Sentenza 14 settembre 2022
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione personali, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione a una proposta formulata ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve aversi riguardo al luogo di consumazione del reato che integra la manifestazione di pericolosità soggettiva e non a quello in cui opera in prevalenza l'organismo associativo, in ragione del criterio di "localizzazione giurisdizionale" del fatto di cui all'art. 8 cod. proc. pen.
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- 1. Art. 8 c.p.p. Regole generalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/09/2022, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2022 |
Testo completo
01446-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2487/2022 ANGELA TARDIO CC 14/09/2022 MICHELE BIANCHI - R.G.N. 14363/2022 Relatore - RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE CATANIA nei confronti di: TRIBUNALE BOLOGNA AGENZIA BENI CONFISCATI RY con l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO, che la concluso per l'attribuzione di competenze or Treibversle Bologue;
al- -1- RITENUTO IN FATTO 1. Il Collegio è chiamato a pronunziarsi sul conflitto negativo di competenza per tra il Tribunale di Catania e ilterritorio sorto - in procedura di prevenzione Tribunale di Bologna.
1.1 In particolare il Tribunale di Catania, nella ordinanza emessa in data 12 aprile 2022 - che solleva il conflitto negativo - ha evidenziato, in sintesi, che : a) il soggetto individuato come portatore di pericolosità è RA AL, imprenditore edile in Imola;
b) la originaria prospettazione dell'organo proponente è tesa ad inquadrare il RA nella categoria soggettiva tipica di cui all'art.4, comma 1, lettera b), d.lgs. n.159 del 2011, in riferimento alla esistenza di indizi di commissione di un reato ricompreso nell'elenco di cui all'art.51, comma 3-bis, cod. proc.pen. ; b) il delitto posto a base di detto inquadramento è un tentativo di omicidio commesso in Faenza in data 8 luglio 2009, in danno di Arena AL, aggravato dalla modalità di realizzazione evocative della capacità di intimidazione di una associazione mafiosa (il clan RA di Misterbianco); c) RA è stato coinvolto anche in altri procedimenti penali. RM 1.2 Ricostruendo, a fini di individuazione della competenza territoriale, il profilo personologico del RA, si evidenzia che in un procedimento avente ad oggetto l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 del DPR n.309 del 1990 risulta: a) che costui avrebbe messo a disposizione un capannone sito in provincia di Bologna per un incontro tra gli ipotetici partecipi del gruppo;
b) che l'indagine, ove si era ipotizzata la partecipazione del RA alla associazione di stampo mafioso dei RA è stata oggetto di un provvedimento di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di Catania il 17 marzo 2014 per infondatezza della notizia di reato;
c) che in riferimento al tentato omicidio commesso in danno di Arena AL, in Faenza, il RA è stato condannato in primo e in secondo grado;
d) che RA è stato condannato con sentenza definitiva per fatti di usura ed estorsione commessi nei primi anni '90 in pregiudizio di commercianti della provincia di Ravenna ed è stato coinvolto in altro procedimento per estorsione, commesso ad Imola sino al 2012. 1.3 Ciò posto Il Tribunale di Catania osserva che vi è una 'continuità di azione' del RA in territorio emiliano e ciò radica la competenza territoriale in Bologna. 2 Contestualmente alla decisione in punto di competenza il Tribunale dispone il sequestro dei beni intestati o comunque riferibili al RA.
2. In precedenza il Tribunale di Bologna, investito in via primaria della competenza sulla proposta (datata 9 marzo 2021), aveva affermato, in sintesi (con ordinanza del 28 marzo 2022) che: a) le attività criminali del RA sono state poste in essere 'in stretto collegamento' con la famiglia mafiosa dei RA di Misterbianco;
b) anche in riferimento al reato di tentato omicidio il RA è stato ritenuto responsabile del fatto unitamente a due esponenti di spicco del 'clan RA' ; c) tra i procedimenti pendenti viene indicato quello per partecipazione alla associazione mafiosa e quello per reati tributari commessi in territorio catanese tra il 2006 e il 2008. Il Tribunale di Bologna evidenzia, in particolare, che anche in riferimento alla ipotesi di commissione di uno dei delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis 1. la manifestazione di pericolosità - idonea a radicare la competenza territoriale del giudice della prevenzione va ricollegata non già al luogo di commissione dello - specifico fatto di reato quanto al luogo ove si radica il centro decisionale e la particolare capacità di intimidazione del sodalizio mafioso 'di riferimento', nel caso in esame identificabile in Misterbianco. Da qui, in presenza di manifestazioni di pericolosità avvenute nel corso del tempo RY in luoghi diversi, la individuazione del Tribunale competente in quello di Catania, dovendosi considerare anche il fatto che la 'progettazione' del tentato omicidio, per quanto risulta dagli atti, è avvenuta in territorio etneo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ad avviso del Collegio il conflitto negativo va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di Bologna.
2. Il Collegio intende dare continuità all'orientamento interpretativo espresso - tra le altre - da Sez. I, n. 8871 del 18.11.2020, dep. 2021. In detta decisione si è affermato che, per costante interpretazione maturata in questa sede di legittimità già nel vigore dell'art. 4 legge 27.12.1956 n.1423 (per effetto, tra le altre, di Sez. U. n.18 del 3.7.1996, Simonelli) e ribadita nella vigenza dell'art.5 del d.lgs. n.159 del 2011, la nozione di «dimora» del proposto (cui la 3 legge ricollega la individuazione della competenza del Tribunale della prevenzione) va intesa non già in senso formale) quanto in riferimento allo spazio fisico in cui sono intervenute le manifestazioni di pericolosità», nel senso che il luogo in cui le stesse risultano poste in essere (nell'ambito della prospettazione) radica la competenza del Tribunale Distrettuale . Quanto ai criteri da seguire nelle ipotesi di plurime manifestazioni di pericolosità sociale indicate nella proposta (aspetto non espressamente regolamentato dal legislatore), si tende da parte della giurisprudenza a ritenere centrale», nella attribuzione della competenza, da un lato l'aspetto della più accentuata 'gravità' del singolo fatto espressivo di pericolosità (specie se trattasi di fatto idoneo a determinare l'attrazione del proposto nell'area della pericolosità cd. qualificata per appartenenza ad una organizzazione di stampo mafioso), dall'altro l'aspetto della continuità di azione» del soggetto in un dato territorio, criterio, quest'ultimo, che consente di mantenere ferma la competenza del giudice del luogo di 'abituale pericolosità' anche in presenza di uno o più fatti di maggiore gravità commessi in luogo diverso ma del tutto episodici.
2.1 La suddetta considerazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di prevenzione, che è essenzialmente «inquadramento di una condizione>> e non RM giudizio ricostruttivo del singolo fatto;
dunque ad essere rilevante è il luogo ove tale complessiva condizione di pericolosità si sia manifestata con maggiore continuità (in tal senso, Sez. I, n. 42238 del 18.5.2017, rv 270972; nonchè Sez. I, n. 45380 del 7.7.2015, rv 265255 secondo cui la competenza territoriale, per decidere sulla richiesta presentata nei confronti di un soggetto la cui pericolosità non sia riferibile ad un contesto associativo criminale, si determina avendo riguardo al luogo nel quale, sulla base degli elementi di fatto prospettati dall'autorità proponente, la pericolosità sociale attuale si manifesti con carattere di continuità in rapporto con l'ambiente locale, non assumendo rilievo decisivo a tal fine la collocazione spaziale della condotta di maggiore gravità). Può, pertanto, affermarsi che lì dove la condizione di pericolosità, per come prospettata, includa l'ipotesi della appartenenza ad un sodalizio mafioso la competenza del Tribunale vada individuata con riferimento al luogo ove si trova il centro organizzativo e decisionale del gruppo criminale, in quanto luogo di manifestazione della capacità di intimidazione del gruppo medesimo (Sez. I,n. 51076 del 4.4.2014, rv 261601), mentre, nelle ipotesi in cui la condizione soggettiva sia correlata a condotte diverse dalla appartenenza al sodalizio, ad essere prevalente è il criterio della continuità di azione (intesa come luogo ove il 4 soggetto ritenuto pericoloso manifesta il numero più consistente e ripetuto di condotte devianti) e non necessariamente il luogo di commissione del reato di maggiore gravità.
2.2 Andando ad applicare nel caso concreto il principio di diritto sin qui esposto, il Collegio ritiene che non può accedersi alla lettura «estensiva» del criterio del centro decisionale» della associazione (esposta nella decisione emessa dal Tribunale di Bologna), criterio dettato per il solo caso dell'art.4 comma 1, lett. a), del d.lgs. n.159 del 2011 (l'ipotesi della appartenenza), alle ipotesi tipiche di commissione di fatti diversi dalla appartenenza alla associazione e rientranti nella autonoma previsione di legge di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), del medesimo testo di legge. Ciò perché nel caso dell'indizio di commissione di un fatto specifico - previsto dalla legge come reato e contenuto nel particolare elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod.proc.pen. ad essere dirimente è il criterio penalistico di 'localizzazione giurisdizionale' del fatto medesimo, di cui all'art. 8 cod.proc.pen. . RM In caso di delitto tentato, pertanto, va considerato che a fini penali è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Tale criterio va seguito anche in sede di prevenzione, atteso che rappresenta proprio quella manifestazione esterna» della pericolosità soggettiva che è compito del giudice della prevenzione ricostruire e, se del caso, inibire.
2.3 Dunque, la manifestazione esteriore più rilevante della pericolosità soggettiva del RA si è manifestata (attraverso la partecipazione al fatto di tentato omicidio) nel territorio ricadente nella competenza territoriale del Tribunale di Bologna e non in quello di Catania. A ciò va aggiunto che l'indagine penale per la partecipazione del RA alla associazione mafiosa non ha fornito esiti cognitivi rilevanti (archiviazione per assenza di elementi di fatto idonei a sostenere l'accusa) e la stessa proposta non ha coltivato in via di prospettazione - l'ipotesi della appartenenza del RA al gruppo mafioso. Ciò basta ad escludere che la competenza possa radicarsi in territorio diverso da quello bolognese e detta soluzione risulta altresì avvalorata dall'ulteriore criterio regolativo della 'continuità di azione', posto che i fatti di reato di più elevata consistenza risultano parimenti commessi in territorio emiliano. 5
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione per le misure di prevenzione, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Angela Tardio Angel R подр DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 17 GEN 2023 60