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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/11/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione monocratica e in persona della dr.ssa Lucia Paura
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6028 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 R.G.
Oggetto: lesione personale vertente tra
, , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappr.tI e difeso dall'Avv. CAMPANELLA MARIO, CodiceFiscale_2
, elett.te dom.to in Corso Amedeo di Savoia, 222, 80136 Napoli C.F._3
ITALIA appellante
e
, rappr.ta e difesa dall'Avv. MESSINESE FABIOLA, Controparte_1 P.IVA_1
, elett.te dom.ta in VIA SALUTE 80055 PORTICI C.F._4 appellato
e nei confronti di
, come in atti Controparte_2
Appellato contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del
25.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e propongono appello al fine di ottenere la Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza nn. 1221/21, con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia,
1 all'esito del giudizio R.G. 4298/2016, ha accolto solo parzialmente la domanda risarcitoria spiegata, ravvisando un concorso di colpa dei danneggiati a fronte dell'evento dedotto in giudizio.
Nel dettaglio, gli odierni appellanti hanno agito dinanzi al giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni a persona riportati a seguito del sinistro occorso in Somma
Vesuviana alla Via Aldo Moro il giorno 01.09.2015, verso le ore 17,00, allorquando, mentre attraversavano la strada in corrispondenza delle strisce pedonali, erano stati investiti dal Motociclo Honda tg. EA43594.
Istruita la causa, (ovvero espletata la prova testimoniale ed esperita CTU medico-legale sui danneggiati, in primo grado rispettivamente attore ed interventore volontario), il giudice di prime cure ha dichiarato il concorso causale degli stessi, ritenendo non provato che gli istanti attraversassero la strada sulle strisce pedonali, e per l'effetto ha ridotto della metà gli importi liquidati, peraltro operando anche una riduzione rispetto alla percentuale di danno biologico riconosciuta dal CTU.
Di tanto si dolgono sostanzialmente gli appellanti, che impugnano la sentenza nella parte in cui il giudicante:
1) erroneamente valutando le prove e violando l'art. 1227 c.c., ha ascritto l'evento dannoso ad un pari concorso di colpa del conducente il motociclo e dei pedoni danneggiati, sul presupposto che sarebbe emerso dall'istruttoria orale che i predetti, al pari del teste escusso, si trovassero sulle strisce pedonali;
2) arbitrariamente ha ridotto i punti di danno biologico riconosciuti dalla CTU, dalla quale si è discostato senza motivare sul punto;
3) erroneamente ha applicato, ai fini della quantificazione delle lesioni, importi non corrispondenti a quelli di cui alle tabelle micropermanenti vigenti al momento della liquidazione del danno;
4) erroneamente ha compensato in parte le spese legali liquidate in favore dell'avvocato antistatario, omettendo il riconoscimento di parte delle “spese vive” da questi sostenute.
Nonostante la regolare notifica non si è costituito neppure in grado di appello il responsabile civile : ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
Si è invece regolarmente costituita in giudizio l'appellata compagnia, la quale ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto;
con vittoria di spese di lite.
2 Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza cartolare del 25 novembre
2025, è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla compagnia appellata in ordine alla pretesa inammissibilità dell'appello, che risulta infatti, oltre che tempestivamente proposto, senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla Suprema Corte, giacchè parte appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, che attengono infatti alla violazione dell'art. 1227 c.c., ed alla valutazione della prova, oltre che all'errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure.
Sempre in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al
Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del
Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Pertanto, stante il tenore dell'appello, ed in mancanza di appello incidentale, sono da ritenersi cosa giudicata l'accertamento del fatto storico foriero del danno, come prospettato dai danneggiati e confermato dall'istruttoria orale, ed il riconoscimento degli importi attribuiti dal giudice a quo a titolo di ATT, ATP e danno morale.
In ogni caso, venendo al merito, è infondato il primo motivo di gravame, con cui gli appellanti hanno contestato la parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto “non… provato che essi attraversassero la strada sulle strisce pedonali”, dichiarando la sussistenza del concorso di colpa dei pedoni.
Questi ultimi, in particolare, con il gravame in esame, rilevano che il teste escusso ha riferito di trovarsi, al momento del sinistro, “a piedi sulle strisce pedonali” e di aver visto
“a pochi metri da me due persone, un uomo ed una donna, mentre queste due persone stavano attraversando… un motociclo Honda frenava in ritardo e le investiva”; dunque, sostengono che, per argomentazione logica, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dedurre che anche i danneggiati, al pari del teste, fossero sulle strisce al momento dell'investimento.
La tesi di parte appellante non risulta condivisibile, dovendo il giudicante decidere “iuxta alligata et probata"; pur non potendo il Tribunale prescindere dalla portata testuale delle dichiarazioni effettivamente rese dal D'Avolio, deve tuttavia rilevarsi che la
3 giurisprudenza (Cass. 15 gennaio 2003, n. 48, Cass., Sez. III, 19 novembre 2009, n.
24432) ritiene, in linea di massima, che la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato non sia fonte di per sé di responsabilità civile, ove tale violazione non si ponga come elemento causale rispetto all'evento dannoso.
Ebbene, ai fini della valutazione della sussistenza di una condotta concorsuale dei danneggiati, giustificativa dell'operata riduzione alla metà del risarcimento, deve precisarsi che la norma di cui all'art. 1227 c.c. disciplina, rispettivamente al primo ed al secondo comma, due ipotesi distinte, entrambe ancorate al principio di causalità; il primo comma contempla il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell'evento in vista di una riduzione proporzionale del risarcimento del danno;
la disposizione di cui al secondo comma esclude invece la risarcibilità del danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
postula che il comportamento del danneggiante sia stato unica causa efficiente del predetto evento e considera irrisarcibili le conseguenze ulteriori che, a causa della mancata ordinaria diligenza da parte del creditore danneggiato, abbiano aggravato il danno;
essa costituisce dunque eccezione in senso stretto, con quanto ne deriva in termini di distribuzione dell'onere della prova.
La disposizione di cui al primo comma- in applicazione della quale si ritiene che il primo giudice abbia operato la riduzione- attiene invece alla fase causativa del danno (il fatto del danneggiante e il fatto del danneggiato) ed importa esclusivamente una delimitazione decurtativa del danno risarcibile.
Ora, notoriamente, sebbene l'art. 2054 c.c. ponga a carico del veicolo investitore una presunzione di colpa, non è preclusa al giudice di merito… “anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione” (Cass., sez. 3, 13/11/2014, n. 24204).
Dunque, in subjecta materia, … “ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa
e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”
(Cassazione, Ordinanza 20137 del 13/07/2023).
4 Ne deriva che - sempre secondo l'insegnamento della giurisprudenza della Cassazione appena richiamata- il giudice di merito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. sez. 6-3, 28/01/2019, n. 2241 Cass., sez. 3, 04/04/2017, n. 8663; Cass., sez. 3,
18/11/2014, n. 24472; Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3964).
Ebbene, nel caso concreto, dall'istruttoria espletata è emerso che il conducente del motociclo ben avrebbe potuto evitare l'investimento, avendo effettivamente il teste dichiarato: “poco prima che passasse il motociclo un veicolo si era fermato per Tes_1 far passare i pedoni che mi precedevano”, così confermando l'oggettiva visibilità dei danneggiati da parte dell'investitore. Tuttavia - pur non essendo stato positivamente accertato se i pedoni attraversassero o meno sulle strisce, - dagli atti è emerso anche che il motociclo procedeva a velocità contenuta;
all'uopo, deve osservarsi che il CTU, in sede di risposta alle osservazioni del CTP della compagnia odierna appellata, ha rilevato: “il motoveicolo che li ha urtati non è riuscito a fermare la sua corsa ma non ha urtato i periziati stessi con una velocità tale da configurare uno dei tipici quadri di proiezione o propulsione…” (così giustificando il mancato riscontro, in sede di primo soccorso, di lesioni accessorie tipiche della fase di impatto al suolo, quali ad esempio, escoriazioni alle mani, al volto ecc…).
È però indicativo di una condotta contra legem dei pedoni il fatto che l'investimento sia avvenuto- come dichiarato dal teste- dopo che un altro veicolo si era fermato per consentire l'attraversamento dei pedoni(cfr. testimonianza del : “poco prima che Tes_1 passasse il motociclo investitore un veicolo si era fermato per far passare i pedoni che mi precedevano”); dunque, in fase di ricostruzione della dinamica, il Tribunale rileva che i fatti si sono svolti in un arco temporale abbastanza prolungato (inizio dell'attraversamento, sopraggiungere del veicolo che dà la precedenza, successivo sopraggiungere del motociclo che non riesce a frenare, il tutto mentre il teste sembra essere rimasto in posizione di stasi rispetto ai “pedoni che (lo) precedevano”). Emerge dunque la violazione, da parte degli appellati, della disposizione di cui al 4 co. dell'art. 190 Cds, che vieta ai pedoni di indugiare sulla carreggiata, che, in considerazione della scarsa velocità del motociclo, è circostanza idonea a giustificare la corresponsabilità paritaria dei danneggiati nella produzione dell'evento.
5 Ne consegue la conferma del capo della sentenza impugnato.
È invece parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti, il secondo motivo di gravame, con cui gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure ha arbitrariamente ridotto i punti di danno biologico riconosciuti dal CTU, dalle cui conclusioni si è discostato senza adeguatamente motivare sul punto.
All'uopo il Tribunale osserva, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, che
(cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 20/2021 del 11 gennaio 2021) “Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU”.
Ed infatti, pur non essendo la CTU una fonte di prova in senso stretto e pur restando il giudice “peritus peritorum”, a fronte di accertamenti di natura tecnico-scientifica che lo stesso ha deciso di rimettere ad un ausiliario, sussiste l'obbligo del magistrato di dare atto dei risultati conseguiti o non conseguiti/conseguibili, in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche ( in tal senso 2670272013 n. 4792, Cass. 13/03/2009 n.
6155, Cass. 19/01/2006 n. 1020).
Ebbene, nel caso in esame, la decisione del giudice di prime cure di discostarsi dalle conclusioni del proprio fiduciario è affidata ad una mera frase di stile, (cfr. “in considerazione delle osservazioni critiche del CTP di parte convenuta e dei referti di
Ps.”) peraltro incoerente rispetto all' (invece condivisibile) iter argomentativo sviluppato in sentenza in relazione alla rilevanza degli esami strumentali ai fini della valutabilità delle lesioni.
Nel dettaglio, infatti, le osservazioni del CTP della compagnia attengono da un lato al mancato riscontro sulle persone dei danneggiati, in sede di primo soccorso, di lesioni tipiche della fase di impatto al suolo (ad esempio, escoriazioni alle mani, al volto ecc…), dall'altro all'assenza di accertamenti strumentali. Rispetto a quest'ultimo profilo, il giudice di prime cure ha ampiamente argomentato in conformità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il rigore che il legislatore ha dimostrato di esigere in sede di riscontro delle microlesioni non può essere inteso nel senso che la relativa prova debba essere fornita sempre e comunque con l'accertamento clinico strumentale (radiografie,
TAC, risonanze magnetica, ecc.). Infatti, per la Cassazione, è sempre e soltanto l'accertamento medico legale, che sia svolto in conformità alle leges artis, a stabilire se la
6 lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile (ord. n. 7753/2020). In definitiva, l'accertamento del danno alla persona deve essere sì condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, ma nell'ambito di detta criteriologia, nel caso di micro-permanenti, sono ammissibili anche fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali.
Gli esami strumentali, infatti, non sono l'unico mezzo utilizzabile, ma si pongono in una posizione di fungibilità ed alternatività rispetto all'esame obiettivo (criterio visivo) e all'esame clinico, demandato al medico legale. I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale), invero, non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le leges artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi.
Non risulta dunque coerente la scelta del giudice di prime cure di sposare l'indirizzo giurisprudenziale in esame, ed al contempo di prendere in considerazione le obiezioni – di segno contrario- svolte in sede di osservazioni dal CTU della compagnia.
Allo stesso modo, in relazione alle osservazioni del CTP relative all'assenza di escoriazioni sui danneggiati in sede di refertazione in Pronto Soccorso, deve rilevarsi che le stesse non appaiono idonee a supportare la decisione del giudicante in punto di riduzione della percentuale invalidante riconosciuta dal CTU: ed infatti, deve darsi atto che – ove non si volesse dar credito alle risposte alle note critiche, con cui l'ausiliario del giudice ha ritenuto che “il motoveicolo che li ha urtati non è riuscito a fermare la sua corsa ma non ha urtato i periziati stessi con una velocità tale da configurare uno dei tipici quadri di proiezione o propulsione…”, - dovrebbe coerentemente optarsi per il rigetto della domanda per insussistenza del nesso causale, e non certo nel senso della mera compromissione del punto di danno biologico riscontrato in sede peritale, come invece il giudice di merito ha inteso fare.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, sulla base della valutazione medico legale compiuta dal dr. , dal cui elaborato non c'è ragione di discostarsi, si Persona_1 quantifica il danno biologico di natura permanente, patito dall'appellante Parte_2 nella misura del 5%, e dell'appellante , nella misura del 4%, Parte_1 conformemente agli accertamenti peritali;
conseguentemente l'importo astrattamente liquidabile in favore della prima è di € 5.374,18, e del secondo di € 3.429,71
7 (rispettivamente, 5% su soggetto di 34 anni, e 4% su soggetto di 48 anni ex tabelle di cui al D.M 19.07.2019); va, invece, confermata la valutazione volta a riconoscere ad entrambi, a titolo di ITP e di ITT, la somma di € 1805,62, essendo la relativa statuizione coperta da giudicato;
analogamente coperte da giudicato sono le ulteriori somme
(rispettivamente di € 878,11 + € 100 di spese vive per e di € 832,87 + € Parte_2
82,00 di spese vive per ) di cui alla gravata sentenza. Parte_1
Va pertanto riconosciuta a la somma complessiva di € 8.157,91, da ridursi Parte_2 della metà in ragione del confermato concorso e da cui detrarre la somma già liquidata di
€ 2.684,32, per un residuo- con la presente decisione liquidato- di € 1.394,64 (€
4.078,955-€ 2.684,32); a deve invece riconoscersi la somma Parte_1 complessiva di € 6.194,2, da ridursi della metà in ragione del confermato concorso e da cui detrarre la somma già liquidata di € 2.539,62, per un residuo- con la presente decisione liquidato- di € 534,98 (€ 3.074,6-€ 2.539,62).
In ragione della rideterminazione delle somme come sopra operata, deve ritenersi assorbito il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti hanno lamentato l'errore di calcolo e l'erronea applicazione delle tabelle per la determinazione delle microlesioni all'epoca vigenti.
L'infondatezza dell'ultimo motivo di gravame, relativo alla compensazione parziale delle spese di lite, consegue al rigetto del primo motivo, ovvero alla conferma della sussistenza del concorso di colpa come da motivazioni che precedono, con l'ulteriore precisazione che la liquidazione degli ulteriori importi dovuti ai danneggianti non ha modificato lo scaglione di riferimento per il riconoscimento degli onorari professionali.
Le spese di lite del presente grado, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono invece la soccombenza parziale degli appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in parziale riforma ed a integrazione della sentenza gravata:
- Condanna gli appellati e , in solido tra Controparte_1 Controparte_2 loro al pagamento della differenza dovuta a titolo di risarcimento, che liquida in €
534,98 in favore di ed in € 1.394,64 in favore di Parte_1 Parte_2
- Conferma nel resto la gravata sentenza;
- condanna gli appellati al pagamento in favore dell'indicato appellato delle spese processuali, liquidate in € 852,00 per competenze, oltre contributo unificato,
8 I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'Avv. Mario Campanella.
Nola, 26.11.2025
IL GIUDICE
D.ssa Lucia PAURA
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