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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4683 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2213/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2213/2018 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione, dall'avv. Antonio Carrella, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mauriello in Nocera Inferiore (SA), alla via G. Matteotti n. 14;
ATTORI
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura
Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in presso la Casa Comunale alla piazza VI CP_1
Novembre;
CONVENUTO
E
in persona del del Consiglio p.t., e Controparte_2 CP_3 [...]
, in persona del p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Salerno CP_4 CP_5 presso cui domiciliano, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
CONVENUTI
E
CP_6
CONVENUTO CONTUMACE
E
CONCLUSIONI Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 16.4.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per gli attori, la nota del 1/4/2025; per il
, la nota del 4/4/2025; per l'Avvocatura distrettuale di Stato, la nota del 15/4/2025) Controparte_1 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 dinanzi a questo Tribunale la Ministri, il , il Controparte_2 Controparte_4
e il dott. , Sindaco pro tempore del medesimo Comune, per Controparte_1 CP_6 ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della tragica morte della nonna, , avvenuta il 5.5.1998 nel corso degli eventi franosi che Persona_1 interessarono l'intero abitato del Comune di . CP_1
In particolare, la domanda veniva formulata sulla base della sentenza penale della Corte d'Appello di
Napoli – VII Sezione Penale – n. 5996/2011, divenuta irrevocabile in data 26.3.2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell'allora Sindaco per il delitto di CP_6 omicidio colposo plurimo, in relazione alla gestione della calamità che si era abbattuta sul territorio comunale di il 5 maggio 1998, causando la morte di centotrentasette persone tra cui CP_1 [...]
. Per_1
Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, la sig.ra si trovava presso l'abitazione Per_1 familiare, allorquando si verificava l'evento franoso. Da quel momento, di lei si perdevano le tracce.
Solo due giorni dopo, i Vigili del Fuoco recuperavano il suo corpo all'interno della propria dimora.
Gli eventi franosi derivavano dallo scioglimento e conseguente dilavamento a valle di sedimenti di origina vulcanica formatisi sulla montagna sovrastante l'abitato e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea, causato da fenomeni di piogge intense protrattisi per diversi giorni.
In relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore (SA), si procedeva a giudizio nei confronti Controparte_7
, , e di un assessore, poi prosciolto, per il delitto di cui agli artt. 113, 40 e 589, I
[...] CP_6
e III comma c.p.c.
All'esito dell'iter processuale, con sentenza n. 5996/11, della Corte di Appello di Napoli, VII Sez.
Penale, passata in giudicato in data 26.3.2013, veniva dichiarato colpevole del reato CP_6 ascrittogli e veniva condannato ad anni cinque di reclusione e, in solido con i responsabili civili, al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Pertanto, gli odierni attori, ritenendo che dai fatti accertati in sede penale fosse derivato loro un pregiudizio di ordine non patrimoniale di rilevante entità in ragione dello stretto legame affettivo con la loro nonna, deducevano la sussistenza del proprio diritto ad avvalersi dell'accertamento contenuto nella richiamata sentenza pur non avendo partecipato al predetto processo penale.
Tanto premesso, concludevano instando per la condanna del sig. , del CP_6 CP_1
, della e del , in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 Controparte_4 risarcimento dei danni patiti, con riconoscimento in favore degli attori della somma di € 80.000,00 ciascuno, o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento sino al soddisfo, e con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto avverso, non Controparte_1 essendosi gli attori costituiti parti civili nel processo penale. Di conseguenza, essendo decorsi oltre diciassette anni dall'evento lesivo, la pretesa sarebbe, ad avviso del ormai estinta. CP_1
Nel merito, il negava l'esistenza di un danno iure hereditatis, sostenendo che la morte della CP_1 vittima sarebbe stata istantanea, impedendo così la trasmissibilità agli eredi di qualsiasi diritto risarcitorio. Analogamente, escludeva la sussistenza delle ulteriori voci di danno. Riteneva inoltre, doversi escludere la responsabilità dello stesso in ragione dell'imprevedibilità e straordinarietà dell'evento, tale da impedire l'adozione di qualsivoglia misura atta ad evitare l'evento calamitoso.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la riunione del presente procedimento con quelli recanti i numeri R.G.: 4843/14; n. 6191/14, nonché con il procedimento n. 7507/14.
Nel merito, concludeva instando per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed improcedibile nei confronti del , ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
In via del tutto subordinata, chiedeva attenuarsi le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinché le somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio fossero liquidate nei limiti dell'effettivo dovuto e provato. Infine, contestava l'eventuale domanda riconvenzionale di regresso formulata da parte delle Amministrazioni statali convenute, poiché tale domanda avrebbe dovuto essere proposta in un autonomo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (in data 23.07.2018), si costituivano in giudizio la e il sollevando, in via Controparte_2 Controparte_8 preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di una delle due articolazioni ministeriali
– la o il – in ragione del principio dell'unicità dello Controparte_2 Controparte_4
Stato. Ancora, in via preliminare eccepivano la prescrizione del diritto vantato dagli attori, che non si erano costituiti parti civili nel predetto procedimento penale. Nel merito, contestavano la prova del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, ritenendo le allegazioni insufficienti e generiche, in assenza di elementi concreti relativi alla coabitazione, alla quotidianità condivisa e all'intensità del legame.
In via riconvenzionale, le Amministrazioni formulavano domanda di regresso nei confronti del dott.
e del , richiamando i principi di cui all'art. 2055, comma 2, c.c. e invocavano CP_6 Controparte_1 la ripartizione dell'obbligazione risarcitoria secondo la graduazione delle colpe, sostenendo la natura esclusiva o quantomeno prevalente della responsabilità imputabile al Sindaco, cui spettava in via diretta il potere e il dovere di allertare e proteggere la popolazione.
Tanto premesso, concludevano perché, in via preliminare, venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del . Nel merito, instavano perché venisse rigettata la Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Ancora, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse condannato a rivalerle dell'intera somma che avrebbero dovuto eventualmente CP_6 corrispondere agli attori, e, sempre in via riconvenzionale di regresso, chiedevano condannarsi il a rivalere le amministrazioni convenute, sulla base di una preponderante Controparte_1 percentuale di responsabilità dell'Ente locale che il Tribunale avrebbe dovuto determinare in via equitativa.
In via subordinata, chiedevano che il venisse condannato a corrispondere il Controparte_1
50% della somma che lo Stato avrebbe dovuto versare in favore degli attori.
All'udienza del 12.9.2018, veniva dichiarata la contumacia del sig. il quale pur CP_6 regolarmente convenuto, non si costituiva in giudizio. Inoltre, veniva concesso alle amministrazioni statali di disporre la notifica delle proprie domande riconvenzionali nei confronti del sig. , CP_6 rimasto contumace. Cionondimeno, all'udienza del 20.2.2019 si dava atto della mancata notifica di tale comparsa.
Ammesse in parte le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'16.4.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 30.6.2025.
********
Le domande formulate dagli attori vanno rigettate per quanto di ragione;
va pertanto dichiarato l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte delle Amministrazioni Statali convenute.
Preliminarmente deve osservarsi che la l. n. 208/15 (legge di stabilità 2016) ha riconosciuto una somma di € 100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio
1998 a a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del CP_1 [...]
prevedendo la dichiarazione di estinzione delle cause pendenti a decorrere dalla data CP_1 di entrata in vigore della legge. Tale disposizione ha dato luogo a non poche perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale, prospettandosi un limite al ristoro integrale dei danni subiti. Tuttavia, su tale assetto normativo è poi intervenuto il D.L. 113/16, convertito in L. 160/16, che ha previsto la facoltà delle parti di pervenire ad accordi transattivi per la definizione del contezioso (in precedenza il meccanismo di legge prevedeva, invece, un risarcimento automatico e l'estinzione dei giudizi), e, per i privati che non avessero interesse a stipulare tali accordi transattivi, di comunicare per iscritto tale volontà alla Prefettura, così determinando la prosecuzione dei giudizi.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico, essendosi rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, gli attori hanno rappresentato di non voler transigere (cfr. comunicazione scritta inviata alla in data 14/5/2018, doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) CP_9
e di voler proseguire il giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda, così dovendosi rilevare la proponibilità della presente domanda.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio ad altre cause vertenti sulla medesima vicenda, come richiesto da parte del Controparte_1
Da un lato, ed in via del tutto assorbente, deve rilevarsi come non risulti in alcun modo provata la pendenza e lo stato di tali procedimenti;
per altro verso, e a tutto voler concedere, pur essendo unico il fatto generatore del danno, la riunione, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali allegate dalle vittime secondarie, avrebbe determinato un inevitabile rallentamento del processo, in contrasto con i principi di economia processuale.
Nel merito, occorre anzitutto rilevare che non veniva sollevata dai convenuti costituiti alcuna contestazione circa il fatto che e fossero i nipoti ex filio della sig.ra Parte_1 Parte_2
, deceduta in ragione della frana oggetto di causa. Peraltro, venivano a tal uopo Persona_1 prodotti i certificati attestanti la situazione di famiglia originaria rilasciati dal Comune di CP_1 con riferimento al sig. , nonché al sig. (doc. nn. 2 allegato all'atto di Parte_2 Persona_2 citazione), da cui è possibile riscontrare il fatto che gli odierni attori fossero nipoti della sig.ra
[...]
. Per_1
Sicché, risulta senz'altro provata l'astratta titolarità attiva dei diritti subiettivi azionati in tale sede da parte degli odierni attori.
Va inoltre evidenziato che, con sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 7.5.2013, n.
19507), venivano rigettati i ricorsi per cassazione formulati per conto del sig. e delle CP_6
Amministrazioni statali convenute in questa sede avverso la sentenza n. 5996/2011 emessa dalla
Corte d'Appello di Napoli. Con tale ultima sentenza, per quanto di interesse in questa sede, CP_6 veniva riconosciuto colpevole della morte di in occasione degli eventi
[...] Persona_1 franosi verificatisi in il 5.5.1998, e lo stesso veniva condannato, in uno con la Presidenza del CP_1
Consiglio dei Ministri, il ed il , quali responsabili civili, tra Controparte_8 Controparte_1
l'altro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civili.
Ed invero, nella sentenza di condanna veniva accertata la rilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione in capo al sig. nell'occasione dei catastrofici avvenimenti dell'alluvione del CP_6
5.5.1998: il sig. aveva così cagionato, per colpa consistita nell'inosservanza delle regole di CP_6 comune esperienza, prudenza e diligenza, oltre che, in particolare, nella violazione del Piano di protezione civile per il Comune di del 12.7.1995 e dell'art. 15, III e IV comma della l. n. CP_1
225/1992 e della relativa direttiva applicativa del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la morte di centotrentasette persone, tra cui quella di
[...]
. Per_1
In particolare, veniva addebitato all'allora Sindaco del di avere omesso di dare Controparte_1 tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione e quindi di disporre l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio;
aveva inoltre omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, oltre che di dare tempestivo e congruo allarme alla , cui invece forniva notizie imprudentemente rassicuranti Controparte_10 sull'emergenza in atto, invitando ancora i cittadini a restare nelle proprie abitazioni tramite due appelli televisivi, facendo ritenere che la situazione fosse sotto controllo.
Cionondimeno, ed in via del tutto preliminare, vanno accolte le eccezioni di prescrizione tempestivamente sollevate dal oltre che dalle Amministrazioni statali Controparte_1 convenute.
Sotto tale specifico profilo, deve condividersi l'interpretazione dell'art. 2947 c.c. prospettata da parte della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ed infatti, presupposto imprescindibile per l'operatività del disposto in commento, nel caso in cui sia stata emessa una sentenza penale passata in giudicato, risulta esclusivamente il fatto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, non essendo quindi richiesta la costituzione di parte civile (arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 18.09.2020, n. 19625; Sez.
L, 26.7.2019, n. 20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867; Sez. III, 14.7.2009, n. 16391).
Non appare quindi conferente in parte qua il precedente giurisprudenziale richiamato da parte del
(Cass. Civ., SS. UU., 18.2.1997, n. 1479), attinente alla diversa questione Controparte_1 dell'inidoneità delle cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato ad interrompere anche la prescrizione relativa al diritto al risarcimento del danno: in tale precedente, invero, si precisava che anche la costituzione di parte civile nel processo penale, dando luogo ad una vera e propria domanda risarcitoria, è di per sé idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Occorre cionondimeno ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 28.11.2017, n. 28456; SS.UU., 5.4.2013, n. 8348). Pertanto, la mera pendenza del procedimento penale non può ritenersi idonea a determinare l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in assenza di rituale costituzione di parte civile
(Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11190).
Sicché, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato dall'art. 2947, III comma c.c. non esonera il danneggiato dal compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Si è infatti condivisibilmente avuto modo di precisare che, ad ammettere che la mera pendenza del procedimento penale possa determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, in assenza di costituzione di parte civile, quest'ultima sarebbe priva di concreta rilevanza. Ed invero, aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, sarebbe così consentito al danneggiato dal reato di lucrare l'efficacia dell'effetto interruttivo della prescrizione in ragione della mera pendenza del procedimento penale.
Né, per vero, tale ricostruzione può ritenersi in contrasto con riguardo ai precedenti indicati in precedenza (Cass. Civ., n.16391/2009 cit., n. 4867/1998).
Ed invero, come si è avuto modo di evidenziare (Cass. Civ., n. 11190/2022 cit.), in tali sentenze non veniva in alcun modo affrontata la questione attinente all'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile.
Per altro verso, alcuna puntuale motivazione veniva resa a sostegno della tesi, sostenuta da Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16.9.1998, n. 9242, secondo cui dovrebbe piuttosto ritenersi irrilevante la data in cui la parte si sia costituita parte civile nel processo penale, giacché sarebbe la mera instaurazione del procedimento penale, quando si conclude con sentenza irrevocabile, ad impedire la decorrenza della prescrizione.
Ed invero, si è chiarito che, benché l'applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato di cui all'art. 2947, III comma c.c. prescinda dall'effettiva costituzione di parte civile, non v'è dubbio, ad ogni modo, che ciò non esonera il danneggiato dalla necessità di compiere atti interruttivi della prescrizione. Né la mera pendenza del procedimento penale può in alcun modo incidere in merito all'automatica sospensiva del corso della prescrizione nel caso di specie. Alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il corso della prescrizione.
Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione.
D'altro canto, l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente avvenire a mezzo della costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualsiasi atto idoneo a manifestare la volontà di far valere il diritto. Trattasi, invero, di un onere del tutto ragionevole gravante a carico del danneggiato, il quale, in caso di mancata costituzione di parte civile, potrà lucrare la nuova decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, sempre che la prescrizione del suo diritto non sia già maturata.
Tale orientamento veniva nuovamente confermato dalla Corte di Cassazione in più recenti pronunce
(Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2024, n. 32069; Sez. III, 25.5.2023, n. 14644; Sez. III, 16.6.2025, n.
16132).
In tale ultima ordinanza, emessa proprio con riferimento ad altra domanda risarcitoria attinente alla medesima vicenda per cui è causa in questa sede, si è avuto modo di precisare che il fondamento dogmatico di tale impostazione risiede nel rilievo sistematico del principio sancito dall'art. 2935 c.c.
Infatti, il diritto al risarcimento del danno può essere azionato a partire dal momento in cui possa ritenersi percepibile la commissione del reato: ed è proprio da tale riferimento temporale che decorre il corso della prescrizione.
Tale impostazione, secondo cui l'operatività della disciplina di cui all'art. 2947, III comma c.c. esige comunque che la prescrizione venga validamente interrotta, se del caso, a mezzo della costituzione di parte civile del danneggiato, si pone in linea di continuità anche con quanto ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, per un verso, l'ancoraggio del dies a quo della prescrizione alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità trova giustificazione nella circostanza che il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile in sede penale
(Cass., Sez. Un., 5/04/2013, n. 8348, cit.).
Per altro verso – e più in generale – la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'omologo istituto regolato nel sistema penale, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass., Sez. Un., n.1479/1997, cit.).
Né risulta in alcun modo espressamente prevista una specifica deroga con riguardo ad una diversa identificazione della decorrenza della prescrizione nel caso di specie.
Inoltre, escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 2947 c.c., significherebbe far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione dall'esito del procedimento penale, e cioè da un fatto successivo che, in assenza di diversa disposizione di legge, non potrebbe in alcun modo incidere su una prescrizione che sia già maturata.
Infine, l'operatività della più lunga prescrizione prevista in caso di illecito penale è subordinata alla circostanza che il fatto sia considerato dalla lege come reato, e non già al presupposto che sia introdotto un procedimento penale.
Ne deriva, pertanto, che l'oggettiva esistenza del reato determina l'automatica applicabilità della disciplina della prescrizione di cui all'art. 2947, III comma c.c., nonché di quella attinente alle relative vicende interruttive, siano esse di natura giudiziale ovvero stragiudiziale.
Sulla scorta di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, che, come si è avuto modo di rilevare, risultano espressive dell'orientamento maggioritario e ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, risultano del tutto infondate le doglianze articolate da parte degli odierni attori in sede di comparsa conclusionale.
Ed invero, a nulla rileva, a fronte di tali principi di diritto così condivisi dalla Corte di Cassazione, il diverso precedente della Corte di Appello di Salerno (6.2.2025), peraltro emesso in epoca antecedente alla più recente ordinanza della Corte di Cassazione sul tema (Cass. Civ., Sez. III, 16.6.2025, n. 16132 cit.).
Né può aversi riguardo in questa sede ad altro precedente pure citato in tale sede (Cass. Civ., Sez.
Lav., 26.7.2019, n. 20363), non essendovi dubbio che, rispetto al caso contemplato dalla Corte di
Cassazione, in questo procedimento gli odierni danneggiati non coincidono affatto con le parti lese dalla condotta criminosa nel predetto procedimento penale, avendo i primi esercitato nel presente giudizio un'azione di risarcimento dei danni patiti iure proprio, laddove nel predetto giudizio penale si aveva riguardo all'accertamento della penale responsabilità in ordine al decesso della sig.ra
. Persona_1
D'altro canto, secondo tale orientamento (condiviso anche da Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2009, n.
16391; Sez. III, 14.5.1998, n. 4867), l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale.
Trattasi di principio senz'altro condivisibile: cionondimeno, in tali precedenti non veniva affatto affrontata la diversa questione, oggetto di esame in questa sede, attinente alla necessità del compimento di atti interruttivi della prescrizione nel caso di mancata costituzione di parte civile, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al fine di poter lucrare degli effetti di cui all'art. 2947, III comma c.c.
Né, in ragione dell'obiettiva e chiara esplicazione dei principi di diritto così riportati e condivisi, può in alcun modo rilevare in questa sede che le fattispecie concrete oggetto di esame nell'ambito dei precedenti richiamati in precedenza sarebbero risultate diverse da quelle per cui è causa, come pure evidenziato dagli attori nella comparsa conclusionale.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che uno specifico precedente sul tema si registra, come detto, proprio con riguardo ad altra domanda risarcitoria formulata con riferimento ai tragici eventi della frana di . CP_1
Tale impostazione ermeneutica non risulta in alcun modo irragionevole, né appare frustrata la ratio sottesa all'art. 2947 c.c.: l'onere incombente sul danneggiato di procedere al perfezionamento di validi atti interruttivi risulta invero del tutto coerente con il sistema della prescrizione civile, e comunque non comporterebbe alcun irragionevole sacrificio in capo allo stesso, tenuto conto della sufficienza, tra l'altro, dell'inoltro di una diffida stragiudiziale di risarcimento del danno.
Non possono trarsi spunti di segno contrario dal precedente pure citato da parte degli odierni attori
(Cass. Civ., SS.UU., 18.11.2008, n. 27337), laddove non risultava in alcun modo esaminata la questione oggetto di rilievo in questa sede.
Tra l'altro, in tale pronuncia si specificava che la disciplina di cui all'art. 2947, III comma c.c. risulta applicabile anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non sia stato promosso per difetto di querela, previo accertamento incidentale da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito penale e che comunque la decorrenza della prescrizione deve ancorarsi al data del fatto, “da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza (…) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. pag. 26 della sentenza).
Infine, non coglie nel segno neppure la doglianza secondo cui, a tutto voler concedere, la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto parametrarsi non già all'epoca della verificazione della frana, quanto piuttosto al momento in cui i danneggiati avrebbero avuto sufficiente conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito penale nel caso di specie. A dire degli odierni attori, invero, l'obiettiva percepibilità di tali riscontri avrebbe dovuto parametrarsi sostanzialmente all'esito della pubblicazione della sentenza di condanna, a seguito di rinvio della
Corte di Cassazione, da parte della Corte d'Appello di Napoli, giacché soltanto in quel momento sarebbe stato possibile accertare l'obiettiva percepibilità degli estremi dell'illecito penale.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'obiettiva percepibilità degli elementi costitutivi dell'illecito penale poteva senz'altro risalire, a tutto voler concedere, alla data dell'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore
(SA), risalente al 22.12.1999 (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado, all. lett. c) alla produzione di parte attrice).
Ed invero, a fronte dell'esercizio dell'azione penale, appare evidente come la notitia criminis non apparisse prima facie infondata, così sussistendo gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 405, 408 c.p.p. e 125 disp. att. al c.p.p. nella loro formulazione ratione temporis così applicabile.
In altre parole, l'obiettiva percepibilità degli elementi costitutivi di una notitia criminis, secondo criteri di ordinaria diligenza, deve ritenersi materialmente concretizzata già in coincidenza di tale data.
A fronte di tali riscontri, invero, non appare in alcun modo ragionevole la condotta inerte tenuta da parte degli originari danneggiati dal reato nel caso di specie: aldilà dell'obiettiva complessità del caso oggetto di esame, non v'è dubbio che, prima facie, apparissero obiettivamente sussistenti, almeno in astratto, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di contestazione all'epoca dell'esercizio dell'azione penale. Ed è a tale data che occorre quindi far riferimento ai fini della decorrenza del termine prescrizionale.
Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto non solo del significativo clamore mediatico della vicenda, che già di per sé avrebbe senz'altro ingenerato in una persona di ordinaria diligenza la consapevolezza del perfezionamento del reato di omicidio, ma anche della circostanza che nel predetto procedimento penale si era costituito parte civile il sig. , figlio della vittima Persona_2
(cfr. pag. 75 della sentenza della Corte di Appello di Napoli, doc. n. 1 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice e pag. 2 dell'atto di citazione), e genitore degli attori.
A fronte di tali rilievi, quindi, non è in alcun modo dato rilevare come per quali termini gli odierni attori non avessero avuto obiettiva cognizione del perfezionamento di un reato nel caso di specie.
D'altro canto, una diversa interpretazione del dettato normativo, secondo cui l'obiettiva percepibilità del fatto di reato debba coincidere quantomeno con una sentenza di condanna, appare obiettivamente irragionevole e comunque determinerebbe la sostanziale inapplicabilità delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2947 e 2935 c.c.
Né appare logico ritenere che la prescrizione avrebbe avuto un diversa decorrenza a seconda degli esiti degli giudizio penale.
Aldilà della circostanza che, a voler ragionare in tali termini, il dies a quo verrebbe identificato in ragione del contenuto eventuale di una sentenza, e non già di parametri predeterminabili a priori, tale tesi, in sostanza, finisce per riproporre il principio dell'automatica efficacia interruttiva della prescrizione in ragione della pendenza del procedimento penale.
Questa impostazione, quindi, non può essere condivisa per le ragioni evidenziate in precedenza.
Per altro verso, l'eccezione di prescrizione risulta validamente proposta, avendo il Controparte_1 provveduto ad allegare il relativo fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, oltre alla
[...] circostanza che gli odierni attori non si erano costituiti parti civili.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento alla posizione delle amministrazioni convenute.
Sotto tale profilo, invero, le stesse provvedevano ad eccepire tempestivamente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Non può valere in senso contrario la circostanza che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, le predette amministrazioni avessero indicato come parte attrice del presente procedimento la sig.ra
Siano in luogo degli odierni attori e che nella predetta comparsa si fosse fatto CP_11 riferimento all'“attrice” al singolare, al posto di richiamare i due attori nel caso di specie.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale comparsa veniva depositata nel presente procedimento, come peraltro è dato rilevare dall'individuazione del corretto numero di R.G. nella predetta comparsa di costituzione;
per altro verso, dall'interpretazione sistematica del contenuto della comparsa, appare evidente come le difese rassegnate da parte delle amministrazioni statali risultassero senz'altro coerenti rispetto alle domande così formulate da parte degli odierni attori nel presente giudizio.
Ne consegue, pertanto, come nel caso di specie possa senz'altro ritenersi integrato un errore materiale in parte qua.
Né può rilevare in senso contrario il fatto che, in sede di comparsa conclusionale, tali amministrazioni statali deducevano che l'eccezione di prescrizione non sarebbe stata sollevata da parte delle stesse
(cfr. pag. 4 e ss. della comparsa conclusionale).
Da un lato, infatti, alcuna specifica rinunzia a tale eccezione può ravvisarsi nel caso di specie, tenuto invece conto del fatto che le stesse Amministrazioni insistevano, piuttosto, per l'accoglimento dell'estensione della prescrizione. Per altro verso, anche tenuto conto della notoria serialità del contenzioso attinente ai tragici fatti della frana di appare piuttosto ragionevole ritenere che trattasi, anche nel caso di specie, di CP_1 altro errore materiale.
Per altro verso, ed in via del tutto assorbente, l'efficacia dell'eccezione di prescrizione sollevata dal avrebbe dovuto estendersi anche nei confronti di tali Amministrazioni, anche Controparte_1
a voler ritenere non ritualmente formulata dalle stesse tale eccezione, come si avrà modo di rilevare successivamente.
Innanzitutto, a nulla rileva, in tal senso, l'eventuale erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto relativamente alla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (Cass. Civ., Sez. Lav.,
27.10.2021, n. 30303; Sez. I, 27.7.2016, n. 15631).
Nel caso di specie, invero, i predetti enti pubblici avevano allegato e provato il fatto estintivo, facendo riferimento all'epoca di perfezionamento del reato;
cionondimeno, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, tenuto conto degli elementi di prova in atti, la diversa decorrenza della prescrizione debba riferirsi, come si è avuto modo di rilevare, all'epoca dell'esercizio dell'azione penale.
Pertanto, deve rilevarsi che il sig. veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui al CP_6 combinato disposto degli artt. 113, 40 e 589, I e III comma c.p.
Più in particolare, deve evidenziarsi che l'ipotesi di reato così contestata prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni;
sicché, ai sensi dell'art. 157, I comma c.p. nella sua formulazione vigente all'epoca della consumazione del delitto (5.5.1998), era così riconosciuto un termine di prescrizione di dieci anni.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che la disciplina applicabile ratione temporis sia proprio quella prevista dal combinato disposto delle predette disposizioni normative nella loro formulazione vigente al 5.5.1998.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. III, 14.3.2018, n. 6333; Sez. III, 27.7.2012, n. 13407).
Tale principio, infatti, coniuga il rinvio recettizio alla norma penale con l'autonomia del giudizio civile, che comporta l'operatività del principio dell'irretroattività della norma (ex art. 11 prel. al c.c.)
e la cristallizzazione del termine prescrizionale al momento di consumazione dell'illecito e la sua insensibilità a eventuali modifiche in senso favorevole (ex art. 2 c.p.) che attengono ai soli effetti penali;
il tutto a prescindere dalla circostanza che il giudizio penale sia stato o meno celebrato.
Né può in alcun modo rilevare la circostanza che, nel caso di specie, sia stata accertata l'ipotesi di reato dell'omicidio colposo plurimo, di cui all'art. 589, III comma c.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, tale fattispecie non configura un reato unico, né tantomeno un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, quanto piuttosto un'ipotesi di concorso formale di reati con unificazione soltanto quoad poenam. Sicché, il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è materialmente verificato (Cass. Pen., Sez. IV, 18.1.2024, n. 14069; Sez. IV, 7.3.2017, n 20340;
Sez. IV;
3.6.2015, n. 36024; Sez. IV, 15.6.2011, n. 35805; Sez. IV, 29.10.2008, n. 47380; Sez. IV,
18.5.2005, n. 18562).
Pertanto, non risultando in alcun modo integrata una circostanza aggravante nel caso di specie, il limite edittale previsto dall'art. 589, III comma c.p. non poteva in alcun modo rilevare ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, II comma ratione temporis vigente.
Ne deriva, e per concludere, che il diritto al risarcimento del danno risultava senz'altro prescritto alla data del 22.12.2009.
Eppure, nel caso di specie, non solo non risulta provato che gli odierni attori si fossero ritualmente costituiti parti civili in quel procedimento penale, ma nemmeno risulta riscontrata l'esistenza di altre e diverse vicende interruttive nel caso di specie nel predetto arco temporale di riferimento
(22.12.1999-22.12.2009).
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da parte del CP_1
e delle amministrazioni statali convenute.
[...]
Occorre a questo punto soffermarsi in merito alla questione dell'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione anche nei confronti del sig. , che, come si è avuto modo CP_6 di rilevare, rimaneva contumace.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'eccezione di prescrizione estenda i suoi effetti anche nei confronti di tale coobbligato in solido.
Occorre a questo punto soffermarsi sui principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
È noto che secondo un risalente orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non può operare automaticamente nei confronti degli altri condebitori;
per potersene giovare, questi ultimi sarebbero quindi onerati di sollevare tempestivamente l'eccezione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav, 21.5.1977, n. 2132; Sez. III, 9.4.2001, n. 5262; Sez. IIII, 25.3.2002,
n. 4200; Sez. III, 31.3.2010, n. 7800; Sez. III, 7.5.2014, n. 9858; Sez. III, 5.12.2014, n. 25724).
Tale impostazione ermeneutica si fonda sulla natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, nonché sulla molteplicità subiettiva dei vincoli che caratterizzano l'obbligazione solidale;
si fa altresì riferimento al principio in virtù del quale la possibilità di estensione degli effetti favorevoli di una sentenza tra il creditore ed un altro coobbligato sia limitata al caso in cui il condebitore non sia evocato nel predetto giudizio. Ancora, si richiama l'art. 1310 c.c., che non farebbe alcun riferimento all'estensibilità dell'eccezione di prescrizione nei confronti degli altri obbligati.
Secondo altro e più recente orientamento (Cass. Civ., Sez. III, 22.3.2007, n. 6934; Sez. III, 12.9.2011,
n. 18648; Sez. III, 9.6.2014, n. 12911; Sez. III, 21.9.2017, n. 21937; Sez. III, 20.4.2018, n. 9808; Sez.
III, 28.6.2019, n. 17420), l'eccezione di prescrizione ha invece effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa determinare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”.
Un terzo orientamento, invece, limita l'operatività dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione, nella misura in cui il condebitore evocato in giudizio non abbia a sua volta tempestivamente dedotto tale vicenda estintiva. Tale impostazione, maturata nell'ambito delle ipotesi di risarcimento del danno da circolazione stradale, e delle conseguenti azioni dirette esperibili nei confronti dell'ente assicurativo, si fonderebbe sul principio secondo cui tale condotta processuale integrerebbe una “manifestazione tacita di volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito oggetto di contestazione” (Cass. Civ., Sez. III,
136.2019, n. 15869).
Inoltre, secondo tale opzione ermeneutica, ritenuta applicabile con riferimento a tutte le ulteriori ipotesi di obbligazioni solidali, l'eccezione di prescrizione sarebbe estensibile nei confronti di tutti gli altri coobbligati quando tale circostanza possa comportare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso in cui il condebitore sia rimasto contumace. Diversamente a dirsi nell'ipotesi in cui risultino costituiti in giudizio entrambi i coobbligati, ed uno di essi rinunci ad eccepire la prescrizione, ovvero non provveda a formulare tempestivamente la predetta eccezione.
Va altresì evidenziato come tale problematica interpretativa, limitatamente all'ipotesi dell'obbligazione solidale per titoli diversi gravante sull'ente assicurativo e sul responsabile civile, era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 23.12.2015, n.
25967); successivamente, tale questione veniva ritenuta irrilevante ai fini della decisione (Cass. Civ.,
SS.UU.,17.3.2017, n. 6959). Di poi, nessun ulteriore contrasto giurisprudenziale veniva ravvisato nell'ipotesi di specie, così escludendosi ulteriori occasioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, questo Tribunale intende aderire alla più recente e condivisibile impostazione ermeneutica secondo cui l'eccezione di prescrizione tempestivamente dedotta da parte di un coobbligato estenda i suoi effetti anche agli ulteriori coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio possa determinare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, così esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., “onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli una “vittoria di Pirro” (Cass. Civ., Sez.
I, 22.3.2021, n. 7987).
Tanto, peraltro, anche a prescindere dalla circostanza che la parte non eccipiente si sia costituita o meno in giudizio.
Devono pertanto richiamarsi plurimi argomenti a sostegno di tale impostazione ermeneutica, come evidenziati da parte della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
In primo luogo, viene in rilievo il più generale principio dell'estensione degli effetti favorevoli delle condotte poste in essere da parte dei condebitori, in favore degli altri condebitori solidali, sia pure nelle modalità indicate nella relativa disciplina specifica (artt. 1300 e ss. c.c.); parimenti rilevante risulta il principio di esclusione dell'estensione degli effetti sfavorevoli nei confronti degli altri condebitori (cfr. artt. 1308 e 1309 c.c. in tema di costituzione in mora e ricognizione del debito).
Ancora, dalla disciplina di cui all'art. 1306 c.c. si ricava il principio secondo cui la sentenza favorevole conseguita dal creditore nei confronti di uno dei condebitori non risulta estensibile agli altri, a differenza invece della sentenza sfavorevole al creditore, senz'altro opponibile da parte degli altri condebitori, salva la formazione del giudicato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1310, III comma c.c., la rinunzia alla prescrizione da parte del condebitore comporta la perdita del diritto di regresso ex art. 1299 e ss. nei confronti degli altri condebitori. In tal senso, la rinunzia alla prescrizione configura un vero e proprio atto negoziale che implica la volontà di dismettere il proprio diritto alla liberazione di un obbligo, con annessa volontà, da parte del debitore, di non avvalersi della causa estintiva altrui (Cass. Civ., Sez. III, 1.8.2013, n. 18425; Sez.
III,, 29.11.02, n. 21248).
Nessuna specifica disposizione normativa è invece prevista con riguardo alla diversa ipotesi in cui il condebitore si limiti a non eccepire tempestivamente la prescrizione. Non appare infatti in alcun modo ragionevole ritenere che l'omessa eccezione di per sé valga implicitamente a configurare una rinunzia alla prescrizione, con contestuale perdita del diritto di regresso da parte del condebitore nei confronti degli altri debitori solidali. Trattasi, come è evidente, di un'illogica equiparazione di una condotta processuale ad una vera e propria volontà dismissiva del diritto. Più in particolare, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2939 c.c. non stabilisce alcuna invalicabile linea di confine tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sia sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla.
Inoltre, i terzi interessati indicati nell'art. 2939 c.c. costituiscono una categoria composita e non omogenea;
sicché, è compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal terzo interessato giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente. Pertanto, per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo al loro interesse;
e tale effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione da essi sollevata sussiste tutte le volte in cui una loro situazione di vantaggio possa essere pregiudicata se la prescrizione non venga eccepita anche da altri
(Cass. Civ., Sez. III, n. 6934/2007 cit.; n. 18648/2011 cit.; n. 25967/2015 cit.; n. 21937/2017 cit.).
Infine, nemmeno appare ragionevole diversificare la posizione del coobbligato non eccipiente in ragione della sua costituzione o meno in giudizio: ed invero, a fronte della ratio sottesa al principio della comunicabilità degli effetti dell'eccezione anche nei confronti degli altri coobbligati, appare illogico ritenere che la mera costituzione in giudizio del condebitore, di per sé sola, ed in assenza di una specifica rinunzia negoziale al diritto di regresso, possa deporre per una soluzione diversa dall'estensione degli effetti della prescrizione anche nei suoi confronti.
Si è altresì avuto modo di evidenziare che l'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti degli altri coobbligati non eccipienti sia strettamente connessa alla mera richiesta di rigetto della domanda risarcitoria così formulata da parte del danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, n.
21937/2017 cit.).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorre a questo punto soffermarsi sulla fattispecie in esame.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del sig. risulterebbe senz'altro pregiudizievole per l'interesse del CP_6 [...]
Cont
delle altre amministrazioni statali nel caso di specie. CP_1
Nel caso in esame, infatti, pur risultando che il sig. fosse direttamente responsabile in proprio CP_6 nei confronti degli odierni attori in quanto condannato al risarcimento del danno a causa della commissione del reato di omicidio colposo plurimo, alcun dubbio può porsi circa il fatto che tali condotte erano state poste in essere nell'esercizio delle funzioni riferibili alle tre Amministrazioni convenute, rispetto alle quali risultava immedesimato in via organica (Cass. Civ., Sez. III, 16.12.2022,
n. 36902). Ed è proprio in tale veste che il predetto sig. veniva condannato, in solido con le CP_6
Amministrazioni statali ed il quali responsabili civili, al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore delle parti civili costituite (cfr. pagg. 79 e ss. della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 5996/2011).
Nel caso di specie, quindi, risulterebbe senz'altro astrattamente esperibile il diritto di regresso del sig.
nei confronti delle Amministrazioni convenute. CP_6
Più in particolare, pur risultando le predette amministrazioni direttamente responsabili in ragione delle funzioni concretamente esercitate dal sig. e direttamente ad esse riferibili, risulterebbe CP_6 cionondimeno configurabile un autonomo titolo iure civili di regresso da parte del sig. nei CP_6 confronti delle predette amministrazioni. Tanto, in ragione di potenziali autonome condotte illecite direttamente imputabili alle stesse in relazione ai fatti di causa, legittimanti pertanto la possibilità che il sig. possa a sua volta rivalersi nei loro confronti. CP_6
Inoltre, ed in via del tutto assorbente, come è dato rilevare dalla predetta sentenza della Corte
d'Appello di Napoli passata in giudicato e prodotta in atti, lo stesso sig. risulta condannato in CP_6 quella sede, in solido, tra l'altro, con il e le altre Amministrazioni statali Controparte_1 convenute in questo giudizio, al pagamento della provvisionale di € 30.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite, oltre che alla refusione delle relative spese legali.
Sicché, l'accoglimento della domanda risarcitoria così formulata nel presente giudizio nei confronti del sig. , tenuto conto degli ulteriori debiti solidali così descritti, inciderebbe in termini CP_6 significativi sul patrimonio dell'odierno convenuto contumace, di tal guisa da ridurre ulteriormente le possibilità di eventuale possibilità di recupero, da parte dei predetti enti pubblici, delle somme versate anche in relazione alla relativa quota di responsabilità del predetto convenuto, anche a titolo di responsabilità erariale indiretta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento così formulata anche nei confronti del sig. . CP_6
Infine, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, anche ad ammettere che l'eccezione di prescrizione dedotta per conto delle Amministrazioni statali convenute non sia stata validamente formalizzata, parimenti l'eccezione tempestivamente sollevata da parte del Controparte_1 avrebbe dovuto estendersi nei loro confronti.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti delle Amministrazioni statali risulterebbe senz'altro pregiudizievole per l'interesse del Cont el caso di specie. Controparte_1 Ed invero, si è avuto modo di rilevare come le stesse amministrazioni statali avevano formulato nel presente giudizio una “domanda riconvenzionale di regresso” nei confronti del Controparte_1 in caso di accoglimento della domanda principale.
[...]
Sicché, alcun dubbio può porsi circa il fatto che l'azione così esercitata da parte delle Amministrazioni statali convenute debba inquadrarsi nell'alveo del più generale diritto di regresso di cui al combinato disposto degli artt. 2055, II comma e 1299 c.c.
Ne deriverebbe, quindi, l'esposizione del quale coobbligato solidale, a tale Controparte_1 domanda, con conseguente possibile condanna dello stesso a rivalere le Amministrazioni statali nei limiti della propria quota di responsabilità nel caso di specie. Tanto, avuto tra l'altro riguardo all'autonomia del diritto di regresso così esercitato da parte delle Amministrazioni statali convenute nel presente giudizio.
Ne consegue, dunque, l'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione anche nei confronti delle Amministrazioni statali convenute.
Non appare pertanto condivisibile il recente arresto della Corte di Cassazione sul punto (Cass. Civ.,
Sez. III, 3.4.2025, n. 8837), richiamato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale di replica, in cui invece era richiamato il diverso orientamento secondo cui l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto estendere i propri effetti nei confronti del convenuto contumace, laddove ciò fosse necessario ad evitare pregiudizi al condebitore eccipiente, ma non già nei confronti di chi si sia costituito in giudizio omettendo di eccepire a sua volta la prescrizione.
Ed invero, nel caso in esame così affrontato, veniva riportato in via tralatizia il precedente di Cass. civ., Sez. III cit., n. 15869/2019: nessuno specifico riferimento veniva effettuato in merito al dibattito giurisprudenziale sviluppatosi successivamente, né alcuna puntuale motivazione veniva dedotta in merito alle ragioni del discostamento dal consolidato orientamento ermeneutico cui questo Tribunale intende dare seguito.
Infine, nemmeno risulta meglio motivato, d'altro canto, come ed in quali termini la mancata tempestiva deduzione dell'eccezione di prescrizione avrebbe potuto integrare un'implicita volontà di rinunzia al diritto del coobbligato al regresso, ovvero all'azione contrattuale potenzialmente esperibile nei confronti dell'assicuratore garante.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno nei confronti delle Amministrazioni statali convenute determina l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte di tali enti, il cui esame era subordinato all'accoglimento della domanda risarcitoria degli odierni attori (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507).
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sotto tale profilo, l'oggettiva complessità delle questioni di fatto e diritto attinenti al presente giudizio, in uno all'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale con riguardo al tema della prescrizione, che ha determinato un recente mutamento della giurisprudenza di questo Ufficio sul punto, depongono senz'altro per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate dalla Controparte_2
e dal;
[...] Controparte_4
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 2213/2018 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
e rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di Parte_1 Parte_2 citazione, dall'avv. Antonio Carrella, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Mauriello in Nocera Inferiore (SA), alla via G. Matteotti n. 14;
ATTORI
E
in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 giusta procura alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ketura
Chiosi, con il quale elettivamente domicilia in presso la Casa Comunale alla piazza VI CP_1
Novembre;
CONVENUTO
E
in persona del del Consiglio p.t., e Controparte_2 CP_3 [...]
, in persona del p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Salerno CP_4 CP_5 presso cui domiciliano, ope legis, al C.so Vittorio Emanuele n. 58;
CONVENUTI
E
CP_6
CONVENUTO CONTUMACE
E
CONCLUSIONI Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 16.4.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per gli attori, la nota del 1/4/2025; per il
, la nota del 4/4/2025; per l'Avvocatura distrettuale di Stato, la nota del 15/4/2025) Controparte_1 qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 dinanzi a questo Tribunale la Ministri, il , il Controparte_2 Controparte_4
e il dott. , Sindaco pro tempore del medesimo Comune, per Controparte_1 CP_6 ottenere la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della tragica morte della nonna, , avvenuta il 5.5.1998 nel corso degli eventi franosi che Persona_1 interessarono l'intero abitato del Comune di . CP_1
In particolare, la domanda veniva formulata sulla base della sentenza penale della Corte d'Appello di
Napoli – VII Sezione Penale – n. 5996/2011, divenuta irrevocabile in data 26.3.2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale dell'allora Sindaco per il delitto di CP_6 omicidio colposo plurimo, in relazione alla gestione della calamità che si era abbattuta sul territorio comunale di il 5 maggio 1998, causando la morte di centotrentasette persone tra cui CP_1 [...]
. Per_1
Secondo la ricostruzione offerta dagli attori, la sig.ra si trovava presso l'abitazione Per_1 familiare, allorquando si verificava l'evento franoso. Da quel momento, di lei si perdevano le tracce.
Solo due giorni dopo, i Vigili del Fuoco recuperavano il suo corpo all'interno della propria dimora.
Gli eventi franosi derivavano dallo scioglimento e conseguente dilavamento a valle di sedimenti di origina vulcanica formatisi sulla montagna sovrastante l'abitato e poggianti su un substrato solido di roccia calcarea, causato da fenomeni di piogge intense protrattisi per diversi giorni.
In relazione a tali fatti, all'esito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Nocera Inferiore (SA), si procedeva a giudizio nei confronti Controparte_7
, , e di un assessore, poi prosciolto, per il delitto di cui agli artt. 113, 40 e 589, I
[...] CP_6
e III comma c.p.c.
All'esito dell'iter processuale, con sentenza n. 5996/11, della Corte di Appello di Napoli, VII Sez.
Penale, passata in giudicato in data 26.3.2013, veniva dichiarato colpevole del reato CP_6 ascrittogli e veniva condannato ad anni cinque di reclusione e, in solido con i responsabili civili, al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.
Pertanto, gli odierni attori, ritenendo che dai fatti accertati in sede penale fosse derivato loro un pregiudizio di ordine non patrimoniale di rilevante entità in ragione dello stretto legame affettivo con la loro nonna, deducevano la sussistenza del proprio diritto ad avvalersi dell'accertamento contenuto nella richiamata sentenza pur non avendo partecipato al predetto processo penale.
Tanto premesso, concludevano instando per la condanna del sig. , del CP_6 CP_1
, della e del , in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 Controparte_4 risarcimento dei danni patiti, con riconoscimento in favore degli attori della somma di € 80.000,00 ciascuno, o della diversa somma maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento sino al soddisfo, e con vittoria delle spese di lite da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il il quale eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto avverso, non Controparte_1 essendosi gli attori costituiti parti civili nel processo penale. Di conseguenza, essendo decorsi oltre diciassette anni dall'evento lesivo, la pretesa sarebbe, ad avviso del ormai estinta. CP_1
Nel merito, il negava l'esistenza di un danno iure hereditatis, sostenendo che la morte della CP_1 vittima sarebbe stata istantanea, impedendo così la trasmissibilità agli eredi di qualsiasi diritto risarcitorio. Analogamente, escludeva la sussistenza delle ulteriori voci di danno. Riteneva inoltre, doversi escludere la responsabilità dello stesso in ragione dell'imprevedibilità e straordinarietà dell'evento, tale da impedire l'adozione di qualsivoglia misura atta ad evitare l'evento calamitoso.
Tanto premesso, concludeva instando preliminarmente per la riunione del presente procedimento con quelli recanti i numeri R.G.: 4843/14; n. 6191/14, nonché con il procedimento n. 7507/14.
Nel merito, concludeva instando per il rigetto della domanda, in quanto inammissibile ed improcedibile nei confronti del , ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. Controparte_1
In via del tutto subordinata, chiedeva attenuarsi le corresponsabilità secondo un criterio graduato e di gradualità, affinché le somme eventualmente dovute a titolo risarcitorio fossero liquidate nei limiti dell'effettivo dovuto e provato. Infine, contestava l'eventuale domanda riconvenzionale di regresso formulata da parte delle Amministrazioni statali convenute, poiché tale domanda avrebbe dovuto essere proposta in un autonomo giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (in data 23.07.2018), si costituivano in giudizio la e il sollevando, in via Controparte_2 Controparte_8 preliminare, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di una delle due articolazioni ministeriali
– la o il – in ragione del principio dell'unicità dello Controparte_2 Controparte_4
Stato. Ancora, in via preliminare eccepivano la prescrizione del diritto vantato dagli attori, che non si erano costituiti parti civili nel predetto procedimento penale. Nel merito, contestavano la prova del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale, ritenendo le allegazioni insufficienti e generiche, in assenza di elementi concreti relativi alla coabitazione, alla quotidianità condivisa e all'intensità del legame.
In via riconvenzionale, le Amministrazioni formulavano domanda di regresso nei confronti del dott.
e del , richiamando i principi di cui all'art. 2055, comma 2, c.c. e invocavano CP_6 Controparte_1 la ripartizione dell'obbligazione risarcitoria secondo la graduazione delle colpe, sostenendo la natura esclusiva o quantomeno prevalente della responsabilità imputabile al Sindaco, cui spettava in via diretta il potere e il dovere di allertare e proteggere la popolazione.
Tanto premesso, concludevano perché, in via preliminare, venisse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del . Nel merito, instavano perché venisse rigettata la Controparte_4 domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Ancora, in via riconvenzionale, chiedevano che fosse condannato a rivalerle dell'intera somma che avrebbero dovuto eventualmente CP_6 corrispondere agli attori, e, sempre in via riconvenzionale di regresso, chiedevano condannarsi il a rivalere le amministrazioni convenute, sulla base di una preponderante Controparte_1 percentuale di responsabilità dell'Ente locale che il Tribunale avrebbe dovuto determinare in via equitativa.
In via subordinata, chiedevano che il venisse condannato a corrispondere il Controparte_1
50% della somma che lo Stato avrebbe dovuto versare in favore degli attori.
All'udienza del 12.9.2018, veniva dichiarata la contumacia del sig. il quale pur CP_6 regolarmente convenuto, non si costituiva in giudizio. Inoltre, veniva concesso alle amministrazioni statali di disporre la notifica delle proprie domande riconvenzionali nei confronti del sig. , CP_6 rimasto contumace. Cionondimeno, all'udienza del 20.2.2019 si dava atto della mancata notifica di tale comparsa.
Ammesse in parte le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza dell'16.4.2025; disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 30.6.2025.
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Le domande formulate dagli attori vanno rigettate per quanto di ragione;
va pertanto dichiarato l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte delle Amministrazioni Statali convenute.
Preliminarmente deve osservarsi che la l. n. 208/15 (legge di stabilità 2016) ha riconosciuto una somma di € 100.000,00 in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio
1998 a a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del CP_1 [...]
prevedendo la dichiarazione di estinzione delle cause pendenti a decorrere dalla data CP_1 di entrata in vigore della legge. Tale disposizione ha dato luogo a non poche perplessità in ordine alla sua legittimità costituzionale, prospettandosi un limite al ristoro integrale dei danni subiti. Tuttavia, su tale assetto normativo è poi intervenuto il D.L. 113/16, convertito in L. 160/16, che ha previsto la facoltà delle parti di pervenire ad accordi transattivi per la definizione del contezioso (in precedenza il meccanismo di legge prevedeva, invece, un risarcimento automatico e l'estinzione dei giudizi), e, per i privati che non avessero interesse a stipulare tali accordi transattivi, di comunicare per iscritto tale volontà alla Prefettura, così determinando la prosecuzione dei giudizi.
Dunque, è venuto meno il meccanismo dell'indennizzo automatico, essendosi rimessa alle parti danneggiate la scelta di accedere o meno a una transazione secondo i parametri di cui alla predetta norma.
Nella specie, gli attori hanno rappresentato di non voler transigere (cfr. comunicazione scritta inviata alla in data 14/5/2018, doc. n. 2 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) CP_9
e di voler proseguire il giudizio, insistendo per l'accoglimento della domanda, così dovendosi rilevare la proponibilità della presente domanda.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'istanza di riunione del presente giudizio ad altre cause vertenti sulla medesima vicenda, come richiesto da parte del Controparte_1
Da un lato, ed in via del tutto assorbente, deve rilevarsi come non risulti in alcun modo provata la pendenza e lo stato di tali procedimenti;
per altro verso, e a tutto voler concedere, pur essendo unico il fatto generatore del danno, la riunione, in considerazione della diversità delle posizioni sostanziali allegate dalle vittime secondarie, avrebbe determinato un inevitabile rallentamento del processo, in contrasto con i principi di economia processuale.
Nel merito, occorre anzitutto rilevare che non veniva sollevata dai convenuti costituiti alcuna contestazione circa il fatto che e fossero i nipoti ex filio della sig.ra Parte_1 Parte_2
, deceduta in ragione della frana oggetto di causa. Peraltro, venivano a tal uopo Persona_1 prodotti i certificati attestanti la situazione di famiglia originaria rilasciati dal Comune di CP_1 con riferimento al sig. , nonché al sig. (doc. nn. 2 allegato all'atto di Parte_2 Persona_2 citazione), da cui è possibile riscontrare il fatto che gli odierni attori fossero nipoti della sig.ra
[...]
. Per_1
Sicché, risulta senz'altro provata l'astratta titolarità attiva dei diritti subiettivi azionati in tale sede da parte degli odierni attori.
Va inoltre evidenziato che, con sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 7.5.2013, n.
19507), venivano rigettati i ricorsi per cassazione formulati per conto del sig. e delle CP_6
Amministrazioni statali convenute in questa sede avverso la sentenza n. 5996/2011 emessa dalla
Corte d'Appello di Napoli. Con tale ultima sentenza, per quanto di interesse in questa sede, CP_6 veniva riconosciuto colpevole della morte di in occasione degli eventi
[...] Persona_1 franosi verificatisi in il 5.5.1998, e lo stesso veniva condannato, in uno con la Presidenza del CP_1
Consiglio dei Ministri, il ed il , quali responsabili civili, tra Controparte_8 Controparte_1
l'altro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parte civili.
Ed invero, nella sentenza di condanna veniva accertata la rilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione in capo al sig. nell'occasione dei catastrofici avvenimenti dell'alluvione del CP_6
5.5.1998: il sig. aveva così cagionato, per colpa consistita nell'inosservanza delle regole di CP_6 comune esperienza, prudenza e diligenza, oltre che, in particolare, nella violazione del Piano di protezione civile per il Comune di del 12.7.1995 e dell'art. 15, III e IV comma della l. n. CP_1
225/1992 e della relativa direttiva applicativa del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la morte di centotrentasette persone, tra cui quella di
[...]
. Per_1
In particolare, veniva addebitato all'allora Sindaco del di avere omesso di dare Controparte_1 tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione e quindi di disporre l'evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio;
aveva inoltre omesso di convocare ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civile, oltre che di dare tempestivo e congruo allarme alla , cui invece forniva notizie imprudentemente rassicuranti Controparte_10 sull'emergenza in atto, invitando ancora i cittadini a restare nelle proprie abitazioni tramite due appelli televisivi, facendo ritenere che la situazione fosse sotto controllo.
Cionondimeno, ed in via del tutto preliminare, vanno accolte le eccezioni di prescrizione tempestivamente sollevate dal oltre che dalle Amministrazioni statali Controparte_1 convenute.
Sotto tale specifico profilo, deve condividersi l'interpretazione dell'art. 2947 c.c. prospettata da parte della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ed infatti, presupposto imprescindibile per l'operatività del disposto in commento, nel caso in cui sia stata emessa una sentenza penale passata in giudicato, risulta esclusivamente il fatto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, non essendo quindi richiesta la costituzione di parte civile (arg. da Cass. Civ., Sez. VI, 18.09.2020, n. 19625; Sez.
L, 26.7.2019, n. 20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867; Sez. III, 14.7.2009, n. 16391).
Non appare quindi conferente in parte qua il precedente giurisprudenziale richiamato da parte del
(Cass. Civ., SS. UU., 18.2.1997, n. 1479), attinente alla diversa questione Controparte_1 dell'inidoneità delle cause di interruzione o sospensione della prescrizione relative al reato ad interrompere anche la prescrizione relativa al diritto al risarcimento del danno: in tale precedente, invero, si precisava che anche la costituzione di parte civile nel processo penale, dando luogo ad una vera e propria domanda risarcitoria, è di per sé idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Occorre cionondimeno ribadire che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, la costituzione di parte civile ha un effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno scaturito dal reato, il quale riprende a decorrere dal momento in cui diviene irrevocabile la sentenza che definisce il processo penale (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. VI, 28.11.2017, n. 28456; SS.UU., 5.4.2013, n. 8348). Pertanto, la mera pendenza del procedimento penale non può ritenersi idonea a determinare l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno in assenza di rituale costituzione di parte civile
(Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11190).
Sicché, il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato dall'art. 2947, III comma c.c. non esonera il danneggiato dal compimento di atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Si è infatti condivisibilmente avuto modo di precisare che, ad ammettere che la mera pendenza del procedimento penale possa determinare l'effetto interruttivo della prescrizione, in assenza di costituzione di parte civile, quest'ultima sarebbe priva di concreta rilevanza. Ed invero, aderendo ad una tale impostazione ermeneutica, sarebbe così consentito al danneggiato dal reato di lucrare l'efficacia dell'effetto interruttivo della prescrizione in ragione della mera pendenza del procedimento penale.
Né, per vero, tale ricostruzione può ritenersi in contrasto con riguardo ai precedenti indicati in precedenza (Cass. Civ., n.16391/2009 cit., n. 4867/1998).
Ed invero, come si è avuto modo di evidenziare (Cass. Civ., n. 11190/2022 cit.), in tali sentenze non veniva in alcun modo affrontata la questione attinente all'efficacia interruttiva della costituzione di parte civile.
Per altro verso, alcuna puntuale motivazione veniva resa a sostegno della tesi, sostenuta da Cass. Civ.,
Sez. Lav., 16.9.1998, n. 9242, secondo cui dovrebbe piuttosto ritenersi irrilevante la data in cui la parte si sia costituita parte civile nel processo penale, giacché sarebbe la mera instaurazione del procedimento penale, quando si conclude con sentenza irrevocabile, ad impedire la decorrenza della prescrizione.
Ed invero, si è chiarito che, benché l'applicazione del più lungo termine di prescrizione del reato di cui all'art. 2947, III comma c.c. prescinda dall'effettiva costituzione di parte civile, non v'è dubbio, ad ogni modo, che ciò non esonera il danneggiato dalla necessità di compiere atti interruttivi della prescrizione. Né la mera pendenza del procedimento penale può in alcun modo incidere in merito all'automatica sospensiva del corso della prescrizione nel caso di specie. Alla pendenza del processo penale, il cui inizio è rimesso all'autorità penale, non può dunque essere attribuito l'effetto di evitare che il danneggiato (vittima del reato) debba esercitare il diritto nel termine iniziato a decorrere dal fatto (percepito) e, dunque, debba interrompere il corso della prescrizione.
Detta pendenza, invero, non rende il diritto immune dalla prescrizione.
D'altro canto, l'interruzione della prescrizione non deve necessariamente avvenire a mezzo della costituzione di parte civile nel procedimento penale, essendo sufficiente qualsiasi atto idoneo a manifestare la volontà di far valere il diritto. Trattasi, invero, di un onere del tutto ragionevole gravante a carico del danneggiato, il quale, in caso di mancata costituzione di parte civile, potrà lucrare la nuova decorrenza dalla data di irrevocabilità della sentenza penale, sempre che la prescrizione del suo diritto non sia già maturata.
Tale orientamento veniva nuovamente confermato dalla Corte di Cassazione in più recenti pronunce
(Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2024, n. 32069; Sez. III, 25.5.2023, n. 14644; Sez. III, 16.6.2025, n.
16132).
In tale ultima ordinanza, emessa proprio con riferimento ad altra domanda risarcitoria attinente alla medesima vicenda per cui è causa in questa sede, si è avuto modo di precisare che il fondamento dogmatico di tale impostazione risiede nel rilievo sistematico del principio sancito dall'art. 2935 c.c.
Infatti, il diritto al risarcimento del danno può essere azionato a partire dal momento in cui possa ritenersi percepibile la commissione del reato: ed è proprio da tale riferimento temporale che decorre il corso della prescrizione.
Tale impostazione, secondo cui l'operatività della disciplina di cui all'art. 2947, III comma c.c. esige comunque che la prescrizione venga validamente interrotta, se del caso, a mezzo della costituzione di parte civile del danneggiato, si pone in linea di continuità anche con quanto ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, secondo cui, per un verso, l'ancoraggio del dies a quo della prescrizione alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa della causa di non punibilità trova giustificazione nella circostanza che il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, ripone un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile in sede penale
(Cass., Sez. Un., 5/04/2013, n. 8348, cit.).
Per altro verso – e più in generale – la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, sebbene raccordata, sotto il circoscritto profilo del periodo di durata, alla disciplina della prescrizione dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'omologo istituto regolato nel sistema penale, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline (Cass., Sez. Un., n.1479/1997, cit.).
Né risulta in alcun modo espressamente prevista una specifica deroga con riguardo ad una diversa identificazione della decorrenza della prescrizione nel caso di specie.
Inoltre, escludere la rilevanza della costituzione di parte civile ai fini dell'operatività dell'istituto di cui all'art. 2947 c.c., significherebbe far dipendere la decorrenza o meno della prescrizione dall'esito del procedimento penale, e cioè da un fatto successivo che, in assenza di diversa disposizione di legge, non potrebbe in alcun modo incidere su una prescrizione che sia già maturata.
Infine, l'operatività della più lunga prescrizione prevista in caso di illecito penale è subordinata alla circostanza che il fatto sia considerato dalla lege come reato, e non già al presupposto che sia introdotto un procedimento penale.
Ne deriva, pertanto, che l'oggettiva esistenza del reato determina l'automatica applicabilità della disciplina della prescrizione di cui all'art. 2947, III comma c.c., nonché di quella attinente alle relative vicende interruttive, siano esse di natura giudiziale ovvero stragiudiziale.
Sulla scorta di tali condivisibili coordinate ermeneutiche, che, come si è avuto modo di rilevare, risultano espressive dell'orientamento maggioritario e ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, risultano del tutto infondate le doglianze articolate da parte degli odierni attori in sede di comparsa conclusionale.
Ed invero, a nulla rileva, a fronte di tali principi di diritto così condivisi dalla Corte di Cassazione, il diverso precedente della Corte di Appello di Salerno (6.2.2025), peraltro emesso in epoca antecedente alla più recente ordinanza della Corte di Cassazione sul tema (Cass. Civ., Sez. III, 16.6.2025, n. 16132 cit.).
Né può aversi riguardo in questa sede ad altro precedente pure citato in tale sede (Cass. Civ., Sez.
Lav., 26.7.2019, n. 20363), non essendovi dubbio che, rispetto al caso contemplato dalla Corte di
Cassazione, in questo procedimento gli odierni danneggiati non coincidono affatto con le parti lese dalla condotta criminosa nel predetto procedimento penale, avendo i primi esercitato nel presente giudizio un'azione di risarcimento dei danni patiti iure proprio, laddove nel predetto giudizio penale si aveva riguardo all'accertamento della penale responsabilità in ordine al decesso della sig.ra
. Persona_1
D'altro canto, secondo tale orientamento (condiviso anche da Cass. Civ., Sez. III, 14.7.2009, n.
16391; Sez. III, 14.5.1998, n. 4867), l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui la predetta sentenza è divenuta irrevocabile, sul presupposto che vi sia identità della posizione del danneggiato con quella della parte lesa dalla condotta criminosa, ancorché non sia richiesta la costituzione di parte civile nel giudizio penale.
Trattasi di principio senz'altro condivisibile: cionondimeno, in tali precedenti non veniva affatto affrontata la diversa questione, oggetto di esame in questa sede, attinente alla necessità del compimento di atti interruttivi della prescrizione nel caso di mancata costituzione di parte civile, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al fine di poter lucrare degli effetti di cui all'art. 2947, III comma c.c.
Né, in ragione dell'obiettiva e chiara esplicazione dei principi di diritto così riportati e condivisi, può in alcun modo rilevare in questa sede che le fattispecie concrete oggetto di esame nell'ambito dei precedenti richiamati in precedenza sarebbero risultate diverse da quelle per cui è causa, come pure evidenziato dagli attori nella comparsa conclusionale.
Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dal fatto che uno specifico precedente sul tema si registra, come detto, proprio con riguardo ad altra domanda risarcitoria formulata con riferimento ai tragici eventi della frana di . CP_1
Tale impostazione ermeneutica non risulta in alcun modo irragionevole, né appare frustrata la ratio sottesa all'art. 2947 c.c.: l'onere incombente sul danneggiato di procedere al perfezionamento di validi atti interruttivi risulta invero del tutto coerente con il sistema della prescrizione civile, e comunque non comporterebbe alcun irragionevole sacrificio in capo allo stesso, tenuto conto della sufficienza, tra l'altro, dell'inoltro di una diffida stragiudiziale di risarcimento del danno.
Non possono trarsi spunti di segno contrario dal precedente pure citato da parte degli odierni attori
(Cass. Civ., SS.UU., 18.11.2008, n. 27337), laddove non risultava in alcun modo esaminata la questione oggetto di rilievo in questa sede.
Tra l'altro, in tale pronuncia si specificava che la disciplina di cui all'art. 2947, III comma c.c. risulta applicabile anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non sia stato promosso per difetto di querela, previo accertamento incidentale da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito penale e che comunque la decorrenza della prescrizione deve ancorarsi al data del fatto, “da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza (…) sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. pag. 26 della sentenza).
Infine, non coglie nel segno neppure la doglianza secondo cui, a tutto voler concedere, la decorrenza della prescrizione avrebbe dovuto parametrarsi non già all'epoca della verificazione della frana, quanto piuttosto al momento in cui i danneggiati avrebbero avuto sufficiente conoscenza degli elementi costitutivi dell'illecito penale nel caso di specie. A dire degli odierni attori, invero, l'obiettiva percepibilità di tali riscontri avrebbe dovuto parametrarsi sostanzialmente all'esito della pubblicazione della sentenza di condanna, a seguito di rinvio della
Corte di Cassazione, da parte della Corte d'Appello di Napoli, giacché soltanto in quel momento sarebbe stato possibile accertare l'obiettiva percepibilità degli estremi dell'illecito penale.
Tali conclusioni non possono essere condivise.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'obiettiva percepibilità degli elementi costitutivi dell'illecito penale poteva senz'altro risalire, a tutto voler concedere, alla data dell'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore
(SA), risalente al 22.12.1999 (cfr. pag. 1 della sentenza di primo grado, all. lett. c) alla produzione di parte attrice).
Ed invero, a fronte dell'esercizio dell'azione penale, appare evidente come la notitia criminis non apparisse prima facie infondata, così sussistendo gli elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 405, 408 c.p.p. e 125 disp. att. al c.p.p. nella loro formulazione ratione temporis così applicabile.
In altre parole, l'obiettiva percepibilità degli elementi costitutivi di una notitia criminis, secondo criteri di ordinaria diligenza, deve ritenersi materialmente concretizzata già in coincidenza di tale data.
A fronte di tali riscontri, invero, non appare in alcun modo ragionevole la condotta inerte tenuta da parte degli originari danneggiati dal reato nel caso di specie: aldilà dell'obiettiva complessità del caso oggetto di esame, non v'è dubbio che, prima facie, apparissero obiettivamente sussistenti, almeno in astratto, gli elementi costitutivi del delitto oggetto di contestazione all'epoca dell'esercizio dell'azione penale. Ed è a tale data che occorre quindi far riferimento ai fini della decorrenza del termine prescrizionale.
Tanto, peraltro, a maggior ragione tenuto conto non solo del significativo clamore mediatico della vicenda, che già di per sé avrebbe senz'altro ingenerato in una persona di ordinaria diligenza la consapevolezza del perfezionamento del reato di omicidio, ma anche della circostanza che nel predetto procedimento penale si era costituito parte civile il sig. , figlio della vittima Persona_2
(cfr. pag. 75 della sentenza della Corte di Appello di Napoli, doc. n. 1 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice e pag. 2 dell'atto di citazione), e genitore degli attori.
A fronte di tali rilievi, quindi, non è in alcun modo dato rilevare come per quali termini gli odierni attori non avessero avuto obiettiva cognizione del perfezionamento di un reato nel caso di specie.
D'altro canto, una diversa interpretazione del dettato normativo, secondo cui l'obiettiva percepibilità del fatto di reato debba coincidere quantomeno con una sentenza di condanna, appare obiettivamente irragionevole e comunque determinerebbe la sostanziale inapplicabilità delle norme di cui al combinato disposto degli artt. 2947 e 2935 c.c.
Né appare logico ritenere che la prescrizione avrebbe avuto un diversa decorrenza a seconda degli esiti degli giudizio penale.
Aldilà della circostanza che, a voler ragionare in tali termini, il dies a quo verrebbe identificato in ragione del contenuto eventuale di una sentenza, e non già di parametri predeterminabili a priori, tale tesi, in sostanza, finisce per riproporre il principio dell'automatica efficacia interruttiva della prescrizione in ragione della pendenza del procedimento penale.
Questa impostazione, quindi, non può essere condivisa per le ragioni evidenziate in precedenza.
Per altro verso, l'eccezione di prescrizione risulta validamente proposta, avendo il Controparte_1 provveduto ad allegare il relativo fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, oltre alla
[...] circostanza che gli odierni attori non si erano costituiti parti civili.
Analoghe considerazioni devono valere anche con riferimento alla posizione delle amministrazioni convenute.
Sotto tale profilo, invero, le stesse provvedevano ad eccepire tempestivamente l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Non può valere in senso contrario la circostanza che, in sede di comparsa di costituzione e risposta, le predette amministrazioni avessero indicato come parte attrice del presente procedimento la sig.ra
Siano in luogo degli odierni attori e che nella predetta comparsa si fosse fatto CP_11 riferimento all'“attrice” al singolare, al posto di richiamare i due attori nel caso di specie.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale comparsa veniva depositata nel presente procedimento, come peraltro è dato rilevare dall'individuazione del corretto numero di R.G. nella predetta comparsa di costituzione;
per altro verso, dall'interpretazione sistematica del contenuto della comparsa, appare evidente come le difese rassegnate da parte delle amministrazioni statali risultassero senz'altro coerenti rispetto alle domande così formulate da parte degli odierni attori nel presente giudizio.
Ne consegue, pertanto, come nel caso di specie possa senz'altro ritenersi integrato un errore materiale in parte qua.
Né può rilevare in senso contrario il fatto che, in sede di comparsa conclusionale, tali amministrazioni statali deducevano che l'eccezione di prescrizione non sarebbe stata sollevata da parte delle stesse
(cfr. pag. 4 e ss. della comparsa conclusionale).
Da un lato, infatti, alcuna specifica rinunzia a tale eccezione può ravvisarsi nel caso di specie, tenuto invece conto del fatto che le stesse Amministrazioni insistevano, piuttosto, per l'accoglimento dell'estensione della prescrizione. Per altro verso, anche tenuto conto della notoria serialità del contenzioso attinente ai tragici fatti della frana di appare piuttosto ragionevole ritenere che trattasi, anche nel caso di specie, di CP_1 altro errore materiale.
Per altro verso, ed in via del tutto assorbente, l'efficacia dell'eccezione di prescrizione sollevata dal avrebbe dovuto estendersi anche nei confronti di tali Amministrazioni, anche Controparte_1
a voler ritenere non ritualmente formulata dalle stesse tale eccezione, come si avrà modo di rilevare successivamente.
Innanzitutto, a nulla rileva, in tal senso, l'eventuale erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto relativamente alla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (Cass. Civ., Sez. Lav.,
27.10.2021, n. 30303; Sez. I, 27.7.2016, n. 15631).
Nel caso di specie, invero, i predetti enti pubblici avevano allegato e provato il fatto estintivo, facendo riferimento all'epoca di perfezionamento del reato;
cionondimeno, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che, tenuto conto degli elementi di prova in atti, la diversa decorrenza della prescrizione debba riferirsi, come si è avuto modo di rilevare, all'epoca dell'esercizio dell'azione penale.
Pertanto, deve rilevarsi che il sig. veniva riconosciuto colpevole del delitto di cui al CP_6 combinato disposto degli artt. 113, 40 e 589, I e III comma c.p.
Più in particolare, deve evidenziarsi che l'ipotesi di reato così contestata prevedeva la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni;
sicché, ai sensi dell'art. 157, I comma c.p. nella sua formulazione vigente all'epoca della consumazione del delitto (5.5.1998), era così riconosciuto un termine di prescrizione di dieci anni.
Sotto tale profilo, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che la disciplina applicabile ratione temporis sia proprio quella prevista dal combinato disposto delle predette disposizioni normative nella loro formulazione vigente al 5.5.1998.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole (ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. III, 14.3.2018, n. 6333; Sez. III, 27.7.2012, n. 13407).
Tale principio, infatti, coniuga il rinvio recettizio alla norma penale con l'autonomia del giudizio civile, che comporta l'operatività del principio dell'irretroattività della norma (ex art. 11 prel. al c.c.)
e la cristallizzazione del termine prescrizionale al momento di consumazione dell'illecito e la sua insensibilità a eventuali modifiche in senso favorevole (ex art. 2 c.p.) che attengono ai soli effetti penali;
il tutto a prescindere dalla circostanza che il giudizio penale sia stato o meno celebrato.
Né può in alcun modo rilevare la circostanza che, nel caso di specie, sia stata accertata l'ipotesi di reato dell'omicidio colposo plurimo, di cui all'art. 589, III comma c.p.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, tale fattispecie non configura un reato unico, né tantomeno un'aggravante del reato di omicidio colposo e neppure un'autonoma figura di reato complesso, quanto piuttosto un'ipotesi di concorso formale di reati con unificazione soltanto quoad poenam. Sicché, il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è materialmente verificato (Cass. Pen., Sez. IV, 18.1.2024, n. 14069; Sez. IV, 7.3.2017, n 20340;
Sez. IV;
3.6.2015, n. 36024; Sez. IV, 15.6.2011, n. 35805; Sez. IV, 29.10.2008, n. 47380; Sez. IV,
18.5.2005, n. 18562).
Pertanto, non risultando in alcun modo integrata una circostanza aggravante nel caso di specie, il limite edittale previsto dall'art. 589, III comma c.p. non poteva in alcun modo rilevare ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157, II comma ratione temporis vigente.
Ne deriva, e per concludere, che il diritto al risarcimento del danno risultava senz'altro prescritto alla data del 22.12.2009.
Eppure, nel caso di specie, non solo non risulta provato che gli odierni attori si fossero ritualmente costituiti parti civili in quel procedimento penale, ma nemmeno risulta riscontrata l'esistenza di altre e diverse vicende interruttive nel caso di specie nel predetto arco temporale di riferimento
(22.12.1999-22.12.2009).
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da parte del CP_1
e delle amministrazioni statali convenute.
[...]
Occorre a questo punto soffermarsi in merito alla questione dell'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione anche nei confronti del sig. , che, come si è avuto modo CP_6 di rilevare, rimaneva contumace.
Nel caso di specie, deve rilevarsi come l'eccezione di prescrizione estenda i suoi effetti anche nei confronti di tale coobbligato in solido.
Occorre a questo punto soffermarsi sui principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità sul tema.
È noto che secondo un risalente orientamento, l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non può operare automaticamente nei confronti degli altri condebitori;
per potersene giovare, questi ultimi sarebbero quindi onerati di sollevare tempestivamente l'eccezione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav, 21.5.1977, n. 2132; Sez. III, 9.4.2001, n. 5262; Sez. IIII, 25.3.2002,
n. 4200; Sez. III, 31.3.2010, n. 7800; Sez. III, 7.5.2014, n. 9858; Sez. III, 5.12.2014, n. 25724).
Tale impostazione ermeneutica si fonda sulla natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, nonché sulla molteplicità subiettiva dei vincoli che caratterizzano l'obbligazione solidale;
si fa altresì riferimento al principio in virtù del quale la possibilità di estensione degli effetti favorevoli di una sentenza tra il creditore ed un altro coobbligato sia limitata al caso in cui il condebitore non sia evocato nel predetto giudizio. Ancora, si richiama l'art. 1310 c.c., che non farebbe alcun riferimento all'estensibilità dell'eccezione di prescrizione nei confronti degli altri obbligati.
Secondo altro e più recente orientamento (Cass. Civ., Sez. III, 22.3.2007, n. 6934; Sez. III, 12.9.2011,
n. 18648; Sez. III, 9.6.2014, n. 12911; Sez. III, 21.9.2017, n. 21937; Sez. III, 20.4.2018, n. 9808; Sez.
III, 28.6.2019, n. 17420), l'eccezione di prescrizione ha invece effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri coobbligati possa determinare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”.
Un terzo orientamento, invece, limita l'operatività dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione, nella misura in cui il condebitore evocato in giudizio non abbia a sua volta tempestivamente dedotto tale vicenda estintiva. Tale impostazione, maturata nell'ambito delle ipotesi di risarcimento del danno da circolazione stradale, e delle conseguenti azioni dirette esperibili nei confronti dell'ente assicurativo, si fonderebbe sul principio secondo cui tale condotta processuale integrerebbe una “manifestazione tacita di volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio, onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito oggetto di contestazione” (Cass. Civ., Sez. III,
136.2019, n. 15869).
Inoltre, secondo tale opzione ermeneutica, ritenuta applicabile con riferimento a tutte le ulteriori ipotesi di obbligazioni solidali, l'eccezione di prescrizione sarebbe estensibile nei confronti di tutti gli altri coobbligati quando tale circostanza possa comportare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso in cui il condebitore sia rimasto contumace. Diversamente a dirsi nell'ipotesi in cui risultino costituiti in giudizio entrambi i coobbligati, ed uno di essi rinunci ad eccepire la prescrizione, ovvero non provveda a formulare tempestivamente la predetta eccezione.
Va altresì evidenziato come tale problematica interpretativa, limitatamente all'ipotesi dell'obbligazione solidale per titoli diversi gravante sull'ente assicurativo e sul responsabile civile, era stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 23.12.2015, n.
25967); successivamente, tale questione veniva ritenuta irrilevante ai fini della decisione (Cass. Civ.,
SS.UU.,17.3.2017, n. 6959). Di poi, nessun ulteriore contrasto giurisprudenziale veniva ravvisato nell'ipotesi di specie, così escludendosi ulteriori occasioni per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, questo Tribunale intende aderire alla più recente e condivisibile impostazione ermeneutica secondo cui l'eccezione di prescrizione tempestivamente dedotta da parte di un coobbligato estenda i suoi effetti anche agli ulteriori coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio possa determinare effetti pregiudizievoli per il condebitore eccipiente, così esponendolo al regresso pro quota ex art. 1299 c.c., “onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli una “vittoria di Pirro” (Cass. Civ., Sez.
I, 22.3.2021, n. 7987).
Tanto, peraltro, anche a prescindere dalla circostanza che la parte non eccipiente si sia costituita o meno in giudizio.
Devono pertanto richiamarsi plurimi argomenti a sostegno di tale impostazione ermeneutica, come evidenziati da parte della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.
In primo luogo, viene in rilievo il più generale principio dell'estensione degli effetti favorevoli delle condotte poste in essere da parte dei condebitori, in favore degli altri condebitori solidali, sia pure nelle modalità indicate nella relativa disciplina specifica (artt. 1300 e ss. c.c.); parimenti rilevante risulta il principio di esclusione dell'estensione degli effetti sfavorevoli nei confronti degli altri condebitori (cfr. artt. 1308 e 1309 c.c. in tema di costituzione in mora e ricognizione del debito).
Ancora, dalla disciplina di cui all'art. 1306 c.c. si ricava il principio secondo cui la sentenza favorevole conseguita dal creditore nei confronti di uno dei condebitori non risulta estensibile agli altri, a differenza invece della sentenza sfavorevole al creditore, senz'altro opponibile da parte degli altri condebitori, salva la formazione del giudicato.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1310, III comma c.c., la rinunzia alla prescrizione da parte del condebitore comporta la perdita del diritto di regresso ex art. 1299 e ss. nei confronti degli altri condebitori. In tal senso, la rinunzia alla prescrizione configura un vero e proprio atto negoziale che implica la volontà di dismettere il proprio diritto alla liberazione di un obbligo, con annessa volontà, da parte del debitore, di non avvalersi della causa estintiva altrui (Cass. Civ., Sez. III, 1.8.2013, n. 18425; Sez.
III,, 29.11.02, n. 21248).
Nessuna specifica disposizione normativa è invece prevista con riguardo alla diversa ipotesi in cui il condebitore si limiti a non eccepire tempestivamente la prescrizione. Non appare infatti in alcun modo ragionevole ritenere che l'omessa eccezione di per sé valga implicitamente a configurare una rinunzia alla prescrizione, con contestuale perdita del diritto di regresso da parte del condebitore nei confronti degli altri debitori solidali. Trattasi, come è evidente, di un'illogica equiparazione di una condotta processuale ad una vera e propria volontà dismissiva del diritto. Più in particolare, secondo il più recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2939 c.c. non stabilisce alcuna invalicabile linea di confine tra l'ipotesi in cui l'eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sia sollevata dagli altri terzi, sicché non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l'eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla.
Inoltre, i terzi interessati indicati nell'art. 2939 c.c. costituiscono una categoria composita e non omogenea;
sicché, è compito dell'interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal terzo interessato giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente. Pertanto, per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo al loro interesse;
e tale effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione da essi sollevata sussiste tutte le volte in cui una loro situazione di vantaggio possa essere pregiudicata se la prescrizione non venga eccepita anche da altri
(Cass. Civ., Sez. III, n. 6934/2007 cit.; n. 18648/2011 cit.; n. 25967/2015 cit.; n. 21937/2017 cit.).
Infine, nemmeno appare ragionevole diversificare la posizione del coobbligato non eccipiente in ragione della sua costituzione o meno in giudizio: ed invero, a fronte della ratio sottesa al principio della comunicabilità degli effetti dell'eccezione anche nei confronti degli altri coobbligati, appare illogico ritenere che la mera costituzione in giudizio del condebitore, di per sé sola, ed in assenza di una specifica rinunzia negoziale al diritto di regresso, possa deporre per una soluzione diversa dall'estensione degli effetti della prescrizione anche nei suoi confronti.
Si è altresì avuto modo di evidenziare che l'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione nei confronti degli altri coobbligati non eccipienti sia strettamente connessa alla mera richiesta di rigetto della domanda risarcitoria così formulata da parte del danneggiato (Cass. Civ., Sez. III, n.
21937/2017 cit.).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorre a questo punto soffermarsi sulla fattispecie in esame.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti del sig. risulterebbe senz'altro pregiudizievole per l'interesse del CP_6 [...]
Cont
delle altre amministrazioni statali nel caso di specie. CP_1
Nel caso in esame, infatti, pur risultando che il sig. fosse direttamente responsabile in proprio CP_6 nei confronti degli odierni attori in quanto condannato al risarcimento del danno a causa della commissione del reato di omicidio colposo plurimo, alcun dubbio può porsi circa il fatto che tali condotte erano state poste in essere nell'esercizio delle funzioni riferibili alle tre Amministrazioni convenute, rispetto alle quali risultava immedesimato in via organica (Cass. Civ., Sez. III, 16.12.2022,
n. 36902). Ed è proprio in tale veste che il predetto sig. veniva condannato, in solido con le CP_6
Amministrazioni statali ed il quali responsabili civili, al risarcimento dei Controparte_1 danni in favore delle parti civili costituite (cfr. pagg. 79 e ss. della sentenza della Corte d'Appello di
Napoli n. 5996/2011).
Nel caso di specie, quindi, risulterebbe senz'altro astrattamente esperibile il diritto di regresso del sig.
nei confronti delle Amministrazioni convenute. CP_6
Più in particolare, pur risultando le predette amministrazioni direttamente responsabili in ragione delle funzioni concretamente esercitate dal sig. e direttamente ad esse riferibili, risulterebbe CP_6 cionondimeno configurabile un autonomo titolo iure civili di regresso da parte del sig. nei CP_6 confronti delle predette amministrazioni. Tanto, in ragione di potenziali autonome condotte illecite direttamente imputabili alle stesse in relazione ai fatti di causa, legittimanti pertanto la possibilità che il sig. possa a sua volta rivalersi nei loro confronti. CP_6
Inoltre, ed in via del tutto assorbente, come è dato rilevare dalla predetta sentenza della Corte
d'Appello di Napoli passata in giudicato e prodotta in atti, lo stesso sig. risulta condannato in CP_6 quella sede, in solido, tra l'altro, con il e le altre Amministrazioni statali Controparte_1 convenute in questo giudizio, al pagamento della provvisionale di € 30.000,00 per ciascuna delle parti civili costituite, oltre che alla refusione delle relative spese legali.
Sicché, l'accoglimento della domanda risarcitoria così formulata nel presente giudizio nei confronti del sig. , tenuto conto degli ulteriori debiti solidali così descritti, inciderebbe in termini CP_6 significativi sul patrimonio dell'odierno convenuto contumace, di tal guisa da ridurre ulteriormente le possibilità di eventuale possibilità di recupero, da parte dei predetti enti pubblici, delle somme versate anche in relazione alla relativa quota di responsabilità del predetto convenuto, anche a titolo di responsabilità erariale indiretta.
Ne consegue, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento così formulata anche nei confronti del sig. . CP_6
Infine, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, anche ad ammettere che l'eccezione di prescrizione dedotta per conto delle Amministrazioni statali convenute non sia stata validamente formalizzata, parimenti l'eccezione tempestivamente sollevata da parte del Controparte_1 avrebbe dovuto estendersi nei loro confronti.
Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria nei confronti delle Amministrazioni statali risulterebbe senz'altro pregiudizievole per l'interesse del Cont el caso di specie. Controparte_1 Ed invero, si è avuto modo di rilevare come le stesse amministrazioni statali avevano formulato nel presente giudizio una “domanda riconvenzionale di regresso” nei confronti del Controparte_1 in caso di accoglimento della domanda principale.
[...]
Sicché, alcun dubbio può porsi circa il fatto che l'azione così esercitata da parte delle Amministrazioni statali convenute debba inquadrarsi nell'alveo del più generale diritto di regresso di cui al combinato disposto degli artt. 2055, II comma e 1299 c.c.
Ne deriverebbe, quindi, l'esposizione del quale coobbligato solidale, a tale Controparte_1 domanda, con conseguente possibile condanna dello stesso a rivalere le Amministrazioni statali nei limiti della propria quota di responsabilità nel caso di specie. Tanto, avuto tra l'altro riguardo all'autonomia del diritto di regresso così esercitato da parte delle Amministrazioni statali convenute nel presente giudizio.
Ne consegue, dunque, l'estensione dell'efficacia dell'eccezione di prescrizione anche nei confronti delle Amministrazioni statali convenute.
Non appare pertanto condivisibile il recente arresto della Corte di Cassazione sul punto (Cass. Civ.,
Sez. III, 3.4.2025, n. 8837), richiamato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale di replica, in cui invece era richiamato il diverso orientamento secondo cui l'eccezione di prescrizione avrebbe potuto estendere i propri effetti nei confronti del convenuto contumace, laddove ciò fosse necessario ad evitare pregiudizi al condebitore eccipiente, ma non già nei confronti di chi si sia costituito in giudizio omettendo di eccepire a sua volta la prescrizione.
Ed invero, nel caso in esame così affrontato, veniva riportato in via tralatizia il precedente di Cass. civ., Sez. III cit., n. 15869/2019: nessuno specifico riferimento veniva effettuato in merito al dibattito giurisprudenziale sviluppatosi successivamente, né alcuna puntuale motivazione veniva dedotta in merito alle ragioni del discostamento dal consolidato orientamento ermeneutico cui questo Tribunale intende dare seguito.
Infine, nemmeno risulta meglio motivato, d'altro canto, come ed in quali termini la mancata tempestiva deduzione dell'eccezione di prescrizione avrebbe potuto integrare un'implicita volontà di rinunzia al diritto del coobbligato al regresso, ovvero all'azione contrattuale potenzialmente esperibile nei confronti dell'assicuratore garante.
Il rigetto della domanda di risarcimento del danno nei confronti delle Amministrazioni statali convenute determina l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate da parte di tali enti, il cui esame era subordinato all'accoglimento della domanda risarcitoria degli odierni attori (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2023, n. 26507).
Non resta che disciplinare le spese di lite. Sotto tale profilo, l'oggettiva complessità delle questioni di fatto e diritto attinenti al presente giudizio, in uno all'evoluzione dell'orientamento giurisprudenziale con riguardo al tema della prescrizione, che ha determinato un recente mutamento della giurisprudenza di questo Ufficio sul punto, depongono senz'altro per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda risarcitoria formulata dagli attori;
2) dichiara assorbite le domande riconvenzionali formulate dalla Controparte_2
e dal;
[...] Controparte_4
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato