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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 02/10/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2965/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 2 ottobre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra (C.F. Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale la società “ (C.F C.F._1 CP_1
Gruppo Iva n. ), con sede in Milano, in persona del suo legale P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante Dott. per sentir condannare quest'ultima al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 11.382,70 oltre rivalutazione monetaria e/o maggior danno ed interessi legali di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ., oltre alla rifusione delle spese processuali e compenso professionale, anche del procedimento di mediazione.
Lamentava l'attrice di essere assicurata con “ , giusta polizza infortuni “Universo CP_1
Persona” n. 731079679 stipulata il 24/04/2019, che produceva, e che la mattina di giovedì
2/12/2021 l'odierna esponente, contitolare in Viareggio di un pubblico esercizio denominato “Bar
Oriano”, dovendo fare acquisti inerenti alla suddetta attività da lei gestita con il fratello, si recava presso il negozio di Ikea Pisa, in Pisa località Navicelli, via della Robbia 60, e che subito dopo essere entrata nel negozio all'improvviso scivolava per il pavimento bagnato, cadendo a terra e riportando così gravi lesioni all'arto superiore sinistro, compresa la frattura del polso sinistro, che non guariva completamente, lasciandole postumi permanenti, per la cui liquidazione, comprese le spese e l'inabilità temporanea, agiva con il presente giudizio nei confronti della sua assicurazione, dopo aver tentato inutilmente il procedimento di mediazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta assicurazione contestando l'attorea pretesa sotto due profili: in primo luogo contestava la mancata produzione da parte dell'attrice del contratto di assicurazione, essendosi limitata l'attrice a produrre la sola scheda di polizza, e in secondo luogo contestava in modo articolato il quantum dell'indennizzo richiesto ai sensi del contratto intercorso tra le parti, non essendo in discussione l'an. Concludeva in tesi per il rigetto della domanda e in
1 denegata ipotesi per il suo accoglimento nella misura del provato e del giusto, secondo i termini di polizza, con totale compensazione delle spese di causa.
Il processo si svolgeva presso altro Giudice, che nominava C.T.U. nella persona del Dott.
[...] affinché, attenendosi ai criteri valutativi pattuiti con la polizza infortuni “Universo Per_1
Persona” n. 73179679 e di cui è causa, la durata dell'invalidità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente residuati all'attrice dall'infortunio di cui è causa nonché l'inerenza e l'entità delle spese mediche sostenute dall'attrice, spese che sono state documentate con le produzioni dalla stessa effettuate ai numeri da 15 a 24 dell'atto di citazione indicandone la congruità, previo accertamento dell'indennizzabilità a termini di polizza di tali spese e accertando, in ogni caso, il CTU tutto quanto rilevante dal punto di vista tecnico in relazione alle domande ed eccezioni delle parti. Il CTU depositava quindi la sua relazione il 7/1/2025 e, passata la causa al sottoscritto Giudice, le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi alle parti i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Non essendo in discussione l'an del risarcimento richiesto si osserva preliminarmente che era onere di parte convenuta produrre, come in effetti risultano prodotte, le condizioni di assicurazione ulteriori rispetto alla scheda. L'assicurato nell'agire in giudizio deve infatti provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo, laddove se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo (Cass. 1558/2018). Essendo comunque prodotto il documento l'eccezione sulla mancata produzione del contratto deve essere rigettata.
Nel merito si osserva che la relazione del C.T.U. ha rilevato 100 giorni di inabilità temporanea, di cui 60 giorni di I.T.T. e 40 giorni di I.T.P. al 40%. Ha quindi rilevato postumi permanenti nella misura dell'8% della tabella ANIA, laddove riguardo alle spese il C.T.U. ha ritenuto rimborsabili le spese di cui alla fattura Dott. n. 167/2022 pari ad € 156,40 (20% di 782,20), il ticket san. Per_2 del 17/3/2022 di € 38,00, la ricevuta n. 19/2022 del Dott. di € 132,00 e le Persona_3 certificazioni del Dott. di € 256,20 iva compresa, non ritenendo rimborsabili le ulteriori Per_4 spese allegate per mancanza di ricetta medica da allegare allo scontrino e per prestazioni non relative a ricetta medica e comunque effettuate oltre un anno dal sinistro.
Concordando con la valutazione del C.T.U., le somme corrispondenti saranno pertanto così ripartite: € 582,60 per rimborso spese documentate ed € 7.850,00 per I.P., e per un CP_3 CP_4 totale di € 8.432,60, somma cui andrà aggiunto l'importo di € 305,00, pari al 50% delle spese di
CTP, il tutto previa devalutazione al momento dell'evento e successiva rivalutazione con interessi decorrenti di anno in anno sino alla data odierna, come in dispositivo.
A dette somme seguirà il rimborso, a carico di parte convenuta, delle anticipate spese di CTU e quindi la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice Parte_1
, che liquida in complessivi € 8.737,60, somma da devalutarsi secondo gli indici ISTAT
[...] alla data del sinistro, ossia al 2/12/2021, e quindi da rivalutarsi anno per anno secondo gli stessi indici, con relativa correspensione degli interessi nella misura legale, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) Pone definitivamente ad integrale carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in atti, condannando parte convenuta al loro rimborso in favore di parte attrice che le ha anticipate;
3) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 2 ottobre 2025.
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali concordemente insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra (C.F. Parte_1
conveniva dinanzi a questo Tribunale la società “ (C.F C.F._1 CP_1
Gruppo Iva n. ), con sede in Milano, in persona del suo legale P.IVA_1 CP_1 P.IVA_2 rappresentante Dott. per sentir condannare quest'ultima al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 11.382,70 oltre rivalutazione monetaria e/o maggior danno ed interessi legali di cui all'art. 1284 IV comma cod. civ., oltre alla rifusione delle spese processuali e compenso professionale, anche del procedimento di mediazione.
Lamentava l'attrice di essere assicurata con “ , giusta polizza infortuni “Universo CP_1
Persona” n. 731079679 stipulata il 24/04/2019, che produceva, e che la mattina di giovedì
2/12/2021 l'odierna esponente, contitolare in Viareggio di un pubblico esercizio denominato “Bar
Oriano”, dovendo fare acquisti inerenti alla suddetta attività da lei gestita con il fratello, si recava presso il negozio di Ikea Pisa, in Pisa località Navicelli, via della Robbia 60, e che subito dopo essere entrata nel negozio all'improvviso scivolava per il pavimento bagnato, cadendo a terra e riportando così gravi lesioni all'arto superiore sinistro, compresa la frattura del polso sinistro, che non guariva completamente, lasciandole postumi permanenti, per la cui liquidazione, comprese le spese e l'inabilità temporanea, agiva con il presente giudizio nei confronti della sua assicurazione, dopo aver tentato inutilmente il procedimento di mediazione.
Si costituiva in giudizio la convenuta assicurazione contestando l'attorea pretesa sotto due profili: in primo luogo contestava la mancata produzione da parte dell'attrice del contratto di assicurazione, essendosi limitata l'attrice a produrre la sola scheda di polizza, e in secondo luogo contestava in modo articolato il quantum dell'indennizzo richiesto ai sensi del contratto intercorso tra le parti, non essendo in discussione l'an. Concludeva in tesi per il rigetto della domanda e in
1 denegata ipotesi per il suo accoglimento nella misura del provato e del giusto, secondo i termini di polizza, con totale compensazione delle spese di causa.
Il processo si svolgeva presso altro Giudice, che nominava C.T.U. nella persona del Dott.
[...] affinché, attenendosi ai criteri valutativi pattuiti con la polizza infortuni “Universo Per_1
Persona” n. 73179679 e di cui è causa, la durata dell'invalidità temporanea ed il grado dell'invalidità permanente residuati all'attrice dall'infortunio di cui è causa nonché l'inerenza e l'entità delle spese mediche sostenute dall'attrice, spese che sono state documentate con le produzioni dalla stessa effettuate ai numeri da 15 a 24 dell'atto di citazione indicandone la congruità, previo accertamento dell'indennizzabilità a termini di polizza di tali spese e accertando, in ogni caso, il CTU tutto quanto rilevante dal punto di vista tecnico in relazione alle domande ed eccezioni delle parti. Il CTU depositava quindi la sua relazione il 7/1/2025 e, passata la causa al sottoscritto Giudice, le parti precisavano infine le rispettive conclusioni e la causa era rinviata ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza odierna, concessi alle parti i termini per il deposito di conclusionali e note spese.
Non essendo in discussione l'an del risarcimento richiesto si osserva preliminarmente che era onere di parte convenuta produrre, come in effetti risultano prodotte, le condizioni di assicurazione ulteriori rispetto alla scheda. L'assicurato nell'agire in giudizio deve infatti provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo, laddove se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo (Cass. 1558/2018). Essendo comunque prodotto il documento l'eccezione sulla mancata produzione del contratto deve essere rigettata.
Nel merito si osserva che la relazione del C.T.U. ha rilevato 100 giorni di inabilità temporanea, di cui 60 giorni di I.T.T. e 40 giorni di I.T.P. al 40%. Ha quindi rilevato postumi permanenti nella misura dell'8% della tabella ANIA, laddove riguardo alle spese il C.T.U. ha ritenuto rimborsabili le spese di cui alla fattura Dott. n. 167/2022 pari ad € 156,40 (20% di 782,20), il ticket san. Per_2 del 17/3/2022 di € 38,00, la ricevuta n. 19/2022 del Dott. di € 132,00 e le Persona_3 certificazioni del Dott. di € 256,20 iva compresa, non ritenendo rimborsabili le ulteriori Per_4 spese allegate per mancanza di ricetta medica da allegare allo scontrino e per prestazioni non relative a ricetta medica e comunque effettuate oltre un anno dal sinistro.
Concordando con la valutazione del C.T.U., le somme corrispondenti saranno pertanto così ripartite: € 582,60 per rimborso spese documentate ed € 7.850,00 per I.P., e per un CP_3 CP_4 totale di € 8.432,60, somma cui andrà aggiunto l'importo di € 305,00, pari al 50% delle spese di
CTP, il tutto previa devalutazione al momento dell'evento e successiva rivalutazione con interessi decorrenti di anno in anno sino alla data odierna, come in dispositivo.
A dette somme seguirà il rimborso, a carico di parte convenuta, delle anticipate spese di CTU e quindi la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese legali, liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice
Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attrice Parte_1
, che liquida in complessivi € 8.737,60, somma da devalutarsi secondo gli indici ISTAT
[...] alla data del sinistro, ossia al 2/12/2021, e quindi da rivalutarsi anno per anno secondo gli stessi indici, con relativa correspensione degli interessi nella misura legale, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla presente decisione al saldo effettivo;
2) Pone definitivamente ad integrale carico di parte convenuta le spese di CTU, liquidate come in atti, condannando parte convenuta al loro rimborso in favore di parte attrice che le ha anticipate;
3) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali di parte attrice, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compenso ed € 264,00 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice.
Dott. Giovanni Piccioli.
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