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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42976/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONZESE 21 SEGRATE, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 VERONA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via preliminare:
- - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni e qualsiasi
contraria istanza che controparte dovesse formulare, essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta e/o di facile soluzione atteso il difetto di legittimazione attiva.
in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la carenza di titolarità dei diritti di
credito in capo a ed il conseguente difetto di legittimazione ad agire di Controparte_2 [...]
quale sua mandataria e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di
Milano;
- con riferimento al finanziamento n. 012097209, accertato il difetto di piena prova del credito,
accertato che il relativo contratto non specifica il regime finanziario con conseguente nullità per
indeterminatezza del tasso pattuito, accertata l'applicazione non pattuita di un piano di ammortamento
in capitalizzazione composta, accertata l'erronea indicazione del TAEG contrattuale, previa
rielaborazione di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice applicando il tasso legale o,
in subordine, il tasso ex art. 117 TUB pro-tempore vigente, determinare, tenuto conto dei versamenti
effettuati, il corretto rapporto di dare/avere tra le parti e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal
Tribunale di Milano, con condanna dell'Opposta alla restituzione delle somme incassate
illegittimamente e senza titolo. - con riferimento alla apertura di credito revolving in c/c
pagina 2 di 8 10070660075621, accertato il difetto di piena prova del credito, accertata l'illegittima applicazione in
c/c della capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'1.1.2014 sino alla chiusura, accertato
l'illegittimo addebito in c/c dell'importo di € 160,00 a titolo di “server vocale”, accertata l'assenza e/o
l'invalidità/nullità della pattuizione delle condizioni economiche/contrattuali relative al c/c, accertato
che il contratto di apertura di credito revolving in c/c non specifica il regime finanziario con
conseguente nullità per indeterminatezza del tasso pattuito, accertata l'applicazione non pattuita di un
piano di ammortamento in capitalizzazione composta, accertata l'erronea indicazione del TAEG
contrattuale, previa espunzione delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici e per
spese/commissioni non pattuite in c/c, previa rielaborazione di un piano di ammortamento in
capitalizzazione semplice applicando il tasso legale o, in subordine, il tasso ex art. 117 TUB pro-
tempore vigente, determinare il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in relazione al saldo
finale del conto corrente 10070660075621 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di
Milano, con condanna dell'Opposta alla restituzione delle somme incassate illegittimamente e senza
titolo.
- Accertato e dichiarato che l'obbligazione assunta dalla signora è una garanzia fideiussoria, Pt_2
accertata la violazione nei suoi confronti dell'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione
fideiussoria della signora e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 Pt_2
– R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti
- Con vittoria di spese, compensi oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge;
Per parte opposta:
In via preliminare:
pagina 3 di 8
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni
caso, accertare che è creditrice nei confronti di di € Controparte_2 Parte_1
35.777,52 E della somma di € 34.428,83 (ovvero quella diversa somma maggiore Parte_3
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai
successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla
legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o Parte_4
pagamento a favore di rispettivamente della somma di € 35.777,52 e di € Controparte_2
34.428,83 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data
dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria
sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori
di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11428/2024 emesso Controparte_1
pagina 4 di 8 nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 35.777,52, quanto al e in euro 34.428,83, quanto Parte_1
alla era riferita a somme dovute in ragione di un finanziamento acceso dal Pt_2 Parte_1
presso Agos Ducato s.p.a. e un credito su carta revolving acceso sempre dal con Parte_1
Findomestic Banca s.p.a.;
- che la si era costituita coobbligata con il quanto al finanziamento;
Pt_2 Parte_1
- che entrambe le controparti contrattuali degli opponenti avevano ceduto i rispettivi crediti;
- che a seguito di diverse cessioni in blocco, detti crediti sarebbero stati acquistati dalla
[...]
, di cui era mandataria l'opposta; CP_3
- che non era stata fornita prova della legittimazione attiva della cessionaria;
- che, in particolare, non risultavano provate le plurime cessioni dei crediti, sino a quella in favore dell'opposta;
- che non era stata fornita prova scritta del credito azionato;
- che i finanziamenti erano viziati dall'applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici illegittimi, oltre che da clausole indeterminate in sede di pattuizione delle competenze e delle spese;
- che la coobbligazione della si risolveva in una fideiussione;
Pt_2
- che, pertanto, la garante era liberata ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice fatto valere le proprie ragioni nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
pagina 5 di 8 Cont
, contestando quanto ex adverso dedotto e insistendo sulla fondatezza del proprio credito.
Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, fissando la prima udienza, invitava parte opponente a documentare la data esatta di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, quale presupposto per poter valutare la tempestività della proposta opposizione.
Alla prima udienza le parti si riportavano agli atti e precisavano le rispettive conclusioni, per cui il giudice, considerata la verosimile tardività e, quindi, inammissibilità della proposta opposizione al decreto ingiuntivo, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e da è inammissibile e, pertanto, non può essere accolta, Parte_1 Pt_2
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va definitivamente attribuita efficacia esecutiva.
L'art. 641 c.p.c. assegna all'ingiunto termine sino a quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per poter proporre opposizione ad esso;
trattasi di termine perentorio, costituente una condizione di ammissibilità e proponibilità dell'opposizione e come tale è sottratto alla disponibilità delle parti,
essendo rimesso a un accertamento officioso da parte del giudice dell'opposizione.
A prescindere, quindi, da quanto allegato dalle parti, anche se fra di loro non contestato, il giudice è
chiamato a verificare che l'opposizione sia stata effettivamente proposta entro il termine di cui sopra,
esaminando a tal fine i documenti prodotti dalle parti e, in particolare, la copia notificata del decreto ingiuntivo a ciascuno degli opponenti.
Nel caso di specie parte opponente ha omesso di documentare la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato, documentazione peraltro non offerta agli atti neppure da parte opposta.
Nonostante l'invito disposto dal giudice con l'ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. in sede di verifiche pagina 6 di 8 preliminari, parte opponente non ha provveduto a documentare la tempestività della proposta opposizione, pur essendo stato in tal modo provocato (invano) il contraddittorio delle parti sul punto.
Dagli atti del processo, infatti, emerge come l'ufficiale giudiziario abbia tentato la notifica del decreto ingiuntivo agli opponenti in data 2.10.2024; non avendo rinvenuto, tuttavia, nessuno abilitato a ricevere il plico, il giorno successivo ha provveduto a farne deposito nella casa comunale di Segrate, dandone avviso agli opponenti il successivo 9.10.2024.
Gli opponenti hanno provveduto a notificare all'opposta l'atto di citazione in opposizione tramite invio via PEC solo in data 20.11.2024, attestando nell'atto di citazione come la notifica del decreto ingiuntivo si sarebbe perfezionata l'11.10.2024 per uno e il 18.10.2024 per l'altro attore,
Difettando, tuttavia, la prova della data di ricezione delle raccomandate contenenti l'avviso di cui all'art. 140 c.cp., in difetto di elemento certo differente, la notifica dei decreti ingiuntivi non può che essere datata al 9.10.2024, con la conseguenza che l'opposizione al provvedimento monitorio risulti proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dal legislatore all'art. 641 c.p.c.
La mancata proposizione tempestiva dell'opposizione ha, quindi, comportato l'acquisizione della portata di definitività del decreto ingiuntivo, con un effetto preclusivo pari alla formazione del giudicato in ordine al diritto di credito azionato monitoriamente.
Il rilievo ufficioso della tardività dell'opposizione costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
pagina 7 di 8 nei confronti di quale mandataria di – 1 SPV Pt_2 Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11428/2024 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va definitivamente attribuita efficacia esecutiva;
- compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025
Il giudice
FR FE
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo FE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42976/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. LOMBARDINI ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA MONZESE 21 SEGRATE, presso il difensore parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SETTEMBRINI 5 VERONA, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
in via preliminare:
- - non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni e qualsiasi
contraria istanza che controparte dovesse formulare, essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta e/o di facile soluzione atteso il difetto di legittimazione attiva.
in via principale:
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, la carenza di titolarità dei diritti di
credito in capo a ed il conseguente difetto di legittimazione ad agire di Controparte_2 [...]
quale sua mandataria e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso Controparte_1
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di
Milano;
- con riferimento al finanziamento n. 012097209, accertato il difetto di piena prova del credito,
accertato che il relativo contratto non specifica il regime finanziario con conseguente nullità per
indeterminatezza del tasso pattuito, accertata l'applicazione non pattuita di un piano di ammortamento
in capitalizzazione composta, accertata l'erronea indicazione del TAEG contrattuale, previa
rielaborazione di un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice applicando il tasso legale o,
in subordine, il tasso ex art. 117 TUB pro-tempore vigente, determinare, tenuto conto dei versamenti
effettuati, il corretto rapporto di dare/avere tra le parti e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e
in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal
Tribunale di Milano, con condanna dell'Opposta alla restituzione delle somme incassate
illegittimamente e senza titolo. - con riferimento alla apertura di credito revolving in c/c
pagina 2 di 8 10070660075621, accertato il difetto di piena prova del credito, accertata l'illegittima applicazione in
c/c della capitalizzazione trimestrale degli interessi dall'1.1.2014 sino alla chiusura, accertato
l'illegittimo addebito in c/c dell'importo di € 160,00 a titolo di “server vocale”, accertata l'assenza e/o
l'invalidità/nullità della pattuizione delle condizioni economiche/contrattuali relative al c/c, accertato
che il contratto di apertura di credito revolving in c/c non specifica il regime finanziario con
conseguente nullità per indeterminatezza del tasso pattuito, accertata l'applicazione non pattuita di un
piano di ammortamento in capitalizzazione composta, accertata l'erronea indicazione del TAEG
contrattuale, previa espunzione delle somme addebitate a titolo di interessi anatocistici e per
spese/commissioni non pattuite in c/c, previa rielaborazione di un piano di ammortamento in
capitalizzazione semplice applicando il tasso legale o, in subordine, il tasso ex art. 117 TUB pro-
tempore vigente, determinare il corretto rapporto di dare ed avere tra le parti in relazione al saldo
finale del conto corrente 10070660075621 e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace e in ogni caso
revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 – R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di
Milano, con condanna dell'Opposta alla restituzione delle somme incassate illegittimamente e senza
titolo.
- Accertato e dichiarato che l'obbligazione assunta dalla signora è una garanzia fideiussoria, Pt_2
accertata la violazione nei suoi confronti dell'art. 1957 c.c., dichiarare l'estinzione dell'obbligazione
fideiussoria della signora e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 11428/2024 Pt_2
– R. G. 3807/2024 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti
- Con vittoria di spese, compensi oltre CPA e IVA e oneri accessori tutti di legge;
Per parte opposta:
In via preliminare:
pagina 3 di 8
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è
fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni
caso, accertare che è creditrice nei confronti di di € Controparte_2 Parte_1
35.777,52 E della somma di € 34.428,83 (ovvero quella diversa somma maggiore Parte_3
o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai
successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla
legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare
(ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o Parte_4
pagamento a favore di rispettivamente della somma di € 35.777,52 e di € Controparte_2
34.428,83 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da
determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data
dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria
sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori
di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11428/2024 emesso Controparte_1
pagina 4 di 8 nei loro confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 35.777,52, quanto al e in euro 34.428,83, quanto Parte_1
alla era riferita a somme dovute in ragione di un finanziamento acceso dal Pt_2 Parte_1
presso Agos Ducato s.p.a. e un credito su carta revolving acceso sempre dal con Parte_1
Findomestic Banca s.p.a.;
- che la si era costituita coobbligata con il quanto al finanziamento;
Pt_2 Parte_1
- che entrambe le controparti contrattuali degli opponenti avevano ceduto i rispettivi crediti;
- che a seguito di diverse cessioni in blocco, detti crediti sarebbero stati acquistati dalla
[...]
