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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/09/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2676/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2676/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 E' presente per l'avv. Luca De Nigris in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Cinzia Delli Carri il quale si riporta integralmente alle difese in atti, evidenziando che sulla questione già si è espressa la Corte di Cassazione, così come il Tribunale di Avellino con sentenza n. 454/2025 ed altre, nonché il Tribunale di Benevento con sentenza n. 20002/2023. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione. É presente per , per delega dell'avv. Virginio Bianco, l'avv. Controparte_2
Rocco Cantelmo che si riporta ai propri scritti difensivi ed alle difese in atti. Si insiste in particolare su tutte le eccezioni preliminari, specialmente su quella di incompetenza per territorio del giudice adito. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2676/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc) “e vertente TRA
C.F. , P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, CF , C.F._1 giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Per_1
1 R.G. n. 2676/2022
Raccolta 16104 registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento;
Controparte_1
- Appellante – E
, nato il [...] ad [...] e residente in [...], (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2 Virginio Bianco, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). proponeva appello avverso la Sentenza n. 219/2022, emessa dal Controparte_1 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata il 27/05/2022 e notificata il 01/06/2022, a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 587/2021. La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data 26/04/2021 le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 68/2021 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con cui si intimava di pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 516,45 oltre interessi nonché spese della procedura;
che, a sostegno della richiesta, il ricorrente deduceva di aver diritto alla somma suindicata a titolo di rimborso di n. 1 BPF serie AE, n. 09.762.635 12 sottoscritto in data 28.09.1996 per un importo nominale di lire 1.000.000; che essa, in data 31/05/2021, notificava opposizione al DI n. 68/2021 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di Ariano Irpino o del Giudice di Pace di Roma e la prescrizione del buono fruttifero;
che parte opposta si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le motivazioni di cui sopra concludendo per il rigetto dell'opposizione; che, in esito al giudizio di prime cure, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi emetteva sentenza n. 219/2022, con cui dichiarava l'improcedibilità della domanda, compensando le spese di lite. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc.”, contestando l'appellante che la sentenza impugnata fosse ingiusta ed infondata nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda, sull'errato presupposto della tardività dell'opposizione, ritenendola accertata sulla base dell'assunto che l'opponente non avrebbe fornito prova della data di ricevuta notifica del decreto ingiuntivo, nonché della circostanza irrilevante che dalla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo alla data di notifica dell'opposizione fossero trascorsi 46 giorni, come a voler far decorrere dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo i quaranta giorni concessi per proporre opposizione;
“2) Violazione delle norme del procedimento sulla competenza territoriale”, ribadendo l'appellante l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in merito al procedimento monitorio, per essere competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino o, in alternativa, il Giudice
2 R.G. n. 2676/2022
di Pace di Roma;
“3) Violazione del D.M. Tesoro 13 ottobre 1995. Violazione del D.M. Tesoro 19/12/2000. Violazione dell'art. 2002 c.c.- titoli di legittimazione. Legittimità e correttezza del comportamento di . Insussistenza di un legittimo affidamento del sottoscrittore”, CP_1 evidenziando l'appellante che la sentenza impugnata fosse ingiusta ed infondata nella parte in cui non dichiarava l'avvenuta prescrizione del buono postale, ribadendo che fosse ampiamente trascorso il termine di prescrizione decennale a partire dalla scadenza dello stesso, poiché, come espressamente indicato sul titolo, il buono fruttifero in esame era un BPF a termine, emesso in data 28/09/1996 ed appartenente alla serie “AE”; “4) Mancanza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione”, eccependo l'appellante che nella fattispecie non sussistessero neanche i presupposti per invocare la norma di cui all'art 2935 c.c.; “5) Sull'inapplicabilità dell'art. 119 TUB” evidenziando che assolutamente inconferente fosse il richiamo alla disciplina di cui all'art. 119 TUB, non essendo applicabile in riferimento ai buoni fruttiferi postali ed osservando, altresì, che i Buoni Fruttiferi Postali fossero stati emessi da essa non certo nello CP_1 svolgimento dell'attività di intermediazione;
“6) Sull'inapplicabilità dell'art. 3 del DPR 116/2007”, eccependo che tale DPR fosse inconferente alla fattispecie in esame trattandosi di normativa concernente i c.d. “depositi dormienti” e tali non potevano essere qualificati i buoni postali fruttiferi, non rientranti nella previsione di cui all'art. 2 DPR citato, “Campo di applicazione”; 7) Prescrizione dell'azione” eccependo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la prescrizione del buono e revocare il d.i. Parte appellante concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di sant'Angelo dei Lombardi, per essere competenti il Giudice di Pace di Ariano Irpino o il Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, annullare la sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo n. 68/2021; - in subordine, annullare o riformare la sentenza n. 219/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con conseguente revoca del DI n. 68/2021 per le motivazioni sopra articolate, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da CP_1 in esecuzione decreto ingiuntivo n. 68/2021.”. In data 05/11/2022 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta in Con appello, la parte appellata eccependo “N VIA PRELIMINARE: I. CP_2 INAMMISSIBILITA' E IMPROCEDIBILITA' DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 339 C.P.C.” consentendo il nuovo testo dell'art. 339, co. 3, c.p.c. la possibilità di proporre appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia e non nel merito, essendo stata emessa la sentenza impugnata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, trattandosi di causa di valore pari ad Euro 1.100,00; “II. CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” in quanto il decreto ingiuntivo opposto era stato pubblicato il 15/04/2021 mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato il 31/05/2021, cioè dopo 46 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo e considerando, altresì, che l'appellante non aveva fornito prova di avere opposto il d.i. nei termini, omettendo di depositare copia della notificazione dello stesso;
“III. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DI PACE ADITO - FORO DEL CONSUMATORE” in quanto per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatore e professionista la sede del foro competente doveva essere quella di residenza o di domicilio elettivo per determinati atti o affari del consumatore e nel, caso di specie, l'appellato aveva eletto domicilio in Gesualdo, presso lo studio del proprio legale, ricadente nel mandamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
“SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA” facendo rilevare che l'appellante avesse omesso di rilasciare informazioni sul termine di scadenza del buono fruttifero, sul termine di prescrizione e sull'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto del buono in suo possesso, con ciò violando gli art. 20, co. 2, 21 e 22 del Codice del Consumo;
“IV. SULL'ERRONEA QUALIFICAZIONE
3 R.G. n. 2676/2022
DEL BFP E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO” facendo rilevare che l'appellato, parte debole del rapporto, non poteva conoscere né la serie di appartenenza né la data di scadenza del titolo, non emergendo nulla in tal senso da esso, mentre se essa fosse stata comunicata ed apposta sul titolo, non avrebbe potuto essere equivocato tale stato di fatto;
“V. SULL'ASSERITA PRESCRIZIONE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI” evidenziando che non potesse essere invocata la prescrizione dei buoni fruttiferi postali poiché essi non recavano sopra data di scadenza, né timbri di appartenenza ad alcuna serie;
“XI. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE” eccependo che l'omessa indicazione sul titolo de quo della data di scadenza, della serie di appartenenza, e del rendimento configurasse una violazione degli obblighi di informazione discendenti dall'art. 21 TUF;
”XII. VIOLAZIONE ART. 119 T.U.B. - MANCATA COMUNICAZIONE PERIODICA SUL RAPPORTO” richiamando l'art. 119 Testo Unico Bancario da cui discendeva l'obbligo di controparte di comunicare, con cadenza almeno annuale, l'andamento del rapporto al cliente, ciò anche con riferimento ai buoni postali, trattandosi di prodotti finanziari di durata;
“XIII. OMESSA COMUNICAZIONE CIRCA IL RAPPORTO DI DURATA DORMIENTE”, richiamando il DPR 116/2007; “XIV. INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE” precisando che incombesse sulla controparte dimostrare l'esatto adempimento;
“X. SUL QUANTUM INGIUNTO” precisando che l'importo dovuto dalla società sulla base del capitale investito in buoni fruttiferi postali, fosse pari Controparte_1 ad € 516,45, ovvero il capitale investito di Lire un milione, convertito in euro, risultando impossibile poter svolgere qualsiasi ulteriore calcolo sugli interessi dovuti, alla luce delle mancate indicazioni e timbri su suddetto buono postale;
“XI. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PER CONDOTTA ILLEGITTIMA.”, deducendo che la condotta tenuta dalla controparte, in violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, comportasse il diritto al risarcimento del danno. Parte appellata concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla società per violazione dell'art. 339 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE: nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui l'appello sia considerato ammissibile, rigettare l'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. 219/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo Controparte_1 dei Lombardi perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte, per le motivazioni indicate in narrativa condannare quest'ultima al risarcimento del danno --patrimoniale e non patrimoniale, nonché per il mancato guadagno-- in favore dell'opposto, e per l'effetto condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 516,46, oltre interessi maturati. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiarare risolto il contratto tra le parti, per le omissioni di controparte come indicate in narrativa --nonché per essere illeggibili i timbri apposti sui buoni fruttiferi postali-- pertanto condannare la stessa a rimborsare all'istante il capitale versato pari ad € 516,46, oltre interessi maturati. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.”. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Va premesso che in questo giudizio non è stato acquisito il fascicolo di primo grado. A questo proposito va osservato che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; ne consegue che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza (v. in questo senso ex multis Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 18006). Nel caso di specie, alla luce dei motivi di appello proposti, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla scorta di quanto in atti.
4 R.G. n. 2676/2022
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 219/2022 RG 587/2021 del CP_1 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi è infondato e deve essere rigettato. Come sopra esposto, il Giudice di Pace ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 68/2021, proposta da , per non avere l'opponente dato prova CP_1 di aver opposto il decreto nei termini di legge. Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc, poiché il Giudice di primo grado avrebbe fatto decorrere il termine di 40 giorni per proporre opposizione dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo. In vero, dall'attenta lettura della Sentenza di primo grado, ben si evince che il Giudice avesse rilevato che l'opponente non aveva depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, sicché esso era inottemperante all'onere di provare il rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc. Il ragionamento svolto dal primo Giudice si rivela condivisibile ed in linea con apprezzabile giurisprudenza che ha ben chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3^, 1 aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540” (cfr. Cass. civile sez. I, 13/07/2015, (ud. 12/02/2015, dep. 13/07/2015), n.14582). Nel caso di specie, come rilevato dal primo Giudice, l'opponente non ha CP_1 prodotto in giudizio la copia notificata del decreto opposto, né la data di notifica era altrimenti ricavabile da altri elementi comunque presenti in atti, né da riconoscimenti operati dalla controparte. Val la pena chiarire come, in senso contrario rispetto al ragionamento svolto, non risulti dirimente il richiamo operato dall'appellante a diversi principi, pure espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto riferiti alla diversa ipotesi di rilievo d'ufficio da parte del giudice della tardività della opposizione. Nel caso di specie, invece, dalla disamina degli atti del processo di primo grado risulta che la difesa dell'opposto avesse espressamente CP_2 sollevato la questione relativa alla tempestività della opposizione (v. prod. parte appellata), sicché sarebbe stato onere dell'opponente produrre il decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Del resto, anche dalla pronuncia indicata dall'appellante è possibile ricavare il principio per cui
“l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001)…” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24858 del 2011). In mancanza di tale prova, l'opposizione al decreto ingiuntivo andava dichiarata inammissibile, non essendovi dimostrazione che essa fosse stata tempestivamente proposta da
. CP_1 Il primo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 641 c.p.c. è, conseguentemente, infondato, risultando la pronuncia del primo Giudice conforme a diritto ed immune dai lamentati vizi e censure. In considerazione della decisività di tale motivo, dovendosi confermare la delibazione di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in primo grado, CP_1 deriva che tutti gli altri motivi di appello, attinenti al merito della controversia, non possano essere scrutinati, restando ogni altra questione ed eccezione assorbita.
5 R.G. n. 2676/2022
L'appello va proposto da avverso la Sentenza n. 219/2022 (RG Controparte_1 587/2021) del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi va, dunque, rigettato e la pronuncia di primo grado va confermata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€516,45), dell'oggetto e della complessità della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 219/2022 (RG Controparte_1 587/2021) del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi. B. Condanna , in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellato, delle spese di giudizio che si liquidano in €362,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Dichiara che, a carico di parte appellante, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 2676/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 17 settembre 2025 E' presente per l'avv. Luca De Nigris in sostituzione dell'avv. Controparte_1
Cinzia Delli Carri il quale si riporta integralmente alle difese in atti, evidenziando che sulla questione già si è espressa la Corte di Cassazione, così come il Tribunale di Avellino con sentenza n. 454/2025 ed altre, nonché il Tribunale di Benevento con sentenza n. 20002/2023. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione. É presente per , per delega dell'avv. Virginio Bianco, l'avv. Controparte_2
Rocco Cantelmo che si riporta ai propri scritti difensivi ed alle difese in atti. Si insiste in particolare su tutte le eccezioni preliminari, specialmente su quella di incompetenza per territorio del giudice adito. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 17 settembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 2676/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc) “e vertente TRA
C.F. , P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante, difeso e rappresentato dall'avv. Cinzia Delli Carri, CF , C.F._1 giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, Repertorio nr. 55418, Per_1
1 R.G. n. 2676/2022
Raccolta 16104 registrata a Roma il 04/05/2022 e depositata in atti in copia, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso , via delle Poste 1, Benevento;
Controparte_1
- Appellante – E
, nato il [...] ad [...] e residente in [...], (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2 Virginio Bianco, giusta procura rilasciata in calce al decreto ingiuntivo;
- appellato -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002). proponeva appello avverso la Sentenza n. 219/2022, emessa dal Controparte_1 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, pubblicata il 27/05/2022 e notificata il 01/06/2022, a conclusione del procedimento iscritto al ruolo generale nr. 587/2021. La parte appellante, quanto al giudizio di primo grado, premetteva: che in data 26/04/2021 le veniva notificato il decreto ingiuntivo n. 68/2021 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con cui si intimava di pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 516,45 oltre interessi nonché spese della procedura;
che, a sostegno della richiesta, il ricorrente deduceva di aver diritto alla somma suindicata a titolo di rimborso di n. 1 BPF serie AE, n. 09.762.635 12 sottoscritto in data 28.09.1996 per un importo nominale di lire 1.000.000; che essa, in data 31/05/2021, notificava opposizione al DI n. 68/2021 eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Giudice adito a favore del Giudice di Pace di Ariano Irpino o del Giudice di Pace di Roma e la prescrizione del buono fruttifero;
che parte opposta si costituiva in giudizio, impugnando e contestando le motivazioni di cui sopra concludendo per il rigetto dell'opposizione; che, in esito al giudizio di prime cure, il Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi emetteva sentenza n. 219/2022, con cui dichiarava l'improcedibilità della domanda, compensando le spese di lite. L'appello era fondato sui seguenti motivi: “1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc.”, contestando l'appellante che la sentenza impugnata fosse ingiusta ed infondata nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda, sull'errato presupposto della tardività dell'opposizione, ritenendola accertata sulla base dell'assunto che l'opponente non avrebbe fornito prova della data di ricevuta notifica del decreto ingiuntivo, nonché della circostanza irrilevante che dalla data di pubblicazione del decreto ingiuntivo alla data di notifica dell'opposizione fossero trascorsi 46 giorni, come a voler far decorrere dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo i quaranta giorni concessi per proporre opposizione;
“2) Violazione delle norme del procedimento sulla competenza territoriale”, ribadendo l'appellante l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi in merito al procedimento monitorio, per essere competente il Giudice di Pace di Ariano Irpino o, in alternativa, il Giudice
2 R.G. n. 2676/2022
di Pace di Roma;
“3) Violazione del D.M. Tesoro 13 ottobre 1995. Violazione del D.M. Tesoro 19/12/2000. Violazione dell'art. 2002 c.c.- titoli di legittimazione. Legittimità e correttezza del comportamento di . Insussistenza di un legittimo affidamento del sottoscrittore”, CP_1 evidenziando l'appellante che la sentenza impugnata fosse ingiusta ed infondata nella parte in cui non dichiarava l'avvenuta prescrizione del buono postale, ribadendo che fosse ampiamente trascorso il termine di prescrizione decennale a partire dalla scadenza dello stesso, poiché, come espressamente indicato sul titolo, il buono fruttifero in esame era un BPF a termine, emesso in data 28/09/1996 ed appartenente alla serie “AE”; “4) Mancanza di atto idoneo ad interrompere la prescrizione”, eccependo l'appellante che nella fattispecie non sussistessero neanche i presupposti per invocare la norma di cui all'art 2935 c.c.; “5) Sull'inapplicabilità dell'art. 119 TUB” evidenziando che assolutamente inconferente fosse il richiamo alla disciplina di cui all'art. 119 TUB, non essendo applicabile in riferimento ai buoni fruttiferi postali ed osservando, altresì, che i Buoni Fruttiferi Postali fossero stati emessi da essa non certo nello CP_1 svolgimento dell'attività di intermediazione;
“6) Sull'inapplicabilità dell'art. 3 del DPR 116/2007”, eccependo che tale DPR fosse inconferente alla fattispecie in esame trattandosi di normativa concernente i c.d. “depositi dormienti” e tali non potevano essere qualificati i buoni postali fruttiferi, non rientranti nella previsione di cui all'art. 2 DPR citato, “Campo di applicazione”; 7) Prescrizione dell'azione” eccependo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare la prescrizione del buono e revocare il d.i. Parte appellante concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Avellino, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione, così provvedere: - dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di sant'Angelo dei Lombardi, per essere competenti il Giudice di Pace di Ariano Irpino o il Giudice di Pace di Roma e, per l'effetto, annullare la sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo n. 68/2021; - in subordine, annullare o riformare la sentenza n. 219/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con conseguente revoca del DI n. 68/2021 per le motivazioni sopra articolate, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio;
- in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione dell'importo pagato da CP_1 in esecuzione decreto ingiuntivo n. 68/2021.”. In data 05/11/2022 si costituiva, a mezzo di Comparsa di costituzione e risposta in Con appello, la parte appellata eccependo “N VIA PRELIMINARE: I. CP_2 INAMMISSIBILITA' E IMPROCEDIBILITA' DELL'APPELLO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 339 C.P.C.” consentendo il nuovo testo dell'art. 339, co. 3, c.p.c. la possibilità di proporre appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia e non nel merito, essendo stata emessa la sentenza impugnata nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, trattandosi di causa di valore pari ad Euro 1.100,00; “II. CARENZA DI PROVA DELLA TEMPESTIVITÀ DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO” in quanto il decreto ingiuntivo opposto era stato pubblicato il 15/04/2021 mentre l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo era stato notificato il 31/05/2021, cioè dopo 46 giorni dall'emissione del decreto ingiuntivo e considerando, altresì, che l'appellante non aveva fornito prova di avere opposto il d.i. nei termini, omettendo di depositare copia della notificazione dello stesso;
“III. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE DI PACE ADITO - FORO DEL CONSUMATORE” in quanto per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatore e professionista la sede del foro competente doveva essere quella di residenza o di domicilio elettivo per determinati atti o affari del consumatore e nel, caso di specie, l'appellato aveva eletto domicilio in Gesualdo, presso lo studio del proprio legale, ricadente nel mandamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
“SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA” facendo rilevare che l'appellante avesse omesso di rilasciare informazioni sul termine di scadenza del buono fruttifero, sul termine di prescrizione e sull'imminente scadenza del periodo di prescrizione per il riscatto del buono in suo possesso, con ciò violando gli art. 20, co. 2, 21 e 22 del Codice del Consumo;
“IV. SULL'ERRONEA QUALIFICAZIONE
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DEL BFP E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO” facendo rilevare che l'appellato, parte debole del rapporto, non poteva conoscere né la serie di appartenenza né la data di scadenza del titolo, non emergendo nulla in tal senso da esso, mentre se essa fosse stata comunicata ed apposta sul titolo, non avrebbe potuto essere equivocato tale stato di fatto;
“V. SULL'ASSERITA PRESCRIZIONE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI” evidenziando che non potesse essere invocata la prescrizione dei buoni fruttiferi postali poiché essi non recavano sopra data di scadenza, né timbri di appartenenza ad alcuna serie;
“XI. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE” eccependo che l'omessa indicazione sul titolo de quo della data di scadenza, della serie di appartenenza, e del rendimento configurasse una violazione degli obblighi di informazione discendenti dall'art. 21 TUF;
”XII. VIOLAZIONE ART. 119 T.U.B. - MANCATA COMUNICAZIONE PERIODICA SUL RAPPORTO” richiamando l'art. 119 Testo Unico Bancario da cui discendeva l'obbligo di controparte di comunicare, con cadenza almeno annuale, l'andamento del rapporto al cliente, ciò anche con riferimento ai buoni postali, trattandosi di prodotti finanziari di durata;
“XIII. OMESSA COMUNICAZIONE CIRCA IL RAPPORTO DI DURATA DORMIENTE”, richiamando il DPR 116/2007; “XIV. INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE” precisando che incombesse sulla controparte dimostrare l'esatto adempimento;
“X. SUL QUANTUM INGIUNTO” precisando che l'importo dovuto dalla società sulla base del capitale investito in buoni fruttiferi postali, fosse pari Controparte_1 ad € 516,45, ovvero il capitale investito di Lire un milione, convertito in euro, risultando impossibile poter svolgere qualsiasi ulteriore calcolo sugli interessi dovuti, alla luce delle mancate indicazioni e timbri su suddetto buono postale;
“XI. SUL RISARCIMENTO DEL DANNO PER CONDOTTA ILLEGITTIMA.”, deducendo che la condotta tenuta dalla controparte, in violazione dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza, comportasse il diritto al risarcimento del danno. Parte appellata concludeva chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvedere: IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla società per violazione dell'art. 339 c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE: nella denegata Controparte_1 ipotesi in cui l'appello sia considerato ammissibile, rigettare l'appello principale proposto dalla società avverso la sentenza n. 219/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo Controparte_1 dei Lombardi perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto. IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della controparte, per le motivazioni indicate in narrativa condannare quest'ultima al risarcimento del danno --patrimoniale e non patrimoniale, nonché per il mancato guadagno-- in favore dell'opposto, e per l'effetto condannare la controparte al pagamento dell'importo di € 516,46, oltre interessi maturati. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiarare risolto il contratto tra le parti, per le omissioni di controparte come indicate in narrativa --nonché per essere illeggibili i timbri apposti sui buoni fruttiferi postali-- pertanto condannare la stessa a rimborsare all'istante il capitale versato pari ad € 516,46, oltre interessi maturati. In ogni caso condannare la controparte alla rifusione delle spese, competenze e onorari del doppio grado del giudizio.”. Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente riassunti gli atti e i fatti di causa, si osserva quanto segue. Va premesso che in questo giudizio non è stato acquisito il fascicolo di primo grado. A questo proposito va osservato che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; ne consegue che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza (v. in questo senso ex multis Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2004, n. 18006). Nel caso di specie, alla luce dei motivi di appello proposti, si ritiene che la causa possa essere decisa sulla scorta di quanto in atti.
4 R.G. n. 2676/2022
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 219/2022 RG 587/2021 del CP_1 Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi è infondato e deve essere rigettato. Come sopra esposto, il Giudice di Pace ha dichiarato improcedibile l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 68/2021, proposta da , per non avere l'opponente dato prova CP_1 di aver opposto il decreto nei termini di legge. Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 641 cpc, poiché il Giudice di primo grado avrebbe fatto decorrere il termine di 40 giorni per proporre opposizione dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo. In vero, dall'attenta lettura della Sentenza di primo grado, ben si evince che il Giudice avesse rilevato che l'opponente non aveva depositato la copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, sicché esso era inottemperante all'onere di provare il rispetto del termine di cui all'art. 641 cpc. Il ragionamento svolto dal primo Giudice si rivela condivisibile ed in linea con apprezzabile giurisprudenza che ha ben chiarito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (cfr. Cass., Sez. 3^, 1 aprile 2014, n. 7528; Cass., Sez. I, 15 luglio 2009, n. 16540” (cfr. Cass. civile sez. I, 13/07/2015, (ud. 12/02/2015, dep. 13/07/2015), n.14582). Nel caso di specie, come rilevato dal primo Giudice, l'opponente non ha CP_1 prodotto in giudizio la copia notificata del decreto opposto, né la data di notifica era altrimenti ricavabile da altri elementi comunque presenti in atti, né da riconoscimenti operati dalla controparte. Val la pena chiarire come, in senso contrario rispetto al ragionamento svolto, non risulti dirimente il richiamo operato dall'appellante a diversi principi, pure espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto riferiti alla diversa ipotesi di rilievo d'ufficio da parte del giudice della tardività della opposizione. Nel caso di specie, invece, dalla disamina degli atti del processo di primo grado risulta che la difesa dell'opposto avesse espressamente CP_2 sollevato la questione relativa alla tempestività della opposizione (v. prod. parte appellata), sicché sarebbe stato onere dell'opponente produrre il decreto ingiuntivo opposto. CP_1 Del resto, anche dalla pronuncia indicata dall'appellante è possibile ricavare il principio per cui
“l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001)…” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24858 del 2011). In mancanza di tale prova, l'opposizione al decreto ingiuntivo andava dichiarata inammissibile, non essendovi dimostrazione che essa fosse stata tempestivamente proposta da
. CP_1 Il primo motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 641 c.p.c. è, conseguentemente, infondato, risultando la pronuncia del primo Giudice conforme a diritto ed immune dai lamentati vizi e censure. In considerazione della decisività di tale motivo, dovendosi confermare la delibazione di inammissibilità della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in primo grado, CP_1 deriva che tutti gli altri motivi di appello, attinenti al merito della controversia, non possano essere scrutinati, restando ogni altra questione ed eccezione assorbita.
5 R.G. n. 2676/2022
L'appello va proposto da avverso la Sentenza n. 219/2022 (RG Controparte_1 587/2021) del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi va, dunque, rigettato e la pronuncia di primo grado va confermata. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte appellante e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, in base ai parametri forensi vigenti, tenuto conto del valore della controversia (€516,45), dell'oggetto e della complessità della controversia, dell'assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria, caratterizzata dalla decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La soluzione di integrale rigetto dell'appello, a norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti di impugnazione iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, implica che la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Rigetta l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 219/2022 (RG Controparte_1 587/2021) del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi. B. Condanna , in persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellato, delle spese di giudizio che si liquidano in €362,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. Dichiara che, a carico di parte appellante, sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 17 settembre 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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