eventualmente percepite in forza dell'acquisto di titoli diversi da quelli qui contestati (i titoli obbligazionari subordinati
“PB 30/12/21 6.5%SUB”). La convenuta è dunque tenuta alla restituzione della complessiva somma di € 69.225,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
gia , così provvede: Controparte_2
1)Accoglie le domande (di nullità e risoluzione) nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
già in persona del CP_1 Controparte_2
suo l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
69.225,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
2)Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali, che liquida in € 2500,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 4000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa
Bari 18.12.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta CIVILE
I Il Tribunale di Bari, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6248 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione nell'udienza del 16 dicembre 2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura Parte_1
allegata in calce alla citazione, dagli Avv.ti NT Pio Pinto e
NT EN, elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Bari, al viale della Repubblica n. 16 attore
E già in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bari, al Corso Cavour n.19., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Roberta Piacente, in Bari, Piazza Umberto
I, n. 54., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci giusta procura allegata alla comparsa di costituzione pagina 1 di 18 Convenuta
Conclusioni: come da note scritte depositate per l'udienza del 16 dicembre 25, da intendersi qui interamente trascritte
Svolgimento del processo conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
lamentando alcune violazioni che la stessa avrebbe posto
[...]
in essere, in qualità di intermediario finanziario, nel prestare i servizi di investimento con riguardo alle azioni ed obbligazioni convertibili di propria emissione.
Chiedeva dichiararsi la nullità delle operazioni per vizio di forma ex art. 23 del d. Lgs. n. 58/98 (TUF) e deduceva l'inadempimento della convenuta Controparte_2
rispetto alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 58/98 (TUF), nel Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 e nella
Comunicazione Consob n. 9019104/2009, nonché per violazione dell'art. 21 TUF e dell'art. 49 Reg. Consob intermediari per non aver adempiuto agli ordini di vendita impartiti.
Chiedeva anche dichiararsi la nullità, o dichiarare la risoluzione ex art. 1453 c.c., ovvero accertare la responsabilità contrattuale e/o precontrattuale della Banca convenuta, rispetto ai contratti di compravendita delle azioni e obbligazioni subordinate convertibili (poi convertite in azioni), emesse dalla
[...]
oppure accertare e dichiarare Controparte_2
l'inadempimento contrattuale della convenuta e CP_2
condannare la convenuta alla Controparte_2
restituzione della somma investita, ovvero al risarcimento del pagina 2 di 18 danno subito, pari all'importo di € 69.225,60 in favore di
Parte_1
A sostegno della domanda sosteneva che la aveva CP_2
collocato azioni e obbligazioni convertibili di propria emissione, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2012, in assenza di valido contratto quadro, aveva omesso di informarla circa la natura, le caratteristiche di liquidità e i rischi connessi con l'acquisto di azioni PB;
la banca non aveva assunto correttamente le informazioni relative al proprio profilo finanziario e non aveva dato corso agli ordini di vendita impartiti nel 2016, laddove invece erano stati eseguiti alcuni ordini di vendita impartiti in data posteriore da soggetti terzi.
Si costituiva la convenuta, contestando la domanda ed eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva della banca, con riguardo alle azioni relative alle operazioni di investimento effettuate nel 2011 e nel 2012, non in “contropartita diretta”, cioè non vendute da PB, bensì da un azionista terzo.
Eccepiva altresì la intervenuta prescrizione.
All'udienza del 16.12.25 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Deve premettersi che la disciplina in materia di intermediazione finanziaria prevede che, nell'esercizio del servizio di investimento, il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”.
pagina 3 di 18 I contratti di investimento soggiacciono alla disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 58 del 24.02.1998 (T.U.F.) e dai
Regolamento Intermediari Consob seguiti nel tempo a partire dal Regolamento n.11522/98 (del 01.07.1998 al 29.10.2007) poi dal Regolamento n. 16190/2007 (dal 29.10.2007 al 19.02.2018)
e dal Regolamento n. 20307, in vigore dal 15.02.2018.
La forma dei contratti di intermediazione finanziaria è disciplinata dall'art. 23, comma 1, del T.U.F., dall'art. 37, comma 1, del Reg. n. 16190/07, secondo il quale “gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, diversi dalla consulenza in materia di investimenti, sulla base di un apposito contratto scritto;
una copia di tale contratto è consegnata al cliente”.
La forma scritta è prevista per contratti stipulati con clienti al dettaglio, come gli attori.
Gli obblighi di informazione alla clientela sono disciplinati dall'art. 21 del T.U.F. secondo cui nelle prestazioni dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse del cliente e operare in modo che egli sia sempre adeguatamente informato. Devono ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento. Gli artt. da 27 a 36 del Regolamento Consob n. 16190/2007 ribadiscono i suddetti obblighi;
infatti, l'art. 27 detta le caratteristiche generali delle informazioni, dispone che le stesse siano corrette, chiare e non fuorvianti, fornite in modo comprensibile, in maniera idonea a far comprendere la natura del servizio di pagina 4 di 18 investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché i rischi ad essi connessi.
L'art. 28 prescrive la necessità che siano fornite indicazioni corrette sugli eventuali rischi che potrebbero derivare dall'investimento, senza minimizzare od occultare elementi o avvertenze importanti, comprensibili all'investitore medio del gruppo al quale sono dirette e, quando si espongono i precedenti rendimenti di un prodotto occorre chiarire che i risultati ottenuti non sono automaticamente ottenibili in futuro.
L'art. 31, relativo alle informazioni sugli strumenti finanziari, dispone che gli intermediari debbano fornire una descrizione generale della natura e dei rischi, chiarire le specifiche caratteristiche del tipo di strumento trattato ed i rischi che comporta (possibilità della perdita totale dell'investimento, volatilità del prezzo dello strumento, eventuali limiti e vincoli per la sua liquidabilità), sulla base delle caratteristiche soggettive dell'investitore (status e livello di conoscenza del cliente).
Quanto agli obblighi di adeguatezza ed appropriatezza degli investimenti, deve evidenziarsi che l'art. 39 del Reg.
16190/2017 prevede che gli intermediari autorizzati ottengono dal cliente le informazioni circa la conoscenza ed esperienza nel settore di investimento, sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento, sui tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza, sulla natura, volume e frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente, sul livello di istruzione, sulla professione, sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni pagina 5 di 18 finanziari ed anche i dati sul tempo per il quale il cliente vuole conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
L'art. 40, co. 1, stabilisce che sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
L'art. 41 stabilisce che gli intermediari, nel caso di servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, chiedono al cliente o potenziale cliente informazioni sulla conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto.
L'intermediario, nella stipula di strumenti di investimento, ha un obbligo di informazione sia c.d. passiva (in termini di adeguatezza e di appropriatezza Cass. n. 14208/2022) sia c.d. attiva, avente ad oggetto obbligo di fornire ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura pagina 6 di 18 del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Tali informazioni si riferiscono agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, e postulano la comunicazione dei rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento.
L'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, prevede che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, nonché la evidenziazione dei rischi propri dello strumento a stipularsi, in modo che il cliente possa assumere decisioni di investimento informate.
Nella specie, dagli atti di causa emerge, innanzitutto, la prestazione del servizio di consulenza e la raccomandazione scritta della banca per l'acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse e vendute dall'intermediario convenuto.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva della con CP_2
riferimento alle operazioni di acquisto dei titoli PB eseguiti negli anni 2011 e 2012, è priva di pregio.
Dalla lettura delle note informative emerge la prestazione del servizio di consulenza in entrambe le occasioni (“ordine in regime di consulenza”); risulta altresì che l'operazione venne eseguito in “contropartita diretta” (v. dicitura “ordine eseguito … in CPT diretta” nelle note informative). pagina 7 di 18 L'eccezione di prescrizione è infondata.
In proposito, premettendo che trattasi pacificamente di responsabilità contrattuale e non precontrattuale (v. Cass. Civ.
Sez. I 23.5.2017 n. 12937 e Cass Civ. n. 8997 del 31.3.2021.), deve evidenziarsi che il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno;
la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il “dies a quo” della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio.
Il dies a quo va dunque individuato quanto meno al momento della pubblicazione, avvenuta il giorno 8.10.2018, delle prime delibere sanzionatorie n. 20583 e n. 20584, emesse da
CONSOB, che ha accertato la violazione, da parte della convenuta, delle sopra menzionate norme in materia di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni, con riferimento alle modalità di raffronto fra il profilo del cliente e quello dei prodotti.
Dalla suddetta data la prescrizione risulta poi interrotta dalla proposizione del reclamo in data 7.8.2020 e dall'instaurazione del procedimento arbitrale dinanzi all' in data 27.11.2020.
L'eccezione di prescrizione è infondata anche con riferimento all'azione di nullità.
Invero, secondo la Suprema Corte, «il peculiare regime giuridico", che è proprio delle nullità di protezione, comporta che le stesse non siano da annoverare nell'ambito delle vere e proprie ipotesi di nullità negoziale. Secondo la Corte (Cass. S.U.
n. 26242/14), "la rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve pagina 8 di 18 estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla
Corte di giustizia, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) - che trascendono quelli del singolo”» (cfr.
Cass. Civ., 17.5.2021, n. 13259.
Non risulta dagli atti alcuna “rinuncia” alle domande formulate dall'odierno attore, né alcuna convalida (il contratto nullo non può essere convalidato); l'attore non ha mai manifestato la volontà di effettuare comunque tali acquisti, irrilevante essendo la mancata impugnazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla essendo noto che, nel contratto di conto CP_2
corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art.1832, primo comma, cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione dipartite del conto corrente» (Cass. civ. Sez. 1,
n. 11749 del 18/05/2006 e da ultimo Cass. Civ. n. 5091/2016).
Nel merito, con riferimento alla domanda di nullità ex art. 23
TUF per mancanza del contratto quadro, la ha CP_2
provveduto a depositare unicamente un contratto di pagina 9 di 18 negoziazione, ricezione e trasmissione ordini di strumenti finanziari datato 23.9.2013, per cui tutte le operazioni di acquisto dei titoli azionari e obbligazionari convertibili PB (poi convertite in azioni) eseguiti in data antecedente appaiono invalidi per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli e la deve essere condannata alla restituzione della somma CP_2
investita. La domanda principale di nullità è dunque fondata in relazione agli acquisti eseguiti nel 2007 (6973,70) il 6 luglio
2011, 21 febbraio 2012 e 28 febbraio 2013, nonché per l'acquisto di n.
1.891 obbligazioni convertibili, sottoscritte in data 28 febbraio 2013, per un valore complessivo pari ad €
54.404,90.
Quanto alle lamentate violazioni della normativa di cui al TUF, al Regolamento Consob n. 16190/2007 e alla Comunicazione
Consob n. 9019104/2009, la convenuta sostiene di aver adempiuto ai propri obblighi informativi con il contratto quadro e con la consegna del documento sui rischi generali.
In proposito, deve rilevarsi che l'intermediario è tenuto a fornire un'informazione sul prodotto specifico che in concreto viene venduto, condotta diretta fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari venduti ed a rappresentarne la rischiosità.
Tale obbligo è a carico degli intermediari sia prima che in occasione della stipula del contratto quadro, nonchè prima dell'esecuzione dell'operazione di investimento e, operando per tutti i tipi di servizi di investimento, non può dirsi assolto con la pagina 10 di 18 mera consegna di documenti informativi generici (cfr. Cass. Civ.
n. 10099/2020 e v. Cass. 31.08.2020 n.18121).
Deve poi evidenziarsi che l'art. 28 co. 1 lett. a), impone all'intermediario finanziario di chiedere al cliente notizie specifiche (esperienza, situazione finanziaria, obiettivi, propensione al rischio), mentre il 2° comma prevede l'obbligo dell'intermediario di fornire al cliente informazioni adeguate in relazione ad ogni singola operazione.
L'adempimento di tali obblighi non appare dimostrato attraverso la mera pubblicazione e messa a disposizione dei prospetti di offerta e dello statuto sociale, essendo tale attività diretta all'adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti della generalità degli investitori;
qualora vene invece fornito un servizio di investimento al cliente vanno fornite tutte le informazioni necessarie per metterlo nelle condizioni di valutare e scegliere.
E' pacifico che gli obblighi informativi non sono soddisfatti né dalla consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, nè dall'eventuale dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del «grado di rischiosità», tale dichiarazione non configurandosi come confessione stragiudiziale (per la quale occorre la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte)
pagina 11 di 18 L'acquisizione della predetta dichiarazione non esonera l'intermediario dalla necessità di assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 (v. Cass. Ord. n. 7932/23).
Le informazioni devono inoltre essere appropriate e comprensibili.
L'obbligo di informazione a carico dell'intermediario è più rigoroso in difetto della doverosa adozione di una procedura interna atta a valutare correttamente i propri strumenti finanziari.
Nella specie, dunque, tali obblighi risultano violati, considerando altresì la particolarità della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della atteso che le CP_2
azioni e le obbligazioni della convenuta andavano considerate come titoli con un profilo di rischio alto o medio-alto, assimilabili a titoli illiquidi (o a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione, con rischio di monetizzazione).
Sussisteva inoltre una situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito.
L'intermediario ha violato l'obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi d'investimento (art. 39 del Reg. Consob del 16190/2007), omettendo anche di valutare l'adeguatezza delle operazioni con riferimento agli obiettivi di investimento del cliente, obiettivo che ovviamente deve per lo stesso essere finanziariamente sostenibile. pagina 12 di 18 La PB erroneamente sosteneva poi che, dall'avvio del sistema interno, nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiore a 90 giorni (al contrario, l'ispezione di Banca
d'Italia gennaio-aprile 2013 rilevava che la media ponderata dei giorni necessari per smobilizzare gli investimenti nel 2011 e
2012 aveva ecceduto i 90 giorni, limite massimo per l'attribuzione di un punteggio di rischio di liquidità “medio”).
Inoltre, alcuna prova è stata fornita circa l'assolvimento degli obblighi informativi, in quanto nessun tipo di informazione in relazione all'assenza di rating e al rischio emittente veniva fornita.
Nella specie, di contro, la qualificazione delle azioni in termini di bassa e poi media rischiosità appare certamente indicativa.
Quanto al conflitto di interesse, risultano violati l'art. 21 lett. a) del comma 1 e del comma 1 bis del TUF e l'obbligo informativo di cui all'art. 29, comma 1, lett. j) del Regolamento CONSOB n.
16190/2007 secondo cui gli Intermediari “forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio […] una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interessi”; l'intermediario è tenuto a provvedere all'efficace gestione del conflitto, non potendo l'intermediario utilizzare la disclosure del conflitto di interessi in via sostitutiva rispetto al dovere di organizzarsi adeguatamente, in ipotesi di conflitto di interessi, per evitare danni ai clienti.
Nella specie, la Consob ha sanzionato la Controparte_2
anche per la grave carenza - riscontrata sin dal gennaio 2013 - dei suddetti presidi organizzativi in situazione di conflitto di interessi. pagina 13 di 18 Della natura illiquida dei titoli azionari PB, alcuna informazione veniva resa.
In proposito, la non considerava le proprie azioni come CP_2
titoli illiquidi, per cui non ha rispettato gli obblighi previsti in merito dalla Comunicazione Consob del 2009.
Con riferimento all'ultima operazione di investimento (eseguita in regime di consulenza nel mese di dicembre 2014), essa veniva effettuata in un momento in cui la rischiosità dei titoli era oramai del tutto nota, laddove la sicurezza dell'investimento veniva garantita fino al dossier titoli del 31.12.2015.
La Consob (delibera sanzionatoria del 2058/2018), accertava gravi irregolarità dovute all'assenza di procedure per la formazione del prezzo delle azioni della stante l'obbligo CP_2
dell'intermediario di adottare la procedura di pricing delle azioni proprie, qualora esse diventino poi oggetto di servizi di investimento prestati dall'emittente, ponendosi o come intermediario nella negoziazione dei prodotti finanziari illiquidi di propria emissione per conto d terzi ovvero in contropartita diretta con la clientela.
Secondo la Suprema Corte “La qualificazione delle azioni come prodotti finanziari illiquidi e l'avvenuta loro collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un'operazione con valenza meramente interna, ma induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di pagina 14 di 18 investimento impone anche l'adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario, in applicazione della normazione primaria.
L'intermediario non ha fornito alcuna prova di aver reso tale specifica informazione sui titoli illiquidi, idonea a mettere il cliente in grado di comprendere la esposizione al rischio derivante dal consistente investimento azionario complessivamente in essere.
Quanto alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, eseguite in regime di consulenza, deve evidenziarsi la inattendibilità dei questionari MIFID del 2009, 2010 e 2013, non essendo dimostrato il profilo di rischio assegnato dalla
Banca al cliente (privo di competenza in materia di intermediazione finanziaria, poco operativo nei mercati finanziari, e con modesta situazione patrimoniale).
La cd. “profilatura”, necessaria per raccogliere, elaborare e valutare le informazioni acquisite e valutare, sulla base delle stesse, l'appropriatezza delle operazioni, non appare correttamente eseguita, con conseguente responsabilità dell'intermediario (sussistente quando il questionario di profilatura presenta risposte incongruenti rispetto al profilo sintetico di rischio assegnato o contraddizioni con elementi obiettivi che l'intermediario avrebbe potuto conoscere con la diligenza media (età, professione esercitata, titolo di studio ecc.).
Le operazioni effettuate appaiono peraltro incompatibili con le dichiarazioni del cliente, non disposto a perdere totalmente il valore dell'investimento.
pagina 15 di 18 Accertato l'inadempimento di parte convenuta, va evidenziato, quanto al nesso di causalità, che lo stesso si presume;
l'intermediario può fornire la prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.
33596 del 2021; Cass. n. 16126 del 2020)”, ma nella specie non risulta fornita.
Gli investimenti erano inadeguati anche sotto il distinto profilo dell'eccesso di concentrazione, atteso che, al momento dell'esecuzione delle operazioni contestate, l'intero portafoglio titoli del cliente risultava concentrato in titoli emessi dalla sola
Controparte_2
In data 26.1.2016 e 17.2.2016, l'attore richiedeva la vendita delle azioni PB in suo possesso, senza tuttavia ottenere la liquidazione degli importi dovuti, in violazione dell'ordine cronologico degli ordini di vendita impartiti e senza una valida spiegazione da parte della Banca delle ragioni del diniego.
La circostanza è suffragata dall'esame del registro cronologico delle vendite della PB, da cui si evince che molti ordini di vendita avanzati da altri soggetti (terzi) in data successiva a quelli impartiti dall'odierno esponente sono stati totalmente eseguiti.
Le argomentazioni addotte dalla convenuta a giustificazione appaiono prive di riscontro (non risultando provata la spedizione e la ricezione della invocata comunicazione).
Accertato l'inadempimento di parte convenuta, va evidenziato, quanto al nesso di causalità, che lo stesso si presume;
l'intermediario può fornire la prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.
33596 del 2021; Cass. n. 16126 del 2020)”, ma nella specie non risulta fornita. pagina 16 di 18 Il nesso di causalità va valutato alla luce del principio del “più probabile che non”, in considerazione della qualità di semplice investitore in proprio del dell'assenza di una Parte_1
rilevante pregressa operatività finanziaria e di esperienza in materia.
Inoltre, come correttamente evidenziato dall'attore, i titoli non avrebbero neanche essere potuti acquistati se la banca avesse rispettato le regole sull'adeguatezza e le norme in materia di conflitto di interessi e di vendita dei prodotti illiquidi ex
2009. Controparte_4
La violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'inadeguatezza degli investimenti, ha generato il danno.
Gli importi investiti risultano provati da tutta la documentazione depositata in atti, ritenendosi insussistente l'invocato concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. poiché il cliente non rientra nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore.
Né tantomeno il danno può essere ridotto in considerazione di cedole eventualmente percepite in forza dell'acquisto di titoli diversi da quelli qui contestati (i titoli obbligazionari subordinati
“PB 30/12/21 6.5%SUB”). La convenuta è dunque tenuta alla restituzione della complessiva somma di € 69.225,60, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
pagina 17 di 18 Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
gia , così provvede: Controparte_2
1)Accoglie le domande (di nullità e risoluzione) nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto condanna la convenuta
[...]
già in persona del CP_1 Controparte_2
suo l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €
69.225,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo
2)Condanna la convenuta al pagamento delle spese legali, che liquida in € 2500,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase istruttoria, € 4000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa
Bari 18.12.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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