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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 24/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13115/2024 V.G.
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai IGnori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13115/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Luisa Fabris Parte_1
e
nato ad [...] il [...] con l'avv. Federica Donà Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Teolo (PD), in data 01.09.2001, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Teolo, anno 2001, atto n. 36, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. la casa coniugale, sita in Selvazzano Dentro (PD), Via Caldaro, 9/A, di proprietà esclusiva del IGnor rimarrà a quest'ultimo che continuerà ad abitarvi;
Parte_3
2. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre in Selvazzano Dentro (PD) Via Respighi 18; la figlia Persona_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, permarrà a vivere con la madre in Selvazzano
Dentro (PD) Via Respighi 18;
Part
3. la IG.ra ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella dei figli e , purché ne dia notizia al IG. con congruo preavviso e Per_1 Per_2 Parte_3 considerando l'attuale frequentazione di della scuola secondaria superiore in Abano Terme e Per_1 comunque che il centro degli interessi dei figli è rappresentato dall'attuale Comune di residenza e comuni limitrofi
4. è maggiorenne quindi non vi è spazio per la regolamentazione dell'affido; Per_2
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore (nato il [...]) quando vorrà Per_1
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio. In ogni caso, poi, il IG. terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: Pt_3 Per_1
- a week-end alterni, dal sabato dalle ore 12.30 quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o dalle ore 12.00 quando il padre lo andrà a prendere a scuola fino alla domenica sera, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21,30; le parti concordano che, in periodo non scolastico, il padre potrà riaccompagnare il figlio presso la casa della madre la domenica sera entro le ore 22,30 Durante la settimana il padre concorderà direttamente con il figlio un pomeriggio/sera da trascorrere insieme compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con 15 giorni, anche non consecutivi, periodo Per_1
da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ciascun anno;
- Vigilia di Natale, Natale, Pasqua e Pasquetta, l'ultimo giorno dell'anno ed il giorno di Capodanno saranno alternati ogni anno tra i genitori e così anche per i giorni di festa nazionali;
- il padre trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di
Natale e quello di Capodanno tra genitori;
durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, Per_1
alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di lunedì Dell'Angelo;
6. il IG. si obbliga a versare, in favore della NO quale contributo Parte_3 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma mensile di € 373,97 per ciascun figlio (totale complessivo mensile di euro 747,94), somma rivalutata annualmente in base agli indici Istat con base luglio 2024 e da corrispondersi entro il giorno 10 del mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario, oltre a Part rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova;
7. assegno unico universale al 50% tra i coniugi come per legge;
8. il IG. si obbliga a continuare a versare alla IG.ra quale contributo Parte_3 Parte_1
ai costi della nuova abitazione reperita, la somma mensile di euro 300,00, e ciò fino all'intervenuta autosufficienza economica di entrambi i figli;
il IG. rinuncia sin d'ora a chiedere alla NO Pt_3
la restituzione di dette somme corrisposte. Parte_1
9. il IG. continuerà a farsi carico integralmente del costo del Fondo Sanitario Integrativo a Pt_3
copertura delle spese sanitarie dei figli, posto in essere da Intesa San Paolo con i propri dipendenti,
Part alle condizioni contrattuali ivi previste, fornendo annualmente alla IG.ra prova documentale del rinnovo dello stesso (rinnovo che sarà effettuato fino al raggiungimento del 24° anno di età dei figli;
il IG. non sarà tenuto a tale rinnovo laddove il Fondo sanitario, per modifiche unilaterali, riduca Pt_3 la soglia dei 24 anni per la copertura delle spese sanitarie dei figli), nonché prospetto di liquidazione fornito dal Fondo delle spese mediche effettivamente rimborsate. Il IG. s'impegna quindi a Pt_3
Part rimborsare semestralmente alla IG.ra quanto dalla stessa anticipato per le spese mediche sostenute per i figli e che risulteranno rimborsate – anche solo parzialmente – da detto Fondo sanitario al IG. In caso di rimborso parziale, la spesa residua non coperta dal Fondo graverà al 50% fra Pt_3
genitori. Le parti espressamente concordano e convengono che l'impegno del IG. alla Parte_3
corresponsione del costo del fondo sanitario integrativo per i figli e al rinnovo dello stesso verrà a decadere in caso di licenziamento del IG. e conseguente perdita della possibilità di usufruire del Pt_3
fondo sanitario per i figli. I coniugi precisano inoltre che, nel caso di modifiche unilaterali contrattuali del fondo sanitario, non dipendenti dal IG. così come nel caso di perdita del diritto di usufruire Pt_3
del fondo sanitario per i figli, per licenziamento e/o per altre cause non dipendenti dal IG. Pt_3
quest'ultimo non sarà gravato dall'obbligo di stipulare altra idonea polizza assicurativa sanitaria in favore dei figli, sostitutiva di quella venuta meno o integrativa in caso di perdita di alcune prestazioni garantite e/o per franchigie imposte nel fondo sanitario in essere;
10. la NO continuerà a custodire i regali ricevuti dai figli da parte dei propri Parte_1
parenti e, analogamente il IG. custodirà i regali ricevuti dai figli da parte dei propri Parte_3
parenti. Entrambi i genitori si impegnano a restituire ai propri figli i gioielli /regali custoditi a semplice richiesta di questi ultimi;
11. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità Parte_3 Parte_1
da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, da intendersi quale
[...]
, dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, CP_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo assegno circolare, N.T., intestato alla NO
[...] dell'importo di euro 20.000,00 che sarà consegnato in deposito fiduciario all'avv Luisa Parte_1
Fabris, presso il suo Studio in Treviso, Via De Carlo, 3, entro il termine stabilito dal Tribunale per il deposito delle note congiunte d'udienza e della dichiarazione delle parti. L'avv Fabris consegnerà alla NO detto assegno circolare successivamente alla pubblicazione della sentenza Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
12. le parti danno quindi atto che, con l'adempimento di quanto previsto al punto 11 del presente atto, ogni rapporto patrimoniale ed economico relativo al loro vincolo matrimoniale è da intendersi tacitato e dichiarano che null'altro hanno pertanto reciprocamente a pretendere avendo definito anche con il presente atto ogni divisione patrimoniale con quanto sopra previsto e regolamentato, con estinzione di ogni pretesa e reciproca richiesta economica, confermando di aver già provveduto alla divisione dei beni personali;
13. i IGnori e si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_3 Parte_1 del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
14. Compensarsi integralmente le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
I IGnori e hanno contratto matrimonio in data 01.09.2001 Parte_2 Parte_1
in Teolo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Teolo al n. 36, parte
2, serie A, dell'anno 2001.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 17.05.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 3610/2022 del 18.05.2022
(rg. n. 2251/2022).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente e (nato il [...]) minore e non economicamente Per_1
autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 11. delle rassegnate conclusioni si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro 20.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Quanto ai punti 1., 4., 7. e 8. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Teolo al n. Parte_1
36, parte 2, serie A, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Tribunale di Padova
Volontaria Giurisdizione
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Volontaria Giurisdizione, composto dai IGnori Magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 13115/2024 V.G. promosso con ricorso congiunto depositato in data 14/11/2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Luisa Fabris Parte_1
e
nato ad [...] il [...] con l'avv. Federica Donà Parte_2 con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Per i ricorrenti: “pronunciare ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Teolo (PD), in data 01.09.2001, trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Teolo, anno 2001, atto n. 36, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di eseguire le annotazioni prescritte dalla legge, alle seguenti
CONDIZIONI:
1. la casa coniugale, sita in Selvazzano Dentro (PD), Via Caldaro, 9/A, di proprietà esclusiva del IGnor rimarrà a quest'ultimo che continuerà ad abitarvi;
Parte_3
2. affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre in Selvazzano Dentro (PD) Via Respighi 18; la figlia Persona_2
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, permarrà a vivere con la madre in Selvazzano
Dentro (PD) Via Respighi 18;
Part
3. la IG.ra ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire altrove la propria abitazione e quella dei figli e , purché ne dia notizia al IG. con congruo preavviso e Per_1 Per_2 Parte_3 considerando l'attuale frequentazione di della scuola secondaria superiore in Abano Terme e Per_1 comunque che il centro degli interessi dei figli è rappresentato dall'attuale Comune di residenza e comuni limitrofi
4. è maggiorenne quindi non vi è spazio per la regolamentazione dell'affido; Per_2
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore (nato il [...]) quando vorrà Per_1
compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio. In ogni caso, poi, il IG. terrà con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: Pt_3 Per_1
- a week-end alterni, dal sabato dalle ore 12.30 quando il padre lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre o dalle ore 12.00 quando il padre lo andrà a prendere a scuola fino alla domenica sera, con accompagnamento presso la casa della madre alle ore 21,30; le parti concordano che, in periodo non scolastico, il padre potrà riaccompagnare il figlio presso la casa della madre la domenica sera entro le ore 22,30 Durante la settimana il padre concorderà direttamente con il figlio un pomeriggio/sera da trascorrere insieme compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con quelli scolastici del figlio;
- durante le vacanze estive il padre trascorrerà con 15 giorni, anche non consecutivi, periodo Per_1
da concordarsi tra i genitori entro il 31 marzo di ciascun anno;
- Vigilia di Natale, Natale, Pasqua e Pasquetta, l'ultimo giorno dell'anno ed il giorno di Capodanno saranno alternati ogni anno tra i genitori e così anche per i giorni di festa nazionali;
- il padre trascorrerà con il figlio sette giorni durante le vacanze Natalizie, alternando il giorno di
Natale e quello di Capodanno tra genitori;
durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tre giorni con il padre e tre giorni con la madre, Per_1
alternando con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello di lunedì Dell'Angelo;
6. il IG. si obbliga a versare, in favore della NO quale contributo Parte_3 Parte_1 al mantenimento dei figli la somma mensile di € 373,97 per ciascun figlio (totale complessivo mensile di euro 747,94), somma rivalutata annualmente in base agli indici Istat con base luglio 2024 e da corrispondersi entro il giorno 10 del mese di riferimento, a mezzo bonifico bancario, oltre a Part rimborsare alla IG.ra il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Padova;
7. assegno unico universale al 50% tra i coniugi come per legge;
8. il IG. si obbliga a continuare a versare alla IG.ra quale contributo Parte_3 Parte_1
ai costi della nuova abitazione reperita, la somma mensile di euro 300,00, e ciò fino all'intervenuta autosufficienza economica di entrambi i figli;
il IG. rinuncia sin d'ora a chiedere alla NO Pt_3
la restituzione di dette somme corrisposte. Parte_1
9. il IG. continuerà a farsi carico integralmente del costo del Fondo Sanitario Integrativo a Pt_3
copertura delle spese sanitarie dei figli, posto in essere da Intesa San Paolo con i propri dipendenti,
Part alle condizioni contrattuali ivi previste, fornendo annualmente alla IG.ra prova documentale del rinnovo dello stesso (rinnovo che sarà effettuato fino al raggiungimento del 24° anno di età dei figli;
il IG. non sarà tenuto a tale rinnovo laddove il Fondo sanitario, per modifiche unilaterali, riduca Pt_3 la soglia dei 24 anni per la copertura delle spese sanitarie dei figli), nonché prospetto di liquidazione fornito dal Fondo delle spese mediche effettivamente rimborsate. Il IG. s'impegna quindi a Pt_3
Part rimborsare semestralmente alla IG.ra quanto dalla stessa anticipato per le spese mediche sostenute per i figli e che risulteranno rimborsate – anche solo parzialmente – da detto Fondo sanitario al IG. In caso di rimborso parziale, la spesa residua non coperta dal Fondo graverà al 50% fra Pt_3
genitori. Le parti espressamente concordano e convengono che l'impegno del IG. alla Parte_3
corresponsione del costo del fondo sanitario integrativo per i figli e al rinnovo dello stesso verrà a decadere in caso di licenziamento del IG. e conseguente perdita della possibilità di usufruire del Pt_3
fondo sanitario per i figli. I coniugi precisano inoltre che, nel caso di modifiche unilaterali contrattuali del fondo sanitario, non dipendenti dal IG. così come nel caso di perdita del diritto di usufruire Pt_3
del fondo sanitario per i figli, per licenziamento e/o per altre cause non dipendenti dal IG. Pt_3
quest'ultimo non sarà gravato dall'obbligo di stipulare altra idonea polizza assicurativa sanitaria in favore dei figli, sostitutiva di quella venuta meno o integrativa in caso di perdita di alcune prestazioni garantite e/o per franchigie imposte nel fondo sanitario in essere;
10. la NO continuerà a custodire i regali ricevuti dai figli da parte dei propri Parte_1
parenti e, analogamente il IG. custodirà i regali ricevuti dai figli da parte dei propri Parte_3
parenti. Entrambi i genitori si impegnano a restituire ai propri figli i gioielli /regali custoditi a semplice richiesta di questi ultimi;
11. il IG. si obbliga a versare alla IG.ra , previa dichiarazione di equità Parte_3 Parte_1
da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, da intendersi quale
[...]
, dei diritti della stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, CP_1
l'importo di € 20.000,00 (ventimila/00) a mezzo assegno circolare, N.T., intestato alla NO
[...] dell'importo di euro 20.000,00 che sarà consegnato in deposito fiduciario all'avv Luisa Parte_1
Fabris, presso il suo Studio in Treviso, Via De Carlo, 3, entro il termine stabilito dal Tribunale per il deposito delle note congiunte d'udienza e della dichiarazione delle parti. L'avv Fabris consegnerà alla NO detto assegno circolare successivamente alla pubblicazione della sentenza Parte_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione ed è effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale;
12. le parti danno quindi atto che, con l'adempimento di quanto previsto al punto 11 del presente atto, ogni rapporto patrimoniale ed economico relativo al loro vincolo matrimoniale è da intendersi tacitato e dichiarano che null'altro hanno pertanto reciprocamente a pretendere avendo definito anche con il presente atto ogni divisione patrimoniale con quanto sopra previsto e regolamentato, con estinzione di ogni pretesa e reciproca richiesta economica, confermando di aver già provveduto alla divisione dei beni personali;
13. i IGnori e si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo Parte_3 Parte_1 del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
14. Compensarsi integralmente le spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
I IGnori e hanno contratto matrimonio in data 01.09.2001 Parte_2 Parte_1
in Teolo, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Teolo al n. 36, parte
2, serie A, dell'anno 2001.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Padova in data 17.05.2022 e la separazione è stata omologata con decreto n. cronol. 3610/2022 del 18.05.2022
(rg. n. 2251/2022).
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata il [...]), maggiorenne non Per_2
economicamente autosufficiente e (nato il [...]) minore e non economicamente Per_1
autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 11. delle rassegnate conclusioni si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro 20.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Quanto ai punti 1., 4., 7. e 8. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2 [...]
, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Teolo al n. Parte_1
36, parte 2, serie A, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di conIGlio del 21.01.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari