TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1121 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promosso da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Oristano in via San Francesco n. 18, presso lo studio dell'Avv. SEQUI
AR che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso,
Ricorrente
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Macomer (NU) in via Pietro Nenni n. 10, presso lo studio dell'Avv. UDA
AR che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“A. Pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], ordinando al competente Ufficiale di Stato Controparte_1
Civile di procedere alle relative annotazioni, alle condizioni di cui alle conclusioni che seguono;
B. Il Signor , al fine di definire ogni pregresso rapporto patrimoniale con la Controparte_1
Pagina 1 Signora provvederà a corrispondere alla stessa la somma di euro 20.000,00, di Parte_1 proprietà di quest' ultima e da lui fino ad ora custodita, nonché l'ulteriore somma di €. 46.100,00 a titolo di rimborso al contributo economico della coniuge alle spese di edificazione della casa coniugale in Sedilo, via Ugone n. 17, e pertanto la somma complessiva di euro 66.100,00, a mezzo di due assegni circolari n.t. alla stessa intestati, entrambi emessi da POSTE ITALIANE in data
15.02.2024, rispettivamente n. 0657749036-09 (€. 20.000,00) e n. 0657749035-08 (€. 46.100,00), fiduciariamente custoditi dal proprio Legale, che verranno consegnati alla Signora Parte_1
o al suo legale al momento dell'avvenuto deposito del ricorso;
C. La Signora rilascerà la casa familiare sita in Sedilo, via Ugone n. 17, in favore Parte_1 del Signor entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data del deposito Controparte_1 del presente ricorso;
D. Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
E. Spese compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e Parte_1 Controparte_1
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto.”
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 e Controparte_1 Parte_1 hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Sedilo il 27/09/1992 con atto registrato nel Registro dello
Stato Civile del predetto comune (Atto n. 6, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1992).
Dall'unione coniugale sono nate il 30.08.1996 e il 05.09.1997, entrambe Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
A sostegno della loro richiesta i coniugi hanno dedotto che la convivenza è di fatto cessata da anni a causa del venir meno della comunione materiale e spirituale e che il nel mese di maggio 2023 CP_1 ha lasciato la casa coniugale in Sedilo per trasferire altrove la propria dimora.
Le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis co. 2 c.p.c., dando atto di non intendere riconciliarsi e confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Pagina 2 Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte che i coniugi hanno interrotto da anni la loro vita matrimoniale, ancor prima della emanazione di un provvedimento giudiziale di autorizzazione a vivere separati. Inoltre, la dichiarata impossibilità di una riconciliazione testimonia il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra Parte_1 CP_1
.
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Per quanto concerne le figlie e nate rispettivamente nel 1996 e nel 1997, esse sono Per_1 Per_2 economicamente indipendenti da tempo secondo circostanza riferita dalle parti: pertanto, nessun interesse delle medesime deve essere tutelato e nessuna statuizione, perciò, deve essere assunta in merito ad eventuali riconoscimenti di contributi al mantenimento.
Nulla osta a prendere atto che i coniugi abbiano deciso di definire ogni pregresso rapporto patrimoniale attraverso la dazione alla della complessiva somma di euro 66.100,00 e, Pt_1 precisamente, euro 20.000,00, già di proprietà della medesima, in custodia al marito che, pertanto, ne effettua la restituzione, nonché euro 46.100,00 a titolo di rimborso del contributo economico apportato dalla coniuge alla edificazione della casa coniugale in Sedilo.
Nulla osta, altresì, a prendere atto che la signora rilascerà la casa familiare in favore del Pt_1 coniuge entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data del deposito del ricorso: la soluzione è certamente condivisibile in quanto la coniuge è stata rimborsata delle spese a suo tempo sostenute per la casa coniugale e poiché, in ragione della indipendenza delle figlie, non vi è alcuna necessità di procedere a una formale assegnazione.
Inoltre, la dichiarazione di autosufficienza dei coniugi implica, sebbene non specificati, la disponibilità di adeguati redditi e, pertanto, giustifica la volontà di entrambi di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
17/06/1963 e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (Atto n. 6, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, Anno 1992 - Comune di Sedilo).
Sull'accordo delle parti:
Pagina 3 2. prende atto che il Signor , al fine di definire ogni pregresso rapporto Controparte_1 patrimoniale con la Signora provvederà a corrispondere alla stessa la somma di euro Parte_1
20.000,00, di proprietà di quest' ultima e da lui fino ad ora custodita, nonché l'ulteriore somma di euro 46.100,00 a titolo di rimborso al contributo economico della coniuge alle spese di edificazione della casa coniugale in Sedilo, via Ugone n. 17, e pertanto la somma complessiva di euro 66.100,00,
a mezzo di due assegni circolari n.t. alla stessa intestati, entrambi emessi da POSTE ITALIANE in data 15.02.2024, rispettivamente n. 0657749036-09 (€. 20.000,00) e n. 0657749035-08 (€.
46.100,00), fiduciariamente custoditi dal proprio Legale, che verranno consegnati alla Signora
o al suo legale al momento dell'avvenuto deposito del ricorso;
Parte_1
3. prende atto che la Signora rilascerà la casa familiare sita in Sedilo, via Ugone n. Parte_1
17, in favore del Signor entro il termine di dodici mesi decorrenti dalla data Controparte_1 del deposito del ricorso;
4. dispone che ciascun coniuge provveda autonomamente al proprio sostentamento.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
4.11.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
Pagina 4