Art. 10.
Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758 , s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facolta' di economia e commercio, all'art 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: «Facolta' di economia e commercio 5» e all'art. 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: «g) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 5».
Per effetto della presente legge il regio decreto 9 settembre 1937, n. 1758 , s'intende integrato all'articolo 2 con l'aggiunta della Facolta' di economia e commercio, all'art 3 con l'aggiunta delle seguenti parole: «Facolta' di economia e commercio 5» e all'art. 6, ultimo comma, con l'aggiunta delle seguenti parole: «g) Facolta' di economia e commercio: posti di ruolo 5».