, di cui era mandataria l'opposta; CP_3
- che non era stata fornita prova della legittimazione attiva della cessionaria;
- che, in particolare, non risultavano provate le plurime cessioni dei crediti, sino a quella in favore dell'opposta;
- che non era stata fornita prova scritta del credito azionato;
- che i finanziamenti erano viziati dall'applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici illegittimi, oltre che da clausole indeterminate in sede di pattuizione delle competenze e delle spese;
- che la coobbligazione della si risolveva in una fideiussione;
Pt_2
- che, pertanto, la garante era liberata ex art. 1957 c.c., non avendo la creditrice fatto valere le proprie ragioni nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita.
Si costituiva ritualmente in giudizio quale mandataria di Controparte_1 Controparte_3
pagina 5 di 8 Cont
, contestando quanto ex adverso dedotto e insistendo sulla fondatezza del proprio credito.
Con il decreto ex art. 171 bis c.p.c. il giudice, fissando la prima udienza, invitava parte opponente a documentare la data esatta di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo, quale presupposto per poter valutare la tempestività della proposta opposizione.
Alla prima udienza le parti si riportavano agli atti e precisavano le rispettive conclusioni, per cui il giudice, considerata la verosimile tardività e, quindi, inammissibilità della proposta opposizione al decreto ingiuntivo, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta da e da è inammissibile e, pertanto, non può essere accolta, Parte_1 Pt_2
con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, cui va definitivamente attribuita efficacia esecutiva.
L'art. 641 c.p.c. assegna all'ingiunto termine sino a quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per poter proporre opposizione ad esso;
trattasi di termine perentorio, costituente una condizione di ammissibilità e proponibilità dell'opposizione e come tale è sottratto alla disponibilità delle parti,
essendo rimesso a un accertamento officioso da parte del giudice dell'opposizione.
A prescindere, quindi, da quanto allegato dalle parti, anche se fra di loro non contestato, il giudice è
chiamato a verificare che l'opposizione sia stata effettivamente proposta entro il termine di cui sopra,
esaminando a tal fine i documenti prodotti dalle parti e, in particolare, la copia notificata del decreto ingiuntivo a ciascuno degli opponenti.
Nel caso di specie parte opponente ha omesso di documentare la data in cui il decreto ingiuntivo è stato notificato, documentazione peraltro non offerta agli atti neppure da parte opposta.
Nonostante l'invito disposto dal giudice con l'ordinanza ex art. 171 bis c.p.c. in sede di verifiche pagina 6 di 8 preliminari, parte opponente non ha provveduto a documentare la tempestività della proposta opposizione, pur essendo stato in tal modo provocato (invano) il contraddittorio delle parti sul punto.
Dagli atti del processo, infatti, emerge come l'ufficiale giudiziario abbia tentato la notifica del decreto ingiuntivo agli opponenti in data 2.10.2024; non avendo rinvenuto, tuttavia, nessuno abilitato a ricevere il plico, il giorno successivo ha provveduto a farne deposito nella casa comunale di Segrate, dandone avviso agli opponenti il successivo 9.10.2024.
Gli opponenti hanno provveduto a notificare all'opposta l'atto di citazione in opposizione tramite invio via PEC solo in data 20.11.2024, attestando nell'atto di citazione come la notifica del decreto ingiuntivo si sarebbe perfezionata l'11.10.2024 per uno e il 18.10.2024 per l'altro attore,
Difettando, tuttavia, la prova della data di ricezione delle raccomandate contenenti l'avviso di cui all'art. 140 c.cp., in difetto di elemento certo differente, la notifica dei decreti ingiuntivi non può che essere datata al 9.10.2024, con la conseguenza che l'opposizione al provvedimento monitorio risulti proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dal legislatore all'art. 641 c.p.c.
La mancata proposizione tempestiva dell'opposizione ha, quindi, comportato l'acquisizione della portata di definitività del decreto ingiuntivo, con un effetto preclusivo pari alla formazione del giudicato in ordine al diritto di credito azionato monitoriamente.
Il rilievo ufficioso della tardività dell'opposizione costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva l'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
pagina 7 di 8 nei confronti di quale mandataria di – 1 SPV Pt_2 Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11428/2024 emesso dal Tribunale di Milano,
decreto cui va definitivamente attribuita efficacia esecutiva;
- compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Milano il 21 ottobre 2025
Il giudice
FR FE
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