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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 11360/2020
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv. Valerio Maria Rosaria e Pier Luigi Lagna come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valente Domenico Tommaso come da procura in calce alla memoria
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.2020, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_3
premettendo di aver lavorato alle dipendenze
[...] della società coop. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time dal 30.12.2015 con mansioni di operatore sociosanitario, inquadrato nel livello C2 del CCNL Coop sociali. Evidenziava di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la sita in Via Controparte_2
Prov.le Seclì-Aradeo a Seclì. Esponeva di aver ricevuto indicazioni lavorative dal dott. e dal sig. il Persona_1 Persona_2 quale appariva come Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale;
di aver lavorato a tempo pieno nel turno diurno dalle
06.00 alle 13.00/14.00 circa e qualche volta nel turno pomeridiano, trattenendosi in servizio oltre l'orario stabilito;
di aver coperto tutta la struttura, a differenza degli altri operatori sociosanitari che invece erano assegnati uno per piano;
di essersi occupato della sorveglianza degli ospiti, dell'igiene personale, della vestizione e della somministrazione dei pasti agli ospiti non autosufficienti;
di aver avuto come proprio referente il dott e di aver ricevuto Persona_1 istruzioni riguardo ai turni dal sig. il quale gestiva Persona_2 la RSSA dal punto di vista organizzativo;
di non aver mai goduto, nel primo anno lavorativo, di ferie e di permessi;
di aver ricevuto in data
30.04.2019 dalla società cooperativa comunicazione con la quale veniva notiziato del distacco presso la con sede in Seclì Controparte_2 alla via Aradeo 90 per il periodo 01.05.2019 al 30.06.2019, sebbene la sede di lavoro fosse sempre stata la stessa ossia la predetta di CP_2 aver ricevuto missiva del 24.08.2019 con la quale gli veniva intimato il licenziamento con decorrenza 31.08.2019 per esigenze di riorganizzazione aziendale e di riduzione dei costi senza la possibilità di essere adibito ad altre mansioni;
di essere stato licenziato mentre fruiva del congedo matrimoniale;
di aver sempre ricevuto le direttive impartite dal dott. coadiuvato dal sig. i quali Persona_1 Persona_2 esercitavano il potere organizzativo, gerarchico e disciplinare;
che il sig. esercitava un'assidua attività di vigilanza e di Persona_2 controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa. Rappresentava di aver ricevuto una retribuzione inadeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
di aver percepito la retribuzione riportata in busta paga con evidente omissione contributiva per le eccedenti ore di lavoro prestate alle dipendenze della resistente anche in rapporto al diverso orario osservato;
di aver ricevuto un Tfr pari ad € 2.161.51, comunque inferiore a quello spettante;
di aver ricevuto una retribuzione inferiore al lavoro prestato, di non aver ricevuto le indennità per ferie e permessi non goduti e le somme dovute per tredicesima mensilità. Tanto premesso deduceva di essere creditore della somma di € 14.490,44 a titolo di differenze retributive e di € 3.496,85 a titolo di Tfr. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nonché Controparte_1 della dal 30.12.2015 al 31.08.2019 con la Controparte_2 qualifica di OSS, operaio livello C2, CCNL Coop. Sociali. Chiedeva, altresì, la condanna delle convenute al pagamento della somma di €
14.490,44 a titolo di differenze retributive e di € 3.496,85 a titolo di
Tfr. Chiedeva, infine, la condanna delle convenute alla regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva pur avendo Controparte_1 ricevuto rituale notifica del ricorso.
Si costituiva con memoria nella quale Controparte_2 contestava gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto.
Rappresentava che il rapporto di lavoro era intercorso tra il ricorrente e la la quale in virtù di contratti di Controparte_1 appalto forniva alla (già RSSA del dott. Controparte_2
servizi di assistenza al malato. Concludeva Parte_2 per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 13.11.2025, veniva sostituita ex art
127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va premesso che parte ricorrente –nell' opera di interpretazione della domanda che spetta al giudice di merito- sembra richiedere l' accertamento di una responsabilità diretta della Controparte_2 quale effettivo datore di lavoro.
Orbene gli elementi raccolti nel corso dell' istruttoria dibattimentale sembrano confermare la prospettazione di parte ricorrente.
Ed invero il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 lavorato come infermiere per la società cooperativa dal CP_1 2015/2016 sino all'inizio dell'anno 2019 quando il rapporto è cessato per dimissioni volontarie. Ha confermato che la sede di lavoro era la sita in Seclì alla Via Aradeo ed ha affermato Controparte_2 di aver ricevuto le direttive prima dal dott. Persona_3
e successivamente dal sig. Ha aggiunto
[...] Persona_2 che era figlio di ma con lui Persona_1 Parte_2 non aveva mai avuto rapporti lavorativi. Il teste ha dichiarato che il lavoro era organizzato su turni ed ha confermato che alcuni operatori sociosanitari (OSS) lavoravano solo di mattina (dalle
06.00 alle 13.00 o dalle 07.00 alle 14.00) o di pomeriggio (dalle
14.00 alle 21.00 o dalle 16.00 alle 23.00) ed altri solo di notte
(dalle 23.00 alle 07.00) ma non ha saputo riferire su quale turno avesse lavorato il ricorrente. Ha infine riferito che il referente degli OSS era il sig. Persona_2
Lo stesso teste , ascoltato in altri giudizi aventi Tes_1 analogo oggetto (in particolare nei procedimenti iscritti al n RG
12638/2020 e RG 12751/2020), ha precisato di conoscere il dott come responsabile della RSSA e il dott come Per_1 Per_2 responsabile del centro diurno;
che non avevano una persona che fosse da riferimento e che era stato loro indicato il dott ma come Per_2 referente della che non sapeva se il dott Controparte_2
avesse un ruolo nella cooperativa;
che appena arrivato in Per_2 struttura l' unico referente era stato ed era l' Parte_2 unico al quale rivolgersi.
Analogamente la teste ha dichiarato di essere Tes_2 stata dipendente della dal 2015 al 2019 in Controparte_4 qualità di OSS e di aver lavorato presso la RSSA Santa Lucia sita in Seclì alla via Aradeo. La teste ha dichiarato che il dott era il responsabile della struttura che dava loro le Per_1 direttive anche quando successivamente era subentrato il sig Per_2 che si occupava di stilare i turni dei dipendenti o si occupava delle ferie, ma per le questioni importanti il referente era sempre il dott;
che per le questioni importanti come ad esempio le Per_1 questioni economiche o di modifica dei turni si dovevano relazionare con il dott e non con il sig che il sig Per_1 Per_2 Per_2 si occupava del centro diurno e dunque non sempre era presente nella
RSSA in cui invece era costantemente presente il dott Per_1
I testi di parte resistente Testimone_3 [...]
e (ancora dipendenti della società Tes_4 Testimone_5 resistente al momento della deposizione) hanno Controparte_2 invece riferito che nel periodo in cui lavoravano per la soc il loro referente per tutte le questioni Controparte_1 lavorative era il dott che era anche presidente della Per_2 cooperativa (mentre non si erano mai interfacciati con e Per_1 che una volta transitati nella il loro referente Controparte_2 per tutte le questioni lavorative era divenuta la dott.ssa
[...]
(figlia di . Per_4 Parte_2
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la deposizione dei testi e appare maggiormente attendibile Testimone_1 Tes_2 in quanto risulta corroborata da ulteriori elementi emersi in giudizio.
Ed invero in atti è presente il manuale organizzativo della CP_2 che costituisce un atto gestionale conformativo rispetto ai compiti e alle mansioni spettanti ai soggetti formalmente dipendenti della cooperativa;
vi è altresì un documento relativo alle norme di comportamento in reparto che costituisce un vero e proprio atto gestionale della nei confronti degli operatori, con CP_2 prescrizioni specifiche e proprie del datore di lavoro e non del committente;
per molti testi la posizione del rimane “fluida” Per_2 essendo per molti “dubbio” il suo ruolo formale (circostanza parimenti indicativa della non effettiva autonomia della cooperativa anche a voler tralasciare gli assetti sociali); i compiti assegnati al personale della cooperativa rappresentano il proprium dell' attività assistenziale, sono essi stessi il core business della CP_2 in sostanza (oltre agli OSS anche gli infermieri erano dipendenti dell' appaltatrice).
Tale ricostruzione fattuale si pone in linea con le ricostruzioni giurisprudenziali in materia.
Ed invero va fatto presente che (Cass 12551/2020 e successive conformi): In tema di interposizione di manodopera, affinchè possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art 29 co 1 del d.lgs n 276/2023, è necessario verificare, specie nell' ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d.
“labour intensive”), che all' appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d' impresa, dovendosi invece ravvisare un' interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest' ultimo, l'
“intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l' elemento fiduciario caratterizzi l' intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa ad un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un' impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere ritenuto lecito l' appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l' appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo). Inoltre secondo Cass 3178/201, la differenza tra la somministrazione e l' appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell' effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell' organizzazione dei mezzi necessari all' impresa da parte dell' appaltatore, mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all' appaltatore.
Nel caso di specie si è visto invece come vi sono plurimi elementi che depongono nel senso della ingerenza gestionale della sul CP_2 personale della cooperativa. La presenza del che presenta Per_2 aspetti di commistione come detto, è comunque relegata ad una mera fase amministrativa e sono altri gli aspetti predominanti del rapporto.
Ne consegue che può essere affermata la responsabilità della
[...]
quale effettivo datore di lavoro di parte ricorrente. Controparte_2
*
Tanto premesso quanto all' accertamento di una responsabilità diretta della RSSA quale effettivo datore di lavoro, va a questo punto esaminata la domanda di differenze retributive formulata dal ricorrente.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica principalmente il pagamento di una retribuzione adeguata alle ore di attività lavorativa prestata.
Appare dunque doveroso incentrare l'esame delle acquisite emergenze istruttorie con riferimento alla questione relativa all'osservanza dell'orario dedotto dalla convenuta ovvero all'espletamento delle prestazioni sulla base di quanto prospettato nel ricorso.
Ed allora, dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve opinarsi che le testimonianze raccolte appaiono insufficienti ai fini della prova dello svolgimento dell' orario di lavoro indicato in ricorso.
Invero i testi escussi hanno tutti dichiarato di non conoscere le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative del Parte_1 né se lo stesso abbia mai espletato lavoro straordinario.
Ne consegue che la mancanza di alcun risconto in relazione allo svolgimento di lavoro con l' orario indicato in ricorso non consente l' accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive ulteriori a titolo di lavoro straordinario rispetto a quelle già percepite.
Tanto premesso parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver percepito le somme indicate in busta paga.
Dall' esame dei conteggi allegati emerge invero che parte ricorrente ha percepito mensilmente la retribuzione spettante ad un lavoratore full time con mansioni di livello C2 CCCNL Cooperative
Sociali (euro 1385,50) e ha percepito annualmente la relativa tredicesima.
Non spettano, inoltre, le non meglio precisate differenze per le ferie non godute, per i permessi e per il lavoro domenicale poiché manca la prova rigorosa – il cui onere ricade ancora una volta a carico del lavoratore – del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dell'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei periodi che invece avrebbero dovuto essere non lavorati (cfr. Cass.
n.12311/2003; n.7445/2000; 10956/1999).
Parte ricorrente ha pertanto percepito quanto spettante in relazione al contratto di lavoro prestato con orario full time.
Se così è, risultando comunque provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio limitatamente al periodo regolarizzato dal 30.12.2015 al 31.8.2019, la natura delle mansioni svolte, appare parzialmente fondata la domanda di pagamento del TFR erogato al ricorrente solo in parte (da conteggiare limitatamente alle retribuzioni ammesse come percepite dal ricorrente sostanzialmente coincidenti con la retribuzione spettante ad un lavoratore di livello C2 CCNl cit con un orario lavorativo full time di 38 ore settimanali) essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Sicchè in relazione al periodo indicato in ricorso vanno riconosciute le spettanze dovute a titolo di saldo TFR sulle retribuzioni riconosciute come percepite dal ricorrente.
Le somme spettanti a titolo di TFR possono essere facilmente calcolate nella misura di euro 2.646,04 (totale retribuzione percepita euro 64.902,03: 13,5= 4807,55- acconto percepito di euro
2161,51= euro 2.646,04)
La convenuta va quindi condannata al Controparte_2 pagamento, in favore della somma di euro 2.646,04 Parte_1
a titolo di saldo TFR oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come in dispositivo vanno poste a carico della parte soccombente . Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra parte ricorrente e Controparte_5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1)-Accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro
2.646,04 a titolo di saldo TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
2)-Rigetta per il resto il ricorso;
3)- Condanna alla rifusione in favore del Controparte_2 ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €. 1.800,00 oltre spese generali IVA e CPA.
4) Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 13.11.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 difeso dagli Avv. Valerio Maria Rosaria e Pier Luigi Lagna come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rappr. Controparte_1
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Valente Domenico Tommaso come da procura in calce alla memoria
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.11.2020, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_3
premettendo di aver lavorato alle dipendenze
[...] della società coop. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e full time dal 30.12.2015 con mansioni di operatore sociosanitario, inquadrato nel livello C2 del CCNL Coop sociali. Evidenziava di aver sempre prestato la propria attività lavorativa presso la sita in Via Controparte_2
Prov.le Seclì-Aradeo a Seclì. Esponeva di aver ricevuto indicazioni lavorative dal dott. e dal sig. il Persona_1 Persona_2 quale appariva come Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale;
di aver lavorato a tempo pieno nel turno diurno dalle
06.00 alle 13.00/14.00 circa e qualche volta nel turno pomeridiano, trattenendosi in servizio oltre l'orario stabilito;
di aver coperto tutta la struttura, a differenza degli altri operatori sociosanitari che invece erano assegnati uno per piano;
di essersi occupato della sorveglianza degli ospiti, dell'igiene personale, della vestizione e della somministrazione dei pasti agli ospiti non autosufficienti;
di aver avuto come proprio referente il dott e di aver ricevuto Persona_1 istruzioni riguardo ai turni dal sig. il quale gestiva Persona_2 la RSSA dal punto di vista organizzativo;
di non aver mai goduto, nel primo anno lavorativo, di ferie e di permessi;
di aver ricevuto in data
30.04.2019 dalla società cooperativa comunicazione con la quale veniva notiziato del distacco presso la con sede in Seclì Controparte_2 alla via Aradeo 90 per il periodo 01.05.2019 al 30.06.2019, sebbene la sede di lavoro fosse sempre stata la stessa ossia la predetta di CP_2 aver ricevuto missiva del 24.08.2019 con la quale gli veniva intimato il licenziamento con decorrenza 31.08.2019 per esigenze di riorganizzazione aziendale e di riduzione dei costi senza la possibilità di essere adibito ad altre mansioni;
di essere stato licenziato mentre fruiva del congedo matrimoniale;
di aver sempre ricevuto le direttive impartite dal dott. coadiuvato dal sig. i quali Persona_1 Persona_2 esercitavano il potere organizzativo, gerarchico e disciplinare;
che il sig. esercitava un'assidua attività di vigilanza e di Persona_2 controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa. Rappresentava di aver ricevuto una retribuzione inadeguata rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
di aver percepito la retribuzione riportata in busta paga con evidente omissione contributiva per le eccedenti ore di lavoro prestate alle dipendenze della resistente anche in rapporto al diverso orario osservato;
di aver ricevuto un Tfr pari ad € 2.161.51, comunque inferiore a quello spettante;
di aver ricevuto una retribuzione inferiore al lavoro prestato, di non aver ricevuto le indennità per ferie e permessi non goduti e le somme dovute per tredicesima mensilità. Tanto premesso deduceva di essere creditore della somma di € 14.490,44 a titolo di differenze retributive e di € 3.496,85 a titolo di Tfr. Chiedeva, pertanto, accertarsi e dichiararsi la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nonché Controparte_1 della dal 30.12.2015 al 31.08.2019 con la Controparte_2 qualifica di OSS, operaio livello C2, CCNL Coop. Sociali. Chiedeva, altresì, la condanna delle convenute al pagamento della somma di €
14.490,44 a titolo di differenze retributive e di € 3.496,85 a titolo di
Tfr. Chiedeva, infine, la condanna delle convenute alla regolarizzazione contributiva, con vittoria di spese e competenze di lite.
Non si costituiva pur avendo Controparte_1 ricevuto rituale notifica del ricorso.
Si costituiva con memoria nella quale Controparte_2 contestava gli avversi assunti poiché infondati in fatto ed in diritto.
Rappresentava che il rapporto di lavoro era intercorso tra il ricorrente e la la quale in virtù di contratti di Controparte_1 appalto forniva alla (già RSSA del dott. Controparte_2
servizi di assistenza al malato. Concludeva Parte_2 per il rigetto del ricorso.
La causa, rinviata all'udienza del 13.11.2025, veniva sostituita ex art
127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Va premesso che parte ricorrente –nell' opera di interpretazione della domanda che spetta al giudice di merito- sembra richiedere l' accertamento di una responsabilità diretta della Controparte_2 quale effettivo datore di lavoro.
Orbene gli elementi raccolti nel corso dell' istruttoria dibattimentale sembrano confermare la prospettazione di parte ricorrente.
Ed invero il teste ha dichiarato di aver Testimone_1 lavorato come infermiere per la società cooperativa dal CP_1 2015/2016 sino all'inizio dell'anno 2019 quando il rapporto è cessato per dimissioni volontarie. Ha confermato che la sede di lavoro era la sita in Seclì alla Via Aradeo ed ha affermato Controparte_2 di aver ricevuto le direttive prima dal dott. Persona_3
e successivamente dal sig. Ha aggiunto
[...] Persona_2 che era figlio di ma con lui Persona_1 Parte_2 non aveva mai avuto rapporti lavorativi. Il teste ha dichiarato che il lavoro era organizzato su turni ed ha confermato che alcuni operatori sociosanitari (OSS) lavoravano solo di mattina (dalle
06.00 alle 13.00 o dalle 07.00 alle 14.00) o di pomeriggio (dalle
14.00 alle 21.00 o dalle 16.00 alle 23.00) ed altri solo di notte
(dalle 23.00 alle 07.00) ma non ha saputo riferire su quale turno avesse lavorato il ricorrente. Ha infine riferito che il referente degli OSS era il sig. Persona_2
Lo stesso teste , ascoltato in altri giudizi aventi Tes_1 analogo oggetto (in particolare nei procedimenti iscritti al n RG
12638/2020 e RG 12751/2020), ha precisato di conoscere il dott come responsabile della RSSA e il dott come Per_1 Per_2 responsabile del centro diurno;
che non avevano una persona che fosse da riferimento e che era stato loro indicato il dott ma come Per_2 referente della che non sapeva se il dott Controparte_2
avesse un ruolo nella cooperativa;
che appena arrivato in Per_2 struttura l' unico referente era stato ed era l' Parte_2 unico al quale rivolgersi.
Analogamente la teste ha dichiarato di essere Tes_2 stata dipendente della dal 2015 al 2019 in Controparte_4 qualità di OSS e di aver lavorato presso la RSSA Santa Lucia sita in Seclì alla via Aradeo. La teste ha dichiarato che il dott era il responsabile della struttura che dava loro le Per_1 direttive anche quando successivamente era subentrato il sig Per_2 che si occupava di stilare i turni dei dipendenti o si occupava delle ferie, ma per le questioni importanti il referente era sempre il dott;
che per le questioni importanti come ad esempio le Per_1 questioni economiche o di modifica dei turni si dovevano relazionare con il dott e non con il sig che il sig Per_1 Per_2 Per_2 si occupava del centro diurno e dunque non sempre era presente nella
RSSA in cui invece era costantemente presente il dott Per_1
I testi di parte resistente Testimone_3 [...]
e (ancora dipendenti della società Tes_4 Testimone_5 resistente al momento della deposizione) hanno Controparte_2 invece riferito che nel periodo in cui lavoravano per la soc il loro referente per tutte le questioni Controparte_1 lavorative era il dott che era anche presidente della Per_2 cooperativa (mentre non si erano mai interfacciati con e Per_1 che una volta transitati nella il loro referente Controparte_2 per tutte le questioni lavorative era divenuta la dott.ssa
[...]
(figlia di . Per_4 Parte_2
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la deposizione dei testi e appare maggiormente attendibile Testimone_1 Tes_2 in quanto risulta corroborata da ulteriori elementi emersi in giudizio.
Ed invero in atti è presente il manuale organizzativo della CP_2 che costituisce un atto gestionale conformativo rispetto ai compiti e alle mansioni spettanti ai soggetti formalmente dipendenti della cooperativa;
vi è altresì un documento relativo alle norme di comportamento in reparto che costituisce un vero e proprio atto gestionale della nei confronti degli operatori, con CP_2 prescrizioni specifiche e proprie del datore di lavoro e non del committente;
per molti testi la posizione del rimane “fluida” Per_2 essendo per molti “dubbio” il suo ruolo formale (circostanza parimenti indicativa della non effettiva autonomia della cooperativa anche a voler tralasciare gli assetti sociali); i compiti assegnati al personale della cooperativa rappresentano il proprium dell' attività assistenziale, sono essi stessi il core business della CP_2 in sostanza (oltre agli OSS anche gli infermieri erano dipendenti dell' appaltatrice).
Tale ricostruzione fattuale si pone in linea con le ricostruzioni giurisprudenziali in materia.
Ed invero va fatto presente che (Cass 12551/2020 e successive conformi): In tema di interposizione di manodopera, affinchè possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell' art 29 co 1 del d.lgs n 276/2023, è necessario verificare, specie nell' ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d.
“labour intensive”), che all' appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d' impresa, dovendosi invece ravvisare un' interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest' ultimo, l'
“intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l' elemento fiduciario caratterizzi l' intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. (Nella specie, relativa ad un appalto di servizi affidato da un istituto di credito a un' impresa di facchinaggio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per avere ritenuto lecito l' appalto, nonostante che le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l' appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo). Inoltre secondo Cass 3178/201, la differenza tra la somministrazione e l' appalto di lavoro, ammesso dalla nuova disciplina ad alcune condizioni, risiede nell' effettivo esercizio del potere organizzativo della prestazione lavorativa e nell' organizzazione dei mezzi necessari all' impresa da parte dell' appaltatore, mentre risulta secondaria la mera sussistenza di un potere organizzativo di tipo amministrativo (ad esempio in tema di ferie o permessi) in capo all' appaltatore.
Nel caso di specie si è visto invece come vi sono plurimi elementi che depongono nel senso della ingerenza gestionale della sul CP_2 personale della cooperativa. La presenza del che presenta Per_2 aspetti di commistione come detto, è comunque relegata ad una mera fase amministrativa e sono altri gli aspetti predominanti del rapporto.
Ne consegue che può essere affermata la responsabilità della
[...]
quale effettivo datore di lavoro di parte ricorrente. Controparte_2
*
Tanto premesso quanto all' accertamento di una responsabilità diretta della RSSA quale effettivo datore di lavoro, va a questo punto esaminata la domanda di differenze retributive formulata dal ricorrente.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica principalmente il pagamento di una retribuzione adeguata alle ore di attività lavorativa prestata.
Appare dunque doveroso incentrare l'esame delle acquisite emergenze istruttorie con riferimento alla questione relativa all'osservanza dell'orario dedotto dalla convenuta ovvero all'espletamento delle prestazioni sulla base di quanto prospettato nel ricorso.
Ed allora, dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la “verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve opinarsi che le testimonianze raccolte appaiono insufficienti ai fini della prova dello svolgimento dell' orario di lavoro indicato in ricorso.
Invero i testi escussi hanno tutti dichiarato di non conoscere le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative del Parte_1 né se lo stesso abbia mai espletato lavoro straordinario.
Ne consegue che la mancanza di alcun risconto in relazione allo svolgimento di lavoro con l' orario indicato in ricorso non consente l' accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive ulteriori a titolo di lavoro straordinario rispetto a quelle già percepite.
Tanto premesso parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver percepito le somme indicate in busta paga.
Dall' esame dei conteggi allegati emerge invero che parte ricorrente ha percepito mensilmente la retribuzione spettante ad un lavoratore full time con mansioni di livello C2 CCCNL Cooperative
Sociali (euro 1385,50) e ha percepito annualmente la relativa tredicesima.
Non spettano, inoltre, le non meglio precisate differenze per le ferie non godute, per i permessi e per il lavoro domenicale poiché manca la prova rigorosa – il cui onere ricade ancora una volta a carico del lavoratore – del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dell'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei periodi che invece avrebbero dovuto essere non lavorati (cfr. Cass.
n.12311/2003; n.7445/2000; 10956/1999).
Parte ricorrente ha pertanto percepito quanto spettante in relazione al contratto di lavoro prestato con orario full time.
Se così è, risultando comunque provate l'esistenza e la natura del rapporto dedotto in giudizio limitatamente al periodo regolarizzato dal 30.12.2015 al 31.8.2019, la natura delle mansioni svolte, appare parzialmente fondata la domanda di pagamento del TFR erogato al ricorrente solo in parte (da conteggiare limitatamente alle retribuzioni ammesse come percepite dal ricorrente sostanzialmente coincidenti con la retribuzione spettante ad un lavoratore di livello C2 CCNl cit con un orario lavorativo full time di 38 ore settimanali) essendo ovviamente onere del datore (nel caso di specie non assolto) provare l'esatto adempimento (quale fatto estintivo del diritto azionato) degli obblighi retributivi.
Sicchè in relazione al periodo indicato in ricorso vanno riconosciute le spettanze dovute a titolo di saldo TFR sulle retribuzioni riconosciute come percepite dal ricorrente.
Le somme spettanti a titolo di TFR possono essere facilmente calcolate nella misura di euro 2.646,04 (totale retribuzione percepita euro 64.902,03: 13,5= 4807,55- acconto percepito di euro
2161,51= euro 2.646,04)
La convenuta va quindi condannata al Controparte_2 pagamento, in favore della somma di euro 2.646,04 Parte_1
a titolo di saldo TFR oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese, liquidate e distratte come in dispositivo vanno poste a carico della parte soccombente . Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra parte ricorrente e Controparte_5
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1)-Accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di euro
2.646,04 a titolo di saldo TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali giusta sentenza Cass. SS.UU. n 38/01 con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
2)-Rigetta per il resto il ricorso;
3)- Condanna alla rifusione in favore del Controparte_2 ricorrente delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi €. 1.800,00 oltre spese generali IVA e CPA.
4) Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 13.11.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa