CASS
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2025, n. 2918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2918 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BI UC nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza EL 25 luglio 2024 EL Tribunale di IA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
udito l'avv. Rosario Pennisi, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di IA (integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), UC BI veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti Penale Sent. Sez. 5 Num. 2918 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 domiciliari in quanto gravemente indiziato dei ELitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il IN, unitamente agli IN, nelle loro già evidenziate qualità di gestori di fatto ELla LE.NE e già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento DO s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la EL s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit PI s.r.l. e il complesso ELle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla IA PI s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia EL contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla DO in favore ELla IA PI, sarebbero stati artefici, insieme ad DR SI (formale titolare ELla ditta individuale LENet di SI DR Giuseppe), a Santo OC (socio unico e amministratore ELla A.F. PI s.r.I.) e ad alcuni dipendenti ELla EL s.p.a. (CO AR, UC BI e DR NN) e ELla IA PI s.r.l.s. (RE LI e RE Speciale), ELla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla Doisan (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla IA impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello ELla DO, ELla quale la IA PI era il principale asset ELla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla EL PI, concorrendo, così, nella causazione EL dissesto ELla IA PI con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare ELla DO. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione EL clan mafioso "LE-Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, il BI avrebbe partecipato quale dipendente e assistente tecnico ELla EL, concorrendo nella distrazione dei lavori da assegnare, sottratti alla IA PI e destinati ad altre imprese vicine agli interessi EL clan. 2. Propone ricorso per cassazione UC BI, articolando cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 223 e 216 I. fall., quanto alla sussistenza, in relazione ai reati contestati, dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori" (esecutivi di pregressi contratti stipulati con la EL) non ancora assegnati dalla committente alla IA PI e quindi mai entrati nel patrimonio ELla società, in relazione ai quali la IA PI non era titolare che di una mera aspettativa di futura 2 assegnazione;
tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione EL valore patrimoniale di queste presunte distrazioni. Dall'altro, continua la difesa, avrebbe omesso di valutare la reale consistenza causale EL contributo materiale ipotizzato a carico EL ricorrente rispetto al reato di bancarotta, in quanto privo di effettivo potere decisionale, pacificamente detenuto dal solo AR. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 I. fall.) e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione ELl'incidenza causale ELl'asserita contrazione dei lavori assegnati sul dissesto ELla IA PI, atteso che: a) il passivo accertato al momento EL fallimento preesisteva rispetto alla realizzazione ELle condotte contestate (ed era riconducibile al forte indebitamento con l'Erario, oggetto ELla concorrente contestazione di cui al capo C); b) la contrazione EL fatturato persisteva da prima EL 2020 (epoca di commissione EL reato) ed è riconducibile ad altri fattori, come la revoca ELl'autorizzazione al subappalto da parte ELla Tim s.p.a. 2.3. Il terzo deduce violazione ELl'art. 416-bis.1 EL codice penale. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il BI era stato assunto solo da pochi anni (e non quindi non era intraneo alle dinamiche aziendali) e, comunque non era consapevole ELle (asserite) finalità ELittuose EL OC. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza EL reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la provenienza illecita EL trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. 2.5. Il quinto, in ultimo, deduce violazione ELl'art. 274 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva cautelare, fondata su elementi congetturali e privi di concreti riscontri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione ELle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario ELla IA PI, che evidenziava il progressivo calo di fatturato ELla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte ELla committente EL s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati 3 dalla IA PI a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e ad TO IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ELla DO s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno ELla prospettazione offerta, che la ditta individuale LE.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro ELla IA PI;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. PI;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale ELla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti ELla IA PI. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la EL s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno ELla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla IA PI fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management ELla EL, finalizzata allo svuotamento ELla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte ELlo IN e EL IN ELl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni ELla DO, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore ELla IA PI (poi dichiarata inefficace, in accoglimento ELl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza ELl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, RE IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con CO AR, dirigente ELla EL), negli esiti ELl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione ELla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia RE IN, soggetto apicale EL clan LE, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce EL clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti ELla EL. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi ELle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi ELl'associazione e la connessa attività di riciclaggio EL denaro di provenienza illecita EL clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la EL ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva 4 D- fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" ELl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello EL IN, RN IC, EL clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti ELla famiglia LE derivanti ELla mancata accettazione ELla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine EL percorso di collaborazione ELlo stesso). Ciò premesso, la valutazione ELle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione ELlo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione ELla consistenza patrimoniale ELl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 EL 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo EL reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura ELl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero EL bene attraverso l'esperimento ELle azioni apprestate in favore ELla curatela (Sez. 5, n. 4739 EL 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile EL compendio attivo ELla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione ELla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità EL patrimonio destinato (ai sensi ELl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, ELla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, 5 (u-\ n. 22787 EL 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 EL 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) EL progressivo calo di fatturato ELla IA PI e EL parallelo aumento EL fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e TO IN;
b) ELle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, RE IN (che riferiva ELl'interessamento EL clan LE verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi ELle attività ELittuose e dei rapporti con la EL strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti ELl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto ELle funzioni gestorie da parte degli IN e EL IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'SI; l'attribuzione alla LENE e alla A.F. PI di lavori "ELla IA PI"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti ELla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla IA PI a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e TO. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori ELl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva ELl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 EL 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 EL 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione ELl'avviamento t(-- 6 commerciale ELl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 EL 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 EL 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 EL 8/3/2006, NI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" ELle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi ELla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore), potrà assumere i caratteri ELl'illecito civile (ai sensi ELl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 EL 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini ELla configurabilità EL reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 EL 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema ELl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 EL 08/03/2006, NI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 EL 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 ELl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicarnente idonei alla causazione EL fallimento (Sez. 5, n. 12945 EL 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 EL 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta ELl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeELtà nell'esercizio ELla carica ricoperta o in un atto 7 intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria ELla società, determini l'astratta prevedibilità ELla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 EL 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 EL 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva ELle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno ELla IA PI ed in favore, per quel che rileva in questa sede, ELla LENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce EL fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli IN di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla IA PI) che dà conto ELla (ipotizzata) configurabilità EL reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeELtà ELle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio ELla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione ELle commesse alla IA PI), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto ELla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella ELla DO, ELla quale la IA PI era il principale asset. E che la IA PI sia il principale asset EL fallimento DO discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti EL creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto ELl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione EL credito (Cass. civ. n. 7127 EL 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio EL debitore, ma resta soggetto all'aggressione EL (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 EL 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla DO alla IA PI) non è rientrato nel patrimonio ELla società fallita (la DO), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla IA PI (oggetto diretto ELl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione ELl'attivo fallimentare ELla società fallita In ciò la configurabilità EL reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento ELla IA PI) e EL reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento DO). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento ELla clientela integra l'operazione dolosa causativa EL 8 dissesto ELla IA PI;
mentre lo svuotamento EL patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni ELla DO, ELla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione ELl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi ELla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi EL riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta EL soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza ELlo stato di dissesto finanziario ELla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso ELl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 EL 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o ELl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione ELle somme, dei beni e ELle altre utilità provenienti dalla commissione EL ELitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla EL alla IA PI" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio ELla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità ELla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di IA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento EL primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. 9
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata 5?.. rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di IA. Così deciso il 3 dicembre 2024 4 Il Consigliere estensore Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IC Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso;
udito l'avv. Rosario Pennisi, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 25 luglio 2024, emessa dal giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di IA (integralmente confermata dal Tribunale distrettuale), UC BI veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti Penale Sent. Sez. 5 Num. 2918 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 03/12/2024 domiciliari in quanto gravemente indiziato dei ELitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale post fallimentare (capo A), riciclaggio (capo B.1) e bancarotta impropria da operazioni dolose (capo C). In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il IN, unitamente agli IN, nelle loro già evidenziate qualità di gestori di fatto ELla LE.NE e già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento DO s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la EL s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit PI s.r.l. e il complesso ELle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla IA PI s.r.I.) e dopo l'intervenuto sequestro di quest'ultima e la dichiarazione giudiziale di inefficacia EL contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla DO in favore ELla IA PI, sarebbero stati artefici, insieme ad DR SI (formale titolare ELla ditta individuale LENet di SI DR Giuseppe), a Santo OC (socio unico e amministratore ELla A.F. PI s.r.I.) e ad alcuni dipendenti ELla EL s.p.a. (CO AR, UC BI e DR NN) e ELla IA PI s.r.l.s. (RE LI e RE Speciale), ELla distrazione dei ricavi e dei redditi spettanti alla Doisan (già dichiarata fallita); condotta realizzata attraverso fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla IA impianti s.r.l.s. (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e con essa, indirettamente, di quello ELla DO, ELla quale la IA PI era il principale asset ELla massa fallimentare, distraendo di fatto i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla EL PI, concorrendo, così, nella causazione EL dissesto ELla IA PI con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare ELla DO. Condotte, tutte, finalizzate all'agevolazione EL clan mafioso "LE-Puntina". All'interno di questo complessivo quadro probatorio, il BI avrebbe partecipato quale dipendente e assistente tecnico ELla EL, concorrendo nella distrazione dei lavori da assegnare, sottratti alla IA PI e destinati ad altre imprese vicine agli interessi EL clan. 2. Propone ricorso per cassazione UC BI, articolando cinque motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo deduce violazione degli artt. 223 e 216 I. fall., quanto alla sussistenza, in relazione ai reati contestati, dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, sostiene la difesa, il Tribunale avrebbe ritenuto suscettibili di distrazione "blocchi di lavori" (esecutivi di pregressi contratti stipulati con la EL) non ancora assegnati dalla committente alla IA PI e quindi mai entrati nel patrimonio ELla società, in relazione ai quali la IA PI non era titolare che di una mera aspettativa di futura 2 assegnazione;
