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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. PA DA Presidente dott.ssa RA AN Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266/2025 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da (c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. PONZELLI PAOLO;
ricorrente contro
(c.f. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2 e difeso dall'avv. POLCI LEIDE resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025; Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Treia, atto n. 19, parte 2ª, Serie A. Instaurato il procedimento con modalità contenziosa, alla prima udienza di comparizione le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio;
è stato quindi disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto ed all'udienza cartolare del 27.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 28.4.2021 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 24.6.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita all'udienza di comparizione del 20.11.2025; entrambe le parti hanno del resto ri- conosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative al figlio maggiorenne soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti. Va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento, come dalle stesse richiesto nell'accordo raggiunto. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e in conformità alle Parte_1 Controparte_1 condizioni da loro concordate di cui all'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 27.11.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 27 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
RA AN PA DA Pag. 3 a 3