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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 08/01/2026, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 279/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14031/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Alcide De Gasperi 16 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081899704001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 415/2025 depositato il
15/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado regolarmente notificato alla
Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli Territorio.
Si costituiscono in giudizio entrambe le convenute Agenzie.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte l' Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, impugnando una cartella di pagamento nr.
07120210081899704001, per spese di giudizio anno 2015,
in particolare, parte ricorrente evidenzia in ricorso che l'atto impugnato veniva ricevuto, in data
10.4.2024, in qualità di coobbligata in solido con Nominativo_2; che, a mezzo del proprio difensore, già in data 14.4.2024 rappresentava all'Agenzia della Riscossione che il debito portato in cartella era già stato pagato dal coobbligato Nominativo_2 chiedendo pertanto la sospensione della riscossione e l'annullamento in autotutela della cartella;
che il successivo 5.5.2024 trasmetteva, a seguito di risposta negativa dell'Agenzia, ulteriore istanza di annullamento/sgravio della detta cartella notificandola sia all'Agenzia della Riscossione che all'Agenzia Società_1, senza riceverne risposta;
si costituivano le parti convenute, in particolare l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli –
Territorio, chiedeva l'estromissione dal giudizio e l'Agenzia della Riscossione chiedeva, in via preliminare, la declaratorio di cessata materia del contendere poiché il credito per il quale si procede era già stato riscosso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia;
vale inoltre evidenziare che parte ricorrente ha documentato le plurime richieste, innanzi riportate, di definizione in autotutela, atteso l'avvenuto pagamento del credito richiesto in cartella, e che dunque su di essa non possono gravare le spese di giudizio .
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per quanto osservato sono a carico delle parti resistenti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere e condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre oneri e spese con atttribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14031/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Alcide De Gasperi 16 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210081899704001 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 415/2025 depositato il
15/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado regolarmente notificato alla
Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli Territorio.
Si costituiscono in giudizio entrambe le convenute Agenzie.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte, in composizione monocratica, ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte l' Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli - Territorio, impugnando una cartella di pagamento nr.
07120210081899704001, per spese di giudizio anno 2015,
in particolare, parte ricorrente evidenzia in ricorso che l'atto impugnato veniva ricevuto, in data
10.4.2024, in qualità di coobbligata in solido con Nominativo_2; che, a mezzo del proprio difensore, già in data 14.4.2024 rappresentava all'Agenzia della Riscossione che il debito portato in cartella era già stato pagato dal coobbligato Nominativo_2 chiedendo pertanto la sospensione della riscossione e l'annullamento in autotutela della cartella;
che il successivo 5.5.2024 trasmetteva, a seguito di risposta negativa dell'Agenzia, ulteriore istanza di annullamento/sgravio della detta cartella notificandola sia all'Agenzia della Riscossione che all'Agenzia Società_1, senza riceverne risposta;
si costituivano le parti convenute, in particolare l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Napoli –
Territorio, chiedeva l'estromissione dal giudizio e l'Agenzia della Riscossione chiedeva, in via preliminare, la declaratorio di cessata materia del contendere poiché il credito per il quale si procede era già stato riscosso;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva il Giudice che la definizione in via amministrativa comporta certamente l'estinzione della controversia;
vale inoltre evidenziare che parte ricorrente ha documentato le plurime richieste, innanzi riportate, di definizione in autotutela, atteso l'avvenuto pagamento del credito richiesto in cartella, e che dunque su di essa non possono gravare le spese di giudizio .
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Le spese di lite, per quanto osservato sono a carico delle parti resistenti e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessata materia del contendere e condanna i resistenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00 oltre oneri e spese con atttribuzione al procuratore antistatario.