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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola, all'esito dell'udienza del 2.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12213/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Fernanda Annunziata (C.F. ) – (PEC: C.F._2
– cell. 3337616604) presso il cui studio sito in Gragnano (NA) alla Email_1
Via S.M. a Civano n.3 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.05.2024, ha premesso: di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze della S.E.P.S.A. S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con mansione di coordinatore ferroviario, inserito nel parametro 210 di cui al C.C.N.L. Autoferrotranvieri, dall'aprile dell'anno 1975 all'anno 2012; che con atto di fusione del 27.12.2012, l' Controparte_1 incorporava, tra le altre, la S.E.P.S.A. S.p.A., diventando, di fatto, l'unica azienda ferroviaria della
Regione Campania;
che il rapporto di lavoro instaurato con la S.E.P.S.A. S.p.A., pertanto, proseguiva con la società incorporante ( dal gennaio 2013 sino al 01.05.2020, allorquando andava in CP_2 quiescenza;
che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non aver percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio non avendo, nella specie, Cont ricevuto dalla il pagamento delle voci “indennità perequativa e compensativa a.r. 2011” né della voce “indennità di turno”.
Tanto premesso, il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia: “1) accertare la nullità e/o la inopponibilità all'istante di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie e di permesso per ex festività soppresse l'indennità perequativa, l'indennità compensativa e
l'indennità di turno per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria;
2. per lo effetto accertare che il sig. è creditore della della somma di € 4.147,18, così come Parte_1 CP_3 indicata nei conteggi riportati in ricorso, a titolo di differenze retributive e differenze sul tfr, ovvero della maggiore o minore somma reputata di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226
c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, 3. condannare per l'effetto la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.147,18, così come indicata nei conteggi riportati in ricorso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed in applicazione dell'art. 36 Cost., oltre interessi e rivalutazione monetaria come Cont per legge;
3) sempre per lo effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento di spese e competenze del giudizio in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
La parte convenuta restava contumace nonostante la regolarità della notifica del ricorso.
Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa all'udienza del 2.10.2025 è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
La domanda giudiziale è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Questo Giudice ritiene di aderire all'indirizzo espresso, da ultimo dalla Suprema Corte con sent. n.
18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023 in relazione a fattispecie concrete analoghe a quella ora in esame. Inoltre, più di recente sono intervenute le ord. 27.9.2024, nn. 25840
e n. 25850, che hanno rigettato altrettanti ricorsi per cassazione di contro sentenze della CP_3
Corte d'Appello di Napoli, circa le medesime questioni. Pertanto, anche ai sensi dell'art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., ai citati provvedimenti di legittimità si farà riferimento in questa sede.
Occorre allora premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con l'espressione Persona_1
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, e altri). Ciò che si CP_4
è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. Per_2 del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
Di tali principi si è fatta interprete la Suprema Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del D.Lgs. n.
185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, "che le sentenze della
Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione
UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità"
(cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolVOo le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p. 8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92 p. 26, CGUE CP_5
10/04/1984 causa C-14/83 VO Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa p. 51, tutte CP_6 citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
Fatta tale premessa, nel caso in esame, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa
“ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua
o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa: - -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto controverso è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Tribunale – in adesione a quanto evidenziato nelle pronunce della Corte di Appello di
Napoli poi confermate dalla Suprema Corte di Cassazione nelle pronunce sopra richiamate - che la
Corte di Giustizia, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria.
Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili deVOo essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni non deVOo essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può, pertanto, ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non matureranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art. 1363 c.c.) oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame - quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro sicché rientra, a pieno titolo, nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
Quanto all'indennità di turno, la quale è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1, dell'accordo nazionale 27.11.2000 bensì è stata ricondotta all'ambito della
“retribuzione variabile” in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia - in aderenza a quanto statuito da Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 553/2023, le cui argomentazioni, ex art. 118 disp. att. c.p.c., qui si richiamano apparendo del tutto condivisibili – “tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti. Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore”.
Da ultimo, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25850/2024, già sopra richiamata, ha accolto il sopraesposto orientamento, riconoscendo la voce di indennità di turno come assimilabile a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" e, pertanto, da computarsi nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Per quanto riguarda il quantum questo Giudice ritiene di aderire ai conteggi così come redatti dal procuratore di parte ricorrente in quanto metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche ed esenti da errori. Dall'esame delle buste paga versate in atti risulta, infatti, che il ricorrente ha sempre percepito euro 1,00 a titolo di indennità perequativa, euro 13,93 a titolo di indennità compensativa ed euro 0,52 a titolo di indennità di turno .
In definitiva, alla stregua di tutto quanto sovra esposto, in accoglimento della domanda giudiziale, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive sopra analiticamente indicate volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r.
2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno, si accerta e si dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva delle voci Parte_1
“indennità perequativa ar 11”, “indennità compensativa ar 11” e “indennità di turno” con la conseguente condanna dell' in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dal 01/01/2012 al
30/04/2020, data di pensionamento, per un importo pari ad € 4.147,18, oltre accessori di legge.
La complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito inducono alla compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite.
La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022 in misura minima, tenuto conto della serialità della controversia, considerata l'attività svolta, con attribuzione in favore dell'avv. antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto, previa declaratoria di nullità delle disposizioni negoziali e/o collettive di cui in parte motiva volte ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e l'indennità di turno, accerta e dichiara il diritto di al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una Parte_1 retribuzione comprensiva delle voci “indennità perequativa ar 11 ”, “indennità compensativa ar 11”
e “indennità di turno” e per l'effetto, condanna l' in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., a corrispondere, in suo favore, le differenze retributive conseguenti, a decorrere dall'01/01/2012 alla data di pensionamento del 30.04.2020, per un importo pari ad € 4.147,18, oltre accessori di legge;
compensa, nella misura di un terzo, le spese di lite e condanna l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte che liquida, in complessivi
[...]
€ 876,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, oltre spese a titolo di contributo unificato, ove dovute, con attribuzione all'avv. Fernanda Annunziata, antistatario.
Così deciso in Napoli in data 2.10.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola