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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/11/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa IN LL – Presidente Relatore
dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice
dott.ssa Claudia Caldore – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. V.G. 3272/2025 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FORMOSO ACHILLE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Largo delle mimose n.1
con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso congiunto di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e di conseguenza la revoca Persona_1 del versamento diretto da parte del datore di lavoro della somma di euro 400 alla signora ome da sentenza di divorzio . Parte_2
I ricorrenti precisano che le spese del seguente ricorso, oltre le spese professionali da pagare all'avvocato Achille Formoso, saranno soltanto a carico del signore , Parte_1
escludendo da ogni responsabilità di inadempimento della signora Parte_2 L'avvocato Achille Formoso ne prende atto ed in caso di inadempimento del pagamento del suo onorario professionale, potrà agire soltanto nei confronti del sig. , e non nei Parte_1
confronti della signora ” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto - a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia n. 2056/18 in data 15.11.2018 - di revocare l'obbligo Per posto in capo al sig. di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , Pt_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e ritenuto che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia n. 2056/18 in data
15.11.2018 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 03/11/2025
La Presidente est.
IN LL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa IN LL – Presidente Relatore
dott.ssa Laura Cortellaro- Giudice
dott.ssa Claudia Caldore – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. V.G. 3272/2025 promosso da
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. FORMOSO ACHILLE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Largo delle mimose n.1
con l'intervento del Pubblico Ministero
in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“ Che l'On.le Tribunale adito voglia accogliere il presente ricorso congiunto di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e di conseguenza la revoca Persona_1 del versamento diretto da parte del datore di lavoro della somma di euro 400 alla signora ome da sentenza di divorzio . Parte_2
I ricorrenti precisano che le spese del seguente ricorso, oltre le spese professionali da pagare all'avvocato Achille Formoso, saranno soltanto a carico del signore , Parte_1
escludendo da ogni responsabilità di inadempimento della signora Parte_2 L'avvocato Achille Formoso ne prende atto ed in caso di inadempimento del pagamento del suo onorario professionale, potrà agire soltanto nei confronti del sig. , e non nei Parte_1
confronti della signora ” Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto - a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia n. 2056/18 in data 15.11.2018 - di revocare l'obbligo Per posto in capo al sig. di versare un assegno di mantenimento in favore del figlio , Pt_1 ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e ritenuto che le condizioni proposte non siano contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico;
ritenuto che nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia n. 2056/18 in data
15.11.2018 recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 03/11/2025
La Presidente est.
IN LL
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