TRIB
Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 10 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 24 novembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2022 R.G. lavoro
TRA
, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di rapp.ti e difesi dall'Avv. Elio Benigni e Persona_1 dall'Avv. Fabio Benigni e da questi elett.te domiciliato in Avellino alla
Galleria di via Mancini n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO definita (già Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Prof.
Angelo Pandolfo e dall'Avv. Marialucrezia Turco e da questi elett.te domiciliato in Roma, alla via Barberini n. 47, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti le parti in epigrafe, in qualità di eredi, propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2021 emesso in data
31.12.2021 (Trib. di Avellino nella causa iscritta al n. rg 2806/2021) per la somma di €#103.389,85# (centotremilatrecentottantanove,85) percepita dalla de cuius Parte resistente si è costituita. Persona_1 La sig.ra dipendente dell'ex dal 22.11.1976, è Per_1 Controparte_3
cessata dal servizio per dimissioni volontarie in data 02.07.1992, senza aver maturato i requisiti minimi per il pensionamento.
Per tale motivo, il le ha riconosciuto il trattamento Controparte_3 pensionistico sostitutivo in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo Org_ della pensione che sarebbe stata liquidata dall' e, quindi, con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito, ai sensi della legge 218/1990 e del
D.lgs. 352/1990.
Il trattamento sostitutivo è stato erogato alla sig.ra fino alla Per_1
maturazione dei requisiti per la liquidazione della pensione AGO.
Con comunicazione del 18.02.2015 è stata fissata la decorrenza dallo
01.01.2009 e disposto il pagamento degli arretrati dallo 01.04.2010.
Il Fondo, riscontrato che la aveva maturato il requisito di Per_1
vecchiaia utile per il riconoscimento del relativo trattamento pensionistico a
Org_ carico dell' costituiva in mora la de cuius, sollecitandola ad adempiere all'onere di avanzare all'Istituto previdenziale domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia.
La assolveva tale onere, inviando al Fondo il provvedimento del Per_1
Org_ 19.03.2016 con il quale l' le comunicava la liquidazione della pensione di invalidità a decorrere dallo 01.01.2009.
Con comunicazione del 26.05.2016 il prendeva atto dell'avvenuta CP_1
Org_ liquidazione della pensione da parte dell' a far data 01.01.2009 e del pagamento da parte dell' previdenziali dei relativi ratei dallo CP_4
01.04.2010 al 31.12.2015 per un totale di €#129.065,53#.
Di seguito, il comunicava alla di aver proceduto al CP_1 Per_1
ricalcolo del complessivo trattamento provvisorio e che, pertanto, era emerso un debito a suo carico, nel periodo dallo 01.04.2010 al 31.12.2015, di €#123.718,17# a titolo di assegni pensioni erogati e non dovuti.
In data 22.08.2011, la sig.ra decedeva lasciando tre eredi Per_1
legittimi: il marito e i figli e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 2 di 12 Con comunicazioni del 13.08.2018 e del 21.03.2019 il sollecitava gli CP_1
eredi al pagamento della somma di €#123.718,17#.
In mancanza di pagamento, il Fondo chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo (n. 298/2021) per la somma di €#103.389,85#
(centotremilatrecentottantanove,85) nei confronti degli eredi della sig.ra
Persona_1
Con il presente ricorso i ricorrenti impugnano il decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per carenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata: la somma è stata calcolata sulla base dei cedolini del trattamento di pensione erogati dal Fondo alla ricorrente, né alla quantificazione è opposta alcuna specifica e puntuale contestazione.
Il Fondo, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha proceduto ad una riduzione della pretesa mediante, richiedendo solo le somme erogate, al netto quindi delle ritenute di legge, come già indicato con la nota del 26.10.2020
I ricorrenti eccepiscono, ancora, la carenza di legittimazione attiva del fondo e passava dei ricorrenti. Sostengono che i rapporti di dare ed avere andavano e vanno regolati tra i due fondi di pensione, ovvero tra il Fondo del CP_3
(già Fondo pensione complementare per il personale del
[...] CP_3
Org_
e l'
[...]
Anche tale eccezione è priva di fondamento: il appare pienamente CP_1
legittimato a richiedere la restituzione delle somme che, del resto pacificamente, la ha ricevuto in via provvisoria, salvo conguagli Per_1
Org_ all'esito della definizione del rapporto con dal quale, del resto, la stessa ha pacificamente ottenuto le somme indicate anche in ricorso. Org_ Nel merito, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 357/1990 (Iscrizione all' dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO):
“1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:
Pag. 3 di 12 a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n.
486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;
c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale. (omissis) Ai sensi del successivo art. 2
(Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre
1990):
“1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell' Controparte_5
i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui
[...] all'art. 1, comma 1, comunicano all' stesso su moduli o supporti CP_4 magnetici secondo le indicazioni dell' medesimo, per ciascun CP_4
dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale
Pag. 4 di 12 complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2….( omissis)
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle
Pag. 5 di 12 forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale, obbligatoria.
(omissis)
L'art. 3 prevede poi, al comma 2, che: “2. La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il
31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale è determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso”.
L'art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3) stabilisce ancora che: “1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 (rectius fondi di provenienza) ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1”.
Pag. 6 di 12 L'art. 5, coerentemente con quanto stabilito nei precedenti articoli, dispone che “1. Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi … relativi al personale del ” Controparte_3
Org_ Infine, l'art. 6 (Convenzioni con l' per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro), prevede che: “1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell' Controparte_5
dagli enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle società da essi
[...]
risultanti ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell' e i contributi allo stesso Controparte_5 dovuti…..(omissis)”.
La disciplina ha determinato la soppressione dei regimi previdenziali esclusivi ed esonerativi del settore creditizio, ed il conseguenziale degli
Orga iscritti all' nell'ambito di una gestione speciale che eroga i trattamenti previdenziali alla stregua dei criteri vigenti nell'ambito del sistema Org_2
E' stato garantito il diritto al trattamento previdenziale di miglior favore, da erogarsi quale trattamento integrativo a carico del fondo o della , cper Pt_4
cui la differenza economica tra il trattamento pensionistico a carico delle forme di assicurazione esclusive o esonerative di originaria iscrizione e la
Orga pensione o quota di pensione a carico del fondo speciale viene corrisposta dai fondi di provenienza.
E' stato anche disposto che il pagamento della pensione deve avvenga, sulla base di apposita convenzione, in modo unitario dall'ente creditizio, in Org_ rappresentanza anche della quota a carico dell'
Il ha riconosciuto alla ricorrente, dipendente del e CP_1 Controparte_3 cessata per dimissioni dal 02.07.1992, un assegno annuo di pensione “in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo della pensione che sarà
Pag. 7 di 12 C liquidata dall' e quindi con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra citate” (cfr. documento n.3 del procedimento monitorio).
Tanto in termini coerenti con la disciplina richiamata, e quindi con la la soppressione del regime esclusivo, e l'iscrizione del pensionato alla gestione
Org_ speciale dell' ed il mantenimento della posizione presso il Fondo al solo fine di garantire il trattamento differenziale migliorativo eventualmente spettante.
Il D.lgs. n. 357/1990 esclude la cumulabilità dei due trattamenti previdenziali, spettando, il trattamento a carico del Fondo soltanto se e nella misura in cui esso sia migliorativo rispetto al trattamento ordinario a carico
Org_ dell' presso cui la contribuzione di legge è stata infatti versata a decorrere dalla riforma.
Consegue la natura indebita del pagamento eseguito dal nel periodo CP_1
Org_ dall'aprile 2010 sino al 31 dicembre 2015, avendo l' pacificamente riconosciuto per lo stesso periodo un trattamento di pensione di importo superiore rispetto a quello erogato dal come risultante dai cedolini CP_1
prodotti nel procedimento monitorio. Pacificamente la ha Per_1
Org_ percepito le somme dovute anche a titolo di arretrati da
Gli opponenti sostengono che, vertendosi in materia di indebito previdenziale, opererebbe una generale irripetibilità dell'indebito previdenziale in assenza di dolo, nel caso di specie assente atteso che al momento del pagamento i trattamenti di pensione erano tutti integralmente dovuti e considerata la buona fede e correttezza della pensionata.
Se in ricorso viene invocato l'art. 2033 c.c., il riferimento appare invece essere all'art. art. 52 l. n. 88/1989, a mente del quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ……… possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate
Pag. 8 di 12 di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con norma di interpretazione autentica (art. 13 della legge n. 412 del 1990) il legislatore ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Org_
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La speciale disciplina dettata in materia di indebito previdenziale trova Orga applicazione in relazione alle sole pensioni a carico dell' , ed è inapplicabile al caso di specie, nel quale l'indebito si è formato sul trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo di . Org_3
Trova applicazione, quindi, l'ordinaria disciplina di cui all'art. 2033 cc, la quale prevede la generale ripetibilità dell'indebito, e nel quale la la buona fede dell'accipiens rileva solo quanto alla decorrenza degli interessi di legge dalla domanda anziché dal pagamento.
Trattandosi di un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., la mancanza di una causa debendi a sostegno dell'azione di ripetizione può essere anche successiva al pagamento (Cass. 22 giugno 2007 n.14585), come appunto accade in ipotesi di duplicazione di pagamento determinatasi successivamente alla erogazione.
Pag. 9 di 12 Nel senso della estraneità della disciplina invocata dai ricorrenti ai trattamenti erogati dai regimi esonerativi di competenza di fondi e casse private, quanto meno in riferimento ai conguagli determinati per effetto
Org_ della liquidazione della prestazione a carico dell' emerge anche da un argomento di tipo logico rilevante proprio nel caso della duplicazione dei pagamenti. Org_ L' a fronte della sanatoria prevista dalla disciplina richiamata, potrebbe, al momento della liquidazione definitiva, operare direttamente il conguaglio tra quanto erogato in via provvisoria e quanto definitivamente riconosciuto.
Org_ Il fondo privato, di fronte alla liquidazione definitiva operata dall' non ha altro strumento, per la riliquidazione delle somme effettivamente dovute, che quello di calcolare i conguagli, chiedendo al pensionato la ripetizione delle somme erogate in eccesso rispetto a quanto dovuto in rapporto alla liquidazione della pensione a carico dell' Org_2
Anche la giurisprudenza formatasi in materia di indebito assistenziale esclude la ripetibilità dei ratei di prestazione precedenti al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso in cui la buona fede e l'affidamento dell'assistito - alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito - debbano senz'altro essere escluse, in ragione, oltre che del dolo dell'accipiens, anche della radicale incompatibilità del trattamento con le esigenze cui esso è preposto, fattispecie cui è senz'altro assimilabile la duplicazione di pagamento.
La speciale sanatoria di legge invocata dall'opponente trova applicazione ed
è condizionata alla conoscenza, da parte dell'Istituto previdenziale, delle circostanze che incidano sul diritto al trattamento pensionistico. Essa, quindi, presuppone che l' sia concretamente in grado di rilevare CP_4
l'indebito.
Il è venuto a conoscenza della liquidazione della prestazione da parte CP_1
Org_ dell' soltanto nel 2016, allorquando il trattamento è stato riconosciuto, non potendosi ritenere, in precedenza, alcun obbligo normativo, a carico del
Pag. 10 di 12 di procedere alla verifica dei presupposti di accesso al trattamento di CP_1 pensione a carico dell' Org_2
Un tale obbligo non è sorto, automaticamente, a seguito della delega, rilasciata dalla parte al al versamento di contributi volontari volti a CP_1 consentire l'accesso alla pensione anticipata, restando in ogni caso a carico della pensionata l'onere di presentare, come poi fatto soltanto nel 2015, la necessaria domanda di pensionamento all' . CP_4
Org Non vale considerare che in futuro l' potrebbe richiedere la ripetizione delle somme corrisposte nel 2016 per duplicazione di pagamento con quelle corrisposte dal poiché, come rilevato, a seguito del passaggio dei CP_1
Org_ pensionati dei regimi esonerativi all' è sull'istituto previdenziale che grava l'onere del trattamento di pensione di vecchiaia, salvo il solo trattamento integrativo di maggior favore a carico del il quale, CP_1 dunque, è l'unico legittimato a richiedere la restituzione delle somme risultate non dovute.
Infine, quanto alla questione della responsabilità degli opponenti, ai sensi dell'art. 752 cpc “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
E' pacifico che ciascuno degli eredi risponda del debito della de cuius nella misura di un terzo.
Per tali motivi, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e ciascuno dei ricorrenti va condannato al pagamento a favore di parte resistente di un terzo della somma complessiva di
€#103.389,85#, ossia di €#34.463,28#
(trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28), con maggiorazione degli interessi al tasso di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 570/2022 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
Pag. 11 di 12 , e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
del Gruppo , ogni contraria Controparte_7 Controparte_2
istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, a favore del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo
ciascuno della somma di €#34.463,28# Controparte_2
(trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28), con maggiorazione per ciascuno degli interessi al tasso di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., termine ultimo deposito note del 24 novembre 2023, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570/2022 R.G. lavoro
TRA
, e , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di rapp.ti e difesi dall'Avv. Elio Benigni e Persona_1 dall'Avv. Fabio Benigni e da questi elett.te domiciliato in Avellino alla
Galleria di via Mancini n. 17, giusta mandato in atti;
RICORRENTI
CONTRO definita (già Controparte_1 Controparte_2
, Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Prof.
Angelo Pandolfo e dall'Avv. Marialucrezia Turco e da questi elett.te domiciliato in Roma, alla via Barberini n. 47, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti le parti in epigrafe, in qualità di eredi, propongono opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 298/2021 emesso in data
31.12.2021 (Trib. di Avellino nella causa iscritta al n. rg 2806/2021) per la somma di €#103.389,85# (centotremilatrecentottantanove,85) percepita dalla de cuius Parte resistente si è costituita. Persona_1 La sig.ra dipendente dell'ex dal 22.11.1976, è Per_1 Controparte_3
cessata dal servizio per dimissioni volontarie in data 02.07.1992, senza aver maturato i requisiti minimi per il pensionamento.
Per tale motivo, il le ha riconosciuto il trattamento Controparte_3 pensionistico sostitutivo in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo Org_ della pensione che sarebbe stata liquidata dall' e, quindi, con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito, ai sensi della legge 218/1990 e del
D.lgs. 352/1990.
Il trattamento sostitutivo è stato erogato alla sig.ra fino alla Per_1
maturazione dei requisiti per la liquidazione della pensione AGO.
Con comunicazione del 18.02.2015 è stata fissata la decorrenza dallo
01.01.2009 e disposto il pagamento degli arretrati dallo 01.04.2010.
Il Fondo, riscontrato che la aveva maturato il requisito di Per_1
vecchiaia utile per il riconoscimento del relativo trattamento pensionistico a
Org_ carico dell' costituiva in mora la de cuius, sollecitandola ad adempiere all'onere di avanzare all'Istituto previdenziale domanda di liquidazione della pensione di vecchiaia.
La assolveva tale onere, inviando al Fondo il provvedimento del Per_1
Org_ 19.03.2016 con il quale l' le comunicava la liquidazione della pensione di invalidità a decorrere dallo 01.01.2009.
Con comunicazione del 26.05.2016 il prendeva atto dell'avvenuta CP_1
Org_ liquidazione della pensione da parte dell' a far data 01.01.2009 e del pagamento da parte dell' previdenziali dei relativi ratei dallo CP_4
01.04.2010 al 31.12.2015 per un totale di €#129.065,53#.
Di seguito, il comunicava alla di aver proceduto al CP_1 Per_1
ricalcolo del complessivo trattamento provvisorio e che, pertanto, era emerso un debito a suo carico, nel periodo dallo 01.04.2010 al 31.12.2015, di €#123.718,17# a titolo di assegni pensioni erogati e non dovuti.
In data 22.08.2011, la sig.ra decedeva lasciando tre eredi Per_1
legittimi: il marito e i figli e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 2 di 12 Con comunicazioni del 13.08.2018 e del 21.03.2019 il sollecitava gli CP_1
eredi al pagamento della somma di €#123.718,17#.
In mancanza di pagamento, il Fondo chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo (n. 298/2021) per la somma di €#103.389,85#
(centotremilatrecentottantanove,85) nei confronti degli eredi della sig.ra
Persona_1
Con il presente ricorso i ricorrenti impugnano il decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'azione per carenza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata: la somma è stata calcolata sulla base dei cedolini del trattamento di pensione erogati dal Fondo alla ricorrente, né alla quantificazione è opposta alcuna specifica e puntuale contestazione.
Il Fondo, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha proceduto ad una riduzione della pretesa mediante, richiedendo solo le somme erogate, al netto quindi delle ritenute di legge, come già indicato con la nota del 26.10.2020
I ricorrenti eccepiscono, ancora, la carenza di legittimazione attiva del fondo e passava dei ricorrenti. Sostengono che i rapporti di dare ed avere andavano e vanno regolati tra i due fondi di pensione, ovvero tra il Fondo del CP_3
(già Fondo pensione complementare per il personale del
[...] CP_3
Org_
e l'
[...]
Anche tale eccezione è priva di fondamento: il appare pienamente CP_1
legittimato a richiedere la restituzione delle somme che, del resto pacificamente, la ha ricevuto in via provvisoria, salvo conguagli Per_1
Org_ all'esito della definizione del rapporto con dal quale, del resto, la stessa ha pacificamente ottenuto le somme indicate anche in ricorso. Org_ Nel merito, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 357/1990 (Iscrizione all' dei dipendenti degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'AGO):
“1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti:
Pag. 3 di 12 a) i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della legge 8 agosto 1895, n.
486, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
b) i lavoratori dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1990 dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e dalle società per azioni risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, effettuate dagli enti creditizi pubblici richiamati, componenti il gruppo creditizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge stessa;
c) i titolari di trattamenti pensionistici diretti o ai superstiti a carico delle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive o esonerative previste per i lavoratori dipendenti dagli enti creditizi pubblici di cui alla lettera a) e i titolari di posizioni assicurative per prestazioni differibili presso le forme di assicurazione obbligatoria medesime, nei casi di cessazione anticipata dal servizio senza obbligo di ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria.
2. L'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei titolari di trattamenti pensionistici e dei titolari di posizioni assicurative di cui al comma 1 è effettuata, ai fini dell'assolvimento della garanzia di cui al successivo art. 7, in una gestione speciale che è istituita con la presente disposizione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con autonomia gestionale. (omissis) Ai sensi del successivo art. 2
(Regime pensionistico degli iscritti in servizio alla data del 31 dicembre
1990):
“1. Entro trenta giorni dalla richiesta dell' Controparte_5
i datori di lavoro e le forme di assicurazione obbligatoria di cui
[...] all'art. 1, comma 1, comunicano all' stesso su moduli o supporti CP_4 magnetici secondo le indicazioni dell' medesimo, per ciascun CP_4
dipendente in servizio, i dati anagrafici, la posizione previdenziale
Pag. 4 di 12 complessiva ed in particolare l'anzianità assicurativa e l'anzianità contributiva, con l'indicazione dei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione e dei periodi in ogni caso utili all'interessato nell'ordinamento di provenienza agli effetti delle anzianità predette, la retribuzione imponibile percepita nel corso degli ultimi cinque anni.
2….( omissis)
3. Nella gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria l'iscrizione di ciascun dipendente in servizio determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva di cui al comma 1.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991 il contributo complessivo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, già affluente alle forme di previdenza esclusive o esonerative, è dovuto alla gestione speciale fino a concorrenza del contributo per l'assicurazione generale obbligatoria nella misura, secondo le regole e con le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro e dei lavoratori. L'eventuale differenza tra il contributo a carico dei dipendenti previsto dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria e quello previsto dalle forme di previdenza esclusive o esonerative è a carico dei datori di lavoro fino al primo rinnovo del contratto collettivo di categoria successivo al 31 dicembre 1990, ovvero fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale, se precedente. In tale sede contrattuale saranno individuate le modalità per il recupero, da parte dei dipendenti, dell'eventuale maggiore onere che l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria comporta a loro carico.
5. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto ai trattamenti pensionistici e per invalidità a carico della gestione speciale secondo i requisiti dell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi all'età, all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva
6. In ogni caso, per i lavoratori di cui al comma 1 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle
Pag. 5 di 12 forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione secondo quanto disposto al successivo art. 4, anche in relazione all'eventuale conseguimento del diritto a prestazioni previdenziali derivanti dal possesso di requisiti di pensionamento più favorevoli di quelli richiesti nell'assicurazione generale, obbligatoria.
(omissis)
L'art. 3 prevede poi, al comma 2, che: “2. La gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto. Per i titolari di trattamenti pensionistici con decorrenza tra l'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il
31 dicembre 1990, la quota a carico della gestione speciale è determinata secondo la disciplina in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria ai fini del diritto e dell'ammontare del trattamento stesso”.
L'art. 4 (Garanzia del trattamento complessivo risultante dalle disposizioni dei regimi esclusivi o esonerativi soppressi in favore degli iscritti di cui ai precedenti articoli 2 e 3) stabilisce ancora che: “1. Per gli iscritti alla gestione speciale indicati negli articoli 2 e 3 è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare.
2. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma 1, tempo per tempo determinato, e la pensione o la quota di pensione a carico della gestione speciale ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica, è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5 (rectius fondi di provenienza) ovvero direttamente dei datori di lavoro di cui all'art. 1”.
Pag. 6 di 12 L'art. 5, coerentemente con quanto stabilito nei precedenti articoli, dispone che “1. Salvi gli effetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono soppressi i regimi pensionistici esclusivi … relativi al personale del ” Controparte_3
Org_ Infine, l'art. 6 (Convenzioni con l' per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro), prevede che: “1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell' Controparte_5
dagli enti creditizi di cui all'art. 1 ovvero dalle società da essi
[...]
risultanti ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell' e i contributi allo stesso Controparte_5 dovuti…..(omissis)”.
La disciplina ha determinato la soppressione dei regimi previdenziali esclusivi ed esonerativi del settore creditizio, ed il conseguenziale degli
Orga iscritti all' nell'ambito di una gestione speciale che eroga i trattamenti previdenziali alla stregua dei criteri vigenti nell'ambito del sistema Org_2
E' stato garantito il diritto al trattamento previdenziale di miglior favore, da erogarsi quale trattamento integrativo a carico del fondo o della , cper Pt_4
cui la differenza economica tra il trattamento pensionistico a carico delle forme di assicurazione esclusive o esonerative di originaria iscrizione e la
Orga pensione o quota di pensione a carico del fondo speciale viene corrisposta dai fondi di provenienza.
E' stato anche disposto che il pagamento della pensione deve avvenga, sulla base di apposita convenzione, in modo unitario dall'ente creditizio, in Org_ rappresentanza anche della quota a carico dell'
Il ha riconosciuto alla ricorrente, dipendente del e CP_1 Controparte_3 cessata per dimissioni dal 02.07.1992, un assegno annuo di pensione “in via provvisoria, in attesa di conoscere l'importo della pensione che sarà
Pag. 7 di 12 C liquidata dall' e quindi con riserva di eventuali conguagli a debito o a credito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra citate” (cfr. documento n.3 del procedimento monitorio).
Tanto in termini coerenti con la disciplina richiamata, e quindi con la la soppressione del regime esclusivo, e l'iscrizione del pensionato alla gestione
Org_ speciale dell' ed il mantenimento della posizione presso il Fondo al solo fine di garantire il trattamento differenziale migliorativo eventualmente spettante.
Il D.lgs. n. 357/1990 esclude la cumulabilità dei due trattamenti previdenziali, spettando, il trattamento a carico del Fondo soltanto se e nella misura in cui esso sia migliorativo rispetto al trattamento ordinario a carico
Org_ dell' presso cui la contribuzione di legge è stata infatti versata a decorrere dalla riforma.
Consegue la natura indebita del pagamento eseguito dal nel periodo CP_1
Org_ dall'aprile 2010 sino al 31 dicembre 2015, avendo l' pacificamente riconosciuto per lo stesso periodo un trattamento di pensione di importo superiore rispetto a quello erogato dal come risultante dai cedolini CP_1
prodotti nel procedimento monitorio. Pacificamente la ha Per_1
Org_ percepito le somme dovute anche a titolo di arretrati da
Gli opponenti sostengono che, vertendosi in materia di indebito previdenziale, opererebbe una generale irripetibilità dell'indebito previdenziale in assenza di dolo, nel caso di specie assente atteso che al momento del pagamento i trattamenti di pensione erano tutti integralmente dovuti e considerata la buona fede e correttezza della pensionata.
Se in ricorso viene invocato l'art. 2033 c.c., il riferimento appare invece essere all'art. art. 52 l. n. 88/1989, a mente del quale “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ……… possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate
Pag. 8 di 12 di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con norma di interpretazione autentica (art. 13 della legge n. 412 del 1990) il legislatore ha previsto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma
2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Org_
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La speciale disciplina dettata in materia di indebito previdenziale trova Orga applicazione in relazione alle sole pensioni a carico dell' , ed è inapplicabile al caso di specie, nel quale l'indebito si è formato sul trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo di . Org_3
Trova applicazione, quindi, l'ordinaria disciplina di cui all'art. 2033 cc, la quale prevede la generale ripetibilità dell'indebito, e nel quale la la buona fede dell'accipiens rileva solo quanto alla decorrenza degli interessi di legge dalla domanda anziché dal pagamento.
Trattandosi di un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c., la mancanza di una causa debendi a sostegno dell'azione di ripetizione può essere anche successiva al pagamento (Cass. 22 giugno 2007 n.14585), come appunto accade in ipotesi di duplicazione di pagamento determinatasi successivamente alla erogazione.
Pag. 9 di 12 Nel senso della estraneità della disciplina invocata dai ricorrenti ai trattamenti erogati dai regimi esonerativi di competenza di fondi e casse private, quanto meno in riferimento ai conguagli determinati per effetto
Org_ della liquidazione della prestazione a carico dell' emerge anche da un argomento di tipo logico rilevante proprio nel caso della duplicazione dei pagamenti. Org_ L' a fronte della sanatoria prevista dalla disciplina richiamata, potrebbe, al momento della liquidazione definitiva, operare direttamente il conguaglio tra quanto erogato in via provvisoria e quanto definitivamente riconosciuto.
Org_ Il fondo privato, di fronte alla liquidazione definitiva operata dall' non ha altro strumento, per la riliquidazione delle somme effettivamente dovute, che quello di calcolare i conguagli, chiedendo al pensionato la ripetizione delle somme erogate in eccesso rispetto a quanto dovuto in rapporto alla liquidazione della pensione a carico dell' Org_2
Anche la giurisprudenza formatasi in materia di indebito assistenziale esclude la ripetibilità dei ratei di prestazione precedenti al provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo il caso in cui la buona fede e l'affidamento dell'assistito - alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito - debbano senz'altro essere escluse, in ragione, oltre che del dolo dell'accipiens, anche della radicale incompatibilità del trattamento con le esigenze cui esso è preposto, fattispecie cui è senz'altro assimilabile la duplicazione di pagamento.
La speciale sanatoria di legge invocata dall'opponente trova applicazione ed
è condizionata alla conoscenza, da parte dell'Istituto previdenziale, delle circostanze che incidano sul diritto al trattamento pensionistico. Essa, quindi, presuppone che l' sia concretamente in grado di rilevare CP_4
l'indebito.
Il è venuto a conoscenza della liquidazione della prestazione da parte CP_1
Org_ dell' soltanto nel 2016, allorquando il trattamento è stato riconosciuto, non potendosi ritenere, in precedenza, alcun obbligo normativo, a carico del
Pag. 10 di 12 di procedere alla verifica dei presupposti di accesso al trattamento di CP_1 pensione a carico dell' Org_2
Un tale obbligo non è sorto, automaticamente, a seguito della delega, rilasciata dalla parte al al versamento di contributi volontari volti a CP_1 consentire l'accesso alla pensione anticipata, restando in ogni caso a carico della pensionata l'onere di presentare, come poi fatto soltanto nel 2015, la necessaria domanda di pensionamento all' . CP_4
Org Non vale considerare che in futuro l' potrebbe richiedere la ripetizione delle somme corrisposte nel 2016 per duplicazione di pagamento con quelle corrisposte dal poiché, come rilevato, a seguito del passaggio dei CP_1
Org_ pensionati dei regimi esonerativi all' è sull'istituto previdenziale che grava l'onere del trattamento di pensione di vecchiaia, salvo il solo trattamento integrativo di maggior favore a carico del il quale, CP_1 dunque, è l'unico legittimato a richiedere la restituzione delle somme risultate non dovute.
Infine, quanto alla questione della responsabilità degli opponenti, ai sensi dell'art. 752 cpc “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
E' pacifico che ciascuno degli eredi risponda del debito della de cuius nella misura di un terzo.
Per tali motivi, l'opposizione va parzialmente accolta, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e ciascuno dei ricorrenti va condannato al pagamento a favore di parte resistente di un terzo della somma complessiva di
€#103.389,85#, ossia di €#34.463,28#
(trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28), con maggiorazione degli interessi al tasso di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo.
Spese di lite compensate in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 570/2022 R.G. Lavoro, e proposta da Parte_1
Pag. 11 di 12 , e nei confronti di Pt_1 Parte_2 Parte_3 [...]
del Gruppo , ogni contraria Controparte_7 Controparte_2
istanza, eccezioni e deduzioni respinta così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento, a favore del Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo
ciascuno della somma di €#34.463,28# Controparte_2
(trentaquattromilaquattrocentosessantatre,28), con maggiorazione per ciascuno degli interessi al tasso di legge dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 09 aprile 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
Pag. 12 di 12