tant'è che nella prospettazione accusatoria non vi è alcuna quantificazione EL valore patrimoniale di queste presunte distrazioni. Dall'altro, continua la difesa, avrebbe omesso di valutare la reale consistenza causale EL contributo materiale ipotizzato a carico EL ricorrente rispetto al reato di bancarotta, in quanto privo di effettivo potere decisionale, pacificamente detenuto dal solo AR. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge (in relazione agli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 I. fall.) e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione ELl'incidenza causale ELl'asserita contrazione dei lavori assegnati sul dissesto ELla IA PI, atteso che: a) il passivo accertato al momento EL fallimento preesisteva rispetto alla realizzazione ELle condotte contestate (ed era riconducibile al forte indebitamento con l'Erario, oggetto ELla concorrente contestazione di cui al capo C); b) la contrazione EL fatturato persisteva da prima EL 2020 (epoca di commissione EL reato) ed è riconducibile ad altri fattori, come la revoca ELl'autorizzazione al subappalto da parte ELla Tim s.p.a. 2.3. Il terzo deduce violazione ELl'art. 416-bis.1 EL codice penale. La difesa sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, il BI era stato assunto solo da pochi anni (e non quindi non era intraneo alle dinamiche aziendali) e, comunque non era consapevole ELle (asserite) finalità ELittuose EL OC. 2.4. Il quarto deduce violazione di legge (in relazione all'art. 648-bis cod. pen.) in relazione alla ritenuta sussistenza EL reato di riciclaggio. Il Tribunale, sostiene la difesa, non avrebbe indicato in che modo sarebbe stata dissimulata la provenienza illecita EL trasferimento di somme alle altre società subappaltatrici o, comunque, ne sarebbe stata ostacolata l'identificazione. 2.5. Il quinto, in ultimo, deduce violazione ELl'art. 274 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta sussistenza di un pericolo attuale e concreto di recidiva cautelare, fondata su elementi congetturali e privi di concreti riscontri. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito esposto. La corretta comprensione ELle censure sollevate dal ricorrente presuppone una sintetica ricostruzione degli elementi fattuali sui quali si fonda la prospettazione accusatoria. Il procedimento, per come evidenziato nell'ordinanza impugnata, trae origine dalla segnalazione trasmessa dall'amministratore giudiziario ELla IA PI, che evidenziava il progressivo calo di fatturato ELla società, determinato, secondo la prospettazione offerta, dalla ipotizzata sottrazione, da parte ELla committente EL s.p.a., degli interventi connessi ai contratti stipulati 3 dalla IA PI a vantaggio di altre imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e ad TO IN (già imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ELla DO s.r.I.). Si evidenziava, a sostegno ELla prospettazione offerta, che la ditta individuale LE.NE ., in particolare: a) era stata costituita il 5 novembre 2020, appena tre mesi dopo il sequestro ELla IA PI;
b) nei sei mesi successivi aveva conseguito ricavi provenienti soltanto da cinque commesse affidatele dalla A.F. PI;
c) tanto la sede di esercizio quanto la sede legale ELla stessa erano in realtà private abitazioni;
d) non disponeva di depositi per i mezzi commerciali o per le attrezzature ed aveva alle proprie dipendenze solo tre lavoratori, peraltro in passato già dipendenti ELla IA PI. Ebbene, dal mese di marzo 2021, nonostante non avesse i requisiti necessari per l'assegnazione dei lavori, aveva iniziato ad avere rapporti diretti con la EL s.p.a., acquisendo commesse per un totale imponibile pari ad euro 590.518,65 per l'anno 2021 ed euro 971.899,43 per l'anno 2022. Da ciò l'ipotesi che la scelta di far confluire all'interno ELla neocostituita ditta individuale gli asset prima facenti capo alla IA PI fosse, in realtà, frutto di una strategia, avallata e supportata dal management ELla EL, finalizzata allo svuotamento ELla società sequestrata e alla prosecuzione, da parte ELlo IN e EL IN ELl'attività imprenditoriale. Il tutto secondo uno schema consolidato, già utilizzato in precedenza ai danni ELla DO, attraverso la cessione di ramo d'azienda in favore ELla IA PI (poi dichiarata inefficace, in accoglimento ELl'azione revocatoria proposta dalla curatela). L'esattezza ELl'ipotesi investigativa trovava conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, RE IN (che riferiva di almeno una riunione a settimana con CO AR, dirigente ELla EL), negli esiti ELl'attività di intercettazione e nelle ulteriori acquisizioni documentali relative ai subappalti affidati. In questo contesto, la contestazione ELla circostanza aggravante (art. 416- bis.1 cod. pen.) trovava fondamento, secondo le argomentazioni offerte dal Tribunale, nelle dichiarazioni EL collaboratore di giustizia RE IN, soggetto apicale EL clan LE, per anni deputato ad intrattenere in prima persona, quale portavoce EL clan, stretti rapporti d'affari con dipendenti e dirigenti ELla EL. Il collaboratore non soltanto chiariva la genesi ELle società ocinvolte nell'indagine, la loro piena riconducibilità agli interessi ELl'associazione e la connessa attività di riciclaggio EL denaro di provenienza illecita EL clan, ma spiegava con estrema precisione l'origine e l'evoluzione dei rapporti tra la EL ed il clan, improntati ad una logica di reciproca convenienza: la società assumeva 4 D- fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso (erogando loro stipendi e somme aggiuntive, oltre a pagare un tributo periodico all'associazione) e, in cambio, riceveva la "protezione" ELl'associazione e la connessa risoluzione di questioni economiche. Secondo il Tribunale, le dichiarazioni rese dal collaboratore erano caratterizzate da immediatezza, genuinità, reiterazione nel tempo e frutto di esperienza diretta, rimanendo irrilevante tanto la valutazione di inattendibilità resa dalla Corte di Appello (in quanto riferita a fatti inerenti ad un soggetto appartenente ad un clan diverso da quello EL IN, RN IC, EL clan Cappello), quanto i paventati motivi di astio verso tutti i componenti ELla famiglia LE derivanti ELla mancata accettazione ELla sua nuova relazione sentimentale (mera scaturigine EL percorso di collaborazione ELlo stesso). Ciò premesso, la valutazione ELle censure prospettate dalla difesa presuppone l'indicazione di alcune coordinate ermeneutiche preliminari. In primo luogo, va ribadito che le diverse condotte nelle quali si sviluppa la bancarotta fraudolenta patrimoniale sono (quanto meno quelle di dissimulazione occultamento, distrazione e dissipazione) diverse modalità di aggressione ELlo stesso bene giuridico, rappresentato dall'interesse dei creditori alla conservazione ELla consistenza patrimoniale ELl'imprenditore, destinata, dall'art. 2740 cod. civ., a garanzia dei debiti contratti;
singole modalità di esecuzione alternative e fungibili di un solo reato (Sez. 5, n. 30442 EL 22/06/2006, Preziosa), strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento patrimoniale in danno dei creditori); evento in cui si concretizza l'elemento oggettivo EL reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso la natura ELl'atto negoziale utilizzato, né la possibilità di recupero EL bene attraverso l'esperimento ELle azioni apprestate in favore ELla curatela (Sez. 5, n. 4739 EL 23/03/1999, Rv. 213120). Ciò che qualifica la condotta sanzionata dall'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., in tutte le sue alternative manifestazioni, è solo il risultato ultimo, la lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale conseguente ad un atto di disposizione che abbia determinato una diminuzione economicamente apprezzabile EL compendio attivo ELla società fallita. Tutto ciò impone, però che la diminuzione ELla garanzia sia stata effettiva: la bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità EL patrimonio destinato (ai sensi ELl'art. 2740 cod. civ.) a garanzia dei creditori. E, quindi, l'accertamento, non condizionato da alcuna presunzione, ELla previa disponibilità in capo all'imprenditore fallito dei beni mancanti (Sez. 5, 5 (u-\ n. 22787 EL 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 EL 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767). Ebbene, il Tribunale ha dato atto: a) EL progressivo calo di fatturato ELla IA PI e EL parallelo aumento EL fatturato di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e TO IN;
b) ELle anomalie connesse all'attribuzione dei lavori alle predette società; c) ELle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, RE IN (che riferiva ELl'interessamento EL clan LE verso attività imprenditoriali lecite verso le quali far confluire i proventi ELle attività ELittuose e dei rapporti con la EL strutturati in termini di reciproca convenienza: la società non si limitava all'assegnazione dei lavori alle società riconducibili all'associazione, ma assumeva fittiziamente tra i propri dipendenti membri EL clan mafioso, erogando loro stipendi e somme aggiuntive oltre ad un tributo periodico all'associazione stessa, ricevendo in cambio la protezione attraverso la risoluzione con il metodo mafioso di questioni economiche nel suo interesse); d) degli esiti ELl'attività di intercettazione (dalle quali emergeva: il concreto svolgimento di fatto ELle funzioni gestorie da parte degli IN e EL IN e il connesso ruolo - di mero prestanome - svolto dall'SI; l'attribuzione alla LENE e alla A.F. PI di lavori "ELla IA PI"; i tentativi di tenero all'oscuro l'amministratore giudiziario di tale complessiva e sistematica attività di svuotamento). E in forza di ciò, ha ritenuto sussistente (nei limiti ELla gravità indiziaria) uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla IA PI a vantaggio di altre società ed imprese (la ditta individuale LE.NE . e la A.F. impianti s.r.l.s.) comunque riconducibili ad NO e SI IN e TO. Tanto, però, non può ritenersi attività distrattiva. L'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, infatti, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa ad un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori ELl'area commerciale e, quindi, nella prospettiva ELl'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa solo teoricamente ipotizzabile (cfr., per una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile, Sez. 5, n. 26542 EL 19/03/2014, Riva, Rv. 260689). È pur vero che la distrazione o l'occultamento di diritti derivanti da un rapporto contrattuale rientra nella previsione di cui all'art. 216 I. fall., ma ciò solo ove tali diritti siano già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore fallito (Sez. 5, n. 12946 EL 25/02/2020, Boi, Rv. 278887). Ipotizzare il contrario significherebbe ritenere suscettibile di distrazione la mera aspettativa che in futuro i clienti si rivolgano all'azienda in forza dei rapporti intrattenuti in passato con la stessa. Né può ritenersi che tali condotte si risolvano in una distrazione ELl'avviamento t(-- 6 commerciale ELl'azienda, in sé (inteso come capacità di profitto di un'attività produttiva: Cass. civ. 2 agosto 1995, n. 8470, Rv. 493535) non suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento (Sez. 5, n. 5357 EL 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108; Sez. 5, n. 26542 EL 19/3/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 9813 EL 8/3/2006, NI ed altri, Rv. 234242). Ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" ELle assegnazioni dei lavori. L'acquisizione di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi ELla bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio ELl'imprenditore), potrà assumere i caratteri ELl'illecito civile (ai sensi ELl'art.2598 n.3 cod. civ.), se idoneo a danneggiare l'altrui azienda (Cass. civ., n. 94 EL 04/01/2017), o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini ELla configurabilità EL reato di cui all'art. 2634 cod. civ. (Sez. 5, n. 3817/13 EL 11/12/2012, Agostini, Rv. 254774) o secondo lo schema ELl'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose (Sez. 5, n. 9813 EL 08/03/2006, NI, Rv. 234242; Sez. 5, n. 6992 EL 08/04/1988, Grappone, Rv. 178604). Se, infatti, il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio ELl'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione ELl'interesse dei creditori alla conservazione ELl'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 ELl'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicarnente idonei alla causazione EL fallimento (Sez. 5, n. 12945 EL 25/02/2020, Rv. 279071; Sez. 5, n. 44103 EL 27/06/2016, Rv. 268207). Non rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati. Ed è solo dalla valutazione sistematica di questi atti che è possibile cogliere la causa concreta ELl'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infeELtà nell'esercizio ELla carica ricoperta o in un atto 7 intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria ELla società, determini l'astratta prevedibilità ELla decozione (Sez. 5 n. n. 45672 EL 1/10/2015, Rv. 265510; Sez. 5 n. 38728 EL 3/04/2014, Rv. 262207). Ed è proprio la valutazione complessiva ELle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno ELla IA PI ed in favore, per quel che rileva in questa sede, ELla LENet), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce EL fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli IN di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla IA PI) che dà conto ELla (ipotizzata) configurabilità EL reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infeELtà ELle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio ELla funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione ELle commesse alla IA PI), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto ELla società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatella ELla DO, ELla quale la IA PI era il principale asset. E che la IA PI sia il principale asset EL fallimento DO discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso ELl'azione revocatoria intentata dalla curatela;
azione che, pur non travolgendo l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ne determina l'inefficacia nei confronti EL creditore che l'abbia esperita, consentendo allo stesso di esercitare sul bene oggetto ELl'atto l'azione esecutiva per la realizzazione EL credito (Cass. civ. n. 7127 EL 25/05/2001, Rv. 546989): il bene non torna nel patrimonio EL debitore, ma resta soggetto all'aggressione EL (solo) creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (Cass. civ. n. 1804 EL 18/02/2000, Rv. 533999). Quindi, seppure in conseguenza ELl'esito vittorioso ELl'azione revocatoria il ramo d'azienda (fraudolentemente ceduto dalla DO alla IA PI) non è rientrato nel patrimonio ELla società fallita (la DO), il curatore ha comunque acquisito la legittimazione ad agire esecutivamente su di esso per la soddisfazione dei creditori ammessi al passivo fallimentare. Ed in questi termini la fraudolenta spoliazione EL patrimonio sociale ELla IA PI (oggetto diretto ELl'azione revocatoria) ha generato una diminuzione ELl'attivo fallimentare ELla società fallita In ciò la configurabilità EL reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento ELla IA PI) e EL reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento DO). Due reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento ELla clientela integra l'operazione dolosa causativa EL 8 dissesto ELla IA PI;
mentre lo svuotamento EL patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni ELla DO, ELla quale la prima era un asset patrimoniale. Condotte rispetto alle quali diviene assolutamente irrilevante la partecipazione ELl'amministratore giudiziario, in quanto poste in essere dall'esterno, non già attraverso la sottrazione di beni esistenti nel patrimonio sociale (condotta per la quale sarebbe stato, logicamente, necessaria la partecipazione di colui che di tali beni aveva la disponibilità), ma attraverso una condotta fraudolenta che di tali beni impediva l'acquisizione e, quindi, mediante il compimento di atti che non necessitano di alcuna cooperazione degli organi ELla società. Condotte che, parallelamente, ben possono, in astratto, integrare gli estremi EL riciclaggio ove non vi sia stata compartecipazione nel fatto distrattivo (cosicché la condotta EL soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza ELlo stato di dissesto finanziario ELla stessa ed in mancanza di titolo giustificativo, non può essere qualificata riciclaggio ma concorso ELl'extraneus nel reato di cui all'art. 216 legge fall.: Sez. 5, n. 2298 EL 21/11/2017, dep. 2018, Lisa, Rv. 272089) o ELl'autoriciclaggio, quale lecita vestizione ELle somme, dei beni e ELle altre utilità provenienti dalla commissione EL ELitto presupposto (nella parte in cui alla condotta distrattiva di somme di denaro abbia fatto sèguito un'autonoma attività dissimulatoria di reimpiego in attività economiche e finanziarie di tali somme). Ciò considerato, però, tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla EL alla IA PI" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio ELla società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità ELla motivazione. L'ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di IA, che si atterrà ai principi di diritto in precedenza richiamati. L'accoglimento EL primo motivo di ricorso assorbe, in sé, le altre censure. 9
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata 5?.. rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di IA. Così deciso il 3 dicembre 2024 4 Il Consigliere estensore Il Presidente