Art. 6.
Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.
I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
La dotazione organica cosi' definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.
Con effetto dal 1 ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvedera' con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risultera' eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, gravera' sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sara' riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.
Nella prima applicazione della presente legge e fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni ed integrazioni, in attesa della determinazione degli organici di cui al quarto comma del presente articolo, in via transitoria, l'organico di ogni singola categoria del personale ferroviario di cui al quadro n. 1 annesso alla presente legge resta fissato come risulta al successivo quadro n. 4.
I posti di organico esistenti per le singole qualifiche all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti ai profili professionali corrispondenti sulla base della tabella di equiparazione allegata alla presente legge.
La dotazione organica cosi' definita non ha valore per i passaggi dall'una all'altra categoria fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della presente legge.
Con effetto dal 1 ottobre 1978, fermo restando il limite del contingente di posti di organico e del quantitativo di oltre organico globalmente fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880 , e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, provvedera' con propri motivati decreti in relazione alle specifiche mansioni previste per i profili professionali ed alla nuova organizzazione del lavoro, alla prima determinazione dei quantitativi di posti per ciascuna categoria di cui al quadro 1 annesso alla presente legge e per ciascuno dei profili professionali risultanti dalle tabelle allegate al quadro stesso ed alla ripartizione dei contingenti di posti stabiliti per un medesimo profilo professionale, nel limite globale di spesa derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.
Il personale appartenente a profili professionali non di prima assunzione che risultera' eventualmente eccedente alla dotazione organica prevista in applicazione del quarto comma del presente articolo per il profilo professionale stesso, gravera' sulla categoria cui appartiene il profilo professionale di assunzione e sara' riassorbito nella misura del 50 per cento delle vacanze annue del profilo professionale di appartenenza.