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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/08/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2022
R.G.A.C. n. 538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 538 del 2022
T R A
pagina 1 di 9 , nella sua qualità di titolare della impresa individuale “Edil Parte_1
Teknodata”, elettivamente domiciliata in Corato (BA), via Monte di Pietà, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vilella che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1649/2021 pubblicata in data 1.10.2021 resa dal Tribunale di Trani.
****************
All'udienza del 24.01.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 68/2012 – emesso in data 31.5.2012 su istanza di l Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, ingiungeva a Controparte_2
il pagamento della somma di € 8.000,00 oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, per il mancato versamento del corrispettivo, previsto dal contratto di appalto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore ne chiedeva la revoca, deducendo: - che il decreto ingiuntivo opposto era inefficace per insussistenza degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- che l'opera, consistente pagina 2 di 9 nell'attività di manutenzione di una facciata, era stata commissionata da
[...]
e tale - che il corrispettivo pattuito era configurabile come CP_1 Persona_1
obbligo parziario e divisibile tra i due committenti che avrebbero dovuto corrisponderlo nella misura massima di € 4.000,00 ciascuno;
- che aveva già versato Persona_1
l'importo di € 4.000,00 e che il pagamento era stato provato dalle quietanze di pagamento, rilasciate dall'appaltatore; - che aveva già versato CP_1
l'importo di € 850,00 in contanti e che l'importo rimanente non era stato versato in conseguenza dei gravi vizi riscontrati, consistenti nell'imperita ed incompleta esecuzione delle opere di posa dell'intonaco e di tinteggiatura;
- che i difetti erano stati segnalati con missiva del 16.7.2012, chiedendo, con la medesima lettera, il risarcimento dei danni pari all'importo di € 3.500,00; - che per tale ragione era evidente il diritto dell'opponente al pagamento, da parte dell'opposto, dell'importo di € 350,00, previa compensazione del danno pari ad € 3.500,00 e del compenso rimanente pari a €
3.150,00.
L'opponente depositava, peraltro, una consulenza tecnica di parte, nella quale veniva dato atto dei vizi dell'opera, realizzata dalla società opposta, e chiedeva l'espletamento di una C.T.U. tecnica.
In conclusione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
l'accertamento dei gravi difetti dell'opera realizzata dalla e il Controparte_2
risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'avversa Controparte_2
opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto sostenendo: - che con comunicazione del 20.6.2012 essa aveva comunicato all'opposta di essere incorsa in errore materiale, precisando che il credito della società doveva essere quantificato nell'importo di € 4.000,00 e non di € 8.000,00; - che le opere erano state realizzate in data 27.10.2010, ma la contestazione dei vizi da parte dell'opponente era stata comunicata solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- che, a norma dell'art. 1667 c.c., il committente decade dal diritto di ottenere la diminuzione del pagina 3 di 9 prezzo o l'eliminazione delle difformità dell'opera entro 60 giorni dalla consegna della medesima;
- che le asserzioni del committente in merito ai vizi dell'opera erano del tutto sfornite di riscontro probatorio;
- che tutte le richieste istruttorie formulate dall'opponente erano inammissibili, compresa la richiesta di espletamento di una C.T.U. tecnica, al quale l'appaltatore intendeva opporsi.
L'opposto chiedeva quindi di rigettare l'opposizione formulata dal committente e confermare il decreto ingiuntivo.
A seguito dell'udienza di prima comparizione il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La società appaltatrice nelle proprie memorie istruttorie continuerà ad opporsi alla richiesta di espletamento della CTU.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore della società opposta, si costituiva un nuovo difensore, il quale dichiarava di rappresentare non la società
ma “in qualità di amministratrice unica della ditta Controparte_2 Persona_2
individuale ”, chiedendo il pagamento dell'importo indicato nel decreto CP_2
ingiuntivo opposto, senza depositare alcun atto di scioglimento/estinzione/trasformazione della società opposta, titolare del presunto credito, o qualsivoglia documento dal quale poter evincere la successione dei rapporti giuridici della in capo alla . Controparte_2 Persona_2
****
Con sentenza n. 1649/2021, pubblicata il 1.10.2021, il Tribunale di Trani così decideva:
“accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n 242/2012 del 31.05.2012; spese integralmente compensate”.
A fondamento della propria decisione il Giudice di primo grado, in primo luogo, ignorava completamente la costituzione del nuovo difensore, tant'è che emetteva la sentenza nei confronti della “ . Controparte_2
Affermava, poi: - che il rapporto intercorrente tra le parti era fondato sul contratto di appalto, avente ad oggetto un immobile condominiale;
- che non rilevava che gli asseriti pagina 4 di 9 vizi dell'opera fossero stati contestati esclusivamente dall'opponente e non anche da altri condomini, essendo legittimato anche il solo attore al rilievo dei vizi;
- che ove il committente eccepisca l'inadempimento dell'appaltatore, è quest'ultimo che deve dar prova, per ottenere il pagamento del corrispettivo, dell'esatto adempimento della prestazione;
- che dalla consulenza tecnica di parte emergevano una serie di criticità dell'opera realizzata dalla società appaltante, non contestati specificamente dall'opposta;
- che risultava superfluo espletare la C.T.U. tecnica, richiesta dal solo opponente, anche perché non era chiaro se l'opera fosse stata nel tempo modificata, rendendo qualsiasi accertamento tecnico inattendibile, motivo per cui non poteva essere quantificato il danno eccepito dal committente.
****************
Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , notificato a Parte_1 CP_1
in data 1.4.2022 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In Primo luogo Non accolta l'opposizione spiegata, avverso il Decreto Ingiuntivo n.
68/2012 del 31 maggio 2012, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Trani Sezione di Molfetta;
In Secondo luogo Per gli effetti Voglia ripristinare l'efficacia dell'innanzi generalizzato
Decreto Ingiuntivo nella misura ritenuta dovuta, a seguito della formulata istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., concessa con ordinanza del 5 gennaio 2015, dal
Tribunale di Trani che la accoglieva nella misura di € 3.150,00 {euro tremilacentocinquantavirgolazerozero};
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, di cui il sottoscritto
Procuratore se ne dichiara sin d'ora antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 9 Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia di . CP_1
L'appello è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il contratto di appalto, titolo dal quale discenderebbero le pretese dell'appellante, è stato sottoscritto da e dalla . CP_1 Controparte_2
È evidente che gli effetti del contratto si sono prodotti solo nei confronti del committente e della società appaltatrice.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato a chiedere il compenso è proprio la società appaltatrice.
Tuttavia, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. Gattulli in data 18.5.2018, durante il giudizio di primo grado, il nuovo difensore, Avv. Vilella, senza allegare alcun documento dal quale si potesse desumere lo scioglimento o l'estinzione della società opposta, ha depositato un nuovo mandato, sottoscritto non dalla società appaltatrice, ma da tale (già rappresentante legale della società in accomandita semplice), Parte_1
in qualità di “amministratore unico della ditta individuale ”, indicando, CP_2
peraltro, nel mandato alle liti un numero di partita iva errato, perché inesistente.
E' evidente che la qualità spesa dall'appellante, di “amministratore unico della ditta individuale ”, è assolutamente errata, in diritto. CP_2
Invero, l'impresa individuale (e non la “ditta”1, termine atecnico con cui si indica spesso, nella prassi, l'impresa individuale), non può avere un amministratore unico, ma solo il titolare dell'impresa stessa.
Con il suddetto atto di costituzione di nuovo difensore, la avanza le medesime Pt_1
domande proposte dalla senza tuttavia allegare alcun documento che Controparte_2
dimostri la titolarità dell'asserito credito della società.
pagina 6 di 9 Non vi è, infatti, alcun documento che dimostri la cessazione o lo scioglimento della società di persone opposta e che possa provare la successione della nei rapporti Pt_1
attivi della società, la quale risulta l'unica titolare del rapporto contrattuale instaurato con l'appellato e, quindi, l'unica titolare dell'eventuale credito.
Tale circostanza non è stata considerata nel giudizio di primo grado, la sentenza è stata emessa non nei confronti di , odierna appellante, ma nei confronti della Parte_1
Controparte_2
L'inammissibilità dell'odierno appello è sorretta dai molteplici recenti principi, espressi dalla Corte di Cassazione, ai quali si intende dare continuità: “In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).” (Cass. ordinanza n. 17192 del 21.06.2024 “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.” (Cass. ordinanza 25860 del 27.9.2024);
“Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né
pagina 7 di 9 di successione tra enti.” (Cass. ordinanza n. 3489 del 11.02.2025).
“Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.
110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della
"legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato
l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).” (Cass. ordinanza n. 25869 del 16/11/2020).
Nel caso di specie l'appellante non ha provato di essere succeduta nei rapporti, attivi e passivi, della società in favore della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, né ha provato l'estinzione della e, conseguentemente, non Controparte_2
può pretendere il pagamento del compenso pattuito nel contratto di appalto.
La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, tenendo in considerazione la contumacia dell'appellato, possono essere compensate.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
pagina 8 di 9
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 1.4.2022, da
, avverso la sentenza n. 1649/2021 pubblicata in data 1.10.2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Trani così provvede:
1°) dichiara la contumacia di;
CP_1
2°) dichiara l'appello inammissibile;
3°) compensa le spese di lite tra le parti;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. Parte_1
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 25.7.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
Filippo Labellarte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Art. 2563 c.c. “L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore”.
R.G.A.C. n. 538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Filippo Labellarte Presidente - relatore
Mariangela Marchesiello Consigliere
Alberto Binetti
Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 538 del 2022
T R A
pagina 1 di 9 , nella sua qualità di titolare della impresa individuale “Edil Parte_1
Teknodata”, elettivamente domiciliata in Corato (BA), via Monte di Pietà, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vilella che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1649/2021 pubblicata in data 1.10.2021 resa dal Tribunale di Trani.
****************
All'udienza del 24.01.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 68/2012 – emesso in data 31.5.2012 su istanza di l Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, ingiungeva a Controparte_2
il pagamento della somma di € 8.000,00 oltre interessi e spese della CP_1
procedura monitoria, per il mancato versamento del corrispettivo, previsto dal contratto di appalto.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore ne chiedeva la revoca, deducendo: - che il decreto ingiuntivo opposto era inefficace per insussistenza degli elementi di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
- che l'opera, consistente pagina 2 di 9 nell'attività di manutenzione di una facciata, era stata commissionata da
[...]
e tale - che il corrispettivo pattuito era configurabile come CP_1 Persona_1
obbligo parziario e divisibile tra i due committenti che avrebbero dovuto corrisponderlo nella misura massima di € 4.000,00 ciascuno;
- che aveva già versato Persona_1
l'importo di € 4.000,00 e che il pagamento era stato provato dalle quietanze di pagamento, rilasciate dall'appaltatore; - che aveva già versato CP_1
l'importo di € 850,00 in contanti e che l'importo rimanente non era stato versato in conseguenza dei gravi vizi riscontrati, consistenti nell'imperita ed incompleta esecuzione delle opere di posa dell'intonaco e di tinteggiatura;
- che i difetti erano stati segnalati con missiva del 16.7.2012, chiedendo, con la medesima lettera, il risarcimento dei danni pari all'importo di € 3.500,00; - che per tale ragione era evidente il diritto dell'opponente al pagamento, da parte dell'opposto, dell'importo di € 350,00, previa compensazione del danno pari ad € 3.500,00 e del compenso rimanente pari a €
3.150,00.
L'opponente depositava, peraltro, una consulenza tecnica di parte, nella quale veniva dato atto dei vizi dell'opera, realizzata dalla società opposta, e chiedeva l'espletamento di una C.T.U. tecnica.
In conclusione, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
l'accertamento dei gravi difetti dell'opera realizzata dalla e il Controparte_2
risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'avversa Controparte_2
opposizione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto sostenendo: - che con comunicazione del 20.6.2012 essa aveva comunicato all'opposta di essere incorsa in errore materiale, precisando che il credito della società doveva essere quantificato nell'importo di € 4.000,00 e non di € 8.000,00; - che le opere erano state realizzate in data 27.10.2010, ma la contestazione dei vizi da parte dell'opponente era stata comunicata solo in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo opposto;
- che, a norma dell'art. 1667 c.c., il committente decade dal diritto di ottenere la diminuzione del pagina 3 di 9 prezzo o l'eliminazione delle difformità dell'opera entro 60 giorni dalla consegna della medesima;
- che le asserzioni del committente in merito ai vizi dell'opera erano del tutto sfornite di riscontro probatorio;
- che tutte le richieste istruttorie formulate dall'opponente erano inammissibili, compresa la richiesta di espletamento di una C.T.U. tecnica, al quale l'appaltatore intendeva opporsi.
L'opposto chiedeva quindi di rigettare l'opposizione formulata dal committente e confermare il decreto ingiuntivo.
A seguito dell'udienza di prima comparizione il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La società appaltatrice nelle proprie memorie istruttorie continuerà ad opporsi alla richiesta di espletamento della CTU.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore della società opposta, si costituiva un nuovo difensore, il quale dichiarava di rappresentare non la società
ma “in qualità di amministratrice unica della ditta Controparte_2 Persona_2
individuale ”, chiedendo il pagamento dell'importo indicato nel decreto CP_2
ingiuntivo opposto, senza depositare alcun atto di scioglimento/estinzione/trasformazione della società opposta, titolare del presunto credito, o qualsivoglia documento dal quale poter evincere la successione dei rapporti giuridici della in capo alla . Controparte_2 Persona_2
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Con sentenza n. 1649/2021, pubblicata il 1.10.2021, il Tribunale di Trani così decideva:
“accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n 242/2012 del 31.05.2012; spese integralmente compensate”.
A fondamento della propria decisione il Giudice di primo grado, in primo luogo, ignorava completamente la costituzione del nuovo difensore, tant'è che emetteva la sentenza nei confronti della “ . Controparte_2
Affermava, poi: - che il rapporto intercorrente tra le parti era fondato sul contratto di appalto, avente ad oggetto un immobile condominiale;
- che non rilevava che gli asseriti pagina 4 di 9 vizi dell'opera fossero stati contestati esclusivamente dall'opponente e non anche da altri condomini, essendo legittimato anche il solo attore al rilievo dei vizi;
- che ove il committente eccepisca l'inadempimento dell'appaltatore, è quest'ultimo che deve dar prova, per ottenere il pagamento del corrispettivo, dell'esatto adempimento della prestazione;
- che dalla consulenza tecnica di parte emergevano una serie di criticità dell'opera realizzata dalla società appaltante, non contestati specificamente dall'opposta;
- che risultava superfluo espletare la C.T.U. tecnica, richiesta dal solo opponente, anche perché non era chiaro se l'opera fosse stata nel tempo modificata, rendendo qualsiasi accertamento tecnico inattendibile, motivo per cui non poteva essere quantificato il danno eccepito dal committente.
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Avverso la suddetta sentenza, ha proposto appello , notificato a Parte_1 CP_1
in data 1.4.2022 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In Primo luogo Non accolta l'opposizione spiegata, avverso il Decreto Ingiuntivo n.
68/2012 del 31 maggio 2012, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Trani Sezione di Molfetta;
In Secondo luogo Per gli effetti Voglia ripristinare l'efficacia dell'innanzi generalizzato
Decreto Ingiuntivo nella misura ritenuta dovuta, a seguito della formulata istanza di ingiunzione ex art 186 ter c.p.c., concessa con ordinanza del 5 gennaio 2015, dal
Tribunale di Trani che la accoglieva nella misura di € 3.150,00 {euro tremilacentocinquantavirgolazerozero};
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, di cui il sottoscritto
Procuratore se ne dichiara sin d'ora antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 9 Innanzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia di . CP_1
L'appello è inammissibile per le seguenti ragioni.
Il contratto di appalto, titolo dal quale discenderebbero le pretese dell'appellante, è stato sottoscritto da e dalla . CP_1 Controparte_2
È evidente che gli effetti del contratto si sono prodotti solo nei confronti del committente e della società appaltatrice.
Pertanto, l'unico soggetto legittimato a chiedere il compenso è proprio la società appaltatrice.
Tuttavia, a seguito della rinuncia al mandato dell'Avv. Gattulli in data 18.5.2018, durante il giudizio di primo grado, il nuovo difensore, Avv. Vilella, senza allegare alcun documento dal quale si potesse desumere lo scioglimento o l'estinzione della società opposta, ha depositato un nuovo mandato, sottoscritto non dalla società appaltatrice, ma da tale (già rappresentante legale della società in accomandita semplice), Parte_1
in qualità di “amministratore unico della ditta individuale ”, indicando, CP_2
peraltro, nel mandato alle liti un numero di partita iva errato, perché inesistente.
E' evidente che la qualità spesa dall'appellante, di “amministratore unico della ditta individuale ”, è assolutamente errata, in diritto. CP_2
Invero, l'impresa individuale (e non la “ditta”1, termine atecnico con cui si indica spesso, nella prassi, l'impresa individuale), non può avere un amministratore unico, ma solo il titolare dell'impresa stessa.
Con il suddetto atto di costituzione di nuovo difensore, la avanza le medesime Pt_1
domande proposte dalla senza tuttavia allegare alcun documento che Controparte_2
dimostri la titolarità dell'asserito credito della società.
pagina 6 di 9 Non vi è, infatti, alcun documento che dimostri la cessazione o lo scioglimento della società di persone opposta e che possa provare la successione della nei rapporti Pt_1
attivi della società, la quale risulta l'unica titolare del rapporto contrattuale instaurato con l'appellato e, quindi, l'unica titolare dell'eventuale credito.
Tale circostanza non è stata considerata nel giudizio di primo grado, la sentenza è stata emessa non nei confronti di , odierna appellante, ma nei confronti della Parte_1
Controparte_2
L'inammissibilità dell'odierno appello è sorretta dai molteplici recenti principi, espressi dalla Corte di Cassazione, ai quali si intende dare continuità: “In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).” (Cass. ordinanza n. 17192 del 21.06.2024 “Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione.” (Cass. ordinanza 25860 del 27.9.2024);
“Il recesso del socio da una società di persone composta da due soli soci e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale da parte del socio superstite determinano lo scioglimento della società, ex art. 2272, n. 4, c.c., non già la sua estinzione, con la conseguenza che non si verifica il subentro del socio superstite nella situazione soggettiva della società, non trattandosi di una ipotesi di trasformazione né
pagina 7 di 9 di successione tra enti.” (Cass. ordinanza n. 3489 del 11.02.2025).
“Qualora l'estinzione della società a seguito di cancellazione dal registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio che la veda parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione ad opera o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art.
110 c.p.c.; ove l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, purché dei presupposti della
"legitimatio ad causam" sia da costoro fornita la prova. (Nella specie, in applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato
l'inammissibilità dell'appello proposto da un socio, che si era limitato a definirsi accomandatario, senza in alcun modo fare cenno d'essere succeduto alla società estinta).” (Cass. ordinanza n. 25869 del 16/11/2020).
Nel caso di specie l'appellante non ha provato di essere succeduta nei rapporti, attivi e passivi, della società in favore della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, né ha provato l'estinzione della e, conseguentemente, non Controparte_2
può pretendere il pagamento del compenso pattuito nel contratto di appalto.
La domanda deve pertanto essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite, tenendo in considerazione la contumacia dell'appellato, possono essere compensate.
All'appello - proposto dopo il 30.01.2013 - trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 1.4.2022, da
, avverso la sentenza n. 1649/2021 pubblicata in data 1.10.2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Trani così provvede:
1°) dichiara la contumacia di;
CP_1
2°) dichiara l'appello inammissibile;
3°) compensa le spese di lite tra le parti;
4°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico dell'appellante in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. Parte_1
115/2002 (introdotto dall'art. 1, co.17 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso il 25.7.2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore
Filippo Labellarte
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1Art. 2563 c.c. “L'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore”.